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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 04/06/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
n. 446/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, composto dai Magistrati:
1) dott. Andrea Amadei Presidente
2) dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice,
3) dott.ssa Olga Quartuccio Giudice rel., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 446/2024 R.G., introitata per la decisione all'udienza del
20.03.2025, ai sensi dell'art. 473 bis. 22 co. 4 c.p.c.; promossa da
(C.F.: ), elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. TASSONE ROSSELLA (pec: , che la rappresenta e difende Email_1
giusta procura in atti;
ricorrente nei confronti di
(C.F. ). Controparte_1 C.F._2
resistente contumace con l'intervento ex lege del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri;
Oggetto: Separazione giudiziale;
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 20.03.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.04.2024, ha proposto domanda di separazione Parte_1
giudiziale dal coniuge , esponendo: che i due hanno contratto matrimonio in Controparte_1
data 31.07.1994 nel Comune di Caulonia (RC), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 3, Parte II, Serie A, anno 1994; che dall'unione matrimoniale sono nati tre figli: (Soverato, 15.03.1996), (Soverato, Persona_1 Persona_2
Per_ 29.06.2001), (Soverato, 11.01.2006), tutti maggiorenni, benché ed Persona_3 Per_1
non economicamente autosufficienti;
che la ricorrente percepisce una pensione di invalidità; che
“l'ultima residenza comune dei coniugi, il cui regime patrimoniale è quello della comunione
1 legale dei beni è stata in Caulonia (RC) in Contrada Carrubara, presso la casa di proprietà della Sig.ra ”; che da tempo, a causa di incompatibilità caratteriali e persistenti Parte_1
incomprensioni, i coniugi non hanno “più una unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, è divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto” ed invero i due vivono separati di fatto da diversi anni. Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito disattesa ogni contraria istanza: - dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
- assegnare la casa coniugale - identificata al catasto del Comune di Caulonia (RC) alla partita , foglio 84, particella 339 sub 4 strada Provinciale, p.
1 - alla Sig.ra P.IVA_1 [...]
; - stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
- Pt_1
stabilire che i coniugi continueranno a mantenere i figli in pari misura fino a che non saranno economicamente autosufficienti che continueranno ad abitare nella casa coniugale, come sopra identificata”, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del suo procuratore, dichiaratosi antistatario.
Designato il giudice relatore, veniva fissata l'udienza per la comparizione delle parti per la data del 5.09.2024, ove veniva sentita soltanto la ricorrente, la quale dichiarava: “Io non svolgo attività lavorativa e non l'ho mai svolta, neanche in passato. Percepisco una pensione di invalidità civile perché ho due malattie ereditarie: fino al mese di maggio 2024 ho percepito €
280,00 al mese circa, da giugno in poi ho ricevuto un aumento, ed ora percepisco in totale ad €
600,00 circa. Io attualmente vivo presso la casa del mio nuovo compagno, sita a Focà, via
Contrada Mangioni. Mio marito vive presso la casa coniugale, a Caulonia, in via Contrada
Carrubara. Entrambi siamo ivi residenti anagraficamente. La casa coniugale è di mia proprietà, mi è stata donata da mio padre dopo il matrimonio: attualmente lì vive mio marito, col mio consenso. I miei figli sono tutti maggiorenni;
è autonomo economicamente, Per_2
Per_
e no. Nessuno dei due attualmente lavora. e percepiscono una Per_1 Per_1 Per_2
Per_ pensione di assistenza per la mia patologia, rispettivamente di circa € 600,00 ed € 300,00. non percepisce alcunché. I miei figli vivono con il padre prevalentemente, presso la casa coniugale. Sono autonomi nelle scelte: a volte vengono anche presso la casa del mio compagno
e si fermano anche a dormire. Mio marito svolge dei lavori saltuari, di tipo agricolo. Anche lui percepisce una pensione di invalidità, ma non so a quanto ammonta. Non so quanto guadagna con i lavori occasionali che svolge. Io, come ho detto, attualmente vivo presso la casa del mio compagno. Preciso che non è in sua proprietà esclusiva. Il mio compagno è pensionato, percepisce circa € 700,00 netti al mese, ma non so dire con certezza. Lui sostiene le spese della casa, come ad esempio le spese per le utenze. Io sostengo delle spese fisse modeste, per le
