Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 07/04/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2525/2024 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 07/04/2025, alle ore 10.52, nella SECONDA SEZIONE civile del
Tribunale di Perugia, all'udienza del Giudice dott. Luca Marzullo, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE/TRICE
E
CP_1
- CONVENUTO/A
Sono presenti:
l'Avv. PACI MARCO, per l'attore il quale conclude come da atto introduttivo, insistendo, in via istruttoria, per l'ammissione dei mezzi di prova non ammessi.
l'Avv. Bartoli per la parte convenuta, nonché in sostituzione delega dell'Avv. PASSERI
VALERIA, conclude come da rispettivi atti introduttivi e successive note autorizzate, insistendo, in via istruttoria per le richieste istruttorie ivi formulate.
Si dà atto della presenza delle parti IG. IG. nella qualità di Parte_2 CP_2
Amministratore di Sostegno della IG.ra IG. . Controparte_3 CP_1
Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
I difensori dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
Il Giudice (dott. Luca Marzullo)
1
TRIBUNALE DI PERUGIA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Perugia, dott. Luca Marzullo, in funzione di giudice monocratico, all'esito delle conclusioni precisate nel verbale dell'udienza del 7.4.2025 che precede e della discussione orale della causa, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2525/2024 promossa da in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Paci del foro di Perugia (c.f. C.F._1
-pec: ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Email_1 difensore, sito a Perugia, Via Domenico Scarlatti, 37, giusta procura in atti;
Attrice
Contro
, CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Passeri del Foro di Perugia (C.F.:
; pec: ed elettivamente C.F._2 Email_2 domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Assisi (PG), via Pietro Mascagni, n.33, giusta procura in atti;
Convenuto
e
2
in persona dell'amministratore di sostegno pro tempore IG. Controparte_3
CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria Passeri del Foro di Perugia (C.F.:
; pec: ed elettivamente C.F._2 Email_2 domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Assisi (PG), via Pietro Mascagni, n.33, giusta procura in atti;
Convenuta
e
Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Bartoli del foro di Perugia (C.F.:
, pec: ed elettivamente C.F._3 Email_3 domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Perugia, Via Fiume n. 17, giusta procura in atti;
Convenuta
Avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 7.4.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 26.6.2024, ritualmente notificato, la Parte_1 ha adito l'intestato Tribunale per ottenere la declaratoria di
[...] inefficacia nei suoi confronti ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita del
23.2.2024 con il quale i coniugi e hanno trasferito a CP_1 Controparte_4 la piena proprietà dei cespiti immobiliari censiti al Catasto Fabbricati del Parte_2
Comune di Perugia, Foglio 285 particella 970 Via del Luschieto n. 2L piani S1-T-1 categ.
F/3. e nel Catasto terreni del Comune di Perugia: Foglio 285 particella 970 superficie 869 mq. ente urbano (corte e sedime delle porzioni di fabbricato); Foglio 285 particella 949 superficie 2.355 mq. R.D. Euro 4,26; Foglio 285 particella 1085 superficie 300 mq. R.D.
Euro 2,09; Foglio 285 particella 61 porz AA superficie 300 mq. R.D. Euro 2,09; Foglio 285 particella 61 porz AB superficie 570 mq. R.D. Euro 0,18; Foglio 285 particella 924 superficie 170 mq. R.D. Euro 1,19; Foglio 285 particella 928 superficie 50 mq. R.D. Euro
0,35; Foglio 285 particella 930 superficie 890 mq. R.D. Euro 1,61; Foglio 285 particella
1034 superficie 265 mq. R.D. Euro 1,85.
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1.1. A sostegno della propria pretesa, la società attrice ha dedotto in punto di fatto:
- di essere creditrice nei confronti di e di un credito CP_1 Controparte_4 controverso oggetto di causa civile avanti l'intestato Tribunale (di cui al n. R.G.
3461/2016) definito con sentenza di primo grado n. 717/2024;
- che l'udienza di precisazione delle conclusioni si era tenuta l'11.1.2024 e il processo si era chiuso il 3.5.2024, all'esito dello scambio degli scritti conclusionali ex art. 190
c.p.c., con sentenza di condanna dei IG.ri e al pagamento della CP_1 CP_4 somma di € 21.570,00 oltre IVA più interessi e spese di lite, per un credito complessivo, all'esito di tutti i conteggi, pari a circa € 59.000,00;
- che, dopo che la causa era stata già trattenuta in decisione, il 24.2.2024, i coniugi convenuti si erano spogliati di tutti i loro beni immobili e non risultavano quindi più proprietari di beni utilmente aggredibili dal ceto creditorio.
1.2. In punto di diritto, l'attrice ha dunque dedotto che sussistono tutti i requisiti di legge per addivenire ad una dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo ai sensi dell'art. 2901
c.c.
In primo luogo, l'atto avrebbe cagionato un oggettivo pregiudizio alle ragioni dell'attrice, stante l'alienazione di tutti i beni immobili di loro proprietà e l'accertata assenza di altri beni aggredibili quali stipendi, beni mobili e mobili registrati.
Altrettanto evidente, prosegue ancora la convenuta, sarebbe la consapevolezza dei Pa debitori di ledere la pretesa creditoria di , dato che la compravendita era stata effettuata frettolosamente mentre la causa tra le parti era in decisione, senza nemmeno che venisse stipulato un preliminare;
che la compravendita era priva di qualsivoglia utilità per i convenuti, i quali si sarebbero spogliati in età avanzata della loro unica casa di proprietà per trasferirsi in un fabbricato semidiroccato in periferia;
che per la compravendita era stato concordato un prezzo vile (senza peraltro che vi fosse alcuna prova della sua corresponsione), pari a un terzo del mutuo acceso solo per terminare la costruzione della villa e di molto inferiore anche al prezzo offerto mediante agenzia pochi mesi prima della vendita;
che le dichiarazioni rilasciate dai coniugi al notaio, secondo cui il fabbricato fosse allo stato grezzo, sarebbero smentite dalla CTU svolta nella causa R.G. 3461/2016; che la vendita sarebbe illecita per essere mancata l'autorizzazione del giudice tutelare nonostante la IG.ra fosse beneficiaria di una amministrazione di sostegno. CP_4
Allo stesso modo, sarebbe altresì evidente la partecipatio fraudis dell'acquirente, visto che
i) la IG.ra sarebbe la convivente more uxorio del figlio degli alienanti, Pt_2 CP_2
(non spiegandosi del resto come una persona residente nella provincia di Ravenna potesse venire in contatto con i venditori senza l'intermediazione di una agenzia immobiliare;
ii) se
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non fosse stata la convivente del IG. la compravendita sarebbe stata priva di CP_1 concreta utilità per l'acquirente; iii) mancherebbe del tutto la prova del pagamento del prezzo, essendo peraltro sospetto che i convenuti avessero accettato come pagamento da una “sconosciuta” un assegno bancario, effetto che non comprova in alcun modo l'esistenza della provvista necessaria.
