Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 23/01/2025, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01412/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09152/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9152 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Angela Tosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Vespri Siciliani, 38;
contro
Ministero dell'interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
“del provvedimento emesso dal Ministero dell'Interno in data 7.8.2018, notificato il 28.6.2019, con cui veniva decretato il rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 9, co., 1 della Legge 5 febbraio 1992 n. 91, presentata il 20.12.2015”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno ;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 17 gennaio 2025 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il 20.12.2015 il ricorrente ha presentato la richiesta di concessione della cittadinanza italiana per residenza, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
2. Con il preavviso di rigetto datato 24.5.2018 il Ministero dell’interno ha contestato al richiedente che “dal rapporto informativo della Questura di Vicenza trasmesso in data 15/05/2018 risultano a carico della S.V. violazioni amm.ne inerenti art. 75 del DRP 309/90 (-OMISSIS-) e 73 comma 1 bis del DPR 309/90 (-OMISSIS-)” […] “dal casellario giudiziale n. -OMISSIS- rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma risulta a carico della S.V. una sentenza di condanna ex artt. 444 e 445 c.p.p. del Tribunale di Vicenza per la violazione di cui agli artt. 73 comma 1 DPR 309/90 e 337 c.p. accertata il -OMISSIS- (concessa riabilitazione)”.
3. Con una memoria ex art. 10- bis , legge n. 241/90, la parte ricorrente ha evidenziato che
- le uniche condanne penali mai inflitte al richiedente risalivano ad oltre otto anni prima e erano già state oggetto di ordinanza di riabilitazione;
- il richiedente, presa piena coscienza degli errori commessi in passato, si era pienamente risocializzato, frequentando con profitto corsi di formazione al lavoro e percependo un cospicuo reddito da lavoro subordinato;
- il ricorrente viveva stabilmente, da quasi 15 anni, nel comune di -OMISSIS-assieme a tutta la famiglia, composta dalla moglie e da due figli rispettivamente di anni 7 e 2.
4. Con il decreto datato 7.8.2018 il Ministero ha rigettato l’istanza, riproducendo la motivazione di cui al preavviso di rigetto. Avverso il suddetto provvedimento è insorto il ricorrente con il presente ricorso, affidato a un unico motivo con cui si deduce “violazione di legge – eccesso di potere – difetto/carenza di istruttoria– travisamento dei fatti – carenza di motivazione – difetto dei presupposti per il rigetto della cittadinanza - violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità – abnormità dell’atto impugnato”.
5. Secondo quanto prospettato, sarebbe assolutamente sproporzionato e irragionevole formulare un giudizio di “non raggiunta piena idoneità dell’aspirante ad essere inserito stabilmente nell’ambito della comunità italiana” sulla sola base di due sanzioni amministrative e di una singola condanna già da tempo riabilitata, senza tenere in alcuna considerazione
- che le due sanzioni amministrative riguardano due episodi di -OMISSIS- di sostanza stupefacente, senza alcun rilievo penale e senza neppure alcun riflesso sulla comunità;
- che l’unica condanna penale mai riportata dal ricorrente è stata oggetto di ordinanza di riabilitazione sin dal 24.11.2015, prima ancora che venisse presentata la domanda di cittadinanza;
- che sia le sanzioni amministrative sia l’unica condanna penale risalgono a quasi dieci anni prima;
- che il richiedente ha avuto modo di cambiare completamente la propria vita, risocializzandosi e inserendosi perfettamente, come parte attiva, nel tessuto sociale del nostro Paese.
6. Il provvedimento, peraltro, nel limitarsi a richiamare più volte l’altissima discrezionalità valutativa dell’Amministrazione, non fornirebbe la minima giustificazione dei motivi e del ragionamento logico che dalla mera constatazione di una condanna (risalente nel tempo e già oggetto di riabilitazione prima ancora della presentazione della domanda di cittadinanza), possa trarsi un giudizio negativo sull’integrazione del richiedente in Italia.
7. Il Ministero si è costituito rilevando che gli accadimenti in ragione dei quali è stata disattesa l’istanza presentata dal ricorrente risalgono tutti al 2010 e, quindi, a circa cinque anni prima della presentazione della stessa; si tratta, pertanto, di eventi che si collocano senza dubbio nel c.d. periodo di osservazione (ossia nel decennio antecedente alla presentazione della predetta istanza) e chiaramente deponenti nel senso dell’inaffidabilità dell’istante, tant’è che in vicende analoghe il Tribunale avrebbe ritenuto legittima la determinazione negativa dell’Amministrazione.
8. All’udienza straordinaria del 17.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
9. Il ricorso è infondato.
10. Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata (cfr. ex multis , da ultimo, TAR Lazio, V- bis , 21.11.2024, n. n. 20749, con ampi richiami giurisprudenziali), l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa.
11. Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti – consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche – ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta infatti di determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza generale, n. 9/1999 del 10.6.1999; sez. IV, n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, 3.12.2008 n. 1796/08; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II- quater , n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; n. 4199/2013).
