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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 3787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3787 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione
in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 28890 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(P.I. , con sede in AN VA AT (CH), alla via Po n.82 - in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore unico e legale rappresentante , rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Patrizio Cipriani (C.F. ), giusta procura allegata, elettivamente C.F._1
domiciliata presso il suo studio in Pescara al Corso Vittorio Emanuele II n. 179;
- Attrice nel giudizio R.G. n. 28890/2021
C.f./P.iva , in persona dell'avv. Gianpaolo Alessandro, in forza di Controparte_1 P.IVA_2
procura speciale a rogito Notaio di Milano in data 16 novembre 2018 (Rep. 17113 - Persona_1
Racc. 8822) rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati prof. Alberto
Toffoletto (C.F. ), Marco Pesenti (C.F. ), prof. C.F._2 CodiceFiscale_3
Christian Romeo (C.F. ), Luciana Cipolla (C.F. ), C.F._4 C.F._5
Flora Lettenmayer (C.F. ) e Simona Daminelli (C.F. C.F._6
), giusta procura generale alle liti a rogito Notaio di C.F._7 Persona_2
Milano in data 9 aprile 2020 (Rep. 32163 - Racc. 14918) con domicilio eletto, ai fini del presente giudizio, presso lo studio Legale in Roma, Via Po n. 12, Controparte_2
- Convenuta nel giudizio Rg. 28890/2021 nonché Opponente nel giudizio Rg. 54826/2021
CONTRO
, C.f. .iva , in persona Controparte_3 P.IVA_3 P.IVA_4
del liquidatore pro tempore, dott. con sede legale in Reggio Emilia (RE), Vicolo CP_4
Trivelli n. 6, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Ciolino (C.f. e CodiceFiscale_8
Anna Canova (C.f. ), con studio rispettivamente in Rovigo, Via X Luglio n. C.F._9
15/A e in Via Emilio Zanella n. 4
- Convenuta nel giudizio Rg 28890/2021 nonché Opposta nel giudizio Rg. 54826/2021
OGGETTO: contratto di fideiussione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.11.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha convenuto in giudizio Parte_1
e , per l'accertamento negativo del Controparte_1 Controparte_3 diritto di quest'ultima ad escutere la fideiussione rilasciata in data 16.07.2012 dalla Banca fino alla concorrenza di € 92.565,99 a garanzia del contratto di locazione stipulato in pari data fra la e nonché per ottenere da l'esatto Controparte_3 Parte_1 Controparte_1 adempimento del contratto di mandato e per opporsi alla rivalsa dell'Istituto di credito di quanto già pagato in relazione alla medesima garanzia fideiussoria.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate da parte Controparte_1
attrice nei confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto nonché chiedendo di Controparte_1
accertare e dichiarare il diritto della Banca convenuta di potersi rivalere nei confronti di Parte_1
per quanto già corrisposto alla per effetto della garanzia prestata e Controparte_3
anche per quanto eventualmente fosse costretta a pagare in futuro in forza della Controparte_1
medesima garanzia.
Si è costituita in giudizio anche la , la quale ha chiesto Controparte_3 il rigetto delle domande formulate dall'attrice nei suoi confronti e nei confronti di CP_1
Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., con ordinanza del 10.10.2023, il Giudice, respinte le istanze istruttorie formulate dalle parti, ha rinviato il giudizio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.03.2024.
In quella sede, precisate dalle parti le rispettive conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
Nelle more del predetto giudizio, tuttavia, con atto di citazione ritualmente Controparte_1
notificato, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 11963/2021 ( R.G. n.
34813/2021) emesso dal Tribunale di Roma in data 25.06.2021 in favore della CP_3
per il pagamento da parte della del residuo importo derivante dalla fideiussione n.
[...] CP_5
460011458700, sino alla concorrenza della somma di € 92.565,00. In particolare, si è opposta alle richieste della eccependo la natura di contratto CP_1 CP_3
autonomo di garanzia della fideiussione e, quindi, la propria estraneità rispetto ai rapporti tra la e la stessa rilevando, inoltre, la pendenza della causa Rg. Parte_1 Controparte_3
28890/2021, precedentemente instaurata, avente ad oggetto la richiesta di inibitoria e la dichiarazione di illegittimità della garanzia oggetto del monitorio.
