CA
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/04/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE Sezione lavoro
nelle persone dei magistrati: dr. Maria Lorena Papait Presidente rel. dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera
nella causa iscritta al n. 446/2024 RG promossa da
Parte_1
Avv. Simone Forte appellante contro
Controparte_1
Avv. Alessandro Minucci
CP_2
Avv.te Paola Forgione e IA Colella
CP_3
Avv. Alessandro Nicolodi
appellati
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze – Sezione Lavoro n.85/2024 pubblicata in data 30.1.2024
all'udienza del 8.4.2025 ha pronunciato dando lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Con ricorso in primo grado depositato il 31.12.2021 proponeva opposizione contro Parte_1 una serie di titoli (3 cartelle di pagamento e 16 avvisi di addebito) relativi a crediti di e CP_2
– di cui assumeva di avere avuto conoscenza in data 5.11.2021 a seguito di richiesta CP_3 di estratto di ruolo – lamentando di non avere mai ricevuto rituale notificazione dei medesimi e assumendo l'intervenuta prescrizione quinquennale, sia successiva alla pretesa notifica dei titoli, sia precedente in relazione alla data di maturazione dei contributi, la decadenza ex art.25 D.lvo 46/1999 rispetto ad alcuni titoli e l'irregolarità formale degli atti. Le parti convenute resistevano con varie difese alle contestazioni avversarie, chiedendo il pagina 1 di 9 rigetto dell'opposizione.
eccepiva anche, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art.12 CP_4 comma 4 bis DPR come modificato dall'art.3 bis DL.146/2021 conv. nella L.215/2021, in vigore dal 21.12.2021, disposizione che ha introdotto la regola della non impugnabilità diretta dell'estratto di ruolo, se non per le specifiche ipotesi previste dalla stessa norma.
proponeva inoltre domanda riconvenzionale per ottenere la condanna del CP_3 ricorrente, una volta accertata la legittimità delle richieste consacrate nell'estratto contro previdenziale del 12 settembre 2022 dalla stessa prodotto, della somma di €. 42.725,46 (di cui
€. 25.606,59 per contributo integrativo ed €. 17.118,87 per sanzioni) o la diversa somma di giustizia, oltre interessi.
Il Tribunale di Firenze ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, in applicazione dell'art. 3 bis DL n. 146/2021 convertito in L. n. 215/2021, ha dichiarato altresì l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da e ha compensato per intero le spese CP_3 processuali tra le parti. In estrema sintesi, ha così motivato:
-ha respinto l'eccezione sollevata dal ricorrente (solo nelle note finali) di nullità della costituzione di e delle relative difese per non essersi costituita con un legale interno, CP_4 richiamando Cass.30009/2019 e la norma di interpretazione autentica di cui all'art.4 novies della L.58/2019 di conversione del c.d. “Decreto Crescita”
-ha richiamato la nuova disposizione di cui all'art.3 bis cit., applicabile anche alle entrate extratributarie (Cass. SSUU 26283/2022), ritenendo che la stessa riguardi anche la riscossione mediante avvisi di addebito, nonostante la norma citi solo la cartella, ricorrendo la medesima ratio normativa volta al conseguimento di finalità deflattive
-ha evidenziato che la disposizione riguarda solo le impugnazioni c.d. anticipatorie, come nel caso del ricorrente, che sosteneva di avere scoperto “per caso” l'esistenza di titoli a suo carico mai notificati in precedenza, senza avere ricevuto nemmeno la notifica di atti di esecuzione successivi, avendo chiesto un estratto di ruolo
-ha rilevato che il ricorrente non aveva dedotto, né provato l'esistenza di alcuno degli interessi qualificati previsti dall'art.3 bis cit., limitandosi a sostenere genericamente che l'azione da lui promossa “tende ad evitare tutte le possibili conseguenze di una situazione di fatto illegittima, da cui potrebbero conseguire provvedimenti lesivi del diritto soggettivo, in particolare dei diritti patrimoniali costituzionalmente garantiti.”
-ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale 190/2023 che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della nuova norma sollevate da alcuni giudici di merito
- ha quindi concluso che in forza di detta norma il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile e che pertanto tutte le altre questioni controverse restavano assorbite
-quanto alla domanda riconvenzionale di , ne ha ritenuto l'inammissibilità ai CP_3 sensi dell'art.36 c.p.c., nella parte in cui estendeva l'oggetto del giudizio all'accertamento nell'an e nel quantum di crediti ulteriori e diversi che non dipendevano dai titoli dedotti in giudizio dall'attore, risultando, invece, per il resto assorbito il merito della riconvenzionale per effetto della declaratoria di inammissibilità del ricorso (su richiesta del giudice, CP_3 con apposite note aveva specificato quali fossero i crediti, per contributi e sanzioni, oggetto degli estratti di ruolo prodotti dal ricorrente, pari ad euro 37.729,05, e quali i crediti ulteriori e diversi da accertare in giudizio)
pagina 2 di 9 -ha infine compensato le spese processuali in ragione dell'esito del giudizio e delle ragioni della decisione.
