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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/11/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Procedure concorsuali in persona dei Magistrati: dott. Enrico Astuni Presidente rel. est. dott.sa Maurizia Giusta Giudice dott.sa Carlotta Pittaluga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. 668 /2025 R.G. avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale su istanza presentata in proprio da in persona dell Parte_1 Controparte_1 società operante nel settore lavorazione materie plastiche, produzione di manufatti per l'industria,
l'assemblaggio di componenti derivanti da lavorazioni industriali, con sede legale in Torino C.so
Re Umberto n. 8 e operativa in Bruino;
ascoltato il relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che il debitore ha sede nel circondario;
osserva quanto segue.
1. Legittimazione dell'attuale A.U. CP_1
La domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso del debitore (art. 37
CCII) e sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della società (art. 120-bis CCII). Nella specie, era alla data del deposito della domanda (3.11.2025) ed è all'attualità CP_1
(4.11.2025) legale rappresentante della Parte_1
Specificamente, era ed è stato A.U. in modo incontestato – salva l'operatività di fatto da CP_1 parte di altre figure che si muovevano nell'impresa in oggetto – fino al 24 luglio 2025.
In data 25 luglio 2025 un'assemblea totalitaria dei soci, apparentemente tenutasi nella sede legale di Torino C.so Re Umberto n. 8, nello studio del dott. , commercialista “storico” della Per_1
Società, con la partecipazione dell'intero capitale sociale e dello stesso A.U. avrebbe deliberato di prendere atto delle dimissioni di da A.U. della società e nominato un nuovo A.U. in CP_1 persona di tale . Il verbale (sub doc. 31) appare sottoscritto da Persona_2 [...]
e ed è stato iscritto nel Registro imprese in data 5 agosto 2025 (doc. 1, CP_1 Parte_2 pag. 11 di 23 del file).
In data 1° settembre 2025, una nuova assemblea totalitaria, sempre dichiaratamente tenutasi nella sede, presenti “in proprio o per delega l'intero capitale sociale” e l'A.U. , Persona_2 avrebbe preso atto delle dimissioni di quest'ultimo e nominato in sua vece tale . Parte_2 Tale verbale (sub doc. 31) è stato sottoscritto da e ed è stato Persona_2 Parte_2 iscritto nel registro delle imprese in data 9.9.2025 (doc. cit., pag. 10).
Riguardo a questi due verbali, contesta nel ricorso che “le assemblee recano, oltre al refuso CP_1 che la società è stata indicata come e non come , che le stesse sono state CP_2 Parte_1 tenute presso lo , sede legale e che era presente l'intero capitale sociale. Il Sig. Persona_3 titolare dell'intero capitale sociale, non è stato convocato e la firma apposta in calce al CP_1 verbale 25 luglio 2025 non è a lui riconducibile, come si può verificare con le sottoscrizioni precedenti e/o successive, riportate sul libro verbale assemblee. Il Dr. , con pec 13 ottobre Per_1
2025 trasmessa a , ha così puntualizzato in merito alle assemblee: “La presente per Parte_1 comunicarVi che in data odierna sono venuto a conoscenza che due assemblee della società
[...]
in data 25/07/2025 e 01/09/2025, si sarebbero svolte presso la sede sociale della Parte_1 società, ovvero presso il mio studio in Corso Re Umberto 8 — Torino. Questo non è mai avvenuto.
Tanto Vi dovevo e Vi invio cordiali saluti.” (pag. 14).
Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, nei limiti della sommarietà consentita dal rito, esistono sufficienti elementi per affermare che i due verbali documentano riunioni dei soci mai tenutesi, perché (1) tali assemblee non hanno avuto luogo presso la sede legale di Torino C.so Re
Umberto I n 8, dove risultano essersi svolte e (2) alle stesse non risulta aver partecipato
[...]
in allora socio unico di CP_1 Parte_1
Sulla circostanza sub (1) è dirimente, perché proveniente da un terzo e non smentita da contrarie risultanze istruttorie, la PEC del dott. in data 13 ottobre 2025 (doc. 32), titolare dello studio Per_1 professionale dove la società ha la propria sede legale, che ha dichiarato che tali assemblee non hanno avuto luogo nel suo studio. Non sussistono elementi per ritenere che l'assemblea si sia effettivamente svolta in un luogo diverso dalla sede, come sarebbe stato peraltro consentito dall'art. 22 dello statuto (sub doc. 25) secondo cui i soci possono riunirsi in assemblea “sia presso la sede sociale, sia altrove”.
