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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 30/11/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2857/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dr.ssa Monica Bellini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2857/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Messina Parte_1 C.F._1
EL NI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cameri, via San Francesco D'Assisi
n. 23, giusta delega in atti;
-attore/opponente- contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Rognoni Federico ed elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliata presso il suo studio in Novara, c.so F. Cavallotti 36, giusta delega in atti;
- convenuta/opposta-
Avente ad oggetto;
opposizione a decreto ingiuntivo- contratto di appalto
Conclusioni dei parte attrice /opponente: Voglia l'Il.mo Tribunale di Novara, respinta ogni contraria deduzione ed eccezione: In via principale: a) Annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo n.
859/2021 del 07.10.2021 emesso dal Tribunale di Novara, per le motivazioni esposte e quindi per inesigibilità del credito azionato;
In via subordinata: b) Nell'ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito della società ridursi secondo giustizia ed equità il dovuto, anche alla luce dei Controparte_1 difetti e delle incompletezze nell'esecuzione dell'opera; In via riconvenzionale: Accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta opposta in ordine ai vizi ed alle difformità presenti nonché in ordine al danno da ritardo nella prestazione e per l'effetto condannarla al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dal sig. con eventuale scorporo degli stessi da quanto dovuto, così come Parte_1 determinati da CTU o per la somma diversa che dovesse risultare di giustizia;
In via istruttoria: -
pagina 1 di 16 Ordinare al convenuto opposto l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., del contratto d'appalto siglato dalle parti;
- Ordinare al convenuto opposto l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., del verbale di collaudo hammam di cui alla fattura n. 156 del 17.05.2021; - Disporre CTU al fine di quantificare il valore delle difformità e dei vizi presenti;
- Ammettere le seguenti prove testimoniali salvo che controparte non riconosca come pacifici i relativi fatti storici: 1) Vero che in data 20.04.2021 lei ha eseguito lavori di trasporto in discarica delle macerie presenti nel cantiere dell'abitazione sita in Novara alla via San Gaudenzio n. 15, su richiesta del sig. 2) Vero che il sig.
Parte_1 [...] ha pagato il prezzo della prestazione sopra indicata? Sui sopraindicati capitoli di prova si
Parte_1 chiede l'escussione testimoniale del sig. della società Impresa Nuaresa s.r.l. 3) Vero che Testimone_1 lei, su richiesta del sig. ha acquistato e posato i tappi click clack per i bidet siti
Parte_1 nel bagno dell'appartamento sito in Novara alla via San Gaudenzio n. 15? 4) Vero che tali tappi erano necessari al corretto montaggio e funzionamento dei bidet? 5) Vero che il sig. ha
Parte_1 pagato il prezzo della prestazione sopra indicata? Sui sopraindicati capitoli di prova si chiede l'escussione testimoniale del sig. della 6) Vero che i vizi ed i Tes_2 Controparte_2 difetti presenti sono stati denunciati e portati all'attenzione del sig. direttamente in Testimone_3 cantiere durante l'esecuzione dei lavori? 7) Vero che il sig. ha sempre dichiarato che Testimone_3 avrebbe posto rimedio a tali vizi e difformità successivamente poiché il cantiere non era ancora chiuso?
Sui sopraindicati capitolo di prova di chiede l'escussione testimoniale della sig.ra - Tes_4
Ammettere a prova contraria i documenti, i capitoli ed i testi indicati nella memoria ex art. 183, comma
6, n. 3, c.p.c. che qui si intendono espressamente richiamati ed integralmente ritrascritti Il sig.
[...]
ut supra rappresentato e difeso, qualora il Giudice ritenga la causa matura per la Parte_1 decisione, dichiara di non rinunciare ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con vittoria di spese ed onorari.
Conclusioni di parte convenuta opposta: Per la convenuta facendo espresso CP_1 richiamo ai precedenti scritti difensivi, ai documenti depositati, ai verbali delle udienze e alle risultanze della CTU, come precisate nella relazione integrativa del 16.01.2025 e nei chiarimenti resi all'udienza del
21.05.2025, e dichiarando preventivamente di non accettare il contraddittorio rispetto ad eventuali nuove domande o eccezioni avversarie, si insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, in composizione monocratica, dato e preso atto che si contestano recisamente nell'an e nel quantum, in fatto e in diritto, le affermazioni avversarie, così giudicare: NEL MERITO IN
VIA PRINCIPALE: - per le ragioni esposte in atti, rigettare le domande e le eccezioni dell'opponente in quanto infondate in fatto e in diritto e conseguentemente confermare, ove occorra, il decreto ingiuntivo del Tribunale di Novara, Giudice designato dott.ssa Gabriella Citro, n. 859 del 7.10.2021,
pagina 2 di 16 con ogni conseguente statuizione. NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: - nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, nullità o inefficacia del decreto ingiuntivo, dichiarare tenuta e condannare l'opponente a corrispondere all'opposta, per le causali dedotte, la somma di € 12.349,19=, oltre interessi dal termine di pagamento indicato nelle fatture in atti al saldo ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà accertata e determinata nel corso del giudizio. In ogni caso, con vittoria delle spese di lite. IN VIA ISTRUTTORIA: - a modifica dell'ordinanza 22.07.2022, ammettere i capitoli di prova testimoniale e interrogatorio formale dell'opponente numeri 8), 10) e e 12) dedotti nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc 11.05.2022, qui richiamata ad ogni effetto, con i testi indicati”.
Fatto e motivi della decisione
proponeva opposizione avverso il decreto .ingiuntivo n. 859/2021 del Parte_1
07.10.2021 ., emesso dal Tribunale di Novara a favore della con il quale veniva ingiunto CP_1 il pagamento .della somma di euro 12.349,19 . oltre interessi come da domanda, oltre le spese della procedura liquidate in euro 145,50 per spese ed euro 500,00 per compenso, oltre c.p.a. ed i.v.a. come per legge e spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
A fondamento della svolta opposizione l'attore deduceva (a) di aver stipulato con la CP_1 contratto d'appalto avente ad oggetto lavori di finitura e di completamento dell'immobile sito a Novara, via San Gaudenzio n. 15; (b) di aver contestato tanto le modalità di realizzazione degli interventi, quanto la sussistenza di vizi e difformità delle opere;
(c) che l'appaltatore aveva arbitrariamente sospeso l'esecuzione dell'opera, benché avesse ricevuto sino a quel momento acconti per complessivi €
56.942,00; (d) che il credito azionato in via monitoria era inesigibile, in quanto l'appaltatore non aveva dato riscontro alle contestazioni supportate dalla relazione del Consulente tecnico, arch. Per_1
(e) che l'inadempimento dell'appaltatore aveva causato un “…rilevante pregiudizio dalla mancata
[...] conclusione dei lavori da parte della società “. CP_1
Sulla base di tali premesse concludeva come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio la contestando in fatto e in diritto la svolta opposizione CP_1
L'opponente rilevava che il credito azionato riguardava esclusivamente il corrispettivo della fornitura di materiale per il quale i due distinti contratti stipulati il 29.09.2020 ne prevedevano il versamento alla consegna (doc. 1 - 2). evidenziava, altresì, che la stipulazione dei contatti era stata preceduta dall'accettazione di CP_1 preventivi che, parimenti, prevedevano il versamento del corrispettivo del materiale alla consegna.
La stessa contestava inoltre la qualificazione del contratto ex adverso operato così come l'asserita sospensione dei lavori.
pagina 3 di 16 Quanto al primo punto, l'opposta evidenziava che, al di là del nomen iuris attribuito alle scritture, il rapporto intercorso tra le parti presentava i connotati tipici della fornitura di materiale con posa in opera, giacchè l'obbligazione di facere era di minore importanza nell'economia del rapporto rispetto al valore elevato del materiale.
In relazione, invece, alla paventata sospensione, a prescindere dalla qualificazione giuridica, rilevava come il rapporto dedotto in giudizio, contrariamente a quanto affermava l'opponente, non si era interrotto per iniziativa di sicuramente non per l'insorgere di contestazioni di difformità o di CP_1 vizi del materiale e/o della posa.
Infatti, come si evinceva dalla missiva ex adverso inviata , l'interruzione del contratto era imputabile all'opponente il cui coniuge, a fronte delle legittime richieste di pagamento del prezzo dei Tes_4 materiali consegnati , con e-mail del 4.06.2021 comunicava alla quanto segue: “ vieniti a CP_1 riprendere il materiale i termoarredi le carte da parati e mobile bagno bambine e ridammi 3500 euro. Il resto che mi manca sto andando a comprarmelo…”.
Invero, proprio il mancato pagamento alla consegna del corrispettivo pattuito per la cessione del materiale, e quindi la violazione di una delle clausole principali dei contratti, aveva legittimato CP_1 sospendere l'esecuzione del contratto e ad agire a tutela del proprio credito, riservandosi ogni altra azione.
Peraltro, sempre come rappresentato dal precedente difensore dell'ingiunto, le anomalie inizialmente denunciate erano per natura e entità del tutto inconsistenti.
Le doglianze dell'opponente avevano un perimetro definito, in quanto attenevano alla sospensione dei lavori di posa del parquet e alla consegna dei lavabi e di “ una parte di mobile nel bagno bambine nonché il mobile ed i lavandini del bagno padronale “.
Quanto ai lavori di posa, la convenuta ribadiva di essere stata allontanata dal cantiere e che, in ogni caso, il mancato pagamento del materiale consegnato legittimava la sospensione dei lavori mentre le anomalie evidenziate dall'arch. non erano neppure imputabili alla Per_1 CP_1
Ed infatti: 1) - gradini in legno della scala- La rasatura laterale della scala era di competenza dell'impresa edile e doveva essere eseguita dopo la posa in opera dei gradini. 2) - rubinetto della doccia Il rubinetto era stato erroneamente incassato dall'impresa esecutrice dei lavori edili. 3) - guarnizione della doccia- Le guarnizioni erano parti soggette ad usura e quindi da sostituire/registrare nel momento in cui si rileva la perdita. 4) finitura dei gradini corridoio Le finiture tra le diverse pavimentazioni erano da effettuarsi a lavori completati. 5) gradini e pavimento lavanderia fuori asse tra i gradini e il pavimento. Il “ fuori asse
“ era dato dall'imperfetta rasatura eseguita dall'impresa e non da 6) guarnizione doccia bagno CP_1
pagina 4 di 16 turco Il committente aveva contattato direttamente il produttore che, per quanto consta, era disponibile ad intervenire con la sostituzione della guarnizione. 7-) posa pavimento in legno mancante
Non era stata completata una parte del corridoio e di uno scalino, in quanto si erano verificate perdite d'acqua dal soffitto che avevano impregnato il sottofondo. Eliminata l'umidità, se non fosse intervenuta l'interruzione del rapporto da parte del committente, vrebbe ultimato la posa. 8) mobili bagno CP_1 padronale era disponibile per la consegna ed il contestuale pagamento. 9) carta da parati -Il i CP_1 era limitato a fornire il materiale, mentre la posa era stata demandata ad un artigiano scelto dall'opponente.
