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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/05/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. 357/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa AR Concetta Elda Caprino Presidente
dott.ssa Liboria AR PI Giudice relatore dott.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo 357/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMPANA MARCO;
Parte_1 C.F._1
adottante nei confronti di
C.F. ), Controparte_1 C.F._2
adottanda con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Adozione di maggiorenni
CONCLUSIONI:
per , come da ricorso iscritto a ruolo generale il 21 gennaio 2025; Parte_1
per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di adozione avanzata da , per l'adozione di è Parte_1 Controparte_1 fondata e va accolta.
1 Sussistono nel caso di specie i presupposti ex art. 291 ss. c.c., quale risultante a seguito della pronuncia della
Corte Costituzionale del 19 maggio 1988, n. 557, per farsi luogo alla richiesta di adozione: l'adottante, sig.
, nato a [...] il [...], ha i requisiti d'età previsti dalla citata norma, anche Parte_1 in relazione a quella dell'adottanda, sig.ra nata a [...] il [...]; l'adottante Controparte_1 non ha discendenti legittimi;
la madre dell'adottanda, signora nata a [...] il Parte_2
11/06/1975, ha dichiarato in udienza il proprio assenso all'adozione; la signora in Parte_2 udienza, ha dichiarato altresì l'assenso all'adozione nella qualità di coniuge dell'adottante.
Non è stato necessario acquisire l'assenso del padre dell'adottanda, in quanto la stessa alla nascita è stata riconosciuta soltanto dalla madre (v. doc. 2).
In udienza, sia , che anno confermato la volontà di farsi luogo Parte_1 Controparte_1 all'adozione e di essere consapevoli delle relative conseguenze.
In particolare, ha dichiarato: “io vorrei adottare per regolarizzare la Parte_1 Controparte_1 situazione a livello legale. Io e abbiamo un ottimo rapporto, per me è come se fosse una figlia. Io ed CP
siamo sposati da quindici anni e vive con noi da quando ci siamo sposati. Di fatto è come se Pt_2 CP
l'avessi cresciuta io. Abbiamo un rapporto affettivo molto stretto;
vorrei che questo nostro rapporto sostanziale avesse un riconoscimento giuridico. Io mi sono sempre preso cura di lei in modo assolutamente spontaneo.
Quanto al cognome mi rimetto alla decisione di Io non ho figli e altri legittimi a parte mia moglie. Non CP sono mai stato sposato prima. Non ho altri figli adottivi” (v. verbale udienza 10 aprile 2025).
ha dichiarato: “io vorrei essere adottata dal signor , perché lui è sposato con Controparte_1 Pt_1 mia madre da quando io ho dieci anni. In realtà lo conosco da prima, sin da quando si frequentava con mia madre;
per me lui è assolutamente come un padre. Posso dire che di fatto mi ha cresciuto insieme a mia madre.
Io vorrei che questo nostro rapporto famigliare di fatto avesse un riconoscimento giuridico.
Sono d'accordo nell'assumere il cognome ma vorrei posporlo al mio, in modo da chiamarmi Pt_1 [...]
. Sono assistente sociale, vivo ancora con mia madre e ” (v. verbale udienza 10 aprile Testimone_1 Pt_1
2025).
A ciò si aggiunga, che le verifiche disposte a mezzo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bergamo di
Bergamo hanno consentito di evidenziare la convenienza dell'adozione per l'adottanda, non essendo emersi precedenti penali e/o di polizia a carico dell'adottante.
In udienza, in qualità di coniuge dell'adottante e di madre dell'adottanda, ha dichiarato Parte_2
“io sono d'accordo a che adotti mia figlia perché così concretizziamo quanto già di Parte_1 CP fatto avviene: mi spiego, di fatto ha assunto il ruolo di padre di mia figlia. Hanno un rapporto Pt_1 bellissimo, io li vedo già proprio come padre e figlia” (v. verbale udienza 10 aprile 2025).
Ai sensi dell'art. 299 c.c., l'adottanda assumerà il cognome dell'adottante, il quale verrà posposto al proprio cognome alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 4.07.2023 n. 135, alla cui stregua: “È
2 costituzionalmente illegittimo l'art. 299, comma 1, c.c., nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto”, essendosi, in udienza, entrambi i signori e espressi a favore del fatto che Parte_1 Controparte_1
l'adottanda posponga al proprio cognome il cognome dell'adottante.
Stante il tenore della presente causa, ritiene il Collegio che le spese di lite vadano dichiarate irripetibili e che resteranno a carico della parte che le ha anticipate.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
dispone farsi luogo all'adozione da parte di , nato a [...] il [...], di Parte_1 [...] nata a [...] il [...], la quale aggiungerà il cognome dell'adottante e lo posporrà CP al proprio, in modo da chiamarsi;
Testimone_1
dichiara le spese di lite irripetibili.
MANDA alla Cancelleria gli adempimenti previsti dall'art. 314 c.c.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio dell'8 maggio 2025.
