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Sentenza 7 settembre 2025
Sentenza 7 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 07/09/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1283/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1283 del Ruolo Generale dell'anno 2020 promossa da:
nata a [...] il [...], residente in [...], elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio dell'avv. Stefano Chessa in Sassari, via Manno n. 31, che la rappresenta e difende per delega in atti;
attrice
contro
nato a [...] il [...], residente in [...]; CP_1 [...]
nata ad [...] il [...], residente in [...]; CP_2
nata ad [...] il [...], residente in [...]; Controparte_3
nato ad [...] il [...], residente in [...]; tutti CP_4
elettivamente domiciliati in ZI, Via G. Parini n° 5 presso e nello studio dell'avv. Vincenzo Becciu,
giusta procura in atti;
convenuti pagina 1 di 7 la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse dell'attrice, come da atto introduttivo del 25.05.2020; nell'interesse dei convenuti, come da comparse di costituzione del 10.09.2020 e ribadite nelle rispettive comparse conclusionali;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio i Parte_1
signori esponendo: CP_1
- di aver acquistato, in data 03.10.2007, l'appartamento sito in ZI tra via Monti e via Dante, distinto al Fg.16 mapp. 306 sub 3 (già sub 4);
- che nei primi mesi del 2010 si sono manifestate infiltrazioni provenienti dal tetto rendendo alcuni ambienti non pienamente fruibili;
- di aver fatto accertare da un professionista di fiducia, geom. , lo stato del tetto che CP_5
risultava realizzato in eternit e pesantemente ammalorato;
- di aver chiesto più volte la collaborazione dei signori per il rifacimento del tetto, anche con CP_1
raccomandata del 13.11.2013, senza riscontro;
- di aver proceduto a sue spese alla rimozione dell'eternit e al rifacimento del tetto nell'anno 2014 per complessivi €. 30.800,00 versati alle ditte EM s.n.c. di ZI (fatture nn. 10, 12, 14 del 2014 per €.
27.390,00) ed di per la rimozione e smaltimento dell'eternit (fattura n. 40 del Controparte_6 CP_7
2014 per €. 3.410,00);
- che la metà dell'importo è stata chiesta anche a mezzo del difensore in data 30.03.2015, senza riscontro.
Ha concluso chiedendo la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore della attrice della somma di €. 15.400,00, o diversa somma accertata, oltre interessi. Con vittoria di spese di lite. pagina 2 di 7 Si sono costituiti in giudizio i signori contestando quanto allegato da parte attrice, CP_1
ed esponendo:
- che il rifacimento del tetto sarebbe stato eseguito in occasione dei lavori di sopraelevazione del fabbricato assentiti da ultimo mediante D.I.A. n° 39/2014, rilasciata alla sig.ra Parte_1
dal Comune di ZI il 12.12.2014 per "Variante in corso d'opera L.R. 4/2009 (piano casa)
Ampliamento al piano primo e realizzazione di una veranda in una casa di civile abitazione
sita via Dante distinta al N.C.E.U. al F. 63, mapp.le 306 sub 3 zona B (HG2)”;
- che la sopraelevazione era stata considerata nel contratto di vendita dell'appartamento,
insieme allo stato del tetto con la copertura in eternit;
- che sarebbe onere di colui che esegue una sopraelevazione dell'ultimo piano dell'edificio quello di procedere a proprie spese anche al rifacimento del tetto (rectius di dare un tetto al fabbricato) ed al prolungamento degli impianti esistenti, costituendo la sopraelevazione e la relativa copertura un nuovo manufatto edilizio e non la riparazione del tetto preesistente;
- che nulla sarebbe dovuto, dovendo la sig.ra sopportare interamente le spese;
Parte_1
- che la realizzazione della sopraelevazione sarebbe già stata accertata con efficacia di giudicato dalla sentenza del Tribunale di Sassari n. 112/2017 del 08.08.2017 dep. in pari data con cui la , proprio in relazione alla medesima sopraelevazione, è stata condannata Parte_1
a corrispondere agli odierni convenuti l'indennità di cui all'art. 1227 c.c. nella misura di €
1.714,41 – indennità corrisposta dall'attrice;
- che non vi era urgenza di rimuovere l'eternit in quanto non sussisterebbe alcun obbligo dei proprietari in tal senso, potendosi anche porre in essere interventi conservativi;
- di contestare le fatture perché aventi oggetto generico, i relativi importi e la ripartizione delle spese al 50%, dovendo semmai ripartire le spese in proporzione al valore del piano o della porzione di piano appartenente a ciascuno in via esclusiva;
- che dalla somma eventualmente da versare alla dovranno essere detratti gli Parte_1
pagina 3 di 7 eventuali contributi percepiti per la rimozione della copertura in Eternit e l'ammontare delle eventuali agevolazioni fiscali percepite per ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico.