Quindi, fermo restando che le difformità descritte nella relazione dell'arch. ammesso che Per_1 fossero rilevanti agli effetti di cui all'art. 1667 cod. civ., ovvero dell'art. 1490 cod. civ., non erano imputabili a che eccepiva la decadenza dalle garanzie di legge, essendo la situazione già CP_1 visibile nel momento in cui era avvenuto l'allontanamento dal cantiere.
Pertanto la convenuta chiedeva la reiezione della svolta opposizione.
Orbene così ripercorsi i termini della questione in ordine alla qualificazione dei contratti inter partes deve evidenziarsi che oggetto del contratto di appalto è il risultato di un facere che può concretizzarsi sia nel compimento di un'opera che di un servizio assunti dall'appaltatore dietro il pagamento di un corrispettivo. Il contratto di fornitura e posa è invece un contratto atipico, più precisamente un contratto misto, non espressamente disciplinato dal codice civile, caratterizzato da controprestazioni di diversa natura (cessione della proprietà di beni e prestazione di manodopera).
Il contratto di fornitura e posa in opera è una particolare figura negoziale nella quale concorrono sia gli elementi dell'appalto (prestazione di fare) che della compravendita (prestazione di dare); il discrimine tra le due fattispecie è determinato in primis dalla volontà contrattuale delle parti e in secondo luogo dal rapporto tra il valore della materia ed il valore della prestazione d'opera.
In termini la Corte di Cassazione ha chiarito che, per individuare, fra le molteplici e complesse tipologie concrete fattispecie contrattuali ricorrenti nel settore edilizio, quelle riconducibili alla cessione con posa in opera e quelle riconducibili al contratto di appalto, si può fare riferimento all'attività del soggetto che fornisce i beni: nel caso in cui oggetto dell'ordinaria attività di tale soggetto è la produzione o il commercio di beni, l'eventuale loro posa in opera dallo stesso realizzata non modifica il contratto di vendita in un contratto di appalto.
Il Consiglio di Stato ha precisato che “la distinzione tra appalto e vendita si basa su due elementi: da un lato, la volontà dei contraenti e, dall'altro, il rapporto fra il valore della materia (prestazione di dare) ed il valore della prestazione d'opera (prestazione di fare), bensì avuto riguardo alla comune intenzione dei pagina 5 di 16 contraenti. Pertanto, si è in presenza d'un contratto d'appalto o d'opera se l'oggetto effettivo e prevalente dell'obbligazione assunta dal produttore-venditore è la realizzazione d'un opus unicum od anche d'un opus derivato dalla serie, ma oggetto di sostanziali adattamenti o modifiche a richiesta del destinatario, laddove la fornitura della materia è un semplice elemento concorrente nel complesso della realizzazione dell'opera e di tutte le attività a tal fine intese. Al contrario, si è in presenza d'un contratto di compravendita, se le attività necessarie a produrre il bene costituiscono solo l'ordinario ciclo produttivo del bene, che può anche concludersi con l'assemblaggio delle sue componenti presso il destinatario, ma è la sola consegna del bene stesso, l'effettiva obbligazione del produttore-venditore”
(Consiglio di Stato, 7 luglio 2014, n. 3421).
Ora nel caso de quo il contratto versato in atti nella premessa riporta l'inciso “ Contratto di appalto”.
Alle condizioni al punto 2) viene previsto espressamente “l'opera sarà eseguita dall'appaltatore con organizzazione dei mezzi suoi necessari gestione a proprio rischio . Il prezzo a corpo e non a misura è stabilito per la somma di euro 23.193,40 + iva da versarsi come segue;
acconto di euro 8.400 + iva alla firme del presente contratto, saldo materiale euro 10.017,40 + iva alla consegna, il saldo posa di euro
4.776,00 + iva sarà versato ad avanzamento lavori. Al punto 3) veniva stabilito “ qualora si verifichino aumenti o diminuzioni della mano d'opera o del costo del materiale le parti possono chiedere la revisione del prezzo ex art. 1664 c.c. ed ancora al punto 6) l'opera deve essere consegnata entro la data del 31.12.2021 e al punto 7) l'opera dovrà essere completata in tutte le finiture e al punto 8) la materia necessaria per l'esecuzione dell'opera dovrà essere fornita dall'appaltatore.
Ebbene, detto contratto va qualificato a termini di appalto, considerata la natura della prestazione principale resa dalla infatti, a termini della contratto de quo, si conveniva la fornitura, trasporto e CP_1 posa in opera di manufatti ivi elencati.
Ciò lascia presumere che le parti abbiano convenuto la realizzazione di un opus perfectum, e cioè di un risultato finale che va ben oltre la mera consegna (vendita) di materiale;
ciò va affermato alla stregua dell'insegnamento del Supremo Collegio, che fonda sul criterio funzionale e teleologico il discrimen tra compravendita ed appalto (cfr. sul punto Cass. n°11602.2002: “ai fini della differenziazione tra i contratti di appalto e vendita, quando alla prestazione di fare caratterizzante l'appalto, si affianchi anche a quella di dare, caratterizzante la vendita (come nella ipotesi in cui i materiali siano forniti dallo stesso appaltatore), si deve avere riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, da considerarsi, però, non in senso oggettivo, ma in relazione alla volontà dei contraenti, al fine di accertare, nei singoli casi, se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro lo scopo del negozio (appalto) oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa si configuri invece come
pagina 6 di 16 l'effettiva finalità del negozio medesimo (vendita)”; v. ancora Cass. n°6925.2001: “si ha contratto di appalto e non di vendita quando la prestazione della materia costituisce un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro è lo scopo essenziale del negozio, in modo che le modifiche da apportare a cose, pur rientranti nella normale attività produttiva dell'imprenditore che si obbliga a fornirle ad altri, consistono non già in accorgimenti marginali e secondari diretti ad adattarle alle specifiche esigenze del destinatario della prestazione, ma sono tali da dar luogo ad un "opus perfectum", inteso come effettivo e voluto risultato della prestazione e configurato in modo che la prestazione d'opera assuma, non tanto per l'aspetto quantitativo, quanto piuttosto sul piano qualitativo e sotto il profilo teleologico, valore determinante al fine del risultato da fornire alla controparte”).
Detto ciò deve però evidenziarsi che, indipendente dalla qualificazione del contratto, dalla lettura dell'atto introduttivo e delle rassegnate conclusioni, si evince che l'attore ha chiesto la riduzione del prezzo ed i danni, invocando la garanzia per vizi.
Senonchè, dalla stessa prospettazione emerge il riferimento ad un'opera che non è mai stata completata.
Invero, tale circostanza risulta essere incontestata ( contestata è invece l'attribuzione della responsabilità all'una o all'altra parte ). Peraltro ciò si evince anche dall'elaborato peritale depositato dal CTu officiato laddove viene evidenziato che “Le opere contrattualmente preventivate sono state quasi tutte completate… “ e al passo successivo che “Non è stato completata la posa ( il materiale è stato fornito) della parte finale del corridoio d'accesso alla camera da letto e lavanderia e dei gradini di accesso dei rispettivi locali ( vedasi foto) così come la testata laterale della scala stanza figli è incompleta, durante la posa dei gradini è stato rimosso l'intonaco che deve essere ripristinato e rasato.
Pertanto la richiesta di riduzione e la domanda risarcitoria non sottostanno alla disciplina speciale sulla garanzia per i vizi e al conseguente regime decadenziale e prescrizionale ex art. 1667 c.c..
Infatti, la responsabilità speciale per difformità o vizi, come disciplinata dal legislatore, non è invocabile
– ed è invocabile piuttosto la generale responsabilità per inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c. – nel caso di mancata ultimazione dei lavori, anche se l'opera, per la parte eseguita, risulti difforme o viziata, o di rifiuto della consegna o di ritardo nella consegna rispetto al termine pattuito.
Anche ove il rapporto si sia sciolto sulla scorta dello ius poenitendi attuato dal committente, la pretesa di quest'ultimo di ottenere la riparazione dei danni conseguenti a fatti di inadempimento addebitati all'assuntore e accaduti in corso d'opera, prima che fosse fatto valere il recesso, ricade nella cornice normativa generale di cui all'art. 1453 c.c., sicché non trova applicazione la disciplina speciale sulla garanzia per le difformità e i vizi, Quindi, venuto meno il rapporto fiduciario tra le parti dell'appalto, per effetto dell'esercizio del diritto potestativo di recesso dell'appaltante, nessuna equiparazione può
pagina 7 di 16 essere disposta tra completamento dell'opera e definitiva interruzione dei lavori, cui non si applica la disciplina speciale sulla garanzia per i vizi in ordine agli inadempimenti contestati dal committente per fatti verificatisi prima dell'attuazione dello ius poenitendi.(Corte di Cassazione, Sezione Seconda,
Sentenza n. 421 del 8 gennaio 2024anche con riferimento ai termini di decadenza e prescrizione.
In tali ipotesi, peraltro, la deduzioni dei vizi siccome riferibili ad opera incompleta, va dal giudice riqualificata come eccezione di inesatto adempimento (cfr. in tal senso Cass. 2002, n. 9517).
Ancora più chiara e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8103 del 06/04/2006 La comune responsabilità dell'appaltatore, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 cod. civ., non è esclusa dalle speciali disposizioni contenute negli artt. 1667 e 1668 cod. civ., e non è da queste ultime disciplinata, perché esse integrano
(senza escluderla) l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale, che rimangono perciò applicabili nei casi in cui l'opera non sia stata eseguita o non sia stata completata o quando l'appaltatore ha realizzato l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito l'opera, si rifiuti di consegnarla. Pertanto, alla stregua di tale principio, diventa applicabile, per il diritto al risarcimento dei danni fondato sulla generale responsabilità dell'appaltatore per inadempimento, il termine di prescrizione in generale previsto per l'esercizio di questo diritto, piuttosto che il termine di due anni risultante dall'art. 1667 cod. Nel caso in esame non si applica, dunque, la disciplina dei vizi, non si applicano le relative decadenze e le azioni collegate a tale disciplina speciale, ma si devono applicare le regole ordinarie, anche probatorie, in materia di adempimento.