2 medicine ed altre esigenze, ma comunque riesco a provvedervi personalmente con la pensione di invalidità che percepisco. Io con mio marito non ho brutti rapporti;
a volte io vado presso la casa coniugale, anche perché al piano inferiore dell'appartamento vive mia madre. Capita che pranziamo tutti insieme, siamo in buoni rapporti. Preciso che io e mio marito siamo in crisi da un po' di anni, circa 7-8 anni: io non ero più innamorata. Io sto con il mio nuovo compagno da circa 7 anni, sono andata a vivere presso la sua abitazione quando abbiamo iniziato la nuova relazione. Anche mio marito comunque circa tre anni fa ha avuto una nuova compagna. Io chiedo l'assegnazione della casa coniugale, ma presto il mio consenso affinché mio marito possa continuare ad abitare lì, almeno fino a che io ed i miei figli non avremo la necessità di abitarvi esclusivamente”; dichiarata quindi la contumacia di , i coniugi Controparte_1
venivano autorizzati a vivere separati e il Giudice delegato riservava la decisione sui provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 472bis.22 c.p.c.
Con ordinanza del 6.09.2024, veniva rigettata la domanda della ricorrente di assegnazione della casa coniugale e il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 473 bis.22 co. 4 c.p.c., all'udienza del 20.03.2025, all'esito della quale la causa veniva assegnata a sentenza, con riserva di riferire al Collegio.
Ritiene il Collegio che, alla luce delle risultanze processuali, debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
Invero, ai sensi dell'art. 151 co.1 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è piuttosto collegata all'accertamento dei fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
La separazione giudiziale dei coniugi può, infatti, essere disposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi, in quanto l'istituto de quo conserva il carattere di rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
come ha chiarito la Suprema Corte, “… a tale fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale in una sola delle parti” (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 7148/1992).
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Ed infatti, la Suprema Corte è consolidata nel ritenere che “in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la
3 separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto” (Cass. Civ., sez. I, n. 2183/2013; Cass.
Civ., sez. I, n. 16698/2020; Cass. Civ., sez. I, n. 8713/2015).
Nel caso di specie, risulta provato che si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza: i coniugi, infatti, vivono separati ormai da parecchio tempo, come dichiarato dalla ricorrente in udienza. Peraltro, il venir meno della comunione materiale spirituale tra i coniugi risulta confermato dalla condotta processuale di , che Controparte_1
non si è costituito nel presente giudizio.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra le parti dell'odierno giudizio.
Con riguardo alla domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata dalla ricorrente, il
Collegio ritiene condivisibile il contenuto dell'ordinanza del 6.09.2024 emessa dal Giudice delegato.
Ed invero, come recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, “la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate” (cfr. Cass. civ., sez. I, 20/11/2023, n. 32151).
Inoltre, con riferimento alla prole maggiorenne, è stato stabilito che “qualora uno dei genitori conviva con un figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la casa familiare sarà assegnata a costui, indipendentemente dal titolo di proprietà (dell'assegnazione si terrà comunque conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, ove vi sia stata deroga al titolo di proprietà)” (Tribunale Ancona, sez. I, 26/11/2021, n. 1550).
Nella presente vicenda, all'udienza del 5.09.2024, la ricorrente ha fornito chiarimenti rispetto alla situazione abitativa sua, dei figli e del coniuge, rispetto alla prospettazione articolata in ricorso, specificando che la stessa vive ormai da circa sette anni presso l'abitazione del nuovo compagno, mentre il marito, con il consenso della ricorrente stanti i buoni rapporti tra i due, vive presso la casa coniugale con i figli, tutti maggiorenni.
4 Pertanto, ad avviso del Collegio non sussistono i presupposti previsti dall'art. 337 sexies, co.1
c.c. per l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, avendo costei espressamente dichiarato che in detta casa abiti stabilmente, con il suo consenso, il marito unitamente ai figli della coppia.
