Articolo 22 della Legge 8 maggio 1998, n. 146
Articolo 21Articolo 23
Versione
15 maggio 1998
Art. 22. (Abrogazione di norme della legge
27 dicembre 1997, n. 449). 1. All' articolo 49 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, e' abrogato il comma 13.
Nota all'art. 22:
- Si riporta il testo, abrogato, dalla presente legge, del comma 13 dell'art. 49 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , recante: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997:
"13. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni che nel corso dell'anno 1993 non hanno presentato ricorso presso le commissioni censuarie provinciali possono presentare il suddetto ricorso, con riferimento alle tariffe d'estimo e alle rendite delle unita' immobiliari urbane vigenti, in relazione ad una o piu' categorie o classi e all'intero territorio comunale o a porzioni del medesimo, nonche' alla delimitazione delle zone censuarie. Per tali ricorsi si applicano le disposizioni di cui all' art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 , e successive modificazioni".
Entrata in vigore il 15 maggio 1998
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