Da ciò consegue che l'eccezione di decadenza proposta ai palesa pertanto infondata
Riqualificata la domanda proposta come domanda di danno da inadempimento (inadempimento integrato dai vizi e dal ritardo) deve evidenziarsi che il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento contrattuale può essere chiesto ex art. 1218 c.c. indipendentemente dalla risoluzione del contratto che lo stesso inadempimento giustificherebbe (art. 1453 c.c.), e quindi anche se non si agisce per la detta risoluzione.
Inoltre, l'azione di riduzione della controprestazione o del prezzo è poi ammessa da parte della giurisprudenza in via del tutto generale avendo una funzione riequilibratrice (Cass. Sez. U, Sentenza n.
1720 del 27/02/1985).
In tali coordinate vanno dunque esaminate le domande di “riduzione del prezzo” e di danno siccome proposte.
Quanto ai principi che regolano l'inadempimento è sufficiente in questa sede ricordare che l'onere della prova gravante sul creditore che chiede l'adempimento, la risoluzione o il danno riguarda pagina 8 di 16 esclusivamente il fatto costitutivo del diritto fatto valere, ossia l'esistenza dell'obbligazione che si assume inadempiuta, gravando sul debitore la prova del fatto estintivo ovvero la sua mancanza di colpa.
Eguale riparto opera ove si formuli una eccezione di inesatto adempimento (exceptio non rite adimpleti) - così dovendo qualificarsi la deduzioni dei vizi siccome riferibili ad asserita opera incompleta
(vedi in tal senso Cass. 2002, n. 9517; vedi anche civ., sent. del 2010 n. 3373: In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento;
vedi anche Cass. n. 5625/2012: Il creditore che agisca per l'adempimento deve solo provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera circostanza dell'allegazione dell' inadempimento di controparte mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento;
eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell' eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. o di inesatto adempimento, risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite (poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento o inesatto adempimento e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Tali principi devono coordinarsi poi con quello della specifica allegazione dell'inadempimento il che, riportato alla lite in esame, va riferito alla necessità di una chiara indicazione dei vizi o di altri profili di inadempimento.
pagina 9 di 16 Ciò premesso, in ordine all'esecuzione delle opere, le prove orali hanno evidenziato che constatate le differenze di spessore e le sconnessioni del piano di posa del pavimento, realizzato da impresa o artigiano incaricato dall'opponente, aveva fornito 350 “ piedini“; sul punto il teste CP_1 [...] confermava il fatto dell'intervenuta fornitura di 350 piedini e di averlo appreso dal posatore Tes_5 di quel pavimento.
Constatata, poi, durante l'esecuzione della posa del pavimento in legno la presenza di infiltrazioni d'acqua e di umidità nel sottofondo, l'addetto alla posa aveva dovuto sospendere i lavori, omettendo di posare uno dei gradini in rovere di cui alla fattura n. 183 del 31.05.2021 (doc.
5 - fascicolo monitorio
Il teste dopo aver confermato la circostanza aggiungeva: “ …. era impossibile CP_1 Tes_6 continuare la posa perché entrava acqua da sopra la vetrata”. Anche il teste confermava la Tes_5 circostanza riferendo “ …. le infiltrazioni le ho viste io e quindi ho avvisato”.
Inoltre, la rasatura del pavimento della lavanderia raffigurato a pagina 4 della relazione dell'arch. Per_1
(doc. 4 fascicolo , era stata eseguita da impresa o artigiano scelti dal cliente( cfr, Parte_1 circostanza confermata da in sede di interrogatorio formale). La posa del Parte_1 pavimento in legno raffigurato alle pagine 6 e 7 della relazione dell'arch. (doc. 4 fascicolo Per_1
, non era stata completata nella parte del corridoio e di uno scalino, in quanto si erano Parte_1 verificate perdite d'acqua dal soffitto che avevano impregnato il sottofondo( cfr. testi e Testimone_5
. Tes_6
In relazione alle ulteriori opere, le prove orali hanno evidenziato che il montaggio ed il collaudo del “ hammam “ era stato eseguito da titolare dell'omonima impresa corrente in Chivasso , che CP_3 aveva provveduto anche a sostituire le guarnizioni come riportato nelle fotografie unitamente ai rapporti di assistenza del 20.04.2021 e del 27.05.2021 (doc. 32-33-34 fascicolo opposizione . In CP_1 particolare il teste dichiarava: “Si è vero noi siamo interventi per il montaggio 4 volte;
è CP_3 vero che ho provveduto all'installazione e anche alla sostituzione delle guarnizione anche se non ricordo la data. La sostituzione è avvenuta dopo un po' di tempo. Quando ho fatto l'installazione ho segnalato sia alla che alla che vi erano le guarnizioni da cambiare;
ho fatto arrivare le CP_1 CP_4 guarnizioni e la prima volta che sono venuto a Novara sono andato a cambiarle. Per l'intervento di sostituzione non mi ha pagato nessuno”. Infatti, per la sostituzione della guarnizione della doccia/bagno turco raffigurato a pagina 5 della relazione dell'arch. (doc. 4 fascicolo Per_1
, il signor in data 21.06.2021, aveva contattato telefonicamente e Parte_1 Parte_1 con posta elettronica la società MAKRO SRL nelle persone di (agente di zona), Testimone_7
e In particolare il teste , agente di commercio Testimone_8 CP_5 Testimone_7
pagina 10 di 16 dichiarava: “Si è vero, la PEC è arrivata a tutti ,l'azienda era a conoscenza che dovevamo cambiare le guarnizioni tanto è vero che le abbiamo cambiate a nostre spese sia materiale che manodopera ( circostanza confermata anche da in sede di interrogatorio formale ). Parte_1
Il rubinetto della doccia raffigurato a pagina 3 della relazione dell'arch. (doc. 4 fascicolo Per_1
, era stato “ incassato “ sempre da impresa o artigiano scelti dal cliente. Il teste Parte_1 [...] ichiarava: “ Si è vero, la circostanza mi è stata riferita dall'impresa che lavorava in cantiere;
vi Tes_5 erano due miscelatori , uno era già installato dall'impresa, Nuaresa, mentre l'altro l'ho visto io che lo installavano ma sempre gli operai dell'impresa” ( circostanza confermata anche da Parte_1
in sede di interrogatorio formale).
[...]
Quanto ai rivestimenti è emerso ( come di desume dalla dichiarazioni rese dal teste Testimone_5 che nel corso dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, il direttore dei lavori avevano deciso di ridurre l'altezza dei rivestimenti rispetto a quella riportata nei preventivi accettati. I fogli di “ mosaico maioliche
“ con decoro personalizzato, di cui alla fattura n. 329/2020 (doc.
4 - fascicolo , erano stati Parte_1 ordinati a econdo il disegno presentato dall'arredatore, la quale, in fase di posa CP_1 Tes_9 aveva modificato il progetto. In merito il teste dichiarava : “Io avevo un disegno che Testimone_5 mi era stato consegnato dall'arredatore , disegno che poi è stato cambiato perché è stato diminuito perché era troppo vistoso in quanto vi erano due file di mosaico. Quindi ne è stata data una sola fila , cioè è stato ridotto il mosaico: Il materiale era già in cantiere”.
La carta da parati raffigurata a pagina 9 della relazione dell'arch. (doc. 4 fascicolo , Per_1 Parte_1 era stata, invece, posata da impresa o artigiano incaricati dal cliente, mentre si era limitato a CP_1 fornire il materiale cfr. circostanza confermata dall'opponente in sede di interrogatorio Parte_1 formale).
Dall'istruttoria è altresì emerso che, come risultava dalla fattura n. 155 del 17.05.2021 (doc.
1 - fascicolo monitorio gli addetti di tra cui il signor (magazziniere e autista), avevano CP_1 CP_1 Tes_6 provveduto alla pulizia del cantiere e al trasporto delle macerie presso il centro pubblico di raccolta dei rifiuti con il veicolo raffigurato nella fotografia in atti (doc. 30 - fascicolo opposizione come CP_1 affermato dal teste il quale confermava la circostanza anche se non ricordava esattamente la Tes_10 data nonchè dal teste il quale aggiungeva di aver aiutato il signor a caricare. Testimone_5 Tes_6
Infine, in merito all'interruzione del rapporto inter partes, le prove orali hanno evidenziato che, nel mese di giugno del 2021, il signor amministratore di era stato invitato a Testimone_3 CP_1 lasciare il cantiere riprendendosi il materiale ancora presente. Sul punto il teste dichiarava: Tes_6
”Io non so nulla di pagamenti ma posso dire che telefonicamente il sig. ha detto la frase Parte_1
pagina 11 di 16 riportata in capitolo;
io ero a fianco al momento della telefonata e quindi ho sentito personalmente quello che diceva il sig. . Inoltre, risulta per tabulas, che con e-mail del 4.06.2021 (doc. 9 - Parte_1
10 fascicolo opposizione , la signora moglie del signor ha CP_1 Tes_4 Parte_1 comunicato al signor quanto segue: “ vieniti a riprendere il materiale i termoarredi le carte da Testimone_3 parati e mobile bagno bambine e ridammi 3500 euro. Il resto che mi manca sto andando a comprarmelo… “(
). Parte_1
A sua volta la Ctu espletata in corso di causa ha evidenziato che “Le opere contrattualmente preventivate sono state quasi tutte completate. Per quanto attiene le cause, l'interruzione dei rapporti tra le parti non ha consentito di completare ed eseguire alcuni lavori di rifinitura verificati durante il sopralluogo, quanto per le responsabilità sono da attribuire a parte opponente che non ha consentito alla il completamento delle opere.. Nello specifico si è riscontrato quanto segue: a) La testata CP_6 laterale della scala stanza figli è incompleta, durante la posa dei gradini è stato rimosso l'intonaco che deve essere ripristinato e rasato;
b) Il rubinetto miscelatore bagno figli è stato erroneamente incassato nel rivestimento delle piastrelle, conseguente la placca d'acciaio di finitura non si può installare. Occorre inserire un raccordo per prolungare il rubinetto per posizionale la placca di chiusura . ( vedasi foto sotto) Nella fotografia sottostante è visibile la placca di finitura mancante;
c) dal sopralluogo si evince che le guarnizioni di tenuta all'acqua delle due ante in cristallo della doccia sono da sostituire, mentre sono da installare i due perni a pavimento delle ante di tenuta, per evitare la fuoriuscita d'acqua; d) non
è stata completata la posa ( il materiale è stato fornito) della parte finale del corridoio d'accesso alla camera da letto e lavanderia e dei gradini di accesso dei rispettivi locali ( vedasi foto); e) tra la finitura del pavimento in grès ed il gradino in legno si evidenza un “fuori-asse” tra i due differenti materiali con l'inserimento di un listello di finitura e una lieve non planarità tra le due superfici, rimediabile con una semplice levigatura. f) Manca la posa del rivestimento in legno nel gradino all'interno della camera da letto del sottoscala soppalco bagno . ( vedasi foto)”.
