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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 29/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
R.G. 2/2023
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il gop, dott.ssa Carmela Abagnara, all'esito della trattazione cartolare del 16 dicembre 2024; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art.420 cpc;
rilevato che entro il termine fissato le parti costituite hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate:
P.Q.M.
pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 429 c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 29 gennaio 2025
Il gop dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2/2023 R.G. avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
PROMOSSA DA
(Cod.Fisc. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Carmine Viglione ed elettivamente domiciliato come in atti
ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca P.IVA_1
Fava ed elettivamente domiciliata come in atti
resistente
NONCHE' CONTRO
(c.f. Controparte_2
), in persona del Prefetto in carica p.t., rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui uffici in Potenza al Corso XVIII Agosto n. 46 ope legis domicilia
resistente
, in Controparte_3
persona del Prefetto in carica p.t., costituita a mezzo del Dirigente d'area dott.ssa De Feo ed elettivamente domiciliata come in atti
Pag. 2 resistente
in persona del Controparte_4
Prefetto in carica p.t.
resistente contumace
, in persona del Controparte_5
Prefetto in carica p.t.
resistente contumace
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, proponeva opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento N.10020229007032777000, per un importo complessivo di Euro 38.095,75, notificata in data 2/12/2022 da
. Controparte_1
Deduceva che ad esclusione dell'importo pari ad Euro 2.703,76 attinente a cartelle di pagamento relative a tributi (IRPEF) non connessi alla competenza del Tribunale di Lagonegro, l'ingiunzione per la somma
Euro 35.391,99 sottendesse alla emissione di una serie di cartelle di pagamento attinenti ad infrazioni al Codice della Strada presuntivamente imputate all'odierno ricorrente, nello specifico:
a - cartella N. 10020120036054633000 notificata il 06/08/2012 Ente che ha emesso il ruolo relativa a presunta infrazione Controparte_3 avvenuta nell'anno 2010;
b - cartella N. 10020160012062577000 notificata il 19/10/2016 Ente che ha emesso il ruolo relativa a presunta infrazione Controparte_4 avvenuta nell'anno 2013;
c - cartella N. 1002017001131977001 notificata il 26/09/2017 Enti creditori la relativa a presunta infrazione avvenuta Controparte_2 nell'anno 2014;
d - cartella N.10020190015004861000 notificato il 26/08/2019 Enti creditori la , relativa a presunta infrazione avvenuta Controparte_5
Pag. 3 nell'anno 2015, e relativa a presunta infrazione Controparte_2 avvenuta nell'anno 2014;
e - cartella N.10020190023581784000 notificato il 14/09/2019 Enti creditori la relativa a presunta infrazione avvenuta Controparte_5 nell'anno 2015;
f - cartella N. 10020190029536216000 notificato il14/09/2019 Enti creditori la relativa a presunta infrazione avvenuta Controparte_2 nell'anno 2015;
g - cartella N. 10020190030749802000 notificato il 28/10/2019 Enti creditori la relativa a presunta infrazione avvenuta Controparte_2 nell'anno 2015;
h - cartella N. 10020190034149016000 notificato il 03/02/2020 Enti creditori la relativa a presunta infrazione avvenuta Controparte_5 nell'anno 2015.
Sottolineava, altresì, che nessuna delle suddette cartelle risultava mai essere stata notificata al ricorrente né allo stesso risultavano mai essere pervenuti verbali di contestazioni attinenti alle infrazioni sommariamente riportati nell'intimazione di pagamento impugnata.
Eccepiva, pertanto, l'infondatezza delle richieste di pagamento relative alle presunte infrazioni e la prescrizione del credito.
Come evidenziato dall'ordinanza del 29 marzo 2023, si costituivano, a mezzo di comparsa di costituzione e deposito documenti, tardivamente e la , mentre Controparte_6 Controparte_2
restavano contumaci la e la . Controparte_4 Controparte_5
Si costituiva personalmente la che sottolineava Controparte_3
e documentava l'avvenuta notificazione del verbale in data 24/12/2010 con formazione del ruolo nell'anno 2011.
Nelle more veniva sospesa l'efficacia esecutiva del titolo.
Fissata l'udienza per la discussione attraverso il ricorso anche all'art. 127 ter c.p.c., all'esito dell'udienza del 16 dicembre 2024, esaminate le note
Pag. 4 di trattazione depositate dalle parti costituite, la causa viene decisa ex art.429 c.p.c. con l'emissione della presente sentenza.
