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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 22/10/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di RO, sezione civile, in persona dei signori magistrati:
Dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente
Dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto nel Ruolo Generale per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 938, avente per oggetto modifica delle condizioni d i divorzio,
TRA
, nato a [...] il [...], cod. Parte_1
fisc. elettivamente domiciliato in Acquaro, alla C. da C.F._1
Camerino n. 1, presso lo studio dell'avv. SILIPO COSMINA (cod. fisc.
– pec: , che lo rappresenta e difende C.F._2 Email_1
in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente -
E
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1
elettivamente domiciliata in RO, alla Via Torino n° C.F._3
122, presso lo studio dell'avv. GRECO ANTONIO (cod. fisc.
– pec: , che C.F._4 Email_2 la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo,
pagina 1 di 10 - resistente–
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
I. Con ricorso ex art. 473 bis 29. c.p.c. per la modifica delle condizioni di divorzio, depositato il 29.06.2024, parte ricorrente esponeva che:
• con sentenza n. 348/2023, pubblicata in data 21.07.2023, era stata pronunciata dal Tribunale di Vibo Valentia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1
• erano intervenuti medio tempore giustificati motivi che impongono la modifica delle condizioni di divorzio;
• in particolare, chiedeva di modificare le tempistiche e modalità di visita e permanenza della minore con il padre;
Per_1
• tanto premesso, chiedeva a questo Tribunale l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
In data 14.01.2025 si costituiva la signora la quale insisteva Controparte_1
per il rigetto del ricorso e la conferma delle condizioni di visita e frequentazione di cui alla sentenza n. 348/2023; chiedeva poi di disporre a carico del ricorrente, un aumento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia . Per_1
II. Con decreto emesso il 27.07.2024 il Presidente, dott.ssa A. Angiuli, designava la scrivente quale giudice relatore e disponeva la comparizione delle parti per l'udienza del 04.12.2024, differita d'ufficio al 12.03.2025.
III. All'udienza suddetta comparivano le parti ed il giudice, su istanza congiunta dei difensori, disponeva un rinvio della causa al fine di tentare una composizione bonaria della lite.
Seguiva un ulteriore rinvio finalizzato a consentire il prosieguo delle trattative in corso. In data 01.10.2025, con ordinanza ex art. 127 -ter c.p.c., dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti e del tempestivo deposito di note scritte, la causa veniva riservata per la decisione collegiale, in Camera di Consiglio. pagina 2 di 10 IV. Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto .
MOTIVI DELLA DECISIONE
V. Deve darsi atto che con accordo sottoscritto in data 24.07.2025 e depositato il 24.09.2025, le parti hanno concordato quanto segue:
“1. le parti vivranno separate, portandosi reciproco rispetto;
2. la figlia minore in affido congiunto ad entrambi i genitori, continuerà ad Per_1 essere collocata presso la madre, attualmente in Traversa Seconda Di Corso Messina
N.
7 - Interno: 5, RO (KR);
3. le parti si impegnano a collaborare per una gestione concorde del percorso educativo e delle scelte di rilievo attinenti alla vita della figlia minore, nel pieno rispetto dei principi relativi all'esercizio della responsabilità genitoriale di ciascun genitore, anche al fine di scongiurare il protrarsi della situazione venutasi a creare a seguito della separazione coniugale. Si impegnano espressamente a concordare le future iscrizioni scolastiche e ad attività extrascolastiche;
4. in particolare, entrambi i genitori si cureranno di conferire con gli insegnanti della minore, al fine di informarsi in merito all'andamento scolastico ed alle relative esigenze;
la madre, inoltre si obbliga a non trasferire la residenza della minore senza il previo consenso del padre, ovvero ad avvisarlo tempestivamente e, preferibilmente, per iscritto, in caso si verifichi detta circostanza;
5. le parti stabiliscono che starà con il papà a settimane alterne dal venerdì Per_1 all'uscita di scuola o, ove previste, al termine delle attività extrascolastiche, quando il padre andrà a prenderla e la terrà con sé fino alla domenica alle ore 21:00, orario in cui provvederà a riaccompagnare la minore presso l'abitazione materna in RO.
