Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/05/2025, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8079/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Marco Gattuso Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Borgo Giudice rel.
Dott.ssa Rada Vincenza Scifo Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 8079/2023 promossa da:
CUI: ), rappresentato e difeso dall'Avv. GRAZIA IVANA PIRO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO Controparte_1
QUESTURA DI BOLOGNA
RESISTENTE all'esito della camera di consiglio del 30.04.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281-undecies, terdecies, 275-bis c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011 sulle seguenti conclusioni delle parti: la parte ricorrente concludeva in ultimo come da ricorso introduttivo;
la parte convenuta concludeva come da memoria di costituzione chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ricorso tempestivamente depositato in data 15.06.2023, il SI cittadino Parte_1
marocchino, nato in [...] il [...], impugnava il provvedimento del Questore di Bologna del 26.04.2023, notificatogli il 15.05.2023, con il quale veniva rigettata la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19 D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, come modificato con il recente D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020, chiedendo il rilascio del suddetto permesso di soggiorno da lui richiesto in data 16.12.2021, con sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento del Questore, chiedendo il riconoscimento di Testi un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., affermando di trovarsi in Italia da circa 30 anni, di avere legami familiari sul territorio nazionale, di versare in gravi condizioni di salute e di fragilità psichica non curabili nel proprio Paese di origine.
Il si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 10.7.2023, chiedendo Controparte_1
la reiezione del ricorso, rilevando il mancato svolgimento di regolare attività lavorativa quale fonte lecita di redditi, oltre alla pericolosità sociale del ricorrente.
Veniva sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato con decreto del 22.7.2023, emesso nel già disposto contraddittorio delle parti, del seguente tenore (che per completezza si riporta, data la particolarità del caso):
“Visto il tempestivo ricorso proposto in data 15.6.2023 nell'interesse del ricorrente SI
[...] cittadino del Marocco, nato in [...] in data [...], avverso il provvedimento Parte_1 del Questore di Bologna emesso in data 26.4.2023, notificatogli il giorno 15.5.2023, con il quale veniva rigettata la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, parte seconda, TUI presentata in data 16.12.2021; ritenuta l'applicabilità alla presente controversia del procedimento previsto dall'art. 19 ter del
D.Lgs n.150/2011; rilevato che nel provvedimento di rifiuto della Questura si legge che la Commissione Territoriale di
Bologna in data 27.3.2023 formulava parere negativo al rilascio del richiesto permesso di soggiorno per protezione speciale, che il parere della CT risultava vincolante, che non vi era necessità di assegnazione del termine ex art.10 bis L.n. 241/1990, che non vi erano cause di inespellibilità, con conseguente rifiuto del suddetto permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2,
TUI; che la Commissione Territoriale nel parere negativo dava atto della pericolosità sociale del ricorrente, che aveva una lunga lista di precedenti penali per gravi reati, aveva scontato molti anni di detenzione, non aveva una dimora né un lavoro, né altri indici di integrazione sul territorio nazionale nonostante fosse presente in Italia dal 1997, e non aveva documentato né le sue condizioni di salute né la sua presa in carico da parte dei Servizi Sociali né la presenza di legami affettivi sul territorio;
che il ricorrente veniva attinto da un provvedimento prefettizio del 15.5.2023 di allontanamento dal territorio nazionale con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, notificatogli in pari data;
che nella stessa data il Questore di Bologna ordinava al ricorrente di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni dalla notifica del provvedimento, notifica avvenuta sempre in data 15.5.2023; che il ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento del Questore di rigetto della domanda di riconoscimento del richiesto permesso di soggiorno per protezione speciale, chiedendo il Testi riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., affermando di essere giunto in Italia nel 1997, di trovarsi in una condizione di fragilità, di essere invalido all'80%, di essere seguito dai Servizi Sociali Bassa Soglia di Bologna da molti anni, di essere in procinto di essere preso in carico anche nell'ambito del Programma Vulnerabili e
Dipendenze Patologiche di Bologna con appuntamento fissato per il giorno 11.7.2023, e di non essere socialmente pericoloso;
che con provvedimento del 17.6.2023 veniva fissata udienza per il 12.7.2023 ai soli fini della decisione sulla richiesta sospensiva nel contraddittorio delle parti;
che il convenuto si costituiva con comparsa del 10.7.2023, sia nel merito che quanto alla CP_1 istanza di sospensiva nel sub procedimento, chiedendo il rigetto del ricorso in considerazione della pericolosità sociale del ricorrente per nulla integratosi nel contesto sociale italiano, depositando i certificati penali del ricorrente (certificato del , certificato dei Carichi pendenti e AFIS); Per_1 che il ricorrente depositava nel procedimento portante ulteriore documentazione sanitaria in data 11.7.2023, deducendo a verbale dell'udienza del 12.7.2023 come segue:
“Il Procuratore della parte ricorrente si riporta alla documentazione già prodotta anche nel procedimento portante (ove il Ministero è pure costituito), precisando che ha incontrato nuovamente da poco gli operatori dei Servizi Sociali che seguono da anni il ricorrente, che ora è stato preso in carico anche per il problema di dipendenza da alcol;
i Servizi Sociali hanno dichiarato che molti dei problemi del ricorrente nascono dalla sua precaria sistemazione abitativa nei dormitori che sono luoghi molto sollecitanti che cozzano con le caratteristiche personologiche del ricorrente;
evidenzia poi che le condotte criminose più gravi sono molto risalenti nel tempo e il ricorrente ha scontato la sua pena;
da ultimo i reati ascritti al ricorrente sono più che altro resistenza a pubblico ufficiale, atteso che la Polizia interviene quando il ricorrente dà in escandescenze a causa delle sue fragilità
e del contesto in cui vive di estrema precarietà; i Servizi Sociali evidenziano che per il resto il ricorrente è persona adeguata anche se fatica a farsi seguire in modo più incisivo dal punto di vista sanitario con particolare riguardo al disagio psichico diagnosticato e solo saltuariamente curato per abbandono da parte del ricorrente;
evidenzia che all'esito della visita del giorno 11 luglio 2023 il ricorrente è stato nuovamente e fattivamente preso in carico dal per abuso alcolemico, Pt_2 circostanza che permetterà alla Psichiatra del Dott. di poter seguire il Pt_2 Persona_2 ricorrente anche dal punto di vista delle sue fragilità psichiatriche, anche se per ora il ricorrente esprime solo la necessità di disintossicarsi dall'abuso alcolico;
evidenzia che le precedenti e lontane nel tempo condotte penali sono state provocate anche dalla dipendenza da sostanze del ricorrente.
