Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/03/2025, n. 1702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1702 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, alla pubblica udienza del 04.3.2025, ha pronunciato, mediante contestuale lettura di dispositivo e motivazione, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 23332/2023 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: opposizione a seguito di A.T.P. per il riconoscimento di prestazioni assistenziali;
TRA
(c.f.: e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), nella qualità di genitori legali rappresentanti del minore C.F._2 [...]
, elettivamente domiciliati in Napoli al C.so Garibaldi n. 326, presso lo studio dell'avv. Per_1
Claudio Cerchia che li rappresenta e difende;
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello, elettivamente domiciliata in Napoli alla via
De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: in accoglimento dell'opposizione, dichiarare la sussistenza in capo al minore del requisito sanitario utile alla percezione dell'indennità di frequenza scolastica (L. n.
289/90), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, ovvero da quella successiva accertata;
per l'effetto, condannare l'ente previdenziale al pagamento della prestazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
1
con vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c., depositato in data
11.12.2023, e , nella qualità di genitori esercenti la patria Parte_1 Parte_2 potestà in capo al minore , esponevano di aver proposto ricorso di A.T.P. (iscritto Persona_1 al R.G. n. 20726/2022) al fine di ottenere l'accertamento dello stato invalidante in capo al figlio per il conseguimento dell'indennità di frequenza scolastica (ex lege n. 289/90), relativamente alla domanda amministrativa del 15.12.2021.
Specificavano che, a seguito del conferimento dell'incarico peritale, il c.t.u., dott.
nelle conclusioni dell'elaborato, aveva accertato che: “il periziando non Persona_2 presenta difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, l. n. 289/90”.
Gli istanti contestavano la consulenza tecnica, evidenziando, da un lato, la superficialità della stessa in contrasto con quanto diagnosticato nella documentazione medica prodotta in atti.
Dall'altro, l'aggravamento della condizione di salute del minore, come da documentazione successiva all'accesso peritale (certificati medici del 14.11.2023 e del 30.10.2023).
Tanto premesso, con la presente opposizione, concludevano chiedendo l'accertamento dello stato invalidante con persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età
(ex lege n. 289/90), al fine di percepire l'indennità di frequenza con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, ovvero da quella successiva accertata;
per l'effetto, condannare l'ente previdenziale al pagamento della prestazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto;
con vittoria di spese.
Alla luce della documentazione medica sopravvenuta, venivano richiesti chiarimenti al c.t.u. ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., al fine di valutare compiutamente condizione sanitaria del minore.
Disposta la riunione al presente giudizio del fascicolo del procedimento di ATP, acquisita la documentazione prodotta e la relazione integrativa, all'udienza del 04.3.2025 la causa veniva discussa oralmente e decisa come da sentenza letta al termine della camera di consiglio.
2. Il ricorso in opposizione è fondato e va, pertanto, accolto.
Va, preliminarmente, dato atto della conclusione del procedimento sommario di ATP, di cui
è stata disposta la riunione al presente giudizio.
Come è noto, il co. 6 art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione la parte debba contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria.
I motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il consulente, tale specificità è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto 2 previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico che deve essere appositamente argomentato dalla parte nel ricorso.
Nel caso in esame, il c.t.u., dott. a conclusione del giudizio di ATP Persona_2 aveva accertato in capo al minore, , le seguenti patologie: “lieve disturbo del Persona_1 linguaggio con livelli cognitivi ed adeguatezza sociale conservati senza disturbi dell'apprendimento”, concludendo che le stesse non avevano determinato uno stato invalidante tale da far perdere l'autonomia nello svolgimento delle attività proprie della sua età.
Il consulente, ricostruito il quadro clinico del periziato attraverso l'esame della documentazione in atti, ha effettuato un esame obiettivo-peritale al fine di redigere la diagnosi richiesta: “[…] Siamo dunque di fronte ad un soggetto giovane di anni 10 che presenta un quadro clinico caratterizzatesi da una lievissima forma di ritardo del linguaggio che tuttavia ha maturato e corretto nel corso della logopedia che praticava trisettimanalmente da circa due anni sino ad una attuale normalità fonatoria e del linguaggio . Dal libero colloquio emerge un profilo psicologico adeguato all'età con interessi e socializzazione consoni all'età. Il profitto scolastico che si ritiene deficitario, risente invece in negativo di una condizione socio-ambientale con una sorta adattamento sociale. Non si riscontra alcun disturbo dell'apprendimento né delle capacità logiche-costruttive. Gli interessi sono vivi e la socializzazione con i coetanei adeguata. Alla luce di ciò si può serenamente affermare che il piccolo ha presentato in passato disturbi Per_1 del linguaggio, disturbi attualmente regrediti. In definitiva Il Periziando non presenta difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria eta', l.289/90 osservazioni.”.
Infine, il consulente ha così concluso: “[…] è affetto da: lieve disturbo del Persona_1 linguaggio con livelli cognitivi ed adeguatezza sociale conservati senza disturbi dell'apprendimento”. Il periziando non presenta difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, l.289/90.”.
Tuttavia, ritenuta la necessità di approfondire l'indagine peritale attesa la sopravvenienza di nuova documentazione medica, letto l'art.149 disp. att. c.p.c., venivano richiesti chiarimenti al consulente.
Ebbene, nella relazione depositata telematicamente, il consulente ha nuovamente indagato il complesso morboso sofferto dal minore, potendo esaminare la documentazione medica depositata nelle more del giudizio.