In via preliminare va evidenziato che trattandosi di sanzioni amministrative per violazione al codice della strada la costituzione di e risulta tardiva, come Controparte_6 Controparte_2
già specificato con ordinanza del 29 marzo 2023. In particolare, il rito applicabile prevede il termine perentorio per la produzione di documenti dieci giorni prima dell'udienza (ex multis, Cass., 2/11/2022, n. 32226).
Inoltre, è applicabile al caso di specie il dettato dell'art. 416 c.p.c. che prevede la decadenza anche in ordine ai documenti depositati con la tardiva costituzione e dei quali la parte tardivamente costituitasi intende avvalersi (ex multis, Cass., 9/8/2016, n. 16853).
Alla luce di tanto, stante la mancata costituzione in giudizio della e della delle quali è stata Controparte_4 Controparte_5
dichiarata la contumacia, nonché la costituzione tardiva di
[...]
e rispetto alle quali deriva la Controparte_7 Controparte_2 decadenza rispetto all'eccezione di incompetenza e di utilizzo della documentazione prodotta a sostegno delle proprie difese, va dichiarata la prescrizione come eccepita da parte ricorrente, trattandosi di infrazioni risalenti agli anni 2010, 2013, 2014 e 2015 e di cartelle esattoriali presuntivamente notificate (non possono essere esaminate come prova documentale in virtù della decadenza di cui sopra) negli anni 2012, 2016,
2017, 2019, 2020, dati ricavati esclusivamente dall'intimazione impugnata.
Anche la costituzione nei termini della e la Controparte_3
produzione documentale tempestiva non è atta a ritenere valida l'intimazione per il credito per l'infrazione afferente detta parte ritualmente costituita. Infatti, la con la Controparte_3
costituzione in giudizio ha solamente evidenziato la carenza di legittimazione e che il verbale era stato notificato in data 24/12/2010
Pag. 5 (come da documentazione allegata) con formazione del ruolo nell'anno
2011.
Anche in questo caso risultano abbondantemente maturati i termini prescrizionali così come eccepito dal ricorrente.
Il ricorso va, pertanto, accolto con la dichiarazione di prescrizioni dei crediti portati dalle cartelle esattoriali sopra richiamate e con l'annullamento dell'intimazione N.10020229007032777000 limitatamente alla somma di €.35.391.99.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M.
55/2014 e ss.mm.ii. secondo il valore del giudizio pari ad €.35.391,99 ed in base all'attività effettivamente svolta.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio recante il numero di R.G. 2/2023, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la prescrizione dei crediti portati dalle seguenti cartelle esattoriali:
a - cartella N. 10020120036054633000 notificata il 06/08/2012 Ente che ha emesso il ruolo relativa a presunta infrazione Controparte_3 avvenuta nell'anno 2010;
b - cartella N. 10020160012062577000 notificata il 19/10/2016 Ente che ha emesso il ruolo relativa a presunta infrazione Controparte_4 avvenuta nell'anno 2013;
c - cartella N. 1002017001131977001 notificata il 26/09/2017 Enti creditori la relativa a presunta infrazione avvenuta Controparte_2 nell'anno 2014;
d - cartella N.10020190015004861000 notificato il 26/08/2019 Enti creditori la , relativa a presunta infrazione avvenuta Controparte_5
Pag. 6 nell'anno 2015, e relativa a presunta infrazione Controparte_2 avvenuta nell'anno 2014;
e - cartella N.10020190023581784000 notificato il 14/09/2019 Enti creditori la relativa a presunta infrazione avvenuta Controparte_5 nell'anno 2015;
f - cartella N. 10020190029536216000 notificato il14/09/2019 Enti creditori la relativa a presunta infrazione avvenuta Controparte_2 nell'anno 2015;
g - cartella N. 10020190030749802000 notificato il 28/10/2019 Enti creditori la relativa a presunta infrazione avvenuta Controparte_2 nell'anno 2015;
h - cartella N. 10020190034149016000 notificato il 03/02/2020 Enti creditori la relativa a presunta infrazione avvenuta Controparte_5 nell'anno 2015;
- annulla l'intimazione di pagamento N.10020229007032777000, notificata in data 2/12/2022 da a Controparte_1 [...]
, limitatamente alla somma di €.35.391.99, dichiarandola per tale Pt_1
somma priva di effetti;
- condanna, in solido tutte le parti resistenti, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in €.545,00 per esborsi ed in
€.5.810,00 per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. oltre spese generali, CNPA e IVA come per legge se dovute con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Carmine Viglione.