Contesta quanto dedotto dalla controparte e rileva di avere già iniziato la ricerca di tutte le sentenze di condanna del ricorrente, anche quelle più risalenti che non è ora in grado di produrre trattandosi di molto materiale di complessa raccolta, precisando per l'udienza del novembre 2023 sarà in grado di depositare tutto, unitamente ad una relazione aggiornata dei Servizi Sociali Bassa Soglia e documentazione medica riepilogativa del quadro sanitario non solo psichiatrico del ricorrente che soffre di diverse patologie fisiche ed è invalido all'80% come da documentazione in atti. Insiste nel ricorso e nella sospensiva già richiesta.”; osserva: non è contestato che il ricorrente, classe 1971, non più giovane, si trovi in Italia dal 1997, dunque da 26 anni e sia invalido all'80% con diagnosi di “Cirrosi epatica esotossica in etilismo ed abuso di sostanze, in soggetto con disturbo di personalità istrionico e sociopatico;
esiti di pregresso trauma cranico con evacuazione di ematoma frontale. Esiti di frattura avambraccio sinistro con lesione nervosa periferica e impotenza funzionale”, come risulta dal verbale della Commissione Medica per l'accertamento della invalidità civile del 23.10.2020, versato in atti, laddove si legge anche che il paziente – prima riconosciuto invalido al 50% - è seguito dai Servizi psichiatrici e dal Pt_2
(doc.n.5); il ricorrente è in effetti seguito dai Servizi Sociali, come risulta dalla relazione dei Servizi Sociali
ASP di Bologna - Bassa Soglia del 14.6.2023 a firma dell'Educatore Professionale Dott. Per_3
(doc.n.4), che sottolinea le condizioni di vulnerabilità del ricorrente, che viene definito
[...] persona altamente fragile, i cui problemi anche di natura penale derivano per la gran parte dal contesto in cui è costretto a vivere nelle diverse accoglienze della Bassa Soglia, ossia contesti comunitari eccessivamente sollecitanti per una persona affetta da una patologia psichiatrica non gestita caratterizzata da comportamenti sociopatici, condizione aggravata dall'abuso etilico;
nella relazione si legge che il ricorrente da ultimo viveva all'interno di una casa abbandonata dove era monitorato dal Servizio Mobile di Sostegno e che il Servizio per non perdere i contatti gli erogava un contributo economico di euro 20,00 a settimana;
il ricorrente è ora dal giorno 11.7.2023 anche in carico presso il DSM-DP-UO Dipendenze
Patologiche e Attività Assistenziale alla popolazione vulnerabile e bassa soglia della città di Bologna per dipendenza da alcol;
nella relazione medica pubblica del 11.7.2023 a firma della Dott. Per_2
(doc. 1 prodotto in data 11.7.2023 nel fascicolo portante) si legge che il ricorrente era già
[...] stato seguito da tale Programma dal 2018, con presa in carico discontinua per abbandono, mentre ora il SI aveva accettato un trattamento farmacologico con somministrazione quotidiana Pt_1 da ritirare tre volte a settimana presso gli ambulatori del Servizio, accettando di sottoporsi a regolari controlli del suo stato di salute e a regolari colloqui di sostegno sociale ed educativo, che si andavano ad integrare con gli interventi in suo favore predisposti dal Servizio Sociale Bassa Soglia di
[...]
