Ordinanza cautelare 20 gennaio 2025
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00513/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02291/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2291 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Sabrina Apollinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Legione Carabinieri Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
-della determinazione n. -OMISSIS-, notificata al ricorrente in data 19.10.2024, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto, conseguenziale, antecedente e successivo;
-del rigetto della istanza avanzata in sede di memoria difensiva, rimessa al Superiore Comando, in conseguenza della comunicazione di avvio del procedimento per l’esame della posizione di impiego, con la quale il ricorrente chiedeva, su espressa sollecitazione della P.A., il trasferimento a domanda presso le seguenti sedi di servizio: Stazione CC di -OMISSIS-; Stazione CC di -OMISSIS-; Stazione CC di -OMISSIS-; Stazione -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa LE UR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente, -OMISSIS-dei Carabinieri, ha impugnato i provvedimenti con cui il Comando Legione Carabinieri Sicilia ha disposto il suo trasferimento per incompatibilità ambientale dalla stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-ad -OMISSIS-.
In punto di fatto, il ricorrente espone quanto segue:
- di essere stato iscritto nel registro degli indagati presso la Procura della Repubblica di Roma per il reato di tentata truffa aggravata in concorso e, a seguito di una perquisizione in data -OMISSIS-, presso la Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-, anche nel registro degli indagati presso la Procura della Repubblica Militare di Napoli per il reato di “ritenzione di munizionamento militare”, -OMISSIS-
- conseguentemente, con nota prot. n. -OMISSIS-, il Comando Legione Carabinieri “Sicilia” comunicava al ricorrente l’avvio del procedimento per la valutazione del trasferimento di autorità, invitandolo a presentare memorie difensive e indicare sedi di gradimento per un eventuale trasferimento a domanda;
-il ricorrente presentava le proprie deduzioni e chiedeva di essere trasferito presso le stazioni di -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- o -OMISSIS-, rappresentando altresì la necessità di assistere la madre convivente, riconosciuta in condizioni di disabilità grave;
-con nota n.-OMISSIS-, il Comando Provinciale di Messina formulava proposta di trasferimento del ricorrente al di fuori della Compagnia di -OMISSIS-, nella considerazione che: “a) Il graduato in oggetto dal 05/06/2024 è coinvolto nel p.p. n. -OMISSIS- della procura militare della Repubblica di Napoli per ritenzione di munizionamento militare.; b) Le vicende penali sopracitate: - coinvolgono anche l'ambiente lavorativo del graduato presso il quale è stata eseguita una perquisizione, con ovvie conseguenze in termini di “turbativa” della serenità del reparto; - influiscono negativamente sul rapporto di fiducia tra il militare e il suo comandante di stazione; - hanno avuto ampia risonanza nell'ambito della compagnia di -OMISSIS- ”. Veniva quindi proposta la Stazione di -OMISSIS- (Me) trattandosi di reparto che “ a. Attualmente registra la carenza organica di una unità nel ruolo App/Car.; b. È attiguo all'asse viario autostradale Messina - Catania; c. Di percorso registra un tempo di percorrenza, è una distanza molto simile a quelle che il militare affronta adesso per raggiungere la sua residenza in -OMISSIS- ”.
-con la determinazione impugnata il Comando Legione Carabinieri “Sicilia” ha, pertanto, disposto il trasferimento d’autorità del ricorrente presso la Stazione di -OMISSIS-, motivando come segue “ CONSIDERATO che la vicenda ormai nota all'interno del reparto, oltre ad avere compromesso il rapporto fiduciario con i colleghi ed i superiori gerarchici rende altresì incompatibile l'ulteriore permanenza dello stesso alla stazione di graniti per motivi ambientali funzionalmente correlati al servizio. TENUTO CONTO che presso le sedi indicate dal militare nell'atto di intervento prodotto a seguito dell'avvio del procedimento ex art. 7 e 8 L.241/1990, sussistono obiettive situazioni di incompatibilità ambientale. VISTA la necessità di rimuovere l'incompatibilità ambientale reimpiegando il militare presso altro reparto al di fuori della giurisdizione della compagnia di Taormina, anche per consentirgli di riacquisire la giusta serenità interiore e continuare a lavorare scevro da qualsiasi condizionamento. CONSIDERATO Che la stazione di -OMISSIS-, compresa nella giurisdizione della compagnia di Messina sud, presenta una carenza organica nel ruolo Appuntati/Carabinieri. (...) ”.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di gravame, con i quali si deducono, in sintesi:
1) Violazione dei principi di efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa (art. 1 L. n. 241/1990);
2) Difetto dei presupposti di fatto, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, violazione del principio di ragionevolezza;
3) Illogicità e contraddittorietà della motivazione, con particolare riferimento alla sede di destinazione;
4) Violazione del principio di proporzionalità, dell’art. 55 del d.P.R. n. 335/1982 e degli artt. 386 e 395 del R.G.A., nonché carenza di motivazione;
5) Violazione degli artt. 3, 4, 30, 31, 32, 51 e 97 Cost., dell'art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001, dell'art. 1493 del D.Lgs. n. 66/2010 e dell’art. 3 della L. n. 241/1990.
