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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/10/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10/2024 conc.semplif.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Seconda Sezione civile e crisi d'impresa ___________
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ___________ Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Laura De Simone - Presidente estensore dott. Luisa Vasile - Giudice dott. Luca Giani - Giudice
nel procedimento di concordato semplificato n. 10/2024 promosso da
(C.F. , a socio unico, con sede legale in Milano, Parte_1 P.IVA_1
Viale Premuda 14, in persona legale rappresentante, , Parte_2 nato in [...] il [...], C.F. rappresentata e difesa, C.F._1 dall'Avv. Mauro Battistella del Foro di Milano (C.F. ; CodiceFiscale_2 telefax: 02/4801291; PEC: . ecavvocati, elettivamente Em_1 Email_2 domiciliata presso il suo studio in 20122-Milano, Galleria Passarella n. 1;
RICORRENTE
con opposizione e richiesta di apertura della liquidazione giudiziale di
Controparte_1
(C.F. ), in persona della Direttore in carica, ope legis
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato (C.F. ), nei cui P.IVA_3 uffici di Milano via Freguglia, 1 è ex lege domiciliata. OPPONENTE
nonché del PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
pagina1 di 11 A cui è stato riunito il procedimento unitario introdotto per l'apertura della liquidazione giudiziale n.1005/2023 nei confronti della medesima Parte_1
introdotto da
(C.F. ), Parte_3 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Verdi del Foro di Milano (C.F.
[...]
- Pec: ed elettivamente C.F._3 Email_3 domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del predetto legale RICORRENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA oggetto: rigetto omologazione concordato semplificato e dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
************ Con ricorso ex art. 25-sexies CCII depositato il 5 agosto 2024 la società (C.F. ), a socio unico, con sede legale in Milano, Parte_1 P.IVA_1
Viale Premuda 14, all'esito del percorso di composizione negoziata, ha proposto domanda di accesso al concordato semplificato. La proposta formulata ai creditori prevede una suddivisione dei creditori in classi, con il pagamento integrale dei crediti in prededuzione e di parte dei crediti privilegiati, e il pagamento in percentuale dei crediti restanti (Prededucibili 100,00% -Privilegio art. 2751 bis 100,00% - Privilegio fisco e previd. 100,00% - Privilegio ex L. 662/92 16,00% - Banche chirografarie 12,00% -Altri chirografari 1.092.483 - 8,00%) Il piano sottostante prevede il realizzo dei crediti fiscali, nonché dei residui crediti verso clienti, la cessione dell'azienda per €120.000,00 e l'apporto di finanza esterna per €800.000,00. Acquisito il prescritto parere dell'esperto dott. integrato Persona_1 il piano sulle base delle indicazioni del Tribunale, il Collegio ha proceduto alla valutazione preliminare della ritualità della proposta, ha nominato l'ausiliario nella persona del dott. e fissato per l'omologazione l'udienza del 30 Persona_2 gennaio 2025, udienza più volte rinviata per omesse notificazioni, sino al 25 settembre 2025. Nel corso del procedimento sono state concesse misure cautelari ex art.54 e 55 CCII consistenti nell'inibizione ai creditori Controparte_2 Controparte_3
e di iniziare o proseguire Controparte_4 Controparte_5 azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della ricorrente o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, ovvero di acquisire diritti di prelazione se non concordati. Precedentemente era stato introdotto, in data 10 ottobre 2023, procedimento unitario per apertura della liquidazione giudiziale n.1005/2023 da Parte_3
pagina2 di 11 procedimento più volte rinviato in attesa della definizione Parte_3 della composizione negoziata intrapresa. E' intervenuto nel procedimento il Pubblico Ministero con memoria del 20 gennaio 2025 opponendosi all'omologazione del concordato semplificato e insistendo per l'apertura della liquidazione giudiziale, assumendo che Parte_1 avrebbe posto in essere una operazione fraudolenta preordinata al fine di arrecare danno ai propri creditori, in specie le banche che hanno fornito la liquidità oggetto della suddetta operazione commerciale che è stata drenata verso un soggetto giuridico con sede in Panama. In data 9 aprile 2025 il legale di parte ricorrente si è dimesso dal mandato e non è più stato sostituito. Nel giudizio di omologazione si è costituita in giudizio l , Controparte_6 assumendo un trattamento per l'ente pubblico deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria non prevedendo il piano il pagamento integrale del credito privilegiato in considerazione della possibilità per l'Amministrazione, in sede di liquidazione giudiziale, di utilizzare direttamente in compensazione i crediti vantati dalla società come previsto dall'art. 155 CCII. Con successiva memoria del 23 settembre 2025 il Pubblico Ministero ha rappresentato e documentato “l'ordine di custodia cautelare emessa dal Gip di Milano eseguita in data 31.8.2025 nei confronti di e per il delitto Controparte_7 CP_8 di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale consumato in danno di Parte_1 come da capo d'imputazione che segue: delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., art. 25 sexies co. 8 in rel. 341, 346 co. 2, 326 co. 1 e 2 lett. a), 329 co. 1 in relaz. all'art. 322 co. 1 lett. a), 329 co. 2 lett. b) d.lgs. n. 14/2019 (CCII), perché, in concorso morale e materiale tra loro, nella fase ideativa organizzativa ed esecutiva del medesimo disegno criminoso, con apporti causali anche distinti e comunque convergenti, ognuno con riferimento alle operazioni concluse nel periodo di competenza:
, nella sua qualità di amministratore unico e legale Controparte_9 rappresentate dal 12.11.2019 fino ad oggi, nonché di socio unico dal 12.1.2023 di
– società proponente domanda di concordato semplificato ai sensi dell'art. Parte_1
25 sexies d.lgs. n. 14/2019 (CCII), ne cui confronti è pendente richiesta di liquidazione giudiziale ex art. 38 d.lgs. n. 14/2019 (CCII) avanzata dal Pubblico Ministero (in data 20.1.2025 – C.S. R.G. n. 10/2024) e del creditore (in data 10.10.2023 – PU Pt_4
1005/2023);
, nella sua qualità di amministratore di fatto, dal 12.11.2019 Controparte_7 fino a oggi, di socio di ATP ITALGrup SL, società di diritto spagnolo Parte_1 che cedeva il 12.1.2023 le quote di a per un Parte_1 Parte_2 corrispettivo di 1 mln di euro mai versato;