; Controparte_2 di contro, il ricorrente subiva le seguenti condanne, come risulta dai certificati penali agli atti:
Tribunale di Ravenna – sentenza del 11.7.2006 – anni 4 di reclusione – spaccio – fatti del 2.12.2005;
Tribunale di Ravenna – sentenza del 24.9.2007 – mesi 6 di reclusione – spaccio – fatti del 24.9.2007; Tribunale di Ravenna – sentenza del 22.9.2009 – mesi 6 di reclusione – furto – fatti del 29.6.2007; Corte d'Appello di Bologna – sentenza del 4.11.2010 – anni 3 e mesi 8 di reclusione – rapina, lesione personale e porto d'armi – fatti del 17.7.2008; Tribunale di Potenza – sentenza del 10.10.2014 – mesi 2 di reclusione – danneggiamento – fatti del
22.6.2011; Corte d'Appello di Bologna – sentenza del 4.7.2017 – mesi 10 di reclusione – resistenza a Pubblico Ufficiale – fatti del 25.12.2016;
Tribunale di Ravenna – sentenza del 14.3.2018 – mesi 10 di reclusione – resistenza a Pubblico
Ufficiale – fatti del 13.3.2018;
Tribunale di Ravenna – sentenza del 24.5.2018 – mesi 8 di reclusione – minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale – fatti del 2.12.2005;
Tribunale di Ravenna – sentenza del 2.4.2019 – giorni 20 di arresto – inosservanza di provvedimenti dell'autorità – fatti del 9.3.2018; Tribunale di Bologna – sentenza del 26.1.2021 – mesi 2 di arresto – trasgressione al foglio di via obbligatorio – fatti del 15.3.2018; Tribunale di Bologna – sentenza del 18.2.2021 – mesi 8 di reclusione – danneggiamento e resistenza a Pubblico Ufficiale – fatti del 29.12.2020; tutte le pene inflitte venivano dal ricorrente scontate;
ciò detto, sia la CT che il nella sua comparsa di costituzione evidenziavano i plurimi CP_1 precedenti penali del ricorrente per gravi reati e la sua completa mancanza di integrazione sul territorio nonostante la sua presenza da moltissimi anni;
quanto ai precedenti penali, si può fin da ora osservare come le condotte più gravi sono risalenti nel tempo agli anni dal 2005 al 2008 e non possono supportare un giudizio di attuale pericolosità sociale, mentre le successive condotte risultano di minore gravità, sono relative in buona sostanza al reato di resistenza a Pubblico Ufficiale e riguardano comunque gli anni 2011, 2016 e 2018, con un solo ultimo fatto che risale al 2020, sempre per resistenza a Pubblico Ufficiale;
quanto alla valutazione propria della sospensiva richiesta (in relazione alla quale, stante il richiamo contenuto nel citato art. 19 ter del D.Lgs n.150/2011, è applicabile l'art. 5 del medesimo decreto), nella specie, alla luce degli elementi addotti, appaiono ravvisabili gravi e circostanziate ragioni per la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, essendo configurabile una situazione di danno grave ed irreparabile derivante dall'allontanamento del ricorrente, in Italia da 26 anni in condizioni complesse;
il lungo tempo trascorso in Italia (26 anni, la metà della vita del ricorrente) - pur avendo mantenuto il ricorrente una condotta a dir poco esecrabile e riprovevole, caratterizzata da ripetute condotte criminose, in condizioni di vita ai margini della società, vivendo senza fissa dimora e senza un lavoro, in assenza di qualsivoglia rispetto delle regole del viver sociale, condizione presumibilmente aggravata da una psicopatologia non in cura e dalla dipendenza da sostanze, ora in cura - e la situazione di salute del ricorrente, invalido all'80% e riconosciuto dai Servizi Sociali e dal DSM-DP UO Dipendenze Patologiche dell'Azienda USL di Bologna quale soggetto fragile con dipendenze da curare e una patologia psichiatrica ancora non gestita, come risulta dalla documentazione in atti, portano ad una valutazione positiva in merito alla sospensiva;
Testi la necessità di tutela della vita privata ex art.19, comma 1.1, ovrà poi essere meglio vagliata nel merito, dove dovrà approfondita e valutata la pericolosità sociale del ricorrente: il ricorrente dovrà depositare copia di tutte le sentenze di condanna riportate (come già richiesto) per avere un quadro preciso delle sue condotte criminose, essendo già in atti i certificati penali e il certificato
AFIS; il ricorrente depositerà anche documentazione medica aggiornata sia quanto alle cure per la dipendenza da alcol che relativamente al disturbo psichico e comportamentale, che in merito ai miglioramenti riportati nel periodo per entrambe le patologie;
il ricorrente depositerà inoltre una relazione aggiornata dei Servizi Sociali Bassa Soglia, che dia atto del percorso intrapreso dal ricorrente;
in ragione della necessità di approfondimento istruttorio degli elementi evidenziati quanto alla dedotta sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno, l'irreparabilità del pregiudizio, con l'allontanamento del ricorrente dal territorio (che comporterebbe la perdita dell'attuale presa in carico da parte del DSM e dei Servizi Sociali Bassa Soglia vanificando il percorso di integrazione ora avviato sul territorio nazionale dove il ricorrente si trova da 26 anni a questa parte), consente di ritenere sussistenti i presupposti per la sospensione del provvedimento impugnato ex art.5, comma 1, D. Lgs. n.150/2011, dopo avere sentito le parti;
infine, si precisa che il presente provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del rigetto impugnato – come richiesta dal ricorrente - blocca gli effetti di tale diniego, ripristinando la situazione giuridica dello straniero in attesa della decisione sul rilascio (o rinnovo) del permesso di soggiorno richiesto;
nel momento in cui lo straniero presenta la sua domanda di rilascio (o rinnovo) di un permesso di soggiorno per protezione speciale ottiene la consegna di una ricevuta (o cedolino o tagliando, che dir si voglia), che ha valore di permesso di soggiorno provvisorio, e ciò in forza dell'applicazione analogica ex art.12 preleggi dell'art. 4, D. Lgs. n.142/2015 anche in caso di presentazione della domanda di protezione speciale direttamente al Questore invece che alla Commissione Territoriale, atteso che gli artt.19, commi 1.1 e 1.2, TUI e 32, comma 3, D. Lgs. n.25/2008 contengono la disciplina sostanziale e processuale di un unico permesso di soggiorno che può essere richiesto con due procedimenti amministrativi differenti;
dunque, a seguito della sospensiva e fino a che la sua domanda di rinnovo non sia rigettata, lo straniero conserva la posizione equiparata a quella di straniero regolarmente soggiornante, mantenendo i diritti e le facoltà riconosciute dal possesso del titolo, e la sospensiva qui concessa deve ripristinare lo status quo ante di straniero in possesso della ricevuta attestante la presentazione della domanda di rilascio (o rinnovo) di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
deve, quindi, essere riconsegnata al ricorrente la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, documento ritiratogli dalla Questura al momento della notifica del provvedimento di rigetto qui impugnato, che ha valore di permesso di soggiorno provvisorio e sulla quale deve essere apposto il codice fiscale, dando diritto a lavorare;
si ricorda che la normativa richiamata trova applicazione anche in forza dell'art.7 D.L.n.20/2023, convertito con L.n.50/2023, e che il permesso di soggiorno richiesto e di cui si discute ha valore biennale, è rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro”
per questi motivi
sospendendo l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Celebratasi l'udienza del 15.11.2023, all'udienza del giorno 11.12.2024 il Procuratore della parte ricorrente si riportava alla documentazione già prodotta, fra cui documentazione socio-sanitaria e relativa alle pronunce giudiziali penali (cfr. documenti allegati ai depositi del 9.12.2024), precisando che: “il ricorrente vive in Italia ormai da ventisette anni, vive ora in accoglienza nella struttura
Beltrame come risulta dalla molto positiva relazione dei Servizi Sociali del 6.12.2024; ha lavorato anche durante la carcerazione, ora non riesce a lavorare per le sue precarie condizioni di salute
(cirrosi epatica, epatite e problemi cardiologici) come risulta dalla documentazione sanitaria pubblica prodotta (fra cui la relazione clinica della struttura ai Colli e tutti i referti medici aggiornati); parla la lingua italiana;
ha i seguenti problemi di salute, come sopra già evidenziato: è invalido in ragione della percentuale del 100% come da aggravamento da ultimo ottenuto e che riserva di depositare;
è seguito dai Servizi Sociali Bassa Soglia e dal CSM per un disturbo di personalità (come risulta dal verbale INPS per l'aggravamento della invalidità, pur dando conto il
CSM nella relazione clinica del 21.2.2024 prodotta che la situazione è migliorata e non vi sono patologie psichiatriche maggiori); sta seguendo un percorso di disintossicazione dall'alcol come da positiva relazione del SER.D. del 9.12.2024 in atti;
in Patria ha la seguente situazione: non ha più nessuno in Patria.”.