Hanno concluso chiedendo il rigetto della domanda;
in subordine limitarsi l'obbligazione dei convenuti alla minor somma dovuta. Con vittoria di spese.
Il giudizio è stato istruito con produzioni documentali, CTU e tenuto in decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
***
La domanda dell'attrice è fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono.
Va premesso che sono pacifici i fatti materiali di causa, quali il rifacimento del tetto, la sopraelevazione realizzata nell'interesse dell'attrice e la contemporaneità tra i due eventi,
la presenza di infiltrazioni e la formazione di muffe in alcuni ambienti dell'appartamento della sig.ra ; come non è contestato che quest'ultima richiesto ai convenuti di Parte_1
procedere alle necessarie riparazioni, senza ottenere risposta, come si evince dalla documentazione in atti (cfr. ordinanza del 25.03.2021). Sono state, invece, oggetto di istruttoria, le circostanze relative allo stato di fatto del tetto al momento della sopraelevazione/sostituzione, la correlativa necessità di un intervento integrale per la sostituzione o riparazione, la possibilità di procedersi a riparazioni e incapsulamento dell'eternit, per cui è stata disposta CTU. Il perito, con relazione dalla quale il Tribunale non ritiene di discostarsi, ha sostanzialmente concluso come segue. Quanto allo stato dei luoghi,
sulla base delle sole foto prodotte dall'attrice, che la maggior parte delle infiltrazioni di acqua piovana riguardava la mantovana della copertura, mentre limitatissimi erano i fenomeni nel solaio di altre aree dell'unità; che vi era effettivamente un manto di eternit compromesso in alcune aree e che non aveva tenuta stagna ed era presente da molto tempo,
come dimostrato dalle foto aeree reperite. Il perito ha ritenuto, poi, congruo il prezzo di €. pagina 4 di 7 26.975,31 oltre iva (€. 32.909,88), corrisposto dall'attrice per il rifacimento del tetto e la rimozione dell'eternit. Quanto alla consistenza dei lavori posti in essere dall'attrice, ha ritenuto che essi sono consistiti nella trasformazione dell'originario sottotetto in un piano primo abitabile, immediatamente soprastante all'appartamento del piano terra, creando un soggiorno, un sottotetto che l'attrice utilizza come camera da letto, un bagno, un disimpegno,
e un ingresso. In tal modo ha trasformato il sottotetto – di per sé non dotato di destinazione residenziale - in unità abitativa autonoma, dotata di ingresso esclusivo, con aumento della superficie utile complessiva pari a mq. 52,61 circa, ed un terrazzo di uso esclusivo di mq.
29,30. Quanto alla necessità dei lavori, ha evidenziato la vetustà della copertura in eternit, il suo ammaloramento, con presenza di importanti fenomeni infiltrativi e di deterioramento e sfogliamento delle lastre di eternit con volatilità delle fibre di amianto, di cui è nota la pericolosità per la salute. Ha, quindi, concluso per l'urgenza e indifferibilità della sostituzione del tetto, stante l'inidoneità di diverse soluzioni conservative come ad es.
