Articolo 192 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 191Articolo 193
Versione
20 settembre 1975
Art. 192. null o dopo la morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge dalle disposizioni che precedono. Si applica altresi' la disposizione del secondo comma dell'articolo 540.
Egli e' pero' escluso dalla successione, quando la persona della cui eredita' si tratta e' legata da valido matrimonio al momento della morte".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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