All'udienza del giorno 22.04.2025, celebratasi dinanzi al GOP delegato, facente parte dell'Ufficio del processo, il ricorrente dichiarava senza l'ausilio di un interprete:
“Sono in Italia dal 1991-1992 e non ho mai fatto rientro in Marocco da quando sino qui. In Marocco non ho più nessuno. Ho 54 anni di età. Quando sono arrivato in Italia avevo 20-21 anni di età. Ho mal di testa da molto tempo ma devo dire che ho tante persone che mi aiutano ad affrontare i miei problemi di salute e senza i quali sarei stato perso. Preciso che in seguito ad un incidente stradale occorso nel 2016 ho subìto un intervento chirurgico al cervello che ha comportato la rimozione di un ematoma cerebrale;
mi è rimasto soltanto il cervelletto. Ho iniziato un percorso presso il SerDP.
Pepoli, in Bologna, e di disintossicazione alcolemica. Il mio Avvocato ha depositato tutti i documenti e comunque tuttora mi sottopongo ai controlli stabiliti. Per i miei problemi di salute psichiatrica sono stato ricoverato molte volte. Attualmente vivo in un dormitorio in Bologna, Centro Beltrame. Non potrei tornare in Marocco perché lì non possiedo nulla e non ho alcun legame. I miei genitori e le mie sorelle vivono in Italia, a Potenza. Mio padre è affetto da Alzheimer e mia madre è affetta da diabete. I miei genitori, sia perché anziani e sia perché gravati da problemi di salute, non potrebbero farsi carico della mia persona;
peraltro, con i miei problemi personali non voglio rappresentare un disturbo per loro. Comunque siamo in contatto. Come può notarsi, comprendo e parlo la lingua italiana”. La causa veniva dunque rimessa al Giudice delegante dinanzi al quale veniva celebrata, ex art. 281 sexies c.p.c., l'udienza del 30.04.2025, nel corso della quale il Procuratore della parte ricorrente, riportandosi alla documentazione prodotta, discuteva il ricorso aggiornando la situazione del ricorrente in Italia e precisava che: “il ricorrente vive in Italia da 28 anni;
formulava domanda di protezione speciale in data 16.12.2021; vive presso un dormitorio ed è senza fissa dimora, come risulta dalla molto positiva relazione ultima dei Servizi Sociali del 6.12.2024; ha lavorato finché ha potuto, anche durante i periodi di detenzione;
è invalido al 100% non revisionabile;
è affetto da cirrosi epatica e da infezione tubercolare in cura, come da certificazione medica pubblica aggiornata in atti;
è seguito dal Ser.D.P. assumendo con regolarità la terapia farmacologica e risultando negativo ai controlli tossicologici, come da relazione del 18.4.2025 del Ser. DP;
al momento il suo disturbo di personalità – che risulta anche dal certificato di invalidità – è ben compensato e non è più al momento seguito dal CSM ma solo dal P;
in patria non ha più nessuno;
ha parenti sul Pt_3
territorio italiano anche cittadini italiani, in particolare i genitori e i fratelli, come emerso anche nell'ultima udienza”.
La causa veniva così rimessa al Collegio per la decisione.
***
Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna del 26.04.2023 con il quale veniva negato al ricorrente il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma
Testi 1.1., a seguito di domanda presentata dal ricorrente in data 16.12.2021.
Sul punto, va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto nel 2020 riformando integralmente (con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020) il comma
1.1 dell'art. 19 D.lgs. 286/1998, prevedendo che “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale».
Infine, differentemente da quanto disposto in seguito al D.l. 113/2018, con D.l. 130/2020 il legislatore ha previsto che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, prevede all'art. 7, secondo comma che
“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”, sicché non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs. 286/98, come formulata in seguito all'art. 1 del D.L. 21 ottobre
2020, n. 130, convertito con L. 137/2020.
Ciò posto, è evidente come la protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, contemplata nella nuova normativa configuri in buona misura l'esito del percorso di sistemazione interpretativa avente ad oggetto la precedente protezione umanitaria, elaborato prima dell'intervento legislativo del 2018 dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, e, anzi, come per alcuni aspetti ne ampli la portata.