A sostegno delle proprie censure, il ricorrente afferma che non vi sarebbe alcuna turbativa dell’ambiente lavorativo, né risonanza esterna della vicenda; che sussisterebbe una contraddizione tra l’urgenza del trasferimento e il tempo trascorso dai fatti; che sarebbe illogico il rigetto delle sedi da lui indicate; che l’Amministrazione avrebbe omesso di considerare le sue esigenze personali e familiari (-OMISSIS-, genitorialità, condizioni economiche e di salute).
2. Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, chiedendo il rigetto del ricorso e sottolineando la natura non sanzionatoria del trasferimento per incompatibilità ambientale, la sua riconducibilità alla categoria degli ordini militari e la conseguente ampia discrezionalità dell’Amministrazione, nonché la correttezza del suo operato nel caso di specie.
3. Con ordinanza n.-OMISSIS-, questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo insussistente il periculum in mora alla luce della circostanza che la sede di destinazione si trova a una distanza e a un tempo di percorrenza dal luogo di residenza del ricorrente del tutto analoghi a quelli della sede di provenienza.
4. In vista della trattazione in pubblica udienza le parti hanno scambiato memorie e repliche.
5. All’udienza pubblica del 3 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
6.1. Giova premettere il consolidato quadro giurisprudenziale in materia di trasferimento del personale militare per incompatibilità ambientale secondo cui:
- i provvedimenti di trasferimento d'autorità di militari, ivi compresi quelli assunti per ragioni di incompatibilità ambientale, sono qualificabili come “ordini”, rispetto ai quali l’interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto;
-sono sottratti all’applicazione della normativa generale sul procedimento amministrativo, in conformità a quanto testualmente dispone l’art. 1349, comma 3, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, per cui “ agli ordini militari non si applicano i capi I, III e IV della legge 7 agosto 1990, n. 241 ” e non richiedono, quindi, una particolare motivazione, atteso che l’interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente sugli altri eventuali interessi del militare (cfr. Cons. Stato Sez. II, 17 ottobre 2022, n. 8797; Sez. II, 26 maggio 2021, n. 4071; Sez. II, 8 marzo 2021, n. 1910; Sez. IV, 8 aprile 2019, n. 2267);
-le esigenze organizzative dell’Amministrazione militare sono connotate da ampia discrezionalità sì che la censurabilità delle scelte operate dall'Amministrazione militare può avvenire solo nei limiti della manifesta illogicità o irrazionalità delle stesse, travisamento dei fatti, incompletezza della motivazione (Consiglio di Stato, Sez. II 19 gennaio 2024 n. 642; Sez. II, 3 marzo 2021, n. 1796);
-il presupposto del trasferimento per incompatibilità ambientale è individuato nella tutela del prestigio e del corretto funzionamento degli uffici pubblici e nella garanzia della regolarità e continuità dell'azione amministrativa, eliminando la causa obiettiva dei disagi che derivano dalla presenza del militare presso un determinato ufficio, a prescindere dall'imputabilità a questi di eventuali profili soggettivi di colpa nelle vicende che hanno determinato tali disagi (cfr ex multis Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 maggio 2021, n. 3819);
- detto trasferimento è legittimo anche quando il bene giuridico tutelato (il corretto funzionamento e il prestigio dell'ufficio) sia soltanto messo in pericolo, non essendo necessario che esso sia già stato danneggiato;
- detto provvedimento non ha carattere sanzionatorio, ma è preordinato a ovviare alla situazione d'incompatibilità ambientale determinatasi, a prescindere da ogni giudizio di rimproverabilità della condotta dell'interessato (Cons. Stato Sez. IV, 14 maggio 2021, n.3819; Sez. 29 marzo 2021, n. 2629; Sez. IV, 27 luglio 2021, n. 5560);
- conseguentemente, non rileva la scaturigine della situazione di incompatibilità ambientale venutasi a creare: essa potrebbe anche non dipendere da condotte "ascrivibili" al militare. In simili evenienze, il compito del giudice è limitato al riscontro della effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità venutasi a creare ad avviso dell'Amministrazione (e costituente presupposto del provvedimento), e della proporzionalità del "rimedio" adottato dall'Amministrazione per rimuoverla (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 9 maggio 2025, n. 3969; Cons. Stato, Sez. II, 8 maggio 2023, n. 4586; Sez. II, 11 ottobre 2021, n. 6787; Sez. II, 30 giugno 2021, n. 4993; Sez. IV, 8 febbraio 2021, n. 1173; 18 ottobre 2019, n. 7088; 30 novembre 2020, n. 7562).
6.2. Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, il Collegio ritiene che l’operato dell’Amministrazione sia immune dai vizi denunciati.
