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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 23/10/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1251/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1251/2023 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
, , , elettivamente domiciliati
[...] Parte_3 Parte_4
in VIA PANTALINI, 7 29100 PIACENZA presso il Difensore OS TO
ATTORI
contro
(c.f. ), , CP_1 C.F._2 Controparte_2
elettivamente domiciliato in VIA MATTEI, 22 29016 CORTEMAGGIORE presso il
Difensore NI IL
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121 e 132
c.p.c., 46 e 118 disp. att. c.p.c.
1. La vicenda nasce da una serie di condotte moleste che i signori Pt_1
( , , ) e lamentano di aver subito da Pt_1 Pt_3 Pt_4 Parte_2
parte dei coniugi e nel periodo compreso tra marzo CP_1 Controparte_2
2015 e giugno 2019. Le condotte contestate, consistenti in insulti, sputi, urla, offese e gesti volgari, hanno formato oggetto di denuncia-querela depositata il 14 dicembre
2018, seguita da tre successive integrazioni nel corso del 2019. Ne seguì un procedimento penale (n. 4423/18 RGNR) dapprima per il reato di atti persecutori ex art. 612-bis c.p., successivamente riqualificato nella contravvenzione di molestia o disturbo alle persone di cui all'art. 660 c.p. Il GIP ha emesso decreto penale di condanna il 24 settembre 2019, condannando ciascuno degli imputati al pagamento di euro 200 di ammenda. Gli imputati hanno proposto opposizione richiedendo l'oblazione, che è stata accolta con sentenza del 25 novembre 2020, divenuta irrevocabile il 15 settembre 2021. Seguiva il presente giudizio civile, incardinato per ottenere il risarcimento dei danni morali e alla vita di relazione, quantificati in euro
50.000 complessivi.
2. La domanda è solo parzialmente fondata e suscettibile di accoglimento.
Preliminarmente occorre chiarire se il fatto illecito possa ritenersi accertato, e in che misura, in ragione del decreto penale di condanna e della successiva oblazione. La
risposta, ad avviso di questo Giudice, è positiva. La giurisprudenza ha chiarito che
“Le prove assunte in un precedente processo penale (anche tra parti diverse) e le sentenze ivi
pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato exartt. 651 e 652 c.p.p., sono
liberamente valutabili nel giudizio civile di danno quali prove precostituite e atipiche - se
ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti (le quali, oltre alla ritualità
pagina 2 di 7 della produzione, possono contestare pure i fatti accertati in sede penale) - ai fini
dell'accertamento dell'illecito civile e il giudice, potendo scegliere le prove ritenute più idonee
a dimostrare la verità dei fatti, ha anche facoltà escludere la concreta inferenza probatoria di
talune di esse” (Cassazione civile sez. III, 16/04/2025, n.9957). Alla stregua di tali principi il decreto penale di condanna, presupponendo l'accertamento giudiziale
(ancorché sommario e senza efficacia di giudicato) del fatto illecito ascritto, costituisce per il giudice civile una prova atipica liberamente valutabile;
ma al contempo fonda una presunzione iuris tantum di avvenuta commissione di quel fatto storico nei modi e termini per cui era imputazione. Il decreto penale di condanna è infatti esito di un accertamento del fatto illecito, sia pur sintetico e a contraddittorio solo eventuale e differito, e pur privo dell'efficacia di giudicato vincola il giudice civile in ordine alla ricostruzione del fatto storico contestato, pur liberamente riqualificabile anche ai fini civilistici. “In base all'art. 460 lett. c) c.p.p., il decreto penale di condanna costituisce un
sintetico accertamento del reato;
sicché, ove non opposto, assume un valore vincolante quanto
all'accertamento dei fatti materiali costituenti reato e alla loro imputabilità al condannato, a
nulla rilevando la scarsa gravità del fatto e la tenuità della pena inflitta, trattandosi di elementi
incidenti soltanto ai fini del rito processuale, ma non ai fini della qualificazione del reato;
esso
si configura infatti come una sorta di decisione preliminare, destinata ad essere sostituita, in
caso di opposizione, da una nuova pronuncia, all'esito di un dibattimento che segue il
contraddittorio pretermesso nella fase monitoria, ma la sua acquisita irrevocabilità assume il
valore di una condanna, quale atto terminativo di una fase processuale conclusa con rituale
statuizione giurisdizionale.” (T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. I, 21/02/2013, n.381). A nulla rileva pertanto la successiva oblazione, come causa estintiva del reato, che lascia intatta la rilevanza giuridica dell'accertamento contenuto nel decreto penale non opposto. La responsabilità dei convenuti è pertanto da ritenersi pacifica e documentale.