e quali concorrenti esterni, con il ruolo CP_10 CP_8 rispettivamente di amministratore e di segretario di EXOTIC HEALTH S.A. beneficiari di pagamenti distrattivi per un ammontare non inferiore a euro 8.545.809,04;
distraevano e/o dissipavano il patrimonio di attraverso la Parte_1 seguente operazione:
in data 18.7.2022 concludevano con la società panamense EXOTIC HEALTH S.A. in persona dell' amministratore unico un contratto fittizio di fornitura di CP_10 banane e ananas per un corrispettivo totale di € 21.219.000,00 in esecuzione del quale,
pagina3 di 11 trasferivano la somma di € 8.545.809,04 a EXOTIC HEALTH S.A. a titolo di acconto pari al 40% del corrispettivo totale e, a fronte dell'inadempimento totale alla consegna della merce, omettevano di esercitare alcuna azione tesa al recupero della somma versata;
cagionavano con dolo il dissesto di ttraverso la consumazione delle Parte_1 seguenti operazioni:
• richiedevano e ottenevano la liquidità necessaria per versare il corrispettivo per il compimento dell'operazione commerciale con EXOTIC HEALTH S.A. - di cui al punto che precede, pari € 8.545.809,04 attraverso operazioni di finanziamento all'importazione con gli istituti bancari - di seguito indicati - esponendo il patrimonio della società alle richieste restitutorie delle banche per un importo complessivo non inferiore a € 4.566.671,99 (pari all'88% dell'indebitamento) ed al conseguente dissesto per l'inadempimento delle stesse:
• al fine di ottenere erogazioni di denaro in misura superiore rispetto all'importo delle fatture anticipate presentavano più volte le medesime fatture presso i diversi istituti di credito, in particolare: a fronte della presentazione delle fatture “FRA 73” e “FRA
40” dell'importo di € 2.000.000,00 ciascuna, richiedevano e ottenevano rispettivamente € 4.103.351,78 ed € 3.322.020,34 omettendo di adempiere all'obbligazione restitutoria;
• omettevano di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e dimensione dell'impresa ai sensi dell'art. 2086 c.c. e art. 3 d.lgs. 14/2019 in grado di rilevare la perdita della continuità aziendale, la sostenibilità del debito, il monitoraggio dei ritardi nei pagamenti reiterati e significativi dei debiti scaduti, utilizzando la società avente un capitale sociale pari a 1 mln di euro per il compimento dell'operazione commerciale con EXOTIC HEALTH S.A. consistita nella conclusione in data 18.7.2022 di un contratto per l'acquisito di banane per un corrispettivo di € 21.219.000,00 trasferendo la somma non inferiore a 8.545.809,04 mln alla società panamense, a titolo di acconto pari al 40% senza richiedere alcuna garanzia che determinava l'azzeramento del capitale sociale e l'emergere dello stato di dissesto. Con le aggravanti di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso più fatti di bancarotta patrimoniale fraudolenta di cui all'art 326 co. 1 e 2 lett. a) d.lgs. n. 14/2019.
pagina4 di 11 Commesso in Milano in data 31.10.2024 (decreto collegiale fissazione omologa) e 20.1.2025 (data di deposito domanda di apertura della liquidazione giudiziaria)”. Il titolo cautelare è tutt'ora vigente avendo il Tribunale del Riesame di Milano rigettato i gravami degli indagati.
Tutto questo premesso, anche a prescindere dei gravissimi risvolti penali di cui si tratterà più oltre, va rilevato che emerge dagli atti acquisiti nel corso del procedimento, in primo luogo, il mancato rispetto delle condizioni di accessibilità dello strumento, non risultando la domanda allineata alla previsione di cui all'art.25-sexies CCII. Il concordato semplificato è concepito dal legislatore come extrema ratio, a cui affidarsi in ipotesi in cui non sussista altro bivio operativo possibile e l'intera gamma degli strumenti di regolazione della crisi, tanto contrattuali quanto concorsuali, annoverati dell'art.23 come esiti fisiologici della composizione negoziata, siano indicati dall'esperto come impraticabili. Se il risanamento - che in sede di composizione negoziata risultava, in prima battuta, ragionevolmente perseguibile - non è praticabile perché qualsiasi ipotesi di ristrutturazione sondata dall'imprenditore, con l'ausilio dell'esperto, è naufragata, ecco che a valle della composizione negoziata si aprono le porte del concordato semplificato. Non solo quindi è imprescindibile, per l'accesso allo strumento, che nella composizione negoziata siano state esplicitate e poste in campo le concrete prospettive di risanamento, ma altresì che le stesse siano state discusse in buona fede con i creditori senza esito positivo. Quando il percorso intrapreso con questi presupposti non si conclude positivamente si apre la via per uno strumento concordatario, peraltro coattivo, ma di natura necessariamente liquidatoria, in quanto finalizzato a consentire all'imprenditore – nel momento in cui l'unica alternativa possibile è ormai la liquidazione giudiziale – di imporre ai creditori un concordato imperniato sulla pronta cessione degli assets, che può essere prevista persino anticipata rispetto all'omologazione. Nella specie, a contrario, nella relazione finale dell'esperto datata 24 luglio 2024 (allegato E al ricorso) si evidenziava “La società fin da prima della presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi era di fatto inattiva e non occupava alcun dipendente;
…..In particolare, rispetto all'ipotesi liquidatoria il piano prevedeva un aumento sostanziale delle risorse messe a disposizione del ceto creditorio, grazie alla cessione del ramo di azienda, peraltro in realtà già inattivo, per il controvalore di Euro 120.000, e ad apporti esterni per Euro 800.000”. Considerazioni analoghe sono state svolte dall'ausiliario nominato nel parere depositato il 13 dicembre 2024, ove ha rilevato che: “A seguito dei rilievi di cui sopra è possibile affermare che la già mesi prima dell'accesso alla composizione negoziata Parte_1 era una società inattiva e priva di ogni valore economico, circostanza più volte confermata dall'esperto dott. nelle proprie relazioni;
di conseguenza non si rileva quali potessero Per_1 essere le prospettive di risanamento utili a ristabilire l'equilibrio economico finanziario della società e garantire la continuità, atteso che già antecedentemente all'accesso alla Parte_1
Procedura, non aveva alcun valore economico né sarebbe stata in grado di produrlo stante anche
pagina5 di 11 l'assenza di un'organizzazione societaria utile a perseguire l'oggetto sociale;
