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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/07/2025, n. 11344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11344 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CONTROVERSIE CIVILI
Il Dott. RI ZI, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G.A.C.C. N: 57755/2022, trattenuta in decisione all'udienza del 25.03.2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], CF: ivi residente, elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Via Cassiodoro n. 19, presso lo Studio dell'Avv. Francesca Di Liello, CF: , che C.F._2
lo rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato, da intendersi apposta in calce all'atto di citazione, PEC: , fax: 06.37924411 Email_1
ATTORE
E
Contr
(di seguito anche ), con sede legale a Controparte_1
Basiglio (Milano Tre), Via F. Sforza (CF: , in persona dell'Amministratore delegato dott. P.IVA_1 [...]
(CF: ), nato a [...] il [...], CP_3 C.F._3
elettivamente domiciliata a Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 7, nello studio dell'Avv. Alessandro Izzo (CF:
, che la rappresenta e difende, giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di C.F._4
costituzione e risposta;
PEC: fax: 06.45214507 Email_2
CONVENUTA RUOLO: GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CONTENZIOSI.
MATERIA: Contratti ed obbligazioni varie.
Codice: 140041.
Oggetto: Bancari( deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
Rito: Nuovo Ordinario Trib. Primo Grado( post 01/03/2006).
All'udienza del 25.03.2025 comparivano l'Avv. Francesca Di Liello, per parte attrice e, per la parte convenuta, l'Avv. Lucia Centi, in sostituzione dell'Avv. Alessandro Izzo.
L'Avv. Di Liello insisteva nell'istanza di revoca dell'ordinanza, con la quale non era stata ammessa CTU, sul ritenuto presupposto per cui la consulenza sarebbe stata finalizzata solo a quantificare il danno;
in subordine, precisava le conclusioni, riportandosi a tutti gli scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento della domanda.
L'Avv. Lucia Centi si opponeva alla richiesta di ammissione di CTU, reiterata dalla controparte, evidenziando come sulla predetta istanza il Giudice si fosse già pronunciato. Quindi, precisava le proprie conclusioni, riportandosi al foglio di precisazione delle stesse, nonché agli scritti difensivi, chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. conveniva dinanzi all'intestato ufficio Parte_1
Contr
(di seguito “ ), esponendo che: Controparte_1
- esso attore aveva subito un pignoramento presso terzi da parte della MM CP_4
per effetto del quale la convenuta, in qualità di terza pignorata, aveva ridotto in vincolo tutti i fondi d'investimento dalla stessa gestiti, per conto dell'esponente, rendendo indisponibile l'intero ammontare delle quote sottoscritte dal debitore, per un controvalore di € 200.000,00;
- il successivo 06.06.2022, il Giudice dell'Esecuzione aveva ridotto il pignoramento de quo, disponendo la liberazione di tutti i beni assoggettati al vincolo, ad eccezione delle azioni AI;
- la predetta ordinanza era stata notificata alla convenuta, che ne aveva lamentato l'imprecisione, in quanto non la menzionava tra i terzi onerati di eseguire la riduzione;
- per scrupolo, quindi, esso istante, con apposita invocazione, aveva richiesto al GE di indicare esplicitamente la denominazione di tra le persone giuridiche Controparte_1 onerate di eliminare il pignoramento apposto al patrimonio dell'esecutato;
Contr
- in data 15.07.2022, il GE aveva modificato la precedente ordinanza nel senso voluto dalla che, tuttavia, non aveva ottemperato all'ordine del giudice, sebbene il relativo provvedimento fosse stato notificato in data 25.07.2022 ed in spregio dei ripetuti solleciti in tal senso, da parte di esso esponente;
- la convenuta avrebbe dovuto essere condannata a risarcire ad esso attore tutti i pregiudizi subiti a causa del primo e del secondo provvedimento del GE, attesa l'impossibilità di negoziare le sue quote di fondi e di beneficiare del relativo controvalore, nonché di speculare sull'andamento del mercato;
- in particolare, oltre al lucro cessante, da quantificarsi eventualmente mediante CTU, esso istante avrebbe dovuto essere risarcito del danno emergente, costituito dalle spese affrontate, per indurre la convenuta ad adempiere all'ordinanza di riduzione ( tra le quali, le spese legali ante causam, nella misura di cui alle tariffe vigenti) e dalle maggiorazioni che sarebbe stato tenuto a versare ai terzi, suoi creditori, per il mancato rispetto delle scadenze, causato dalla procurata indisponibilità della liquidità;
- tale pregiudizio avrebbe dovuto essere liquidato in via equitativa, ex art. 1226 c.c., tenendo conto della circostanza che esso esponente era un avvocato, sprovvisto di altri proventi per mantenere sé ed il personale che collaborava nello studio professionale;
- la condotta avversaria integrava i reati di cui agli articoli 646 c.p. e 388 c.p., con la conseguenza che esso attore avrebbe dovuto essere ristorato anche del danno morale, quale componente del danno extrapatrimoniale, nella misura percentuale pari alla metà di quello determinato a titolo patrimoniale;
- in relazione ad ulteriore ma connesso profilo esso istante aveva diritto al risarcimento dei danni causati dalla violazione del segreto bancario, in quanto:
- la convenuta, quale terza pignorata, aveva reso la dichiarazione di cui all'art. 543 cpc rivelando, non correttamente, alla MM SU Srl, dati del debitore, coperti dal segreto bancario, senza il suo consenso, anzi con il suo preventivo dissenso;
- segnatamente era stata rivelata al creditore pignorante la consistenza del patrimonio fondi del debitore, mentre la dichiarazione avrebbe dovuto avere ad oggetto solo le somme dovute dal terzo al senza comprendere le quote, le azioni o ogni altro bene non consistente in un Pt_1 importo di denaro, esulando questi beni dall'oggetto del pignoramento;
Contr
- conseguentemente, ra incorsa nella violazione dell'art. 152 del D. Lgs 196/2003, con diritto di esso esponente ad essere ristorato dei pregiudizi patiti ai sensi degli articoli 1218 c.c. e/o 2043 c.c., da quantificarsi in misura pari al valore del patrimonio fondiario dell'investitore stesso;
- le dichiarazioni rese dalla al creditore procedente, afferenti al patrimonio fondiario di esso attore, CP_5
infatti, avevano privato lo stesso del diritto di autodeterminarsi e di agire, ad esempio, vendendo le proprie quote;
- nonostante l'esperimento del procedimento di mediazione, nulla era stato svincolato, con conseguente inadempimento della convenuta all'ordine di riduzione del pignoramento del 15.07.2022, notificatole il successivo 25.07.2022;
Tanto premesso e ritenuto esso attore domandava all' Adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ piaccia al Giudice, accertato il fatto che, dalla notifica dell'ordinanza del GE di svincolo delle somme pignorate, alla notificazione del presente atto o, comunque, fino a quando il richiamato ordine di liberazione non sarà adempiuto, la convenuta sta rendendo illegittimamente indisponibile il patrimonio dell'attore, condannare al pagamento, nei confronti di Controparte_1 Parte_1
di tutti i danni patiti e patiendi, patrimoniali e non, che si stimano pari ad euro 100.000,00 o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta più giusta o equa;
al contempo, piaccia al Giudice, accertato il fatto che, nell'effettuare la dichiarazione al terzo ex art. 543 cpc allegata in atti, la convenuta ha violato il segreto bancario, condannare , al Controparte_1
pagamento, nei riguardi di di tutti i danni patiti e patiendi, patrimoniali e non, pari all'importo Parte_1
di euro 100.000,00 od a quella somma minore o maggiore che sarà ritenuta più giusta o equa;
in ogni caso, piaccia al Giudice liquidare le voci di danno di difficile quantificazione ex art. 1226 c.c.; in ogni caso, statuire sui fatti. Iura novit curia. Vittoria di spese ed onorari”.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata, si costituiva Controparte_6 chiedendo che l'Adito Giudice volesse così provvedere:
“1) rigettare tutte le domande proposte dall'Avv. poiché infondate in fatto e Pt_1
in diritto, oltre che sprovviste di prova, per le ragioni meglio espresse in narrativa;
2) in via gradata, dichiarare, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 2, non dovuto il risarcimento in favore dell'attore per i danni che questi avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, ovvero, ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma 1, diminuire il risarcimento secondo la gravità della colpa e le conseguenze che ne sono derivate;
3) condannare l'Avv. alla rivalsa delle spese, anche generali e competenze del giudizio, Pt_1
con IVA e CPA”.