Con riguardo al quadro normativo antecedente alla riforma del 2020 (ancora applicabile ai procedimenti pendenti avanti alla Corte di Cassazione), le Sezioni unite, sul solco delle pronunce che hanno aperto ad un giudizio di comparazione attenuata (in particolare Sez. U., Sentenza n. 29459 del
13/11/2019 e la fondamentale Sez. I, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, per cui “il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale”) e superando, dunque, le pregresse “oscillazioni interpretative registratesi nella giurisprudenza”, di legittimità e di merito, hanno inteso da ultimo “definire più precisamente i contorni della comparazione che il giudice è chiamato a compiere, davanti ad una domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari, tra la situazione che il richiedente lascerebbe in Italia e quella che egli troverebbe nel suo Paese di origine”, chiarendo la necessità di valorizzare il criterio del “diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, quale prerequisito di una "vita dignitosa"; diritto, va aggiunto, che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'articolo 3 Cost., ed al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'articolo 2 Cost.” (Corte di Cassazione Sez. U., Sentenza n. 24413 del 09/09/2021).
A tale riguardo hanno quindi osservato che “in base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal D.l. n. 113/2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia;
qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della
Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno” (sent. n. 24413/2021 cit.).
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è, dunque, necessaria la prova di un pericolo di lesione dei diritti fondamentali della persona, derivante dalla comparazione fra la situazione nel paese di origine e l'effettiva integrazione nel tessuto sociale del paese ospitante, la quale può comprendere, ma non si esaurisce, nel suo inserimento lavorativo, dovendosi valorizzare, inevitabilmente, la necessità di preservare la vita privata e familiare del richiedente protezione, assicurati e garantiti, innanzitutto, dall'art. 8 della
Convenzione EDU e dagli stessi artt. 2 e 3 in combinato disposto con l'art. 10, terzo comma della
Costituzione.
Dunque, già nel regime precedente alla recente riforma dell'art. 19 (e dell'art. 5, comma 6 D.lgs.
286/98, cui sono state aggiunte le parole “fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”), quanto più la persona abbia consolidato in Italia la propria vita privata e familiare, tanto più deve assumersi che il suo subitaneo e coartato sradicamento comporterebbe una manifesta lesione dei suoi diritti fondamentali.
A tale riguardo le Sezioni unite hanno invero efficacemente rilevato la necessità di verificare, caso per caso, “se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”, sicché una volta accertata la sussistenza di una concreta rete di relazioni affettive e sociali ed “in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali (…) la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore” (sent. n. 24413/2021, cit.).
L'art. 19 nella sua formulazione stabilita con la riforma del 2020, come detto applicabile ratione temporis a questo procedimento, richiede l'accertamento di “fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”, a meno che il respingimento o l'espulsione sia necessaria “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica” nonché, con espressione il cui significato è tuttora oggetto di dibattito, “di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954,
n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, la disposizione prescrive quindi che si tenga conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine”.
Appare dunque evidente, con riguardo a tale forma di protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, come la stessa si inserisca appieno nel percorso già tracciato dalla Suprema Corte e, anzi, come segnalato dalla stessa Corte di Cassazione nell'ordinanza di rimessione alle SS.UU. in relazione al quadro normativo precedente, verosimilmente ne concreti un ulteriore ampliamento, quanto meno nelle ipotesi in cui la tutela che si fondi sul grado d'integrazione
(nell'ordinanza si legge, invero, che l'art. 19 nella formulazione attuale prevede “una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le "ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica", da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la "solidità" dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine”, sicché “mediante un percorso evolutivo ulteriore rispetto a quello tracciato dalle Sezioni Unite del 2019, ma sempre col sostegno dell'art. 8 CEDU e nel solco di principi già affermati, peraltro valorizzato dal legislatore nel d.l. n. 130 del 2020, può ritenersi che, nelle ipotesi considerate e a date condizioni, il vulnus possa conseguire direttamente, anche, proprio dall'allontanamento del cittadino straniero dal paese di accoglienza”, osservando che in questi casi “l'allontanamento può configurarsi come evento idoneo a provocare la lesione dei diritti umani fondamentali che connotano il "radicamento" dello straniero nel paese di accoglienza e dei quali il richiedente risulterebbe privato nel paese di origine. Dunque, la vulnerabilità, in questa ipotesi, può scaturire dallo "sradicamento" del cittadino straniero che, col tempo, abbia trovato nel paese ospitante una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, che è indice indubbiamente significativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8”, Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza interlocutoria n. 28316 del 2020).
A tale riguardo appare di rilievo che le SS.UU., investite come detto della questione di massima importanza, pur escludendo che le “ricadute sistematiche dei nova recati dal citato decreto legge n.
130 del 2020” possano dare luogo in via diretta a una revisione del criterio di comparazione applicabile nelle controversie in cui deve applicarsi la precedente cd. protezione umanitaria, ha pure avuto modo di evidenziare la novità contenuta nella nuova forma di protezione speciale, sottolineando che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (sentenza n. 24413/2021, cit.).
Secondo le parole delle SS.UU., dunque, ove sia accertato in concreto il pericolo di lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tale divieto di allontanamento può essere oggi “superabile esclusivamente” ove sia accertato, in concreto, che l'allontanamento sia “necessario” per “ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”, le quali, com'è evidente, debbono essere ancorate a specifici elementi acquisiti in ordine alla condotta del ricorrente
(sent. n. 24413/2021 cit.).
In una recente decisione con cui la Corte di Cassazione ha annullato un provvedimento di questo
Tribunale (emesso contestualmente all'entrata in vigore della riforma del dicembre 2020), a fronte dell'unico motivo di ricorso per cui “tanto minore è l'interesse dello Stato all'allontanamento dal territorio (perché, ad esempio, non vi sono problemi di pericolosità e perché si contribuisce all'economia del paese con il proprio lavoro), tanto minore deve essere il rigore con cui viene valutata la vita privata”, la Corte di Cassazione ha condivisibilmente sottolineato come ai fini dell'accertamento dei presupposti della nuova protezione complementare non sia corretto richiedere “ai fini dello stabile insediamento e della tutela del diritto alla vita privata anche un lungo periodo trascorso sul territorio nazionale e l'acquisizione di una vera e propria identità sociale e di un legame significativo con lo Stato ospitante” (Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del
10/03/2022).