il “piano” presentato Contr in sede di è speculare al piano presentato in sede di richiesta di accesso al concordato semplificato che, sembra avere più natura liquidatoria che funzionale al superamento di una crisi temporanea;
ipotesi confermata dalla circostanza che l'apporto di nuova finanza, così come il ricavato della vendita dell'azienda sono fondi destinati a copertura dei debiti contratti precedentemente, senza alcuna esposizione di flussi di cassa utili a generare utilità future per il mantenimento di una situazione di equilibrio e di continuità”. Il medesimo ausiliario dott. ha così concluso (pag. 27 e ss.): “Al fine di Per_2 verificare il corretto svolgimento delle trattative nel corso della Composizione negoziata, s'è provveduto a richiedere in data 5 dicembre 2024, ai creditori presenti alla riunione del 31 gennaio 2024, informazioni in merito ad eventuali trattative avvenute nel corso della CNC. Su n.ro 14 lettere inviate sono giunte n.ro 12 risposte rappresentando che, successivamente alla riunione del 31 gennaio 2024, nessuna comunicazione è più pervenuta da parte della società o dell'esperto utile ad aggiornare sullo stato delle trattative nonostante le PEC inviate da parte dei creditori di richiesta di aggiornamenti. Dal tenore delle comunicazioni ricevute, s'è potuto constatare dunque che non ci sono mai state delle vere e proprie trattative ma unicamente un primo incontro che si può definire “interlocutorio” con la quale l'esperto e la società hanno esposto le possibili assunzioni del piano. Lo scrivente ritiene inoltre che, stante la situazione societaria, l'unico margine di trattativa attuabile potesse essere l'eventuale richiesta di un maggior apporto di nuova finanza atteso che non v'erano ulteriori poste su cui poter lavorare al fine di garantire diverse soluzioni alla risoluzione della crisi temporanea, come ad esempio una riduzione dell'onerosità dei contratti in essere (non esistenti nella fattispecie) o un riscadenziamento nei pagamenti ai fornitori utile a generare flussi di cassa mensili da poter destinare in parte alla soddisfazione dei creditori. Quello che si vuole rappresentare è che la situazione della Parte_1 nel corso della procedura di composizione negoziata era “statica”; la società non aveva alcun
[...] margine di movimento al fine di poter “trattare” con i creditori se non rispetto all'entità dell'apporto di nuova finanza non generando l'attività caratteristica, alcun flusso di cassa utile a Parte_ supportare la capacità di a poter ristabilire un equilibrio economico e una capacità di sostentamento dei flussi di cassa nei sei mesi successivi. Tali informazioni ben sarebbero potute essere desunte dal test pratico che avrebbe dovuto permettere di mettere a punto un piano finanziario per i successivi mesi utile a dimostrare la capacità della società di poter generare flussi di cassa al ser-vizio del proseguimento dell'attività. La società ha invece, presentato un piano a sei mesi (come previsto dal terzo comma, lettera b) dell'art. 17 CCII) che prevede unicamente di consumare liqui-dità dalle disponibilità liquide esistenti, senza che la stessa operasse al fine di generare nuovo cash flow. La bozza di piano predisposta in sede di CNC non era peraltro supportata, così come comunicato dall'esperto solo successivamente nella relazione presentata il 6 dicembre 2024, da adeguate garanzie utili ad assicurare ai creditori l'effettivo soddisfacimento nelle percentuali esposte”. Una simile impostazione, quale illustrata dall'ausiliario, priva di qualsivoglia dinamica negoziale effettiva, si pone in evidente contrasto con il presupposto di buona fede che deve permeare l'intero percorso di composizione. La trattativa non è un adempimento formale, ma il cuore del procedimento: essa presuppone confronto, apertura, disponibilità alla riformulazione. L'assenza di interlocuzioni sostanziali, la mancata effettività di riscontro e risposta alle sollecitazioni dei creditori e l'inerzia informativa del proponente denotano una gestione statica e autoreferenziale, incompatibile con la funzione dialogica e cooperativa che il pagina6 di 11 legislatore ha inteso attribuire alla composizione negoziata. Ne deriva che il concordato semplificato, fondato su tale percorso, non può che risultare viziato ab origine. L'approccio alla composizione negoziata si è mostrato privo di tensione funzionale verso la continuità, denotando l'assenza di una reale progettualità economica. Il piano non si è misurato incisivamente, né con la sostenibilità del debito, né tantomeno con la capacità dell'impresa di produrre valore. Piuttosto, si è limitato a dismettere risorse in parte disponibili e in parte di provenienza esterna, senza alcuna ricerca e prospettiva di riequilibrio. In tale contesto, la composizione negoziata si rivela un contenitore vuoto, sprovvisto di contenuto operativo, oltre che di interlocuzione effettiva, e il concordato semplificato che ne deriva non può che risultarne travolto, non essendo lo sbocco di un percorso negoziale autentico, ma la prosecuzione di una strategia liquidatoria mascherata. Si ribadisce che l'accesso e la funzione del concordato semplificato sono strettamente collegati alla composizione negoziata: il legislatore ha delineato questo strumento quale sbocco liquidatorio residuale, esperibile soltanto qualora l'iniziativa di composizione sia stata intrapresa in presenza di plausibili prospettive di risanamento, successivamente rivelatesi irrealizzabili. L'assenza di tali prospettive al momento dell'accesso alla composizione negoziata rende impraticabile il successivo ricorso al concordato semplificato. Si aggiunga che nel corso del procedimento la Procura della Repubblica di Milano ha riscontrato come la composizione negoziata e il concordato semplificato siano stati appositamente preordinati per attuare una operazione in frode ai creditori e ai danni delle banche finanziatrici della società. L'utilizzo distorto del concordato semplificato, finalizzato a eludere la liquidazione giudiziale e a schermare condotte distrattive già oggetto di indagine penale, snatura la funzione propria dell'istituto, che è quella di consentire una liquidazione ordinata e trasparente in assenza di alternative praticabili. Il ricorso a detto strumento concorsuale non può tradursi in una strategia di protezione da responsabilità civili o penali, né in un mezzo per consolidare effetti di operazioni patologiche. In presenza di un disegno preordinato alla frode, l'intervento giudiziale non può che arrestare l'abuso dello strumento, restituendolo alla sua funzione fisiologica di tutela della massa creditoria.