Da qui le conclusioni di cui all'atto di citazione, rimaste immutate all'esito del deposito della prima memoria ex art. 171ter c.p.c.
2. Con comparsa di costituzione e risposta del 11.9.2024 si sono costituiti in giudizio i IG.ri e chiedendo l'integrale reiezione della domanda CP_1 Controparte_3 avversaria per insussistenza dei presupposti di legge.
2.1. In particolare, gli alienanti hanno dedotto di non essersi determinati a contrarre per sottrarre il bene alla soddisfazione della creditrice.
Già da ottobre 2023, infatti, i coniugi avrebbero cessato di vivere in via del Luschieto n.
2/L, trasferendosi in via dell'agricoltura 58 allo scopo di aiutare il IG. ad CP_5 eseguire i lavori di finitura dell'appartamento e fissando poi lì la loro residenza anagrafica.
Poiché la porzione di immobile di via del Luschieto, in cui abitavano i convenuti, era stata venduta ad un'asta giudiziaria, essi si erano decisi a vendere la restante porzione di immobile, non ancora abitabile, non avendo le disponibilità economiche e le energie per ultimarla.
Le gravi condizioni di salute psico-fisica della IG.ra conIGliavano del resto ai CP_4 convenuti di individuare una soluzione abitativa più ristretta e meno dispendiosa. Al momento della stipula del contratto preliminare, comunque, i IG.ri e non CP_1 CP_4 avrebbero potuto prevedere l'esito del giudizio, d'altro canto pendente tuttora in appello con sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Quanto alla conoscenza dell'acquirente, deducono ancora i coniugi di essere stati messi in contatto con la da parte del figlio e la vendita sarebbe avvenuta a un prezzo Pt_2 comunque congruo, tenuto conto delle precarie condizioni interne del fabbricato, mai prese in considerazione nella CTU dell'altro giudizio inter partes.
Hanno, ancora, dedotto che il prezzo conseguito dalla vendita avrebbe permesso alla IG.ra di curarsi e sottoporsi alle terapie prescritte dai medici. Non vi sarebbe CP_4 quindi alcuna prova del consilium fraudis da parte degli alienanti e dalla condizione di buona fede degli alienanti deriverebbe necessariamente la buona fede dell'acquirente.
Da qui le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta, confermate anche in sede di prima memoria ex art. 171ter c.p.c.
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3. Con comparsa di costituzione e risposta dell'11.9.2024, si è costituita, infine, in giudizio la IG.ra , chiedendo anch'ella il rigetto della domanda attorea. Parte_2
Quanto al diritto di credito, ha rilevato la convenuta che esso sarebbe ancora controverso nella sua esistenza e nella sua esatta quantificazione e gran parte di esso
(relativo alle spese processuali statuite in sentenza) sarebbe successivo rispetto all'atto dispositivo di cui trattasi e l'intervenuta sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza sarebbe indice della assoluta improbabilità della pretesa creditoria.
Non sussisterebbero, deduce ancora la convenuta, i requisiti soggettivi per l'esperimento della revocatoria, visto che la IG.ra , compagna del figlio degli altri due convenuti, Pt_2 era a conoscenza della impellente necessità economica dei IG.ri e di CP_1 CP_4 vendere l'immobile ed aveva ritenuto di acquistarlo, nonostante non fosse ancora ultimato ed abitabile, a fini di investimento, valutando con calma la possibilità di goderne lei direttamente o locandolo a terzi.
Il pagamento mediante assegno bancario, invece, sarebbe stato scelto in virtù del legame personale in essere tra le parti e non sarebbe un elemento indiziante il mancato pagamento del prezzo sicché, conclude la convenuta, sia l'acquirente che i venditori, dunque, sarebbero stati in assoluta buona fede.
Da qui le conclusioni rassegnate, confermate anche all'esito del deposito della prima memoria ex art. 171ter c.p.c.
4. Compiute le verifiche preliminari di cui all'art. 171 bis c.p.c., la causa è stata oggetto di trattazione mediante il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Alla prima udienza di comparizione, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle richieste istruttorie articolate negli scritti di trattazione, al che lo scrivente, con ordinanza adottata a scioglimento della riserva assunta, ha ritenuto la causa istruita con il solo materiale documentale in atti e quindi matura per la decisione, fissando l'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni ai sensi e nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusive sino a 14 giorni prima dell'udienza.
5. La domanda revocatoria è fondata e, come tale, merita accoglimento.
Al fine di meglio chiarire quanto si dirà in seguito, si impongono alcune considerazioni preliminari in merito all'azione revocatoria, la quale, essendo espressione del potere del creditore di domandare giudizialmente che siano dichiarati inefficaci nei propri confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, è preordinata unicamente a preservare e garantire il diritto del creditore di agire esecutivamente sul patrimonio del proprio debitore, in modo tale che risulti salva la
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garanzia patrimoniale generica spettantegli ai sensi dell'art. 2740 c.c. e si ricostituisca quel patrimonio nella propria consistenza qualitativa e quantitativa anteriore all'atto dispositivo, attualmente o potenzialmente pregiudizievole.
5.1. Attraverso detto tipo di tutela, il creditore, infatti, realizza e rende concreta la garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c., in due momenti consecutivi: egli, infatti, può dapprima rendere inefficaci, nei soli propri confronti, quegli atti dispositivi che il debitore ha compiuto, pur consapevole dell'esistenza del vincolo obbligatorio, e che rappresentino, per il verificarsi di una conseguenziale diminuzione del patrimonio di quest'ultimo, un concreto pregiudizio dell'interesse creditorio, mentre, successivamente all'eventuale dichiarazione di inefficacia dell'atto di cui sopra, diviene legittimato a promuovere nei confronti dei terzi acquirenti o beneficiari le azioni conservative ed esecutive sui beni oggetto di disposizione (art. 2902 c.c.).