ha impugnato la sentenza proponendo otto motivi di appello, di cui tre di effettiva Parte_1 impugnazione del decisum e gli altri di riproposizione di questioni rimaste assorbite in primo grado. In particolare ha contestato la sentenza: 1)-quanto all'interesse ad agire, per inapplicabilità del comma 4 bis dell'art.12 del DPR 602/1973 all'avviso di addebito
2)-quanto all'interesse ad agire, per illegittimità costituzionale dell'art. 4 bis citato, sollevando questione di costituzionalità in relazione agli artt.3 e 24 Cost. In via subordinata (?) ha poi riproposto eccezioni e difese svolte in primo grado, rimaste assorbite dalla pronuncia di inammissibilità del Tribunale:
3)- inutilizzabilità e invalidità delle difese di per non essersi costituita a mezzo di CP_4 personale interno (questione invero decisa dal primo giudice)
4)-disconoscimento, effettuato in primo grado, della documentazione depositata da a CP_4 dimostrazione dell'avvenuta notifica di avvisi di addebito e altri atti (sia quanto alla conformità all'originale delle copie fotostatiche prodotte, sia quando alla non autenticità delle sottoscrizioni sui referti)
5)-invalidità delle notifiche per svariati profili (perché effettuate tramite servizio di agenzie private, per consegna a persona diversa dal destinatario in assenza di successivo invio della raccomandata informativa, per violazione dell'art.140 c.p.c. per omesso invio della raccomandata informativa, perché effettuate a mezzo pec da indirizzo del notificante non CP_2 presente nei pubblici elenchi)
6)-intervenuta prescrizione quinquennale, sia maturata successivamente alla pretesa notifica dei titoli sia precedentemente a partire dal giorno in cui i contributi dovevano essere versati
7)-erronea valutazione circa l'intervenuta decadenza dal potere di riscossione per alcuni avvisi di addebito
8)-erronea valutazione del “rateizzo” quale valido atto ricognitivo del debito e interruttivo della prescrizione. L'appellante ha quindi così concluso:
-“in via preliminare, rigettare la sentenza impugnata per inapplicabilità del comma 4 bis dell'art.12 del Dpr 602/1973 alle fattispecie riguardanti avvisi di addebito
-sempre in via preliminare, ritenuta ammissibile e rilevante, nonché non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale del co. 4 bis dell'art.12 del Dpr 602/1973, come sollevata, pronunciare ordinanza di sospensione del procedimento e trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale con gli adempimenti previsti dall'art.23 L.n.87/1953.
-In via subordinata
- nel merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della cartella n.04120110014671165 e degli avvisi di addebito n.34120120001992108, n.34120120005554715, n.34120130001184607, n.34120130005225453, n.34120140001916151, n.34120140003837211, n.34120140007331781, n.34120150002715025, n.34120160002042067 e n.34120160005586175, con conseguente cancellazione dei titoli.
- nel merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei contributi portati nelle
pagina 3 di 9 cartelle n.04120180001424404 e n.04120190027460339, con conseguente cancellazione dei titoli;
- nel merito: accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza delle cartelle n.04120180001424404 e n.04120190027460339 e degli avvisi di addebito n.34120120001992108, n.34120120005554715, n.34120130005225453, n.34120180007431177, n.34120190006748220 e n.34120190007937408, con conseguente cancellazione dei titoli;
- nel merito: accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, inesistenza e comunque la mancata notifica delle cartelle n.04120110014671165, n.04120180001424404 e n.04120190027460339 e degli avvisi di addebito n.34120120001992108, n.34120120005554715, n.34120130001184607, n.34120130005225453, n.34120140001916151, n.34120140003837211, n.34120140007331781, n.34120150002715025. n.34120160002042067, n.34120160005586175, n.34120170003745061, n.34120180002985979, n.34120180007431177, n.34120190002755886, n.34120190006748220 e n.34120190007937408, e conseguentemente annullare tutto il debito sottostante, nonché di tutti gli atti (dedotti da controparte prodromici
o successivi) impugnati, conseguentemente annullando detti atti poiché nulli e/o inesistenti;
- dichiarare vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario o, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'On. Collegio adito non ritenesse di accogliere, anche parzialmente, il proposto gravame, tenuto conto della sussistenza di adeguata e corposa giurisprudenza in ordine alle deduzioni ed eccezioni ivi evidenziate, compensare le spese dei due gradi di giudizio”.
Si sono costituite tutte le parti appellate, che hanno replicato ai motivi di impugnazione, richiamato le proprie difese in primo grado e chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della decisione del Tribunale.
ha chiesto in ogni caso il rigetto delle domande del ricorrente. CP_2
ha contestato l'esistenza dei presupposti della questione di costituzionalità (non proposta CP_4 in primo grado e quindi tardiva), non essendo neppure indicate le violazioni della Costituzione. Ha insistito nelle difese già svolte, comprese le questioni della mancanza di data certa dell'estrazione del ruolo ai fini della inammissibilità dell'opposizione, dell'adesione alla definizione agevolata delle pendenze con riconoscimento del debito con pagamenti rateali, della esistenza di plurimi atti interruttivi della prescrizione;
ha contestato la compensazione delle spese del primo grado (senza però proporre appello incidentale sul punto) e ha chiesto la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado.
, in denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, ha riproposto la domanda CP_3 riconvenzionale nella parte assorbita (emendata dalla richiesta di contribuzione integrativa per gli anni 2015 e 2026) e chiesto la condanna dell'appellante al pagamento della somma di euro 36.450,84 ( di cui 21.723,51 per contributo integrativo ed euro 14.727,33 per sanzioni) o la diversa somma di giustizia.
*** L'appello va respinto, essendo inammissibili o manifestamente infondati i motivi sub 1,2,3, assorbiti gli altri, e del tutto corretta la sentenza di primo grado, che va confermata.