La circostanza sub (2) completa il quadro. è stato socio unico dal 6 settembre CP_1
2021 fino all'ingresso in società di tale con sottoscrizione di un aumento di Parte_3 capitale con sovrapprezzo in data 30 maggio 2023 (sub doc. 25) e nuovamente dall'8 aprile 2024, con l'acquisto della quota di fino almeno al 14 ottobre 2025, data della visura Parte_3 camerale (doc. 1 cit., pag. 5).
Come si legge nel ricorso, ha promesso in vendita a il 60% CP_1 Persona_2 della propria partecipazione in er il corrispettivo di 24 mila euro, con scrittura Parte_1 privata 28 ottobre 2024 (doc. 13) e conferito a novembre 2024 al promissario acquirente una procura speciale irrevocabile ex art. 1723 comma 2 c.c.. Tuttavia, la promessa in vendita ha subordinato l'effetto traslativo a un futuro rogito notarile, deve quindi correttamente intendersi come un preliminare di vendita (“le cessioni avverranno con effetto immediato alla data del rogito
2 e le quote verranno cedute con tutti gli inerenti relativi diritti”) e il contratto definitivo non è stato perfezionato prima delle assemblee del 14 ottobre 2025 (cfr. e-mail 17 ottobre, sub doc. 17). In ogni caso, la semplice promessa di vendita non ha privato della legittimazione esclusiva a CP_1 esercitare i diritti amministrativi, in qualità di socio iscritto nel registro delle imprese.
In entrambi i verbali di assemblea contestati, del 25 luglio e del 1° settembre 2025, si legge che è presente “in proprio o per delega l'intero capitale sociale” – dovrebbe quindi intendersi
[...]
Tuttavia, la sottoscrizione apposta in calce al verbale di assemblea CP_1 CP_1 del 25 luglio 2025 appare a colpo d'occhio difforme dalle firme, tra loro identiche, apposte dallo stesso sulla carta d'identità rilasciata nel 2019 (doc. 2) e sul verbale di assemblea del 3 CP_1 ottobre 2025 (sub doc. 31), mentre il verbale del 1° settembre 2025 usa una formula di stile, dando atto che è presente “in proprio o per delega l'intero capitale sociale”, senza peraltro indicare chi avrebbe partecipato all'assemblea al posto di né revocare i gravi dubbi circa l'effettivo CP_1 svolgimento dell'assemblea già emersi sub (1).
In conclusione, malgrado l'apparenza di una riunione dei soci, non può ritenersi provato lo svolgimento effettivo di una riunione dei soci, tantomeno la partecipazione di con la CP_1 conseguenza che le determinazioni risultanti dal verbale – dimissioni di sua sostituzione CP_1 con;
dimissioni di , sua sostituzione con – non possono ritenersi Per_2 Per_2 Pt_2 imputabili alla società e devono ritenersi inesistenti, comunque privi di effetto Parte_1 nei confronti della Società.
In tal senso cfr. Cass. 27.9.2021 n. 26199 che, pur dopo la riforma del diritto societario attuata con d.lgs. n. 6 del 2003, ha ribadito il principio che “la delibera assembleare di una società di capitali, assunta con la sola partecipazione di soggetti privi della qualità di socio della stessa, è inesistente, non sussistendo un atto imputabile, neppure in via astratta, alla società”, con la conseguenza che l'accertamento o la cognizione incidentale è possibile anche d'ufficio e senza limiti di tempo.
Pertanto, per quanto rileva ai fini del presente giudizio, pur avendo perduto nella CP_1 pubblicità commerciale della Società la qualità di A.U. e legale rappresentante della Parte_1
per effetto dell'iscrizione prima di , poi di come A.U., non ha mai
[...] Per_2 Pt_2 perduto tale qualità in considerazione della inesistenza, non imputabilità o mancanza di effetti delle decisioni documentate.
In ultimo, ha riacquistato anche sul piano della pubblicità degli atti nel Registro delle CP_1 imprese la veste che gli compete di legale rappresentante della Società, adottando la deliberazione del 3 ottobre 2025 (sub doc. 31), iscritta nel Registro delle imprese in data 13 ottobre 2025 (doc. cit., pag. 9), con cui, agendo in qualità di socio unico, ha nuovamente nominato se stesso come amministratore.