società che storicamente commercializza agrumi, ha ottenuto nel Parte_1 corso del 2022 finanziamenti per oltre 8.000.000,00 euro per una operazione commerciale consistente in una fornitura di banane e ananas acquistati dalla società panamense Exotic Health SA, a cui sono state trasferite dette liquidità a titolo di acconto (la fornitura complessiva era per oltre 21.000.000,00 di frutta). Agli istituti di credito sono state anche più volte presentate per l'anticipo le medesime fatture. La merce non è mai pervenuta a destinazione e nessun tentativo di recupero della frutta o delle somme corrisposte a titolo di acconto risulta essere stato effettuato da essendo palesemente fittizia la manovra Parte_1 introdotta. Dalla stessa prospettazione della società è l'operazione in esame che ha determinato il dissesto irreversibile della società. A seguito di ciò, la società ha fatto ricorso alla procedura di composizione negoziata, tentando di evitare pagina7 di 11 l'apertura della liquidazione giudiziale, medio tempore richiesta da Banca MPS, e prospettando ai creditori una soluzione meramente negoziale, quand'anche in assenza di effettive prospettive di risanamento aziendale. La proposta presentata nell'ambito della composizione negoziata si è sostanziata, infatti, nell'offerta di pagamento di una percentuale estremamente ridotta dei debiti, prospettando ai creditori, come alternativa, una liquidazione giudiziale rappresentata come totalmente incapiente. La successiva presentazione del concordato semplificato conferma tale impostazione, poiché il piano proposto riproduce, per soddisfare i creditori, la medesima immissione di liquidità già offerta in sede di composizione negoziata. È emerso, inoltre, che la provvista destinata ai pagamenti, tanto in ambito negoziale quanto concordatario, risulta provenire da una società di diritto spagnolo che, dalle indagine espletate dalla Procura della Repubblica, è riconducibile ai medesimi soggetti che hanno orchestrato e beneficiato del finanziamento bancario connesso alla fittizia operazione di fornitura di prodotti ortofrutticoli (ananas e banane), evidenziando così un collegamento diretto tra le condotte che hanno originato il dissesto e quelle successivamente poste in essere nella gestione della crisi. Il comportamento tenuto dalla società, anche prescindendo dai profili di rilevanza penale eventualmente riferibili ai soggetti coinvolti, appare in palese contrasto con i principi di correttezza, buona fede e trasparenza sanciti dall'art. 4 CCII, che impongono al debitore un dovere di leale collaborazione e di piena informazione nei confronti dei creditori e degli organi della procedura. La mancata ostensione dell'operazione commerciale con Exotic Health S.A., unitamente all'assenza di iniziative volte al recupero delle somme distratte, costituisce una violazione degli obblighi informativi e di protezione che discendono dalla clausola generale di buona fede di cui agli artt. 4 e 16 CCII. Il debitore, in sede di regolazione della crisi, è tenuto a rappresentare la propria situazione in modo completo e veritiero, evitando condotte reticenti o fuorvianti che possano compromettere l'affidamento dei creditori e la trasparenza della procedura. Tali elementi consentono di ritenere che la società abbia utilizzato gli strumenti di regolazione della crisi in modo strumentale e distorto, con finalità non conformi alla funzione propria del concordato semplificato, che è quella di favorire una soluzione liquidatoria ordinata e trasparente, quando l'alternativa di risanamento non è praticabile per non essere stata trovata una soluzione all'esito delle trattative intervenute. In particolare, l'omessa ostensione degli effettivi termini e delle reali finalità dell'operazione sottesa, nonché la mancata rappresentazione della frode perpetrata ai danni degli istituti bancari finanziatori, integrano un comportamento contrario agli obblighi di collaborazione leale e informazione veritiera imposti al debitore nelle procedure di regolazione della crisi, con conseguente violazione dei presupposti di legittimità del concordato semplificato di cui all'art. 25-sexies CCII. Tale condotta determina, pertanto, un vizio sostanziale del procedimento che ne impedisce l'omologazione. Il concordato semplificato costituisce uno strumento liquidatorio residuale, attivabile esclusivamente all'esito di una composizione negoziata cui sia stato fatto pagina8 di 11 accesso in una prospettiva – poi naufragata – di potenziale risanamento dell'impresa. Nel caso di specie, la proposta avanzata da si è palesata Parte_1 intrinsecamente inidonea fin dall'esordio sotto molteplici profili, tra i quali – in uno con l'assenza di trattative effettive con i creditori, con la natura meramente liquidatoria del piano e la mancanza ab initio di flussi di cassa prospettici – spiccava l'inattività della società già in epoca antecedente all'accesso alla composizione negoziata. In buona sostanza, già all'avvio del percorso camerale, la società ricorrente si palesava inerte, senza volontà e prospettive di ripresa, ed in quanto tale insuscettibile di perseguire il target imprescindibile del risanamento dell'impresa. Può, conseguentemente, essere esaminata la domanda di liquidazione giudiziale proposta da dall' e dal Pubblico Parte_3 Controparte_6
Ministero. Sussistono i presupposti e le condizioni per la pronuncia richiesta in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dalla presenza di ingenti debiti nei confronti di erario e enti previdenziali nonché dalla presenza di rilevanti esposizioni debitorie che emergono dai bilanci in atti, senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, stante la esigua entità dell'attivo circolante liquido. Questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co.2 e 3 lett.c) CCII, poiché l'imprenditore ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, in in Milano, Viale Premuda 14. Il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore commerciale, e non è emerso che in capo al medesimo sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII. Dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII. Il Collegio valuta di indicare come curatore il dott. iscritto Persona_2 all'Albo dei soggetti incaricati dall' Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art.356 CCII, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art.358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso.
P.Q.M.
Visto l'art. 25- sexies CCII, Rigetta la domanda di omologazione di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio proposta da (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
a socio unico, con sede legale in Milano, Viale Premuda 14, in persona legale rappresentante, , nato in [...] il [...], C.F. Parte_2
; C.F._1
Visto l'art. 49 CCII, Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. Parte_1
), a socio unico, con sede legale in Milano, Viale Premuda 14, in P.IVA_1
pagina9 di 11 persona legale rappresentante, , nato in [...] il Parte_2
21.11.1958, C.F. ; C.F._1
Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Laura De Simone;
Nomina Curatore il dott. Persona_2
Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
Stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 10.2.2026 ore 10:00; Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. ORDINA al Curatore di procedere immediatamente - utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici - alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza delle imprese debitrici (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art.193 CCII;
ORDINA al Curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose per i quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art.758 c.p.c.;
pagina10 di 11 INVITA il Curatore, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina, a far pervenire in cancelleria la propria accettazione, ex art.126 CCII, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co. 3, 358 CCI, con avviso che, ove non osservato questo obbligo, il Tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;
ORDINA ai sensi dell'art. 49 co.4 CCII che la presente sentenza sia pubblicata e comunicata ai sensi dell'art.45 CCII in copia integrale alla impresa debitrice, ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale e al pubblico ministero;
DISPONE la trasmissione ai sensi degli artt.45 e 49 CCII all'Ufficio del Registro delle imprese ove l'impresa debitrice ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo. Milano, 25/09/2025
Il Presidente est.
