Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/04/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 44/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nato a [...] C.F._1
BAGNARA CALABRA (RC), il 19/02/1968, residente in [...]
PRELI 67B 16138 GENOVA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. MACRI' MANUEL (C.F. ), che C.F._2
lo rappresenta e difende, come da procura in atti e
, C.F. nata a [...]_2 C.F._3
CALABRA (RC), il 27/08/1968, residente in [...]. PRELI 75
GENOVA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
LEUCCI LIDIA (C.F. ), che la rappresenta e C.F._4
difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in MARANELLO il 21/12/1991 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data 05.07.2016 dal Tribunale di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in MARANELLO il
21/12/1991 dai IGnori e Parte_1 Parte_3
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
2 “1) Dato atto che il IG. , nonostante la separazione, ha Parte_1
mantenuto la residenza presso la ex casa coniugale di Salita Preli n. 75-67B,
l'ex marito si impegna a trasferire la propria residenza altrove entro trenta giorni dalla data di trasferimento in proprio favore dell'immobile sito in
NA LA;
2) le Parti si impegnano a improntare i loro rapporti all'insegna del pieno e reciproco rispetto. In particolare, il IG. si impegna ad Parte_1
evitare qualsiasi accesso all'ex casa coniugale senza il preventivo consenso della ex moglie;
3) dato atto che i IGg.ri e sono proprietari, Parte_2 Parte_1
ciascuno per la metà, della ex casa coniugale sita in Genova, Salita Preli, 75, con accesso secondario dal civ. 67B (identificato al NCU – Sezione STA, foglio
24, mappale 29, subalterno 1, zona cens. 5, categoria A/4, classe 4, vani 6,5, R.
c. € 402,84), e che con riferimento al predetto immobile è sorta contestazione in ordine allo scioglimento della comunione, gli ex coniugi, al fine di comporre la crisi familiare e quale condizione essenziale del presente accordo, trasferiranno Per_ ai figli e - i quali con la sottoscrizione dell'atto introduttivo ER
accettano - la nuda proprietà del predetto immobile e relative pertinenze con costituzione di usufrutto vitalizio in favore della SI.ra , entro e Parte_2
non oltre sei mesi dalla data della pronuncia della sentenza di divorzio.
Contestualmente, sempre al fine di comporre la crisi familiare e quale condizione essenziale del presente accordo, il figlio entro e non Persona_3
oltre sei mesi dalla data della pronuncia della sentenza di divorzio, si impegna a trasferire al padre SI. - il quale accetta – la piena proprietà Parte_1
degli immobili siti in NA LA (RC), Via Nazionale Inferiore n. 13 (in atti come di seguito individuati alla Via Nazionale Pellegrina snc) (e precisamente: immobile iscritto al NCU di NA LA al Foglio 19, mappale 389, subalterno 1, cat. A/3, classe 1, consistenza vani 2,5, sup. 55 mq, rendita € 87,80 Via Nazionale Pellegrina snc piano T;
- immobile iscritto al
NCU di NA LA al Foglio 19, mappale 389, subalterno 2, cat. A/3, classe 1, consistenza vani 5, sup. 114 mq, rendita € 175,60 Pellegrina snc snc piano S1-S2) e relative pertinenze. A tal fine, le spese notarili e gli altri eventuali costi necessari al trasferimento immobiliare della casa coniugale
3 saranno suddivisi nella misura del 50% tra gli ex coniugi, mentre le spese notarili e gli altri eventuali costi necessari al trasferimento degli immobili di
NA LA saranno 3 integralmente sostenute dal IG. Parte_1
Ai fini fiscali le parti dichiarano che i trasferimenti che precedono
[...]
sono inscindibili e come tali, essendo condizione essenziale del presente accordo ai fini della composizione della crisi familiare, l'uno è causa dell'altro. In particolare, il SI. , necessitando di un immobile dove vivere, Parte_1
dichiara di trasferire la propria quota della ex casa coniugale in favore dei figli e della ex moglie, accollandosi anche la quota di mutui gravanti sulla SI.ra
[...]
come infra precisato, soltanto a fronte del trasferimento in proprio Pt_2
favore degli immobili siti in NA LA.
4) dato atto che, per l'acquisto dell'ex casa coniugale, gli ex coniugi in data
12/07/2013 sottoscrivevano con la (già Banco Popolare CP_1 [...]
) il Contratto di Mutuo Ipotecario N. Rep. 58871 – Racc. N. 11735, CP_2
con il presente atto il IG. si impegna ad accollarsi Parte_1 integralmente il pagamento dell'importo residuo del mutuo, il cui debito residuo alla data del 31/12/2024 è pari ad € 96.153,33, sino alla concorrenza della Cont somma contrattualmente dovuta a , con liberazione della IG.ra
[...] dall'onere di sostenere il 50% delle rate mensili a far data dalla data Pt_2
di presentazione del presente ricorso;
5) A fronte del pagamento delle rate del mutuo da parte del IG. Parte_1
la IG.ra si impegna a corrispondere integralmente
[...] Parte_2 all'ex marito le somme annualmente percepite a titolo di rimborso IRPEF sulla dichiarazione dei redditi della detrazione per interessi passivi per il mutuo prima casa, sino all'estinzione del predetto contratto di mutuo. Tali somme dovranno essere versate in favore del SI. entro e non oltre 30 giorni Pt_1
dal ricevimento sulla busta paga/cedolino pensione della SI.ra 6) Pt_1 dato atto che per l'acquisto degli immobili di NA LA, gli ex coniugi stipulavano il contratto di finanziamento n. 57501801, con il presente atto, Pt_4
il IG. si accolla integralmente il pagamento delle eventuali rate Pt_1
residue del summenzionato finanziamento, con liberazione della IG.ra
[...] dall'obbligo di sostenere il 50% delle predette rate a far data dalla Pt_2
data di presentazione del presente ricorso;
4 7) gli odierni ricorrenti dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti, sicché nessuna richiesta economica a titolo di contributo al mantenimento viene reciprocamente avanzata. Conseguentemente, i medesimi rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile e ad ogni altro diritto patrimoniale derivante dallo scioglimento del vincolo coniugale, ivi compresi i diritti derivanti dall'articolo 12 bis della Legge n. 898/1970; 4
8) nessun contributo al mantenimento viene previsto per i figli e ER [...]
i quali, sottoscrivendo il presente ricorso, si dichiarano entrambi Per_3 maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Conseguentemente, l'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione si intende revocato unitamente all'assegnazione della casa coniugale in favore dei figli;
9) In ragione di quanto precede, la IG.ra rinuncia in ogni caso Parte_2
ad azionare la sentenza di separazione per il recupero degli assegni di mantenimento in favore dei figli asseritamente non versati dal IG. Parte_1
nonché del 50% delle spese straordinarie asseritamente non
[...] corrisposte dall'ex marito. A sua volta, il IG. rinuncia in ogni caso ad Pt_1
azionare la sentenza di separazione per il recupero del 50% delle rate del mutuo ipotecario e del 50% delle rate del finanziamento per l'acquisto dell'immobile di
NA LA non corrisposte dalla IG.ra Pt_1
10) Con il corretto adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo le parti dichiarano e riconoscono, altresì, che non sussistono tra loro ulteriori rapporti economici e/o patrimoniali che debbano essere ancora definiti o regolati e di non avere, pertanto, null'altro a pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo o ragione;
11) gli ex coniugi si prestano il reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto per l'estero”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1991, Numero 12, Parte I , Serie , Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
5 Genova, nella camera di conSIlio del 4.4.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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