La Corte di Cassazione ha osservato al riguardo che “i parametri di aggancio al territorio italiano,
o, se si preferisce, di “radicamento” sono tre. Il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli di tal genere esistenti in Italia, che debbono essere effettivi (termine, non a caso, utilizzato due volte nell'ambito dello stesso periodo) ed esprimersi quindi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di sangue, anche se la legge non ha preteso un rapporto di convivenza. Il secondo è sociale e si traduce nella necessità di un inserimento, ancora una volta richiesto nella sua dimensione di effettività. Il terzo parametro considerato dalla legge è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un concorrente elemento di valenza presuntiva (dello sradicamento dal contesto di provenienza e del radicamento in
Italia), che sembra difficile potersi apprezzare in via autonoma”.
Come rammentato dalla Corte EDU nella nota sentenza c. Italia 14 febbraio 2019 “si deve Per_4
accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi dell'art. 8.
Indipendentemente dall'esistenza o meno di una “vita familiare”, l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata”.
Ne consegue che a fronte di un soggiorno in Italia di circa tre anni, con un'attività lavorativa appena intrapresa, la Corte di Cassazione ha ritenuto la necessità di verificare i diversi indici relativi al radicamento della vita privata del ricorrente [in siffatta prospettiva, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il Tribunale non avesse “valutato i molteplici elementi addotti dal ricorrente, sia in ordine alla durata del soggiorno in Italia (che risaliva all'aprile 2017), sia in ordine alla partecipazione a molteplici attività culturali, integrative e volontaristiche, sia alla partecipazione a corsi di lingua, sia soprattutto alle attività lavorative svolte a partire dal maggio 2019 e all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 1.12.2020 e al reddito conseguentemente ricavato”].
La vita privata, infatti, intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione, è connotata da una pluralità di proiezioni, fra le quali certamente vi è: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza TZ c. Germania -16 dicembre 1992); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
- sentenza Pretty c. Regno Unito - 29 aprile 2002); il domicilio che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza
CO c. Italia - 2 novembre 2006).
È infatti nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza EM vs. Germany - 16 December 1992: “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of "private life" should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
Non può dubitarsi dunque che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, innanzitutto risulta pacifica la permanenza del ricorrente sul territorio italiano da circa 28 anni, avendo dato atto anche la Commissione Territoriale, nel parere emesso in data 27.03.2023, che il ricorrente faceva ingresso in Italia nel 1997.
Dalla approfondita istruttoria orale e documentale svolta risulta che: il ricorrente parla fluentemente la lingua italiana (cfr. verbale d'udienza 11.04.2025); in Italia vivono stabilmente anche i genitori e le sorelle del ricorrente, che in Patria non ha più alcun riferimento;
quanto alla situazione personale e sanitaria, il ricorrente veniva riconosciuto invalido civile al
100% non revisionabile per aggravamento dello stato di salute compromesso da cirrosi epatica in etilismo, complicata da varici esofagee, dipendenza da sostanze, disturbo istrionico e sociopatico di personalità, esiti di evacuazione di ematoma sottodurale acuto (2016), cardiopatia ischemica cronica post-infartuale, esiti di frattura radio sinistro trattata con osteosintesi, ipoacusia, tbc latente (cfr. verbale di invalidità civile del 21.11.2024, in aggravamento rispetto al precedente verbale del
23.10.2020 con il quale il ricorrente veniva riconosciuto invalido all'80%, allegato a nota dep.
12.12.2024, relazione del 6.12.2024 allegata a nota dep. 9.12.2024, certificazione e CP_2
relazione sanitaria allegate a nota dep.11.07.2023 e a nota dep. 26.04.2025); il ricorrente è in carico al Servizio Sociale Bassa Soglia di Bologna dal 2015 avendo instaurato con gli Operatori un rapporto di fiducia soprattutto dopo il recente aggravamento delle sue condizioni di salute (che portavano al riconoscimento della invalidità dal 80% al 100%, come detto), e dimostrando egli pieno rispetto degli obiettivi concordati, soprattutto quanto alle cure mediche necessarie e programmate, per le quali il ricorrente si affida all'aiuto degli Operatori, non essendo in condizione di gestire in autonomia le articolate cure per lui indispensabili;
in particolare, da gennaio 2024 il ricorrente è seguito presso il reparto di del Controparte_3
presso l'Ospedale Sant'Orsola di Bologna per il trattamento della cirrosi Controparte_4
epatica scompensata (cfr. relazione del 6.12.2024, allegata a nota dep. 9.12.2024); CP_2
CP_ inoltre, il ricorrente già dal febbraio 2005 aveva intrapreso presso il .P, di Ravenna un percorso per il trattamento della dipendenza da oppiacei e dell'abuso di cocaina e cannabinoidi interrotto dopo CP_ alcuni mesi per mancata compliance (cfr. relazione .P del 20.07.2012 allegata a nota dep.