Dott. Laura De Simone
pagina11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Seconda Sezione civile e crisi d'impresa ___________
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ___________ Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Laura De Simone - Presidente estensore dott. Luisa Vasile - Giudice dott. Luca Giani - Giudice
nel procedimento di concordato semplificato n. 10/2024 promosso da
(C.F. , a socio unico, con sede legale in Milano, Parte_1 P.IVA_1
Viale Premuda 14, in persona legale rappresentante, , Parte_2 nato in [...] il [...], C.F. rappresentata e difesa, C.F._1 dall'Avv. Mauro Battistella del Foro di Milano (C.F. ; CodiceFiscale_2 telefax: 02/4801291; PEC: . ecavvocati, elettivamente Em_1 Email_2 domiciliata presso il suo studio in 20122-Milano, Galleria Passarella n. 1;
RICORRENTE
con opposizione e richiesta di apertura della liquidazione giudiziale di
Controparte_1
(C.F. ), in persona della Direttore in carica, ope legis
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato (C.F. ), nei cui P.IVA_3 uffici di Milano via Freguglia, 1 è ex lege domiciliata. OPPONENTE
nonché del PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
pagina1 di 11 A cui è stato riunito il procedimento unitario introdotto per l'apertura della liquidazione giudiziale n.1005/2023 nei confronti della medesima Parte_1
introdotto da
(C.F. ), Parte_3 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Verdi del Foro di Milano (C.F.
[...]
- Pec: ed elettivamente C.F._3 Email_3 domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del predetto legale RICORRENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA oggetto: rigetto omologazione concordato semplificato e dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
************ Con ricorso ex art. 25-sexies CCII depositato il 5 agosto 2024 la società (C.F. ), a socio unico, con sede legale in Milano, Parte_1 P.IVA_1
Viale Premuda 14, all'esito del percorso di composizione negoziata, ha proposto domanda di accesso al concordato semplificato. La proposta formulata ai creditori prevede una suddivisione dei creditori in classi, con il pagamento integrale dei crediti in prededuzione e di parte dei crediti privilegiati, e il pagamento in percentuale dei crediti restanti (Prededucibili 100,00% -Privilegio art. 2751 bis 100,00% - Privilegio fisco e previd. 100,00% - Privilegio ex L. 662/92 16,00% - Banche chirografarie 12,00% -Altri chirografari 1.092.483 - 8,00%) Il piano sottostante prevede il realizzo dei crediti fiscali, nonché dei residui crediti verso clienti, la cessione dell'azienda per €120.000,00 e l'apporto di finanza esterna per €800.000,00. Acquisito il prescritto parere dell'esperto dott. integrato Persona_1 il piano sulle base delle indicazioni del Tribunale, il Collegio ha proceduto alla valutazione preliminare della ritualità della proposta, ha nominato l'ausiliario nella persona del dott. e fissato per l'omologazione l'udienza del 30 Persona_2 gennaio 2025, udienza più volte rinviata per omesse notificazioni, sino al 25 settembre 2025. Nel corso del procedimento sono state concesse misure cautelari ex art.54 e 55 CCII consistenti nell'inibizione ai creditori Controparte_2 Controparte_3
e di iniziare o proseguire Controparte_4 Controparte_5 azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della ricorrente o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, ovvero di acquisire diritti di prelazione se non concordati. Precedentemente era stato introdotto, in data 10 ottobre 2023, procedimento unitario per apertura della liquidazione giudiziale n.1005/2023 da Parte_3
pagina2 di 11 procedimento più volte rinviato in attesa della definizione Parte_3 della composizione negoziata intrapresa. E' intervenuto nel procedimento il Pubblico Ministero con memoria del 20 gennaio 2025 opponendosi all'omologazione del concordato semplificato e insistendo per l'apertura della liquidazione giudiziale, assumendo che Parte_1 avrebbe posto in essere una operazione fraudolenta preordinata al fine di arrecare danno ai propri creditori, in specie le banche che hanno fornito la liquidità oggetto della suddetta operazione commerciale che è stata drenata verso un soggetto giuridico con sede in Panama. In data 9 aprile 2025 il legale di parte ricorrente si è dimesso dal mandato e non è più stato sostituito. Nel giudizio di omologazione si è costituita in giudizio l , Controparte_6 assumendo un trattamento per l'ente pubblico deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria non prevedendo il piano il pagamento integrale del credito privilegiato in considerazione della possibilità per l'Amministrazione, in sede di liquidazione giudiziale, di utilizzare direttamente in compensazione i crediti vantati dalla società come previsto dall'art. 155 CCII. Con successiva memoria del 23 settembre 2025 il Pubblico Ministero ha rappresentato e documentato “l'ordine di custodia cautelare emessa dal Gip di Milano eseguita in data 31.8.2025 nei confronti di e per il delitto Controparte_7 CP_8 di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale consumato in danno di Parte_1 come da capo d'imputazione che segue: delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., art. 25 sexies co. 8 in rel. 341, 346 co. 2, 326 co. 1 e 2 lett. a), 329 co. 1 in relaz. all'art. 322 co. 1 lett. a), 329 co. 2 lett. b) d.lgs. n. 14/2019 (CCII), perché, in concorso morale e materiale tra loro, nella fase ideativa organizzativa ed esecutiva del medesimo disegno criminoso, con apporti causali anche distinti e comunque convergenti, ognuno con riferimento alle operazioni concluse nel periodo di competenza:
, nella sua qualità di amministratore unico e legale Controparte_9 rappresentate dal 12.11.2019 fino ad oggi, nonché di socio unico dal 12.1.2023 di
– società proponente domanda di concordato semplificato ai sensi dell'art. Parte_1
25 sexies d.lgs. n. 14/2019 (CCII), ne cui confronti è pendente richiesta di liquidazione giudiziale ex art. 38 d.lgs. n. 14/2019 (CCII) avanzata dal Pubblico Ministero (in data 20.1.2025 – C.S. R.G. n. 10/2024) e del creditore (in data 10.10.2023 – PU Pt_4
1005/2023);
, nella sua qualità di amministratore di fatto, dal 12.11.2019 Controparte_7 fino a oggi, di socio di ATP ITALGrup SL, società di diritto spagnolo Parte_1 che cedeva il 12.1.2023 le quote di a per un Parte_1 Parte_2 corrispettivo di 1 mln di euro mai versato;
