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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/04/2025, n. 1522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1522 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 2 aprile 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2289/2021 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
rappresento e difeso dall'avv. Cesare Salmè, giusta procura allegata Parte_1
al ricorso introduttivo;
- Ricorrente -
CONTRO
l' , in persona del Presidente e Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò, giusta procura generale alle liti;
- Resistente -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.04.2022, il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di svolgere il lavoro di bracciante agricolo, ha agito in giudizio impugnando i provvedimenti del 12 e del 13 agosto 2020, con i quali l' di Paternò gli aveva Controparte_2
comunicato di avere rigettato la domanda di disoccupazione agricola, presentata in relazione all'anno 2018, per avere “svolto attività in proprio in misura prevalente”, e gli era stata chiesta la restituzione della somma di euro 2.324,62 a titolo di recupero dell'indennità di disoccupazione che gli era stata comunque indebitamente erogata per lo stesso anno 2018.
1 Il ricorrente ha poi impugnato la delibera nr. 2010738 del 16.12.2020, con la quale il
Comitato Provinciale ha rigettato il ricorso proposto in via amministrativa avverso CP_1
i citati provvedimenti. CP_ Motivi del ricorso sono: l'erroneità della motivazione addotta dall a supporto dei provvedimenti impugnati (atteso che, secondo la prospettazione attorea, il fondo agricolo di proprietà del ricorrente, sito in Paternò, c.da Jaconianni, ha una effettiva superficie produttiva così limitata da non consentire di effettuare, in base alle tabelle ettaro coltura di riferimento, un numero di giornate di lavoro maggiore rispetto alle 78 giornate da lavoro dipendente;
la mancata indicazione dell'autorità e del termine entro cui presentare ricorso;
la mancata comunicazione di avvio del procedimento;
la mancata indicazione del responsabile del procedimento.
Instauratosi il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio, contestando nel merito la CP_1
fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto e, in particolare, rammentando che il ricorrente avrebbe dovuto fornire la prova fornire la prova di tutti gli elementi fondanti il diritto alla percezione dell'indennità di disoccupazione agricola, e, quindi, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura e il requisito contributivo minimo, consistente in 102 giornate nel biennio (anno di competenza dell'indennità ed anno precedente); l' resistente ha poi rappresentato che, nella specie, la domanda di CP_1
disoccupazione agricola per l'anno 2018 era stata inizialmente accolta poiché il ricorrente risultava iscritto negli elenchi agricoli otd per 78 giornate e con un numero di giornate di lavoro in proprio come autonomo per 38 giornate, mentre, da successive verifiche, è emerso che lo stesso aveva accumulato 80 giornate nella posizione di lavoratore autonomo.
Espletata attività istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione ed autorizzato il deposito di note, all'esito dell'udienza del 02.04.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., è stata pronunciata la seguente sentenza.
Ciò posto brevemente in ordine allo svolgimento del processo, esaminiamo adesso il merito della controversia.
Oggetto del contendere è il rigetto della domanda di disoccupazione agricola (o, meglio, la revoca del provvedimento originario di accoglimento della predetta domanda) e la ripetizione delle somme che erano state erogate a tale titolo.
2 CP_ L'attore lamenta unicamente la valutazione che l ha operato in ordine alla dedotta
“prevalenza” del lavoro autonomo svolto dall'interessato in campo agricolo rispetto a quello che lo stesso avrebbe espletato in qualità di lavoratore subordinato OTD e, per dimostrare in concreto la impossibilità di una tale “prevalenza”, ha allegato la relazione di un dottore agronomo, sentito anche nel corso del presente giudizio in qualità di teste, che ha descritto le caratteristiche agronomiche e colturali del fondo agricolo di proprietà dell'interessato.
Ebbene, deve ritenersi inadempiuto l'onere di allegazione gravante sull'attore che avrebbe dovuto specificare, oltreché provare, in maniera precisa e dettagliata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura e le caratteristiche di tale rapporto (in ordine a mansioni svolte, orario di lavoro osservato, impegno concretamente profuso, ecc.), e ciò al fine di potere comparare tale rapporto di lavoro con il lavoro autonomo che il ricorrente avrebbe espletato sul proprio appezzamento di terreno, al fine di poter effettivamente valutare la “prevalenza” del secondo rapporto sul primo;
il ricorrente, in ogni caso, poi, avrebbe dovuto allegare e provare lo svolgimento effettivo dell'attività lavorativa subordinata per il numero minimo di giornate di contribuzione previste dalla legge.