A seguito dei chiesti chiarimenti il CTU ha evidenziato che quanto al “Punto 1) il contratto prevedeva la fornitura e posa dei gradini in legno. Il danneggiamento al lato della scala consiste nella rasatura e tinteggiatura del distacco d'intonaco visibile dalla foto. Circa la causa non è dato sapere se durante la posa si è verificato il difetto, in ogni caso l'intervento di rimedio è un'opera edile o da imbianchino che deve essere eseguita dopo la posa dei gradini in legno. Punto 2) Il rubinetto risulta essere troppo incassato per poter posizionare la placca la placca d'acciaio di finitura. Tale vizio è da imputare alla ditta edile e/o all'idraulico che ha realizzato l'impianto e non alla ditta che aveva nel contratto il solo CP_1 rivestimento con le piastrelle. In ogni caso , occorre inserire un raccordo per prolungare l'attacco del pagina 12 di 16 rubinetto per posizionale la placca di chiusura . ( vedasi foto sotto) . Punto 7) il “fuori-asse” tra i due differenti materiali ( gradino in legno e pavimento in ceramica ) è un 'irregolarità dell'opera edile nella fase di preparazione del sottofondo addirittura dall'irregolarità naturale delle pareti. In ogni caso il vizio non è imputabile alla , che correttamente ha l'inserito un listello di finitura per pareggiare il CP_6
“fuori quadro” tra le due superfici”
L'ausiliario officiato sentito nuovamente a chiarimenti ha affermato che “ le opere non completate non sono state conteggiate nelle fatture emesse;
durante la fase di sopralluogo ha riscontrato ( in relazione alle guarnizione della doccia ) questo distacco minimale di cui non poteva però indicare la causa ovvero se fosse imputabile alla fase di posa in opera oppure all'utilizzo visto il tempo trascorso dalla sua installazione e l' utilizzo;
in ogni caso il costo per la sua sostituzione ammonterebbe ad euro 20,00 circa”
Orbene così riportante le risultanze istruttorie deve rilevarsi che, a ben vedere, non tutte le doglianze di parte attrice possono qualificarsi quali vizi e difetti.
Infatti quanto rilevato sub d) e precisamente l'omessa posa ( il materiale è stato fornito) della parte finale del corridoio d'accesso alla camera da letto e lavanderia e dei gradini di accesso dei rispettivi locali rappresenta un mancato completamento dell'opera peraltro determinato da fatto non imputabile alla convenuta. CP_7
Invero i lavori , come emerge dalle prove orali, venivano interrotti dapprima per una perdita di acqua dal soffitto che aveva impregnato il sottofondo , impedendo così l'ultimazione dell'opera, e poi per l'allontanamento dal cantiere della convenuta per volontà del committente. Sul punto, anche a voler considerare irrilevante la comunicazione effettuata dalla sig. moglie dell'odierno opponente, Tes_4 deve richiamarsi la dichiarazione resa dal teste laddove afferma che il sig. era stato Tes_6 Testimone_3 invitato proprio dal a lasciare il cantiere riprendendosi il materiale ancora presente (“posso Parte_1 dire che telefonicamente il sig. ha detto la frase riportata in capitolo;
io ero a fianco al momento della Parte_1 telefonata e quindi ho sentito personalmente quello che diceva il sig. . Parte_1
Parimenti la rasatura e tinteggiatura del distacco di intonaco a lato dei gradini della scala tra il locale spogliatoio e la camera delle bambine (di cui peraltro non è dato individuare la causa) in quanto opera che doveva essere eseguita dopo la posa dei gradini.
Quanto alle ulteriori lagnanze l'istruttoria ha evidenziato come non siano riconducibili all'attività della società convenuta. In particolare la posa del rubinetto doccia bagno bambine, il cui errato incasso impedisce la posa della placca di chiusura, è da imputare alla ditta edile e/o all'idraulico che ha pagina 13 di 16 realizzato l'impianto e non alla alla quale era stato commissionato il solo rivestimento in CP_6 piastrelle.
Il “fuori-asse” tra i due differenti materiali ( gradino in legno e pavimento in ceramica) è stato determinato da una 'irregolarità dell'opera edile nella fase di preparazione del sottofondo addirittura dall'irregolarità naturale delle pareti. In ogni caso il vizio non è imputabile alla , che CP_6 correttamente aveva inserito un listello di finitura per pareggiare il “fuori quadro” tra le due superfici.
In relazione alle guarnizioni della doccia, il CTu officiato accertava che il distacco era minimo e pertanto non poteva indicare la causa ovvero se fosse imputabile alla fase di posa in opera oppure all'utilizzo visto il tempo trascorso dalla sua installazione
Da quanto sopra consegue che neppure tale vizio possa imputarsi alla società convenuta attese le risultanze della CTU nonché il fatto che detto vizio non veniva contestato con missiva del 28.06.2021 e pertanto deve presumersi che sia successivo alla fornitura e posa del manufatto e da ricondirsi all'utilizzo del manufatto.
Deve poi rilevarsi che le prove orali hanno evidenziato che effettivamente la convenuta ha fornito i piedini di appoggio ed ha effettuato le pulizie del cantiere.
Su quest'ultimo punto non paino idonee a confutare le dichiarazioni rese da e Testimone_5 Tes_6
quelle rese da in quanto quest'ultimo, pur confermando di aver effettuato la
[...] Testimone_1 pulizia del cantiere su incarico dell'odierno opponente, a seguito di sollecitazione ha però affermato che
“i lavori in oggetto erano all'interno di un consuntivo che poi hanno fatturato e non emettevano fattura per ogni prestazione in quanto vi era un contrato un appalto e poi sono stati eseguiti degli extra”. Proprio tale ultima affermazione porta a ritenere che le pulizie del cantiere in oggetto a cui fa riferimento il teste afferiscano ad altri lavori eseguiti da altre maestranze ed appaltati ad altra ditta.
Inoltre i mobiletti del bagno sono stati ordinati e risultano depositati presso la società convenuta per il ritiro. Parimenti le piastrelle del mosaico bagno sono stati ordinate sulla base del progetto fornito e sono stati consegnati.
Pertanto i costi di tali manufatti non potranno rimenare a carico delle società convenuta. In ogni caso in relazione alle piastrelle del mosaico la convenuta, come risulta dall'incarto processuale, a seguito della decisione, nel corso dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, del direttore dei lavori di ridurre l'altezza dei rivestimenti rispetto a quella riportata nei preventivi accettati, aveva emesso la nota di credito n. 192/2021.
Neppure potrà imputarsi alla convenuta il denunciato ritardo considerato che il termine di consegna era previsto in contratto entro il 31.12.2021, che la convenuta è stata allontanata dal cantiere – nel giugno pagina 14 di 16 2021- per iniziativa ingiustificata dell'opponente, che all'atto dell'interruzione del rapporto residuavano
(solo) dei lavori di completamento.
Deve in ultimo effettuarsi un appunto in ordine a quanto asserito da parte attrice in comparsa conclusionale : “Non si comprende la dichiarazione integrativa resa del C.T.U. nel corso dell'udienza del 21.05.2025 nella quale lo stesso ha dichiarato: “In primo luogo le opere non completate non sono state conteggiate nelle fatture emesse”
Tale dichiarazione, a parere dello scrivente, risulta di particolare gravità in quanto idonea a ledere la valutazione di attendibilità dello strumento istruttorio della consulenza tecnica”.
In disparte la genericità dell'affermazione, deve sottolinearsi, in primo luogo, che il quesito già sottoposto al CTu con ordinanza 09/07/2023 espressamente prevedeva : “quantifichi, al netto dei costi quantificati al punto che precede, l'opera realizzata a regola d'arte da parte opposta;
dica dunque quale sia l'esatto rapporto di dare / avere tra le parti”. Contrariamente da quanto interpretato dal CTU e dai
CPT il rapporto dare /avere , atteso l'inciso “ dunque “ ivi contenuto, non afferiva ai pagamenti effettuati, fatto che non pertiene al CTU, bensì alle opere contabilizzate. Da ciò consegue che la precisazione resa dal CTU non possa considerarsi estemporanea e pertanto per dirla come parte opponente, tale da ledere, la valutazione dell'attività dello strumento istruttoria (ammesso che tale affermazione a ciò si riferisse) bensì dovuta a completamento della relazione depositata e sulla base di un esame già condotto.
In secondo luogo deve rilevarsi che gli unici importi indebitamente pretesi, secondo la ricostruzioni di parte attrice ( cfr. comparsa conclusionale), sarebbero € 577,50=. per “i piedini d'appoggio” non forniti,
€ 660,00=, per pulizie di cantiere non effettuate ed euro € 1.450,00 per asseriti vizi e difetti, ricostruzione che, però, non ha trovato riscontro all'esito dell'istruttoria.
Infatti, come in precedenza già rilevato, i piedini contabilizzati sono stati effettivamente forniti, la pulizia del cantiere del cantiere, per quanto era di pertinenza della società convenuta, veniva effettuata ed “vizi” riscontrati non risultano imputabili all'odierna convenuta.
Quindi in termini conclusivi l'opposizione si palesa infondata e andrà rigettata.
Essendo intervenuto il pagamento( per sorte capitale e spese -cfr comparsa conclusionale 29/09/2025 di parte opponente), il decreto ingiuntivo va revocato (tra le altre, in merito, Cass. 13085/2008: “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità
e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto - nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo - travolge anche il pagina 15 di 16 medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione”.
Deve infine rilevarsi che non sussistono i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c. come paventato da parte opposta .
In ordine alle istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni si richiama l'ordinanza emessa in data 22/07/2022 mentre andrà disattesa l'istanza ex art. 210 c.p.c. in quanto superflua ai fini della decisione.
Le spese di lite, ivi comprese quelle di CTU, andranno poste a carico di parte opponente in applicazione del principio della soccombenza e si liquidano tenuto conto del valore della causa e dell'effettiva attività svolta come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così pronuncia:
Revoca il decreto ingiuntivo n. 859/2021 del 07.10.2021 emesso dal Tribunale di Novara per intervenuto pagamento a seguito della concessa provvisoria esecutorietà;
Rigetta le domande avanzate dall'opponente;
Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 5.077,00 per Parte_1 compensi, oltre rimb. Forfet. Cpa e Iva di legge;
Pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate in atti, a carico di parte attrice opponente.
