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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/05/2025, n. 3730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3730 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza dell'8.05.2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. come modificato dal
Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 nella causa iscritta al n. 1416/2025 R.G.
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Adriana Lauri, presso il Parte_1 C.F._1
cui studio elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Sofia Lizzi, CP_1
presso il quale elettivamente domiciliata come in atti.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.01.2025, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere titolare di pensione ai superstiti n. 38831842 e di avere diritto alla maggiorazione sociale con decorrenza dall'1.10.2022, come accertato con sentenza n. 514/24 del 24.01.2024, resa all'esito del giudizio recante r.g. n. 3460/2023, ha esposto di non aver ricevuto il pagamento delle somme spettanti a titolo di maggiorazione sociale relative al periodo a partire dall'01.03.2023, avendo l' liquidato CP_1
e posto in pagamento solo la somma di euro 1.087,71, per il periodo dall'1.10.2022 al 28.02.2023; CP_ chiedeva pertanto condannarsi l' convenuto al pagamento la pensione di reversibilità integrata degli importi di maggiorazione sociale a far data dall'1.03.2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
vinte le spese di lite con attribuzione.
Si costituiva l' , il quale, premessa la liquidazione delle somme dovute a titolo di maggiorazione CP_1 sociale con cedolino di marzo 2025, chiedeva che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese.
Con note di trattazione del 5.05.2025, parte ricorrente si associava alla richiesta dell' , atteso il CP_1
pagamento degli importi richiesti a marzo 2025, con vittoria di spese e attribuzione.
All'udienza dell'8.05.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di trattazione depositate la causa è stata decisa.
***
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica, com'è noto, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia. (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass.,
8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90,
n. 2267).
Nel caso di specie, l'avvenuta liquidazione delle somme dovute a titolo di maggiorazione sociale con cedolino di marzo 2025, versato in atti, è idonea senza dubbio alcuno a far cessare la materia del contendere tra le parti.
Quanto alle spese di lite, ritiene questo giudicante che le stesse – nella misura di cui in dispositivo – debbano essere poste a carico dell' , che ha provveduto al pagamento della maggiorazione CP_1
sociale successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (in data
13.02.2025).
P.Q.M.
Ogni altra istanza e domanda disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in CP_1
€1030,00 oltre iva cpa e rimborsi forfettari con attribuzione al procuratore antistatario.
Napoli, 14.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza dell'8.05.2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. come modificato dal
Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 nella causa iscritta al n. 1416/2025 R.G.
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Adriana Lauri, presso il Parte_1 C.F._1
cui studio elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Sofia Lizzi, CP_1
presso il quale elettivamente domiciliata come in atti.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.01.2025, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere titolare di pensione ai superstiti n. 38831842 e di avere diritto alla maggiorazione sociale con decorrenza dall'1.10.2022, come accertato con sentenza n. 514/24 del 24.01.2024, resa all'esito del giudizio recante r.g. n. 3460/2023, ha esposto di non aver ricevuto il pagamento delle somme spettanti a titolo di maggiorazione sociale relative al periodo a partire dall'01.03.2023, avendo l' liquidato CP_1
e posto in pagamento solo la somma di euro 1.087,71, per il periodo dall'1.10.2022 al 28.02.2023; CP_ chiedeva pertanto condannarsi l' convenuto al pagamento la pensione di reversibilità integrata degli importi di maggiorazione sociale a far data dall'1.03.2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
vinte le spese di lite con attribuzione.
Si costituiva l' , il quale, premessa la liquidazione delle somme dovute a titolo di maggiorazione CP_1 sociale con cedolino di marzo 2025, chiedeva che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese.
Con note di trattazione del 5.05.2025, parte ricorrente si associava alla richiesta dell' , atteso il CP_1
pagamento degli importi richiesti a marzo 2025, con vittoria di spese e attribuzione.
All'udienza dell'8.05.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di trattazione depositate la causa è stata decisa.
***
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica, com'è noto, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia. (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass.,
8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90,
n. 2267).
Nel caso di specie, l'avvenuta liquidazione delle somme dovute a titolo di maggiorazione sociale con cedolino di marzo 2025, versato in atti, è idonea senza dubbio alcuno a far cessare la materia del contendere tra le parti.
Quanto alle spese di lite, ritiene questo giudicante che le stesse – nella misura di cui in dispositivo – debbano essere poste a carico dell' , che ha provveduto al pagamento della maggiorazione CP_1
sociale successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (in data
13.02.2025).
P.Q.M.
Ogni altra istanza e domanda disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in CP_1
€1030,00 oltre iva cpa e rimborsi forfettari con attribuzione al procuratore antistatario.
Napoli, 14.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori