Articolo 27 della Legge 8 agosto 1977, n. 546
Articolo 26Articolo 28
Versione
6 settembre 1977
Art. 27.
Ai pagamenti a favore dell'ENEL di cui all' articolo 34-ter, terzo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 , provvede fino al 31 dicembre 1977 la gestione stralcio di cui all'articolo 22 della presente legge e, successivamente a tale data, la regione Friuli-Venezia Giulia in favore della quale con legge di approvazione del bilancio dello Stato puo' essere assegnato, per lo scopo, un contributo speciale.
Entrata in vigore il 6 settembre 1977