3 In ultimo, tale determinazione non può essere inficiata dalla considerazione che, da un'ispezione d'ufficio del Registro delle imprese in data odierna, nei limiti consentiti dagli artt. 42 e 367 CCII, risulta iscritto in data 3 novembre 2025 il trasferimento a della quota del 60% del Parte_2 capitale sociale, per scrittura privata autenticata dal notaio in data 14 ottobre Persona_4
2025 rep. 29261 racc. 23809.
Infatti, tale trasferimento, in quanto successivo alla deliberazione del 3 ottobre, iscritta il 13 ottobre, avuto riguardo alla data sia dell'atto (14 ottobre) sia della pubblicità (3 novembre), non può inficiare la validità dell'assemblea, né l'attuale legittimazione di a CP_1 rappresentare la società.
2. Stato di insolvenza.
Lo stato di insolvenza del debitore è ammesso e si ricava agevolmente:
- dalla situazione patrimoniale estimativa (ricorso pag. 25, doc. 4-5) da cui risultano, con le rettifiche apportate ai fini della presentazione del ricorso, in disparte possibili azioni recuperatorie e/o risarcitorie, attivi per circa 378 mila euro e debiti per oltre due milioni di euro;
- dai numerosi decreti ingiuntivi emessi nei confronti di precetti e Parte_1 pignoramenti, anche per debiti erariali (doc. 9, 14 e 15);
- dalle diffide dei dipendenti (doc. 11) per il mancato pagamento delle spettanze da maggio a agosto 2025;
- dello sfratto dallo stabile industriale in Bruino per morosità, dove l'ultimo canone risulta essere stato pagato a settembre 2024 (doc. 22).
Dagli atti è emerso che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma
5 CCI e che non sussistono i presupposti congiuntamente richiesti dall'art. 2 lett. d) per l'esonero dell'imprenditore commerciale da liquidazione giudiziale poiché tutte le soglie risultano superate. tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 49 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 in persona dell'A.U. Crupi con sede legale in Torino C.so Re Umberto n. 8; CP_1 nomina il dott. Enrico Astuni Giudice Delegato per la procedura;
nomina
Curatore il dott. che alla luce dell'organizzazione dello studio risulta allo Persona_5 stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
4 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori, contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 3 marzo 2026 alle ore 16.00 nell'aula n. 9 (piano terra) del Tribunale, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala
5 al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co.4, CCI.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 5.11.2025
Il Presidente
(dott. Enrico Astuni)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Procedure concorsuali in persona dei Magistrati: dott. Enrico Astuni Presidente rel. est. dott.sa Maurizia Giusta Giudice dott.sa Carlotta Pittaluga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. 668 /2025 R.G. avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale su istanza presentata in proprio da in persona dell Parte_1 Controparte_1 società operante nel settore lavorazione materie plastiche, produzione di manufatti per l'industria,
l'assemblaggio di componenti derivanti da lavorazioni industriali, con sede legale in Torino C.so
Re Umberto n. 8 e operativa in Bruino;
ascoltato il relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che il debitore ha sede nel circondario;
osserva quanto segue.
1. Legittimazione dell'attuale A.U. CP_1
La domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso del debitore (art. 37
CCII) e sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della società (art. 120-bis CCII). Nella specie, era alla data del deposito della domanda (3.11.2025) ed è all'attualità CP_1
(4.11.2025) legale rappresentante della Parte_1
Specificamente, era ed è stato A.U. in modo incontestato – salva l'operatività di fatto da CP_1 parte di altre figure che si muovevano nell'impresa in oggetto – fino al 24 luglio 2025.
In data 25 luglio 2025 un'assemblea totalitaria dei soci, apparentemente tenutasi nella sede legale di Torino C.so Re Umberto n. 8, nello studio del dott. , commercialista “storico” della Per_1
Società, con la partecipazione dell'intero capitale sociale e dello stesso A.U. avrebbe deliberato di prendere atto delle dimissioni di da A.U. della società e nominato un nuovo A.U. in CP_1 persona di tale . Il verbale (sub doc. 31) appare sottoscritto da Persona_2 [...]
e ed è stato iscritto nel Registro imprese in data 5 agosto 2025 (doc. 1, CP_1 Parte_2 pag. 11 di 23 del file).
In data 1° settembre 2025, una nuova assemblea totalitaria, sempre dichiaratamente tenutasi nella sede, presenti “in proprio o per delega l'intero capitale sociale” e l'A.U. , Persona_2 avrebbe preso atto delle dimissioni di quest'ultimo e nominato in sua vece tale . Parte_2 Tale verbale (sub doc. 31) è stato sottoscritto da e ed è stato Persona_2 Parte_2 iscritto nel registro delle imprese in data 9.9.2025 (doc. cit., pag. 10).