pagina 3 di 7 3. Il danno richiesto è non patrimoniale, sub specie di danno morale e danno alla vita di relazione. La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che non si tratta, in entrambi i casi, di danno in re ipsa. “Sebbene il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di
cui si invoca il risarcimento, non sia "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con
la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché
la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova,
anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento,
la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, il
pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi
compreso quello all'immagine, può essere oggetto di allegazione e di prova anche attraverso
l'indicazione degli elementi costitutivi e delle circostanze di fatto da cui desumerne, sebbene in
via presuntiva, l'esistenza.” (Cassazione civile sez. I, 30/01/2023, n.2685; cfr. Cassazione
civile sez. I, 05/04/2024, n.9068). “Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei
diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza
costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia
minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e,
cioè, non consista in meri disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica allegazione del
pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa.” (Cassazione civile sez. III, 29/11/2023, n.33276). “Pur quando non rimanga integrato un danno biologico, non
risultando provato alcuno stato di malattia, la lesione del diritto al normale svolgimento della
vita familiare all'interno della propria casa di abitazione, tutelato anche dall'articolo 8 della
Convenzione europea dei diritti umani, nonché del diritto alla libera e piena esplicazione delle
proprie abitudini di vita quotidiane, integra una lesione che non costituisce un danno in re
ipsa, bensì un danno conseguenza e comporta un pregiudizio ristorabile in termini di danno
non patrimoniale.” (Cassazione civile sez. II, 20/01/2023, n.1823).
Ciò posto, gli elementi di prova in atti appaiono sufficienti. La reiterazione pagina 4 di 7 delle condotte nel tempo (marzo 2015 - giugno 2019) e la loro natura invasiva (insulti,
sputi, pedinamenti) configurano chiaramente un comportamento illecito idoneo a ledere la sfera personale delle vittime. Il trasferimento di residenza dei coniugi da a documentato dal contratto di Parte_5 Parte_6 CP_3
locazione allegato, costituisce elemento sintomatico dell'alterazione delle abitudini di vita conseguente alle condotte moleste. V'è dunque prova del danno all'immagine –
per quanto la reputazione della famiglia degli attori fosse già compromessa dalla nota vicenda di mala gestio dell'agenzia assicurativa facente capo agli stessi, da cui il legittimo risentimento incivilmente manifestato dai convenuti – e del danno alla vita di relazione inteso come “radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e
nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto” che pure “non può essere considerato "in re
ipsa", ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c. […] Ne consegue
che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non
potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico”
(Cassazione civile sez. II, 09/11/2018, n.28742), ferma restando l'imprescindibile necessità di una liquidazione unitaria al fine di evitare duplicazioni risarcitorie (cfr.
