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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/11/2025, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1119/2022 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
; elettivamente domiciliato in VIA ROMA n. 208, C.F._1
PALAZZOLO ACREIDE, presso lo studio dell'avv. DOMENICO NIGRO (c.f. ), che lo rappresenta e difende per procura in C.F._2 atti ricorrente
contro
c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Gela alla Via America n. 33, in persona del legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in VIA VENEZIA n. 378, GELA (CL), presso lo studio dell'avv. TOMMASO VESPO (c.f.
), che la rappr. e dif. per procura in atti C.F._3
resistente __________________________________
FATTO E DIRITTO Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita
1 può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023. Con il ricorso introduttivo, depositato in data 8 maggio 2022,
[...]
ha esposto: Parte_1
• di lavorare con contratto a tempo indeterminato e qualifica professionale di conducente di autocarro alle dipendenze della società resistente a far data dal 2.11.2019;
• di non aver percepito dalla data di assunzione sino al 31.5.2021 l'indennità di trasferta, retribuita solo a far data dal giugno 2021 a seguito di apposito accordo aziendale e di aver maturato una differenza pari a € 4.948,06;
• di aver diritto alla corresponsione di ulteriori differenze retributive maturate da gennaio a maggio 2021 per € 1.277,00 a titolo di lavoro straordinario non retribuito;
• di essere creditore della società convenuta della somma complessiva di € 6.220,06 oltre accessori;
• che nonostante lunghe trattative ai fini della corresponsione dei citati emolumenti non è stato possibile giungere ad una soluzione bonaria della vicenda;
• di aver notato negli ultimi mesi comportamenti ritorsivi nei confronti del lavoratore per effetto delle superiori rivendicazioni salariali, su cui è aperto apposito procedimento ex art. 7 L. 300/1970.
ha chiesto dichiarare il diritto del lavoratore alla Parte_1 percezione delle differenze retributive e condannare la società resistente al pagamento della somma complessiva di € 6.220,06, oltre accessori del credito, e con vittoria di spese del giudizio. Si è costituita in giudizio la , Controparte_1 contestando le domande attrici, delle quali ha chiesto il rigetto. In particolare, ha eccepito: l'erroneità dei conteggi depositati dal ricorrente e l'infondatezza della richiesta di pagamento dell'indennità di trasferta e del lavoro straordinario, precisando che la trasferta è un istituto che può spettare al lavoratore in circostanze specifiche al verificarsi di determinate condizioni e non ex se per ogni giorno lavorato;
che il
2 ricorrente non ha dato contezza dei comportamenti ritorsivi adottati nei suoi confronti. Ciò posto, si osserva che qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato (Trib. Roma, sez. lav., 16/07/2019, n. 7118, in Redazione Giuffrè 2019); l'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato deve essere dimostrata da parte del lavoratore secondo i principi generali sanciti dall'art. 2697 c. c. sull'onere della prova (Trib. Roma, sez. lav., 11/04/2019, n. 3677, in Redazione Giuffrè 2019; Trib. Bari, sez. lav., 11/04/2019, n. 1678, in Redazione Giuffrè 2019); in tema di contenzioso di lavoro, è onere del lavoratore provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa e subordinata del rapporto di lavoro dedotto a fondamento del suo diritto (Trib. Bari, sez. lav., 26/03/2019, n. 1403, in Redazione Giuffrè 2019); la sussistenza dell'elemento della subordinazione va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione (Trib. Lecce, sez. lav., 30/05/2018, n. 1874, in Redazione Giuffrè 2019). Per il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato - presupposto indispensabile per l'accoglimento delle domande di cui al ricorso, occorreva infatti la prova rigorosa che la prestazione lavorativa fosse stata eseguita in regime di subordinazione, ovvero in stato di pieno assoggettamento al potere direttivo, organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, in vista delle finalità produttive perseguite
- potere che si estrinseca in specifici ordini e non in semplici direttive, che sono compatibili con il lavoro autonomo, oltre che nell'esercizio di una costante attività di vigilanza e controllo sulla esecuzione dell'attività lavorativa (Trib. Roma, sez. lav., 20/02/2019, n. 1663, in Redazione Giuffrè 2019). Il fondamentale principio di carattere generale di cui all'art. 2697 c.c., secondo il quale è onere di colui che intende far valere in giudizio un diritto provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento, non subisce deroga in materia di controversie di lavoro, laddove è onere del lavoratore
3 che agisca in giudizio per il soddisfacimento dei crediti di lavoro conseguenti alla dedotta natura subordinata della prestazione fornire la prova, seria e rigorosa, della sussistenza di tutti gli elementi necessari a far qualificare il rapporto come subordinato, nonché del superamento del normale orario di lavoro al fine di ottenere il pagamento del relativo compenso (Trib. Genova, 03/03/2009, n. 69, in Guida al diritto 2009, 20, 89). Sono, poi, assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti (Trib. Velletri, sez. lav., 15/10/2020, n. 1057, in Redazione Giuffrè 2020); in merito all'orario di lavoro e al compenso relativo al preteso svolgimento di lavoro straordinario grava in capo al lavoratore un onere probatorio rigoroso (Trib. Prato, sez. lav., 04/09/2020, n. 73, in Redazione Giuffrè 2020); incombe sul lavoratore che rivendichi il diritto ad una maggiore retribuzione per le ore di lavoro prestate in eccesso rispetto all'orario concordato, l'onere di fornire una prova rigorosa di tale tempo supplementare, secondo il principio generale di cui all'art 2697 c.c. (Trib. Sassari, sez. lav., 27/08/2020, n. 215, in Redazione Giuffrè 2020). Nel caso in esame, è pacifica tra le parti l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, la qualifica di autotrasportatore e il periodo lavorativo oggetto di causa (dal 2 novembre 2019 al 31 maggio 2021); tali circostanze non sono state oggetto di contestazione da parte della resistente
[...]
