TAR Catania, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 513
TAR
Ordinanza cautelare 20 gennaio 2025
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Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dei principi di efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa

    Il Collegio ritiene che i provvedimenti di trasferimento d'autorità di militari, anche per incompatibilità ambientale, sono qualificabili come 'ordini' e sottratti alla normativa generale sul procedimento amministrativo, non richiedendo una particolare motivazione se non nei limiti della manifesta illogicità o irrazionalità.

  • Rigettato
    Difetto dei presupposti di fatto, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, violazione del principio di ragionevolezza

    L'Amministrazione ha ritenuto che i procedimenti penali e la perquisizione fossero idonei a turbare la serenità del reparto e a incrinare il rapporto di fiducia. La giurisprudenza ritiene sufficiente la mera messa in pericolo del buon andamento e del prestigio dell'ufficio. La valutazione dell'Amministrazione, fondata su elementi oggettivi, si sottrae alle censure di travisamento e difetto di presupposto. Non rileva la mancanza di segnalazioni specifiche da parte dei superiori diretti, a fronte di una proposta motivata del Comando Provinciale.

  • Rigettato
    Illogicità e contraddittorietà della motivazione, con particolare riferimento alla sede di destinazione

    L'Amministrazione ha respinto le sedi indicate dal militare sulla base di un parere contrario del Comando Provinciale di Catania, motivato da precedenti vicende che avevano determinato trasferimenti per incompatibilità ambientale dello stesso graduato da reparti di quella provincia, con conseguente 'decadimento del rapporto fiduciario con l'autorità giudiziaria etnea'. La scelta della Stazione di -OMISSIS- appare congrua e proporzionata, trovandosi a distanza e tempo di percorrenza dalla residenza del militare del tutto analoghi a quelli della sede di provenienza.

  • Rigettato
    Violazione del principio di proporzionalità, dell’art. 55 del d.P.R. n. 335/1982 e degli artt. 386 e 395 del R.G.A., nonché carenza di motivazione

    La scelta della sede di destinazione appare congrua e proporzionata, trovandosi a distanza e tempo di percorrenza dalla residenza del militare del tutto analoghi a quelli della sede di provenienza, dimostrando un contemperamento degli interessi in gioco. Non si ravvisa alcuna manifesta sproporzione o intento vessatorio.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 3, 4, 30, 31, 32, 51 e 97 Cost., dell'art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001, dell'art. 1493 del D.Lgs. n. 66/2010 e dell’art. 3 della L. n. 241/1990

    Nel bilanciamento degli interessi del trasferimento per incompatibilità ambientale, le esigenze personali e familiari sono considerate recessive rispetto all’interesse pubblico primario a salvaguardare la funzionalità e il prestigio dell’amministrazione. La soluzione adottata non comporta un significativo aggravamento della dislocazione della sede di servizio in rapporto alla residenza del militare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 513
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 513
    Data del deposito : 18 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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