9.12.2024); in seguito, nel marzo 2018 il ricorrente si era sottoposto al programma per il trattamento della dipendenza da alcol, poi abbandonato e al quale ha ora nuovamente aderito dal giorno CP_ 11.07.2023 presso il .P di Bologna (cfr. relazione del 11.07.2023, allegata a nota dep. CP_5
9.12.2024); anche dall'ultima relazione di aggiornamento SerD.P del 18.04.2025 risulta che il ricorrente è seguito dal servizio dal 2018, e che dopo i primi anni, durante i quali la presa in carico Parte_4
era stata discontinua, sia per le carcerazioni che si erano susseguite e sia per gli spostamenti volontari sul territorio, e caratterizzata da ricoveri presso strutture accreditate per disintossicazione da sostanze e da alcol, ora lo stesso ricorrente segue una terapia farmacologica che ritira settimanalmente con regolarità; la relazione evidenzia anche che dagli ultimi controlli tossicologici (2/4/2025 e 16/4 2025) non sia emerso un consumo continuativo di alcol (cfr. doc. 5 – relazione di aggiornamento SerD.P del 18.04.2025, allegata a nota dep. 26.04.2025); infine, sotto il profilo psicologico, il ricorrente risulta affetto da un “disturbo di personalità istrionico e sociopatico”, come risulta dal referto CSM Navile del 2.02.2024 (cfr. doc. 10 allegato al 2° dep.
9.12.2024), attualmente in buon compenso, tanto che al momento il ricorrente non necessita di incontri presso il CSM, come dichiarato in udienza;
quanto alla sua sistemazione abitativa, dopo aver usufruito di accoglienza nel circuito della Bassa
Soglia ed essersi poi spostato a vivere nel maggio 2023 in una casa abbandonata, dal 5.02.2024 il ricorrente può beneficiare di una sistemazione più stabile e consona presso il Centro Beltrame di
Bologna (cfr, relazione del 14.06.2023, allegata al ricorso – relazione del CP_2 CP_2
6.12.2024, allegata a nota dep. 9.12.2024); inoltre, per ciò che concerne la sua situazione reddituale, negli anni di regolare permanenza sul territorio italiano il ricorrente ha svolto attività lavorativa, anche in carcere, che, come emerge dall'estratto contributivo INPS, gli ha permesso di poter contare su guadagni sia pure non elevati, pari ad € 2.350,39 nel 2000, € 3.811,45 nel 2001, € 4.844,00 nel 2002, € 5.556,00 nel 2003, € 2.495,00 nel 2004, € 959,00 nel 2005, € 395,00 nel 2006, € 459,00 nel 2007, € 887,00 nel 2009, € 433,00 nel
2010, € 691,00 nel 2011, € 1.554,35 nel 2012, € 356,00 nel 2013, € 372,00 nel 2014, €708,00 nel
2018, € 1.157,00 nel 2019, € 501,00 nel 2020 (si veda l'estratto contributivo Inps allegato al ricorso).
Proseguendo nella disamina, per ciò che concerne i precedenti penali del ricorrente richiamati dalla parte resistente, dall'istruzione documentale integrata dall'acquisizione dell'Afis e dei certificati del casellario e dei carichi pendenti aggiornati del ricorrente risultano pronunzie, tutte irrevocabili, contenenti le seguenti condanne:
Tribunale di Ravenna – sentenza del 11.7.2006 – anni 4 di reclusione – spaccio – fatti del 2.12.2005;
Tribunale di Ravenna – sentenza del 24.9.2007 – mesi 6 di reclusione – lesione personale – fatti del
24.9.2007;
Tribunale di Ravenna – sentenza del 22.9.2009 – mesi 6 di reclusione – furto – fatti del 29.6.2007;
Corte d'Appello di Bologna – sentenza del 4.11.2010 – anni 3 e mesi 8 di reclusione – rapina, lesione personale e porto d'armi – fatti del 17.7.2008;
Tribunale di Potenza – sentenza del 10.10.2014 – mesi 2 e giorni 20 di reclusione – danneggiamento
– fatti del 22.6.2011;
Corte d'Appello di Bologna – sentenza del 4.7.2017 – mesi 10 di reclusione – resistenza a Pubblico
Ufficiale – fatti del 25.12.2016;
Tribunale di Ravenna – sentenza del 14.3.2018 – mesi 10 di reclusione – resistenza a Pubblico
Ufficiale – fatti del 13.3.2018;
Tribunale di Ravenna – sentenza del 24.5.2018 – mesi 8 di reclusione – minaccia e resistenza a
Pubblico Ufficiale – fatti del 4.05.2018;
Tribunale di Ravenna – sentenza del 22.06.2020 – giorni 20 di arresto – inosservanza di provvedimenti dell'autorità – fatti del 9.3.2018;
Tribunale di Bologna – sentenza del 26.1.2021 – mesi 2 di arresto – trasgressione al foglio di via obbligatorio – fatti del 15.3.2018;
Tribunale di Bologna – sentenza del 18.2.2021 – mesi 8 di reclusione – danneggiamento e resistenza a Pubblico Ufficiale – fatti del 29.12.2020; si precisa che tutte le pene inflitte venivano dal ricorrente scontate.
Alla luce della istruzione svolta, può affermarsi come il periodo di tempo trascorso in Italia dal ricorrente, corrispondente ad oltre la metà della sua vita ad oggi, sia stato connotato comunque da un apprezzabile tentativo di compiere un percorso di integrazione (anche se certamente non dei più brillanti) sul territorio nazionale, avendo peraltro egli regolarmente lavorato dal 2000 al 2014 (tranne nel 2008) e dal 2018 al 2020, per alcune frazioni di tempo anche in concomitanza ai periodi di detenzione, e ciò nonostante il suo serio stato di salute, via via sempre più compromesso, tale da comportargli il riconoscimento della invalidità civile al 100% non revisionabile.
Il ricorrente ha fruito di un valido sostegno pubblico sanitario specialistico di assistenza e di recupero da abuso di alcolici e da dipendenza da sostanze stupefacenti, spesso interrotto per sua volontà o, comunque, per sua mancata collaborazione, che ha però trovato da ultimo la piena adesione del ricorrente in sinergia con i Servizi Sociali, ciò che ha, dunque, comportato la realizzazione un proficuo percorso con buoni risultati.