Alla prima di udienza di tale giudizio, rubricato al n. 54826/2021 Rg., rilevato che l'opposizione non fosse fondata su idonea prova scritta né di pronta soluzione, il giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 11963/2021 del 25.6.2021 emesso dal Tribunale di
Roma nel procedimento monitorio R.G.34813/2021.
Alla successiva udienza, stante l'assenza di richieste istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.03.2024.
In tale sede, precisate dalle parti le rispettive conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali e delle successive repliche.
Successivamente, con ordinanza del 6.9.2024, rilevata la parziale connessione in via soggettiva e comunque in via oggettiva tra il procedimento Rg. 28890/21 e il procedimento Rg. 54826/2021 il
Giudice ha disposto la riunione dei due giudizi fissando un'ulteriore udienza di precisazione delle conclusioni in occasione della quale le cause erano trattenute in decisione con rinuncia delle parti ai termini ex art. 190 c.p.c.
***************
Dall'esame della documentazione in atti, deve rilevarsi, in primo luogo, la natura di contratto autonomo di garanzia della polizza oggetto del presente giudizio, con la conseguenza che né il debitore principale, né l'istituto garante possono sollevare alcuna eccezione in relazione all'obbligazione principale e all'adempimento dell' obbligazione di garanzia, ai sensi dell'art. 1945
c.c., fatta salva la prova liquida e immediata della escussione fraudolenta della polizza fideiussoria
(c.d. exceptio doli) da parte del creditore beneficiario.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, ai fini del riconoscimento dell'autonomia della garanzia risulta decisivo “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento
"a prima richiesta e senza eccezioni" [la quale] vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” (Cass. SS.UU. n. 3947/2010), “sicché, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto” (Cass., n. 4717/2019).
La S.C. ha infatti statuito che “In materia di contratto autonomo di garanzia, la previsione, nel testo contrattuale, della clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" fa presumere l'assenza dell'accessorietà della garanzia, la quale, tuttavia, può derivarsi, in mancanza di essa, anche dal tenore dell'accordo, ed in particolare dalla presenza di una clausola che fissa al garante il ristretto termine di trenta giorni per provvedere al pagamento dietro richiesta del creditore, insufficiente per l'effettiva opposizione delle eccezioni, e dalla esclusione, al contempo, della possibilità per il debitore principale di eccepire alcunché al garante in merito al pagamento stesso” (Cass., n. 15091 del 31/05/2021; conf. Cass., n. 12152 del 14/06/2016; Cass., n. 24207 del 26/09/2008; Cass., n. 903 del 17/01/2008; Cass., n. 3257 del 14/02/2007).
In assenza dell'intima dipendenza dell'obbligazione di garanzia dall'obbligazione principale garantita, non è dunque ravvisabile l'elemento dell'accessorietà che costituisce predicato naturale della fideiussione, la cui validità, ai sensi dell'art. 1939 c.c., è condizionata dalla validità dell'obbligazione principale.
Ne consegue che, trattandosi di un contratto autonomo di garanzia, il garante non è legittimato, ai sensi dell'art. 1945 c.c., ad opporre al creditore beneficiario le eccezioni che spettano al debitore principale relative alla validità o alla esigibilità dell'obbligazione principale, fatta salva l'exceptio doli.
Si tratta anche dell'unica eccezione che lo stesso debitore principale può far valere nei confronti del garante autonomo che agisce contro di lui in via di regresso dopo aver pagato il creditore che ha escusso fraudolentemente la garanzia.
Difatti, in tema di contratto autonomo di garanzia, la giurisprudenza della S.C. ha stabilito che l'assunzione, da parte del garante, dell'impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia e senza possibilità di sollevare eccezioni, comporta la rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all'invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, con il duplice limite dell'esecuzione fraudolenta o abusiva, a fronte della quale il garante può opporre l'exceptio doli, e della nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il contratto autonomo di garanzia ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta (Cass. n. 26262/2007).