e quali concorrenti esterni, con il ruolo CP_10 CP_8 rispettivamente di amministratore e di segretario di EXOTIC HEALTH S.A. beneficiari di pagamenti distrattivi per un ammontare non inferiore a euro 8.545.809,04;
distraevano e/o dissipavano il patrimonio di attraverso la Parte_1 seguente operazione:
in data 18.7.2022 concludevano con la società panamense EXOTIC HEALTH S.A. in persona dell' amministratore unico un contratto fittizio di fornitura di CP_10 banane e ananas per un corrispettivo totale di € 21.219.000,00 in esecuzione del quale,
pagina3 di 11 trasferivano la somma di € 8.545.809,04 a EXOTIC HEALTH S.A. a titolo di acconto pari al 40% del corrispettivo totale e, a fronte dell'inadempimento totale alla consegna della merce, omettevano di esercitare alcuna azione tesa al recupero della somma versata;
cagionavano con dolo il dissesto di ttraverso la consumazione delle Parte_1 seguenti operazioni:
• richiedevano e ottenevano la liquidità necessaria per versare il corrispettivo per il compimento dell'operazione commerciale con EXOTIC HEALTH S.A. - di cui al punto che precede, pari € 8.545.809,04 attraverso operazioni di finanziamento all'importazione con gli istituti bancari - di seguito indicati - esponendo il patrimonio della società alle richieste restitutorie delle banche per un importo complessivo non inferiore a € 4.566.671,99 (pari all'88% dell'indebitamento) ed al conseguente dissesto per l'inadempimento delle stesse:
• al fine di ottenere erogazioni di denaro in misura superiore rispetto all'importo delle fatture anticipate presentavano più volte le medesime fatture presso i diversi istituti di credito, in particolare: a fronte della presentazione delle fatture “FRA 73” e “FRA
40” dell'importo di € 2.000.000,00 ciascuna, richiedevano e ottenevano rispettivamente € 4.103.351,78 ed € 3.322.020,34 omettendo di adempiere all'obbligazione restitutoria;
• omettevano di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e dimensione dell'impresa ai sensi dell'art. 2086 c.c. e art. 3 d.lgs. 14/2019 in grado di rilevare la perdita della continuità aziendale, la sostenibilità del debito, il monitoraggio dei ritardi nei pagamenti reiterati e significativi dei debiti scaduti, utilizzando la società avente un capitale sociale pari a 1 mln di euro per il compimento dell'operazione commerciale con EXOTIC HEALTH S.A. consistita nella conclusione in data 18.7.2022 di un contratto per l'acquisito di banane per un corrispettivo di € 21.219.000,00 trasferendo la somma non inferiore a 8.545.809,04 mln alla società panamense, a titolo di acconto pari al 40% senza richiedere alcuna garanzia che determinava l'azzeramento del capitale sociale e l'emergere dello stato di dissesto. Con le aggravanti di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso più fatti di bancarotta patrimoniale fraudolenta di cui all'art 326 co. 1 e 2 lett. a) d.lgs. n. 14/2019.
pagina4 di 11 Commesso in Milano in data 31.10.2024 (decreto collegiale fissazione omologa) e 20.1.2025 (data di deposito domanda di apertura della liquidazione giudiziaria)”. Il titolo cautelare è tutt'ora vigente avendo il Tribunale del Riesame di Milano rigettato i gravami degli indagati.
Tutto questo premesso, anche a prescindere dei gravissimi risvolti penali di cui si tratterà più oltre, va rilevato che emerge dagli atti acquisiti nel corso del procedimento, in primo luogo, il mancato rispetto delle condizioni di accessibilità dello strumento, non risultando la domanda allineata alla previsione di cui all'art.25-sexies CCII. Il concordato semplificato è concepito dal legislatore come extrema ratio, a cui affidarsi in ipotesi in cui non sussista altro bivio operativo possibile e l'intera gamma degli strumenti di regolazione della crisi, tanto contrattuali quanto concorsuali, annoverati dell'art.23 come esiti fisiologici della composizione negoziata, siano indicati dall'esperto come impraticabili. Se il risanamento - che in sede di composizione negoziata risultava, in prima battuta, ragionevolmente perseguibile - non è praticabile perché qualsiasi ipotesi di ristrutturazione sondata dall'imprenditore, con l'ausilio dell'esperto, è naufragata, ecco che a valle della composizione negoziata si aprono le porte del concordato semplificato. Non solo quindi è imprescindibile, per l'accesso allo strumento, che nella composizione negoziata siano state esplicitate e poste in campo le concrete prospettive di risanamento, ma altresì che le stesse siano state discusse in buona fede con i creditori senza esito positivo. Quando il percorso intrapreso con questi presupposti non si conclude positivamente si apre la via per uno strumento concordatario, peraltro coattivo, ma di natura necessariamente liquidatoria, in quanto finalizzato a consentire all'imprenditore – nel momento in cui l'unica alternativa possibile è ormai la liquidazione giudiziale – di imporre ai creditori un concordato imperniato sulla pronta cessione degli assets, che può essere prevista persino anticipata rispetto all'omologazione. Nella specie, a contrario, nella relazione finale dell'esperto datata 24 luglio 2024 (allegato E al ricorso) si evidenziava “La società fin da prima della presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi era di fatto inattiva e non occupava alcun dipendente;
…..In particolare, rispetto all'ipotesi liquidatoria il piano prevedeva un aumento sostanziale delle risorse messe a disposizione del ceto creditorio, grazie alla cessione del ramo di azienda, peraltro in realtà già inattivo, per il controvalore di Euro 120.000, e ad apporti esterni per Euro 800.000”. Considerazioni analoghe sono state svolte dall'ausiliario nominato nel parere depositato il 13 dicembre 2024, ove ha rilevato che: “A seguito dei rilievi di cui sopra è possibile affermare che la già mesi prima dell'accesso alla composizione negoziata Parte_1 era una società inattiva e priva di ogni valore economico, circostanza più volte confermata dall'esperto dott. nelle proprie relazioni;
di conseguenza non si rileva quali potessero Per_1 essere le prospettive di risanamento utili a ristabilire l'equilibrio economico finanziario della società e garantire la continuità, atteso che già antecedentemente all'accesso alla Parte_1
Procedura, non aveva alcun valore economico né sarebbe stata in grado di produrlo stante anche
pagina5 di 11 l'assenza di un'organizzazione societaria utile a perseguire l'oggetto sociale;
il “piano” presentato Contr in sede di è speculare al piano presentato in sede di richiesta di accesso al concordato semplificato che, sembra avere più natura liquidatoria che funzionale al superamento di una crisi temporanea;