Novara, 30 novembre 2025
Il Giudice Onorario
( dr.ssa Monica Bellini)
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dr.ssa Monica Bellini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2857/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Messina Parte_1 C.F._1
EL NI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cameri, via San Francesco D'Assisi
n. 23, giusta delega in atti;
-attore/opponente- contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Rognoni Federico ed elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliata presso il suo studio in Novara, c.so F. Cavallotti 36, giusta delega in atti;
- convenuta/opposta-
Avente ad oggetto;
opposizione a decreto ingiuntivo- contratto di appalto
Conclusioni dei parte attrice /opponente: Voglia l'Il.mo Tribunale di Novara, respinta ogni contraria deduzione ed eccezione: In via principale: a) Annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo n.
859/2021 del 07.10.2021 emesso dal Tribunale di Novara, per le motivazioni esposte e quindi per inesigibilità del credito azionato;
In via subordinata: b) Nell'ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito della società ridursi secondo giustizia ed equità il dovuto, anche alla luce dei Controparte_1 difetti e delle incompletezze nell'esecuzione dell'opera; In via riconvenzionale: Accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta opposta in ordine ai vizi ed alle difformità presenti nonché in ordine al danno da ritardo nella prestazione e per l'effetto condannarla al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dal sig. con eventuale scorporo degli stessi da quanto dovuto, così come Parte_1 determinati da CTU o per la somma diversa che dovesse risultare di giustizia;
In via istruttoria: -
pagina 1 di 16 Ordinare al convenuto opposto l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., del contratto d'appalto siglato dalle parti;
- Ordinare al convenuto opposto l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., del verbale di collaudo hammam di cui alla fattura n. 156 del 17.05.2021; - Disporre CTU al fine di quantificare il valore delle difformità e dei vizi presenti;
- Ammettere le seguenti prove testimoniali salvo che controparte non riconosca come pacifici i relativi fatti storici: 1) Vero che in data 20.04.2021 lei ha eseguito lavori di trasporto in discarica delle macerie presenti nel cantiere dell'abitazione sita in Novara alla via San Gaudenzio n. 15, su richiesta del sig. 2) Vero che il sig.
Parte_1 [...] ha pagato il prezzo della prestazione sopra indicata? Sui sopraindicati capitoli di prova si
Parte_1 chiede l'escussione testimoniale del sig. della società Impresa Nuaresa s.r.l. 3) Vero che Testimone_1 lei, su richiesta del sig. ha acquistato e posato i tappi click clack per i bidet siti
Parte_1 nel bagno dell'appartamento sito in Novara alla via San Gaudenzio n. 15? 4) Vero che tali tappi erano necessari al corretto montaggio e funzionamento dei bidet? 5) Vero che il sig. ha
Parte_1 pagato il prezzo della prestazione sopra indicata? Sui sopraindicati capitoli di prova si chiede l'escussione testimoniale del sig. della 6) Vero che i vizi ed i Tes_2 Controparte_2 difetti presenti sono stati denunciati e portati all'attenzione del sig. direttamente in Testimone_3 cantiere durante l'esecuzione dei lavori? 7) Vero che il sig. ha sempre dichiarato che Testimone_3 avrebbe posto rimedio a tali vizi e difformità successivamente poiché il cantiere non era ancora chiuso?
Sui sopraindicati capitolo di prova di chiede l'escussione testimoniale della sig.ra - Tes_4
Ammettere a prova contraria i documenti, i capitoli ed i testi indicati nella memoria ex art. 183, comma
6, n. 3, c.p.c. che qui si intendono espressamente richiamati ed integralmente ritrascritti Il sig.
[...]
ut supra rappresentato e difeso, qualora il Giudice ritenga la causa matura per la Parte_1 decisione, dichiara di non rinunciare ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con vittoria di spese ed onorari.
Conclusioni di parte convenuta opposta: Per la convenuta facendo espresso CP_1 richiamo ai precedenti scritti difensivi, ai documenti depositati, ai verbali delle udienze e alle risultanze della CTU, come precisate nella relazione integrativa del 16.01.2025 e nei chiarimenti resi all'udienza del
21.05.2025, e dichiarando preventivamente di non accettare il contraddittorio rispetto ad eventuali nuove domande o eccezioni avversarie, si insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, in composizione monocratica, dato e preso atto che si contestano recisamente nell'an e nel quantum, in fatto e in diritto, le affermazioni avversarie, così giudicare: NEL MERITO IN
VIA PRINCIPALE: - per le ragioni esposte in atti, rigettare le domande e le eccezioni dell'opponente in quanto infondate in fatto e in diritto e conseguentemente confermare, ove occorra, il decreto ingiuntivo del Tribunale di Novara, Giudice designato dott.ssa Gabriella Citro, n. 859 del 7.10.2021,
pagina 2 di 16 con ogni conseguente statuizione. NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: - nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, nullità o inefficacia del decreto ingiuntivo, dichiarare tenuta e condannare l'opponente a corrispondere all'opposta, per le causali dedotte, la somma di € 12.349,19=, oltre interessi dal termine di pagamento indicato nelle fatture in atti al saldo ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà accertata e determinata nel corso del giudizio. In ogni caso, con vittoria delle spese di lite. IN VIA ISTRUTTORIA: - a modifica dell'ordinanza 22.07.2022, ammettere i capitoli di prova testimoniale e interrogatorio formale dell'opponente numeri 8), 10) e e 12) dedotti nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc 11.05.2022, qui richiamata ad ogni effetto, con i testi indicati”.
Fatto e motivi della decisione
proponeva opposizione avverso il decreto .ingiuntivo n. 859/2021 del Parte_1
07.10.2021 ., emesso dal Tribunale di Novara a favore della con il quale veniva ingiunto CP_1 il pagamento .della somma di euro 12.349,19 . oltre interessi come da domanda, oltre le spese della procedura liquidate in euro 145,50 per spese ed euro 500,00 per compenso, oltre c.p.a. ed i.v.a. come per legge e spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
A fondamento della svolta opposizione l'attore deduceva (a) di aver stipulato con la CP_1 contratto d'appalto avente ad oggetto lavori di finitura e di completamento dell'immobile sito a Novara, via San Gaudenzio n. 15; (b) di aver contestato tanto le modalità di realizzazione degli interventi, quanto la sussistenza di vizi e difformità delle opere;
(c) che l'appaltatore aveva arbitrariamente sospeso l'esecuzione dell'opera, benché avesse ricevuto sino a quel momento acconti per complessivi €
56.942,00; (d) che il credito azionato in via monitoria era inesigibile, in quanto l'appaltatore non aveva dato riscontro alle contestazioni supportate dalla relazione del Consulente tecnico, arch. Per_1
(e) che l'inadempimento dell'appaltatore aveva causato un “…rilevante pregiudizio dalla mancata
[...] conclusione dei lavori da parte della società “. CP_1
Sulla base di tali premesse concludeva come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio la contestando in fatto e in diritto la svolta opposizione CP_1
L'opponente rilevava che il credito azionato riguardava esclusivamente il corrispettivo della fornitura di materiale per il quale i due distinti contratti stipulati il 29.09.2020 ne prevedevano il versamento alla consegna (doc. 1 - 2). evidenziava, altresì, che la stipulazione dei contatti era stata preceduta dall'accettazione di CP_1 preventivi che, parimenti, prevedevano il versamento del corrispettivo del materiale alla consegna.
La stessa contestava inoltre la qualificazione del contratto ex adverso operato così come l'asserita sospensione dei lavori.
pagina 3 di 16 Quanto al primo punto, l'opposta evidenziava che, al di là del nomen iuris attribuito alle scritture, il rapporto intercorso tra le parti presentava i connotati tipici della fornitura di materiale con posa in opera, giacchè l'obbligazione di facere era di minore importanza nell'economia del rapporto rispetto al valore elevato del materiale.
In relazione, invece, alla paventata sospensione, a prescindere dalla qualificazione giuridica, rilevava come il rapporto dedotto in giudizio, contrariamente a quanto affermava l'opponente, non si era interrotto per iniziativa di sicuramente non per l'insorgere di contestazioni di difformità o di CP_1 vizi del materiale e/o della posa.
Infatti, come si evinceva dalla missiva ex adverso inviata , l'interruzione del contratto era imputabile all'opponente il cui coniuge, a fronte delle legittime richieste di pagamento del prezzo dei Tes_4 materiali consegnati , con e-mail del 4.06.2021 comunicava alla quanto segue: “ vieniti a CP_1 riprendere il materiale i termoarredi le carte da parati e mobile bagno bambine e ridammi 3500 euro. Il resto che mi manca sto andando a comprarmelo…”.
Invero, proprio il mancato pagamento alla consegna del corrispettivo pattuito per la cessione del materiale, e quindi la violazione di una delle clausole principali dei contratti, aveva legittimato CP_1 sospendere l'esecuzione del contratto e ad agire a tutela del proprio credito, riservandosi ogni altra azione.
Peraltro, sempre come rappresentato dal precedente difensore dell'ingiunto, le anomalie inizialmente denunciate erano per natura e entità del tutto inconsistenti.
Le doglianze dell'opponente avevano un perimetro definito, in quanto attenevano alla sospensione dei lavori di posa del parquet e alla consegna dei lavabi e di “ una parte di mobile nel bagno bambine nonché il mobile ed i lavandini del bagno padronale “.
Quanto ai lavori di posa, la convenuta ribadiva di essere stata allontanata dal cantiere e che, in ogni caso, il mancato pagamento del materiale consegnato legittimava la sospensione dei lavori mentre le anomalie evidenziate dall'arch. non erano neppure imputabili alla Per_1 CP_1
Ed infatti: 1) - gradini in legno della scala- La rasatura laterale della scala era di competenza dell'impresa edile e doveva essere eseguita dopo la posa in opera dei gradini. 2) - rubinetto della doccia Il rubinetto era stato erroneamente incassato dall'impresa esecutrice dei lavori edili. 3) - guarnizione della doccia- Le guarnizioni erano parti soggette ad usura e quindi da sostituire/registrare nel momento in cui si rileva la perdita. 4) finitura dei gradini corridoio Le finiture tra le diverse pavimentazioni erano da effettuarsi a lavori completati. 5) gradini e pavimento lavanderia fuori asse tra i gradini e il pavimento. Il “ fuori asse
“ era dato dall'imperfetta rasatura eseguita dall'impresa e non da 6) guarnizione doccia bagno CP_1
pagina 4 di 16 turco Il committente aveva contattato direttamente il produttore che, per quanto consta, era disponibile ad intervenire con la sostituzione della guarnizione. 7-) posa pavimento in legno mancante
Non era stata completata una parte del corridoio e di uno scalino, in quanto si erano verificate perdite d'acqua dal soffitto che avevano impregnato il sottofondo. Eliminata l'umidità, se non fosse intervenuta l'interruzione del rapporto da parte del committente, vrebbe ultimato la posa. 8) mobili bagno CP_1 padronale era disponibile per la consegna ed il contestuale pagamento. 9) carta da parati -Il i CP_1 era limitato a fornire il materiale, mentre la posa era stata demandata ad un artigiano scelto dall'opponente.
Quindi, fermo restando che le difformità descritte nella relazione dell'arch. ammesso che Per_1 fossero rilevanti agli effetti di cui all'art. 1667 cod. civ., ovvero dell'art. 1490 cod. civ., non erano imputabili a che eccepiva la decadenza dalle garanzie di legge, essendo la situazione già CP_1 visibile nel momento in cui era avvenuto l'allontanamento dal cantiere.
Pertanto la convenuta chiedeva la reiezione della svolta opposizione.
Orbene così ripercorsi i termini della questione in ordine alla qualificazione dei contratti inter partes deve evidenziarsi che oggetto del contratto di appalto è il risultato di un facere che può concretizzarsi sia nel compimento di un'opera che di un servizio assunti dall'appaltatore dietro il pagamento di un corrispettivo. Il contratto di fornitura e posa è invece un contratto atipico, più precisamente un contratto misto, non espressamente disciplinato dal codice civile, caratterizzato da controprestazioni di diversa natura (cessione della proprietà di beni e prestazione di manodopera).
Il contratto di fornitura e posa in opera è una particolare figura negoziale nella quale concorrono sia gli elementi dell'appalto (prestazione di fare) che della compravendita (prestazione di dare); il discrimine tra le due fattispecie è determinato in primis dalla volontà contrattuale delle parti e in secondo luogo dal rapporto tra il valore della materia ed il valore della prestazione d'opera.
In termini la Corte di Cassazione ha chiarito che, per individuare, fra le molteplici e complesse tipologie concrete fattispecie contrattuali ricorrenti nel settore edilizio, quelle riconducibili alla cessione con posa in opera e quelle riconducibili al contratto di appalto, si può fare riferimento all'attività del soggetto che fornisce i beni: nel caso in cui oggetto dell'ordinaria attività di tale soggetto è la produzione o il commercio di beni, l'eventuale loro posa in opera dallo stesso realizzata non modifica il contratto di vendita in un contratto di appalto.
Il Consiglio di Stato ha precisato che “la distinzione tra appalto e vendita si basa su due elementi: da un lato, la volontà dei contraenti e, dall'altro, il rapporto fra il valore della materia (prestazione di dare) ed il valore della prestazione d'opera (prestazione di fare), bensì avuto riguardo alla comune intenzione dei pagina 5 di 16 contraenti. Pertanto, si è in presenza d'un contratto d'appalto o d'opera se l'oggetto effettivo e prevalente dell'obbligazione assunta dal produttore-venditore è la realizzazione d'un opus unicum od anche d'un opus derivato dalla serie, ma oggetto di sostanziali adattamenti o modifiche a richiesta del destinatario, laddove la fornitura della materia è un semplice elemento concorrente nel complesso della realizzazione dell'opera e di tutte le attività a tal fine intese. Al contrario, si è in presenza d'un contratto di compravendita, se le attività necessarie a produrre il bene costituiscono solo l'ordinario ciclo produttivo del bene, che può anche concludersi con l'assemblaggio delle sue componenti presso il destinatario, ma è la sola consegna del bene stesso, l'effettiva obbligazione del produttore-venditore”
(Consiglio di Stato, 7 luglio 2014, n. 3421).
Ora nel caso de quo il contratto versato in atti nella premessa riporta l'inciso “ Contratto di appalto”.
Alle condizioni al punto 2) viene previsto espressamente “l'opera sarà eseguita dall'appaltatore con organizzazione dei mezzi suoi necessari gestione a proprio rischio . Il prezzo a corpo e non a misura è stabilito per la somma di euro 23.193,40 + iva da versarsi come segue;
acconto di euro 8.400 + iva alla firme del presente contratto, saldo materiale euro 10.017,40 + iva alla consegna, il saldo posa di euro
4.776,00 + iva sarà versato ad avanzamento lavori. Al punto 3) veniva stabilito “ qualora si verifichino aumenti o diminuzioni della mano d'opera o del costo del materiale le parti possono chiedere la revisione del prezzo ex art. 1664 c.c. ed ancora al punto 6) l'opera deve essere consegnata entro la data del 31.12.2021 e al punto 7) l'opera dovrà essere completata in tutte le finiture e al punto 8) la materia necessaria per l'esecuzione dell'opera dovrà essere fornita dall'appaltatore.
Ebbene, detto contratto va qualificato a termini di appalto, considerata la natura della prestazione principale resa dalla infatti, a termini della contratto de quo, si conveniva la fornitura, trasporto e CP_1 posa in opera di manufatti ivi elencati.
Ciò lascia presumere che le parti abbiano convenuto la realizzazione di un opus perfectum, e cioè di un risultato finale che va ben oltre la mera consegna (vendita) di materiale;
ciò va affermato alla stregua dell'insegnamento del Supremo Collegio, che fonda sul criterio funzionale e teleologico il discrimen tra compravendita ed appalto (cfr. sul punto Cass. n°11602.2002: “ai fini della differenziazione tra i contratti di appalto e vendita, quando alla prestazione di fare caratterizzante l'appalto, si affianchi anche a quella di dare, caratterizzante la vendita (come nella ipotesi in cui i materiali siano forniti dallo stesso appaltatore), si deve avere riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, da considerarsi, però, non in senso oggettivo, ma in relazione alla volontà dei contraenti, al fine di accertare, nei singoli casi, se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro lo scopo del negozio (appalto) oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa si configuri invece come
pagina 6 di 16 l'effettiva finalità del negozio medesimo (vendita)”; v. ancora Cass. n°6925.2001: “si ha contratto di appalto e non di vendita quando la prestazione della materia costituisce un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro è lo scopo essenziale del negozio, in modo che le modifiche da apportare a cose, pur rientranti nella normale attività produttiva dell'imprenditore che si obbliga a fornirle ad altri, consistono non già in accorgimenti marginali e secondari diretti ad adattarle alle specifiche esigenze del destinatario della prestazione, ma sono tali da dar luogo ad un "opus perfectum", inteso come effettivo e voluto risultato della prestazione e configurato in modo che la prestazione d'opera assuma, non tanto per l'aspetto quantitativo, quanto piuttosto sul piano qualitativo e sotto il profilo teleologico, valore determinante al fine del risultato da fornire alla controparte”).
Detto ciò deve però evidenziarsi che, indipendente dalla qualificazione del contratto, dalla lettura dell'atto introduttivo e delle rassegnate conclusioni, si evince che l'attore ha chiesto la riduzione del prezzo ed i danni, invocando la garanzia per vizi.
Senonchè, dalla stessa prospettazione emerge il riferimento ad un'opera che non è mai stata completata.
Invero, tale circostanza risulta essere incontestata ( contestata è invece l'attribuzione della responsabilità all'una o all'altra parte ). Peraltro ciò si evince anche dall'elaborato peritale depositato dal CTu officiato laddove viene evidenziato che “Le opere contrattualmente preventivate sono state quasi tutte completate… “ e al passo successivo che “Non è stato completata la posa ( il materiale è stato fornito) della parte finale del corridoio d'accesso alla camera da letto e lavanderia e dei gradini di accesso dei rispettivi locali ( vedasi foto) così come la testata laterale della scala stanza figli è incompleta, durante la posa dei gradini è stato rimosso l'intonaco che deve essere ripristinato e rasato.
Pertanto la richiesta di riduzione e la domanda risarcitoria non sottostanno alla disciplina speciale sulla garanzia per i vizi e al conseguente regime decadenziale e prescrizionale ex art. 1667 c.c..
Infatti, la responsabilità speciale per difformità o vizi, come disciplinata dal legislatore, non è invocabile
– ed è invocabile piuttosto la generale responsabilità per inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c. – nel caso di mancata ultimazione dei lavori, anche se l'opera, per la parte eseguita, risulti difforme o viziata, o di rifiuto della consegna o di ritardo nella consegna rispetto al termine pattuito.
Anche ove il rapporto si sia sciolto sulla scorta dello ius poenitendi attuato dal committente, la pretesa di quest'ultimo di ottenere la riparazione dei danni conseguenti a fatti di inadempimento addebitati all'assuntore e accaduti in corso d'opera, prima che fosse fatto valere il recesso, ricade nella cornice normativa generale di cui all'art. 1453 c.c., sicché non trova applicazione la disciplina speciale sulla garanzia per le difformità e i vizi, Quindi, venuto meno il rapporto fiduciario tra le parti dell'appalto, per effetto dell'esercizio del diritto potestativo di recesso dell'appaltante, nessuna equiparazione può
pagina 7 di 16 essere disposta tra completamento dell'opera e definitiva interruzione dei lavori, cui non si applica la disciplina speciale sulla garanzia per i vizi in ordine agli inadempimenti contestati dal committente per fatti verificatisi prima dell'attuazione dello ius poenitendi.(Corte di Cassazione, Sezione Seconda,
Sentenza n. 421 del 8 gennaio 2024anche con riferimento ai termini di decadenza e prescrizione.
In tali ipotesi, peraltro, la deduzioni dei vizi siccome riferibili ad opera incompleta, va dal giudice riqualificata come eccezione di inesatto adempimento (cfr. in tal senso Cass. 2002, n. 9517).
Ancora più chiara e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8103 del 06/04/2006 La comune responsabilità dell'appaltatore, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 cod. civ., non è esclusa dalle speciali disposizioni contenute negli artt. 1667 e 1668 cod. civ., e non è da queste ultime disciplinata, perché esse integrano
(senza escluderla) l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale, che rimangono perciò applicabili nei casi in cui l'opera non sia stata eseguita o non sia stata completata o quando l'appaltatore ha realizzato l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito l'opera, si rifiuti di consegnarla. Pertanto, alla stregua di tale principio, diventa applicabile, per il diritto al risarcimento dei danni fondato sulla generale responsabilità dell'appaltatore per inadempimento, il termine di prescrizione in generale previsto per l'esercizio di questo diritto, piuttosto che il termine di due anni risultante dall'art. 1667 cod. Nel caso in esame non si applica, dunque, la disciplina dei vizi, non si applicano le relative decadenze e le azioni collegate a tale disciplina speciale, ma si devono applicare le regole ordinarie, anche probatorie, in materia di adempimento.