La Sig.ra un solo venerdì al mese, accompagnerà a Germaneto, luogo CP_1 Per_1 nel quale avverrà la consegna della minore al Sig. che provvederà a Parte_2 proseguire con lei verso Acquaro. Tuttavia, nel caso in cui la bambina non avesse lezione nella giornata di venerdì, il padre potrà tenere con sé dalle 10:00 del Per_1 venerdì e nel caso in cui la bambina non avesse lezione nella giornata di lunedì, il pagina 3 di 10 padre potrà riaccompagnarla tra le ore 11:00 e le ore 12:00 del lunedì stesso;
6. nella settimana in cui starà con la mamma nel week end, vedrà il papà, salvo
Per_1 diversa decisione dello stesso, possibilmente nella giornata di giovedì dall'uscita di scuola e fino alle 18:30-19:00. In relazione alla giornata di giovedì, attese le particolari condizioni in cui viene espletato il diritto di frequentazione, è richiesta ai genitori-ex coniugi una leale e pacifica collaborazione al fine di far vivere tranquillamente a il momento. Nel periodo extrascolastico il sig.
Per_1 CP_2 potrà gestire a sua discrezione, con l'obbligo di dare comunicazione alla sig.ra entro il giorno antecedente, il diritto di visita nella seguenti modalità: CP_1 nell'ipotesi che abbia allenamenti inderogabili, in considerazione delle
Per_1 temperature del periodo e dei disagi connessi anche per la minore, potrà vedere la figlia con orario discrezionale, potendo scegliere di vedere sia di mattino che
Per_1 nel pomeriggio, dovendola riaccompagnare entro le 21:30; nel caso in cui non
Per_1 avesse invece allenamenti o potesse comunque saltarli, il sig. potrà vedere Parte_1 mercoledì alle 10.00 e portala con sé ad Acquaro e riportarla a RO giovedì
Per_1 alle 21:30. Tuttavia, nel caso in cui il sig. si dovesse trovare a RO per Parte_1 assistere ad un evento a cui prende parte o impegno della bambina, dovrà esser
Per_1 consentito al padre e alla figlia di trascorrere insieme la giornata, in luogo della giornata del giovedì. In occasione del diritto -dovere di frequentazione del sig.
con la figlia, non frequenterà le attività extrascolastiche, salvo che Parte_1 Per_1 trattasi di casi con gare imminenti per cui l'allenamento sarà necessariamente da frequentarsi. In ipotesi di gare imminenti, anche nel caso in cui non sia Per_1 impegnata con la scuola, vedrà il padre nella medesima modalità del periodo scolastico, ovvero il giovedì dalle ore 14.00 alle ore 18:30 -19:00;
7. durante le vacanze estive la minore trascorrerà con il padre un periodo di giorni 15
(quindici) nel mese di luglio e di 15 (quindici) nel mese di agosto, periodo in cui potrà sentire regolarmente la madre, come anche vederla ove lo desiderasse. Tali periodi dovranno essere determinati dalle parti entro il 31 maggio di ogni anno e, in pagina 4 di 10 difetto di accordo, saranno determinati come segue, ad anni alterni: dal 1° al 15 luglio e dal 1° al 15 agosto;
dal 16 al 30 luglio e dal 16 al 30 agosto. Nei mesi di giugno e settembre rispettivamente da quando finiscono le attività scolastiche seguite dalla minore a quando queste riprendono, starà con il papà metà del tempo e Per_1
l'altra metà con la mamma e specificatamente ad anni alterni, la prima metà del periodo di vacanza del mese di giugno e di settembre con il padre e la seconda con la madre, avendo cura di porre tale alternanza in accordo con i mesi di luglio e agosto, al fine di ottenere un perfetto avvicendamento dalla cessazione delle attività scolastiche di giugno alla ripresa di settembre, dividendo in modo assolutamente equo il tempo che passa con i due genitori. Resta inteso che il tempo di vacanza dei Per_1 mesi di giugno e settembre, va calcolato di anno in anno, avendo riguardo al calendario dell'anno scolastico e i genitori, divideranno in modo automatico il tempo seguendo l'alternanza. Inoltre, in caso di giorni dispari di vacanze dalla scuola nei mesi di giugno e settembre, i genitori si accorderanno preventivamente ovvero entro il 31 maggio riguardo al maggior tempo che la figlia passerà con l'uno a giugno e con l'altra a settembre o viceversa. In caso i giorni dispari di vacanza dovessero presentarsi in uno solo di detti mesi, si provvederà a recupero nel successivo anno in cui si verificherà detta circostanza. In caso di mancato pacifico accordo per la suddivisione dell'eventuale giorno dispari, lo trascorrerà per il primo anno con Per_1 il genitore con cui trascorrerà la prima parte del tempo di giugno e successivamente verrà seguita l'alternanza; con l'obbligo per la sig.ra di non impegnare CP_1 in attività opzionali nel periodo estivo salvo se espressamente concordate con il Per_1 sig. . Durante le vacanze estive sarà onere del Sig. provvedere sia Parte_1 Parte_1 al prelievo che a riaccompagnare la minore presso l'abitazione della madre in RO. trascorrerà le festività natalizie ad anni alterni con ciascun genitore dalla Per_1 chiusura scolastica al 31 dicembre o dal 31 dicembre all'ultimo giorno di vacanza scolastica natalizia;