Riguardo a questi due verbali, contesta nel ricorso che “le assemblee recano, oltre al refuso CP_1 che la società è stata indicata come e non come , che le stesse sono state CP_2 Parte_1 tenute presso lo , sede legale e che era presente l'intero capitale sociale. Il Sig. Persona_3 titolare dell'intero capitale sociale, non è stato convocato e la firma apposta in calce al CP_1 verbale 25 luglio 2025 non è a lui riconducibile, come si può verificare con le sottoscrizioni precedenti e/o successive, riportate sul libro verbale assemblee. Il Dr. , con pec 13 ottobre Per_1
2025 trasmessa a , ha così puntualizzato in merito alle assemblee: “La presente per Parte_1 comunicarVi che in data odierna sono venuto a conoscenza che due assemblee della società
[...]
in data 25/07/2025 e 01/09/2025, si sarebbero svolte presso la sede sociale della Parte_1 società, ovvero presso il mio studio in Corso Re Umberto 8 — Torino. Questo non è mai avvenuto.
Tanto Vi dovevo e Vi invio cordiali saluti.” (pag. 14).
Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, nei limiti della sommarietà consentita dal rito, esistono sufficienti elementi per affermare che i due verbali documentano riunioni dei soci mai tenutesi, perché (1) tali assemblee non hanno avuto luogo presso la sede legale di Torino C.so Re
Umberto I n 8, dove risultano essersi svolte e (2) alle stesse non risulta aver partecipato
[...]
in allora socio unico di CP_1 Parte_1
Sulla circostanza sub (1) è dirimente, perché proveniente da un terzo e non smentita da contrarie risultanze istruttorie, la PEC del dott. in data 13 ottobre 2025 (doc. 32), titolare dello studio Per_1 professionale dove la società ha la propria sede legale, che ha dichiarato che tali assemblee non hanno avuto luogo nel suo studio. Non sussistono elementi per ritenere che l'assemblea si sia effettivamente svolta in un luogo diverso dalla sede, come sarebbe stato peraltro consentito dall'art. 22 dello statuto (sub doc. 25) secondo cui i soci possono riunirsi in assemblea “sia presso la sede sociale, sia altrove”.
La circostanza sub (2) completa il quadro. è stato socio unico dal 6 settembre CP_1
2021 fino all'ingresso in società di tale con sottoscrizione di un aumento di Parte_3 capitale con sovrapprezzo in data 30 maggio 2023 (sub doc. 25) e nuovamente dall'8 aprile 2024, con l'acquisto della quota di fino almeno al 14 ottobre 2025, data della visura Parte_3 camerale (doc. 1 cit., pag. 5).
Come si legge nel ricorso, ha promesso in vendita a il 60% CP_1 Persona_2 della propria partecipazione in er il corrispettivo di 24 mila euro, con scrittura Parte_1 privata 28 ottobre 2024 (doc. 13) e conferito a novembre 2024 al promissario acquirente una procura speciale irrevocabile ex art. 1723 comma 2 c.c.. Tuttavia, la promessa in vendita ha subordinato l'effetto traslativo a un futuro rogito notarile, deve quindi correttamente intendersi come un preliminare di vendita (“le cessioni avverranno con effetto immediato alla data del rogito
2 e le quote verranno cedute con tutti gli inerenti relativi diritti”) e il contratto definitivo non è stato perfezionato prima delle assemblee del 14 ottobre 2025 (cfr. e-mail 17 ottobre, sub doc. 17). In ogni caso, la semplice promessa di vendita non ha privato della legittimazione esclusiva a CP_1 esercitare i diritti amministrativi, in qualità di socio iscritto nel registro delle imprese.
In entrambi i verbali di assemblea contestati, del 25 luglio e del 1° settembre 2025, si legge che è presente “in proprio o per delega l'intero capitale sociale” – dovrebbe quindi intendersi
[...]
Tuttavia, la sottoscrizione apposta in calce al verbale di assemblea CP_1 CP_1 del 25 luglio 2025 appare a colpo d'occhio difforme dalle firme, tra loro identiche, apposte dallo stesso sulla carta d'identità rilasciata nel 2019 (doc. 2) e sul verbale di assemblea del 3 CP_1 ottobre 2025 (sub doc. 31), mentre il verbale del 1° settembre 2025 usa una formula di stile, dando atto che è presente “in proprio o per delega l'intero capitale sociale”, senza peraltro indicare chi avrebbe partecipato all'assemblea al posto di né revocare i gravi dubbi circa l'effettivo CP_1 svolgimento dell'assemblea già emersi sub (1).