Il Presidente
dott.ssa AR Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
dott.ssa Liboria AR PI
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa AR Concetta Elda Caprino Presidente
dott.ssa Liboria AR PI Giudice relatore dott.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo 357/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMPANA MARCO;
Parte_1 C.F._1
adottante nei confronti di
C.F. ), Controparte_1 C.F._2
adottanda con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Adozione di maggiorenni
CONCLUSIONI:
per , come da ricorso iscritto a ruolo generale il 21 gennaio 2025; Parte_1
per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di adozione avanzata da , per l'adozione di è Parte_1 Controparte_1 fondata e va accolta.
1 Sussistono nel caso di specie i presupposti ex art. 291 ss. c.c., quale risultante a seguito della pronuncia della
Corte Costituzionale del 19 maggio 1988, n. 557, per farsi luogo alla richiesta di adozione: l'adottante, sig.
, nato a [...] il [...], ha i requisiti d'età previsti dalla citata norma, anche Parte_1 in relazione a quella dell'adottanda, sig.ra nata a [...] il [...]; l'adottante Controparte_1 non ha discendenti legittimi;
la madre dell'adottanda, signora nata a [...] il Parte_2
11/06/1975, ha dichiarato in udienza il proprio assenso all'adozione; la signora in Parte_2 udienza, ha dichiarato altresì l'assenso all'adozione nella qualità di coniuge dell'adottante.
Non è stato necessario acquisire l'assenso del padre dell'adottanda, in quanto la stessa alla nascita è stata riconosciuta soltanto dalla madre (v. doc. 2).
In udienza, sia , che anno confermato la volontà di farsi luogo Parte_1 Controparte_1 all'adozione e di essere consapevoli delle relative conseguenze.
In particolare, ha dichiarato: “io vorrei adottare per regolarizzare la Parte_1 Controparte_1 situazione a livello legale. Io e abbiamo un ottimo rapporto, per me è come se fosse una figlia. Io ed CP
siamo sposati da quindici anni e vive con noi da quando ci siamo sposati. Di fatto è come se Pt_2 CP
l'avessi cresciuta io. Abbiamo un rapporto affettivo molto stretto;
vorrei che questo nostro rapporto sostanziale avesse un riconoscimento giuridico. Io mi sono sempre preso cura di lei in modo assolutamente spontaneo.
Quanto al cognome mi rimetto alla decisione di Io non ho figli e altri legittimi a parte mia moglie. Non CP sono mai stato sposato prima. Non ho altri figli adottivi” (v. verbale udienza 10 aprile 2025).
ha dichiarato: “io vorrei essere adottata dal signor , perché lui è sposato con Controparte_1 Pt_1 mia madre da quando io ho dieci anni. In realtà lo conosco da prima, sin da quando si frequentava con mia madre;
per me lui è assolutamente come un padre. Posso dire che di fatto mi ha cresciuto insieme a mia madre.
Io vorrei che questo nostro rapporto famigliare di fatto avesse un riconoscimento giuridico.
Sono d'accordo nell'assumere il cognome ma vorrei posporlo al mio, in modo da chiamarmi Pt_1 [...]
. Sono assistente sociale, vivo ancora con mia madre e ” (v. verbale udienza 10 aprile Testimone_1 Pt_1
2025).
A ciò si aggiunga, che le verifiche disposte a mezzo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bergamo di
Bergamo hanno consentito di evidenziare la convenienza dell'adozione per l'adottanda, non essendo emersi precedenti penali e/o di polizia a carico dell'adottante.
In udienza, in qualità di coniuge dell'adottante e di madre dell'adottanda, ha dichiarato Parte_2
“io sono d'accordo a che adotti mia figlia perché così concretizziamo quanto già di Parte_1 CP fatto avviene: mi spiego, di fatto ha assunto il ruolo di padre di mia figlia. Hanno un rapporto Pt_1 bellissimo, io li vedo già proprio come padre e figlia” (v. verbale udienza 10 aprile 2025).
Ai sensi dell'art. 299 c.c., l'adottanda assumerà il cognome dell'adottante, il quale verrà posposto al proprio cognome alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 4.07.2023 n. 135, alla cui stregua: “È
2 costituzionalmente illegittimo l'art. 299, comma 1, c.c., nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto”, essendosi, in udienza, entrambi i signori e espressi a favore del fatto che Parte_1 Controparte_1
l'adottanda posponga al proprio cognome il cognome dell'adottante.
Stante il tenore della presente causa, ritiene il Collegio che le spese di lite vadano dichiarate irripetibili e che resteranno a carico della parte che le ha anticipate.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
dispone farsi luogo all'adozione da parte di , nato a [...] il [...], di Parte_1 [...] nata a [...] il [...], la quale aggiungerà il cognome dell'adottante e lo posporrà CP al proprio, in modo da chiamarsi;
Testimone_1
dichiara le spese di lite irripetibili.
MANDA alla Cancelleria gli adempimenti previsti dall'art. 314 c.c.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio dell'8 maggio 2025.
Il Presidente
dott.ssa AR Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
dott.ssa Liboria AR PI
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