Tuttavia, affinché ricorrano i presupposti dell'escussione fraudolenta della garanzia che legittima l'"exceptio doli" “non è sufficiente che sussistano meri dubbi da parte del garante sull'inadempimento e quindi sul diritto di credito del beneficiario della garanzia, ma è necessario che sia liquida la prova che l'inadempimento non sussiste o che il beneficiario abbia richiesto al garante il pagamento della garanzia per un credito che evidentemente non è ricompreso nel suo oggetto, in quanto non è tra quelli per cui la banca ha reso la garanzia” (Trib. Milano, 25.02.2008).
Né possono essere poste a fondamento dell'exceptio doli, circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile dal debitore garantito al creditore beneficiario della garanzia, in ragione dell'inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale
Avuto riguardo alla polizza fideiussoria de qua, trattasi all'evidenza di un contratto autonomo di garanzia, essendo stato previsto non soltanto il pagamento, da parte della banca garante, di quanto dovuto a semplice richiesta scritta della creditrice, ma anche l'espressa rinuncia a qualsiasi eccezione. E' parimenti autonoma la controgaranzia con cui la si è obbligata a tenere Parte_1 indenne la dalle conseguenze derivanti dalla garanzia da quest'ultima prestata. Controparte_1
Ritenuti, pertanto, ammissibili sia il contratto di garanzia autonoma - con cui il garante si obbliga ad eseguire la prestazione oggetto della garanzia "a semplice o prima domanda" del creditore garantito, senza opporre eccezioni attinenti alla validità, all'efficacia ed alla vicenda del rapporto principale
(salvo l'exceptio doli) - sia il contratto di "controgaranzia autonoma", con cui, il controgarante garantisce nello stesso modo il garante principale, l'automatismo dell'adempimento "a prima richiesta" tanto nel caso della "garanzia" che in quello della "controgaranzia", scatta a seguito dell'inadempimento dell'obbligazione principale (cfr. Cass. civ. n. 6757 del 17/05/2001).
Ciò posto, nel caso di specie, trattandosi, come detto, di contratto autonomo di garanzia, in ragione dell'assenza dell'accessorietà propria della fideiussione, il garante non può opporre eccezioni riguardanti il rapporto principale, salva l'esperibilità del rimedio generale dell'exceptio doli, potendo però sollevare nei confronti del creditore eccezioni fondate sul contratto di garanzia (cfr.
Cass. civ. n. 31956 del 11/12/2018).
Nondimeno, l'inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, in deroga all'art. 1945 c.c., non può declinarsi in una incondizionata sudditanza del garante ad ogni pretesa del beneficiario, sicché al primo è riconosciuta la possibilità di avvalersi del rimedio generale della c.d. exceptio doli generalis, che lo pone al riparo da eventuali escussioni abusive o fraudolente, purché faccia valere - sussistendone prova liquida ed incontrovertibile - la condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento, o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o ancora contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui.
In altri termini, quell'eccezione, benché informata all'ossequio dei canoni di buona fede contrattuale ex artt. 1175 e 1375 c.c., non può, onde non tradire ed inficiare la certezza dell'operazione economica sottesa, utilizzarsi in modo indiscriminato, ma è legittimamente opposta solo in quanto sussistano prove sicure della malafede del beneficiario (cfr., in motivazione, Cass. civ. n. 15216 del 2012): esclusivamente, cioè, in caso di prove liquide ed incontrovertibili dell'abuso e/o della frode che, pertanto, attestino in modo irrecusabile l'inesistenza o l'estinzione del diritto garantito.
Una prova siffatta deve, dunque, tradursi in una palese manifestazione che renda agevolmente percepibile l'esistenza della frode e/o dell'abuso, che, non potendo essere presunti o fumosi, necessitano, di contro, di una allegazione documentale. Spetta, pertanto, al garante, che voglia dimostrare la natura fraudolenta od abusiva della richiesta di escussione della garanzia, la dimostrazione dell'esatto adempimento del debitore (cfr. Cass. n. 29215 del 2008), mentre non può che toccare a quest'ultimo, al fine di impedire l'eventuale regresso del primo, la prova che, lo stesso, pur disponendo di adeguata prova della malafede del beneficiario, abbia comunque adempiuto alla garanzia in suo favore. (cfr. Cass. civ. n. 16345 del 21/06/2018).
Ne discende che, ai sensi dell'art. 1950 c.c., a seguito del pagamento del creditore principale, sorge in capo al fideiussore (nella specie, il diritto di agire in via di regresso nei confronti del CP_1 debitore principale ( nella specie , fatta salva la prova da parte di quest'ultimo del fatto Parte_1
che il garante, pur disponendo di adeguata prova della malafede del beneficiario, abbia comunque adempiuto alla garanzia in suo favore. (cfr. Cass. civ. n. 16345 del 21/06/2018).
Ciò premesso, valutati gli atti di causa, si rileva come abbia agito secondo correttezza e CP_1
buona fede procedendo al pagamento in favore della delle somme oggetto Controparte_3
di garanzia in esecuzione di specifici provvedimenti giurisdizionali ( v. ordinanza reclamo Rg.
4067372020 e ordinanza accoglimento provvisoria esecuzione del 16.11.2022).
La infatti, sia nei procedimenti cautelari precedentemente instaurati, sia in sede di CP_5
opposizione a decreto ingiuntivo, ha ritenuto più opportuno attendere le decisioni del Tribunale, a cui la questione era stata di volta in volta devoluta, procedendo ai pagamenti in favore della solo dopo specifiche pronunce in tal senso da parte del Tribunale. Controparte_3
D'altro canto, come già rilevato in sede di reclamo (Rg. 40673/2020) appare parzialmente fondata l'exceptio doli sollevata dalla ciò in considerazione di quanto previsto nella Parte_1
transazione sottoscritta dalla e la in data 5/7/2018 fino alla Controparte_3 Parte_1 concorrenza di € 50.000,00, importo estensibile fino ad € 75.000,00, somma pari al corrispettivo che la si è obbligata a pagare per riscattare dal fallimento della Parte_1 Controparte_6
l'impianto industriale per la lavorazione del ferro compreso nel rapporto commerciale tra le società
e Controparte_3 Parte_1
Si rileva, infatti, che dalla citata transazione emerge, prima facie, il credito di € 75.000,00 della nei confronti della , quale somma necessaria per neutralizzare Parte_1 Controparte_3
gli effetti della rivendicazione, da parte della curatela del fallimento della Controparte_6 dell'impianto industriale per la lavorazione del ferro, a nulla valendo, ai fini della sussistenza del credito, il mancato avveramento della condizione sospensiva costituita dall'accordo tra la Pt_1
e la curatela del fallimento della cui le parti hanno inteso subordinare
[...] Controparte_6
l'efficacia della transazione, per il quale non era peraltro previsto alcun termine.
Non merita accoglimento, infine, l'eccezione della di decadenza della CP_7 CP_3
dalla garanzia per l'inutile decorso del termine ex art. 1957 c.c., apparendo tale
[...]
previsione incompatibile con il regolamento di interessi derivante dai contratti di garanzia e di controgaranzia autonomi stipulati tra le parti.
Pertanto, per i motivi sovraesposti, non può essere accolta la domanda proposta nel giudizio Rg.
28890/2021 dalla nei confronti di CP_7 Controparte_1
Deve, bensì, essere accolta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 11963/2021 ( R.G. n. 34813/2021) emesso dal Tribunale di Roma in data 25.06.2021 in favore della . Controparte_3
Le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri e gli scaglioni di valore previsti dal DM n. 55/2014 e vanno compensate rispetto a e CP_7
in ragione delle reciproche soccombenze. Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 11963/2021 ( R.G. n. 34813/2021) emesso dal Tribunale di Roma in data
25.06.2021 in favore della , dichiarato Controparte_3
provvisoriamente esecutivo in data 16.11.2022;
- respinge le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 - condanna la alla rifusione delle spese di lite in Controparte_3
favore di che liquida in complessivi € 8.000,00, oltre al rimborso forfettario Controparte_1
delle spese generali, IVA e CPA.
- condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore di che Parte_1 Controparte_1 liquida in complessivi € 4.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e
CPA.