il sig. , nell'anno in cui avrà con sé la figlia per il Parte_1
Natale, potrà prelevarla all'uscita di scuola nell'ultimo giorno di lezione prima delle pagina 5 di 10 vacanze natalizie e tenerla con se fino alle ore 11:00 del 31 dicembre orario in cui la
Sig.ra potrà prelevarla presso Germaneto, luogo nel quale la bambina sarà CP_1 accompagnata dal padre;
mentre nell'anno in cui la avrà con sé per il Capodanno, potrà prelevarla presso l'abitazione materna in RO, tra le ore 10:00 e le ore 12:00 del 31 dicembre e tenerla con sé fino alle ore 19,00 dell'ultimo giorno delle vacanze natalizie, orario in cui il padre provvederà a riaccompagnarla presso l'abitazione della madre in RO;
Quanto alle festività pasquali, sempre ad anni alterni, la figlia starà dalla chiusura scolastica alle 19:00 della Domenica di Pasqua con Per_1 un genitore o dalle 19:00 della Domenica di Pasqua alle 19,00 del martedì successivo con l'altro. Durante le festività pasquali, sarà onere del Sig. provvedere sia Parte_1 al prelievo che a riaccompagnare la minore presso l'abitazione della madre in RO.
oltre a quanto già stabilito in relazione alle festività natalizie e pasquali, Per_1 trascorrerà gli altri giorni di festa ovvero 25 aprile, 1° maggio, 1° novembre e 8 dicembre (rimanendo espressamente escluso il 2 giugno, giorno del compleanno del sig. ), una con il papà e una con la mamma a rotazione. Parte_1
Se una festività dovesse ricadere nel week end, si intenderebbe assorbita da quanto stabilito in relazione a detti periodi. Se, invece, la festività ricade in prossimità del week end e/o del giorno di visita infrasettimanale del sig. e in entrambi Parte_1 detti periodi la minore starà con lo stesso genitore i giorni verranno accorpati, includendo eventuali ponti;
8. per quanto concerne il compleanno (9/7) la piccola lo trascorrerà con la mamma e l'altro con il papà ad anni alterni;
9. con riferimento alla Festa della Mamma ed alla Festa del Papà, nonché il compleanno della mamma e il compleanno del papà trascorrerà la prima e il Per_1 terzo con la mamma e la seconda e il quarto con il papà, ogni anno, a prescindere dall'ordinario diritto di visita;
10. quando quattro delle suddette ricorrenze ovvero compleanno di Festa della Per_1
Mamma e compleanno della mamma ricadranno nei giorni spettanti al sig. , Parte_1
pagina 6 di 10 quest'ultimo avrà diritto al recupero della giornata e provvederà a comunicare alla sig.ra la tempistica di tale recupero;
CP_1
11. nell'ipotesi in cui dovesse scegliere di interrompere l'attività del nuoto che Per_1 attualmente frequenta, il sig. vedrà la minore tenendo esclusivamente in Parte_1 conto le attività scolastiche a cui la stessa deve attendere e ogni attività extrascolastica dovrà essere concordata con il sig. soprattutto se da CP_2 effettuarsi nei giorni in cui la figlia sta con il padre;
12. onde garantire a il diritto di frequentare il padre, in caso di comprovato Per_1 impedimento di salute (da provare documentalmente) del padre o della madre ad andare a prendere o a riportare la figlia dal rispettivo ex coniuge, l'altro genitore dovrà provvedere ad accompagnare la bambina ovvero ad andarla a riprendere. In caso di difficoltà logistiche o lavorative sarà invece obbligo dei genitori accordarsi sulle modalità di spostamento di Per_1
13. potrà festeggiare gli eventi importanti della propria vita (per esempio Per_1
Cresima, 18° compleanno) con la presenza di entrambi i genitori, dei nonni, degli zii e parenti e affini dei genitori che vorranno esser presenti, restando inteso che le spese relative a (abbigliamento incluso) saranno spese straordinarie da concordare e Per_1 dividersi al 50% come da accordi, mentre le spese relative ai partecipanti saranno a carico del genitore che li ha invitati;