l'incapsulamento, conclusioni che questo Giudice condivide. Ha, invece, ritenuto, quanto alla soletta inclinata che costituiva le falde di copertura del vecchio sottotetto, di non potersi esprimere compiutamente circa la necessità di sostituzione, in assenza di elementi circa la compromissione o meno della staticità del tetto o la presenza o meno di fessurazioni o lesioni. A seguito dell'integrazione disposta dal Giudice, il perito ha accertato che la sopraelevazione è avvenuta dopo l'acquisto dell'immobile, con progetto a nome della sig.ra
, quando le altezze interne venivano così aumentate: l'altezza all'imposta è passata Parte_1
da mt. 0,00 a mt. 1,46; l'altezza al colmo è passata da mt. 1,45 a mt. 3,53 (cfr. D.I.A. – Piano
Casa – n. 03/2013 del 05.04.2013 e D.I.A. in VARIANTE – Piano Casa – n. 39/2014 del
12.12.2014, con le quali venivano eseguita la modifica del piano primo (sottotetto) e la realizzazione di una veranda esterna a nome di ), con aumento di volumetria Parte_1
residenziale complessiva di mc. 89,23. Il CTU ha, poi, calcolato il valore proporzionale delle pagina 5 di 7 superfici di proprietà delle singole parti, indicando, per la proprietà una quota pari al CP_1
34,44%, e per la proprietà la restante quota pari a 65,56%. Parte_1
Alla luce degli esiti dell'istruttoria svolta, parte attrice ha quantificato la parte di spese dovuta dai convenuti in €. 17.432 (€. 14.022,00 per lavori, esclusi cordolo e soletta di cui non è stata accertata l'indispensabilità - €. 3.410,00 per rimozione e smaltimento eternit) e ha insistito per l'applicazione della ripartizione al 50% tra i comproprietari, non essendovi tabelle millesimali. I convenuti hanno, invece, insistito per l'obbligo della sola attrice di sostenere le spese di rifacimento del tetto, in quanto è per sua volontà che si è proceduto alla sopraelevazione dell'edificio, e richiamando l'art. 1127 c.c.
Ebbene, ritiene il Tribunale che l'istruttoria abbia consentito di accertare il carattere necessario del rifacimento del tetto, soprattutto per rimuovere le lastre di eternit che erano fortemente ammalorate e che, oltre a impedire l'impermeabilizzazione dell'edificio (con problematiche riscontrate soprattutto nel sottotetto), creavano grave pericolo per la salute di tutti i soggetti che abitavano nell'edificio e per coloro che dimorano negli edifici adiacenti, a causa dello sfoliamento delle lastre di eternit e della diffusione delle relative particelle.
Pertanto, si ritiene che i signori debbano partecipare alle relative spese (in quanto la CP_1
sopraelevazione ha costituito solo occasione per effettuare lavori, comunque, necessari ed urgenti), con la conseguenza che la ripartizione avverrà in base alle quote indicate dal CTU
e, dunque, per la proprietà una quota pari al 34%, e per la proprietà la CP_1 Parte_1
restante quota pari a 66%.
Quanto alla detrazione dei contributi e delle agevolazioni per la ristrutturazione, essa non può essere riconosciuta, in quanto non vi è prova che tali somme siano state effettivamente erogate o saranno erogate e non ne è nemmeno indicato l'ammontare.
A tale stregua, la domanda dell'attrice deve essere accolta, con condanna dei convenuti a corrispondere, in solido tra loro, la somma di €. 11.190,00, quale 34% del prezzo corrisposto pagina 6 di 7 per i lavori e ritenuto congruo dal CTU (€. 32.909,88 iva inclusa), salvo errore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. vigente, parametri minimi, e le spese di CTU devono essere poste a carico delle parti soccombenti, in solido tra loro. Non vi sono i presupposti per la condanna dei convenuti ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- condanna i convenuti signori in solido tra loro, a rimborsare a la CP_1 Parte_1
somma complessiva di €. 11.190,00, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
- condanna i signori in solido tra loro, alla rifusione a delle spese CP_1 Parte_1
di lite che liquida in complessivi €. 2.540,00, oltre a rimborso c.u. e spese (comprese spese
CTP), rimborso forfettario 15%, iva e cnpa oltre a oneri di legge;
pone le spese di CTU
definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro.