ipotesi confermata dalla circostanza che l'apporto di nuova finanza, così come il ricavato della vendita dell'azienda sono fondi destinati a copertura dei debiti contratti precedentemente, senza alcuna esposizione di flussi di cassa utili a generare utilità future per il mantenimento di una situazione di equilibrio e di continuità”. Il medesimo ausiliario dott. ha così concluso (pag. 27 e ss.): “Al fine di Per_2 verificare il corretto svolgimento delle trattative nel corso della Composizione negoziata, s'è provveduto a richiedere in data 5 dicembre 2024, ai creditori presenti alla riunione del 31 gennaio 2024, informazioni in merito ad eventuali trattative avvenute nel corso della CNC. Su n.ro 14 lettere inviate sono giunte n.ro 12 risposte rappresentando che, successivamente alla riunione del 31 gennaio 2024, nessuna comunicazione è più pervenuta da parte della società o dell'esperto utile ad aggiornare sullo stato delle trattative nonostante le PEC inviate da parte dei creditori di richiesta di aggiornamenti. Dal tenore delle comunicazioni ricevute, s'è potuto constatare dunque che non ci sono mai state delle vere e proprie trattative ma unicamente un primo incontro che si può definire “interlocutorio” con la quale l'esperto e la società hanno esposto le possibili assunzioni del piano. Lo scrivente ritiene inoltre che, stante la situazione societaria, l'unico margine di trattativa attuabile potesse essere l'eventuale richiesta di un maggior apporto di nuova finanza atteso che non v'erano ulteriori poste su cui poter lavorare al fine di garantire diverse soluzioni alla risoluzione della crisi temporanea, come ad esempio una riduzione dell'onerosità dei contratti in essere (non esistenti nella fattispecie) o un riscadenziamento nei pagamenti ai fornitori utile a generare flussi di cassa mensili da poter destinare in parte alla soddisfazione dei creditori. Quello che si vuole rappresentare è che la situazione della Parte_1 nel corso della procedura di composizione negoziata era “statica”; la società non aveva alcun
[...] margine di movimento al fine di poter “trattare” con i creditori se non rispetto all'entità dell'apporto di nuova finanza non generando l'attività caratteristica, alcun flusso di cassa utile a Parte_ supportare la capacità di a poter ristabilire un equilibrio economico e una capacità di sostentamento dei flussi di cassa nei sei mesi successivi. Tali informazioni ben sarebbero potute essere desunte dal test pratico che avrebbe dovuto permettere di mettere a punto un piano finanziario per i successivi mesi utile a dimostrare la capacità della società di poter generare flussi di cassa al ser-vizio del proseguimento dell'attività. La società ha invece, presentato un piano a sei mesi (come previsto dal terzo comma, lettera b) dell'art. 17 CCII) che prevede unicamente di consumare liqui-dità dalle disponibilità liquide esistenti, senza che la stessa operasse al fine di generare nuovo cash flow. La bozza di piano predisposta in sede di CNC non era peraltro supportata, così come comunicato dall'esperto solo successivamente nella relazione presentata il 6 dicembre 2024, da adeguate garanzie utili ad assicurare ai creditori l'effettivo soddisfacimento nelle percentuali esposte”. Una simile impostazione, quale illustrata dall'ausiliario, priva di qualsivoglia dinamica negoziale effettiva, si pone in evidente contrasto con il presupposto di buona fede che deve permeare l'intero percorso di composizione. La trattativa non è un adempimento formale, ma il cuore del procedimento: essa presuppone confronto, apertura, disponibilità alla riformulazione. L'assenza di interlocuzioni sostanziali, la mancata effettività di riscontro e risposta alle sollecitazioni dei creditori e l'inerzia informativa del proponente denotano una gestione statica e autoreferenziale, incompatibile con la funzione dialogica e cooperativa che il pagina6 di 11 legislatore ha inteso attribuire alla composizione negoziata. Ne deriva che il concordato semplificato, fondato su tale percorso, non può che risultare viziato ab origine. L'approccio alla composizione negoziata si è mostrato privo di tensione funzionale verso la continuità, denotando l'assenza di una reale progettualità economica. Il piano non si è misurato incisivamente, né con la sostenibilità del debito, né tantomeno con la capacità dell'impresa di produrre valore. Piuttosto, si è limitato a dismettere risorse in parte disponibili e in parte di provenienza esterna, senza alcuna ricerca e prospettiva di riequilibrio. In tale contesto, la composizione negoziata si rivela un contenitore vuoto, sprovvisto di contenuto operativo, oltre che di interlocuzione effettiva, e il concordato semplificato che ne deriva non può che risultarne travolto, non essendo lo sbocco di un percorso negoziale autentico, ma la prosecuzione di una strategia liquidatoria mascherata. Si ribadisce che l'accesso e la funzione del concordato semplificato sono strettamente collegati alla composizione negoziata: il legislatore ha delineato questo strumento quale sbocco liquidatorio residuale, esperibile soltanto qualora l'iniziativa di composizione sia stata intrapresa in presenza di plausibili prospettive di risanamento, successivamente rivelatesi irrealizzabili. L'assenza di tali prospettive al momento dell'accesso alla composizione negoziata rende impraticabile il successivo ricorso al concordato semplificato. Si aggiunga che nel corso del procedimento la Procura della Repubblica di Milano ha riscontrato come la composizione negoziata e il concordato semplificato siano stati appositamente preordinati per attuare una operazione in frode ai creditori e ai danni delle banche finanziatrici della società. L'utilizzo distorto del concordato semplificato, finalizzato a eludere la liquidazione giudiziale e a schermare condotte distrattive già oggetto di indagine penale, snatura la funzione propria dell'istituto, che è quella di consentire una liquidazione ordinata e trasparente in assenza di alternative praticabili. Il ricorso a detto strumento concorsuale non può tradursi in una strategia di protezione da responsabilità civili o penali, né in un mezzo per consolidare effetti di operazioni patologiche. In presenza di un disegno preordinato alla frode, l'intervento giudiziale non può che arrestare l'abuso dello strumento, restituendolo alla sua funzione fisiologica di tutela della massa creditoria.