- spese compensate tra e . CP_7 Controparte_3
Così deciso in Roma l'11 marzo 2025
Il giudice
Erminio Colazingari
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione
in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 28890 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(P.I. , con sede in AN VA AT (CH), alla via Po n.82 - in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore unico e legale rappresentante , rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Patrizio Cipriani (C.F. ), giusta procura allegata, elettivamente C.F._1
domiciliata presso il suo studio in Pescara al Corso Vittorio Emanuele II n. 179;
- Attrice nel giudizio R.G. n. 28890/2021
C.f./P.iva , in persona dell'avv. Gianpaolo Alessandro, in forza di Controparte_1 P.IVA_2
procura speciale a rogito Notaio di Milano in data 16 novembre 2018 (Rep. 17113 - Persona_1
Racc. 8822) rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati prof. Alberto
Toffoletto (C.F. ), Marco Pesenti (C.F. ), prof. C.F._2 CodiceFiscale_3
Christian Romeo (C.F. ), Luciana Cipolla (C.F. ), C.F._4 C.F._5
Flora Lettenmayer (C.F. ) e Simona Daminelli (C.F. C.F._6
), giusta procura generale alle liti a rogito Notaio di C.F._7 Persona_2
Milano in data 9 aprile 2020 (Rep. 32163 - Racc. 14918) con domicilio eletto, ai fini del presente giudizio, presso lo studio Legale in Roma, Via Po n. 12, Controparte_2
- Convenuta nel giudizio Rg. 28890/2021 nonché Opponente nel giudizio Rg. 54826/2021
CONTRO
, C.f. .iva , in persona Controparte_3 P.IVA_3 P.IVA_4
del liquidatore pro tempore, dott. con sede legale in Reggio Emilia (RE), Vicolo CP_4
Trivelli n. 6, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Ciolino (C.f. e CodiceFiscale_8
Anna Canova (C.f. ), con studio rispettivamente in Rovigo, Via X Luglio n. C.F._9
15/A e in Via Emilio Zanella n. 4
- Convenuta nel giudizio Rg 28890/2021 nonché Opposta nel giudizio Rg. 54826/2021
OGGETTO: contratto di fideiussione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.11.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha convenuto in giudizio Parte_1
e , per l'accertamento negativo del Controparte_1 Controparte_3 diritto di quest'ultima ad escutere la fideiussione rilasciata in data 16.07.2012 dalla Banca fino alla concorrenza di € 92.565,99 a garanzia del contratto di locazione stipulato in pari data fra la e nonché per ottenere da l'esatto Controparte_3 Parte_1 Controparte_1 adempimento del contratto di mandato e per opporsi alla rivalsa dell'Istituto di credito di quanto già pagato in relazione alla medesima garanzia fideiussoria.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate da parte Controparte_1
attrice nei confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto nonché chiedendo di Controparte_1
accertare e dichiarare il diritto della Banca convenuta di potersi rivalere nei confronti di Parte_1
per quanto già corrisposto alla per effetto della garanzia prestata e Controparte_3
anche per quanto eventualmente fosse costretta a pagare in futuro in forza della Controparte_1
medesima garanzia.
Si è costituita in giudizio anche la , la quale ha chiesto Controparte_3 il rigetto delle domande formulate dall'attrice nei suoi confronti e nei confronti di CP_1
Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., con ordinanza del 10.10.2023, il Giudice, respinte le istanze istruttorie formulate dalle parti, ha rinviato il giudizio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.03.2024.
In quella sede, precisate dalle parti le rispettive conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
Nelle more del predetto giudizio, tuttavia, con atto di citazione ritualmente Controparte_1
notificato, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 11963/2021 ( R.G. n.
34813/2021) emesso dal Tribunale di Roma in data 25.06.2021 in favore della CP_3
per il pagamento da parte della del residuo importo derivante dalla fideiussione n.
[...] CP_5
460011458700, sino alla concorrenza della somma di € 92.565,00. In particolare, si è opposta alle richieste della eccependo la natura di contratto CP_1 CP_3
autonomo di garanzia della fideiussione e, quindi, la propria estraneità rispetto ai rapporti tra la e la stessa rilevando, inoltre, la pendenza della causa Rg. Parte_1 Controparte_3
28890/2021, precedentemente instaurata, avente ad oggetto la richiesta di inibitoria e la dichiarazione di illegittimità della garanzia oggetto del monitorio.