Da ciò consegue che l'eccezione di decadenza proposta ai palesa pertanto infondata
Riqualificata la domanda proposta come domanda di danno da inadempimento (inadempimento integrato dai vizi e dal ritardo) deve evidenziarsi che il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento contrattuale può essere chiesto ex art. 1218 c.c. indipendentemente dalla risoluzione del contratto che lo stesso inadempimento giustificherebbe (art. 1453 c.c.), e quindi anche se non si agisce per la detta risoluzione.
Inoltre, l'azione di riduzione della controprestazione o del prezzo è poi ammessa da parte della giurisprudenza in via del tutto generale avendo una funzione riequilibratrice (Cass. Sez. U, Sentenza n.
1720 del 27/02/1985).
In tali coordinate vanno dunque esaminate le domande di “riduzione del prezzo” e di danno siccome proposte.
Quanto ai principi che regolano l'inadempimento è sufficiente in questa sede ricordare che l'onere della prova gravante sul creditore che chiede l'adempimento, la risoluzione o il danno riguarda pagina 8 di 16 esclusivamente il fatto costitutivo del diritto fatto valere, ossia l'esistenza dell'obbligazione che si assume inadempiuta, gravando sul debitore la prova del fatto estintivo ovvero la sua mancanza di colpa.
Eguale riparto opera ove si formuli una eccezione di inesatto adempimento (exceptio non rite adimpleti) - così dovendo qualificarsi la deduzioni dei vizi siccome riferibili ad asserita opera incompleta
(vedi in tal senso Cass. 2002, n. 9517; vedi anche civ., sent. del 2010 n. 3373: In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento;
vedi anche Cass. n. 5625/2012: Il creditore che agisca per l'adempimento deve solo provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera circostanza dell'allegazione dell' inadempimento di controparte mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento;
eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell' eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. o di inesatto adempimento, risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite (poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento o inesatto adempimento e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Tali principi devono coordinarsi poi con quello della specifica allegazione dell'inadempimento il che, riportato alla lite in esame, va riferito alla necessità di una chiara indicazione dei vizi o di altri profili di inadempimento.
pagina 9 di 16 Ciò premesso, in ordine all'esecuzione delle opere, le prove orali hanno evidenziato che constatate le differenze di spessore e le sconnessioni del piano di posa del pavimento, realizzato da impresa o artigiano incaricato dall'opponente, aveva fornito 350 “ piedini“; sul punto il teste CP_1 [...] confermava il fatto dell'intervenuta fornitura di 350 piedini e di averlo appreso dal posatore Tes_5 di quel pavimento.
Constatata, poi, durante l'esecuzione della posa del pavimento in legno la presenza di infiltrazioni d'acqua e di umidità nel sottofondo, l'addetto alla posa aveva dovuto sospendere i lavori, omettendo di posare uno dei gradini in rovere di cui alla fattura n. 183 del 31.05.2021 (doc.
5 - fascicolo monitorio
Il teste dopo aver confermato la circostanza aggiungeva: “ …. era impossibile CP_1 Tes_6 continuare la posa perché entrava acqua da sopra la vetrata”. Anche il teste confermava la Tes_5 circostanza riferendo “ …. le infiltrazioni le ho viste io e quindi ho avvisato”.
Inoltre, la rasatura del pavimento della lavanderia raffigurato a pagina 4 della relazione dell'arch. Per_1
(doc. 4 fascicolo , era stata eseguita da impresa o artigiano scelti dal cliente( cfr, Parte_1 circostanza confermata da in sede di interrogatorio formale). La posa del Parte_1 pavimento in legno raffigurato alle pagine 6 e 7 della relazione dell'arch. (doc. 4 fascicolo Per_1
, non era stata completata nella parte del corridoio e di uno scalino, in quanto si erano Parte_1 verificate perdite d'acqua dal soffitto che avevano impregnato il sottofondo( cfr. testi e Testimone_5
. Tes_6
In relazione alle ulteriori opere, le prove orali hanno evidenziato che il montaggio ed il collaudo del “ hammam “ era stato eseguito da titolare dell'omonima impresa corrente in Chivasso , che CP_3 aveva provveduto anche a sostituire le guarnizioni come riportato nelle fotografie unitamente ai rapporti di assistenza del 20.04.2021 e del 27.05.2021 (doc. 32-33-34 fascicolo opposizione . In CP_1 particolare il teste dichiarava: “Si è vero noi siamo interventi per il montaggio 4 volte;
è CP_3 vero che ho provveduto all'installazione e anche alla sostituzione delle guarnizione anche se non ricordo la data. La sostituzione è avvenuta dopo un po' di tempo. Quando ho fatto l'installazione ho segnalato sia alla che alla che vi erano le guarnizioni da cambiare;
ho fatto arrivare le CP_1 CP_4 guarnizioni e la prima volta che sono venuto a Novara sono andato a cambiarle. Per l'intervento di sostituzione non mi ha pagato nessuno”. Infatti, per la sostituzione della guarnizione della doccia/bagno turco raffigurato a pagina 5 della relazione dell'arch. (doc. 4 fascicolo Per_1
, il signor in data 21.06.2021, aveva contattato telefonicamente e Parte_1 Parte_1 con posta elettronica la società MAKRO SRL nelle persone di (agente di zona), Testimone_7
e In particolare il teste , agente di commercio Testimone_8 CP_5 Testimone_7
pagina 10 di 16 dichiarava: “Si è vero, la PEC è arrivata a tutti ,l'azienda era a conoscenza che dovevamo cambiare le guarnizioni tanto è vero che le abbiamo cambiate a nostre spese sia materiale che manodopera ( circostanza confermata anche da in sede di interrogatorio formale ). Parte_1
Il rubinetto della doccia raffigurato a pagina 3 della relazione dell'arch. (doc. 4 fascicolo Per_1
, era stato “ incassato “ sempre da impresa o artigiano scelti dal cliente. Il teste Parte_1 [...] ichiarava: “ Si è vero, la circostanza mi è stata riferita dall'impresa che lavorava in cantiere;
vi Tes_5 erano due miscelatori , uno era già installato dall'impresa, Nuaresa, mentre l'altro l'ho visto io che lo installavano ma sempre gli operai dell'impresa” ( circostanza confermata anche da Parte_1
in sede di interrogatorio formale).
[...]
Quanto ai rivestimenti è emerso ( come di desume dalla dichiarazioni rese dal teste Testimone_5 che nel corso dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, il direttore dei lavori avevano deciso di ridurre l'altezza dei rivestimenti rispetto a quella riportata nei preventivi accettati. I fogli di “ mosaico maioliche
“ con decoro personalizzato, di cui alla fattura n. 329/2020 (doc.
4 - fascicolo , erano stati Parte_1 ordinati a econdo il disegno presentato dall'arredatore, la quale, in fase di posa CP_1 Tes_9 aveva modificato il progetto. In merito il teste dichiarava : “Io avevo un disegno che Testimone_5 mi era stato consegnato dall'arredatore , disegno che poi è stato cambiato perché è stato diminuito perché era troppo vistoso in quanto vi erano due file di mosaico. Quindi ne è stata data una sola fila , cioè è stato ridotto il mosaico: Il materiale era già in cantiere”.
La carta da parati raffigurata a pagina 9 della relazione dell'arch. (doc. 4 fascicolo , Per_1 Parte_1 era stata, invece, posata da impresa o artigiano incaricati dal cliente, mentre si era limitato a CP_1 fornire il materiale cfr. circostanza confermata dall'opponente in sede di interrogatorio Parte_1 formale).
Dall'istruttoria è altresì emerso che, come risultava dalla fattura n. 155 del 17.05.2021 (doc.
1 - fascicolo monitorio gli addetti di tra cui il signor (magazziniere e autista), avevano CP_1 CP_1 Tes_6 provveduto alla pulizia del cantiere e al trasporto delle macerie presso il centro pubblico di raccolta dei rifiuti con il veicolo raffigurato nella fotografia in atti (doc. 30 - fascicolo opposizione come CP_1 affermato dal teste il quale confermava la circostanza anche se non ricordava esattamente la Tes_10 data nonchè dal teste il quale aggiungeva di aver aiutato il signor a caricare. Testimone_5 Tes_6
Infine, in merito all'interruzione del rapporto inter partes, le prove orali hanno evidenziato che, nel mese di giugno del 2021, il signor amministratore di era stato invitato a Testimone_3 CP_1 lasciare il cantiere riprendendosi il materiale ancora presente. Sul punto il teste dichiarava: Tes_6
”Io non so nulla di pagamenti ma posso dire che telefonicamente il sig. ha detto la frase Parte_1
pagina 11 di 16 riportata in capitolo;
io ero a fianco al momento della telefonata e quindi ho sentito personalmente quello che diceva il sig. . Inoltre, risulta per tabulas, che con e-mail del 4.06.2021 (doc. 9 - Parte_1
10 fascicolo opposizione , la signora moglie del signor ha CP_1 Tes_4 Parte_1 comunicato al signor quanto segue: “ vieniti a riprendere il materiale i termoarredi le carte da Testimone_3 parati e mobile bagno bambine e ridammi 3500 euro. Il resto che mi manca sto andando a comprarmelo… “(
). Parte_1
A sua volta la Ctu espletata in corso di causa ha evidenziato che “Le opere contrattualmente preventivate sono state quasi tutte completate. Per quanto attiene le cause, l'interruzione dei rapporti tra le parti non ha consentito di completare ed eseguire alcuni lavori di rifinitura verificati durante il sopralluogo, quanto per le responsabilità sono da attribuire a parte opponente che non ha consentito alla il completamento delle opere.. Nello specifico si è riscontrato quanto segue: a) La testata CP_6 laterale della scala stanza figli è incompleta, durante la posa dei gradini è stato rimosso l'intonaco che deve essere ripristinato e rasato;
b) Il rubinetto miscelatore bagno figli è stato erroneamente incassato nel rivestimento delle piastrelle, conseguente la placca d'acciaio di finitura non si può installare. Occorre inserire un raccordo per prolungare il rubinetto per posizionale la placca di chiusura . ( vedasi foto sotto) Nella fotografia sottostante è visibile la placca di finitura mancante;
c) dal sopralluogo si evince che le guarnizioni di tenuta all'acqua delle due ante in cristallo della doccia sono da sostituire, mentre sono da installare i due perni a pavimento delle ante di tenuta, per evitare la fuoriuscita d'acqua; d) non
è stata completata la posa ( il materiale è stato fornito) della parte finale del corridoio d'accesso alla camera da letto e lavanderia e dei gradini di accesso dei rispettivi locali ( vedasi foto); e) tra la finitura del pavimento in grès ed il gradino in legno si evidenza un “fuori-asse” tra i due differenti materiali con l'inserimento di un listello di finitura e una lieve non planarità tra le due superfici, rimediabile con una semplice levigatura. f) Manca la posa del rivestimento in legno nel gradino all'interno della camera da letto del sottoscala soppalco bagno . ( vedasi foto)”.