5.1.1. Più in concreto, ed in via di prima approssimazione, il primo presupposto dell'azione revocatoria ordinaria disciplinata dall'art. 2901 c.c. è costituito dalla sussistenza di un credito del revocante che può anche essere un credito sottoposto a termine o condizione e che può anche essere illiquido, oltre che eventuale, non occorrendo un preventivo accertamento giudiziale (Cass., sent. n. 238/1982; Cass., sent. n. 1050/1996) né la formazione di un titolo esecutivo ed essendo al contrario sufficiente la presenza di una semplice aspettativa, a prima vista non assolutamente pretestuosa e che si atteggi come probabile, in rapporto alla complessiva peculiarità del caso concreto, nella sua esistenza, ancorché non risulti ancora definitivamente accertata (Cass., sent. n. 12678/2001).
Anche in tal caso, infatti, l'attore è portatore di un interesse concreto ed attuale a prevenire il pregiudizio che potrebbe derivargli dall'atto revocabile nel momento in cui la sua ragione creditoria (pur meramente eventuale o comunque condizionata) si trasformasse in un credito certo (Cass, sent. n. 1220/1986; Cass., sent. n. 2400/1990; Cass., sent. n.
1050/1996; Cass., sent. n. 8013/1996; Cass., sent. n. 1712/1998; Cass., sent. n. 591/1999;
Cass., sent. n. 12144/1999). Ed infatti, primo, ed indefettibile, presupposto dell'azione stessa è la sussistenza del credito, di talché, conformemente ad un indirizzo giurisprudenziale consolidato (cfr. Cass. civ. 3113/1997), in caso di esperimento dell'azione revocatoria, tale circostanza dovrà essere verificata in funzione legittimante, pur in mancanza di una esplicita ed autonoma domanda sul punto.
In sostanza, facendo seguito a quanto prima si diceva, ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, non si richiede nell'art. 2901 c.c. che il credito azionato sia liquido, eIGibile o definitivamente accertato, essendo sufficiente che la ragione del credito sia meramente eventuale o sottoposta ad accertamento giudiziale (Trib. Trani, 25 gennaio
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2005; Trib. Caltanissetta, 3 luglio 2014; Trib. Pavia, 20 settembre 2018): ciò in quanto,
l'azione revocatoria può essere esperita anche a tutela di una legittima aspettativa di credito, stante il fatto che l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o dell'aspettativa dello stesso (Cass. Civ., 18 luglio 2016, n. 14648).
A riguardo, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed eIGibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (tra le tante, Cass., 22 marzo 2016, n. 5619; cfr. anche Cass. civ. sez.
III, 7 marzo 2017, n. 5618). Ed infatti, deve specificarsi che non è richiesto che il credito abbia i connotati della liquidità e della eIGibilità e, men che meno, è richiesto che colui il quale si afferma creditore sia munito di un titolo esecutivo, restando tale profilo del tutto indifferente ai fini della pronuncia da rendere: ciò che rileva è la aspettativa del credito che non risulti, prima facie, infondata ma che, ancorché con una valutazione incidenter tantum, possa essere oggetto di apprezzamento come probabile.
5.2. Sempre a livello di profilo oggettivo dell'azione revocatoria, deve evidenziarsi che ulteriore presupposto per l'azione in esame è costituito dal pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (c.d. eventus damni), riscontrabile laddove l'atto realizzato dal debitore abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore e, quindi, abbia determinato o aggravato il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante.
In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'azione revocatoria,
l'eventus damni sussiste non solo quando l'atto di disposizione del debitore renda impossibile la soddisfazione coattiva del credito, ma anche quando la renda solamente più difficoltosa
(ex multis: Cass. Civ., sent. n. 8930/1987).
In punto di diritto, poi, mette conto evidenziare che il pregiudizio alle ragioni del credito, cd. eventus damni, consiste nella lesione arrecata dall'atto di disposizione alla garanzia patrimoniale che assiste il credito.
Tale lesione, secondo una più che condivisibile impostazione dottrinaria e giurisprudenziale cui si intende dare continuità, ricorre non solo quando l'atto abbia prodotto un danno effettivo ma anche quando abbia comportato una maggiore difficoltà, incertezza od anche solo dispendiosità nell'azione coattiva del credito.
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Ciò in quanto «… l'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore (Cass. n. 19131 del 2004)…» (cfr. Sez. 3,
Sentenza n. 27718 del 16/12/2005, Rv. 586681).
L'azione revocatoria non persegue difatti scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore dei creditori del disponente, inclusi quelli meramente eventuali (v. in proposito, Cass., 29/10/1999, n.
12144; Cass., 24/07/2003, n. 11471).
5.2.1. Richiamando quanto poc'anzi detto, la nozione lata di credito accolta nell'art. 2901
c.c., n. 1, nel riferirsi alle “ragioni del creditore”, non è dunque limitata, in termini di certezza, liquidità ed eIGibilità del credito, bensì si estende fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito, coerentemente con la funzione propria dell'azione posta a generale tutela del credito.
Avendo l'azione revocatoria ordinaria la funzione di ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non anche della garanzia specifica, ne consegue che deve ritenersi sussistente l'interesse del creditore, da valutarsi ex ante - e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione - a far dichiarare inefficace ogni atto dispositivo che renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito, sicché per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante, ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo.
La rappresentazione del cd. eventus damni, come detto, è da intendersi semplicemente come conoscenza della variazione qualitativa o quantitativa che l'atto dispositivo implica per il patrimonio dell'obbligato (così Cass. 26151/2014); occorre dunque considerare insita nell'azione di cui all'art. 2901 c.c. “…la funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, a determinare l'eventus damni è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dall'eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva, della cui insussistenza incombe al convenuto, che nell'azione esecutiva l'eccepisca, fornire la prova…” (così Cass. 966/2007) e pertanto il suo particolare fondamento non eIGe neppure la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che - per essere suscettibile di revocatoria - renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito.
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5.3. Pur dovendosi osservare che il requisito soggettivo è diversamente caratterizzato a seconda della natura (gratuita o onerosa) e del tempo (anteriore o posteriore al sorgere del credito) dell'atto, a livello soggettivo, è, poi, necessario, che ricorra la cd. scientia fraudis, ossia la consapevolezza, in capo al debitore, del pregiudizio che l'atto di disposizione comporta alle ragioni del creditore, pregiudicando la garanzia patrimoniale dei suoi crediti;
ove l'atto di disposizione sia a titolo oneroso, tale consapevolezza va provata anche in capo al terzo (cd. partecipatio fraudis): in sostanza, il creditore deve fornire la prova della consapevolezza da parte del debitore e del terzo, ove richiesto dalla legge, dell'eventus damni.