Contr A fondamento delle rassegnate conclusioni, appresentava che:
- su istanza della MM SU s.r.l, l'Ufficiale Giudiziario aveva notificato, tra gli altri, ad essa convenuta l'atto di pignoramento presso terzi, relativo alla procedura esecutiva promossa nei confronti dell'Avvocato sino alla concorrenza della somma di € 35.045,76, aumentata della Pt_1
metà;
- era seguita diffida, datata 28.10.2021, con la quale l'attore l'Avv. aveva intimato ad essa Pt_1
Contr convenuta di rendere dichiarazione negativa, ex art. 547 cpc, sul ritenuto presupposto per cui in virtù dei contratti sottoscritti dal debitore, sarebbe divenuta titolare di quote di fondi italiani “ che, in effetti, non sarebbero né direttamente né formalmente intestati al medesimo”;
- con dichiarazione ex art. 547 cpc, del 18.11.2021, essa convenuta aveva riferito che l'Avv. Pt_1
risultava titolare, presso la società, di tre fondi comuni d'investimento di diritto italiano: Mediolanum
Flessibile Italia (n. quote 2.345,700), controvalore pari ad € 26.844,19; CP_1
Flessibile Obbligazionario Globale (n. quote 2.684,664), controvalore pari ad € 21.880,01;
[...]
, (n. quote: 843, 689), controvalore pari ad € 23.927,02; Controparte_7
- a garanzia della procedura esecutiva essa convenuta, quale terza pignorata, aveva provveduto a vincolare un numero di quote, il cui controvalore, soggetto alle normali fluttuazioni dei valori dei mercati finanziari, era pari ad € 52.568,64, ovvero al totale dell'importo precettato, aumentato della metà;
- in data 13.06.2022, l'Avv. aveva inoltrato via PEC ad essa convenuta (ed alla Pt_1
) copia del provvedimento del G.E (emesso nell'ambito della procedura recante RGE: Controparte_8
15186/2021, Trib. Roma, Dott.ssa ) del 6.06.2022, sulla scorta del quale aveva chiesto ad essa Per_1 convenuta la liberazione delle quote dei fondi d'investimento pignorate;
- tale richiesta era stata riscontrata dal legale di essa convenuta, in data 24.06.2022, evidenziando di non potersi procedere allo svincolo dei fondi oggetto di pignoramento, in quanto nel provvedimento del GE non vi era alcun riferimento ad essa convenuta, con invito ad attivarsi per chiedere la pronuncia di un provvedimento rivolto alla predetta;
-. era seguito lo scambio di ulteriore corrispondenza e, in data 25.07.2022, l'Avv. aveva notificato ad Pt_1
essa convenuta il provvedimento del 15.07.2022, con il quale il GE, per effetto della rinuncia dell'Avv. alla opposizione agli atti esecutivi e dell'accettazione del creditore a spese Pt_1 CO , aveva dichiarato cessata la materia del contendere e, ad integrazione del provvedimento di riduzione emesso all'udienza, aveva disposto la liberazione del vincolo del pignoramento ai terzi: Poste Pay;
; Controparte_1
- successivamente, essa convenuta aveva ottemperato a quanto disposto dal Giudice con il predetto provvedimento, svincolando le quote dei Fondi oggetto di pignoramento, quali: Mediolanum Flessibile
Sviluppo Italia;
Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale e;
Controparte_7
- le quote dei predetti fondi, infatti, erano state disinvestite dall'Avv. come Pt_1
da prospetto situazione fondi allegato alla comparsa di costituzione (All.9);
- diversamente, il fondo TM0 2193489, non oggetto del predetto pignoramento, alla data di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, risultava ancora posto a garanzia del prestito personale n.
01589543, concesso dalla all'Avv. in quanto non ancora Controparte_9 Pt_1
estinto, stante la permanenza di n. 7 rate scadute e non pagate, per un importo totale di € 2.086,37.
Instaurato il procedimento di mediazione da parte dell'attore, il primo incontro si era concluso con verbale negativo, stante la distanza delle posizioni delle parti. Così ricostruita la vicenda, la convenuta evidenziava l'infondatezza dell'azione ex adverso proposta, per i seguenti motivi di diritto:
1) Insussistenza della asserita violazione del segreto bancario, in quanto tale istituto riguardava fattispecie differenti da quella oggetto di causa, ovvero la sussistenza o meno ed i limiti per gli operatori finanziari dell'obbligo di fornire informazioni all'amministrazione finanziaria, in ordine ai rapporti intrattenuti dai propri clienti/contribuenti.
Al contrario, la causa petendi della controversia investiva la difforme problematica afferente l'obbligo di rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 cpc e se, in particolare, l'avere reso tale dichiarazione potesse essere fonte di responsabilità per il terzo e legittimare la richiesta di risarcimento danni asseritamente subiti dall'attore.
Al riguardo non poteva essere coltivato alcun dubbio in ordine al fatto che la dichiarazione del terzo pignorato non solo fosse legittima, ma doverosa ex art. 547 cpc.
Del resto l'attore avrebbe potuto far valere dinanzi al Giudice dell'esecuzione l'asserita impignorabilità delle quote dei Fondi d'investimento, in modo da ottenerne la liberazione ed evitare di incorrere nei pregiudizi asseritamente subiti. Ne derivava l'esclusione del diritto al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1227, comma 2 c.c., o, subordinatamente, la diminuzione dell'importo del risarcimento richiesto, ex art. 1227 comma 1 c.c..
La circostanza per cui i danni lamentati dall'Avv. non sarebbero stati Pt_1
eziologicamente riconducibili alla dichiarazione resa dalla convenuta, agli effetti di cui all'art. 543 cpc, era, del resto, comprovata dal fatto che il creditore procedente era riuscito a pignorare numerose altre somme e beni del debitore.
Proprio in ragione del pignoramento positivo eseguito presso la CP_10
il GE, con provvedimento del 15.07.2022, aveva disposto la riduzione del pignoramento, mantenendo il vincolo solo sulle azioni AI ed EL e liberando gli altri prodotti finanziari custoditi dall'Avv. sia presso sia presso gli Pt_1 CP_10
altri terzi pignorati, tra i quali essa convenuta.
Ad ogni modo, i pregiudizi di cui si doleva l'attore risultavano sforniti di riscontro probatorio.
2) In ordine all'asserito mancato svincolo delle quote dei Fondi pignorate: essa convenuta era tenuta a mantenere il vincolo sui fondi, sino alla pronuncia del provvedimento del 15.07.2022, con il quale il G.E., ad integrazione del provvedimento di riduzione emesso in udienza, aveva disposto la liberazione del predetto vincolo, atteso che l'inosservanza di tale obbligo di custodia era sanzionato dall'art. 388 bis c.p.
A seguito della notifica da parte dell'Avv. la aveva eseguito il predetto Pt_1
provvedimento del GE, svincolando i Fondi oggetto di pignoramento, tanto che le relative quote erano state disinvestite dall'attore, con la conseguenza che alcuna responsabilità era ascrivibile ad essa convenuta, in relazione al vincolo posto sui fondi d'investimento, custoditi dall'attore presso
Ne conseguiva la palese infondatezza della domanda di risarcimento dei danni, asseritamente connessi al mantenimento del vincolo sulle quote dei fondi oggetto del pignoramento, considerato, peraltro, che il controvalore delle predette quote era pari a complessivi € 52.568,64, come precisato da essa convenuta, nella dichiarazione ex art. 547 cpc, datata 18.11.2021.