Così deciso in Lagonegro, 29 gennaio 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 7
SEZIONE CIVILE
R.G. 2/2023
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il gop, dott.ssa Carmela Abagnara, all'esito della trattazione cartolare del 16 dicembre 2024; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art.420 cpc;
rilevato che entro il termine fissato le parti costituite hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate:
P.Q.M.
pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 429 c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 29 gennaio 2025
Il gop dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2/2023 R.G. avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
PROMOSSA DA
(Cod.Fisc. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Carmine Viglione ed elettivamente domiciliato come in atti
ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca P.IVA_1
Fava ed elettivamente domiciliata come in atti
resistente
NONCHE' CONTRO
(c.f. Controparte_2
), in persona del Prefetto in carica p.t., rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui uffici in Potenza al Corso XVIII Agosto n. 46 ope legis domicilia
resistente
, in Controparte_3
persona del Prefetto in carica p.t., costituita a mezzo del Dirigente d'area dott.ssa De Feo ed elettivamente domiciliata come in atti
Pag. 2 resistente
in persona del Controparte_4
Prefetto in carica p.t.
resistente contumace
, in persona del Controparte_5
Prefetto in carica p.t.
resistente contumace
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, proponeva opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento N.10020229007032777000, per un importo complessivo di Euro 38.095,75, notificata in data 2/12/2022 da
. Controparte_1
Deduceva che ad esclusione dell'importo pari ad Euro 2.703,76 attinente a cartelle di pagamento relative a tributi (IRPEF) non connessi alla competenza del Tribunale di Lagonegro, l'ingiunzione per la somma
Euro 35.391,99 sottendesse alla emissione di una serie di cartelle di pagamento attinenti ad infrazioni al Codice della Strada presuntivamente imputate all'odierno ricorrente, nello specifico:
a - cartella N. 10020120036054633000 notificata il 06/08/2012 Ente che ha emesso il ruolo relativa a presunta infrazione Controparte_3 avvenuta nell'anno 2010;
b - cartella N. 10020160012062577000 notificata il 19/10/2016 Ente che ha emesso il ruolo relativa a presunta infrazione Controparte_4 avvenuta nell'anno 2013;
c - cartella N. 1002017001131977001 notificata il 26/09/2017 Enti creditori la relativa a presunta infrazione avvenuta Controparte_2 nell'anno 2014;
d - cartella N.10020190015004861000 notificato il 26/08/2019 Enti creditori la , relativa a presunta infrazione avvenuta Controparte_5
Pag. 3 nell'anno 2015, e relativa a presunta infrazione Controparte_2 avvenuta nell'anno 2014;
e - cartella N.10020190023581784000 notificato il 14/09/2019 Enti creditori la relativa a presunta infrazione avvenuta Controparte_5 nell'anno 2015;
f - cartella N. 10020190029536216000 notificato il14/09/2019 Enti creditori la relativa a presunta infrazione avvenuta Controparte_2 nell'anno 2015;
g - cartella N. 10020190030749802000 notificato il 28/10/2019 Enti creditori la relativa a presunta infrazione avvenuta Controparte_2 nell'anno 2015;
h - cartella N. 10020190034149016000 notificato il 03/02/2020 Enti creditori la relativa a presunta infrazione avvenuta Controparte_5 nell'anno 2015.
Sottolineava, altresì, che nessuna delle suddette cartelle risultava mai essere stata notificata al ricorrente né allo stesso risultavano mai essere pervenuti verbali di contestazioni attinenti alle infrazioni sommariamente riportati nell'intimazione di pagamento impugnata.
Eccepiva, pertanto, l'infondatezza delle richieste di pagamento relative alle presunte infrazioni e la prescrizione del credito.
Come evidenziato dall'ordinanza del 29 marzo 2023, si costituivano, a mezzo di comparsa di costituzione e deposito documenti, tardivamente e la , mentre Controparte_6 Controparte_2
restavano contumaci la e la . Controparte_4 Controparte_5
Si costituiva personalmente la che sottolineava Controparte_3
e documentava l'avvenuta notificazione del verbale in data 24/12/2010 con formazione del ruolo nell'anno 2011.
Nelle more veniva sospesa l'efficacia esecutiva del titolo.
Fissata l'udienza per la discussione attraverso il ricorso anche all'art. 127 ter c.p.c., all'esito dell'udienza del 16 dicembre 2024, esaminate le note
Pag. 4 di trattazione depositate dalle parti costituite, la causa viene decisa ex art.429 c.p.c. con l'emissione della presente sentenza.