Ed infatti deve osservarsi che, oltre all'esistenza del credito e del pregiudizio, altri due sono quelli che condizionano la disciplina dell'azione revocatoria, la cui ricorrenza, come si diceva, deve essere valutata in ragione della natura dell'atto contestato e del tempo: si tratta, in particolare, dell'anteriorità rispetto al sorgere del credito dell'atto ed il suo carattere oneroso o gratuito. A seconda delle caratteristiche presentate dall'atto
“sospetto”, infatti, il Legislatore ha disegnato differentemente l'atteggiarsi dei presupposti dell'azione, per vero evocati da tutte le parti in modo non sempre puntuale e preciso. Ed allora, volendo procedere in via di prima approssimazione allo scopo di meglio lumeggiare quanto si dirà di qui a breve, si può dire che nel caso di atto a titolo oneroso, il Legislatore richiede, fra i presupposti dell'azione revocatoria, che anche in capo al terzo sia possibile riscontrare determinati elementi, cosa che, invece, non accade nel caso di atto a titolo gratuito. Per vero, con maggior impegno esplicativo, qualora l'atto sia gratuito è sufficiente che il debitore sia consapevole del pregiudizio o, in caso di atto anteriore al sorgere del credito, che tale atto sia stato dallo stesso «dolosamente preordinato» a pregiudicarne il soddisfacimento. Qualora l'atto sia oneroso, invece, in uno con la consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore, è richiesto, alternativamente, il riscontro della consapevolezza del pregiudizio anche in capo al terzo contraente ovvero, ancora una volta in caso di atto posto in essere anteriormente al sorge del credito, la compartecipazione di questi alla dolosa preordinazione da parte del creditore. È, dunque, entro tali coordinate che occorre valutare la natura dell'atto contestato.
5.3.1. Ai fini che qui interessano, va rilevato che, quando venga in considerazione un credito anteriore al compimento dell'atto pregiudizievole, è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del creditore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore, ovvero, viene richiesto l'elemento soggettivo del “dolo generico”, il quale viene in considerazione nella sua componente rappresentativa (i.e. di consapevolezza del pregiudizio, secondo il dettato dell'art. 2901 c.c.) e non anche volitiva (cfr. Cassazione civile sez. un., 27/01/2025, n.1898).
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6. Ciò posto, passando ad esaminare nel dettaglio la fattispecie oggetto del presente giudizio, risultano ricorrenti tutti i presupposti di legge perché l'atto impugnato venga dichiarato inefficace nei confronti del creditore.
6.1. Già lo si è detto: è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed eIGibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (tra le tante, Cass., 22 marzo 2016, n. 5619; cfr. anche Cass. civ. sez. III, 7 marzo 2017, n. 5618).
A riguardo, sia consentito notare che la giurisprudenza ha ritenuto ammissibile l'azione revocatoria non solo nel caso di credito cd. litigioso (ormai di scuola è l'esempio in cui la pretesa creditoria, canonizzata in un provvedimento monitorio, venga successivamente fatta oggetto di opposizione) ma anche l'ipotesi del credito cd. meramente eventuale (cfr.
Cass. civ., sez. III, 9 febbraio 2012, n. 1893 e giurisprudenza ivi richiamata)1.
6.1.1. Ed allora, quanto all'esistenza e all'ammontare del credito, si osserva che parte attrice ha dato prova documentale di avere ottenuto da questo Tribunale una sentenza di primo grado con la quale i IG.ri e sono stati condannati al pagamento in CP_1 CP_4 suo favore della somma di € 21.570,00 oltre IVA, interessi ai sensi dell'art. 1284, co. I e IV e spese di lite.
Già questo è pienamente sufficiente a ritenere, secondo la delibazione propria del requisito in disamina, che la posizione creditoria sottostante alla presente azione revocatoria non sia pretestuosa o degradabile al rango di mera aspettativa ictu oculi infondata, integrando il primo requisito dell'azione revocatoria in chiave legittimante.
In altri termini, la società creditrice, in attesa del definitivo accertamento della propria pretesa creditoria, ha senz'altro un interesse concreto ed attuale ad impedire che una
eventuale futura azione esecutiva nei confronti dei debitori venga vanificata da atti pregiudizievoli analoghi a quelli posti in essere dagli odierni convenuti.
Il fatto che l'azione revocatoria sia tutta proiettata verso il mantenimento della garanzia patrimoniale generica del debitore in vista della futura esecuzione giustifica il fatto che essa sia esperibile non solo da chi già vanti un credito certo, liquido ed eIGibile, ma anche su iniziativa del titolare di un credito litigioso o sottoposto a condizione o termine, in vista del suo definitivo accertamento e/o della formazione di un titolo esecutivo.
6.1.2. Né conduce a soluzioni diverse l'intervenuta proposizione di un mezzo di impugnazione: il fatto che sulla sentenza di primo grado penda attualmente un giudizio di impugnazione e che l'efficacia esecutiva della pronuncia sia stata sospesa dalla Corte
d'Appello con provvedimento emesso inaudita altera parte non è certo idoneo a degradare la posizione della creditrice a una mera aspettativa non meritevole della tutela revocatoria, trattandosi pur sempre di un credito litigioso (connotato peraltro da un quid pluris di non poco momento, essendo stato accertato e quantificato da un Giudice all'esito di un giudizio di primo grado).
Ed infatti, la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (cfr., ex multis, Cass. 5 febbraio 2019, n. 3369 secondo cui “…il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché tale accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito”) 2.
nascenti da fatti illeciti, anche ove gli stessi siano ancora non certi o comunque litigiosi…» nonché Cass. civ. sez. III, 1893/2012. 2 Cfr. , in uno a quanto già evidenziato, Cassazione civile sez. III, 12/02/2020, n.3375 secondo cui “…Poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'articolo 2901 del Cc, avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l'indicata azione non è oggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 c.p.c. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere
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L'azione revocatoria ordinaria, dunque, quale rimedio funzionale alla ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta eIGibilità, potendo essere esperita l'azione anche per crediti condizionali, non scaduti o soltanto eventuali.
Ai fini dell'utile esperimento dell'azione revocatoria, anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali.