Valore, quest'ultimo, assolutamente sproporzionato rispetto a quello (€ 200.000,00) preteso dall'attore, a titolo di risarcimento danni, considerato, peraltro, che le quote dei fondi pignorati erano tornate nella disponibilità dell'Avv. che le aveva Pt_1
disinvestite.
3) La richiesta di risarcimento del danno morale, quantificato nella misura della metà di quello patrimoniale, era temeraria e non provata.
Successivamente alla costituzione delle parti, le stesse procedevano al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, cpc ed il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.07.2023, ritenuto che la causa fosse adeguatamente istruita su base documentale e non ravvisandosi la necessità di un'istruttoria orale suppletiva (che non poteva inficiare ovvero integrare le risultanze documentali); considerato, altresì, che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la prova dei fatti costitutivi della domanda non poteva essere fornita mediante CTU, rigettava le istanze istruttorie di parte attrice e fissava, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 25.03.2025.
Con istanza del 6.09.2023, l'attore chiedeva la revoca della predetta ordinanza ed il Giudice, con provvedimento del 26.09.2023, confermava il provvedimento del
10.07.2023, sul presupposto per cui la CTU non era un mezzo di prova e la parte attrice avrebbe dovuto fornire riscontri di natura documentale, circa l'impossibilità di eseguire le operazioni, inerenti alle quote dei fondi in esame, nel periodo indicato.
All'udienza del 25.03.2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 cpc, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il giudicante che la domanda attorea non possa trovare accoglimento per l'ordine di ragioni di seguito compendiate:
1) la domanda di risarcimento danni svolta dalla parte attrice, prima ancora che sprovvista di idoneo supporto probatorio, in ordine alla sussistenza del nesso eziologico tra la condotta tenuta dalla convenuta ed i danni asseritamente patiti dall'attore, si fonda sull'assunto secondo cui la dichiarazione del 18.11.2021, resa da quale terzo pignorato, sia un atto “contra ius”, in quanto tale idonea ad essere sussunta nella fattispecie dell'illecito aquiliano, rilevante agli effetti di cui all'art. 2043 c.c.
Tale postulato risulta destituito di fondamento avendo parte convenuta correttamente adempiuto agli obblighi previsti ex lege, in capo al terzo pignorato. Come noto,
l'espropriazione di cui agli articoli 543 ss cpc ruota intorno all'istituto della dichiarazione del terzo che, se positiva, rende specifico l'oggetto del pignoramento.
Secondo un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, venutosi a formare successivamente alla riforma del 2014, la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. deve avere necessariamente carattere positivo o negativo, con la conseguenza che, laddove risulti neutra, priva, cioè, di un espresso riconoscimento o di una espressa negazione del proprio obbligo, va equiparata ad una dichiarazione non resa nei termini di legge e, dunque, in applicazione della regola della “ficta confessio”, ad una dichiarazione positiva ( in tal senso, cfr. Cass. Civ. n. 13223/2024).
In tale prospettiva, la diffida del 28.10.2021, con la quale l'Avv. ha intimato alla Pt_1
di rendere dichiarazione negativa, (tra l'altro sull' erroneo presupposto per cui la banca, in virtù dei contratti sottoscritti dal medesimo, sarebbe divenuta titolare di quote di fondi italiani, che non sarebbero direttamente né formalmente intestati al contraente), costituisce un atto contra ius, in quanto preordinato ad eludere la ratio sottesa alla disposizione di cui all'art. 547 cpc.
La dichiarazione prevista da quest'ultima disposizione codicistica, infatti, riveste un ruolo centrale nell'esecuzione, orientando le scelte del creditore procedente e determinando, conseguentemente, gli esiti della procedura esecutiva. Segnatamente
Il terzo pignorato è tenuto a collaborare con il creditore, informandolo di quali somme o beni è possessore per conto dell'esecutato, essendo, in particolare, obbligato a
“specificare di quali cose o somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna”.
La figura del terzo pignorato assume, altresì, la posizione di “ausiliario del giudice dell'esecuzione”, per cui la sua responsabilità per avere reso una dichiarazione ex art. 547 cpc falsa o reticente si configura illecito aquiliano, ai sensi dell'art. 2043 c.c. e non quale responsabilità contrattuale nei confronti del creditore. In tal senso, si è espresso l'Organo di Nomofilachia, con sentenza n. 16576 del 13 Giugno 2024, terza Sezione, Cassazione Civile.
La giurisprudenza di merito (cfr, ex multis, Tribunale di Napoli, sentenza n. 2833/2024 del 12.03.2024) ha affermato il principio per cui, nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, qualora il terzo pignorato sia una banca collocatrice di quote di fondi comuni di investimento, quest'ultima, nel rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 cpc, ha l'onere di precisare l'esistenza di un dossier titoli, contenente un numero di quote di fondi comuni d'investimento, sino alla concorrenza del quantum pignorato ex art. 546 cpc.
Deve, altresì, indicare il controvalore di mercato delle quote e dare atto che le stesse risultano collocate per conto della emittente, sebbene quest'ultima sia da considerarsi l'unica debitrice, nei confronti del fondista sottoscrittore.
Alla luce delle suesposte coordinate interpretative la parte convenuta ha provveduto correttamente a dichiarare, in data 18.11.2021, il numero di quote dei fondi d'investimento di cui il debitore risultava titolare, presso la stessa ed il relativo controvalore, nonché di aver vincolato un numero di quote, il cui controvalore era pari ad € 52.568,64, ovvero all'importo del credito precettato, aumentato della metà.
2) La società ha ottemperato all'ordinanza del 15.07.2022 di svincolo delle somme pignorate, con la quale il GE, ad integrazione del provvedimento di riduzione emesso precedentemente, ha disposto la liberazione del vincolo del pignoramento dei terzi: Poste Pay e Controparte_1
Tale circostanza risulta comprovata dalla circostanza che l'attore ha disinvestito le quote di tali fondi.
Al contrario, l'Avv. non ha versato in atti la prova dei danni asseritamente subiti Pt_1
nel periodo di tempo intercorrente tra la notificazione dell'ordinanza del GE di svincolo delle somme pignorate e la data di adempimento dell'ordine di liberazione.
Del resto, l'insussistenza del danno lamentato dall'attore, per aver reso illegittimamente indisponibile il patrimonio dello stesso, risulta evidente, considerando che il creditore procedente ha pignorato numerose altre somme e beni dell'avv. presso Poste Pay e Banca Generali SpA, restando, conseguentemente Pt_1 irrilevante, la dichiarazione resa dalla convenuta ex art. 547 cpc, sotto il profilo della causazione dei danni asseritamente patiti dal debitore.
Proprio in ragione dell'esito positivo del pignoramento eseguito presso la
[...]
il Giudice dell'esecuzione, con il provvedimento del 15.07.2022, CP_10
ha disposto la riduzione dello stesso, mantenendo il vincolo solo sulle azioni AI ed EL e liberando gli altri prodotti finanziari custoditi dall'attore, sia presso CP_10
sia presso gli altri terzi pignorati, tra i quali, appunto, la convenuta.
Prima della notifica di tale provvedimento di riduzione, del resto, non avrebbe potuto svincolare alcuna somma e/o quota;
tanto onde non incorrere nell'inosservanza degli obblighi di custodia, posti in capo al terzo dall'art. 388 bis c.p.
3) In relazione ad ulteriore ma connesso profilo la parte convenuta, nel rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 cpc, non ha violato la disciplina in tema di segreto bancario, con conseguente insussistenza del diritto dell'attore a conseguire il risarcimento del danno per lesione del diritto alla privacy.
Al riguardo, giova precisare che il segreto bancario consiste nell'obbligo, da parte della banca, di non rivelare a soggetti terzi notizie relative al cliente, senza il preventivo consenso dello stesso.
Tale obbligo, tuttavia, soggiace ad una serie di limiti ed eccezioni, fra le quali la prevalenza del diritto all'informazione sulla solvibilità del cliente, rispetto al contrapposto interesse alla riservatezza, che si concretizza, peraltro, nell'istituzione del servizio per la contabilizzazione dei rischi bancari (centrale rischi).