Così deciso in Sassari, in data 07.09.2025
Il Giudice
I.Bradamante
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1283 del Ruolo Generale dell'anno 2020 promossa da:
nata a [...] il [...], residente in [...], elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio dell'avv. Stefano Chessa in Sassari, via Manno n. 31, che la rappresenta e difende per delega in atti;
attrice
contro
nato a [...] il [...], residente in [...]; CP_1 [...]
nata ad [...] il [...], residente in [...]; CP_2
nata ad [...] il [...], residente in [...]; Controparte_3
nato ad [...] il [...], residente in [...]; tutti CP_4
elettivamente domiciliati in ZI, Via G. Parini n° 5 presso e nello studio dell'avv. Vincenzo Becciu,
giusta procura in atti;
convenuti pagina 1 di 7 la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse dell'attrice, come da atto introduttivo del 25.05.2020; nell'interesse dei convenuti, come da comparse di costituzione del 10.09.2020 e ribadite nelle rispettive comparse conclusionali;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio i Parte_1
signori esponendo: CP_1
- di aver acquistato, in data 03.10.2007, l'appartamento sito in ZI tra via Monti e via Dante, distinto al Fg.16 mapp. 306 sub 3 (già sub 4);
- che nei primi mesi del 2010 si sono manifestate infiltrazioni provenienti dal tetto rendendo alcuni ambienti non pienamente fruibili;
- di aver fatto accertare da un professionista di fiducia, geom. , lo stato del tetto che CP_5
risultava realizzato in eternit e pesantemente ammalorato;
- di aver chiesto più volte la collaborazione dei signori per il rifacimento del tetto, anche con CP_1
raccomandata del 13.11.2013, senza riscontro;
- di aver proceduto a sue spese alla rimozione dell'eternit e al rifacimento del tetto nell'anno 2014 per complessivi €. 30.800,00 versati alle ditte EM s.n.c. di ZI (fatture nn. 10, 12, 14 del 2014 per €.
27.390,00) ed di per la rimozione e smaltimento dell'eternit (fattura n. 40 del Controparte_6 CP_7
2014 per €. 3.410,00);
- che la metà dell'importo è stata chiesta anche a mezzo del difensore in data 30.03.2015, senza riscontro.
Ha concluso chiedendo la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore della attrice della somma di €. 15.400,00, o diversa somma accertata, oltre interessi. Con vittoria di spese di lite. pagina 2 di 7 Si sono costituiti in giudizio i signori contestando quanto allegato da parte attrice, CP_1
ed esponendo:
- che il rifacimento del tetto sarebbe stato eseguito in occasione dei lavori di sopraelevazione del fabbricato assentiti da ultimo mediante D.I.A. n° 39/2014, rilasciata alla sig.ra Parte_1
dal Comune di ZI il 12.12.2014 per "Variante in corso d'opera L.R. 4/2009 (piano casa)
Ampliamento al piano primo e realizzazione di una veranda in una casa di civile abitazione
sita via Dante distinta al N.C.E.U. al F. 63, mapp.le 306 sub 3 zona B (HG2)”;
- che la sopraelevazione era stata considerata nel contratto di vendita dell'appartamento,
insieme allo stato del tetto con la copertura in eternit;
- che sarebbe onere di colui che esegue una sopraelevazione dell'ultimo piano dell'edificio quello di procedere a proprie spese anche al rifacimento del tetto (rectius di dare un tetto al fabbricato) ed al prolungamento degli impianti esistenti, costituendo la sopraelevazione e la relativa copertura un nuovo manufatto edilizio e non la riparazione del tetto preesistente;
- che nulla sarebbe dovuto, dovendo la sig.ra sopportare interamente le spese;
Parte_1
- che la realizzazione della sopraelevazione sarebbe già stata accertata con efficacia di giudicato dalla sentenza del Tribunale di Sassari n. 112/2017 del 08.08.2017 dep. in pari data con cui la , proprio in relazione alla medesima sopraelevazione, è stata condannata Parte_1
a corrispondere agli odierni convenuti l'indennità di cui all'art. 1227 c.c. nella misura di €
1.714,41 – indennità corrisposta dall'attrice;
- che non vi era urgenza di rimuovere l'eternit in quanto non sussisterebbe alcun obbligo dei proprietari in tal senso, potendosi anche porre in essere interventi conservativi;
- di contestare le fatture perché aventi oggetto generico, i relativi importi e la ripartizione delle spese al 50%, dovendo semmai ripartire le spese in proporzione al valore del piano o della porzione di piano appartenente a ciascuno in via esclusiva;
- che dalla somma eventualmente da versare alla dovranno essere detratti gli Parte_1
pagina 3 di 7 eventuali contributi percepiti per la rimozione della copertura in Eternit e l'ammontare delle eventuali agevolazioni fiscali percepite per ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico.
