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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 19/10/2025, n. 2288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2288 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Verona
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Virginia Manfroni Giudice
dott. Stefania Caparello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°6064 /2023 R.G.
da
C.F. , con l'avv. Parte_1 C.F._1
DI SS, ricorrente contro
, C.F. con l'avv. Controparte_1 C.F._2
CA RA,
convenuta e con l'intervento del P.M.
oggetto: separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte:
“come da proposta conciliativa del giudice ”
Conclusioni del P.M. 2
“nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte, aderendo alla proposta conciliativa della Presidente del., verbalizzata all'udienza del
7/10/2025.
Non c'è dubbio che nel caso in esame sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n° 2) lett. B) l. 898/1970 e successive modificazioni, poiché tra i coniugi è intervenuta separazione giudiziale pronunciata in questo stesso procedimento e, per quanto allegato negli scritti difensivi e dichiarato da entrambi i coniugi all'udienza, la medesima si è protratta ininterrottamente, a decorrere dalla comparizione personale nella fase di separazione (udienza tenutasi il 23/1/2024).
Questo dimostra, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
In assenza di profili d'illegittimità le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
In particolare, le condizioni relative al figlio minorenne sono conformi alle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. cod. civ. e a quanto stabilito dal Tribunale nella sentenza di separazione (sentenza 11-
12/3/2025), adeguate in relazione all'età del figlio e alle condizioni personali ed economiche dei genitori quali risultano dalle allegazioni e dalle prove documentali prodotte.
Alla luce dell'entità del contributo di separazione, dell'età dei coniugi e dei loro redditi, della durata del matrimonio e dell'assegnazione della casa familiare, va riconosciuta l'equità della
datio una tantum pari ad € 5.000 a definitiva tacitazione degli obblighi contributivi del marito.
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In ragione della natura e dell'esito della contesa, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
AF DI VE (VR) da e Parte_1
in data 31/12/2019, trascritto nel Registro degli Controparte_1
Atti di Matrimonio del Comune di AF DI VE (VR)
al n. 1 parte II serie A anno 2020;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la sentenza nei registri;
3) Affida il figlio minore ad entrambi i genitori con residenza Per_1
presso la madre;
ciascun genitore eserciterà disgiuntamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione nei tempi in cui avrà il figlio con sé; disciplina i tempi e le modalità di permanenza con il padre come segue: un fine settimana ogni quindici giorni dal sabato alle ore 10 fino alle ore 19.00 della domenica fino al compimento dei tre anni;
successivamente dal venerdì alle ore 19.00 alla domenica alle ore 19.00; una settimana durante le vacanze natalizie,
comprendente ad anni alterni il Natale o il Capodanno (il prossimo
Natale sarà trascorso con la madre); due giorni durante le vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì
dell'GE (la prossima Pasqua sarà trascorsa con il padre); a partire dall'estate 2025 due settimane durante le vacanze estive anche non consecutive da concordare entro il 31-5; i genitori potranno concordare modalità più ampie, compatibili con le esigenze del figlio e degli stessi genitori;
compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre, ogni martedì e giovedì con prelievo a scuola da parte del padre fino alle ore
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19.30 quando il padre riaccompagnerà dalla madre, con la Per_1
precisazione che il bambino cenerà prima con il papà;
3) Assegna la casa coniugale con i suoi arredi sita in Villafranca di
Verona via Fabio Filzi 3 alla moglie sig. , affinché ci Controparte_1
abiti con il figlio;
4) Dispone che il sig. contribuisca al mantenimento Parte_1
del figlio provvedendovi direttamente nel tempo in cui lo terrà con sé e corrispondendo mensilmente alla sig. , entro il 5° Controparte_1
giorno di ciascun mese, l'importo di € 500, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e il 70% delle spese straordinarie secondo il
Protocollo del Tribunale di Verona;
5) Dichiara l'equità dell'accordo con corresponsione della somma concordata in favore della moglie, pari ad euro 5.000 a titolo di una
tantum ai sensi dell'art. 5, 8° comma della L. 898/1970;
6) Spese di causa interamente compensate.
Verona, 14/10/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra
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