Il D. Lgs 196/2003 subordina il trattamento dei dati sensibili e personali all'espresso consenso dell'interessato, fatte salve alcune espresse limitazioni in sede processuale, nonché, in particolare, all'interno della normativa tributaria.
Ne consegue che, nonostante il diritto alla privacy trovi un espresso fondamento nel
D. Lgs 196/2003, nonché nell'art. 2 della Costituzione, la sua compromissione, quand'anche imputabile a soggetti qualificati, come istituti di credito, non costituisce un pregiudizio automaticamente risarcibile, dovendo accertarsi se la stessa risulti giustificata dalla salvaguardia di interessi e/o diritti di rango costituzionale, in un'ottica di equo bilanciamento di valori contrapposti. In tale prospettiva la dichiarazione resa dal terzo, agli effetti di cui all'art. 547 cpc, è funzionale alla salvaguardia di esigenze di economia processuale, garantite dalla Costituzione.
Si tratta, quindi, di stabilire i limiti della predetta dichiarazione, onde verificare se, nel renderla, il terzo pignorato abbia leso il diritto alla riservatezza del debitore. Intorno ai limiti, oggettivi e soggettivi, della predetta dichiarazione, si è espressa la Suprema Corte, con sentenza della Cassazione Civile, sezione III, n. 5037 del 28.02.2017, affermando il principio per cui, sotto il profilo oggettivo, il terzo pignorato deve fornire indicazioni complete e dettagliate, in modo da consentire l'identificazione dell'oggetto della prestazione dovuta al debitore esecutato, compresi il titolo ed il quantum del credito pignorato;
in ordine al profilo soggettivo, è necessario e sufficiente che dichiari quali siano i rapporti intrattenuti solo con il soggetto che, nell'atto di pignoramento, è indicato come debitore sottoposto ad esecuzione.
In particolare, l'ambito soggettivo della dichiarazione del terzo, ai sensi dell'articolo
547 cpc, è delimitato dall'ampiezza della direzione soggettiva dell'atto di pignoramento, quale atto rivolto sia nei confronti del terzo pignorato che del debitore esecutato, in base al titolo esecutivo azionato.
Così definiti i limiti oggettivi e soggettivi della dichiarazione del terzo, quella resa dalla convenuta non risulta aver travalicato gli stessi, avendo indicato legittimamente i fondi di investimento di cui era titolare il debitore esecutato, nonché il valore delle rispettive quote, sottoposte a pignoramento, pari a complessivi
€ 52.568,64 ovvero all'importo del credito precettato, aumentato della metà.
Tale dichiarazione risulta resa in linea con l'oggetto dell'atto di pignoramento, nel quale il creditore, la MM SU s.r.l, ha dichiarato di voler procedere al pignoramento di tutte le somme dovute e debende dalle terze pignorate.
Né è ravvisabile alcuna violazione dei limiti soggettivi, come individuati dalla giurisprudenza di legittimità, propri della dichiarazione ex art 547 cpc, non avendo il terzo pignorato esteso il proprio dovere di collaborazione con il creditore, fino al punto di dichiarare rapporti intrattenuti con soggetti diversi dal debitore esecutato, pur riconducibili, dal punto di vista economico, alla sfera patrimoniale del debitore esecutato. Pertanto non è ascrivibile alla parte convenuta alcuna responsabilità per violazione della normativa in materia di segreto bancario, essendosi la stessa limitata a fornire informazioni veritiere al creditore procedente, in adempimento degli obblighi di collaborazione previsti dal codice di procedura civile tra terzo pignorato e creditore procedente e nel pieno rispetto della ratio sottesa alla disposizione di cui all'art. 547 cpc. (In tal senso, cfr. ex multis, Cass. Civ. Sez. III, 13 Giugno 2024 n.
16576), che ha inteso delineare il perimetro di responsabilità del terzo pignorato, in caso di dichiarazione non conforme al vero e la tipologia di rapporto intercorrente con il creditore procedente, in virtù dell'onere di collaborazione con quest'ultimo.
4) Insussistenza del diritto dell'attore a conseguire il risarcimento dei danni lamentati, per mancato assolvimento del relativo onere probatorio: quand'anche si ritenesse che la abbia disatteso le diposizioni normative poste a tutela del segreto bancario, la suddetta violazione non costituirebbe, comunque, un pregiudizio automaticamente risarcibile, essendo, a tal fine, necessaria, la prova specifica del danno risentito.
A tal proposito, va dato atto dell'esistenza di orientamenti diversi, in ordine alla natura della responsabilità dell'Istituto di credito, che violi la disciplina in materia di segreto bancario.
Secondo un recente orientamento dottrinale, che riconduce il fondamento del segreto bancario nell'ambito del principio di correttezza e buona fede, di cui all'art. 1175 c.c., inerente qualunque rapporto obbligatorio, ed in virtù del quale, le parti, nell'esecuzione del contratto, devono comportarsi secondo le regole di correttezza e buona fede, la violazione dello stesso configurerebbe un inadempimento contrattuale.
Ne conseguirebbe che il soggetto leso beneficerebbe del regime probatorio previsto dalla disposizione di cui all'art. 1218 c.c.
In base ad una difforme corrente interpretativa della giurisprudenza di legittimità, invece, la responsabilità della Banca, per elusione delle disposizioni in materia di segreto bancario, avrebbe natura extra-contrattuale, con conseguente applicazione della disposizione di cui all'art. 2043 c.c., anche ai fini del riparto dell'onus probandi.
Tale orientamento ermeneutico muove dall'assunto secondo il quale, diversamente da quanto avviene per i dati “sensibilissimi”, relativi allo stato di salute ed alle preferenze sessuali dell'individuo, per i quali è prevista una tutela assoluta e incondizionata, per i dati afferenti alla situazione economica e patrimoniale della persona vi è una tutela attenuata, essendo gli stessi collocati in una posizione intermedia, sulla scala dei valori da tutelare.
Da ultimo, si registra un orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Civ. n. 10638 del 23
Maggio 2016), che annette a tale genus di responsabilità natura semi-oggettiva, affermando che, in ipotesi di violazione del diritto alla riservatezza, si applica la disposizione di cui all'art. 15 del Codice della Privacy, che rinvia all'art. 2050 c.c., ovvero al regime di responsabilità connesso all'esercizio di attività pericolosa.
In tal caso il cliente è onerato della sola prova del danno di cui chiede il risarcimento, mentre la banca è onerata della prova liberatoria consistente nell'aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il pregiudizio.
Tanto premesso appare evidente che, a qualunque orientamento giurisprudenziale si intenda aderire, il soggetto leso è comunque tenuto a provare il / i danni di cui domanda il risarcimento.
Ciò che non è avvenuto nel caso in esame, non avendo l'attore reso in atti riscontri dei pregiudizi, asseritamente subiti nel periodo intercorrente tra la data di notificazione dell'ordinanza del GE di svincolo delle somme pignorate e quella di notifica dell'atto introduttivo del giudizio o di esecuzione dell'ordine di liberazione.
Inoltre la quantificazione dei predetti danni, nella misura complessiva di € 200.000,00, appare sproporzionata rispetto al controvalore delle quote dei fondi pignorati (pari a complessivi € 52.568,64).
Parimenti destituita di fondamento risulta la domanda di risarcimento del danno morale, quantificato nella metà di quello patrimoniale, senza alcuna aderenza ai principi giurisprudenziali previsti in materia di criterio di ristoro del danno non patrimoniale che, come noto, costituisce una voce autonoma, in alcun modo sovrapponibile a quello patrimoniale.
L'avv. invece, ha omesso di soddisfare l'onere probatorio del pregiudizio Pt_1
contemplato dalla disposizione di cui all'art. 2059 c.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
respinge la domanda attorea;
condanna l'attore a rifondere, in favore di , le spese del presente Controparte_1
giudizio che si liquidano nell'importo complessivo di € 12.500,00 oltre rimborso forfettario, spese generali
15 %, compenso, c.p.a. ed i.v.a come per Legge.
Roma, 29 luglio 2025.
IL Giudice
Dott. RI ZI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CONTROVERSIE CIVILI
Il Dott. RI ZI, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G.A.C.C. N: 57755/2022, trattenuta in decisione all'udienza del 25.03.2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], CF: ivi residente, elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Via Cassiodoro n. 19, presso lo Studio dell'Avv. Francesca Di Liello, CF: , che C.F._2
lo rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato, da intendersi apposta in calce all'atto di citazione, PEC: , fax: 06.37924411 Email_1
ATTORE
E
Contr
(di seguito anche ), con sede legale a Controparte_1
Basiglio (Milano Tre), Via F. Sforza (CF: , in persona dell'Amministratore delegato dott. P.IVA_1 [...]
(CF: ), nato a [...] il [...], CP_3 C.F._3
elettivamente domiciliata a Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 7, nello studio dell'Avv. Alessandro Izzo (CF:
, che la rappresenta e difende, giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di C.F._4
costituzione e risposta;
PEC: fax: 06.45214507 Email_2
CONVENUTA RUOLO: GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CONTENZIOSI.
MATERIA: Contratti ed obbligazioni varie.
Codice: 140041.
Oggetto: Bancari( deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
Rito: Nuovo Ordinario Trib. Primo Grado( post 01/03/2006).
All'udienza del 25.03.2025 comparivano l'Avv. Francesca Di Liello, per parte attrice e, per la parte convenuta, l'Avv. Lucia Centi, in sostituzione dell'Avv. Alessandro Izzo.
L'Avv. Di Liello insisteva nell'istanza di revoca dell'ordinanza, con la quale non era stata ammessa CTU, sul ritenuto presupposto per cui la consulenza sarebbe stata finalizzata solo a quantificare il danno;
in subordine, precisava le conclusioni, riportandosi a tutti gli scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento della domanda.
L'Avv. Lucia Centi si opponeva alla richiesta di ammissione di CTU, reiterata dalla controparte, evidenziando come sulla predetta istanza il Giudice si fosse già pronunciato. Quindi, precisava le proprie conclusioni, riportandosi al foglio di precisazione delle stesse, nonché agli scritti difensivi, chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. conveniva dinanzi all'intestato ufficio Parte_1
Contr
(di seguito “ ), esponendo che: Controparte_1
- esso attore aveva subito un pignoramento presso terzi da parte della MM CP_4
per effetto del quale la convenuta, in qualità di terza pignorata, aveva ridotto in vincolo tutti i fondi d'investimento dalla stessa gestiti, per conto dell'esponente, rendendo indisponibile l'intero ammontare delle quote sottoscritte dal debitore, per un controvalore di € 200.000,00;
- il successivo 06.06.2022, il Giudice dell'Esecuzione aveva ridotto il pignoramento de quo, disponendo la liberazione di tutti i beni assoggettati al vincolo, ad eccezione delle azioni AI;
- la predetta ordinanza era stata notificata alla convenuta, che ne aveva lamentato l'imprecisione, in quanto non la menzionava tra i terzi onerati di eseguire la riduzione;
- per scrupolo, quindi, esso istante, con apposita invocazione, aveva richiesto al GE di indicare esplicitamente la denominazione di tra le persone giuridiche Controparte_1 onerate di eliminare il pignoramento apposto al patrimonio dell'esecutato;
Contr
- in data 15.07.2022, il GE aveva modificato la precedente ordinanza nel senso voluto dalla che, tuttavia, non aveva ottemperato all'ordine del giudice, sebbene il relativo provvedimento fosse stato notificato in data 25.07.2022 ed in spregio dei ripetuti solleciti in tal senso, da parte di esso esponente;
- la convenuta avrebbe dovuto essere condannata a risarcire ad esso attore tutti i pregiudizi subiti a causa del primo e del secondo provvedimento del GE, attesa l'impossibilità di negoziare le sue quote di fondi e di beneficiare del relativo controvalore, nonché di speculare sull'andamento del mercato;
- in particolare, oltre al lucro cessante, da quantificarsi eventualmente mediante CTU, esso istante avrebbe dovuto essere risarcito del danno emergente, costituito dalle spese affrontate, per indurre la convenuta ad adempiere all'ordinanza di riduzione ( tra le quali, le spese legali ante causam, nella misura di cui alle tariffe vigenti) e dalle maggiorazioni che sarebbe stato tenuto a versare ai terzi, suoi creditori, per il mancato rispetto delle scadenze, causato dalla procurata indisponibilità della liquidità;
- tale pregiudizio avrebbe dovuto essere liquidato in via equitativa, ex art. 1226 c.c., tenendo conto della circostanza che esso esponente era un avvocato, sprovvisto di altri proventi per mantenere sé ed il personale che collaborava nello studio professionale;
- la condotta avversaria integrava i reati di cui agli articoli 646 c.p. e 388 c.p., con la conseguenza che esso attore avrebbe dovuto essere ristorato anche del danno morale, quale componente del danno extrapatrimoniale, nella misura percentuale pari alla metà di quello determinato a titolo patrimoniale;
- in relazione ad ulteriore ma connesso profilo esso istante aveva diritto al risarcimento dei danni causati dalla violazione del segreto bancario, in quanto:
- la convenuta, quale terza pignorata, aveva reso la dichiarazione di cui all'art. 543 cpc rivelando, non correttamente, alla MM SU Srl, dati del debitore, coperti dal segreto bancario, senza il suo consenso, anzi con il suo preventivo dissenso;
- segnatamente era stata rivelata al creditore pignorante la consistenza del patrimonio fondi del debitore, mentre la dichiarazione avrebbe dovuto avere ad oggetto solo le somme dovute dal terzo al senza comprendere le quote, le azioni o ogni altro bene non consistente in un Pt_1 importo di denaro, esulando questi beni dall'oggetto del pignoramento;
Contr
- conseguentemente, ra incorsa nella violazione dell'art. 152 del D. Lgs 196/2003, con diritto di esso esponente ad essere ristorato dei pregiudizi patiti ai sensi degli articoli 1218 c.c. e/o 2043 c.c., da quantificarsi in misura pari al valore del patrimonio fondiario dell'investitore stesso;
- le dichiarazioni rese dalla al creditore procedente, afferenti al patrimonio fondiario di esso attore, CP_5
infatti, avevano privato lo stesso del diritto di autodeterminarsi e di agire, ad esempio, vendendo le proprie quote;
- nonostante l'esperimento del procedimento di mediazione, nulla era stato svincolato, con conseguente inadempimento della convenuta all'ordine di riduzione del pignoramento del 15.07.2022, notificatole il successivo 25.07.2022;
Tanto premesso e ritenuto esso attore domandava all' Adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ piaccia al Giudice, accertato il fatto che, dalla notifica dell'ordinanza del GE di svincolo delle somme pignorate, alla notificazione del presente atto o, comunque, fino a quando il richiamato ordine di liberazione non sarà adempiuto, la convenuta sta rendendo illegittimamente indisponibile il patrimonio dell'attore, condannare al pagamento, nei confronti di Controparte_1 Parte_1
di tutti i danni patiti e patiendi, patrimoniali e non, che si stimano pari ad euro 100.000,00 o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta più giusta o equa;
al contempo, piaccia al Giudice, accertato il fatto che, nell'effettuare la dichiarazione al terzo ex art. 543 cpc allegata in atti, la convenuta ha violato il segreto bancario, condannare , al Controparte_1
pagamento, nei riguardi di di tutti i danni patiti e patiendi, patrimoniali e non, pari all'importo Parte_1
di euro 100.000,00 od a quella somma minore o maggiore che sarà ritenuta più giusta o equa;
in ogni caso, piaccia al Giudice liquidare le voci di danno di difficile quantificazione ex art. 1226 c.c.; in ogni caso, statuire sui fatti. Iura novit curia. Vittoria di spese ed onorari”.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata, si costituiva Controparte_6 chiedendo che l'Adito Giudice volesse così provvedere:
“1) rigettare tutte le domande proposte dall'Avv. poiché infondate in fatto e Pt_1
in diritto, oltre che sprovviste di prova, per le ragioni meglio espresse in narrativa;
2) in via gradata, dichiarare, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 2, non dovuto il risarcimento in favore dell'attore per i danni che questi avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, ovvero, ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma 1, diminuire il risarcimento secondo la gravità della colpa e le conseguenze che ne sono derivate;
3) condannare l'Avv. alla rivalsa delle spese, anche generali e competenze del giudizio, Pt_1
con IVA e CPA”.