Alla prima di udienza di tale giudizio, rubricato al n. 54826/2021 Rg., rilevato che l'opposizione non fosse fondata su idonea prova scritta né di pronta soluzione, il giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 11963/2021 del 25.6.2021 emesso dal Tribunale di
Roma nel procedimento monitorio R.G.34813/2021.
Alla successiva udienza, stante l'assenza di richieste istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.03.2024.
In tale sede, precisate dalle parti le rispettive conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali e delle successive repliche.
Successivamente, con ordinanza del 6.9.2024, rilevata la parziale connessione in via soggettiva e comunque in via oggettiva tra il procedimento Rg. 28890/21 e il procedimento Rg. 54826/2021 il
Giudice ha disposto la riunione dei due giudizi fissando un'ulteriore udienza di precisazione delle conclusioni in occasione della quale le cause erano trattenute in decisione con rinuncia delle parti ai termini ex art. 190 c.p.c.
***************
Dall'esame della documentazione in atti, deve rilevarsi, in primo luogo, la natura di contratto autonomo di garanzia della polizza oggetto del presente giudizio, con la conseguenza che né il debitore principale, né l'istituto garante possono sollevare alcuna eccezione in relazione all'obbligazione principale e all'adempimento dell' obbligazione di garanzia, ai sensi dell'art. 1945
c.c., fatta salva la prova liquida e immediata della escussione fraudolenta della polizza fideiussoria
(c.d. exceptio doli) da parte del creditore beneficiario.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, ai fini del riconoscimento dell'autonomia della garanzia risulta decisivo “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento
"a prima richiesta e senza eccezioni" [la quale] vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” (Cass. SS.UU. n. 3947/2010), “sicché, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto” (Cass., n. 4717/2019).
La S.C. ha infatti statuito che “In materia di contratto autonomo di garanzia, la previsione, nel testo contrattuale, della clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" fa presumere l'assenza dell'accessorietà della garanzia, la quale, tuttavia, può derivarsi, in mancanza di essa, anche dal tenore dell'accordo, ed in particolare dalla presenza di una clausola che fissa al garante il ristretto termine di trenta giorni per provvedere al pagamento dietro richiesta del creditore, insufficiente per l'effettiva opposizione delle eccezioni, e dalla esclusione, al contempo, della possibilità per il debitore principale di eccepire alcunché al garante in merito al pagamento stesso” (Cass., n. 15091 del 31/05/2021; conf. Cass., n. 12152 del 14/06/2016; Cass., n. 24207 del 26/09/2008; Cass., n. 903 del 17/01/2008; Cass., n. 3257 del 14/02/2007).
In assenza dell'intima dipendenza dell'obbligazione di garanzia dall'obbligazione principale garantita, non è dunque ravvisabile l'elemento dell'accessorietà che costituisce predicato naturale della fideiussione, la cui validità, ai sensi dell'art. 1939 c.c., è condizionata dalla validità dell'obbligazione principale.
Ne consegue che, trattandosi di un contratto autonomo di garanzia, il garante non è legittimato, ai sensi dell'art. 1945 c.c., ad opporre al creditore beneficiario le eccezioni che spettano al debitore principale relative alla validità o alla esigibilità dell'obbligazione principale, fatta salva l'exceptio doli.
Si tratta anche dell'unica eccezione che lo stesso debitore principale può far valere nei confronti del garante autonomo che agisce contro di lui in via di regresso dopo aver pagato il creditore che ha escusso fraudolentemente la garanzia.
Difatti, in tema di contratto autonomo di garanzia, la giurisprudenza della S.C. ha stabilito che l'assunzione, da parte del garante, dell'impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia e senza possibilità di sollevare eccezioni, comporta la rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all'invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, con il duplice limite dell'esecuzione fraudolenta o abusiva, a fronte della quale il garante può opporre l'exceptio doli, e della nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il contratto autonomo di garanzia ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta (Cass. n. 26262/2007).