Cassazione civile sez. III, 13/01/2016, n.336 e Cassazione civile sez. III, 23/01/2014,
n.1361). Liquidazione che andrà necessariamente effettuata su basi equitative,
occorrendo a tal fine “che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica, cioè che la
sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia
incontestata” (Cassazione civile sez. III, 14/03/2024, n.6957; con specifico riferimento al danno di immagine v. altresì Cassazione civile sez. III, 12/04/2022, n.11768). Or non v'è chi non veda come l'allegazione attorea sul punto pecchi di genericità ed ellitticità,
rendendo l'importo richiesto (euro 50.000,00) del tutto privo di plausibile giustificazione. Per tale ragione si era ritenuto opportuno, nel miglior interesse di tutte le parti, formulare (udienza del 23 gennaio 2024) proposta conciliativa prevedendo "il
pagamento, da parte dei sig.ri e in solido, dell'importo di CP_1 Controparte_2
pagina 5 di 7 Euro 2.000,00 omnia [rectius, 2400,00], mediante versamento di n. 12 rate mensili
dell'importo di Euro 200,00 ciascuna in favore del sig. ", individuato come Parte_1
capofila degli attori, facenti capo al medesimo nucleo familiare, anche al fine di valorizzare l'unitarietà del presupposto della condotta lesiva. La proposta è stata accettata dai convenuti ma rifiutata dagli attori. Il quantum era individuato anche in ragione dell'alea intrinseca alla prosecuzione del giudizio (in questo e in eventuali gradi successivi) sì da consentire un commodus discessus dalla spiacevole vicenda.
Fallito tale tentativo, e venuta meno conseguentemente la necessità della decurtazione del “costo economico” di quell'alea, il pregiudizio concretamente ravvisabile in capo agli attori è quantificabile in 5.000 euro omnia, dei quali 1.800 ciascuno al sig. Parte_1
e alla moglie , e 700 ciascuno ai figli
[...] Parte_2 Parte_4
e , attinti questi ultimi con minor frequenza e gravità. In tal
[...] Parte_3
misura si condannano i convenuti.
Spese secondo la soccombenza e secondo i parametri di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara la responsabilità dei convenuti e CP_1 Controparte_2
in ordine agli illeciti per cui è causa;
e per l'effetto
Condanna e a risarcire agli attori il danno patito, che CP_1 Controparte_2
si liquida per le ragioni di cui in motivazione in Euro 1.800,00 per , Parte_1
Euro 1.800,00 per , Euro 700 per ed Euro 700 Parte_2 Parte_4
per . Parte_3
Condanna e al pagamento delle spese di lite, che si CP_1 Controparte_2
liquidano in Euro 1.200,00 oltre IVA e accessori se dovuti.
pagina 6 di 7 Piacenza, 23 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1251/2023 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
, , , elettivamente domiciliati
[...] Parte_3 Parte_4
in VIA PANTALINI, 7 29100 PIACENZA presso il Difensore OS TO
ATTORI
contro
(c.f. ), , CP_1 C.F._2 Controparte_2
elettivamente domiciliato in VIA MATTEI, 22 29016 CORTEMAGGIORE presso il
Difensore NI IL
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121 e 132
c.p.c., 46 e 118 disp. att. c.p.c.
1. La vicenda nasce da una serie di condotte moleste che i signori Pt_1
( , , ) e lamentano di aver subito da Pt_1 Pt_3 Pt_4 Parte_2
parte dei coniugi e nel periodo compreso tra marzo CP_1 Controparte_2
2015 e giugno 2019. Le condotte contestate, consistenti in insulti, sputi, urla, offese e gesti volgari, hanno formato oggetto di denuncia-querela depositata il 14 dicembre
2018, seguita da tre successive integrazioni nel corso del 2019. Ne seguì un procedimento penale (n. 4423/18 RGNR) dapprima per il reato di atti persecutori ex art. 612-bis c.p., successivamente riqualificato nella contravvenzione di molestia o disturbo alle persone di cui all'art. 660 c.p. Il GIP ha emesso decreto penale di condanna il 24 settembre 2019, condannando ciascuno degli imputati al pagamento di euro 200 di ammenda. Gli imputati hanno proposto opposizione richiedendo l'oblazione, che è stata accolta con sentenza del 25 novembre 2020, divenuta irrevocabile il 15 settembre 2021. Seguiva il presente giudizio civile, incardinato per ottenere il risarcimento dei danni morali e alla vita di relazione, quantificati in euro
50.000 complessivi.