Quanto al presupposto del trasferimento, non è contestata la sussistenza dei procedimenti penali a carico del ricorrente, né l’esecuzione di una perquisizione all’interno della Stazione dei Carabinieri ove egli prestava servizio.
L’Amministrazione ha ritenuto, con valutazione che non appare manifestamente illogica o irragionevole, che tali eventi fossero idonei a “turbare la serenità del reparto” e a incrinare il “rapporto di fiducia tra il militare e il suo comandante di stazione”. Come si è detto, la giurisprudenza ritiene sufficiente la mera messa in pericolo del buon andamento e del prestigio dell'ufficio.
La valutazione dell’Amministrazione, fondata su elementi oggettivi e concreti, si sottrae pertanto alle censure di travisamento dei fatti e difetto di presupposto. Né può assumere rilievo la dedotta mancanza di segnalazioni specifiche da parte dei superiori diretti, a fronte di una formale e motivata proposta del Comando Provinciale che ha dato conto della situazione venutasi a creare.
Come chiarito dalla richiamata giurisprudenza, infatti, ai fini della verifica di incompatibilità ambientale non si rende necessaria una puntuale descrizione di singoli episodi, essendo sufficiente l’esistenza di un clima non idoneo al proficuo svolgimento del servizio e dei rapporti interni ed esterni alla sede di lavoro.
Parimenti infondata è la censura relativa al tempo trascorso tra i fatti e l’adozione del provvedimento, poiché la necessità di rimuovere una situazione di incompatibilità non viene meno per il solo decorso di un lasso temporale, durante il quale l’Amministrazione ha comunque posto in essere l’attività istruttoria necessaria.
6.3. Con riferimento alla scelta della sede di destinazione e alla lamentata violazione del principio di proporzionalità, le doglianze del ricorrente non possono parimenti trovare accoglimento.
In primo luogo, l’Amministrazione ha respinto le sedi indicate dal militare sulla base di un parere contrario del Comando Provinciale di Catania, motivato dalla circostanza che precedenti vicende avevano già determinato in passato trasferimenti per incompatibilità ambientale del medesimo graduato da reparti di quella provincia, con un conseguente “ decadimento del rapporto fiduciario con l'autorità giudiziaria etnea ” (cfr. determinazione in data 28.9.2024 del Comando Provinciale Carabinieri di Catania, all. 8 della produzione di parte resistente).
La decisione di non assegnare il ricorrente a una delle sedi da lui richieste, le quali peraltro non costituiscono un vincolo per l'Amministrazione, appare dunque frutto di un’istruttoria completa e non arbitraria, volta a evitare il riproporsi di criticità già emerse.
In secondo luogo, la scelta di destinare il ricorrente alla Stazione di -OMISSIS- appare congrua e proporzionata.
Come già rilevato in sede cautelare, tale sede si trova a una distanza dalla residenza del militare (km 86) del tutto analoga a quella della sede di provenienza (km 71), con tempi di percorrenza quasi identici. Ciò dimostra che l’Amministrazione ha operato un contemperamento degli interessi in gioco, individuando una soluzione che, pur soddisfacendo l’esigenza primaria di rimuovere l’incompatibilità, non aggrava in modo sproporzionato la situazione personale e familiare del dipendente.
Non si ravvisa, pertanto, alcuna manifesta sproporzione o intento vessatorio nella scelta della sede ad quem , tale da far assumere al provvedimento connotazioni sanzionatorie, estranee alla sua ratio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 9 maggio 2025, n. 3967 e richiami ivi contenuti a Cons. Stato Sez. II 6 dicembre 2021, n. 8150; Sez. II, 28 ottobre 2021, n. 7238; Sez. IV, 14 maggio 2021, n. 3819).
6.4. Alla luce di quanto sopra, risultano infondate anche le censure relative alla mancata considerazione delle esigenze familiari del ricorrente (-OMISSIS- ex L. 104/1992, -OMISSIS-).
Per consolidata giurisprudenza, infatti, nel bilanciamento degli interessi proprio del trasferimento per incompatibilità ambientale, le esigenze personali e familiari del dipendente, pur meritevoli di tutela, sono considerate recessive rispetto all’interesse pubblico primario a salvaguardare la funzionalità e il prestigio dell’amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 26 maggio 2022, n. 4212).
Peraltro, la giurisprudenza ha precisato che, allorché l’amministrazione si determini a disporre il trasferimento per motivi di incompatibilità ambientale, “le situazioni familiari e personali del dipendente non entrano in gioco comparativamente” (T.A.R. Toscana, Sez. I, 23 dicembre 2024, n. 1556 che richiama Cons. Stato, sez. IV, 14 maggio 2021, n. 3819; Id., 7 gennaio 2020, n. 118).
Tale principio assume ancor più rilievo nel caso di specie, posto che – come sopra chiarito – la soluzione adottata non comporta un significativo aggravamento della dislocazione della sede di servizio in rapporto alla residenza del militare.
7. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
8. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AU LE, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
LE UR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE UR | AU LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.