Nulla in proposito è stato dedotto dal ricorrente, per cui, apparendo l'atto introduttivo alquanto generico, appare scontato l'esito reiettivo.
Quanto alle doglianze di natura formale-procedimentale, si deve evidenziare che, sebbene le disposizioni di cui alla legge 241/1990 sul procedimento amministrativo “si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali” (art. 29, comma 1), il procedimento che conduce al disconoscimento o alla cancellazione delle giornate di lavoro agricolo, aventi rilevanza contributiva, ha una normazione specifica nel d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83; una disciplina che, da un lato, risulta rispettata nella specie, dall'altro, soddisfa i parametri di motivazione, comunicazione e informazione fissati in via generale dalla l. n. 241/1990.
Del resto, nella materia in esame, come sottolineato dalla Suprema Corte, “stante la sua innegabile specialità, correlata alle peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento” dei requisiti per l'erogazione delle prestazioni previdenziali in favore dei lavoratori agricoli, “non opera la regola prescritta, in via generale, dal L. 7 agosto 1990,
3 n. 241, art. 3, comma 4 (che prevede il dovere dell'amministrazione di indicare, in ogni atto amministrativo notificato al destinatario, il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere), non essendo l'imposizione di un obbligo siffatto compatibile con una disciplina legale dei ricorsi amministrativi (addirittura successiva alla L. n. 241 del
1990) che ne ammette la decisione nella forma di provvedimenti taciti e automatici
(rispetto ai quali sarebbe inconcepibile un' indicazione dei termini da osservare per
l'esercizio, in sede giudiziaria, del diritto invocato).” (Cass. Sez. lav. 22.07.2010, n.
17228).
La specialità della materia esclude, peraltro, l'applicabilità della legge 7 agosto 1990, n.
241 nella sua interezza, sicché la censura prospettata dall'appellante è destituita di fondamento, anche in relazione alle ulteriori disposizioni della stessa legge di cui ha lamentato la violazione da parte dell' . Controparte_3
Per quanto concerne le spese processuali, tenuto conto della particolarità della fattispecie e della condizione soggettiva delle parti, si ritiene di doverle interamente compensare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2289/2021 R.G. Sez. Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigetta il ricorso e compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Catania, 6 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Tripi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 2 aprile 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2289/2021 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
rappresento e difeso dall'avv. Cesare Salmè, giusta procura allegata Parte_1
al ricorso introduttivo;
- Ricorrente -
CONTRO
l' , in persona del Presidente e Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò, giusta procura generale alle liti;
- Resistente -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.04.2022, il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di svolgere il lavoro di bracciante agricolo, ha agito in giudizio impugnando i provvedimenti del 12 e del 13 agosto 2020, con i quali l' di Paternò gli aveva Controparte_2
comunicato di avere rigettato la domanda di disoccupazione agricola, presentata in relazione all'anno 2018, per avere “svolto attività in proprio in misura prevalente”, e gli era stata chiesta la restituzione della somma di euro 2.324,62 a titolo di recupero dell'indennità di disoccupazione che gli era stata comunque indebitamente erogata per lo stesso anno 2018.
1 Il ricorrente ha poi impugnato la delibera nr. 2010738 del 16.12.2020, con la quale il
Comitato Provinciale ha rigettato il ricorso proposto in via amministrativa avverso CP_1
i citati provvedimenti. CP_ Motivi del ricorso sono: l'erroneità della motivazione addotta dall a supporto dei provvedimenti impugnati (atteso che, secondo la prospettazione attorea, il fondo agricolo di proprietà del ricorrente, sito in Paternò, c.da Jaconianni, ha una effettiva superficie produttiva così limitata da non consentire di effettuare, in base alle tabelle ettaro coltura di riferimento, un numero di giornate di lavoro maggiore rispetto alle 78 giornate da lavoro dipendente;
la mancata indicazione dell'autorità e del termine entro cui presentare ricorso;
la mancata comunicazione di avvio del procedimento;
la mancata indicazione del responsabile del procedimento.
Instauratosi il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio, contestando nel merito la CP_1
fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto e, in particolare, rammentando che il ricorrente avrebbe dovuto fornire la prova fornire la prova di tutti gli elementi fondanti il diritto alla percezione dell'indennità di disoccupazione agricola, e, quindi, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura e il requisito contributivo minimo, consistente in 102 giornate nel biennio (anno di competenza dell'indennità ed anno precedente); l' resistente ha poi rappresentato che, nella specie, la domanda di CP_1
disoccupazione agricola per l'anno 2018 era stata inizialmente accolta poiché il ricorrente risultava iscritto negli elenchi agricoli otd per 78 giornate e con un numero di giornate di lavoro in proprio come autonomo per 38 giornate, mentre, da successive verifiche, è emerso che lo stesso aveva accumulato 80 giornate nella posizione di lavoratore autonomo.
