Decreto cautelare 7 marzo 2026
Sentenza breve 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 20/04/2026, n. 7054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7054 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07054/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02775/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2775 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via XX Settembre, 62;
contro
il Ministero della Giustizia, la Commissione Interministeriale Ripam e ME Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuele Tomasicchio, Giacomo Tarantini, Francesco Tomasicchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione
- della graduatoria finale di merito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia di cui 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria Profilo Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Codice 02 Graduatoria finale di merito pubblicata in data 18/02/2026, nella parte in cui ha erratamente, illegittimamente ed illogicamente classificato la ricorrente alla posizione n. 9.074 e non nella superiore n. 2.234, e/o nella corretta posizione superiore a quella illegittimamente attribuitale, a causa della mancata valutazione della riserva posseduta dalla candidata ricorrente per aver svolto il Servizio Civile Universale;
- di ogni verbale di Commissione di Valutazione;
- dell’eventuale verbale di Commissione relativo alla valutazione dei titoli di riserva della candidata;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, prodromico e conseguenziale, ancorché non conosciuto;
e per l’accertamento
- del diritto della candidata ricorrente di ottenere la corretta valutazione all’interno della graduatoria finale in virtù del titolo di riserva posseduto e per l’inserimento della sua posizione dal n. 9.074 al n. 2.234 della graduatoria, e/o nella corretta posizione superiore a quella illegittimamente attribuitale;
nonché per la condanna
- della P.A. a modificare la posizione in graduatoria della ricorrente dal n. 9.074 al n. 2.234 della graduatoria, e/o nella corretta posizione superiore a quella illegittimamente attribuitale;
e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a.
- della P.A. al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l’inserimento all’interno della Graduatoria della ricorrente dal n. 9.074 al n. 2.234 della graduatoria, e/o nella corretta posizione superiore a quella illegittimamente attribuitale;
nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata ,
al pagamento del danno da lesione del legittimo affidamento subito e subendo dal ricorrente, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale Ripam, di ME Pa e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2026 il dott. LE OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Rilevato che:
- la ricorrente ha impugnato la graduatoria finale del concorso in epigrafe indicato lamentando il mancato riconoscimento del titolo di riserva rappresentato dall’aver svolto il servizio civile universale;
- in particolare, pur avendo dichiarato nella domanda di partecipazione di non essere in possesso di titoli di riserva, ha esposto di aver indicato il relativo titolo nella sezione “esperienze lavorative” del format di domanda e di aver richiesto, con comunicazioni via pec inviate alla Commissione prima e dopo la formazione della graduatoria finale di merito, di “correggere” la dichiarazione relativa ai titoli di riserva;
- con quattro motivi di ricorso, ha quindi dedotto la violazione della lex specialis (art. 1), dei principi generali di buona fede e correttezza e dell’art. 4 del d.P.R. n. 487/94, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare il titolo di riserva, anche previo ricorso all’istituto del c.d. soccorso istruttorio;
- il controinteressato -OMISSIS-, costituitosi in giudizio, ha allegato la propria domanda di partecipazione al concorso senza articolare una memoria difensiva;
- le Amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio, hanno concluso per il rigetto del ricorso;
- all’udienza in camera di consiglio del’1 aprile 2026, il controinteressato -OMISSIS- ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto in possesso di un diverso titolo di riserva rispetto a quello della ricorrente, ed il Collegio, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha trattenuto la causa per la decisione;
Ritenuto preliminarmente che l’eccezione di rito formulata dal controinteressato è fondata in quanto, essendo egli in possesso di un titolo di riserva ex l. n. 68/99, non sarebbe in alcun modo pregiudicato dall’eventuale accoglimento del ricorso;
Ritenuto nel merito che il ricorso è infondato;
Considerato che la ricorrente, lungi dall’incorrere in una mera omissione, ha espressamente dichiarato nella domanda di partecipazione, formulata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, di non essere in possesso di titoli di riserva;
Ritenuto pertanto che nel caso in esame devono trovare applicazione tanto il principio di autoresponsabilità dei concorrenti, quanto il principio secondo il quale nemo potest venire contra factum proprium , corollario del dovere di buona fede di cui all’art. 1, comma 2 bis , l. n. 241/90;
Ritenuto altresì che l’Amministrazione non avrebbe potuto attivare il soccorso istruttorio, dovendosi piuttosto applicare, nella fattispecie, quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, per cui nei procedimenti selettivi viene in rilievo il menzionato principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti, in base al quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori nella compilazione della domanda, senza che sia possibile invocare al riguardo il soccorso istruttorio, poiché questo costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio competitorum (Cons. Stato, sez. VII, 2 settembre 2024, n. 7334);
Ritenuto pertanto che il ricorso va respinto, stante l’infondatezza delle censure proposte;
Ritenuto infine che le spese della lite possono essere compensate in ragione della peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di -OMISSIS-;
- lo respinge.
- compensa le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT AR, Presidente
Luca Biffaro, Primo Referendario
LE OR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE OR | IT AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.