Ne discende il rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale alla Pt_1
Per quanto concerne le condizioni economiche della separazione, la ricorrente non ha formulato alcuna domanda di mantenimento personale, limitandosi a chiedere che fosse previsto “che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale”, sicché nulla il Collegio deve disporre sul punto.
Con riguardo al contributo di mantenimento per due dei tre figli maggiorenni della coppia, non economicamente autosufficienti, la si è limitata a chiedere che il Tribunale stabilisse “che i Pt_1
coniugi continueranno a mantenere i figli in pari misura fino a che non saranno economicamente autosufficienti”.
La domanda, per come formulata, appare inammissibile per difetto di interesse della ricorrente.
Ad avviso del Collegio, infatti, non è ravvisabile alcun interesse in capo alla ricorrente a che il
Tribunale la condanni a contribuire con il coniuge, in pari misura, al mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, ben potendo la stessa provvedervi autonomamente.
Pertanto, in difetto di una costituzione in giudizio del resistente e della proposizione da parte sua di una domanda di contributo per il mantenimento dei figli presso di lui prevalentemente collocati, ovvero di un intervento dei figli maggiorenni nel presente giudizio (su cui cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 21819/2021), nulla il Collegio deve disporre in ordine al mantenimento dei figli maggiorenni della coppia non ancora economicamente autosufficienti.
Tenuto conto della natura del presente procedimento e della contumacia del resistente, nulla il
Collegio deve disporre sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi e , i Parte_1 Controparte_1
quali hanno contratto matrimonio in data 31.07.1994 nel Comune di Caulonia (RC), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 3, Parte II,
Serie A, anno 1994;
- rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale proposta dalla ricorrente;
5 - dichiara inammissibile la domanda di parte ricorrente relativa al contributo di mantenimento con riguardo ai due figli della coppia, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
- nulla sulle spese di lite;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caulonia (RC) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 03/06/2025, svolta tramite l'applicativo Microsoft
Teams
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Olga Quartuccio) (dott. Andrea Amadei)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, composto dai Magistrati:
1) dott. Andrea Amadei Presidente
2) dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice,
3) dott.ssa Olga Quartuccio Giudice rel., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 446/2024 R.G., introitata per la decisione all'udienza del
20.03.2025, ai sensi dell'art. 473 bis. 22 co. 4 c.p.c.; promossa da
(C.F.: ), elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. TASSONE ROSSELLA (pec: , che la rappresenta e difende Email_1
giusta procura in atti;
ricorrente nei confronti di
(C.F. ). Controparte_1 C.F._2
resistente contumace con l'intervento ex lege del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri;
Oggetto: Separazione giudiziale;
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 20.03.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.04.2024, ha proposto domanda di separazione Parte_1
giudiziale dal coniuge , esponendo: che i due hanno contratto matrimonio in Controparte_1
data 31.07.1994 nel Comune di Caulonia (RC), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 3, Parte II, Serie A, anno 1994; che dall'unione matrimoniale sono nati tre figli: (Soverato, 15.03.1996), (Soverato, Persona_1 Persona_2
Per_ 29.06.2001), (Soverato, 11.01.2006), tutti maggiorenni, benché ed Persona_3 Per_1
non economicamente autosufficienti;
che la ricorrente percepisce una pensione di invalidità; che
“l'ultima residenza comune dei coniugi, il cui regime patrimoniale è quello della comunione
1 legale dei beni è stata in Caulonia (RC) in Contrada Carrubara, presso la casa di proprietà della Sig.ra ”; che da tempo, a causa di incompatibilità caratteriali e persistenti Parte_1
incomprensioni, i coniugi non hanno “più una unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, è divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto” ed invero i due vivono separati di fatto da diversi anni. Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito disattesa ogni contraria istanza: - dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
- assegnare la casa coniugale - identificata al catasto del Comune di Caulonia (RC) alla partita , foglio 84, particella 339 sub 4 strada Provinciale, p.
1 - alla Sig.ra P.IVA_1 [...]
; - stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
- Pt_1
stabilire che i coniugi continueranno a mantenere i figli in pari misura fino a che non saranno economicamente autosufficienti che continueranno ad abitare nella casa coniugale, come sopra identificata”, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del suo procuratore, dichiaratosi antistatario.
Designato il giudice relatore, veniva fissata l'udienza per la comparizione delle parti per la data del 5.09.2024, ove veniva sentita soltanto la ricorrente, la quale dichiarava: “Io non svolgo attività lavorativa e non l'ho mai svolta, neanche in passato. Percepisco una pensione di invalidità civile perché ho due malattie ereditarie: fino al mese di maggio 2024 ho percepito €
280,00 al mese circa, da giugno in poi ho ricevuto un aumento, ed ora percepisco in totale ad €
600,00 circa. Io attualmente vivo presso la casa del mio nuovo compagno, sita a Focà, via
Contrada Mangioni. Mio marito vive presso la casa coniugale, a Caulonia, in via Contrada
Carrubara. Entrambi siamo ivi residenti anagraficamente. La casa coniugale è di mia proprietà, mi è stata donata da mio padre dopo il matrimonio: attualmente lì vive mio marito, col mio consenso. I miei figli sono tutti maggiorenni;
è autonomo economicamente, Per_2
Per_
e no. Nessuno dei due attualmente lavora. e percepiscono una Per_1 Per_1 Per_2
Per_ pensione di assistenza per la mia patologia, rispettivamente di circa € 600,00 ed € 300,00. non percepisce alcunché. I miei figli vivono con il padre prevalentemente, presso la casa coniugale. Sono autonomi nelle scelte: a volte vengono anche presso la casa del mio compagno
e si fermano anche a dormire. Mio marito svolge dei lavori saltuari, di tipo agricolo. Anche lui percepisce una pensione di invalidità, ma non so a quanto ammonta. Non so quanto guadagna con i lavori occasionali che svolge. Io, come ho detto, attualmente vivo presso la casa del mio compagno. Preciso che non è in sua proprietà esclusiva. Il mio compagno è pensionato, percepisce circa € 700,00 netti al mese, ma non so dire con certezza. Lui sostiene le spese della casa, come ad esempio le spese per le utenze. Io sostengo delle spese fisse modeste, per le
2 medicine ed altre esigenze, ma comunque riesco a provvedervi personalmente con la pensione di invalidità che percepisco. Io con mio marito non ho brutti rapporti;
a volte io vado presso la casa coniugale, anche perché al piano inferiore dell'appartamento vive mia madre. Capita che pranziamo tutti insieme, siamo in buoni rapporti. Preciso che io e mio marito siamo in crisi da un po' di anni, circa 7-8 anni: io non ero più innamorata. Io sto con il mio nuovo compagno da circa 7 anni, sono andata a vivere presso la sua abitazione quando abbiamo iniziato la nuova relazione. Anche mio marito comunque circa tre anni fa ha avuto una nuova compagna. Io chiedo l'assegnazione della casa coniugale, ma presto il mio consenso affinché mio marito possa continuare ad abitare lì, almeno fino a che io ed i miei figli non avremo la necessità di abitarvi esclusivamente”; dichiarata quindi la contumacia di , i coniugi Controparte_1
venivano autorizzati a vivere separati e il Giudice delegato riservava la decisione sui provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 472bis.22 c.p.c.
Con ordinanza del 6.09.2024, veniva rigettata la domanda della ricorrente di assegnazione della casa coniugale e il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 473 bis.22 co. 4 c.p.c., all'udienza del 20.03.2025, all'esito della quale la causa veniva assegnata a sentenza, con riserva di riferire al Collegio.
Ritiene il Collegio che, alla luce delle risultanze processuali, debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
Invero, ai sensi dell'art. 151 co.1 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è piuttosto collegata all'accertamento dei fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
La separazione giudiziale dei coniugi può, infatti, essere disposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi, in quanto l'istituto de quo conserva il carattere di rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
come ha chiarito la Suprema Corte, “… a tale fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale in una sola delle parti” (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 7148/1992).
