Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/06/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4307/2024 R.G. promossa da: nato ad [...] il [...] (C.F. C.F. 1 Parte 1
nata ad [...] il [...] (C.F. C.F. 2 Parte 2
nata ad [...] il [...] (C.F. Parte 3 C.F. 3 e
Parte 4 nato ad [...] il [...] (C.F. C.F. 4 elettivamente domiciliati a Siracusa in via Augusta n. 52 presso lo studio dell'avv. Aldo Valtimora che li difende e rappresenta come da procura in atti
OPPONENTI
CONTRO CP 1 (codice fiscale e partita IVA P.IVA 1 numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Messina P.IVA_2) in persona del legale rappresentante pro tempore, procuratrice di [...]
(codice fiscale, partita IVA. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Controparte_2
Treviso-Belluno P.IVA 3 giusta procura autenticata in Notar da Pordenone Persona 1
del 14.01.2020, rep. 303875, racc. 35507, registrata il 17.01.2020 al n. 825 Serie 1T elettivamente domiciliata a Solarino (SR) in via Ruggero Settimo n. 5 presso lo studio dell'avv. Santi Milardo, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Alessandro Barbaro e dall'avv.
Andrei Aloi
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto
All'udienza dell'8 maggio 2025, sulle conclusioni di parte opposta come in atti, la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 189 e decisa come da dispositivo che segue
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ' Parte 2 Parte 3 Parte 1
proponevano opposizione avverso l'atto di precetto con il quale era stata intimato e Parte 4
di pagare €. 243.517,02 con contestuale avvertimento a a Parte 1 e Parte 2
che in difetto di pagamento si sarebbe proceduto ad esecuzione Parte 3 e Parte_4
il tutto in virtù del decreto ingiuntivo n. 625/2014 definitivamente esecutivo e garantito da ipoteca volontaria trascritta il
22/04/2015 al n. reg. gen. 5847 reg. part. 569, anche sull'immobile oggi di proprietà di Pt 3
Parte 4
[...] e
Deducevano l'indeterminatezza dell'importo precettato posto che la somma ivi indicata non teneva conto di quanto già depositato (€. 121.500,00), presso la procedura di esecuzione immobiliare n. CP R.G.E. 212/2019 e in attesa di prossima assegnazione esclusivamente in favore della né delle '
somme corrisposte in esecuzione della transazione raggiunta.
Lamentavano altresì l'improcedibilità nei confronti dei germani Parte_3 e Pt 4 atteso che il precetto non era corredato né dal titolo esecutivo né assistito dalle forme richieste dalla comunicazione a i terzi, oltre l'anomalia sulla forma del precetto, fondata essenzialmente sul fatto che il bene immobile di proprietà di Pt 4 è stato oggetto di esecuzione con Parte 3 e pignoramento non ancora cancellato e che il giudice dell'esecuzione si era pronunciato sulla possibilità di procedere alla vendita dello stesso.
Tanto premesso chiedevano, in via preliminare, di sospendere l'efficacia del titolo nei confronti di Parte 4 e, in via ulteriormente preliminare di sospendere l'efficacia del Parte 3 e titolo esecutivo limitatamente alle somme corrisposte da Parte 1 in ottemperanza alla transazione raggiunta seguendo tutte le scadenze sino alla data di udienza;
nel merito di dichiarare la nullità, l'invalidità o comunque l'irregolarità del precetto. Con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore quale antistatario.
Si costituiva in giudizio CP 1 , procuratrice di Controparte_2 comunicando, in via preliminare, di voler espressamente rinunciare al precetto opposto.
Deduceva di aver già detratto €. 47.093,35 sulla sorte ingiunta e che, in ogni caso, si sarebbe portato in esecuzione il titolo al netto degli incassi percipiendi dall'esecuzione pendente.
Faceva rilevare che la rinuncia alla vendita del diritto di usufrutto del bene gravato da ipoteca, non precludeva la possibilità al creditore procedente di poter incardinare una nuova procedura per la vendita della nuda proprietà del bene ipotecato, deducendo infine che non sussisteva alcuna necessità di notifica del titolo esecutivo agli aventi causa sulla base del principio enunciato dall'art. 477 c.p.c.
Tanto premesso chiedeva, di ritenere e dichiarare che CP 1 procuratrice di Controparte_2
aveva rinunciato al precetto opposto e, per l'effetto, di disporre la cessazione della materia del contendere con compensazione di spese, diritti e onorari del giudizio.
All'udienza dell'8 magio 2025, sulle conclusioni di parte opposta come in atti, la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 189 cpc e decisa come da dispositivo che segue.
***** Va dichiarata la cessazione del contendere perle ragioni di seguito espresse.
Invero a fronte della dichiarazione formulata dall'opposto di rinunciare al precetto, in data successiva alla instaurazione del giudizio, a seguito della notifica dell'atto di citazione, è venuto meno l'interesse ad una pronuncia in ordine alla fondatezza di una opposizione a precetto.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "con il termine cessazione della materia del contendere ci si riferisce ad un istituto giuridico di stretta elaborazione giurisprudenziale, che si fonda sul venir meno all'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta a evolversi nel corso del giudizio, sulla scorta di circostanze poste in essere dalla medesime parti, per le più svariate ragioni, il venir meno dell'interesse non può che portare alla definizione del giudizio (cfr. Cass.civ. n. 20182/2018,).
