Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/05/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
n. R.G. 4340/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Oggi 29 maggio 2025, ad ore 09.27, davanti al dott. Gabriele Conti, sono comparsi:
per parte attrice opponente l'avv. Sara Cattarinussi in sost. dell'avv. Alessio Orsini
per la Controparte_1
, l'avv. MAIOLINO GIUSEPPE oggi sost. dall'avv. Michela
[...]
Causarano;
per la quale mandataria di l'avv. Dora Parte_1 Parte_2
Guiotto, in sostituzione dell'avv. STERNINI LORENZO;
per Controparte_2
e
[...] Controparte_3
nessuno è comparso. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e
[...]
discutere oralmente la causa.
Le parti precisano le conclusioni riportandosi alle note già dimesse, e l'avv.
Cattarinussi anche come da atto di citazione ribadendo la riserva di appello. Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. L'avv. Cattarinussi rileva l'erroneità delle note finali delle controparti in quanto si ritiene che il ricalcolo effettuato dal CTU
debba essere di € 302.369. L'avv. Causarano fa presente che le proprie note in tal senso sono corrette.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice
preso atto di quanto sopra, sospende l'udienza riservando la lettura della sentenza.
Il Giudice
Gabriele Conti
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. Gabriele CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A DEFINITIVA-
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4340/2021 promossa da:
c.f. , rappresentata e difesa Parte_3 P.IVA_1
dall'avv. ORSINI ALESSIO del Foro di Ascoli Piceno e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Ascoli Piceno, Viale Treviri nr. 202
ATTRICE
contro
Controparte_1
(c.f. ) (ora già P.IVA_2 Controparte_4 Controparte_5
rappresentata e difesa dall'avv. MAIOLINO GIUSEPPE del
[...]
Foro di e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in CP_2
Bassano del Grappa (V), via Schiavonetti nr. 14
CONVENUTA pagina 2 di 6 nonché contro
(c.f. e per essa, quale mandataria, Parte_2 P.IVA_3 Parte_1
(c.f. – p. iva , rappresentata e difesa dall' avv. STERNINI P.IVA_4 P.IVA_5
LORENZO del Foro di Treviso e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Treviso, Viale Monte Grappa nr. 6 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Treviso (TV), Viale Monte Grappa n. 6.
CONVENUTA
E nei confronti di
(C.F. e P. IVA , non Controparte_3 P.IVA_6
costituita nel presente giudizio
CONVENUTA
e
Controparte_2
(C.F. ), non costituita nel presente
[...] P.IVA_7
giudizio
CONVENUTA avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2° comma c.p.c.)
immobiliare
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza odierna
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista e richiamata la sentenza parziale n. 264/2025, pubblicata in data 18.02.25 che ha così disposto:
“Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) RIGETTA i motivi di opposizione attorei nei sensi di cui in motivazione;
2) DISPONE, con separata ordinanza, la remissione della causa sul ruolo istruttorio al fine di effettuare l'integrazione di CTU di cui in motivazione
3) SPESE al definitivo.” pagina 3 di 6 Vista l'ordinanza di rimessione in istruttoria in pari data con cui era stato disposto,
per quanto qui rileva:
“ RIMETTE la causa sul ruolo istruttorio e dispone che la CTU dott.ssa Per_1
provveda, per le rate indicate a pag. 28 del primo elaborato depositato in data
10.01.23 a specificare per ogni singola rata per cui è stato applicato un tasso difforme da quello pattuito l'importo pagato in eccesso per tale differenza dalla mutuataria e l'importo pagato complessivamente in eccesso, fornendo il corretto debito finale rispetto a quello oggetto di precetto;
..”
