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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 17/10/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor IO NA, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 369/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dagli avvocati Cristina Bonavita e Parte_1
MA UC
-RICORRENTE-
contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dall'avvocato Ilario IO Sorace
-RESISTENTE-
oggetto: malattia professionale – indennizzo/rendita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 03.03.2023, il ricorrente in epigrafe ha adito il giudice del lavoro del
Tribunale di Paola per sentir dichiarare il carattere professionale delle patologie da cui è affetto: “Severa cervicouncoartrosi del rachide cervicale con limitazione funzionale ai gradi medi nei movimenti di rotazione ed inclinazione sinistra, Spondiloartropatia di grado moderato severo e sospetta discopatia del rachide lombosacrale con persistente
1 sintomatologia algo – disfunzionale, Artralgia spalla sx con limitazione dell'escursione articolare nei movimenti di abduzione, elevazione anteriore e retroproiezione secondaria ed omoartrosi e sospetta tendinopatia della cuffia dei rotatori, Gonalgia bilaterale con limitazione dell'escursione articolare, impaccio motorio nell'accosciamento che si presenta incompleto”, essendo le stesse state causate dall'attività di operaio specializzato metalmeccanico espletata con le modalità di tempo e di luogo meglio specificate in ricorso, nonché per sentir conseguentemente condannare l' alla costituzione di una CP_1 rendita - o in via subordinata alla corresponsione di un indennizzo - in misura corrispondente alla propria inabilità.
Si è costituito l' , eccependo preliminarmente l'improponibilità in parte qua della CP_1 domanda, in quanto in sede amministrativa erano state denunciate come pretese malattie professionali soltanto talune patologie, e nel merito insistendo per il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti, esperite le prove orali per come richieste e ammesse, espletata consulenza tecnica d'ufficio, la causa, ritenuta matura per la decisione, viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione.
2.1. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di improponibilità in parte qua della domanda avanzata dall' assicuratore. CP_1
Sul punto, è giusto il caso di osservare che l'assicurato, nella denuncia all' , non ha CP_1
l'onere di qualificare la malattia per cui chiede tutela, ma solo di descrivere i sintomi che avverte (Cass. 23533/16). Sicché la domanda giudiziale deve ritenersi proponibile se la malattia accertata in giudizio, seppur non coincidente con quella denunciata, rientri pur sempre nel quadro della sintomatologia allegata (Cass. 5600/1997: “L'art. 53 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 non prevede un obbligo dell'assicurato di qualificare la malattia professionale denunciata, ma prescrive soltanto che alla denuncia sia allegata una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata e di quella rilevata dal medico certificatore;
ne consegue che non può essere considerata nuova, sia in sede di procedura amministrativa che in sede giudiziaria, una domanda di prestazione assicurativa per una malattia professionale la quale, ancorché non coincidente con quella denunciata, rientri 2 pur sempre nel quadro della sintomatologia allegata e sia relativa alla lavorazione dedotta, trattandosi in tal caso di mera qualificazione sub specie iuris del fatto costitutivo allegato, consentita, in sede giudiziaria, anche al giudice d'appello, previo esperimento, se necessario, di nuova consulenza.”).
2.2. Nel merito, l'escussione testimoniale ha confermato che parte ricorrente ha svolto regolarmente l'attività di operaio metalmeccanico con espletamento di mansioni, modalità di tempo e di luogo sostanzialmente corrispondenti a quelle descritte dal ricorrente nel proprio atto introduttivo (cfr. dichiaraz. testimoniali verb. d'ud. del
16.05.2024).
2.3. Disposta CTU medico-legale, con procedimento logico immune da vizi, che questo giudice condivide, il consulente tecnico d'ufficio ha concluso, ribadendo il giudizio a seguito delle osservazioni presentate dalla parte resistente, che vi è nesso eziologico tra l'attività lavorativa e le patologie riportate dal ricorrente “Lombalgia persistente con episodi ricorrenti di sciatalgia destra da protrusione discale L4-L5 e L5-S1. Sindrome da impingement spalla sinistra da sofferenza periarticolare. Gonartrosi bilaterale”, concludendo per il riconoscimento di un grado di invalidità pari all'11% derivante dalle patologie sofferte, che si inquadrano come dipendenti in termini eziologici con l'attività lavorativa espletata, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (cfr. ampiamente elaborato peritale).
Alla stregua delle superiori considerazioni, ritiene il Tribunale che le patologie accertate in capo alla parte ricorrente siano derivate da causa di lavoro, con conseguente diritto della predetta parte all'indennizzo in capitale ex art. 13 D.lgs. 38/2000 nella misura complessiva del 11%. Trattasi, in particolare, di “patologie risultanti dalla documentazione medica, ed accertate in sede di operazioni peritali, sono tutte eziologicamente collegate all'attività lavorativa svolta e possono ritenersi conseguenza immediata della stessa” (cfr. “NOTE DI CHIARIMENTI A C.T.U.”).
L' resistente va, quindi, condannato al pagamento in favore del ricorrente CP_1 dell'indennizzo in capitale per le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica nella misura dell'11%.
Considerato che l'art. 16, comma 6, l. 412/91 ha introdotto il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione per i crediti verso soggetti gestori di forma di previdenza e di assistenza, sulla prestazione economica de qua, in quanto sorta successivamente al 3 31.12.1991, va computata la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (cfr. C. Cost. 196/1993. La previsione di legge in esame, da ultimo, è stata confermata dall'art. 22, comma 36, l. 724/1994).
3. Le spese di lite sono compensate per metà, considerato che sussiste uno scostamento di percentuale di invalidità non lieve tra quanto rivendicato espressamente dal ricorrente in via principale (22%) e quanto accertato in sede di esame peritale (11%) e per il resto seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nel rispetto dei parametri minimi fissati dal d.m. 55/2014, come aggiornati dal d.m. 147/2022, tenuto conto della materia (causa di previdenza sociale), del valore della controversia (scaglione 5.201 –
26.000 €), e sono distratte in favore dei procuratori attorei che ne ha fatto richiesta.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' CP_1 soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna l' a CP_1 corrispondere al ricorrente l'indennizzo in capitale per il danno biologico subito a causa della malattia professionale di cui in parte motiva nella misura dell'11%, oltre interessi legali con decorrenza di legge e fino all'effettivo pagamento;
2) Compensa per metà le spese di lite e condanna l' a corrispondere la restante CP_1 parte al ricorrente, che liquida in € 1.348,50 per compensi, oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori attorei;
3) Pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato CP_1 decreto.
Si comunichi.
Paola, 17.10.2025.
Il Giudice
IO NA
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