Hanno concluso chiedendo il rigetto della domanda;
in subordine limitarsi l'obbligazione dei convenuti alla minor somma dovuta. Con vittoria di spese.
Il giudizio è stato istruito con produzioni documentali, CTU e tenuto in decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
***
La domanda dell'attrice è fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono.
Va premesso che sono pacifici i fatti materiali di causa, quali il rifacimento del tetto, la sopraelevazione realizzata nell'interesse dell'attrice e la contemporaneità tra i due eventi,
la presenza di infiltrazioni e la formazione di muffe in alcuni ambienti dell'appartamento della sig.ra ; come non è contestato che quest'ultima richiesto ai convenuti di Parte_1
procedere alle necessarie riparazioni, senza ottenere risposta, come si evince dalla documentazione in atti (cfr. ordinanza del 25.03.2021). Sono state, invece, oggetto di istruttoria, le circostanze relative allo stato di fatto del tetto al momento della sopraelevazione/sostituzione, la correlativa necessità di un intervento integrale per la sostituzione o riparazione, la possibilità di procedersi a riparazioni e incapsulamento dell'eternit, per cui è stata disposta CTU. Il perito, con relazione dalla quale il Tribunale non ritiene di discostarsi, ha sostanzialmente concluso come segue. Quanto allo stato dei luoghi,
sulla base delle sole foto prodotte dall'attrice, che la maggior parte delle infiltrazioni di acqua piovana riguardava la mantovana della copertura, mentre limitatissimi erano i fenomeni nel solaio di altre aree dell'unità; che vi era effettivamente un manto di eternit compromesso in alcune aree e che non aveva tenuta stagna ed era presente da molto tempo,
come dimostrato dalle foto aeree reperite. Il perito ha ritenuto, poi, congruo il prezzo di €. pagina 4 di 7 26.975,31 oltre iva (€. 32.909,88), corrisposto dall'attrice per il rifacimento del tetto e la rimozione dell'eternit. Quanto alla consistenza dei lavori posti in essere dall'attrice, ha ritenuto che essi sono consistiti nella trasformazione dell'originario sottotetto in un piano primo abitabile, immediatamente soprastante all'appartamento del piano terra, creando un soggiorno, un sottotetto che l'attrice utilizza come camera da letto, un bagno, un disimpegno,
e un ingresso. In tal modo ha trasformato il sottotetto – di per sé non dotato di destinazione residenziale - in unità abitativa autonoma, dotata di ingresso esclusivo, con aumento della superficie utile complessiva pari a mq. 52,61 circa, ed un terrazzo di uso esclusivo di mq.
29,30. Quanto alla necessità dei lavori, ha evidenziato la vetustà della copertura in eternit, il suo ammaloramento, con presenza di importanti fenomeni infiltrativi e di deterioramento e sfogliamento delle lastre di eternit con volatilità delle fibre di amianto, di cui è nota la pericolosità per la salute. Ha, quindi, concluso per l'urgenza e indifferibilità della sostituzione del tetto, stante l'inidoneità di diverse soluzioni conservative come ad es.