Espletata attività istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione ed autorizzato il deposito di note, all'esito dell'udienza del 02.04.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., è stata pronunciata la seguente sentenza.
Ciò posto brevemente in ordine allo svolgimento del processo, esaminiamo adesso il merito della controversia.
Oggetto del contendere è il rigetto della domanda di disoccupazione agricola (o, meglio, la revoca del provvedimento originario di accoglimento della predetta domanda) e la ripetizione delle somme che erano state erogate a tale titolo.
2 CP_ L'attore lamenta unicamente la valutazione che l ha operato in ordine alla dedotta
“prevalenza” del lavoro autonomo svolto dall'interessato in campo agricolo rispetto a quello che lo stesso avrebbe espletato in qualità di lavoratore subordinato OTD e, per dimostrare in concreto la impossibilità di una tale “prevalenza”, ha allegato la relazione di un dottore agronomo, sentito anche nel corso del presente giudizio in qualità di teste, che ha descritto le caratteristiche agronomiche e colturali del fondo agricolo di proprietà dell'interessato.
Ebbene, deve ritenersi inadempiuto l'onere di allegazione gravante sull'attore che avrebbe dovuto specificare, oltreché provare, in maniera precisa e dettagliata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura e le caratteristiche di tale rapporto (in ordine a mansioni svolte, orario di lavoro osservato, impegno concretamente profuso, ecc.), e ciò al fine di potere comparare tale rapporto di lavoro con il lavoro autonomo che il ricorrente avrebbe espletato sul proprio appezzamento di terreno, al fine di poter effettivamente valutare la “prevalenza” del secondo rapporto sul primo;
il ricorrente, in ogni caso, poi, avrebbe dovuto allegare e provare lo svolgimento effettivo dell'attività lavorativa subordinata per il numero minimo di giornate di contribuzione previste dalla legge.
Nulla in proposito è stato dedotto dal ricorrente, per cui, apparendo l'atto introduttivo alquanto generico, appare scontato l'esito reiettivo.
Quanto alle doglianze di natura formale-procedimentale, si deve evidenziare che, sebbene le disposizioni di cui alla legge 241/1990 sul procedimento amministrativo “si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali” (art. 29, comma 1), il procedimento che conduce al disconoscimento o alla cancellazione delle giornate di lavoro agricolo, aventi rilevanza contributiva, ha una normazione specifica nel d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83; una disciplina che, da un lato, risulta rispettata nella specie, dall'altro, soddisfa i parametri di motivazione, comunicazione e informazione fissati in via generale dalla l. n. 241/1990.
Del resto, nella materia in esame, come sottolineato dalla Suprema Corte, “stante la sua innegabile specialità, correlata alle peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento” dei requisiti per l'erogazione delle prestazioni previdenziali in favore dei lavoratori agricoli, “non opera la regola prescritta, in via generale, dal L. 7 agosto 1990,
3 n. 241, art. 3, comma 4 (che prevede il dovere dell'amministrazione di indicare, in ogni atto amministrativo notificato al destinatario, il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere), non essendo l'imposizione di un obbligo siffatto compatibile con una disciplina legale dei ricorsi amministrativi (addirittura successiva alla L. n. 241 del
1990) che ne ammette la decisione nella forma di provvedimenti taciti e automatici
(rispetto ai quali sarebbe inconcepibile un' indicazione dei termini da osservare per
l'esercizio, in sede giudiziaria, del diritto invocato).” (Cass. Sez. lav. 22.07.2010, n.
17228).
La specialità della materia esclude, peraltro, l'applicabilità della legge 7 agosto 1990, n.
241 nella sua interezza, sicché la censura prospettata dall'appellante è destituita di fondamento, anche in relazione alle ulteriori disposizioni della stessa legge di cui ha lamentato la violazione da parte dell' . Controparte_3
Per quanto concerne le spese processuali, tenuto conto della particolarità della fattispecie e della condizione soggettiva delle parti, si ritiene di doverle interamente compensare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2289/2021 R.G. Sez. Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigetta il ricorso e compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Catania, 6 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Tripi
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