Contr A fondamento delle rassegnate conclusioni, appresentava che:
- su istanza della MM SU s.r.l, l'Ufficiale Giudiziario aveva notificato, tra gli altri, ad essa convenuta l'atto di pignoramento presso terzi, relativo alla procedura esecutiva promossa nei confronti dell'Avvocato sino alla concorrenza della somma di € 35.045,76, aumentata della Pt_1
metà;
- era seguita diffida, datata 28.10.2021, con la quale l'attore l'Avv. aveva intimato ad essa Pt_1
Contr convenuta di rendere dichiarazione negativa, ex art. 547 cpc, sul ritenuto presupposto per cui in virtù dei contratti sottoscritti dal debitore, sarebbe divenuta titolare di quote di fondi italiani “ che, in effetti, non sarebbero né direttamente né formalmente intestati al medesimo”;
- con dichiarazione ex art. 547 cpc, del 18.11.2021, essa convenuta aveva riferito che l'Avv. Pt_1
risultava titolare, presso la società, di tre fondi comuni d'investimento di diritto italiano: Mediolanum
Flessibile Italia (n. quote 2.345,700), controvalore pari ad € 26.844,19; CP_1
Flessibile Obbligazionario Globale (n. quote 2.684,664), controvalore pari ad € 21.880,01;
[...]
, (n. quote: 843, 689), controvalore pari ad € 23.927,02; Controparte_7
- a garanzia della procedura esecutiva essa convenuta, quale terza pignorata, aveva provveduto a vincolare un numero di quote, il cui controvalore, soggetto alle normali fluttuazioni dei valori dei mercati finanziari, era pari ad € 52.568,64, ovvero al totale dell'importo precettato, aumentato della metà;
- in data 13.06.2022, l'Avv. aveva inoltrato via PEC ad essa convenuta (ed alla Pt_1
) copia del provvedimento del G.E (emesso nell'ambito della procedura recante RGE: Controparte_8
15186/2021, Trib. Roma, Dott.ssa ) del 6.06.2022, sulla scorta del quale aveva chiesto ad essa Per_1 convenuta la liberazione delle quote dei fondi d'investimento pignorate;
- tale richiesta era stata riscontrata dal legale di essa convenuta, in data 24.06.2022, evidenziando di non potersi procedere allo svincolo dei fondi oggetto di pignoramento, in quanto nel provvedimento del GE non vi era alcun riferimento ad essa convenuta, con invito ad attivarsi per chiedere la pronuncia di un provvedimento rivolto alla predetta;
-. era seguito lo scambio di ulteriore corrispondenza e, in data 25.07.2022, l'Avv. aveva notificato ad Pt_1
essa convenuta il provvedimento del 15.07.2022, con il quale il GE, per effetto della rinuncia dell'Avv. alla opposizione agli atti esecutivi e dell'accettazione del creditore a spese Pt_1 CO , aveva dichiarato cessata la materia del contendere e, ad integrazione del provvedimento di riduzione emesso all'udienza, aveva disposto la liberazione del vincolo del pignoramento ai terzi: Poste Pay;
; Controparte_1
- successivamente, essa convenuta aveva ottemperato a quanto disposto dal Giudice con il predetto provvedimento, svincolando le quote dei Fondi oggetto di pignoramento, quali: Mediolanum Flessibile
Sviluppo Italia;
Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale e;
Controparte_7
- le quote dei predetti fondi, infatti, erano state disinvestite dall'Avv. come Pt_1
da prospetto situazione fondi allegato alla comparsa di costituzione (All.9);
- diversamente, il fondo TM0 2193489, non oggetto del predetto pignoramento, alla data di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, risultava ancora posto a garanzia del prestito personale n.
01589543, concesso dalla all'Avv. in quanto non ancora Controparte_9 Pt_1
estinto, stante la permanenza di n. 7 rate scadute e non pagate, per un importo totale di € 2.086,37.
Instaurato il procedimento di mediazione da parte dell'attore, il primo incontro si era concluso con verbale negativo, stante la distanza delle posizioni delle parti. Così ricostruita la vicenda, la convenuta evidenziava l'infondatezza dell'azione ex adverso proposta, per i seguenti motivi di diritto:
1) Insussistenza della asserita violazione del segreto bancario, in quanto tale istituto riguardava fattispecie differenti da quella oggetto di causa, ovvero la sussistenza o meno ed i limiti per gli operatori finanziari dell'obbligo di fornire informazioni all'amministrazione finanziaria, in ordine ai rapporti intrattenuti dai propri clienti/contribuenti.
Al contrario, la causa petendi della controversia investiva la difforme problematica afferente l'obbligo di rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 cpc e se, in particolare, l'avere reso tale dichiarazione potesse essere fonte di responsabilità per il terzo e legittimare la richiesta di risarcimento danni asseritamente subiti dall'attore.
Al riguardo non poteva essere coltivato alcun dubbio in ordine al fatto che la dichiarazione del terzo pignorato non solo fosse legittima, ma doverosa ex art. 547 cpc.
Del resto l'attore avrebbe potuto far valere dinanzi al Giudice dell'esecuzione l'asserita impignorabilità delle quote dei Fondi d'investimento, in modo da ottenerne la liberazione ed evitare di incorrere nei pregiudizi asseritamente subiti. Ne derivava l'esclusione del diritto al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1227, comma 2 c.c., o, subordinatamente, la diminuzione dell'importo del risarcimento richiesto, ex art. 1227 comma 1 c.c..
La circostanza per cui i danni lamentati dall'Avv. non sarebbero stati Pt_1
eziologicamente riconducibili alla dichiarazione resa dalla convenuta, agli effetti di cui all'art. 543 cpc, era, del resto, comprovata dal fatto che il creditore procedente era riuscito a pignorare numerose altre somme e beni del debitore.
Proprio in ragione del pignoramento positivo eseguito presso la CP_10
il GE, con provvedimento del 15.07.2022, aveva disposto la riduzione del pignoramento, mantenendo il vincolo solo sulle azioni AI ed EL e liberando gli altri prodotti finanziari custoditi dall'Avv. sia presso sia presso gli Pt_1 CP_10
altri terzi pignorati, tra i quali essa convenuta.
Ad ogni modo, i pregiudizi di cui si doleva l'attore risultavano sforniti di riscontro probatorio.
2) In ordine all'asserito mancato svincolo delle quote dei Fondi pignorate: essa convenuta era tenuta a mantenere il vincolo sui fondi, sino alla pronuncia del provvedimento del 15.07.2022, con il quale il G.E., ad integrazione del provvedimento di riduzione emesso in udienza, aveva disposto la liberazione del predetto vincolo, atteso che l'inosservanza di tale obbligo di custodia era sanzionato dall'art. 388 bis c.p.
A seguito della notifica da parte dell'Avv. la aveva eseguito il predetto Pt_1
provvedimento del GE, svincolando i Fondi oggetto di pignoramento, tanto che le relative quote erano state disinvestite dall'attore, con la conseguenza che alcuna responsabilità era ascrivibile ad essa convenuta, in relazione al vincolo posto sui fondi d'investimento, custoditi dall'attore presso
Ne conseguiva la palese infondatezza della domanda di risarcimento dei danni, asseritamente connessi al mantenimento del vincolo sulle quote dei fondi oggetto del pignoramento, considerato, peraltro, che il controvalore delle predette quote era pari a complessivi € 52.568,64, come precisato da essa convenuta, nella dichiarazione ex art. 547 cpc, datata 18.11.2021.
Valore, quest'ultimo, assolutamente sproporzionato rispetto a quello (€ 200.000,00) preteso dall'attore, a titolo di risarcimento danni, considerato, peraltro, che le quote dei fondi pignorati erano tornate nella disponibilità dell'Avv. che le aveva Pt_1
disinvestite.
3) La richiesta di risarcimento del danno morale, quantificato nella misura della metà di quello patrimoniale, era temeraria e non provata.
Successivamente alla costituzione delle parti, le stesse procedevano al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, cpc ed il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.07.2023, ritenuto che la causa fosse adeguatamente istruita su base documentale e non ravvisandosi la necessità di un'istruttoria orale suppletiva (che non poteva inficiare ovvero integrare le risultanze documentali); considerato, altresì, che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la prova dei fatti costitutivi della domanda non poteva essere fornita mediante CTU, rigettava le istanze istruttorie di parte attrice e fissava, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 25.03.2025.
Con istanza del 6.09.2023, l'attore chiedeva la revoca della predetta ordinanza ed il Giudice, con provvedimento del 26.09.2023, confermava il provvedimento del
10.07.2023, sul presupposto per cui la CTU non era un mezzo di prova e la parte attrice avrebbe dovuto fornire riscontri di natura documentale, circa l'impossibilità di eseguire le operazioni, inerenti alle quote dei fondi in esame, nel periodo indicato.
All'udienza del 25.03.2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 cpc, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il giudicante che la domanda attorea non possa trovare accoglimento per l'ordine di ragioni di seguito compendiate:
1) la domanda di risarcimento danni svolta dalla parte attrice, prima ancora che sprovvista di idoneo supporto probatorio, in ordine alla sussistenza del nesso eziologico tra la condotta tenuta dalla convenuta ed i danni asseritamente patiti dall'attore, si fonda sull'assunto secondo cui la dichiarazione del 18.11.2021, resa da quale terzo pignorato, sia un atto “contra ius”, in quanto tale idonea ad essere sussunta nella fattispecie dell'illecito aquiliano, rilevante agli effetti di cui all'art. 2043 c.c.
Tale postulato risulta destituito di fondamento avendo parte convenuta correttamente adempiuto agli obblighi previsti ex lege, in capo al terzo pignorato. Come noto,
l'espropriazione di cui agli articoli 543 ss cpc ruota intorno all'istituto della dichiarazione del terzo che, se positiva, rende specifico l'oggetto del pignoramento.
Secondo un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, venutosi a formare successivamente alla riforma del 2014, la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. deve avere necessariamente carattere positivo o negativo, con la conseguenza che, laddove risulti neutra, priva, cioè, di un espresso riconoscimento o di una espressa negazione del proprio obbligo, va equiparata ad una dichiarazione non resa nei termini di legge e, dunque, in applicazione della regola della “ficta confessio”, ad una dichiarazione positiva ( in tal senso, cfr. Cass. Civ. n. 13223/2024).
In tale prospettiva, la diffida del 28.10.2021, con la quale l'Avv. ha intimato alla Pt_1
di rendere dichiarazione negativa, (tra l'altro sull' erroneo presupposto per cui la banca, in virtù dei contratti sottoscritti dal medesimo, sarebbe divenuta titolare di quote di fondi italiani, che non sarebbero direttamente né formalmente intestati al contraente), costituisce un atto contra ius, in quanto preordinato ad eludere la ratio sottesa alla disposizione di cui all'art. 547 cpc.
La dichiarazione prevista da quest'ultima disposizione codicistica, infatti, riveste un ruolo centrale nell'esecuzione, orientando le scelte del creditore procedente e determinando, conseguentemente, gli esiti della procedura esecutiva. Segnatamente
Il terzo pignorato è tenuto a collaborare con il creditore, informandolo di quali somme o beni è possessore per conto dell'esecutato, essendo, in particolare, obbligato a
“specificare di quali cose o somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna”.
La figura del terzo pignorato assume, altresì, la posizione di “ausiliario del giudice dell'esecuzione”, per cui la sua responsabilità per avere reso una dichiarazione ex art. 547 cpc falsa o reticente si configura illecito aquiliano, ai sensi dell'art. 2043 c.c. e non quale responsabilità contrattuale nei confronti del creditore. In tal senso, si è espresso l'Organo di Nomofilachia, con sentenza n. 16576 del 13 Giugno 2024, terza Sezione, Cassazione Civile.
La giurisprudenza di merito (cfr, ex multis, Tribunale di Napoli, sentenza n. 2833/2024 del 12.03.2024) ha affermato il principio per cui, nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, qualora il terzo pignorato sia una banca collocatrice di quote di fondi comuni di investimento, quest'ultima, nel rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 cpc, ha l'onere di precisare l'esistenza di un dossier titoli, contenente un numero di quote di fondi comuni d'investimento, sino alla concorrenza del quantum pignorato ex art. 546 cpc.
Deve, altresì, indicare il controvalore di mercato delle quote e dare atto che le stesse risultano collocate per conto della emittente, sebbene quest'ultima sia da considerarsi l'unica debitrice, nei confronti del fondista sottoscrittore.
Alla luce delle suesposte coordinate interpretative la parte convenuta ha provveduto correttamente a dichiarare, in data 18.11.2021, il numero di quote dei fondi d'investimento di cui il debitore risultava titolare, presso la stessa ed il relativo controvalore, nonché di aver vincolato un numero di quote, il cui controvalore era pari ad € 52.568,64, ovvero all'importo del credito precettato, aumentato della metà.
2) La società ha ottemperato all'ordinanza del 15.07.2022 di svincolo delle somme pignorate, con la quale il GE, ad integrazione del provvedimento di riduzione emesso precedentemente, ha disposto la liberazione del vincolo del pignoramento dei terzi: Poste Pay e Controparte_1
Tale circostanza risulta comprovata dalla circostanza che l'attore ha disinvestito le quote di tali fondi.
Al contrario, l'Avv. non ha versato in atti la prova dei danni asseritamente subiti Pt_1
nel periodo di tempo intercorrente tra la notificazione dell'ordinanza del GE di svincolo delle somme pignorate e la data di adempimento dell'ordine di liberazione.
Del resto, l'insussistenza del danno lamentato dall'attore, per aver reso illegittimamente indisponibile il patrimonio dello stesso, risulta evidente, considerando che il creditore procedente ha pignorato numerose altre somme e beni dell'avv. presso Poste Pay e Banca Generali SpA, restando, conseguentemente Pt_1 irrilevante, la dichiarazione resa dalla convenuta ex art. 547 cpc, sotto il profilo della causazione dei danni asseritamente patiti dal debitore.
Proprio in ragione dell'esito positivo del pignoramento eseguito presso la
[...]
il Giudice dell'esecuzione, con il provvedimento del 15.07.2022, CP_10
ha disposto la riduzione dello stesso, mantenendo il vincolo solo sulle azioni AI ed EL e liberando gli altri prodotti finanziari custoditi dall'attore, sia presso CP_10
sia presso gli altri terzi pignorati, tra i quali, appunto, la convenuta.
Prima della notifica di tale provvedimento di riduzione, del resto, non avrebbe potuto svincolare alcuna somma e/o quota;
tanto onde non incorrere nell'inosservanza degli obblighi di custodia, posti in capo al terzo dall'art. 388 bis c.p.
3) In relazione ad ulteriore ma connesso profilo la parte convenuta, nel rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 cpc, non ha violato la disciplina in tema di segreto bancario, con conseguente insussistenza del diritto dell'attore a conseguire il risarcimento del danno per lesione del diritto alla privacy.
Al riguardo, giova precisare che il segreto bancario consiste nell'obbligo, da parte della banca, di non rivelare a soggetti terzi notizie relative al cliente, senza il preventivo consenso dello stesso.
Tale obbligo, tuttavia, soggiace ad una serie di limiti ed eccezioni, fra le quali la prevalenza del diritto all'informazione sulla solvibilità del cliente, rispetto al contrapposto interesse alla riservatezza, che si concretizza, peraltro, nell'istituzione del servizio per la contabilizzazione dei rischi bancari (centrale rischi).
Il D. Lgs 196/2003 subordina il trattamento dei dati sensibili e personali all'espresso consenso dell'interessato, fatte salve alcune espresse limitazioni in sede processuale, nonché, in particolare, all'interno della normativa tributaria.
Ne consegue che, nonostante il diritto alla privacy trovi un espresso fondamento nel
D. Lgs 196/2003, nonché nell'art. 2 della Costituzione, la sua compromissione, quand'anche imputabile a soggetti qualificati, come istituti di credito, non costituisce un pregiudizio automaticamente risarcibile, dovendo accertarsi se la stessa risulti giustificata dalla salvaguardia di interessi e/o diritti di rango costituzionale, in un'ottica di equo bilanciamento di valori contrapposti. In tale prospettiva la dichiarazione resa dal terzo, agli effetti di cui all'art. 547 cpc, è funzionale alla salvaguardia di esigenze di economia processuale, garantite dalla Costituzione.
Si tratta, quindi, di stabilire i limiti della predetta dichiarazione, onde verificare se, nel renderla, il terzo pignorato abbia leso il diritto alla riservatezza del debitore. Intorno ai limiti, oggettivi e soggettivi, della predetta dichiarazione, si è espressa la Suprema Corte, con sentenza della Cassazione Civile, sezione III, n. 5037 del 28.02.2017, affermando il principio per cui, sotto il profilo oggettivo, il terzo pignorato deve fornire indicazioni complete e dettagliate, in modo da consentire l'identificazione dell'oggetto della prestazione dovuta al debitore esecutato, compresi il titolo ed il quantum del credito pignorato;
in ordine al profilo soggettivo, è necessario e sufficiente che dichiari quali siano i rapporti intrattenuti solo con il soggetto che, nell'atto di pignoramento, è indicato come debitore sottoposto ad esecuzione.
In particolare, l'ambito soggettivo della dichiarazione del terzo, ai sensi dell'articolo
547 cpc, è delimitato dall'ampiezza della direzione soggettiva dell'atto di pignoramento, quale atto rivolto sia nei confronti del terzo pignorato che del debitore esecutato, in base al titolo esecutivo azionato.
Così definiti i limiti oggettivi e soggettivi della dichiarazione del terzo, quella resa dalla convenuta non risulta aver travalicato gli stessi, avendo indicato legittimamente i fondi di investimento di cui era titolare il debitore esecutato, nonché il valore delle rispettive quote, sottoposte a pignoramento, pari a complessivi
€ 52.568,64 ovvero all'importo del credito precettato, aumentato della metà.
Tale dichiarazione risulta resa in linea con l'oggetto dell'atto di pignoramento, nel quale il creditore, la MM SU s.r.l, ha dichiarato di voler procedere al pignoramento di tutte le somme dovute e debende dalle terze pignorate.
Né è ravvisabile alcuna violazione dei limiti soggettivi, come individuati dalla giurisprudenza di legittimità, propri della dichiarazione ex art 547 cpc, non avendo il terzo pignorato esteso il proprio dovere di collaborazione con il creditore, fino al punto di dichiarare rapporti intrattenuti con soggetti diversi dal debitore esecutato, pur riconducibili, dal punto di vista economico, alla sfera patrimoniale del debitore esecutato. Pertanto non è ascrivibile alla parte convenuta alcuna responsabilità per violazione della normativa in materia di segreto bancario, essendosi la stessa limitata a fornire informazioni veritiere al creditore procedente, in adempimento degli obblighi di collaborazione previsti dal codice di procedura civile tra terzo pignorato e creditore procedente e nel pieno rispetto della ratio sottesa alla disposizione di cui all'art. 547 cpc. (In tal senso, cfr. ex multis, Cass. Civ. Sez. III, 13 Giugno 2024 n.
16576), che ha inteso delineare il perimetro di responsabilità del terzo pignorato, in caso di dichiarazione non conforme al vero e la tipologia di rapporto intercorrente con il creditore procedente, in virtù dell'onere di collaborazione con quest'ultimo.
4) Insussistenza del diritto dell'attore a conseguire il risarcimento dei danni lamentati, per mancato assolvimento del relativo onere probatorio: quand'anche si ritenesse che la abbia disatteso le diposizioni normative poste a tutela del segreto bancario, la suddetta violazione non costituirebbe, comunque, un pregiudizio automaticamente risarcibile, essendo, a tal fine, necessaria, la prova specifica del danno risentito.
A tal proposito, va dato atto dell'esistenza di orientamenti diversi, in ordine alla natura della responsabilità dell'Istituto di credito, che violi la disciplina in materia di segreto bancario.
Secondo un recente orientamento dottrinale, che riconduce il fondamento del segreto bancario nell'ambito del principio di correttezza e buona fede, di cui all'art. 1175 c.c., inerente qualunque rapporto obbligatorio, ed in virtù del quale, le parti, nell'esecuzione del contratto, devono comportarsi secondo le regole di correttezza e buona fede, la violazione dello stesso configurerebbe un inadempimento contrattuale.
Ne conseguirebbe che il soggetto leso beneficerebbe del regime probatorio previsto dalla disposizione di cui all'art. 1218 c.c.
In base ad una difforme corrente interpretativa della giurisprudenza di legittimità, invece, la responsabilità della Banca, per elusione delle disposizioni in materia di segreto bancario, avrebbe natura extra-contrattuale, con conseguente applicazione della disposizione di cui all'art. 2043 c.c., anche ai fini del riparto dell'onus probandi.
Tale orientamento ermeneutico muove dall'assunto secondo il quale, diversamente da quanto avviene per i dati “sensibilissimi”, relativi allo stato di salute ed alle preferenze sessuali dell'individuo, per i quali è prevista una tutela assoluta e incondizionata, per i dati afferenti alla situazione economica e patrimoniale della persona vi è una tutela attenuata, essendo gli stessi collocati in una posizione intermedia, sulla scala dei valori da tutelare.
Da ultimo, si registra un orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Civ. n. 10638 del 23
Maggio 2016), che annette a tale genus di responsabilità natura semi-oggettiva, affermando che, in ipotesi di violazione del diritto alla riservatezza, si applica la disposizione di cui all'art. 15 del Codice della Privacy, che rinvia all'art. 2050 c.c., ovvero al regime di responsabilità connesso all'esercizio di attività pericolosa.
In tal caso il cliente è onerato della sola prova del danno di cui chiede il risarcimento, mentre la banca è onerata della prova liberatoria consistente nell'aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il pregiudizio.
Tanto premesso appare evidente che, a qualunque orientamento giurisprudenziale si intenda aderire, il soggetto leso è comunque tenuto a provare il / i danni di cui domanda il risarcimento.
Ciò che non è avvenuto nel caso in esame, non avendo l'attore reso in atti riscontri dei pregiudizi, asseritamente subiti nel periodo intercorrente tra la data di notificazione dell'ordinanza del GE di svincolo delle somme pignorate e quella di notifica dell'atto introduttivo del giudizio o di esecuzione dell'ordine di liberazione.
Inoltre la quantificazione dei predetti danni, nella misura complessiva di € 200.000,00, appare sproporzionata rispetto al controvalore delle quote dei fondi pignorati (pari a complessivi € 52.568,64).
Parimenti destituita di fondamento risulta la domanda di risarcimento del danno morale, quantificato nella metà di quello patrimoniale, senza alcuna aderenza ai principi giurisprudenziali previsti in materia di criterio di ristoro del danno non patrimoniale che, come noto, costituisce una voce autonoma, in alcun modo sovrapponibile a quello patrimoniale.
L'avv. invece, ha omesso di soddisfare l'onere probatorio del pregiudizio Pt_1
contemplato dalla disposizione di cui all'art. 2059 c.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
respinge la domanda attorea;
condanna l'attore a rifondere, in favore di , le spese del presente Controparte_1
giudizio che si liquidano nell'importo complessivo di € 12.500,00 oltre rimborso forfettario, spese generali
15 %, compenso, c.p.a. ed i.v.a come per Legge.
Roma, 29 luglio 2025.
IL Giudice
Dott. RI ZI