Il tutto senza considerare che, dalla lettura dell'atto di citazione in appello, emerge che quest'ultimo si limita a chiedere una riforma del quantum e non anche dell'an della condanna di primo grado, per cui non pare possibile dubitarsi dell'esistenza di una ragione creditoria passibile della tutela revocatoria.
6.2. Passando a considerare l'elemento oggettivo della revocatoria, non appare revocabile in dubbio che l'atto di compravendita impugnato sia tale da arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore.
Non può essere infatti ragionevolmente negato il fatto che la stipula da parte dei debitori e di un atto di compravendita nei confronti CP_1 Controparte_3 della convivente more uxorio del figlio (circostanza da ritenersi provata poiché incontestata) della piena proprietà del fabbricato e dei terreni siti in Perugia, via del Luschieto fosse tale da poter determinare un pregiudizio alle ragioni del credito nella misura in cui tale atto va a modificare la situazione patrimoniale degli stessi in pregiudizio della creditrice, che ad oggi non può più agire esecutivamente su tali beni con ciò determinando, come già sopra rilevato, quella maggiore difficoltà al soddisfacimento del credito idonea ad integrare
l'eventus damni atteso che priva il disponenti di ogni forma di garanzia.
Di talché, per effetto di tale operazione è fin troppo evidente la consistente riduzione della garanzia patrimoniale generica, di cui all'art. 2740 c.c. giacché la fuoriuscita di tale bene dal patrimonio dei IG.ri e ha ridotto la garanzia generale dei CP_1 CP_4 creditori sul patrimonio del disponente;
in proposito, si deve ulteriormente osservare che
l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito…”.
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l'onere della prova circa il carattere non pregiudizievole dell'atto di disposizione patrimoniale – in considerazione della capienza del patrimonio residuo e la pari garanzia dallo stesso prestato – grava sul debitore convenuto in revocatoria e, nel corso del presente giudizio, i convenuti non hanno mai nemmeno allegato l'esistenza di beni, anche non immobili, aggredibili oltre quelli che sono stati fatti oggetto della compravendita immobiliare impugnata.
D'altra parte, richiamando nuovamente quanto prima già osservato, ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni) è a tale stregua sufficiente una variazione sia quantitativa che meramente qualitativa del patrimonio del debitore (v.
Cass., 18/3/2005, n. 5972; Cass., 27/10/2004, n. 20813; Cass., 29/10/1999, n. 12144), e pertanto anche la mera trasformazione di un bene in altro meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (v. Cass., 1/6/2000, n.
7262).
6.2.1. Nel caso di specie, appare evidente, innanzitutto, che il prezzo della compravendita fosse di gran lunga inferiore a quello di mercato.
Infatti, anche se dalle perizie svolte in sede di esecuzione immobiliare della porzione della villetta bifamiliare di cui alla part. 971 non è emerso chiaramente se la porzione oggetto dell'atto impugnato (part. 970) fosse allo stato grezzo o ultimata, nondimeno il fatto che il solo terreno fabbricabile su cui l'immobile sarebbe sorto sia stato venduto per €
124.000,00 esclude che una delle due porzioni della bifamiliare ultimata, seppure non internamente rifinita negli interni, potesse essere genuinamente venduta per soli €
50.000,00. Inoltre, anche se l'annuncio tuttora presente sul sito immobiliare.it facesse riferimento alla sola villetta unifamiliare “completa” (il che non appare indubbio, dato che nella descrizione dell'immobile si parla di “INTERA BIFAMILIARE”), la stima di €
790.000,00 per la villa completamente allestita e pronta per essere abitata appare del tutto sproporzionata rispetto alla valutazione di € 50.000,00 per l'altra villetta della bifamiliare che, a detta dei convenuti, necessitava solo degli allacci agli impianti, pavimentazione, intonacatura e installazione di infissi.
In realtà, comunque, l'annuncio, aggiornato a luglio 2024, parla di due unità immobiliari
“ciascuna delle quali composta da ampio salone rustico con cucina bagno, piscina in muratura e sauna…” non dando alcuna indicazione circa l'eventuale stato “grezzo” di una delle due unità, condizione di cui, pertanto, appare ragionevole dubitare fin dal momento della cessione immobiliare (febbraio 2024), anche considerato che le fotografie allegate dai convenuti
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(ritraenti effettivamente un immobile privo di rifiniture interne) non appaiono chiaramente riferibili proprio al fabbricato oggetto dell'atto impugnato.
È evidente, comunque, sulla scorta di quanto appena evidenziato, una diminuzione anche qualitativa del patrimonio dei debitori, anzitutto per aver venduto gli immobili oggetto di causa trasformando un bene in altro meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva: anche laddove il prezzo per l'immobile allo stato “grezzo” fosse stato congruo e tutto sommato prossimo al valore di mercato, vi sarebbe stato comunque un pregiudizio alle ragioni del creditore, dato che, con l'operazione in parola, i debitori hanno trasformato l'unico cespite immobiliare di loro proprietà in danaro, bene fungibile e mobile che meglio di qualunque altro si presta ad essere sottratto ad una futura ed eventuale azione esecutiva.
Il pregiudizio, poi, è ravvisabile anche perché la vendita è avvenuta ad un prezzo non congruo, ovvero ad un ammontare non meramente inferiore al valore venale, né così basso da essere un corrispettivo simbolico, ma comunque inidoneo a costituire un “prezzo” ai fini della individuazione della causa in concreto del contratto (valutazione logicamente antecedente e non assimilabile ad un giudizio sull'equilibrio negoziale, rimesso insindacabilmente alla libertà negoziale delle parti).
6.2.2. A tale proposito, non può poi essere sottovalutato che dell'effettivo pagamento del prezzo da parte dell'acquirente non è mai emersa la prova in giudizio, visto che nel rogito il Notaio si limita a prendere atto dell'autodichiarazione delle parti, secondo cui il prezzo sarebbe stato pagato e corrisposto mediante la consegna di due assegni dell'importo di € 25.000,00 cadauno con contestuale rilascio di quietanza da parte dei venditori.
Tuttavia, le dichiarazioni delle parti contenute nell'atto di compravendita con le quali queste ultime danno atto del pagamento del prezzo contestualmente alla stipula, per giurisprudenza ormai costante, non sono coperte da fede privilegiata fino a querela di falso ex art. 2700 c.c. ma possono al più costituire dichiarazioni di natura confessoria, salvo che se ne deduca la natura simulatoria, nel qual caso è ammessa la prova della controdichiarazione scritta se la controparte è l'altro contraente o, se il giudizio è instaurato da un creditore o da un terzo, con ogni mezzo di prova, anche presuntiva (Cassazione civile sez. II, 29/09/2020, n.20520, Cassazione civile sez. un., 22/09/2014, n.19888).