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Ed infatti, la Suprema Corte è consolidata nel ritenere che “in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la
3 separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto” (Cass. Civ., sez. I, n. 2183/2013; Cass.
Civ., sez. I, n. 16698/2020; Cass. Civ., sez. I, n. 8713/2015).
Nel caso di specie, risulta provato che si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza: i coniugi, infatti, vivono separati ormai da parecchio tempo, come dichiarato dalla ricorrente in udienza. Peraltro, il venir meno della comunione materiale spirituale tra i coniugi risulta confermato dalla condotta processuale di , che Controparte_1
non si è costituito nel presente giudizio.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra le parti dell'odierno giudizio.
Con riguardo alla domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata dalla ricorrente, il
Collegio ritiene condivisibile il contenuto dell'ordinanza del 6.09.2024 emessa dal Giudice delegato.
Ed invero, come recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, “la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate” (cfr. Cass. civ., sez. I, 20/11/2023, n. 32151).
Inoltre, con riferimento alla prole maggiorenne, è stato stabilito che “qualora uno dei genitori conviva con un figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la casa familiare sarà assegnata a costui, indipendentemente dal titolo di proprietà (dell'assegnazione si terrà comunque conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, ove vi sia stata deroga al titolo di proprietà)” (Tribunale Ancona, sez. I, 26/11/2021, n. 1550).
Nella presente vicenda, all'udienza del 5.09.2024, la ricorrente ha fornito chiarimenti rispetto alla situazione abitativa sua, dei figli e del coniuge, rispetto alla prospettazione articolata in ricorso, specificando che la stessa vive ormai da circa sette anni presso l'abitazione del nuovo compagno, mentre il marito, con il consenso della ricorrente stanti i buoni rapporti tra i due, vive presso la casa coniugale con i figli, tutti maggiorenni.
4 Pertanto, ad avviso del Collegio non sussistono i presupposti previsti dall'art. 337 sexies, co.1
c.c. per l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, avendo costei espressamente dichiarato che in detta casa abiti stabilmente, con il suo consenso, il marito unitamente ai figli della coppia.
Ne discende il rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale alla Pt_1
Per quanto concerne le condizioni economiche della separazione, la ricorrente non ha formulato alcuna domanda di mantenimento personale, limitandosi a chiedere che fosse previsto “che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale”, sicché nulla il Collegio deve disporre sul punto.
Con riguardo al contributo di mantenimento per due dei tre figli maggiorenni della coppia, non economicamente autosufficienti, la si è limitata a chiedere che il Tribunale stabilisse “che i Pt_1
coniugi continueranno a mantenere i figli in pari misura fino a che non saranno economicamente autosufficienti”.
La domanda, per come formulata, appare inammissibile per difetto di interesse della ricorrente.
Ad avviso del Collegio, infatti, non è ravvisabile alcun interesse in capo alla ricorrente a che il
Tribunale la condanni a contribuire con il coniuge, in pari misura, al mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, ben potendo la stessa provvedervi autonomamente.
Pertanto, in difetto di una costituzione in giudizio del resistente e della proposizione da parte sua di una domanda di contributo per il mantenimento dei figli presso di lui prevalentemente collocati, ovvero di un intervento dei figli maggiorenni nel presente giudizio (su cui cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 21819/2021), nulla il Collegio deve disporre in ordine al mantenimento dei figli maggiorenni della coppia non ancora economicamente autosufficienti.
Tenuto conto della natura del presente procedimento e della contumacia del resistente, nulla il
Collegio deve disporre sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi e , i Parte_1 Controparte_1
quali hanno contratto matrimonio in data 31.07.1994 nel Comune di Caulonia (RC), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 3, Parte II,
Serie A, anno 1994;
- rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale proposta dalla ricorrente;
5 - dichiara inammissibile la domanda di parte ricorrente relativa al contributo di mantenimento con riguardo ai due figli della coppia, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
- nulla sulle spese di lite;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caulonia (RC) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 03/06/2025, svolta tramite l'applicativo Microsoft
Teams
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Olga Quartuccio) (dott. Andrea Amadei)
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