Ciò detto, si deve ora procedere alla valutazione del controlimite della pericolosità sociale attuale del ricorrente.
Non possono negarsi le gravi condotte illecite tenute dal ricorrente, recidivo in particolare rispetto al reato di resistenza a Pubblico Ufficiale, ed autore di reati di vario genere, anche gravi, per i quali è stato condannato in via definitiva.
Tuttavia, i fatti illeciti di rapina, lesione personale e porto d'armi, per i quali il ricorrente veniva condannato alla pena - più grave da lui riportata - di 3 anni ed 8 mesi di reclusione, risalgono al 2008, dunque a ormai 17 anni fa, mentre le condanne riportate negli anni dal 2017 al 2020 per danneggiamento e resistenza a Pubblico Ufficiale traevano origine dalla situazione di seria fragilità anche sanitaria e precarietà anche abitativa del ricorrente e, pur nella loro oggettiva gravità, venivano seguiti da una condotta del ricorrente volta al ravvedimento e alla cura delle sue patologie e dipendenze da alcol e da sostanze, e alla cura del disturbo di personalità diagnosticatogli, tanto da raggiungere ottimi risultati e un buon compenso.
Infatti, anche dalla lettura della sentenza emessa dal Tribunale di Bologna in data 2.07.2021 risulta che il ricorrente, in data 29.12.2020 a Bologna, danneggiava la porta di una camera di sicurezza della
Questura ed aggrediva verbalmente e fisicamente due agenti di polizia e che per questo veniva condannato ad 8 mesi di reclusione, per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato;
il ricorrente motivava la sua condotta indicandola come condizionata dall'assunzione di CP_ farmaci nell'ambito del programma di recupero presso il .P, tanto da perdere il controllo all'arrivo delle forze dell'ordine (cfr. doc. 10 – sentenza Tribunale di Bologna 2.07.2021 allegata a nota dep. 9.12.2024).
Deve essere quindi evidenziato come il ricorrente, nonostante presenti un quadro sanitario fragile e complesso, abbia dimostrato segnali di miglioramento astenendosi dal consumo di alcol, con solo sporadiche ricadute, e aderendo al progetto riabilitativo proposto dal Centro Beltrame, dove è accolto in maniera continuativa e del quale rispetta le regole interne, come emerge dalla sopracitata relazione sociale dell del 6.12.2024 che certifica pure il prescritto piano terapeutico Controparte_2 farmacologico seguito dal ricorrente, oltre che la mancanza di attuali condotte criminose nell'ambito di un contesto abitativo più stabile che fornisce un significativo contributo al raggiungimento degli obiettivi riabilitativi e terapeutici.
Dunque, il ricorrente ha certamente impiantato qui in Italia la sua vita, cercando in ogni modo di redimersi nei limiti delle sue possibilità: nel bilanciamento fra quasi 30 anni di vita in Italia nelle condizioni illustrate e i trascorsi penali del ricorrente deve prevalere la tutela della vita privata del ricorrente, atteso che i reati più gravi sono molto risalenti, mentre i più recenti – comunque precedenti al 2020, sempre gravi ma legati alle sue fragilità ed infermità - sono stati seguiti da un buon percorso lineare di disintossicazione da sostanze, di cura e di ricerca di un equilibrio di vita con il fattivo aiuto dei Servizi Sociali.
In conclusione, il percorso di vita e di cure intrapreso con serietà dal ricorrente, supportato da vicino sia dai Servizi Sociali Bassa Soglia che dal Ser.D.P., consente di esprimere una valutazione positiva di assenza di attuale pericolosità sociale del ricorrente.
* * *
Dunque, l'istruttoria orale e documentale ha consentito di ritenere provati i seguenti profili riconducibili al ricorrente, classe 1971, non più giovane: permanenza in Italia da 28 anni, uso corrente della lingua italiana, conduzione di vita stabile presso il centro Beltrame di Bologna, presenza in
Italia di una rete familiare e di supporto, pressoché continua - seppur pregressa e con limitati redditi
- attività lavorativa, piena adesione alle cure mediche, fisiche e psichiatriche, e al percorso di disintossicazione da alcol e da sostanze;
come detto, ciò conduce ad una valutazione di attuale assenza di pericolosità sociale, dovendo essere apprezzato il percorso di recupero sociale e l'adesione ai piani terapeutici per la risoluzione delle problematiche sanitarie fisiche e psicologiche, e di quelle legate all'abuso di alcol ed alla dipendenza da sostanze stupefacenti, oltre che l'astensione dalla commissione di nuovi reati dal 2020 in avanti con successivo netto e operativo ravvedimento.
Risulta, quindi, come la stabilità abitativa del ricorrente in un percorso di integrazione in costante miglioramento, la rete di rapporti sociali sviluppatasi nei 28 anni di permanenza in Italia, la conoscenza della lingua italiana, il tutto unito all'adesione al percorso di disintossicazione da alcol e sostanze e alle cure mediche delle sue patologie fisiche e psicologiche, integrino una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19, comma 1.1,
TUI in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti da condotte del ricorrente, non risultando dagli atti la attuale sussistenza di tali condizioni ostative per quanto sopra ampiamente argomentato. Le superiori considerazioni portano a ritenere che il rimpatrio del ricorrente determinerebbe la violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, che costituisce principio fondamentale affermato dall'art.8 della Convenzione Edu.
Il ricorso deve, quindi, trovare accoglimento, essendo già stata confermata la sospensiva concessa.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, e come per altro verso il già ricordato art. 7, secondo comma preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”, sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando così dispone:
RICONOSCE al SI l diritto al permesso per protezione speciale ai sensi Parte_1 dell'art. 32, co. 3, D.lgs. 25/2008 e 19, co. 1 e 1.1., D.lgs. 286/1998 e DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE, in data
30.4.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Maria Cristina Borgo Dott. Marco Gattuso