In via preliminare va evidenziato che trattandosi di sanzioni amministrative per violazione al codice della strada la costituzione di e risulta tardiva, come Controparte_6 Controparte_2
già specificato con ordinanza del 29 marzo 2023. In particolare, il rito applicabile prevede il termine perentorio per la produzione di documenti dieci giorni prima dell'udienza (ex multis, Cass., 2/11/2022, n. 32226).
Inoltre, è applicabile al caso di specie il dettato dell'art. 416 c.p.c. che prevede la decadenza anche in ordine ai documenti depositati con la tardiva costituzione e dei quali la parte tardivamente costituitasi intende avvalersi (ex multis, Cass., 9/8/2016, n. 16853).
Alla luce di tanto, stante la mancata costituzione in giudizio della e della delle quali è stata Controparte_4 Controparte_5
dichiarata la contumacia, nonché la costituzione tardiva di
[...]
e rispetto alle quali deriva la Controparte_7 Controparte_2 decadenza rispetto all'eccezione di incompetenza e di utilizzo della documentazione prodotta a sostegno delle proprie difese, va dichiarata la prescrizione come eccepita da parte ricorrente, trattandosi di infrazioni risalenti agli anni 2010, 2013, 2014 e 2015 e di cartelle esattoriali presuntivamente notificate (non possono essere esaminate come prova documentale in virtù della decadenza di cui sopra) negli anni 2012, 2016,
2017, 2019, 2020, dati ricavati esclusivamente dall'intimazione impugnata.
Anche la costituzione nei termini della e la Controparte_3
produzione documentale tempestiva non è atta a ritenere valida l'intimazione per il credito per l'infrazione afferente detta parte ritualmente costituita. Infatti, la con la Controparte_3
costituzione in giudizio ha solamente evidenziato la carenza di legittimazione e che il verbale era stato notificato in data 24/12/2010
Pag. 5 (come da documentazione allegata) con formazione del ruolo nell'anno
2011.
Anche in questo caso risultano abbondantemente maturati i termini prescrizionali così come eccepito dal ricorrente.
Il ricorso va, pertanto, accolto con la dichiarazione di prescrizioni dei crediti portati dalle cartelle esattoriali sopra richiamate e con l'annullamento dell'intimazione N.10020229007032777000 limitatamente alla somma di €.35.391.99.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M.
55/2014 e ss.mm.ii. secondo il valore del giudizio pari ad €.35.391,99 ed in base all'attività effettivamente svolta.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio recante il numero di R.G. 2/2023, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la prescrizione dei crediti portati dalle seguenti cartelle esattoriali:
a - cartella N. 10020120036054633000 notificata il 06/08/2012 Ente che ha emesso il ruolo relativa a presunta infrazione Controparte_3 avvenuta nell'anno 2010;
b - cartella N. 10020160012062577000 notificata il 19/10/2016 Ente che ha emesso il ruolo relativa a presunta infrazione Controparte_4 avvenuta nell'anno 2013;
c - cartella N. 1002017001131977001 notificata il 26/09/2017 Enti creditori la relativa a presunta infrazione avvenuta Controparte_2 nell'anno 2014;
d - cartella N.10020190015004861000 notificato il 26/08/2019 Enti creditori la , relativa a presunta infrazione avvenuta Controparte_5
Pag. 6 nell'anno 2015, e relativa a presunta infrazione Controparte_2 avvenuta nell'anno 2014;
e - cartella N.10020190023581784000 notificato il 14/09/2019 Enti creditori la relativa a presunta infrazione avvenuta Controparte_5 nell'anno 2015;
f - cartella N. 10020190029536216000 notificato il14/09/2019 Enti creditori la relativa a presunta infrazione avvenuta Controparte_2 nell'anno 2015;
g - cartella N. 10020190030749802000 notificato il 28/10/2019 Enti creditori la relativa a presunta infrazione avvenuta Controparte_2 nell'anno 2015;
h - cartella N. 10020190034149016000 notificato il 03/02/2020 Enti creditori la relativa a presunta infrazione avvenuta Controparte_5 nell'anno 2015;
- annulla l'intimazione di pagamento N.10020229007032777000, notificata in data 2/12/2022 da a Controparte_1 [...]
, limitatamente alla somma di €.35.391.99, dichiarandola per tale Pt_1
somma priva di effetti;
- condanna, in solido tutte le parti resistenti, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in €.545,00 per esborsi ed in
€.5.810,00 per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. oltre spese generali, CNPA e IVA come per legge se dovute con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Carmine Viglione.
Così deciso in Lagonegro, 29 gennaio 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
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