Tuttavia, affinché ricorrano i presupposti dell'escussione fraudolenta della garanzia che legittima l'"exceptio doli" “non è sufficiente che sussistano meri dubbi da parte del garante sull'inadempimento e quindi sul diritto di credito del beneficiario della garanzia, ma è necessario che sia liquida la prova che l'inadempimento non sussiste o che il beneficiario abbia richiesto al garante il pagamento della garanzia per un credito che evidentemente non è ricompreso nel suo oggetto, in quanto non è tra quelli per cui la banca ha reso la garanzia” (Trib. Milano, 25.02.2008).
Né possono essere poste a fondamento dell'exceptio doli, circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile dal debitore garantito al creditore beneficiario della garanzia, in ragione dell'inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale
Avuto riguardo alla polizza fideiussoria de qua, trattasi all'evidenza di un contratto autonomo di garanzia, essendo stato previsto non soltanto il pagamento, da parte della banca garante, di quanto dovuto a semplice richiesta scritta della creditrice, ma anche l'espressa rinuncia a qualsiasi eccezione. E' parimenti autonoma la controgaranzia con cui la si è obbligata a tenere Parte_1 indenne la dalle conseguenze derivanti dalla garanzia da quest'ultima prestata. Controparte_1
Ritenuti, pertanto, ammissibili sia il contratto di garanzia autonoma - con cui il garante si obbliga ad eseguire la prestazione oggetto della garanzia "a semplice o prima domanda" del creditore garantito, senza opporre eccezioni attinenti alla validità, all'efficacia ed alla vicenda del rapporto principale
(salvo l'exceptio doli) - sia il contratto di "controgaranzia autonoma", con cui, il controgarante garantisce nello stesso modo il garante principale, l'automatismo dell'adempimento "a prima richiesta" tanto nel caso della "garanzia" che in quello della "controgaranzia", scatta a seguito dell'inadempimento dell'obbligazione principale (cfr. Cass. civ. n. 6757 del 17/05/2001).
Ciò posto, nel caso di specie, trattandosi, come detto, di contratto autonomo di garanzia, in ragione dell'assenza dell'accessorietà propria della fideiussione, il garante non può opporre eccezioni riguardanti il rapporto principale, salva l'esperibilità del rimedio generale dell'exceptio doli, potendo però sollevare nei confronti del creditore eccezioni fondate sul contratto di garanzia (cfr.
Cass. civ. n. 31956 del 11/12/2018).
Nondimeno, l'inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, in deroga all'art. 1945 c.c., non può declinarsi in una incondizionata sudditanza del garante ad ogni pretesa del beneficiario, sicché al primo è riconosciuta la possibilità di avvalersi del rimedio generale della c.d. exceptio doli generalis, che lo pone al riparo da eventuali escussioni abusive o fraudolente, purché faccia valere - sussistendone prova liquida ed incontrovertibile - la condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento, o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o ancora contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui.
In altri termini, quell'eccezione, benché informata all'ossequio dei canoni di buona fede contrattuale ex artt. 1175 e 1375 c.c., non può, onde non tradire ed inficiare la certezza dell'operazione economica sottesa, utilizzarsi in modo indiscriminato, ma è legittimamente opposta solo in quanto sussistano prove sicure della malafede del beneficiario (cfr., in motivazione, Cass. civ. n. 15216 del 2012): esclusivamente, cioè, in caso di prove liquide ed incontrovertibili dell'abuso e/o della frode che, pertanto, attestino in modo irrecusabile l'inesistenza o l'estinzione del diritto garantito.
Una prova siffatta deve, dunque, tradursi in una palese manifestazione che renda agevolmente percepibile l'esistenza della frode e/o dell'abuso, che, non potendo essere presunti o fumosi, necessitano, di contro, di una allegazione documentale. Spetta, pertanto, al garante, che voglia dimostrare la natura fraudolenta od abusiva della richiesta di escussione della garanzia, la dimostrazione dell'esatto adempimento del debitore (cfr. Cass. n. 29215 del 2008), mentre non può che toccare a quest'ultimo, al fine di impedire l'eventuale regresso del primo, la prova che, lo stesso, pur disponendo di adeguata prova della malafede del beneficiario, abbia comunque adempiuto alla garanzia in suo favore. (cfr. Cass. civ. n. 16345 del 21/06/2018).