Quanto all'ipotesi che più in dettaglio attiene il caso in questione, la Suprema Corte, avuto riguardo alla natura del precetto atto preliminare, prodromico alla esecuzione, ma non già introduttivo
-
ha precisato che la rinuncia al precetto costituisce negozio giuridico dell'esecuzione forzata
-
unilaterale abdicativo, di carattere extra processuale, notificato o portato in altro modo a conoscenza del debitore intimato, a rilevanza sostanziale, sottratto all'applicazione - anche in via analogica- della disciplina dettata dall'art.629 c.p.c. e, comunque, non abbisognevole dell'accettazione dello intimato
(Cass.n.1985/1990; Cass. civ n.3736/1981).
Pertanto, la rinuncia all'atto di precetto, contro il quale sia stata già proposta opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, alla quale accede la liquidazione delle spese del giudizio, secondo il criterio della soccombenza virtuale. ( così da ultimo Cass. Civ. n. 17312/2015, Cass. civ. 1806/2024).
A fronte quindi della invocata declaratoria di cessazione della materia del contendere, che non ha inciso sulla regola generale del carico delle spese processuali, non avendovi le parti espressamente derogato, occorre verificare se la opposizione in esame avrebbe potuto essere accolta ove si fosse addivenuti ad una pronuncia sul merito.
In proposito va rilevato che la parte opposta non ha fornito la prova, dovuta ai sensi dell'art.. 603
c.p.c., della eseguita notifica del titolo, oltre che del precetto, in favore di Parte 3 [...] e
Pt 4 nudi proprietari dell'immobile oggetto di iscrizione ipotecaria e sul quale sarebbe avvenuta l'esecuzione forzata in difetto del pagamento delle somme dovute da Parte 1 e da Parte 2
[...]
contenuto del precetto in questione risulta che l'eventuale esecuzione avrebbe coinvolto Dal
direttamente il diritto di cui erano titolari i nudi proprietari, presupposto questo che faceva sì che costoro avrebbero dovuto essere messi nella condizione di verificare la legittimità dell'azione esecutiva attraverso la conoscenza del titolo sul quale essa si fonda. Tale circostanza risulta peraltro avvalorata dalle deduzioni di parte opposta, volte a giustificare la notifica di un nuovo precetto al fine di potersi rivalere, eventualmente, sulla vendita della nuda proprietà esclusa dal GE nell'ambito della procedura esecutiva.
Non può condividersi poi, al fine di ritenere valida la notifica del precetto nei confronti dei terzi, il richiamo all'art. 477 c.p.c., norma riferibile unicamente alle ipotesi di efficacia del titolo esecutivo contro il defunto notificato agli eredi, ipotesi ben diversa da quella in esame in quanto Parte 3 e Parte 4 hanno ricevuto il bene de quo non a titolo di successione o per via testamentaria ma mediante donazione, atto trascritto addirittura in data anteriore alla trascrizione del pignoramento.
Non può farsi poi a meno di considerare l'indeterminatezza e l'inesattezza dell'importo portato in precetto, non essendo decurtata, come avrebbe dovuto, delle somme, pari ad €. 121.500,00, peraltro mai contestate, depositate nel proc di esecuzione immob. n. R.G.E. 212/2019 e già oggetto di aggiudicazione come emerge dall'atto di rinuncia parziale per la vendita del lotto 5, non potendo in tal senso considerare sufficiente la generica locuzione relativa al fatto che il titolo sarebbe stato portato in esecuzione al netto degli incassi che sarebbero derivati dall'esecuzione pendente.
Di fatti, i pagamenti effettuati a seguito della vendita dei lotti 2, 3, 4, prima della data di notifica del precetto, hanno ridotto l'ammontare del debito con la conseguenza che la somma derivante dalla stessa andava sottratta dall'importo originariamente richiesto e che quindi il precetto per la somma eccedente di entità rilevante veniva ad essere inefficace sì da non giustificare alcuna compensazione delle spese di lite.
Per queste assorbenti ragioni che conducono a rilevare che fondatamente gli opponenti hanno comunque proposto la opposizione ne deriva che le spese di lite vengono a gravare sulla parte opposta e vanno liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività espletata e della difficolta della lite, come da dispositivo che segue
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n.
4307/2024
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al giudizio di opposizione proposto come in atti, a seguito della rinuncia al precetto della opposta;
Condanna CP 1 , procuratrice di Controparte 2 alla refusione delle spese in favore
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degli opponenti che si liquidano in €. 4.217,00 oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore avv. Aldo Valtimora.
Siracusa 3 giugno 2025 Il Giudice
Dott.ssa Concetta Maiore