2. La domanda è solo parzialmente fondata e suscettibile di accoglimento.
Preliminarmente occorre chiarire se il fatto illecito possa ritenersi accertato, e in che misura, in ragione del decreto penale di condanna e della successiva oblazione. La
risposta, ad avviso di questo Giudice, è positiva. La giurisprudenza ha chiarito che
“Le prove assunte in un precedente processo penale (anche tra parti diverse) e le sentenze ivi
pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato exartt. 651 e 652 c.p.p., sono
liberamente valutabili nel giudizio civile di danno quali prove precostituite e atipiche - se
ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti (le quali, oltre alla ritualità
pagina 2 di 7 della produzione, possono contestare pure i fatti accertati in sede penale) - ai fini
dell'accertamento dell'illecito civile e il giudice, potendo scegliere le prove ritenute più idonee
a dimostrare la verità dei fatti, ha anche facoltà escludere la concreta inferenza probatoria di
talune di esse” (Cassazione civile sez. III, 16/04/2025, n.9957). Alla stregua di tali principi il decreto penale di condanna, presupponendo l'accertamento giudiziale
(ancorché sommario e senza efficacia di giudicato) del fatto illecito ascritto, costituisce per il giudice civile una prova atipica liberamente valutabile;
ma al contempo fonda una presunzione iuris tantum di avvenuta commissione di quel fatto storico nei modi e termini per cui era imputazione. Il decreto penale di condanna è infatti esito di un accertamento del fatto illecito, sia pur sintetico e a contraddittorio solo eventuale e differito, e pur privo dell'efficacia di giudicato vincola il giudice civile in ordine alla ricostruzione del fatto storico contestato, pur liberamente riqualificabile anche ai fini civilistici. “In base all'art. 460 lett. c) c.p.p., il decreto penale di condanna costituisce un
sintetico accertamento del reato;
sicché, ove non opposto, assume un valore vincolante quanto
all'accertamento dei fatti materiali costituenti reato e alla loro imputabilità al condannato, a
nulla rilevando la scarsa gravità del fatto e la tenuità della pena inflitta, trattandosi di elementi
incidenti soltanto ai fini del rito processuale, ma non ai fini della qualificazione del reato;
esso
si configura infatti come una sorta di decisione preliminare, destinata ad essere sostituita, in
caso di opposizione, da una nuova pronuncia, all'esito di un dibattimento che segue il
contraddittorio pretermesso nella fase monitoria, ma la sua acquisita irrevocabilità assume il
valore di una condanna, quale atto terminativo di una fase processuale conclusa con rituale
statuizione giurisdizionale.” (T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. I, 21/02/2013, n.381). A nulla rileva pertanto la successiva oblazione, come causa estintiva del reato, che lascia intatta la rilevanza giuridica dell'accertamento contenuto nel decreto penale non opposto. La responsabilità dei convenuti è pertanto da ritenersi pacifica e documentale.
pagina 3 di 7 3. Il danno richiesto è non patrimoniale, sub specie di danno morale e danno alla vita di relazione. La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che non si tratta, in entrambi i casi, di danno in re ipsa. “Sebbene il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di
cui si invoca il risarcimento, non sia "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con
la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché
la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova,
anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento,
la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, il
pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi
compreso quello all'immagine, può essere oggetto di allegazione e di prova anche attraverso
l'indicazione degli elementi costitutivi e delle circostanze di fatto da cui desumerne, sebbene in
via presuntiva, l'esistenza.” (Cassazione civile sez. I, 30/01/2023, n.2685; cfr. Cassazione
civile sez. I, 05/04/2024, n.9068). “Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei
diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza
costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia
minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e,
cioè, non consista in meri disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica allegazione del
pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa.” (Cassazione civile sez. III, 29/11/2023, n.33276). “Pur quando non rimanga integrato un danno biologico, non
risultando provato alcuno stato di malattia, la lesione del diritto al normale svolgimento della
vita familiare all'interno della propria casa di abitazione, tutelato anche dall'articolo 8 della
Convenzione europea dei diritti umani, nonché del diritto alla libera e piena esplicazione delle
proprie abitudini di vita quotidiane, integra una lesione che non costituisce un danno in re
ipsa, bensì un danno conseguenza e comporta un pregiudizio ristorabile in termini di danno
non patrimoniale.” (Cassazione civile sez. II, 20/01/2023, n.1823).
