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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 03/06/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 03/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 478/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( , rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
Germano Nicoletti giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Susanna Serrelli in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 22/03/2022 , dopo aver Parte_1
contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
624/2021 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di sentir dichiarare sussistenti le condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità
d'accompagnamento, nonché del riconoscimento nella condizione portatore di disabilità in condizione di gravità ai sensi del co 3 art. 3 L 104/92.
Il tutto con vittoria di spese e competenze. Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta integrazione della CTU (dott. ), all'odierna Persona_2
udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'integrazione depositato in data
04/05/2023, redatta sulla scorta della nuova documentazione offerta in produzione da parte ricorrente, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:” Impossibilità alla deambulazione autonoma in artrosi osteoporotica polidistrettuale con particolare interessamento del rachide in toto e delle ginocchia. Note di vasculopatia cerebrale cronica in sindrome depressiva involutiva senile. Cardiopatia ischemico – ipertensiva in esiti di pregresso infarto del miocardio. Diabete mellito tipo II. Incontinenza urinaria”
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente il ricorrere dei presupposti sanitari invocati a partire dal 06/05/2022.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni / dei chiarimenti resi dal dott. , a cui si Per_2
ritiene di fare affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale. In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza
(dall'epoca indicata dal CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave).
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento.
Per lo stesso motivo le spese relative alla CTU espletata nella presente fase
Pag. 2 di 3 vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte maggiormente CP_1
soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' , così Pt_1 Controparte_2
provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[...]
[nata il [...] a [...]], si trova a decorrere dal Pt_1
06/05/2022 nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità
d'accompagnamento, nonché nella condizione di portatore di disabilità in condizione di gravità ai sensi del co 3 art. 3 L 104/92;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1
spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_2
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1
di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 03/06/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 03/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 478/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( , rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
Germano Nicoletti giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Susanna Serrelli in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 22/03/2022 , dopo aver Parte_1
contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
624/2021 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di sentir dichiarare sussistenti le condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità
d'accompagnamento, nonché del riconoscimento nella condizione portatore di disabilità in condizione di gravità ai sensi del co 3 art. 3 L 104/92.
Il tutto con vittoria di spese e competenze. Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta integrazione della CTU (dott. ), all'odierna Persona_2
udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'integrazione depositato in data
04/05/2023, redatta sulla scorta della nuova documentazione offerta in produzione da parte ricorrente, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:” Impossibilità alla deambulazione autonoma in artrosi osteoporotica polidistrettuale con particolare interessamento del rachide in toto e delle ginocchia. Note di vasculopatia cerebrale cronica in sindrome depressiva involutiva senile. Cardiopatia ischemico – ipertensiva in esiti di pregresso infarto del miocardio. Diabete mellito tipo II. Incontinenza urinaria”
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente il ricorrere dei presupposti sanitari invocati a partire dal 06/05/2022.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni / dei chiarimenti resi dal dott. , a cui si Per_2
ritiene di fare affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale. In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza
(dall'epoca indicata dal CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave).
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento.
Per lo stesso motivo le spese relative alla CTU espletata nella presente fase
Pag. 2 di 3 vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte maggiormente CP_1
soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' , così Pt_1 Controparte_2
provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[...]
[nata il [...] a [...]], si trova a decorrere dal Pt_1
06/05/2022 nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità
d'accompagnamento, nonché nella condizione di portatore di disabilità in condizione di gravità ai sensi del co 3 art. 3 L 104/92;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1
spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_2
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1
di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 03/06/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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