. Controparte_1
Le eccezioni sollevate dalla resistente si sono limitate a generiche affermazioni circa la non debenza dell'indennità di trasferta, l'inammissibilità delle richieste istruttorie ex art. 210 c.p.c. e l'impossibilità di produrre la documentazione richiesta per decorso dei termini di conservazione. Il rilievo sollevato dalla parte resistente in merito ai limiti temporali di conservazione obbligatoria dei fogli di registrazione tachigrafici risulta formalmente corretto, ma tale circostanza non è idonea ad escludere la fondatezza della pretesa del ricorrente;
infatti, la resistente non ha CP_2 fornito una contestazione puntuale e circostanziata del diritto del lavoratore a percepire l'indennità di trasferta né ha prodotto alcuna documentazione utile a sostenere le proprie difese come ad esempio il Libro Unico del Lavoro.
4 Al contrario, il ricorrente ha depositato in giudizio documenti – buste paga, schede cronotachigrafiche e conteggi – che, nel loro insieme, risultano sufficientemente dettagliati e coerenti da dimostrare il diritto rivendicato;
in assenza di un disconoscimento formale e specifico da parte della controparte, tali documenti assumono pieno valore probatorio e consentono di ritenere provata la fondatezza della domanda. L'indennità di trasferta è disciplinata dall'art. 62, commi 3 e 8, del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni;
il ricorrente ha prodotto documentazione dettagliata che dimostra con precisione i giorni di trasferta, i luoghi e la durata delle prestazioni;
appare inoltre significativo che la resistente abbia iniziato a corrispondere tale indennità a CP_2 partire dal giugno 2021, circostanza non contestata ed idonea a confermare implicitamente la debenza per il periodo precedente. Deve inoltre rilevarsi che le rivendicazioni del ricorrente relative all'indennità di trasferta per periodi antecedenti (17.7.2017 – 31.10.2019) svolti alle dipendenze della ditta PA IO (in seguito
[...]
), sono state integralmente accolte nel giudizio parallelo n. CP_1
1118/2022 RGL, definito con sentenza n. 923/2025. Quanto al lavoro straordinario, in tema di lavoro subordinato e relative controversie, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito (Trib. Roma, sez. lav., 21/05/2021, n. 4885; Trib. Modena, sez. lav., 12/01/2021, n. 3; Cass. 7697/2008). Nella fattispecie in oggetto la resistente non ha fornito alcuna prova contraria né ha contestato specificamente i conteggi prodotti dal ricorrente. La contestazione da parte della convenuta della conformità della fotocopia dei dischi agli originali è insufficiente perché non adeguatamente circostanziata. La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass. 27633 del 2018); in assenza di disconoscimento, i dischi cronotachigrafici costituiscono mezzo di prova privilegiato ai sensi dell'art. 2712 c.c. (Cass. n. 24613/2019; Tribunale di Gela, sent. n. 27/2024).
5 In una fattispecie sovrapponibile a quella in scrutinio: «In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c. il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta;
(nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto generico il disconoscimento da parte del datore di lavoro dei dischi cronotachigrafi prodotti da un autotrasportatore come prova dello straordinario, non accompagnato dalla produzione in originale, né da un'allegazione del contenuto eventualmente diverso degli stessi (Cass. n. 17526 del 2016). Alla luce di quanto sopra, può ritenersi provato il diritto del ricorrente alla percezione della somma complessiva di € 6.225,06 (€ 4.948,06 per indennità di trasferta + € 1.277,00 per straordinario non retribuito) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come da allegato prospetto conteggi. In assenza di contestazioni specifiche e considerata la precisione tecnica del calcolo effettuato da un professionista abilitato, tale somma appare congrua e giustificata e non emergono elementi per discostarsi, per le singole voci che qui interessano, dai conteggi come formulati dal ricorrente. Per le ragioni esposte, il ricorso può trovare accoglimento. Per completezza, si osserva che parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di regolarizzazione contributiva, presente nell'atto introduttivo. Spese secondo soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 1119/2022 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: preso atto della rinuncia alla domanda di regolarizzazione contributiva, in accoglimento del ricorso, condanna la resistente
[...] al pagamento, in favore del ricorrente Controparte_1 Parte_1
, della somma di € 6.225,06, oltre gli interessi legali e rivalutazione
[...] monetaria dalla data di maturazione di ciascun credito sino al soddisfo;
6 condanna la società resistente al rimborso in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate nella somma di € 3.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %. Siracusa, 3/11/2025 Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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