Vista la CTU integrativa depositata in data 10.04.25;
Viste le conclusioni delle parti all'udienza odierna in cui la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281sexies c.p.c.;
Considerato che dalla medesima integrazione risulta che la Parte_3
ha pagato € 4.026,62 a titolo di interessi superiori al dovuto, con la
[...]
conseguenza che l'importo precettabile sarebbe stato di € 302.369,17, anziché di
Euro 306.395,79;
Considerato che sul punto non può essere accolta la prospettazione delle convenute costituite in quanto l'eccezione (riconvenzionale) di compensazione formulata dalle predette parti solo in sede di precisazione delle conclusioni per l'udienza odierna era tardiva e sulla stessa non si è formato il contraddittorio, infatti la questione non era stata oggetto del quesito al CTU (né le convenute l'avevano mai prospettata prima dell'ultima integrazione di consulenza in cui è stato il CTP della Banca a sollevarla);
Considerato, quindi, che la cessionaria costituita (la cui attuale titolarità del credito oggetto del giudizio era già stata accertata nella sentenza parziale) ha diritto a procedere ad esecuzione forzata per la minor somma di € 302.369,17, anziché di €
306.395,79 intimati con atto di precetto notificato in data 01.06.2020;
pagina 4 di 6 Considerato, quanto alle spese di lite, che le stesse debbono seguire la soccombenza assolutamente prevalente dell'attrice opponente (il credito precettato è risultato dovuto per oltre il 98% dell'importo) ed essere liquidate nella misura di cui in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per tutte le fasi previste dal citato D.M. con compensazione nella misura di ¼ tenuto conto che su alcune delle questione sollevate (ad es: conseguenze del superamento del limite di finanziabilità ex art. 38
TUB, determinatezza del sistema composto di capitalizzazione degli interessi)
sussistevano, all'epoca di instaurazione del presente procedimento, difformità nella giurisprudenza di merito e di legittimità, tanto che sono dovute intervenire le
Sezioni Unite e la questione delle conseguenze della manipolazione del tasso Euribor
risulta ancora dibattuta (stante anche il rinvio della decisione sul punto delle Sezioni
Unite a seguito del rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte di Appello di Cagliari
alla CGUE). La liquidazione delle spese di lite non può essere unica per entrambe le convenute costituite a mente della giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui
“La pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita a carico di più parti soccombenti, secondo la previsione dell'art. 97 cod. proc. civ., ma non anche in favore di più parti vittoriose, che siano state assistite da difensori diversi. Infatti, la solidarietà attiva non essendo espressamente prevista non si presume, per cui la responsabilità delle parti soccombenti comporta che ciascuna delle controparti, ove abbia presentato distinte comparse e memorie, abbia diritto al proprio rimborso, tanto più se la difesa sia stata espletata da difensori diversi” (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18256 del
24/07/2017; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13001 del 17/06/2005; Cass., Sez. 2, Sentenza n.
663 del 25/01/1999); ...". Essendo però le difese delle convenute costituite in gran parte sovrapponibili si ritiene di liquidare il compenso al parametro minimo per il valore di causa pari all'importo rideterminato per ciascuna parte.
Considerato che le spese di CTU, come già liquidate in atti, vadano definitivamente poste a carico di parte opponente soccombente nella misura dei ¾ e delle convenute costituite per la restante misura di ¼ in solido tra loro. pagina 5 di 6 -
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) ACCERTA e DICHIARA che cessionaria del credito Parte_2
dell'originaria precettante Controparte_1
(ora già
[...] Controparte_4 [...]
ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti Controparte_5
dell'attrice per la minor somma di € 302.369,17, anziché di € 306.395,79, intimati con atto di precetto notificato in data 01.06.2020;
2) CONDANNA l'attrice a rifondere alle convenute costituite le spese di lite del presente giudizio che liquida, a favore di ciascuna parte e già compensate nella misura di 1/4, in € 8.421,75 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) PONE definitivamente le spese di CTU, come già liquidate in atti, a definitivo carico di parte attrice nella misura di ¾ e delle convenute costituite, in solido tra loro, nella restante misura di ¼.
Così deciso in Vicenza il 29/05/2025
Il Giudice
Gabriele Conti
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