12. L’interesse dell’istante a ottenere la cittadinanza deve quindi necessariamente coniugarsi con l’interesse pubblico a inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale e se si considera il particolare atteggiarsi di siffatto interesse pubblico, avente natura “composita”, in quanto teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto dell’identità nazionale, è facile dunque comprendere il significativo condizionamento che ne deriva sul piano dell’agire del soggetto (il Ministero dell’Interno) alla cui cura lo stesso è affidato.
13. In tale quadro, è astato affermato che l’Amministrazione ha il compito di verificare che il soggetto istante sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile. La concessione della cittadinanza rappresenta infatti il suggello, sul piano giuridico, di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico.
14. Deriva da quanto sopra che il sindacato giurisdizionale sulla valutazione compiuta dall’Amministrazione – circa il completo inserimento o meno dello straniero nella comunità nazionale – non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole.
15. Nell’ambito della suddetta valutazione, la giurisprudenza ha chiarito che ben può essere riconosciuta una valenza prognostica negativa a quelle condotte che, come la detenzione e la cessione di stupefacenti, hanno ad oggetto una fattispecie particolarmente grave, idonea a mettere a rischio l’altrui incolumità, oltre ad essere un chiaro indice di scarsa aderenza ai valori della comunità (cfr. T.A.R. Lazio, sez. Il- quater , 15 aprile 2015, n. 5554). Tali addebiti, infatti, vanno considerati particolarmente rilevanti ai fini della formulazione del giudizio prognostico relativo all’utile inserimento dell’aspirante cittadino, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza in materia, (T.A.R. Lazio, sez. V- bis , nn. 4236/2022, 4704/2022, 6522/2017), in cui è stato ribadito che i precedenti penali per cessione illecita di sostanze stupefacenti denotano scarsa considerazione degli obblighi che si accompagnano alla concessione della cittadinanza, trattandosi di condotte indice di inaffidabilità e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale. D’altra parte, detti fatti sono puniti con la reclusione da sei a venti anni e anche nella loro configurazione più lieve, di cui al comma 5 del d.P.R. n. 309/1990, è prevista la pena ridotta della reclusione da sei mesi a quattro anni, con massimo edittale comunque superiore alla soglia individuata dall’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 91/1992, superata la quale si entra nell’area dei reati immediatamente ostativi. Detta norma definisce espressamente l’ambito delle ipotesi criminose che precludono il conseguimento della cittadinanza richiesta per matrimonio, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1992 - che costituisce un vero e proprio diritto soggettivo per il richiedente (al fine di tutelare l’unità familiare del cittadino italiano) - persino a chi è coniuge del cittadino italiano (T.A.R. Lazio, V- bis , n. 4236/2022, nonché n. 4704/2022; n. 6522/2022, 6554/2022, nonché, da ultimo, n. 16216/2022).
16. Il fatto che la ricorrente sia dotato di stabile occupazione, non sia socialmente pericoloso e sia integrato nella società locale costituisce, per altro verso, il percorso “normale” che ci si attende dallo straniero regolarmente soggiornante, trattandosi di requisiti necessari per entrare e risiedere legalmente nel Paese, a tal fine prescritti dall’art. 4, comma 3 e dall’art. 5, comma 5, del testo unico immigrazione per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno. Si tratta, pertanto, di circostanze del tutto ordinarie, che, per quanto riguarda il (diverso) procedimento di naturalizzazione, costituiscono solo le condizioni minime, che devono essere necessariamente soddisfatte per poter presentare la domanda di cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992. In particolare, in questo contesto, il requisito della residenza legale da almeno di 10 anni nel territorio della Repubblica, prescritto dal comma 1, lett. f), della richiamata disposizione, va inteso non solo nel senso “quantitativo” della “durata minima del soggiorno” (che legittima la presentazione dell’istanza, in quanto indicativo del “legame” che si è venuto a instaurato con il Paese di accoglienza), ma anche nel senso “qualitativo” del c.d. periodo di osservazione in cui chi aspira ad essere ammesso in una comunità politica, assumendo diritti politici ed esercitando funzioni pubbliche, deve dare prova di saper mantenere - per lo meno nell’arco dell’ultimo decennio - un “comportamento senza mende” in modo da dimostrare di aver conseguito un adeguato grado di assimilazione, anche sotto il profilo familiare, dei valori fondanti per la nostra Comunità.
17. Il riconoscimento della cittadinanza, tendenzialmente irrevocabile (salvi i casi normativamente previsti) si fonda su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, III, 7.1.2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che “nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda” (cfr. Cons. Stato, III, 14.2.2017, n. 657). Del resto, la particolare cautela con cui l’Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente una volta mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario.
18. Le considerazioni che precedono conducono al rigetto del ricorso.
19. Le spese di lite possono, peraltro, essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione quinta- bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche menzionate nella presente sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppina Adamo, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
Marco Savi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Savi | Giuseppina Adamo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.