l'incapsulamento, conclusioni che questo Giudice condivide. Ha, invece, ritenuto, quanto alla soletta inclinata che costituiva le falde di copertura del vecchio sottotetto, di non potersi esprimere compiutamente circa la necessità di sostituzione, in assenza di elementi circa la compromissione o meno della staticità del tetto o la presenza o meno di fessurazioni o lesioni. A seguito dell'integrazione disposta dal Giudice, il perito ha accertato che la sopraelevazione è avvenuta dopo l'acquisto dell'immobile, con progetto a nome della sig.ra
, quando le altezze interne venivano così aumentate: l'altezza all'imposta è passata Parte_1
da mt. 0,00 a mt. 1,46; l'altezza al colmo è passata da mt. 1,45 a mt. 3,53 (cfr. D.I.A. – Piano
Casa – n. 03/2013 del 05.04.2013 e D.I.A. in VARIANTE – Piano Casa – n. 39/2014 del
12.12.2014, con le quali venivano eseguita la modifica del piano primo (sottotetto) e la realizzazione di una veranda esterna a nome di ), con aumento di volumetria Parte_1
residenziale complessiva di mc. 89,23. Il CTU ha, poi, calcolato il valore proporzionale delle pagina 5 di 7 superfici di proprietà delle singole parti, indicando, per la proprietà una quota pari al CP_1
34,44%, e per la proprietà la restante quota pari a 65,56%. Parte_1
Alla luce degli esiti dell'istruttoria svolta, parte attrice ha quantificato la parte di spese dovuta dai convenuti in €. 17.432 (€. 14.022,00 per lavori, esclusi cordolo e soletta di cui non è stata accertata l'indispensabilità - €. 3.410,00 per rimozione e smaltimento eternit) e ha insistito per l'applicazione della ripartizione al 50% tra i comproprietari, non essendovi tabelle millesimali. I convenuti hanno, invece, insistito per l'obbligo della sola attrice di sostenere le spese di rifacimento del tetto, in quanto è per sua volontà che si è proceduto alla sopraelevazione dell'edificio, e richiamando l'art. 1127 c.c.
Ebbene, ritiene il Tribunale che l'istruttoria abbia consentito di accertare il carattere necessario del rifacimento del tetto, soprattutto per rimuovere le lastre di eternit che erano fortemente ammalorate e che, oltre a impedire l'impermeabilizzazione dell'edificio (con problematiche riscontrate soprattutto nel sottotetto), creavano grave pericolo per la salute di tutti i soggetti che abitavano nell'edificio e per coloro che dimorano negli edifici adiacenti, a causa dello sfoliamento delle lastre di eternit e della diffusione delle relative particelle.
Pertanto, si ritiene che i signori debbano partecipare alle relative spese (in quanto la CP_1
sopraelevazione ha costituito solo occasione per effettuare lavori, comunque, necessari ed urgenti), con la conseguenza che la ripartizione avverrà in base alle quote indicate dal CTU
e, dunque, per la proprietà una quota pari al 34%, e per la proprietà la CP_1 Parte_1
restante quota pari a 66%.
Quanto alla detrazione dei contributi e delle agevolazioni per la ristrutturazione, essa non può essere riconosciuta, in quanto non vi è prova che tali somme siano state effettivamente erogate o saranno erogate e non ne è nemmeno indicato l'ammontare.
A tale stregua, la domanda dell'attrice deve essere accolta, con condanna dei convenuti a corrispondere, in solido tra loro, la somma di €. 11.190,00, quale 34% del prezzo corrisposto pagina 6 di 7 per i lavori e ritenuto congruo dal CTU (€. 32.909,88 iva inclusa), salvo errore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. vigente, parametri minimi, e le spese di CTU devono essere poste a carico delle parti soccombenti, in solido tra loro. Non vi sono i presupposti per la condanna dei convenuti ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- condanna i convenuti signori in solido tra loro, a rimborsare a la CP_1 Parte_1
somma complessiva di €. 11.190,00, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
- condanna i signori in solido tra loro, alla rifusione a delle spese CP_1 Parte_1
di lite che liquida in complessivi €. 2.540,00, oltre a rimborso c.u. e spese (comprese spese
CTP), rimborso forfettario 15%, iva e cnpa oltre a oneri di legge;
pone le spese di CTU
definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro.
Così deciso in Sassari, in data 07.09.2025
Il Giudice
I.Bradamante
pagina 7 di 7