Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/04/2025, n. 1449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1449 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 5987/2024 R.G., avente ad oggetto: Prestazione:
indennita - rendita vitalizia INAIL o equivalente - altre ipotesi
PROMOSSA DA
COD FISC. , con il patrocinio dell'Avv.to/ Parte_1 C.F._1 degli Avv.ti CAMONITA SALVATORE , elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
INAIL , COD FISC. , con il Patrocinio dell'Avv.to ORIGLIO P.IVA_1
CONCETTO, elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti, la causa viene decisa alla luce delle conclusioni come rassegnate ed in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha adito la presente sede formulando le seguenti conclusioni:
“a) Accertare e dichiarare che il ricorrente in data 11.04.2023 subiva infortunio
lavorativo con le modalità descritte nella premessa del ricorso;
b) Accertare e
dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio ha diritto all'intera
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indennità temporanea assoluta certificata e comunicata all'INAIL, compresa l'ITA non riconosciuta dall'Inail nel provvedimento del 17.11.2023 degli ulteriori giorni;
c)
Accertare e dichiarare che a seguito dell'infortunio lavorativo del 11.04.2023 il
ricorrente ha riportato postumi permanenti con un grado di inabilità pari al 18 %
almeno (come da relazione Cpt del Dott. ) o una percentuale che Persona_1
risulterà più esatta a seguito di CTU. di cui si chiede sin da ora l'ammissione e
pertanto, ha diritto ad ottenere il riconoscimento del danno biologico patito e conseguente indennità; d) Per l'effetto, condannare l'INAIL, in persona del legale
rapp.te p.t., alla corresponsione delle somme dovute per il danno biologico permanente
nella misura del 18% o nella misura che risulterà a seguito di CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo. Con
vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuire al sottoscritto procuratore
antistatario”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito l'INAIL che ha avversato il ricorso.
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
Nel merito il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Nel caso in scrutinio, il C.T.U. nominato, con relazione congruamente motivata,
immune da vizi logico giuridici, che deve intendersi richiamata per relationem e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento, ha concluso che il danno biologico permanente riportato dal ricorrente a seguito dell'infortunio sul lavoro è pari al 16% e che l'ITA spettante allo stesso lavoratore deve essere pari a 15
giorni.
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. appaiono del tutto condivisibili, perché
correttamente motivate, frutto di esame scrupoloso della fattispecie in scrutinio, e neppure oggetto di specifica contestazione.
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L'INAIL va pertanto condannata a corrispondere la provvidenza richiesta da parte ricorrente, in ragione della percentuale riconosciuta dal C.T.U. sopra indicata, oltre agli accessori, come per legge.
Dalle somme spettanti vanno detratte quelle eventualmente già erogate dall' per CP_1
la medesima fattispecie, sia pure attraverso il riconoscimento di percentuali di menomazione inferiori.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico delle parti in solido, nei rapporti tra le medesime e il C.T.U., e a carico del soccombente nei rapporti tra le parti.
P.Q.M.
ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto:
Per ACCERTA che l spettante a parte ricorrente è pari a giorni 15 e che il danno biologico permanente dovuto all'infortunio sul lavoro è pari al 16%, come da relazione di C.T.U. in atti, a cui si rinvia;
CONDANNA l'INAIL a corrispondere, in favore della parte ricorrente, le provvidenze dalla stessa richieste, in ragione della C.T.U. sopra indicata, oltre agli accessori, come per legge, con decorrenza dalla domanda e detratti gli importi già erogati, come specificato in parte motiva;
CONDANNA l'INAIL al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in €.1950, oltre I.V.A., C.P., rimborso forfettario al 15%, come per legge, disponendone la distrazione in favore del Procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
PONE le spese di C.T.U. come indicato in motivazione.
Così deciso, in Catania, il dì 02/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. M. FIORENTINO
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