Ne discende che, ai sensi dell'art. 1950 c.c., a seguito del pagamento del creditore principale, sorge in capo al fideiussore (nella specie, il diritto di agire in via di regresso nei confronti del CP_1 debitore principale ( nella specie , fatta salva la prova da parte di quest'ultimo del fatto Parte_1
che il garante, pur disponendo di adeguata prova della malafede del beneficiario, abbia comunque adempiuto alla garanzia in suo favore. (cfr. Cass. civ. n. 16345 del 21/06/2018).
Ciò premesso, valutati gli atti di causa, si rileva come abbia agito secondo correttezza e CP_1
buona fede procedendo al pagamento in favore della delle somme oggetto Controparte_3
di garanzia in esecuzione di specifici provvedimenti giurisdizionali ( v. ordinanza reclamo Rg.
4067372020 e ordinanza accoglimento provvisoria esecuzione del 16.11.2022).
La infatti, sia nei procedimenti cautelari precedentemente instaurati, sia in sede di CP_5
opposizione a decreto ingiuntivo, ha ritenuto più opportuno attendere le decisioni del Tribunale, a cui la questione era stata di volta in volta devoluta, procedendo ai pagamenti in favore della solo dopo specifiche pronunce in tal senso da parte del Tribunale. Controparte_3
D'altro canto, come già rilevato in sede di reclamo (Rg. 40673/2020) appare parzialmente fondata l'exceptio doli sollevata dalla ciò in considerazione di quanto previsto nella Parte_1
transazione sottoscritta dalla e la in data 5/7/2018 fino alla Controparte_3 Parte_1 concorrenza di € 50.000,00, importo estensibile fino ad € 75.000,00, somma pari al corrispettivo che la si è obbligata a pagare per riscattare dal fallimento della Parte_1 Controparte_6
l'impianto industriale per la lavorazione del ferro compreso nel rapporto commerciale tra le società
e Controparte_3 Parte_1
Si rileva, infatti, che dalla citata transazione emerge, prima facie, il credito di € 75.000,00 della nei confronti della , quale somma necessaria per neutralizzare Parte_1 Controparte_3
gli effetti della rivendicazione, da parte della curatela del fallimento della Controparte_6 dell'impianto industriale per la lavorazione del ferro, a nulla valendo, ai fini della sussistenza del credito, il mancato avveramento della condizione sospensiva costituita dall'accordo tra la Pt_1
e la curatela del fallimento della cui le parti hanno inteso subordinare
[...] Controparte_6
l'efficacia della transazione, per il quale non era peraltro previsto alcun termine.
Non merita accoglimento, infine, l'eccezione della di decadenza della CP_7 CP_3
dalla garanzia per l'inutile decorso del termine ex art. 1957 c.c., apparendo tale
[...]
previsione incompatibile con il regolamento di interessi derivante dai contratti di garanzia e di controgaranzia autonomi stipulati tra le parti.
Pertanto, per i motivi sovraesposti, non può essere accolta la domanda proposta nel giudizio Rg.
28890/2021 dalla nei confronti di CP_7 Controparte_1
Deve, bensì, essere accolta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 11963/2021 ( R.G. n. 34813/2021) emesso dal Tribunale di Roma in data 25.06.2021 in favore della . Controparte_3
Le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri e gli scaglioni di valore previsti dal DM n. 55/2014 e vanno compensate rispetto a e CP_7
in ragione delle reciproche soccombenze. Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 11963/2021 ( R.G. n. 34813/2021) emesso dal Tribunale di Roma in data
25.06.2021 in favore della , dichiarato Controparte_3
provvisoriamente esecutivo in data 16.11.2022;
- respinge le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 - condanna la alla rifusione delle spese di lite in Controparte_3
favore di che liquida in complessivi € 8.000,00, oltre al rimborso forfettario Controparte_1
delle spese generali, IVA e CPA.
- condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore di che Parte_1 Controparte_1 liquida in complessivi € 4.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e
CPA.
- spese compensate tra e . CP_7 Controparte_3
Così deciso in Roma l'11 marzo 2025
Il giudice
Erminio Colazingari