In conclusione, malgrado l'apparenza di una riunione dei soci, non può ritenersi provato lo svolgimento effettivo di una riunione dei soci, tantomeno la partecipazione di con la CP_1 conseguenza che le determinazioni risultanti dal verbale – dimissioni di sua sostituzione CP_1 con;
dimissioni di , sua sostituzione con – non possono ritenersi Per_2 Per_2 Pt_2 imputabili alla società e devono ritenersi inesistenti, comunque privi di effetto Parte_1 nei confronti della Società.
In tal senso cfr. Cass. 27.9.2021 n. 26199 che, pur dopo la riforma del diritto societario attuata con d.lgs. n. 6 del 2003, ha ribadito il principio che “la delibera assembleare di una società di capitali, assunta con la sola partecipazione di soggetti privi della qualità di socio della stessa, è inesistente, non sussistendo un atto imputabile, neppure in via astratta, alla società”, con la conseguenza che l'accertamento o la cognizione incidentale è possibile anche d'ufficio e senza limiti di tempo.
Pertanto, per quanto rileva ai fini del presente giudizio, pur avendo perduto nella CP_1 pubblicità commerciale della Società la qualità di A.U. e legale rappresentante della Parte_1
per effetto dell'iscrizione prima di , poi di come A.U., non ha mai
[...] Per_2 Pt_2 perduto tale qualità in considerazione della inesistenza, non imputabilità o mancanza di effetti delle decisioni documentate.
In ultimo, ha riacquistato anche sul piano della pubblicità degli atti nel Registro delle CP_1 imprese la veste che gli compete di legale rappresentante della Società, adottando la deliberazione del 3 ottobre 2025 (sub doc. 31), iscritta nel Registro delle imprese in data 13 ottobre 2025 (doc. cit., pag. 9), con cui, agendo in qualità di socio unico, ha nuovamente nominato se stesso come amministratore.
3 In ultimo, tale determinazione non può essere inficiata dalla considerazione che, da un'ispezione d'ufficio del Registro delle imprese in data odierna, nei limiti consentiti dagli artt. 42 e 367 CCII, risulta iscritto in data 3 novembre 2025 il trasferimento a della quota del 60% del Parte_2 capitale sociale, per scrittura privata autenticata dal notaio in data 14 ottobre Persona_4
2025 rep. 29261 racc. 23809.
Infatti, tale trasferimento, in quanto successivo alla deliberazione del 3 ottobre, iscritta il 13 ottobre, avuto riguardo alla data sia dell'atto (14 ottobre) sia della pubblicità (3 novembre), non può inficiare la validità dell'assemblea, né l'attuale legittimazione di a CP_1 rappresentare la società.
2. Stato di insolvenza.
Lo stato di insolvenza del debitore è ammesso e si ricava agevolmente:
- dalla situazione patrimoniale estimativa (ricorso pag. 25, doc. 4-5) da cui risultano, con le rettifiche apportate ai fini della presentazione del ricorso, in disparte possibili azioni recuperatorie e/o risarcitorie, attivi per circa 378 mila euro e debiti per oltre due milioni di euro;
- dai numerosi decreti ingiuntivi emessi nei confronti di precetti e Parte_1 pignoramenti, anche per debiti erariali (doc. 9, 14 e 15);
- dalle diffide dei dipendenti (doc. 11) per il mancato pagamento delle spettanze da maggio a agosto 2025;
- dello sfratto dallo stabile industriale in Bruino per morosità, dove l'ultimo canone risulta essere stato pagato a settembre 2024 (doc. 22).
Dagli atti è emerso che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma
5 CCI e che non sussistono i presupposti congiuntamente richiesti dall'art. 2 lett. d) per l'esonero dell'imprenditore commerciale da liquidazione giudiziale poiché tutte le soglie risultano superate. tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 49 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 in persona dell'A.U. Crupi con sede legale in Torino C.so Re Umberto n. 8; CP_1 nomina il dott. Enrico Astuni Giudice Delegato per la procedura;
nomina
Curatore il dott. che alla luce dell'organizzazione dello studio risulta allo Persona_5 stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
4 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori, contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 3 marzo 2026 alle ore 16.00 nell'aula n. 9 (piano terra) del Tribunale, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala
5 al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co.4, CCI.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 5.11.2025
Il Presidente
(dott. Enrico Astuni)
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