All'esito di tale esame, ha rivalutato la condizione clinica del minore: “[…] Il caso del piccolo appare singolare nel genere, dove gli NPI passano attraverso varie Per_1 interpretazioni (Relazione del 17.10.19 f.to Dr.ssa ASL NA1:” Il Bambino Persona_3 svolge trattamento logopedico dopo circa 2 anni è presente disturbo espressivo e sec. Difficoltà scolastiche…” RELAZIONE NPI Prot. 2665/21 del 4.11.21: Disturbo del linguaggio-Relazione
NPI ASL NA1 del 4.7.22 f.to Dr.ssa ASL NA1:” lieve disabilità in soggetto Persona_3 con storia di disturbo del linguaggio e sec. Compromissioni delle abilità scolastiche”) sino ad una valutazione ICD 10 di F70 del 11.4.24. Codice che corrisponde per il F70.0 ad un Ritardo
3 mentale lieve Con l'affermazione di nessuna compromissione del comportamento o di una compromissione minima. Va ridetto che il piccolo ed con lui i familiari risentono in negativo di una condizione socio-ambientale con una sorta di adattamento sociale il chè ha condotto ad una sorta di assuefazione diagnostica (basti pensare la scarna documentazione depositata in atti) che con una obiettività rilevata alla visita orientava verso un quadro di capacità sufficienti. Dopo il deposito peritale, gli ulteriori accertamenti praticati con test multidisciplinari presso la
“Fonetika” il 23.10.23 hanno individuato un caso più significativo di quanto in principio riconosciuto dalla NPI la quale poi, con relazione del 11.4.2024 rilevava appunto un ICD10 F70
e quindi un ritardo mentale lieve alla base di tutto il quadro clinico. A questo punto irrilevanti sono osservazioni legate alla correlazione della L.170/2010 con la 289/90 dove solo la gravita dei DSA rivestono carattere determinante, così come le Sentenze citate possono avere un parere orientativo essendo ogni caso a se stante e quindi non potendosi assumere condizione vincolante.
In sostanza, il quadro depositato in ATP povero per onere probante confortato da una obiettività lieve non poteva che orientare per una condizione di capacità. La situazione è cambiata con gli ulteriori accertamenti praticati dopo il deposito peritale e dalla stessa valutazione della NPI
Dr.ssa del 11.4.24 che attribuisce con il Cod.ICD10 F.70 un “ritardo mentale Persona_4 lieve”. Risultano soddisfatti i criteri per la L.289/90 Trattandosi di patologia congenita il beneficio richiesto è da retrodatare dalla domanda amministrativa (15.12.21) con necessaria revisione MARZO 2027”.
Ha così concluso: “ è affetto da: ritardo mentale lieve con disturbi del Persona_1 linguaggio livelli cognitivi ed adeguatezza sociale ai limiti - disturbi dell'apprendimento. Il periziando presenta difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età con decorrenza domanda amministrativa (15.12.2021) e revisione marzo 2027, l.289/90”.
Nel caso di specie, dunque, la documentazione medica più approfondita depositata nelle more del giudizio, ha determinato una nuova valutazione medica da parte del consulente dott.
Per_2
Quest'ultimo ha ampiamente motivato circa i criteri di valutazione utilizzati con riferimento alle patologie sofferte e documentate, concludendo che le patologie diagnosticate in capo al minore hanno determinato l'insorgere di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le Persona_1 funzioni della propria età, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
In conseguenza delle considerazioni sovraesposte, il ricorso in opposizione va accolto e va dichiarata la sussistenza in capo a del requisito sanitario utile alla percezione Persona_1 dell'indennità di frequenza a far data dalla domanda amministrativa del 15.12.2021.
3. Non è, tuttavia, ammissibile in questa sede il capo di domanda concernente la CP_ condanna dell' al pagamento della relativa prestazione.
Come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 17.3.2014, n. 6084; 24.10.2018 n. 27010;
2025/2020) anche nella fase di opposizione, il procedimento contenzioso ha ad oggetto esclusivamente il requisito sanitario
4 4. In punto di spese, va tenuto conto che la sussistenza del requisito sanitario è stata accertata con decorrenza dalla domanda amministrativa, ma è stato riconosciuto anche in ragione della norma eccezionale costituita dall'art. 149 disp. att. c.p.c..
Pertanto, non potendo esser mosso alcun rimprovero all'ente previdenziale nella gestione della domanda amministrativa, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporne la compensazione nella misura di un mezzo.
La rimanente parte segue la soccombenza e va liquidata come in dispositivo (ai sensi del D.M.
n. 55/2014 aggiornato con D.M. n. 127/2022), in misura minima vista l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto;
liquidazione effettuata tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta, con attribuzione in favore degli avv. Claudio Cerchia e Diego Pedata antistatari.
CP_ Le spese delle c.t.u. medico legali, liquidate separatamente, vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
in accoglimento del ricorso in opposizione, dichiara in capo al minore la Persona_1 sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di frequenza sin dalla domanda amministrativa (15.12.2021); CP_
pone a carico dell' le spese della c.t.u., liquidate separatamente;
CP_
compensa nella misura di un mezzo le spese di lite e condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della rimanente parte, liquidata in € 1.850,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 04.3.2025. Il Giudice del lavoro
dott. Roberto De Matteis
5