pagina 4 di 9 La fattispecie concreta, come evidenziato dal primo giudice, ricade pienamente nell'ambito di applicazione dell'art.3 bis DL 146/2021 conv. in L.215/2021, considerato che il ricorrente ha impugnato avvisi di addebito e cartelle di pagamento sostenendo di esserne venuto a conoscenza a seguito di richiesta di un estratto di ruolo, il 5.11.2021. La norma, intitolata “Non impugnabilita' dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilita' del ruolo”, così dispone : “1. All'art. 12 DPR n. 602 del 29 settembre 1973, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «comma 4-bis. L'estratto di ruolo non e' impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio : per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n.26283/2022, ha stabilito che la norma si applica anche ai giudizi in corso alla data di sua entrata in vigore (nel caso in esame peraltro il giudizio è stato introdotto successivamente), nei quali deve quindi essere allegata e dimostrata la sussistenza dello specifico interesse ad agire previsto dalla nuova disposizione, ovvero che dai titoli esattoriali che si assumono non notificati o notificati in modo invalido possa derivare un pregiudizio nella partecipazione a una procedura di appalto, nella riscossione di somme da parte di soggetti pubblici, o un rischio di perdita di un beneficio nei rapporti con una PA. La sentenza precisa anche che la norma riguarda le sole impugnazione c.d. anticipatorie, ovvero i casi nei quali il debitore sostiene di avere scoperto per caso che esistono titoli esattoriali nei suoi confronti che non gli sarebbero stati notificati, senza avere ricevuto nemmeno la notifica di successivi atti esattoriali. Si tratta del caso in esame, nel quale il ricorrente ha dedotto di avere avuto conoscenza delle cartelle e degli avvisi di addebito oggetto di causa per avere chiesto di sua iniziativa un estratto di ruolo all' . Controparte_1
L'appellante non ha allegato né provato l'esistenza di alcuno degli interessi “qualificati” previsti dall'art.3 bis citato e di conseguenza, correttamente, il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Col primo motivo, l'appellante censura la sentenza laddove ha ritenuto che l'art.4 bis cit. si applichi anche all'avviso di addebito (e non solo alla cartella di pagamento). Il giudice di primo grado ha motivato sul punto che sussiste anche in questo caso la medesima ratio normativa, ossia “non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per considerazioni almeno in parte analoghe, si veda Corte cost. n. 155/14). In particolare le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 77/18), che, «a fronte di una crescente domanda di giustizia,
pagina 5 di 9 anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera».”. L'appellante non contrasta specificamente tale motivazione, limitandosi a far valere la dizione letterale della norma, unitamente al brocardo “lex ubi voluit dixit ubi noluit tacuit”, e a richiamare l'art.30 comma 14 DL 78/2010 (norma istitutiva dell'avviso di addebito) secondo cui la riscossione mediante avviso di addebito si effettua sulla scorta dei “riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento”, da intendersi nel senso che tale modalità di riscossione è disciplinata dalle norme vigenti nel momento in cui fu introdotta nell'ordinamento, il 1 gennaio 2011. Tale interpretazione non può essere condivisa, considerato che l'art.30 comma 14 citato dall'appellante offre semmai elementi di segno contrario, prevedendo più ampiamente che “Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo dall' al titolo esecutivo emesso dallo stesso , CP_2 CP_5 costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione”. Pertanto, per espressa previsione normativa, ogni riferimento un tempo fatto dal D.Lvo 46/99 ai ruoli e alla cartella di pagamento è da intendersi riguardare ora l'avviso di addebito, istituto sul quale possono perciò essere trasposti tutti i precedenti giurisprudenziali sulla natura dell'atto, che comprende le funzioni di titolo esecutivo e di precetto. A conferma, può inoltre richiamarsi il secondo comma dell'art.30, laddove precisa che
“l'avviso dovrà altresì contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di 60 giorni dalla notifica, anche l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo”. Al di là della lettera della norma, da intendersi secondo criteri di interpretazione di ordine sistematico, rileva poi la sussistenza della stessa ratio della nuova disposizione di cui all'art.12 comma 4 bis in discussione, sia per il caso di riscossione a mezzo di cartella che a mezzo di avviso di addebito, come indicata dalla sentenza appellata e non oggetto di contestazione da parte dell'appellante. Il primo motivo di appello va pertanto respinto.
Ugualmente va respinto il secondo, che appare manifestamente infondato. L'appellante propone in questo grado una eccezione di incostituzionalità dell'art.12 comma 4 bis del DPR 602/1973 che fonda sui principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di c.d. tutela anticipatoria, in particolare dalle Sezioni Unite n.19704/2015, le quali hanno ritenuto l'ammissibilità dell'impugnazione della cartella di pagamento che non sia stata notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato dal concessionario (ugualmente Cass.1971/2022). Secondo l'appellante, ne deriverebbe una visione “costituzionalmente orientata” volta a stabilire una tutela anticipata in ossequio ai principi di tutela patrimoniale dell'art.3, 42 e 97 Cost., considerato che altrimenti, ove la notifica della cartella non fosse eseguita legittimamente, il procedimento di esecuzione pagina 6 di 9 avviato dall'amministrazione potrebbe proseguire indisturbato, anche con iscrizione presso i pubblici registri, procurando un nocumento al contribuente non indifferente. Le argomentazioni a sostegno dell'eccezione appaiono del tutto generiche e vaghe, e in ogni caso non si confrontano minimamente con la già intervenuta decisione della Corte costituzionale, che con la sentenza n.190/2023 citata anche dal giudice di primo grado ha ritenuto inammissibili le questioni di illegittimità costituzionale della norma sollevate dal Giudice di Pace di Napoli e dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli. Per contro, secondo il Collegio, la pronuncia costituzionale ora richiamata è pienamente utile a contrastare le generiche argomentazioni proposte dall'appellante. Questi i passaggi salienti della motivazione della Corte Costituzionale (pagg. 13/16) :
-la complessa evoluzione giurisprudenziale della materia è iniziata con le Sezioni Unite n. 19704/2015 della Corte di Cassazione, che hanno ritenuto ammissibile l'impugnazione dei titoli esattoriali in assenza di valida notifica, quando il debitore ne fosse venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta;
la possibilità di impugnare un atto precedente non notificato insieme all'atto successivo notificato non era la unica riconosciuta dall'ordinamento per far valere l'invalidità della notifica dell'atto, qualora il debitore ne fosse legittimamente venuto a conoscenza in modo alternativo (ovvero con la richiesta dell'estratto di ruolo); era necessario rispettare il diritto del debitore a non veder compresso o ostacolato l'accesso alla tutela giudiziale, a meno che ciò non fosse imposto dalla stringente necessità di garantire interessi di pari livello;