Ed allora, in tal senso può dirsi, invece, che sia emersa in giudizio sostanzialmente la prova contraria: a fronte della mancata allegazione di qualsiasi ulteriore elemento di prova inerente l'avvenuto incasso o anche solo l'esistenza degli effetti con i quali il prezzo sarebbe stato pagato, sussistono elementi sui quali fondare la presunzione che il corrispettivo non sia stato mai versato, anche in considerazione del contesto temporale in cui la vendita è
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avvenuta (in prossimità della formazione di un titolo esecutivo) e della contiguità familiare/affettiva delle parti coinvolte nell'operazione.
Ma ciò che suffraga più fortemente i sospetti circa l'effettività dell'operazione sono le dichiarazioni dell'ufficio legale e di un dirigente della Banca Centro Toscana Umbria, che hanno attestato che la IG.ra non fosse titolare di rapporti con l'istituto di credito e Pt_2 che non avesse negoziato gli assegni bancari indicati nel rogito.
Poiché le parti convenute non hanno affermato che il pagamento sia avvenuto con mezzi diversi dagli strumenti di pagamento in discorso, sembrano particolarmente fondati allora i sospetti che il prezzo non sia stato effettivamente pagato, corroborando così l'idea di una natura “strumentale” (se non puramente simulatoria) dell'atto impugnato, con conseguente detrimento non solo qualitativo ma anche quantitativo del patrimonio dei disponenti (con tutto ciò che ne discende in merito alla necessità della prova della consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo su cui brevemente infra).
6.3. Quanto alla valutazione dell'elemento soggettivo, come si diceva, occorre verificare se l'atto sospetto sia anteriore o posteriore al sorgere del credito dell'atto e se sia oneroso o gratuito.
A seconda delle caratteristiche presentate dall'atto “sospetto”, infatti, il Legislatore ha disegnato differentemente l'atteggiarsi dei presupposti dell'azione: nel caso di atto a titolo oneroso, il Legislatore richiede, fra i presupposti dell'azione revocatoria, che anche in capo al terzo sia possibile riscontrare determinati elementi, cosa che, invece, non accade nel caso di atto a titolo gratuito. Per vero, con maggior impegno esplicativo, qualora l'atto sia gratuito è sufficiente che il debitore sia consapevole del pregiudizio o, in caso di atto anteriore al sorgere del credito, che tale atto sia stato dallo stesso «dolosamente preordinato» a pregiudicarne il soddisfacimento, di talché, come chiarito assai di recente dalle Sezioni
Unite, nel primo caso l'elemento soggettivo del disponente si assesta sul dolo generico, mentre nella seconda eventualità si richiede quella condizione psicologica che la dottrina penalistica definisce di dolo specifico (cfr. Cassazione civile sez. un., 27/01/2025, n.1898).
Qualora l'atto sia oneroso, invece, in uno con la consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore, è richiesto, alternativamente, il riscontro della consapevolezza del pregiudizio anche in capo al terzo contraente ovvero, ancora una volta in caso di atto posto in essere anteriormente al sorge del credito, la compartecipazione di questi alla dolosa preordinazione da parte del creditore. È, dunque, entro tali coordinate che occorre valutare la natura dell'atto contestato.
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6.3.1. Nel caso di specie, non può essere revocato in dubbio che il credito litigioso, comprensivo di sorte capitale, interessi e spese legali, sia sorto in epoca anteriore al compimento dell'atto di compravendita pregiudizievole.
Ed invero, posto che come più volte osservato in tema di azione revocatoria rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, e ribadito che anche il credito eventuale, qual è il credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore legittimato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, essendo irrilevante che si tratti di credito di fonte contrattuale o derivante da fatto illecito e senza che sia necessaria una preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o la certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione dell'azione pauliana, che non persegue fini restitutori, nel caso di credito litigioso, per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito (Cass., Sez. 3 -, Sentenza
n. 11121 del 10/06/2020).
Va infatti ricordato, alla luce delle deduzioni difensive delle parti, che l'azione revocatoria
è volta a tutelare non solo il credito già certo, liquido ed eIGibile, ma anche la mera aspettativa di credito, purché non palesemente infondata. L'azione revocatoria può dunque essere proposta non solo da chi al momento dell'atto dispositivo era già titolare di un credito certo ed eIGibile, ma anche dal titolare di un credito contestato o litigioso.
Ne consegue che in quest'ultima ipotesi, quand'anche l'accertamento definitivo del credito avvenga in sede giudiziale successivamente alla stipula dell'atto pregiudizievole per il creditore, quest'ultimo per ottenere l'accoglimento della propria domanda revocatoria deve provare unicamente la scientia fraudis del debitore e del terzo (anche mediante presunzioni) e non anche il consilium fraudis. (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/02/2015, n.2477, Cass Civ., sent. n. 1968 del 27/01/2009).
Nel caso specifico, nel momento stesso in cui la causa civile tuttora pendente tra le parti
è stata instaurata, l'attrice aveva una pretesa creditoria non palesemente infondata (tanto da essere confermata in una sentenza di primo grado) a ottenere, sì, la sorte capitale e gli interessi, ma anche a vincere le spese di lite.
Pertanto, la pretesa dell'attrice a ottenere la refusione delle spese di lite da parte della debitrice soccombente era sorta senz'altro prima del compimento dell'atto pregiudizievole per le sue ragioni, non rilevando nella specie la circostanza che le spese siano state liquidate nel loro esatto ammontare solo in sentenza.
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Non è quindi condivisibile l'assunto per cui, ai fini dell'azione revocatoria, il credito relativo alle spese processuali fosse sorto successivamente alla compravendita impugnata, dato che la relativa aspettativa non infondata di credito era ben presente fin dal momento dell'instaurazione del giudizio.
Sulla scorta di queste coordinate, allora, risulta che tutte le posizioni debitorie degli odierni convenuti risalgono ad epoca antecedente l'atto dispositivo del 23 febbraio 2024.
