Art. 22. (Abrogazione di norme della legge
27 dicembre 1997, n. 449). 1. All' articolo 49 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, e' abrogato il comma 13.
Nota all'art. 22:
- Si riporta il testo, abrogato, dalla presente legge, del comma 13 dell'art. 49 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , recante: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997:
"13. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni che nel corso dell'anno 1993 non hanno presentato ricorso presso le commissioni censuarie provinciali possono presentare il suddetto ricorso, con riferimento alle tariffe d'estimo e alle rendite delle unita' immobiliari urbane vigenti, in relazione ad una o piu' categorie o classi e all'intero territorio comunale o a porzioni del medesimo, nonche' alla delimitazione delle zone censuarie. Per tali ricorsi si applicano le disposizioni di cui all' art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 , e successive modificazioni".
27 dicembre 1997, n. 449). 1. All' articolo 49 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, e' abrogato il comma 13.
Nota all'art. 22:
- Si riporta il testo, abrogato, dalla presente legge, del comma 13 dell'art. 49 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , recante: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997:
"13. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni che nel corso dell'anno 1993 non hanno presentato ricorso presso le commissioni censuarie provinciali possono presentare il suddetto ricorso, con riferimento alle tariffe d'estimo e alle rendite delle unita' immobiliari urbane vigenti, in relazione ad una o piu' categorie o classi e all'intero territorio comunale o a porzioni del medesimo, nonche' alla delimitazione delle zone censuarie. Per tali ricorsi si applicano le disposizioni di cui all' art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 , e successive modificazioni".