società che storicamente commercializza agrumi, ha ottenuto nel Parte_1 corso del 2022 finanziamenti per oltre 8.000.000,00 euro per una operazione commerciale consistente in una fornitura di banane e ananas acquistati dalla società panamense Exotic Health SA, a cui sono state trasferite dette liquidità a titolo di acconto (la fornitura complessiva era per oltre 21.000.000,00 di frutta). Agli istituti di credito sono state anche più volte presentate per l'anticipo le medesime fatture. La merce non è mai pervenuta a destinazione e nessun tentativo di recupero della frutta o delle somme corrisposte a titolo di acconto risulta essere stato effettuato da essendo palesemente fittizia la manovra Parte_1 introdotta. Dalla stessa prospettazione della società è l'operazione in esame che ha determinato il dissesto irreversibile della società. A seguito di ciò, la società ha fatto ricorso alla procedura di composizione negoziata, tentando di evitare pagina7 di 11 l'apertura della liquidazione giudiziale, medio tempore richiesta da Banca MPS, e prospettando ai creditori una soluzione meramente negoziale, quand'anche in assenza di effettive prospettive di risanamento aziendale. La proposta presentata nell'ambito della composizione negoziata si è sostanziata, infatti, nell'offerta di pagamento di una percentuale estremamente ridotta dei debiti, prospettando ai creditori, come alternativa, una liquidazione giudiziale rappresentata come totalmente incapiente. La successiva presentazione del concordato semplificato conferma tale impostazione, poiché il piano proposto riproduce, per soddisfare i creditori, la medesima immissione di liquidità già offerta in sede di composizione negoziata. È emerso, inoltre, che la provvista destinata ai pagamenti, tanto in ambito negoziale quanto concordatario, risulta provenire da una società di diritto spagnolo che, dalle indagine espletate dalla Procura della Repubblica, è riconducibile ai medesimi soggetti che hanno orchestrato e beneficiato del finanziamento bancario connesso alla fittizia operazione di fornitura di prodotti ortofrutticoli (ananas e banane), evidenziando così un collegamento diretto tra le condotte che hanno originato il dissesto e quelle successivamente poste in essere nella gestione della crisi. Il comportamento tenuto dalla società, anche prescindendo dai profili di rilevanza penale eventualmente riferibili ai soggetti coinvolti, appare in palese contrasto con i principi di correttezza, buona fede e trasparenza sanciti dall'art. 4 CCII, che impongono al debitore un dovere di leale collaborazione e di piena informazione nei confronti dei creditori e degli organi della procedura. La mancata ostensione dell'operazione commerciale con Exotic Health S.A., unitamente all'assenza di iniziative volte al recupero delle somme distratte, costituisce una violazione degli obblighi informativi e di protezione che discendono dalla clausola generale di buona fede di cui agli artt. 4 e 16 CCII. Il debitore, in sede di regolazione della crisi, è tenuto a rappresentare la propria situazione in modo completo e veritiero, evitando condotte reticenti o fuorvianti che possano compromettere l'affidamento dei creditori e la trasparenza della procedura. Tali elementi consentono di ritenere che la società abbia utilizzato gli strumenti di regolazione della crisi in modo strumentale e distorto, con finalità non conformi alla funzione propria del concordato semplificato, che è quella di favorire una soluzione liquidatoria ordinata e trasparente, quando l'alternativa di risanamento non è praticabile per non essere stata trovata una soluzione all'esito delle trattative intervenute. In particolare, l'omessa ostensione degli effettivi termini e delle reali finalità dell'operazione sottesa, nonché la mancata rappresentazione della frode perpetrata ai danni degli istituti bancari finanziatori, integrano un comportamento contrario agli obblighi di collaborazione leale e informazione veritiera imposti al debitore nelle procedure di regolazione della crisi, con conseguente violazione dei presupposti di legittimità del concordato semplificato di cui all'art. 25-sexies CCII. Tale condotta determina, pertanto, un vizio sostanziale del procedimento che ne impedisce l'omologazione. Il concordato semplificato costituisce uno strumento liquidatorio residuale, attivabile esclusivamente all'esito di una composizione negoziata cui sia stato fatto pagina8 di 11 accesso in una prospettiva – poi naufragata – di potenziale risanamento dell'impresa. Nel caso di specie, la proposta avanzata da si è palesata Parte_1 intrinsecamente inidonea fin dall'esordio sotto molteplici profili, tra i quali – in uno con l'assenza di trattative effettive con i creditori, con la natura meramente liquidatoria del piano e la mancanza ab initio di flussi di cassa prospettici – spiccava l'inattività della società già in epoca antecedente all'accesso alla composizione negoziata. In buona sostanza, già all'avvio del percorso camerale, la società ricorrente si palesava inerte, senza volontà e prospettive di ripresa, ed in quanto tale insuscettibile di perseguire il target imprescindibile del risanamento dell'impresa. Può, conseguentemente, essere esaminata la domanda di liquidazione giudiziale proposta da dall' e dal Pubblico Parte_3 Controparte_6
Ministero. Sussistono i presupposti e le condizioni per la pronuncia richiesta in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dalla presenza di ingenti debiti nei confronti di erario e enti previdenziali nonché dalla presenza di rilevanti esposizioni debitorie che emergono dai bilanci in atti, senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, stante la esigua entità dell'attivo circolante liquido. Questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co.2 e 3 lett.c) CCII, poiché l'imprenditore ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, in in Milano, Viale Premuda 14. Il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore commerciale, e non è emerso che in capo al medesimo sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII. Dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII. Il Collegio valuta di indicare come curatore il dott. iscritto Persona_2 all'Albo dei soggetti incaricati dall' Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art.356 CCII, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art.358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso.
P.Q.M.
Visto l'art. 25- sexies CCII, Rigetta la domanda di omologazione di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio proposta da (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
a socio unico, con sede legale in Milano, Viale Premuda 14, in persona legale rappresentante, , nato in [...] il [...], C.F. Parte_2
; C.F._1
Visto l'art. 49 CCII, Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. Parte_1
), a socio unico, con sede legale in Milano, Viale Premuda 14, in P.IVA_1
pagina9 di 11 persona legale rappresentante, , nato in [...] il Parte_2
21.11.1958, C.F. ; C.F._1
Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Laura De Simone;
Nomina Curatore il dott. Persona_2
Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
Stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 10.2.2026 ore 10:00; Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. ORDINA al Curatore di procedere immediatamente - utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici - alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza delle imprese debitrici (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art.193 CCII;
ORDINA al Curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose per i quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art.758 c.p.c.;
pagina10 di 11 INVITA il Curatore, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina, a far pervenire in cancelleria la propria accettazione, ex art.126 CCII, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co. 3, 358 CCI, con avviso che, ove non osservato questo obbligo, il Tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;
ORDINA ai sensi dell'art. 49 co.4 CCII che la presente sentenza sia pubblicata e comunicata ai sensi dell'art.45 CCII in copia integrale alla impresa debitrice, ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale e al pubblico ministero;
DISPONE la trasmissione ai sensi degli artt.45 e 49 CCII all'Ufficio del Registro delle imprese ove l'impresa debitrice ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo. Milano, 25/09/2025
Il Presidente est.
Dott. Laura De Simone
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