Ciò posto, gli elementi di prova in atti appaiono sufficienti. La reiterazione pagina 4 di 7 delle condotte nel tempo (marzo 2015 - giugno 2019) e la loro natura invasiva (insulti,
sputi, pedinamenti) configurano chiaramente un comportamento illecito idoneo a ledere la sfera personale delle vittime. Il trasferimento di residenza dei coniugi da a documentato dal contratto di Parte_5 Parte_6 CP_3
locazione allegato, costituisce elemento sintomatico dell'alterazione delle abitudini di vita conseguente alle condotte moleste. V'è dunque prova del danno all'immagine –
per quanto la reputazione della famiglia degli attori fosse già compromessa dalla nota vicenda di mala gestio dell'agenzia assicurativa facente capo agli stessi, da cui il legittimo risentimento incivilmente manifestato dai convenuti – e del danno alla vita di relazione inteso come “radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e
nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto” che pure “non può essere considerato "in re
ipsa", ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c. […] Ne consegue
che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non
potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico”
(Cassazione civile sez. II, 09/11/2018, n.28742), ferma restando l'imprescindibile necessità di una liquidazione unitaria al fine di evitare duplicazioni risarcitorie (cfr.
Cassazione civile sez. III, 13/01/2016, n.336 e Cassazione civile sez. III, 23/01/2014,
n.1361). Liquidazione che andrà necessariamente effettuata su basi equitative,
occorrendo a tal fine “che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica, cioè che la
sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia
incontestata” (Cassazione civile sez. III, 14/03/2024, n.6957; con specifico riferimento al danno di immagine v. altresì Cassazione civile sez. III, 12/04/2022, n.11768). Or non v'è chi non veda come l'allegazione attorea sul punto pecchi di genericità ed ellitticità,
rendendo l'importo richiesto (euro 50.000,00) del tutto privo di plausibile giustificazione. Per tale ragione si era ritenuto opportuno, nel miglior interesse di tutte le parti, formulare (udienza del 23 gennaio 2024) proposta conciliativa prevedendo "il
pagamento, da parte dei sig.ri e in solido, dell'importo di CP_1 Controparte_2
pagina 5 di 7 Euro 2.000,00 omnia [rectius, 2400,00], mediante versamento di n. 12 rate mensili
dell'importo di Euro 200,00 ciascuna in favore del sig. ", individuato come Parte_1
capofila degli attori, facenti capo al medesimo nucleo familiare, anche al fine di valorizzare l'unitarietà del presupposto della condotta lesiva. La proposta è stata accettata dai convenuti ma rifiutata dagli attori. Il quantum era individuato anche in ragione dell'alea intrinseca alla prosecuzione del giudizio (in questo e in eventuali gradi successivi) sì da consentire un commodus discessus dalla spiacevole vicenda.
Fallito tale tentativo, e venuta meno conseguentemente la necessità della decurtazione del “costo economico” di quell'alea, il pregiudizio concretamente ravvisabile in capo agli attori è quantificabile in 5.000 euro omnia, dei quali 1.800 ciascuno al sig. Parte_1
e alla moglie , e 700 ciascuno ai figli
[...] Parte_2 Parte_4
e , attinti questi ultimi con minor frequenza e gravità. In tal
[...] Parte_3
misura si condannano i convenuti.
Spese secondo la soccombenza e secondo i parametri di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara la responsabilità dei convenuti e CP_1 Controparte_2
in ordine agli illeciti per cui è causa;
e per l'effetto
Condanna e a risarcire agli attori il danno patito, che CP_1 Controparte_2
si liquida per le ragioni di cui in motivazione in Euro 1.800,00 per , Parte_1
Euro 1.800,00 per , Euro 700 per ed Euro 700 Parte_2 Parte_4
per . Parte_3
Condanna e al pagamento delle spese di lite, che si CP_1 Controparte_2
liquidano in Euro 1.200,00 oltre IVA e accessori se dovuti.
pagina 6 di 7 Piacenza, 23 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
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