A seguito dei chiesti chiarimenti il CTU ha evidenziato che quanto al “Punto 1) il contratto prevedeva la fornitura e posa dei gradini in legno. Il danneggiamento al lato della scala consiste nella rasatura e tinteggiatura del distacco d'intonaco visibile dalla foto. Circa la causa non è dato sapere se durante la posa si è verificato il difetto, in ogni caso l'intervento di rimedio è un'opera edile o da imbianchino che deve essere eseguita dopo la posa dei gradini in legno. Punto 2) Il rubinetto risulta essere troppo incassato per poter posizionare la placca la placca d'acciaio di finitura. Tale vizio è da imputare alla ditta edile e/o all'idraulico che ha realizzato l'impianto e non alla ditta che aveva nel contratto il solo CP_1 rivestimento con le piastrelle. In ogni caso , occorre inserire un raccordo per prolungare l'attacco del pagina 12 di 16 rubinetto per posizionale la placca di chiusura . ( vedasi foto sotto) . Punto 7) il “fuori-asse” tra i due differenti materiali ( gradino in legno e pavimento in ceramica ) è un 'irregolarità dell'opera edile nella fase di preparazione del sottofondo addirittura dall'irregolarità naturale delle pareti. In ogni caso il vizio non è imputabile alla , che correttamente ha l'inserito un listello di finitura per pareggiare il CP_6
“fuori quadro” tra le due superfici”
L'ausiliario officiato sentito nuovamente a chiarimenti ha affermato che “ le opere non completate non sono state conteggiate nelle fatture emesse;
durante la fase di sopralluogo ha riscontrato ( in relazione alle guarnizione della doccia ) questo distacco minimale di cui non poteva però indicare la causa ovvero se fosse imputabile alla fase di posa in opera oppure all'utilizzo visto il tempo trascorso dalla sua installazione e l' utilizzo;
in ogni caso il costo per la sua sostituzione ammonterebbe ad euro 20,00 circa”
Orbene così riportante le risultanze istruttorie deve rilevarsi che, a ben vedere, non tutte le doglianze di parte attrice possono qualificarsi quali vizi e difetti.
Infatti quanto rilevato sub d) e precisamente l'omessa posa ( il materiale è stato fornito) della parte finale del corridoio d'accesso alla camera da letto e lavanderia e dei gradini di accesso dei rispettivi locali rappresenta un mancato completamento dell'opera peraltro determinato da fatto non imputabile alla convenuta. CP_7
Invero i lavori , come emerge dalle prove orali, venivano interrotti dapprima per una perdita di acqua dal soffitto che aveva impregnato il sottofondo , impedendo così l'ultimazione dell'opera, e poi per l'allontanamento dal cantiere della convenuta per volontà del committente. Sul punto, anche a voler considerare irrilevante la comunicazione effettuata dalla sig. moglie dell'odierno opponente, Tes_4 deve richiamarsi la dichiarazione resa dal teste laddove afferma che il sig. era stato Tes_6 Testimone_3 invitato proprio dal a lasciare il cantiere riprendendosi il materiale ancora presente (“posso Parte_1 dire che telefonicamente il sig. ha detto la frase riportata in capitolo;
io ero a fianco al momento della Parte_1 telefonata e quindi ho sentito personalmente quello che diceva il sig. . Parte_1
Parimenti la rasatura e tinteggiatura del distacco di intonaco a lato dei gradini della scala tra il locale spogliatoio e la camera delle bambine (di cui peraltro non è dato individuare la causa) in quanto opera che doveva essere eseguita dopo la posa dei gradini.
Quanto alle ulteriori lagnanze l'istruttoria ha evidenziato come non siano riconducibili all'attività della società convenuta. In particolare la posa del rubinetto doccia bagno bambine, il cui errato incasso impedisce la posa della placca di chiusura, è da imputare alla ditta edile e/o all'idraulico che ha pagina 13 di 16 realizzato l'impianto e non alla alla quale era stato commissionato il solo rivestimento in CP_6 piastrelle.
Il “fuori-asse” tra i due differenti materiali ( gradino in legno e pavimento in ceramica) è stato determinato da una 'irregolarità dell'opera edile nella fase di preparazione del sottofondo addirittura dall'irregolarità naturale delle pareti. In ogni caso il vizio non è imputabile alla , che CP_6 correttamente aveva inserito un listello di finitura per pareggiare il “fuori quadro” tra le due superfici.
In relazione alle guarnizioni della doccia, il CTu officiato accertava che il distacco era minimo e pertanto non poteva indicare la causa ovvero se fosse imputabile alla fase di posa in opera oppure all'utilizzo visto il tempo trascorso dalla sua installazione
Da quanto sopra consegue che neppure tale vizio possa imputarsi alla società convenuta attese le risultanze della CTU nonché il fatto che detto vizio non veniva contestato con missiva del 28.06.2021 e pertanto deve presumersi che sia successivo alla fornitura e posa del manufatto e da ricondirsi all'utilizzo del manufatto.
Deve poi rilevarsi che le prove orali hanno evidenziato che effettivamente la convenuta ha fornito i piedini di appoggio ed ha effettuato le pulizie del cantiere.
Su quest'ultimo punto non paino idonee a confutare le dichiarazioni rese da e Testimone_5 Tes_6
quelle rese da in quanto quest'ultimo, pur confermando di aver effettuato la
[...] Testimone_1 pulizia del cantiere su incarico dell'odierno opponente, a seguito di sollecitazione ha però affermato che
“i lavori in oggetto erano all'interno di un consuntivo che poi hanno fatturato e non emettevano fattura per ogni prestazione in quanto vi era un contrato un appalto e poi sono stati eseguiti degli extra”. Proprio tale ultima affermazione porta a ritenere che le pulizie del cantiere in oggetto a cui fa riferimento il teste afferiscano ad altri lavori eseguiti da altre maestranze ed appaltati ad altra ditta.
Inoltre i mobiletti del bagno sono stati ordinati e risultano depositati presso la società convenuta per il ritiro. Parimenti le piastrelle del mosaico bagno sono stati ordinate sulla base del progetto fornito e sono stati consegnati.
Pertanto i costi di tali manufatti non potranno rimenare a carico delle società convenuta. In ogni caso in relazione alle piastrelle del mosaico la convenuta, come risulta dall'incarto processuale, a seguito della decisione, nel corso dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, del direttore dei lavori di ridurre l'altezza dei rivestimenti rispetto a quella riportata nei preventivi accettati, aveva emesso la nota di credito n. 192/2021.
Neppure potrà imputarsi alla convenuta il denunciato ritardo considerato che il termine di consegna era previsto in contratto entro il 31.12.2021, che la convenuta è stata allontanata dal cantiere – nel giugno pagina 14 di 16 2021- per iniziativa ingiustificata dell'opponente, che all'atto dell'interruzione del rapporto residuavano
(solo) dei lavori di completamento.
Deve in ultimo effettuarsi un appunto in ordine a quanto asserito da parte attrice in comparsa conclusionale : “Non si comprende la dichiarazione integrativa resa del C.T.U. nel corso dell'udienza del 21.05.2025 nella quale lo stesso ha dichiarato: “In primo luogo le opere non completate non sono state conteggiate nelle fatture emesse”
Tale dichiarazione, a parere dello scrivente, risulta di particolare gravità in quanto idonea a ledere la valutazione di attendibilità dello strumento istruttorio della consulenza tecnica”.
In disparte la genericità dell'affermazione, deve sottolinearsi, in primo luogo, che il quesito già sottoposto al CTu con ordinanza 09/07/2023 espressamente prevedeva : “quantifichi, al netto dei costi quantificati al punto che precede, l'opera realizzata a regola d'arte da parte opposta;
dica dunque quale sia l'esatto rapporto di dare / avere tra le parti”. Contrariamente da quanto interpretato dal CTU e dai
CPT il rapporto dare /avere , atteso l'inciso “ dunque “ ivi contenuto, non afferiva ai pagamenti effettuati, fatto che non pertiene al CTU, bensì alle opere contabilizzate. Da ciò consegue che la precisazione resa dal CTU non possa considerarsi estemporanea e pertanto per dirla come parte opponente, tale da ledere, la valutazione dell'attività dello strumento istruttoria (ammesso che tale affermazione a ciò si riferisse) bensì dovuta a completamento della relazione depositata e sulla base di un esame già condotto.
In secondo luogo deve rilevarsi che gli unici importi indebitamente pretesi, secondo la ricostruzioni di parte attrice ( cfr. comparsa conclusionale), sarebbero € 577,50=. per “i piedini d'appoggio” non forniti,
€ 660,00=, per pulizie di cantiere non effettuate ed euro € 1.450,00 per asseriti vizi e difetti, ricostruzione che, però, non ha trovato riscontro all'esito dell'istruttoria.
Infatti, come in precedenza già rilevato, i piedini contabilizzati sono stati effettivamente forniti, la pulizia del cantiere del cantiere, per quanto era di pertinenza della società convenuta, veniva effettuata ed “vizi” riscontrati non risultano imputabili all'odierna convenuta.
Quindi in termini conclusivi l'opposizione si palesa infondata e andrà rigettata.
Essendo intervenuto il pagamento( per sorte capitale e spese -cfr comparsa conclusionale 29/09/2025 di parte opponente), il decreto ingiuntivo va revocato (tra le altre, in merito, Cass. 13085/2008: “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità
e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto - nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo - travolge anche il pagina 15 di 16 medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione”.
Deve infine rilevarsi che non sussistono i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c. come paventato da parte opposta .
In ordine alle istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni si richiama l'ordinanza emessa in data 22/07/2022 mentre andrà disattesa l'istanza ex art. 210 c.p.c. in quanto superflua ai fini della decisione.
Le spese di lite, ivi comprese quelle di CTU, andranno poste a carico di parte opponente in applicazione del principio della soccombenza e si liquidano tenuto conto del valore della causa e dell'effettiva attività svolta come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così pronuncia:
Revoca il decreto ingiuntivo n. 859/2021 del 07.10.2021 emesso dal Tribunale di Novara per intervenuto pagamento a seguito della concessa provvisoria esecutorietà;
Rigetta le domande avanzate dall'opponente;
Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 5.077,00 per Parte_1 compensi, oltre rimb. Forfet. Cpa e Iva di legge;
Pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate in atti, a carico di parte attrice opponente.
Novara, 30 novembre 2025
Il Giudice Onorario
( dr.ssa Monica Bellini)
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