- tale ampliamento dell'accesso alla tutela giudiziale, sotto forma di opposizione dell'estratto di ruolo anticipatorio della valida notifica dei titoli esattoriali, è stata riconosciuta anche dalla giurisprudenza successiva, Sezioni Unite n. 13913/2017 e n. 13916/2017 e Corte Cost. n. 114/2018
-tale ampliamento si è scontrato con le gravi inefficienze del sistema italiano della riscossione, che negli anni hanno condotto alla enorme proliferazione di controversie strumentali di impugnazione degli estratti di ruolo, le quali hanno provocato un aumento esponenziale delle pendenze, sia dei giudici tributari che di quelli ordinari, spesso per far valere in modo pretestuoso ogni sorta di eccezione rispetto a titoli esattoriali notificati anche molti anni prima, e senza che nel frattempo i soggetti incaricati della riscossione si fossero attivati per il recupero delle pretese, a volte perfino se vi avevano rinunciato in esercizio di autotutela (come da
“Relazione finale della commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria”)
-a fronte di una tale proliferazione di ricorsi strumentali, che aveva messo in crisi l'intero sistema giudiziale, il legislatore è intervenuto con l'art. 3 bis cit., limitando la possibilità di impugnare direttamente il ruolo ed i titoli esattoriali che si assumono invalidamente notificati solo in presenza di determinate situazioni attinenti ai rapporti con la pubblica amministrazione (situazioni tipiche che, si ribadisce, nel caso in esame nemmeno sono mai state dedotte dall'appellante)
-la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto l'art. 3 bis applicabile anche ai giudizi in corso alla data della sua introduzione (Cass. Sez. Un. n. 26283/2022, conformi n. 6857/2023, n. 3812/2023, n. 10268/2023)
-incidendo sulla ampiezza della tutela giudiziale l'art. 3 bis ha prodotto una notevole diminuzione dei giudizi, ed in tale situazione può generarsi un “vuoto di tutela” nei casi in cui sia mancata la notifica di un successivo atto che consentisse al debitore di impugnare anche i precedenti titoli esattoriali non validamente notificati, rendendo quindi palese il bisogno di pagina 7 di 9 tutela giurisdizionale che lo stesso art. 3 bis avrebbe ostacolato (per esempio nel caso di cessione di azienda, quando il cessionario ha interesse ad appurare l'eventuale esistenza di debiti fiscali o contributivi del cedente che possono incidere sul valore di cessione dell'azienda stessa)
- la Corte stigmatizza la singolare esistenza di un “magazzino” di entrate non riscosse, pari ad oltre 1000 miliardi di euro, che deriva appunto da titoli che, seppur evidentemente prescritti, in modo apparente ancora incombono sul debitore, ed in astratto ne possono compromettere la credibilità fiscale;
al contrario, una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate è elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio, inteso come bene pubblico tipico della democrazia rappresentativa
-tuttavia, l'art. 3 bis cit. ha reagito alla proliferazione strumentale dei ricorsi riconoscendo solo in taluni casi tipizzati la meritevolezza della tutela anticipata, e riservando agli altri casi l'impugnazione indiretta, ovvero solo in occasione dell'atto esecutivo successivo viziato dalla mancata notifica dell'atto precedente
-in linea generale l'abuso di quanti approfittano della vulnerabilità del sistema (dove spesso l'agente della riscossione addirittura non è in grado di fornire la prova della regolare notifica) e così ingenerano un preoccupante contenzioso seriale, non può comprimere in via sistematica il bisogno di tutela anticipata di coloro che legittimamente la invocano
-tuttavia, il rimedio alla situazione che si è venuta a creare esige l'esercizio della discrezionalità del legislatore, e non spetta al giudice costituzionale;
infatti, il rimedio può essere ottenuto intervenendo in più direzioni, anche contemporaneamente, ovvero sia estendendo la possibilità di una tutela anticipata a fattispecie ulteriori di interessi qualificati di pari rilevanza rispetto a quelli già tipizzati dall'art 3 bis cit., sia soprattutto agendo in radice per eliminare le patologie del sistema della riscossione per quanto riguarda l'arretrato patologico stratificandosi per il passato e per quanto riguarda il futuro;
-in tal senso la Corte costituzionale ha formulato anche un pressante auspicio al Governo per dare efficace attuazione ai principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione contenuti nella delega oggetto dell'art. 18 L. n. 111/2023. In conclusione, ad avviso del Collegio, è proprio la pregnante motivazione della sentenza costituzionale a contrastare l'assunto dell'appellante secondo cui l'interesse ad agire in giudizio per impugnare l'estratto di ruolo facendo valere la mancata notifica dei titoli esattoriali risieda nell'esigenza di evitare che il procedimento di riscossione avviato dall'amministrazione prosegua indisturbato “procurando un nocumento al contribuente non indifferente”. Al contrario, tale motivazione avvalora la conclusione che l'interesse ad agire deve essere rappresentato da una delle situazioni tipiche previste dall'art. 3 bis, che nel caso in esame pacificamente non sono nemmeno state dedotte. Né peraltro sono state dedotte ulteriori specifiche ipotesi che possano giustificare un ampliamento dei casi di tutela anticipatoria (pur ad opera del legislatore), quei casi che secondo la Corte costituzionale potrebbero trovare fondamento in interessi qualificati collegati a situazioni di indubbio rilievo giuridico ed economico (come l'ipotesi della cessione di azienda richiamata a pag. 16 della sentenza n. 190/2023).
Il terzo motivo di appello, inerente la invalida costituzione di a mezzo di un avvocato del CP_4 libero foro e non avvalendosi dell'Avvocatura dello Stato, è inammissibile, dato che l'appellante non contrasta minimamente la decisione in proposito del primo giudice, come se lo pagina 8 di 9 stesso non si fosse pronunciato, laddove motiva il rigetto dell'eccezione sulla base dei principi affermati in materia dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.30008/2019 e della norma di interpretazione autentica di cui all'art.4 novies della L.58/2019 di conversione del c.d.
“Decreto Crescita”.
Tutti gli altri motivi di appello restano di conseguenza assorbiti.
La compensazione delle spese processuali del primo grado non può essere modificata, come chiesto dalla difesa di , in assenza di appello incidentale. CP_4
La domanda riconvenzionale (nella parte) riproposta da per il caso di CP_3 accoglimento dell'appello resta evidentemente assorbita.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza, non ravvisandosi ragioni per operare una compensazione, e si liquidano secondo parametri medi nello scaglione di valore della causa, a carico dell'appellante e a favore di ciascuna delle parti appellate.
Nei confronti dell'appellante, soccombente, vanno dichiarati i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando,
- respinge l'appello, confermando la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti appellate, che si liquidano per ciascuna in euro 3.966, oltre rimborso spese generali, iva e cap se dovuti;
-dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Firenze, 8.4.2025 La Presidente rel. dr. Maria Lorena Papait
pagina 9 di 9
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE Sezione lavoro
nelle persone dei magistrati: dr. Maria Lorena Papait Presidente rel. dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera
nella causa iscritta al n. 446/2024 RG promossa da
Parte_1
Avv. Simone Forte appellante contro
Controparte_1
Avv. Alessandro Minucci
CP_2
Avv.te Paola Forgione e IA Colella
CP_3
Avv. Alessandro Nicolodi
appellati
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze – Sezione Lavoro n.85/2024 pubblicata in data 30.1.2024
all'udienza del 8.4.2025 ha pronunciato dando lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Con ricorso in primo grado depositato il 31.12.2021 proponeva opposizione contro Parte_1 una serie di titoli (3 cartelle di pagamento e 16 avvisi di addebito) relativi a crediti di e CP_2
– di cui assumeva di avere avuto conoscenza in data 5.11.2021 a seguito di richiesta CP_3 di estratto di ruolo – lamentando di non avere mai ricevuto rituale notificazione dei medesimi e assumendo l'intervenuta prescrizione quinquennale, sia successiva alla pretesa notifica dei titoli, sia precedente in relazione alla data di maturazione dei contributi, la decadenza ex art.25 D.lvo 46/1999 rispetto ad alcuni titoli e l'irregolarità formale degli atti. Le parti convenute resistevano con varie difese alle contestazioni avversarie, chiedendo il pagina 1 di 9 rigetto dell'opposizione.
eccepiva anche, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art.12 CP_4 comma 4 bis DPR come modificato dall'art.3 bis DL.146/2021 conv. nella L.215/2021, in vigore dal 21.12.2021, disposizione che ha introdotto la regola della non impugnabilità diretta dell'estratto di ruolo, se non per le specifiche ipotesi previste dalla stessa norma.
proponeva inoltre domanda riconvenzionale per ottenere la condanna del CP_3 ricorrente, una volta accertata la legittimità delle richieste consacrate nell'estratto contro previdenziale del 12 settembre 2022 dalla stessa prodotto, della somma di €. 42.725,46 (di cui
€. 25.606,59 per contributo integrativo ed €. 17.118,87 per sanzioni) o la diversa somma di giustizia, oltre interessi.
Il Tribunale di Firenze ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, in applicazione dell'art. 3 bis DL n. 146/2021 convertito in L. n. 215/2021, ha dichiarato altresì l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da e ha compensato per intero le spese CP_3 processuali tra le parti. In estrema sintesi, ha così motivato:
-ha respinto l'eccezione sollevata dal ricorrente (solo nelle note finali) di nullità della costituzione di e delle relative difese per non essersi costituita con un legale interno, CP_4 richiamando Cass.30009/2019 e la norma di interpretazione autentica di cui all'art.4 novies della L.58/2019 di conversione del c.d. “Decreto Crescita”
-ha richiamato la nuova disposizione di cui all'art.3 bis cit., applicabile anche alle entrate extratributarie (Cass. SSUU 26283/2022), ritenendo che la stessa riguardi anche la riscossione mediante avvisi di addebito, nonostante la norma citi solo la cartella, ricorrendo la medesima ratio normativa volta al conseguimento di finalità deflattive
-ha evidenziato che la disposizione riguarda solo le impugnazioni c.d. anticipatorie, come nel caso del ricorrente, che sosteneva di avere scoperto “per caso” l'esistenza di titoli a suo carico mai notificati in precedenza, senza avere ricevuto nemmeno la notifica di atti di esecuzione successivi, avendo chiesto un estratto di ruolo
-ha rilevato che il ricorrente non aveva dedotto, né provato l'esistenza di alcuno degli interessi qualificati previsti dall'art.3 bis cit., limitandosi a sostenere genericamente che l'azione da lui promossa “tende ad evitare tutte le possibili conseguenze di una situazione di fatto illegittima, da cui potrebbero conseguire provvedimenti lesivi del diritto soggettivo, in particolare dei diritti patrimoniali costituzionalmente garantiti.”
-ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale 190/2023 che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della nuova norma sollevate da alcuni giudici di merito
- ha quindi concluso che in forza di detta norma il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile e che pertanto tutte le altre questioni controverse restavano assorbite
-quanto alla domanda riconvenzionale di , ne ha ritenuto l'inammissibilità ai CP_3 sensi dell'art.36 c.p.c., nella parte in cui estendeva l'oggetto del giudizio all'accertamento nell'an e nel quantum di crediti ulteriori e diversi che non dipendevano dai titoli dedotti in giudizio dall'attore, risultando, invece, per il resto assorbito il merito della riconvenzionale per effetto della declaratoria di inammissibilità del ricorso (su richiesta del giudice, CP_3 con apposite note aveva specificato quali fossero i crediti, per contributi e sanzioni, oggetto degli estratti di ruolo prodotti dal ricorrente, pari ad euro 37.729,05, e quali i crediti ulteriori e diversi da accertare in giudizio)
pagina 2 di 9 -ha infine compensato le spese processuali in ragione dell'esito del giudizio e delle ragioni della decisione.
ha impugnato la sentenza proponendo otto motivi di appello, di cui tre di effettiva Parte_1 impugnazione del decisum e gli altri di riproposizione di questioni rimaste assorbite in primo grado. In particolare ha contestato la sentenza: 1)-quanto all'interesse ad agire, per inapplicabilità del comma 4 bis dell'art.12 del DPR 602/1973 all'avviso di addebito
2)-quanto all'interesse ad agire, per illegittimità costituzionale dell'art. 4 bis citato, sollevando questione di costituzionalità in relazione agli artt.3 e 24 Cost. In via subordinata (?) ha poi riproposto eccezioni e difese svolte in primo grado, rimaste assorbite dalla pronuncia di inammissibilità del Tribunale:
3)- inutilizzabilità e invalidità delle difese di per non essersi costituita a mezzo di CP_4 personale interno (questione invero decisa dal primo giudice)
4)-disconoscimento, effettuato in primo grado, della documentazione depositata da a CP_4 dimostrazione dell'avvenuta notifica di avvisi di addebito e altri atti (sia quanto alla conformità all'originale delle copie fotostatiche prodotte, sia quando alla non autenticità delle sottoscrizioni sui referti)
5)-invalidità delle notifiche per svariati profili (perché effettuate tramite servizio di agenzie private, per consegna a persona diversa dal destinatario in assenza di successivo invio della raccomandata informativa, per violazione dell'art.140 c.p.c. per omesso invio della raccomandata informativa, perché effettuate a mezzo pec da indirizzo del notificante non CP_2 presente nei pubblici elenchi)
6)-intervenuta prescrizione quinquennale, sia maturata successivamente alla pretesa notifica dei titoli sia precedentemente a partire dal giorno in cui i contributi dovevano essere versati
7)-erronea valutazione circa l'intervenuta decadenza dal potere di riscossione per alcuni avvisi di addebito
8)-erronea valutazione del “rateizzo” quale valido atto ricognitivo del debito e interruttivo della prescrizione. L'appellante ha quindi così concluso:
-“in via preliminare, rigettare la sentenza impugnata per inapplicabilità del comma 4 bis dell'art.12 del Dpr 602/1973 alle fattispecie riguardanti avvisi di addebito
-sempre in via preliminare, ritenuta ammissibile e rilevante, nonché non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale del co. 4 bis dell'art.12 del Dpr 602/1973, come sollevata, pronunciare ordinanza di sospensione del procedimento e trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale con gli adempimenti previsti dall'art.23 L.n.87/1953.
-In via subordinata
- nel merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della cartella n.04120110014671165 e degli avvisi di addebito n.34120120001992108, n.34120120005554715, n.34120130001184607, n.34120130005225453, n.34120140001916151, n.34120140003837211, n.34120140007331781, n.34120150002715025, n.34120160002042067 e n.34120160005586175, con conseguente cancellazione dei titoli.
- nel merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei contributi portati nelle
pagina 3 di 9 cartelle n.04120180001424404 e n.04120190027460339, con conseguente cancellazione dei titoli;
- nel merito: accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza delle cartelle n.04120180001424404 e n.04120190027460339 e degli avvisi di addebito n.34120120001992108, n.34120120005554715, n.34120130005225453, n.34120180007431177, n.34120190006748220 e n.34120190007937408, con conseguente cancellazione dei titoli;
- nel merito: accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, inesistenza e comunque la mancata notifica delle cartelle n.04120110014671165, n.04120180001424404 e n.04120190027460339 e degli avvisi di addebito n.34120120001992108, n.34120120005554715, n.34120130001184607, n.34120130005225453, n.34120140001916151, n.34120140003837211, n.34120140007331781, n.34120150002715025. n.34120160002042067, n.34120160005586175, n.34120170003745061, n.34120180002985979, n.34120180007431177, n.34120190002755886, n.34120190006748220 e n.34120190007937408, e conseguentemente annullare tutto il debito sottostante, nonché di tutti gli atti (dedotti da controparte prodromici
o successivi) impugnati, conseguentemente annullando detti atti poiché nulli e/o inesistenti;
- dichiarare vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario o, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'On. Collegio adito non ritenesse di accogliere, anche parzialmente, il proposto gravame, tenuto conto della sussistenza di adeguata e corposa giurisprudenza in ordine alle deduzioni ed eccezioni ivi evidenziate, compensare le spese dei due gradi di giudizio”.
Si sono costituite tutte le parti appellate, che hanno replicato ai motivi di impugnazione, richiamato le proprie difese in primo grado e chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della decisione del Tribunale.
ha chiesto in ogni caso il rigetto delle domande del ricorrente. CP_2
ha contestato l'esistenza dei presupposti della questione di costituzionalità (non proposta CP_4 in primo grado e quindi tardiva), non essendo neppure indicate le violazioni della Costituzione. Ha insistito nelle difese già svolte, comprese le questioni della mancanza di data certa dell'estrazione del ruolo ai fini della inammissibilità dell'opposizione, dell'adesione alla definizione agevolata delle pendenze con riconoscimento del debito con pagamenti rateali, della esistenza di plurimi atti interruttivi della prescrizione;
ha contestato la compensazione delle spese del primo grado (senza però proporre appello incidentale sul punto) e ha chiesto la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado.
, in denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, ha riproposto la domanda CP_3 riconvenzionale nella parte assorbita (emendata dalla richiesta di contribuzione integrativa per gli anni 2015 e 2026) e chiesto la condanna dell'appellante al pagamento della somma di euro 36.450,84 ( di cui 21.723,51 per contributo integrativo ed euro 14.727,33 per sanzioni) o la diversa somma di giustizia.
*** L'appello va respinto, essendo inammissibili o manifestamente infondati i motivi sub 1,2,3, assorbiti gli altri, e del tutto corretta la sentenza di primo grado, che va confermata.
pagina 4 di 9 La fattispecie concreta, come evidenziato dal primo giudice, ricade pienamente nell'ambito di applicazione dell'art.3 bis DL 146/2021 conv. in L.215/2021, considerato che il ricorrente ha impugnato avvisi di addebito e cartelle di pagamento sostenendo di esserne venuto a conoscenza a seguito di richiesta di un estratto di ruolo, il 5.11.2021. La norma, intitolata “Non impugnabilita' dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilita' del ruolo”, così dispone : “1. All'art. 12 DPR n. 602 del 29 settembre 1973, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «comma 4-bis. L'estratto di ruolo non e' impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio : per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n.26283/2022, ha stabilito che la norma si applica anche ai giudizi in corso alla data di sua entrata in vigore (nel caso in esame peraltro il giudizio è stato introdotto successivamente), nei quali deve quindi essere allegata e dimostrata la sussistenza dello specifico interesse ad agire previsto dalla nuova disposizione, ovvero che dai titoli esattoriali che si assumono non notificati o notificati in modo invalido possa derivare un pregiudizio nella partecipazione a una procedura di appalto, nella riscossione di somme da parte di soggetti pubblici, o un rischio di perdita di un beneficio nei rapporti con una PA. La sentenza precisa anche che la norma riguarda le sole impugnazione c.d. anticipatorie, ovvero i casi nei quali il debitore sostiene di avere scoperto per caso che esistono titoli esattoriali nei suoi confronti che non gli sarebbero stati notificati, senza avere ricevuto nemmeno la notifica di successivi atti esattoriali. Si tratta del caso in esame, nel quale il ricorrente ha dedotto di avere avuto conoscenza delle cartelle e degli avvisi di addebito oggetto di causa per avere chiesto di sua iniziativa un estratto di ruolo all' . Controparte_1
L'appellante non ha allegato né provato l'esistenza di alcuno degli interessi “qualificati” previsti dall'art.3 bis citato e di conseguenza, correttamente, il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Col primo motivo, l'appellante censura la sentenza laddove ha ritenuto che l'art.4 bis cit. si applichi anche all'avviso di addebito (e non solo alla cartella di pagamento). Il giudice di primo grado ha motivato sul punto che sussiste anche in questo caso la medesima ratio normativa, ossia “non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per considerazioni almeno in parte analoghe, si veda Corte cost. n. 155/14). In particolare le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 77/18), che, «a fronte di una crescente domanda di giustizia,
pagina 5 di 9 anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera».”. L'appellante non contrasta specificamente tale motivazione, limitandosi a far valere la dizione letterale della norma, unitamente al brocardo “lex ubi voluit dixit ubi noluit tacuit”, e a richiamare l'art.30 comma 14 DL 78/2010 (norma istitutiva dell'avviso di addebito) secondo cui la riscossione mediante avviso di addebito si effettua sulla scorta dei “riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento”, da intendersi nel senso che tale modalità di riscossione è disciplinata dalle norme vigenti nel momento in cui fu introdotta nell'ordinamento, il 1 gennaio 2011. Tale interpretazione non può essere condivisa, considerato che l'art.30 comma 14 citato dall'appellante offre semmai elementi di segno contrario, prevedendo più ampiamente che “Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo dall' al titolo esecutivo emesso dallo stesso , CP_2 CP_5 costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione”. Pertanto, per espressa previsione normativa, ogni riferimento un tempo fatto dal D.Lvo 46/99 ai ruoli e alla cartella di pagamento è da intendersi riguardare ora l'avviso di addebito, istituto sul quale possono perciò essere trasposti tutti i precedenti giurisprudenziali sulla natura dell'atto, che comprende le funzioni di titolo esecutivo e di precetto. A conferma, può inoltre richiamarsi il secondo comma dell'art.30, laddove precisa che
“l'avviso dovrà altresì contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di 60 giorni dalla notifica, anche l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo”. Al di là della lettera della norma, da intendersi secondo criteri di interpretazione di ordine sistematico, rileva poi la sussistenza della stessa ratio della nuova disposizione di cui all'art.12 comma 4 bis in discussione, sia per il caso di riscossione a mezzo di cartella che a mezzo di avviso di addebito, come indicata dalla sentenza appellata e non oggetto di contestazione da parte dell'appellante. Il primo motivo di appello va pertanto respinto.
Ugualmente va respinto il secondo, che appare manifestamente infondato. L'appellante propone in questo grado una eccezione di incostituzionalità dell'art.12 comma 4 bis del DPR 602/1973 che fonda sui principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di c.d. tutela anticipatoria, in particolare dalle Sezioni Unite n.19704/2015, le quali hanno ritenuto l'ammissibilità dell'impugnazione della cartella di pagamento che non sia stata notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato dal concessionario (ugualmente Cass.1971/2022). Secondo l'appellante, ne deriverebbe una visione “costituzionalmente orientata” volta a stabilire una tutela anticipata in ossequio ai principi di tutela patrimoniale dell'art.3, 42 e 97 Cost., considerato che altrimenti, ove la notifica della cartella non fosse eseguita legittimamente, il procedimento di esecuzione pagina 6 di 9 avviato dall'amministrazione potrebbe proseguire indisturbato, anche con iscrizione presso i pubblici registri, procurando un nocumento al contribuente non indifferente. Le argomentazioni a sostegno dell'eccezione appaiono del tutto generiche e vaghe, e in ogni caso non si confrontano minimamente con la già intervenuta decisione della Corte costituzionale, che con la sentenza n.190/2023 citata anche dal giudice di primo grado ha ritenuto inammissibili le questioni di illegittimità costituzionale della norma sollevate dal Giudice di Pace di Napoli e dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli. Per contro, secondo il Collegio, la pronuncia costituzionale ora richiamata è pienamente utile a contrastare le generiche argomentazioni proposte dall'appellante. Questi i passaggi salienti della motivazione della Corte Costituzionale (pagg. 13/16) :
-la complessa evoluzione giurisprudenziale della materia è iniziata con le Sezioni Unite n. 19704/2015 della Corte di Cassazione, che hanno ritenuto ammissibile l'impugnazione dei titoli esattoriali in assenza di valida notifica, quando il debitore ne fosse venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta;
la possibilità di impugnare un atto precedente non notificato insieme all'atto successivo notificato non era la unica riconosciuta dall'ordinamento per far valere l'invalidità della notifica dell'atto, qualora il debitore ne fosse legittimamente venuto a conoscenza in modo alternativo (ovvero con la richiesta dell'estratto di ruolo); era necessario rispettare il diritto del debitore a non veder compresso o ostacolato l'accesso alla tutela giudiziale, a meno che ciò non fosse imposto dalla stringente necessità di garantire interessi di pari livello;
- tale ampliamento dell'accesso alla tutela giudiziale, sotto forma di opposizione dell'estratto di ruolo anticipatorio della valida notifica dei titoli esattoriali, è stata riconosciuta anche dalla giurisprudenza successiva, Sezioni Unite n. 13913/2017 e n. 13916/2017 e Corte Cost. n. 114/2018
-tale ampliamento si è scontrato con le gravi inefficienze del sistema italiano della riscossione, che negli anni hanno condotto alla enorme proliferazione di controversie strumentali di impugnazione degli estratti di ruolo, le quali hanno provocato un aumento esponenziale delle pendenze, sia dei giudici tributari che di quelli ordinari, spesso per far valere in modo pretestuoso ogni sorta di eccezione rispetto a titoli esattoriali notificati anche molti anni prima, e senza che nel frattempo i soggetti incaricati della riscossione si fossero attivati per il recupero delle pretese, a volte perfino se vi avevano rinunciato in esercizio di autotutela (come da
“Relazione finale della commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria”)
-a fronte di una tale proliferazione di ricorsi strumentali, che aveva messo in crisi l'intero sistema giudiziale, il legislatore è intervenuto con l'art. 3 bis cit., limitando la possibilità di impugnare direttamente il ruolo ed i titoli esattoriali che si assumono invalidamente notificati solo in presenza di determinate situazioni attinenti ai rapporti con la pubblica amministrazione (situazioni tipiche che, si ribadisce, nel caso in esame nemmeno sono mai state dedotte dall'appellante)
-la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto l'art. 3 bis applicabile anche ai giudizi in corso alla data della sua introduzione (Cass. Sez. Un. n. 26283/2022, conformi n. 6857/2023, n. 3812/2023, n. 10268/2023)
-incidendo sulla ampiezza della tutela giudiziale l'art. 3 bis ha prodotto una notevole diminuzione dei giudizi, ed in tale situazione può generarsi un “vuoto di tutela” nei casi in cui sia mancata la notifica di un successivo atto che consentisse al debitore di impugnare anche i precedenti titoli esattoriali non validamente notificati, rendendo quindi palese il bisogno di pagina 7 di 9 tutela giurisdizionale che lo stesso art. 3 bis avrebbe ostacolato (per esempio nel caso di cessione di azienda, quando il cessionario ha interesse ad appurare l'eventuale esistenza di debiti fiscali o contributivi del cedente che possono incidere sul valore di cessione dell'azienda stessa)
- la Corte stigmatizza la singolare esistenza di un “magazzino” di entrate non riscosse, pari ad oltre 1000 miliardi di euro, che deriva appunto da titoli che, seppur evidentemente prescritti, in modo apparente ancora incombono sul debitore, ed in astratto ne possono compromettere la credibilità fiscale;
al contrario, una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate è elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio, inteso come bene pubblico tipico della democrazia rappresentativa
-tuttavia, l'art. 3 bis cit. ha reagito alla proliferazione strumentale dei ricorsi riconoscendo solo in taluni casi tipizzati la meritevolezza della tutela anticipata, e riservando agli altri casi l'impugnazione indiretta, ovvero solo in occasione dell'atto esecutivo successivo viziato dalla mancata notifica dell'atto precedente
-in linea generale l'abuso di quanti approfittano della vulnerabilità del sistema (dove spesso l'agente della riscossione addirittura non è in grado di fornire la prova della regolare notifica) e così ingenerano un preoccupante contenzioso seriale, non può comprimere in via sistematica il bisogno di tutela anticipata di coloro che legittimamente la invocano
-tuttavia, il rimedio alla situazione che si è venuta a creare esige l'esercizio della discrezionalità del legislatore, e non spetta al giudice costituzionale;
infatti, il rimedio può essere ottenuto intervenendo in più direzioni, anche contemporaneamente, ovvero sia estendendo la possibilità di una tutela anticipata a fattispecie ulteriori di interessi qualificati di pari rilevanza rispetto a quelli già tipizzati dall'art 3 bis cit., sia soprattutto agendo in radice per eliminare le patologie del sistema della riscossione per quanto riguarda l'arretrato patologico stratificandosi per il passato e per quanto riguarda il futuro;
-in tal senso la Corte costituzionale ha formulato anche un pressante auspicio al Governo per dare efficace attuazione ai principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione contenuti nella delega oggetto dell'art. 18 L. n. 111/2023. In conclusione, ad avviso del Collegio, è proprio la pregnante motivazione della sentenza costituzionale a contrastare l'assunto dell'appellante secondo cui l'interesse ad agire in giudizio per impugnare l'estratto di ruolo facendo valere la mancata notifica dei titoli esattoriali risieda nell'esigenza di evitare che il procedimento di riscossione avviato dall'amministrazione prosegua indisturbato “procurando un nocumento al contribuente non indifferente”. Al contrario, tale motivazione avvalora la conclusione che l'interesse ad agire deve essere rappresentato da una delle situazioni tipiche previste dall'art. 3 bis, che nel caso in esame pacificamente non sono nemmeno state dedotte. Né peraltro sono state dedotte ulteriori specifiche ipotesi che possano giustificare un ampliamento dei casi di tutela anticipatoria (pur ad opera del legislatore), quei casi che secondo la Corte costituzionale potrebbero trovare fondamento in interessi qualificati collegati a situazioni di indubbio rilievo giuridico ed economico (come l'ipotesi della cessione di azienda richiamata a pag. 16 della sentenza n. 190/2023).
Il terzo motivo di appello, inerente la invalida costituzione di a mezzo di un avvocato del CP_4 libero foro e non avvalendosi dell'Avvocatura dello Stato, è inammissibile, dato che l'appellante non contrasta minimamente la decisione in proposito del primo giudice, come se lo pagina 8 di 9 stesso non si fosse pronunciato, laddove motiva il rigetto dell'eccezione sulla base dei principi affermati in materia dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.30008/2019 e della norma di interpretazione autentica di cui all'art.4 novies della L.58/2019 di conversione del c.d.
“Decreto Crescita”.
Tutti gli altri motivi di appello restano di conseguenza assorbiti.
La compensazione delle spese processuali del primo grado non può essere modificata, come chiesto dalla difesa di , in assenza di appello incidentale. CP_4
La domanda riconvenzionale (nella parte) riproposta da per il caso di CP_3 accoglimento dell'appello resta evidentemente assorbita.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza, non ravvisandosi ragioni per operare una compensazione, e si liquidano secondo parametri medi nello scaglione di valore della causa, a carico dell'appellante e a favore di ciascuna delle parti appellate.
Nei confronti dell'appellante, soccombente, vanno dichiarati i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando,
- respinge l'appello, confermando la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti appellate, che si liquidano per ciascuna in euro 3.966, oltre rimborso spese generali, iva e cap se dovuti;
-dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Firenze, 8.4.2025 La Presidente rel. dr. Maria Lorena Papait
pagina 9 di 9