14. il sig. verserà all'IBAN già concordato un assegno di mantenimento Parte_1 dell'importo di euro 300,00 (Trecento) al mese (esclusi i mesi di luglio e agosto in cui verserà metà della somma) a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTATFOI;
Al raggiungimento della maggiore età il bonifico dell'importo di cui al mantenimento verrà effettuato su conto intestato a nessun mantenimento nei confronti della signora Per_1 CP_1 atteso che la stessa ha già dichiarato di essere economicamente autosufficiente;
le parti concorreranno, nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per la minore;
in particolare, in ossequio alla Giurisprudenza di merito e di legittimità in pagina 7 di 10 materia di famiglia, dette spese devono ritenersi comprendenti non solo quegli esborsi relativi ad eventi imprevedibili ed inattesi ma anche quelli che, pur avendo un carattere di prevedibilità, rientrano nelle spese straordinarie;
in particolare: spese medico-sanitarie (interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche) spese scolastiche, e da concordare le rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre -scuola, doposcuola;
nonché spese per attività sportive (comprensiva di attrezzature e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica, palestra) ludiche o parascolastiche (corsi di lingua, attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori). I genitori dovranno concordare non solo la spesa, ma anche chi dovrà affrontare tale spesa, restando inteso che potrebbe affrontarla l'uno o l'altro indifferentemente ed esser diviso il relativo importo nella misura del 50%. Le spese straordinarie, da concordarsi preventivamente come appena detto, dovranno esser documentate da chi le affronta e ne richiede il rimborso all'altro genitore;
15. la madre dovrà provvedere a fornire a ogni qual volta si allontana dalla Per_1 casa del genitore collocatario, tutto il vestiario e le calzature consoni a stagione ed occasioni, gli accessori e ogni sorta di effetto personale necessario per il periodo che trascorrerà con il genitore non collocatario;
16. i genitori si obbligano a non far spegnere il telefono a (mezzo di contatto Per_1 con i genitori) ovvero in caso fosse necessario lo spegnimento del telefono in uso alla minore, si obbligano a rendersi reperibili per l'altro genitore;
17. i genitori si obbligano a dare comunicazione degli spostamenti tra province o fuori Regione della figlia;
18. il sig. e la Sig.ra nell'esercizio congiunto della responsabilità Parte_1 CP_1
pagina 8 di 10 genitoriale sulla figlia minore convengono, quale misura di protezione e tutela Per_1 adeguata all'età della minore, l'installazione di un'applicazione di controllo parentale sul dispositivo elettronico affidato alla stessa. L'applicazione sarà individuata e selezionata di comune accordo tra i genitori, i quali disporranno di pari facoltà di accesso, gestione e configurazione dei relativi parametri e autorizzazioni. Il parental control rimarrà attivo fino al compimento del quindicesimo anno di età della minore, salvo che i genitori, con decisione congiunta, ne dispongano la disattivazione anticipata;
19. le parti prestano vicendevolmente il consenso per il rilascio dei rispettivi passaporti, compreso quello della minore ” Per_1
********
Tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione nonché equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti per come emersa, sicché il
Collegio non può che prenderne atto.
VII. Avendo le parti concordemente posto fine alla controversia, appare equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, a modifica delle condizioni di divorzio (di cui alla Parte_1
sentenza n. 348/2023 del 21.07.2023 pronunciata dal Tribunale di Vibo
Valentia), così provvede:
- Dà atto dell'accordo intervenuto tra le parti e provvede in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi qui trascritte;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in RO, nella camera di consiglio della sezione civile del pagina 9 di 10 Tribunale, il giorno 16.10.2025.
IL GIUDICE REL. EST.
DOTT.SSA SO NO DE IS
IL PRESIDENTE
DOTT.SSA SA IU
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