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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/01/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Francesca Costa, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A ex art 127 ter c.p.c. nella causa discussa all'udienza del 29.01.2025, promossa da
, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dagli avv. Parte_1
Napoli Pierlucio e Napoli Francesca
Ricorrente
O Controparte_1
, rappr e difeso dagli avv S. Graziuso, Marcello Raho, M.T.Petrucci CP_2
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.06.2022, la parte ricorrente di cui in epigrafe esponeva che con
CP_ comunicazione di riliquidazione del 17 ottobre 2019 l' aveva comunicato di avere erogato indebitamente la somma di € 25.061,17 in relazione all' assegno d' invalidità cat. INV.CIV n
07908606 per il periodo dal 1 gennaio 2013 al 30 novembre 2019, non dovuta a seguito di ricalcolo della prestazione . Parte ricorrente eccepiva il difetto di motivazione e, nel merito, contestava la decisione dell' deducendo la propria buona fede. Chiedeva, pertanto, accertarsi l'irripetibilità CP_3 della somma suddetta, con condanna dell' al pagamento di quanto eventualmente già trattenuto CP_2
a tale titolo;
in subordine chiedeva dichiararsi illegittimo il conguaglio di euro 25.061,17 effettuato dall' con condanna dell' alla restituzione dell' importo eccedente il 1/5 CP_2 Controparte_4 dell' importo netto liquidato a titolo di pensione di vecchiaia, oltre interessi.
L' tempestivamente citato chiedeva il rigetto del ricorso evidenziando che l' indebito era CP_2 dovuto al superamento dei limiti reddituali per godere dell' assegno di invalidità civile a seguito della liquidazione da parte dell' Istituto della pensione di vecchiaia con decorrenza gennaio 2013.
*
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che di seguito si espongono. Invero, deve darsi atto dell'orientamento che si è andato affermando nella giurisprudenza di legittimità (sintetizzato, ancora di recente nella sentenza Cass. n. 26036/2019), tale per cui "in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale" (Cass. n. 19638/2015; n. 8970/2014; n. 1446/2008; n. 7048/2006) e quindi, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui "gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento") ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988
(secondo cui "con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali
requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte"
(risultando invece abrogata la L. n. 537 del 1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, D.P.R. n. 698 del
1994, art. 5, comma 5: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.). La piena ripetibilità in caso di venir meno dei requisiti economici neppure può desumersi dal disposto del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 5, conv. in L. n. 326 del 2003 e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che "non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali", senza nulla dire rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità.
La regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. n. 12406/2003), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. n. 5059/2018, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Tali principi sono stati ancora più di recente confermati con sentenza n. 13223/2020, in cui si è affermato che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha
l'onere di conoscere”.
Nella specie, dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente ha provveduto regolarmente a comunicare i propri redditi all'Agenzia delle Entrate per gli anni oggetto di causa, sicché siffatta circostanza (oltre ad aver messo l' in condizioni di conoscere, sin dal principio, la situazione CP_2 reddituale del ricorrente) induce ad escludere il dolo del pensionato. L' Indebito risulta invece dovuto al superamento dei limiti di reddito per gli anni dal 2013 al 2019 in seguito alla liquidazione a favore del ricorrente della pensione di vecchiaia con decorrenza da gennaio 2013.
Alla luce delle suesposte considerazioni, allora, in mancanza di elementi che attestino l'esistenza di un provvedimento -anteriore a quello oggetto di giudizio- che abbia accertato l'insussistenza dei requisiti reddituali del ricorrente e non ravvisandosi una situazione di dolo del pensionato, deve ritenersi la irripetibilità dei ratei di assegno sociale chiesti in restituzione per il periodo gennaio
2013-novembre 2019 con conseguente condanna dell' alla restituzione di quanto CP_2
eventualmente già trattenuto a tale titolo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro così Parte_1
decide:
1) Dichiara non dovuta la restituzione dei ratei di assegno cat INVCIV n 07908606 richiesti con comunicazione di riliquidazione del 17.10.2019 per il periodo da gennaio 2013 a dicembre 2018
e conseguentemente condanna l' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute CP_2
oltre interessi come per legge.
2) Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2.700,00, oltre rimborso CP_2
spese forfettario, iva e cpa, con distrazione in favore dei procuratori costituiti della parte ricorrente.
Lecce, li 29.01.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa