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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 08/11/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Daniela Lagani, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 577 del RGAC dell'anno 2025 vertente TRA
(cod. fisc. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Parte_1 C.F._1 Carlei, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, via A. Anile n. 3, giusta procura in calce all'atto di citazione Parte attorea E
(cod. fisc. – partita iva in proprio e Controparte_1 C.F._2 P.IVA_1 in qualità di legale rappresentante pro tempore dell'omonima Controparte_2
con residenza e sede in Lamezia Terme alla via Giuseppe Conte n. 24 e con domicilio
[...] digitale all'indirizzo p.e.c. estratto da Email_1 CP_3 Parte convenuta - contumace Oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 4.11.2025 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio , in proprio e quale titolare dell'omonima Parte_1 Controparte_1 impresa agricola, al fine di ottenerne la condanna al pagamento della somma di euro 78.039,94 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito iure proprio in conseguenza dell'evento dannoso verificatosi in data 23.05.2020 presso la sede dell'azienda agricola, che ha cagionato gravi lesioni personali al figlio minore con ripercussioni nella propria Persona_1 sfera personale e familiare.
2. Il convenuto, nonostante la regolarità della citazione, non si è costituito in giudizio e deve pertanto essere dichiarata la contumacia.
3. All'udienza del 4.11.2025, fissata per la prima comparizione e trattazione della causa, parte attorea ha dichiarato di aver depositato telematicamente dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio, sottoscritta dalla parte ed ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio.
4. In conformità alla richiesta di parte attorea, deve essere dichiarata l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., ricorrendone tutti i presupposti, risultando depositata in datti la dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio sottoscritta personalmente dalla parte e non essendo necessaria l'accettazione della controparte, contumace. Come noto, l'accettazione della rinuncia postula la costituzione in giudizio della controparte e dunque, non è necessaria, nell'ipotesi in cui questa sia rimasta contumace. Infatti, ai fini della declaratoria di estinzione del processo, ai sensi dell'articolo 306 c.p.c., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio, non rilevando a tal fine che la parte non costituita abbia un interesse a partecipare al giudizio o un interesse dipendente da quello ivi dedotto (Cass. 6850/2011): E' infine opportuno precisare che, secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale, l'estinzione del processo dev'essere dichiarata con sentenza (in tal senso, a titolo esemplificativo, Tribunale Torino 12.02.1016 n. 904; Tribunale Milano, 05 luglio 2006, n. 8219; Tribunale di Parma,
1 17 gennaio 2000). Al riguardo, si è infatti evidenziato che nelle controversie, quali quella in esame, davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c.. Invero, l'art. 178, 2° comma, c.p.c., prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”. Nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una Sentenza, al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello. Tanto anche alla luce dell'orientamento della Corte di Cassazione, secondo la quale il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del Tribunale, ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso: Cass. civile , sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023; Cass. civile , sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041; Cass. civile , sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092; Cass. civile, sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733; Cass. civile , sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889). 5. Quanto alle spese processuali, l'art. 306, ultimo comma, c.p.c., prevede che “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”. Nel caso di specie, considerata la contumacia della convenuta, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, nel contraddittorio delle parti:
1) dichiara la contumacia del convenuto , in proprio e quale titolare Controparte_1 dell'omonima azienda agricola;
2) dichiara l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
3) nulla per le spese di giudizio. Lamezia Terme, 8 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Daniela Lagani
2
SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Daniela Lagani, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 577 del RGAC dell'anno 2025 vertente TRA
(cod. fisc. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Parte_1 C.F._1 Carlei, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, via A. Anile n. 3, giusta procura in calce all'atto di citazione Parte attorea E
(cod. fisc. – partita iva in proprio e Controparte_1 C.F._2 P.IVA_1 in qualità di legale rappresentante pro tempore dell'omonima Controparte_2
con residenza e sede in Lamezia Terme alla via Giuseppe Conte n. 24 e con domicilio
[...] digitale all'indirizzo p.e.c. estratto da Email_1 CP_3 Parte convenuta - contumace Oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 4.11.2025 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio , in proprio e quale titolare dell'omonima Parte_1 Controparte_1 impresa agricola, al fine di ottenerne la condanna al pagamento della somma di euro 78.039,94 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito iure proprio in conseguenza dell'evento dannoso verificatosi in data 23.05.2020 presso la sede dell'azienda agricola, che ha cagionato gravi lesioni personali al figlio minore con ripercussioni nella propria Persona_1 sfera personale e familiare.
2. Il convenuto, nonostante la regolarità della citazione, non si è costituito in giudizio e deve pertanto essere dichiarata la contumacia.
3. All'udienza del 4.11.2025, fissata per la prima comparizione e trattazione della causa, parte attorea ha dichiarato di aver depositato telematicamente dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio, sottoscritta dalla parte ed ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio.
4. In conformità alla richiesta di parte attorea, deve essere dichiarata l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., ricorrendone tutti i presupposti, risultando depositata in datti la dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio sottoscritta personalmente dalla parte e non essendo necessaria l'accettazione della controparte, contumace. Come noto, l'accettazione della rinuncia postula la costituzione in giudizio della controparte e dunque, non è necessaria, nell'ipotesi in cui questa sia rimasta contumace. Infatti, ai fini della declaratoria di estinzione del processo, ai sensi dell'articolo 306 c.p.c., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio, non rilevando a tal fine che la parte non costituita abbia un interesse a partecipare al giudizio o un interesse dipendente da quello ivi dedotto (Cass. 6850/2011): E' infine opportuno precisare che, secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale, l'estinzione del processo dev'essere dichiarata con sentenza (in tal senso, a titolo esemplificativo, Tribunale Torino 12.02.1016 n. 904; Tribunale Milano, 05 luglio 2006, n. 8219; Tribunale di Parma,
1 17 gennaio 2000). Al riguardo, si è infatti evidenziato che nelle controversie, quali quella in esame, davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c.. Invero, l'art. 178, 2° comma, c.p.c., prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”. Nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una Sentenza, al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello. Tanto anche alla luce dell'orientamento della Corte di Cassazione, secondo la quale il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del Tribunale, ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso: Cass. civile , sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023; Cass. civile , sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041; Cass. civile , sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092; Cass. civile, sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733; Cass. civile , sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889). 5. Quanto alle spese processuali, l'art. 306, ultimo comma, c.p.c., prevede che “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”. Nel caso di specie, considerata la contumacia della convenuta, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, nel contraddittorio delle parti:
1) dichiara la contumacia del convenuto , in proprio e quale titolare Controparte_1 dell'omonima azienda agricola;
2) dichiara l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
3) nulla per le spese di giudizio. Lamezia Terme, 8 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Daniela Lagani
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