6.3.2. Poiché quindi l'atto di compravendita pregiudizievole deve considerarsi posteriore al sorgere del credito, venendo ad esaminare il profilo soggettivo dell'azione revocatoria, se si tratta di atto a titolo gratuito viene in considerazione per il suo esercizio la conoscenza che il debitore abbia avuto del pregiudizio delle ragioni creditorie, mentre in caso di atto a titolo oneroso occorre che analoga consapevolezza sia ascrivibile anche al terzo (Cass. Civ.,
18 giugno 2019, n. 16221).
Peraltro, laddove il debitore disponga, come avvenuto nel caso in esame, con l'atto impugnato, di patrimonio comunque aggredibile dai creditori, l'esistenza e la consapevolezza del pregiudizio patrimoniale di tale atto per le ragioni creditorie devono ritenersi in re ipsa (Cass. Civ., 25 luglio 2013, n. 18034).
D'altro canto, si ricorda che in tema di azione revocatoria ordinaria, è sufficiente, ai fini della cd. scientia damni, la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevante l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (Cass. Civ., 30 giugno 2015, n. 13343), non imponendosi, quindi, nella fattispecie in esame, un'indagine circa l'esistenza di una eventuale volontà dei convenuti di ridurre, o meglio, di privare parte attrice, della garanzia ex art. 2740 c.c.
In definitiva, per ottenere la revocatoria dell'atto a titolo oneroso (o gratuito) successivo al sorgere del credito è sufficiente che sia raggiunta la prova, anche in via presuntiva, della consapevolezza delle parti (o del solo debitore) del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, senza che assuma alcun rilievo l'indagine delle finalità in concreto perseguite con l'atto asseritamente pregiudizievole, le quali rilevano solo nel caso in cui la legge richiede la dimostrazione della partecipatio fraudis e quindi della sussistenza del dolo specifico in capo al debitore (e al terzo, se trattasi di atti a titolo oneroso).
6.4. Venendo al caso di specie, deve essere preliminarmente rilevato, quanto alla qualificazione dell'atto in questione come gratuito o oneroso, che la prova del mancato pagamento del prezzo sembrerebbe esonerare il creditore dall'onere della prova dell'elemento soggettivo anche in capo al terzo.
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In ogni caso, anche a voler negare che il creditore abbia fornito la prova della natura gratuita e non onerosa dell'atto impugnato (d'altro canto non oggetto di domanda), non sembra revocabile in dubbio la sussistenza del requisito della scientia damni anche in capo all'acquirente.
Ad ogni buon conto, procedendo con il dovuto ordine, si prenderà in considerazione prima la posizione dei debitori/venditori e, poi, dell'acquirente.
6.4.1. I IG.ri e (debitori) giustificano la vendita con un “bisogno CP_1 CP_4 impellente […] di monetizzare il loro patrimonio e garantirsi una sussistenza decorosa per gli ultimi loro anni di vita in una soluzione abitativa più ristretta, meno dispendiosa e, quindi, più consona alle loro eIGenze […]”, e asseriscono di essere stati spinti alla dolorosa scelta a causa delle “difficoltà economiche e le gravi patologie della Sig.ra . CP_4
Deve essere rilevato, in proposito che, pur ritenendo integralmente veritiere le circostanze dedotte, ai fini dell'azione proposta, le motivazioni allegate non sono, in ogni caso, idonee a escludere il requisito della consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore ma, anzi, lo confermano, dato che i coniugi danno atto di aver voluto
“monetizzare il loro patrimonio” e quindi modificare almeno da un punto di vista qualitativo la composizione del proprio patrimonio con potenziale danno al ceto creditorio (essendo peraltro certamente a conoscenza dell'esistenza del credito litigioso di cui al procedimento
R.G. 3461/2016, essendo parti costituite nel medesimo giudizio).
Pertanto, il requisito della consapevolezza del pregiudizio (nei termini prima detti di
“dolo generico”) deve ritenersi non contestato e comunque certamente sussistente, avendo i convenuti svolto difese logicamente incompatibili con l'intenzione di negare la conoscenza del pregiudizio alle ragioni creditorie (avendo loro stessi ammesso di aver voluto monetizzare il loro patrimonio immobiliare).
Le allegazioni difensive riportate sembrano più prettamente rivolte a negare l'esistenza di una dolosa preordinazione (“dolo specifico”), la cui prova, però, non è richiesta nel caso di specie.
Va comunque osservato che le “importanti spese mediche e terapeutiche” che “hanno […] costretto il Sig. e la coniuge a vendere, a stretto giro, la porzione di proprietà di immobile in via del CP_1 luschieto non ultimata ed i terreni” non sono state in alcuna misura documentate, risultando agli atti solo dei referti medici e il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno.
Per il resto, i documenti prodotti in giudizio attestano chiaramente la consapevolezza, se non persino l'intenzione, dei debitori di sottrarre i propri beni alla garanzia patrimoniale generica.
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Innanzitutto, la circostanza che l'atto di alienazione sia stato compiuto dalla IG.ra senza l'assistenza dell'amministratore di sostegno (nonostante l'espressa CP_4 previsione del decreto di nomina e il dettato dell'art. 374 c.c., che impone anche l'autorizzazione del giudice tutelare), con il rischio che qualcuno dei soggetti legittimati ai sensi dell'art. 412 c.c. esperisse l'azione di annullamento, fa ragionevolmente presumere che i debitori volessero spogliarsi dei propri beni immobili prima che venisse instaurata l'azione esecutiva, senza dover attendere la pronuncia del giudice tutelare, il quale avrebbe potuto peraltro ragionevolmente ritenere eccessivamente basso il prezzo offerto dall'acquirente, per le ragioni già esposte.
Nemmeno l'allegazione del contratto preliminare (peraltro, sprovvisto di data certa) contribuisce a rendere meno “sospetto” l'atto dispositivo, dato che alla data “presunta” del compromesso (16.11.2023) il giudizio era già prossimo alla definizione essendo stata già svolta tutta l'attività istruttoria, anche a mezzo di CTU grafologica e tecnica.
Inoltre, la circostanza che il bene sia stato scambiato contro un corrispettivo evidentemente non congruo rispetto al valore venale del bene costituisce una ulteriore prova della consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori, se non persino della dolosa preordinazione dell'atto alla riduzione della garanzia patrimoniale.
Infatti, una vendita basata su un equilibrio contrattuale così sbilanciato non sembra fornita di una causa in concreto diversa dalla volontà di mettere al riparo il bene dal pericolo di una aggressione dei creditori, sanzionabile per mezzo dell'azione revocatoria, anche a voler valorizzare al massimo i motivi soggettivi di necessità economica che avrebbero mosso i debitori: costoro infatti si sono privati di tutto il proprio patrimonio immobiliare per un prezzo così basso da far dubitare che la causa del negozio fosse stata effettivamente uno scambio di cosa contro prezzo, vieppiù ove si consideri che non v'è alcuna prova che vi sia stato un pagamento del prezzo e quindi dovendosi affermare (per le ragioni già dette) la natura strumentale (quando non del tutto simulata) della compravendita, che pare volta esclusivamente a sottrarre “artificialmente” il bene alle ragioni dei creditori.
6.4.2. Considerazioni del tutto analoghe devono essere condotte con riguardo alla controparte dell'atto di compravendita, la IG.ra . Parte_2
Costituisce infatti circostanza incontestata, nel presente giudizio, che la IG.ra Pt_2 fosse all'epoca dell'atto pregiudizievole legata da una relazione sentimentale con il figlio dei venditori, il IG. CP_2
Mentre infatti i convenuti e non hanno contestato nemmeno CP_1 CP_4 genericamente la circostanza allegata dall'attrice, la stessa è stata ammessa chiaramente dalla
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diretta interessata (cfr. comparsa di costituzione: “la Signora era intenzionata ad Pt_2 acquistare un immobile a Perugia dopo essersi qui trasferita per l'intrapresa relazione sentimentale con
). CP_2
L'esistenza pacifica di una convivenza more uxorio con il figlio degli alienanti consente di fondare ex se una ragionevole presunzione di consapevolezza da parte dell'acquirente della natura pregiudizievole per le ragioni creditorie della compravendita effettuata: infatti, non pare ragionevolmente sostenibile che la IG.ra , affettivamente legata e convivente Pt_2 con il figlio dei IG.ri e a sua volta amministratore di sostegno di CP_1 CP_4 quest'ultima e costituito in tale veste nel giudizio principale in nome e per conto della madre, fosse all'oscuro dell'esistenza di un credito contenzioso dei suoi danti causa, passibile di essere pregiudicato dalla dismissione da parte di questi ultimi dei beni immobili di loro proprietà.
Neppure assume un qualche rilievo l'esposta motivazione “di investimento” che avrebbe animato l'acquirente, la quale, anche in tal caso ed a tutto voler concedere, potrebbe al massimo essere valutata al fine di escludere la dolosa preordinazione dell'atto a pregiudizio dei creditori ma non anche per negarne la consapevolezza.
D'altra parte, una prova positiva della particolare convenienza dell'investimento, contrariamente ai migliori interessi processuali della convenuta, farebbe emergere con ancora maggiore evidenza una presunzione di consapevolezza del pregiudizio ai creditori determinato con l'operazione dai suoi danti causa.
Tutto ciò, lo si ricorda, partendo dall'assunto, la cui fondatezza è stata smentita documentalmente, che il prezzo pattuito di € 50.000,00 fosse stato effettivamente pagato.
Poiché risulta che il prezzo non è stato pagato, la prova della scientia damni in capo all'acquirente è vieppiù esistente, conducendo all'accoglimento dell'azione revocatoria.
7. La domanda attorea ex art. 2901 c.c. è quindi fondata e meritevole di accoglimento, ricorrendone tutti i requisiti di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste in capo ai convenuti in solido fra loro. Le stesse sono liquidate in dispositivo, tenuto conto delle tariffe vigenti, del valore della controversia (rapportata al credito per cui è chiesta tutela), della non particolare complessità delle questioni sottoposte al Tribunale e dell'attività svolta, priva di attività istruttoria, che consente di fare applicazione della massima riduzione all'interno dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
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➢ Dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di
[...] dell' atto di compravendita a rogito Parte_1
Notaio del giorno 23 febbraio 2024, numero di repertorio Persona_1
54023, numero di raccolta 30426, registrato a Perugia il 26/2/2024 al numero
4469 serie 1T, trascritto a Perugia in data 26.02.2024 ai numeri 4317, 5840, ed avente ad oggetto i beni immobili come di seguito censiti: a) nel Catasto
Fabbricati del Comune di Perugia : - Foglio 285 particella 970 Via del Luschieto
n. 2L piani S1-T-1 categ. F/3; b) nel Catasto terreni del Comune di Perugia: -
Foglio 285 particella 970 superficie 869 mq. ente urbano (corte e sedime delle porzioni di fabbricato); - Foglio 285 particella 949 superficie 2.355 mq. R.D.
Euro 4,26; - Foglio 285 particella 1085 superficie 300 mq. R.D. Euro 2,09; -
Foglio 285 particella 61 porz AA superficie 300 mq. R.D. Euro 2,09; - Foglio
285 particella 61 porz AB superficie 570 mq. R.D. Euro 0,18; - Foglio 285 particella 924 superficie 170 mq. R.D. Euro 1,19; - Foglio 285 particella 928 superficie 50 mq. R.D. Euro 0,35; - Foglio 285 particella 930 superficie 890 mq.
R.D. Euro 1,61; - Foglio 285 particella 1034 superficie 265 mq. R.D. Euro 1,85;
➢ Ordina l'annotazione della presente sentenza al competente Conservatore dei
Registri Immobiliari;
➢ Condanna i convenuti e in CP_1 Controparte_3 Parte_2 solido tra loro a rifondere in favore dell'attrice le spese legali che si liquidano in
€ 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Perugia, li 7 aprile 2025
Il Giudice
(dott. Luca Marzullo)
Sentenza resa ex art. 281 sexies e pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinuncianti a comparire ed allegazione al verbale.
Il Giudice
(dott. Luca Marzullo)
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul punto, si veda Trib. Milano, 25 febbraio 2015, n. 2577, in www.iusexplorer.it secondo cui «…l'azione revocatoria ha finalità cautelare e conservativa del diritto di credito ed ha solo la funzione di ricostituire la garanzia generica, assicurata al creditore dal patrimonio del debitore;
inoltre ai fini dell'esperibilità dell' azione non è necessario al creditore essere titolare di un credito certo ed eIGibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile…»; analogamente Trib. Arezzo,. 7 gennaio 2015, n. 12, ibidem; ancora, Trib. Salerno, 18 febbraio 2014, n. 555 secondo cui «… l'art. 2901 accoglie una nozione lata di "credito'', comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, ma mira a conservare ila garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali;
conseguentemente, tale azione può essere accolta anche nel caso in cui sia promossa per la tutela di crediti condizionati, crediti che non siano liquidi o facilmente liquidabili e, nel caso di crediti
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