TRIB
Sentenza 14 ottobre 2024
Sentenza 14 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/10/2024, n. 2693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2693 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2024 |
Testo completo
R.G./C. n. 44/2018
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – prima sezione civile – in persona del Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Accuosto Paola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 44 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente tra
(nata a [...] il [...]), (nata a [...] Parte_1 Parte_2
il 03.03.1982) e (nata a [...] il [...]), tutte elettivamente Parte_3
domiciliate in Sorrento al Corso Italia n 212 presso lo studio dell'avv. Gianluigi De Martino che le rappresenta e difende in forza di procura a margine dell'atto di citazione
- attrici -
e
(nata a [...] il [...]) e (nata a [...] Controparte_1 Controparte_2
Sorrento il 26.05.1976), elettivamente domiciliate in Meta alla Via A. Cosenza n. 82, presso lo studio dell'avv. Rossella Pollio che le rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto d'intervento
-interventrici volontarie- nonchè
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] Controparte_3 Controparte_4
Sorrento il 21.03.82), elettivamente domiciliati in Meta alla Via A. Cosenza n. 82, sempre presso lo studio dell'avv. Rossella Pollio che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- chiamati in causa -
e
(nata a [...] il [...]), in proprio e nella qualità di amministratore CP_5
e legale rappresentante p.t della (CF: ), con Controparte_6 P.IVA_1
sede in Piano di Sorrento alla Via Marina di Cassano n. 9, elettivamente domiciliata in Meta alla via
1 S. E. De Martino n. 4, presso lo studio degli avv.ti Angela Aiello ed Antonio Esposito che li rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuti –
Oggetto: proprietà
Conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 17.11.2023 e comparse conclusionali cui per brevità si rinvia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa in conformità a quanto disposto dal modello normativo di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, con omissione dello svolgimento del processo;
deve altresì ritenersi conforme a tale modello normativo la motivazione c.d. per relationem, anche con riferimento a precedenti giurisprudenziali conformi ed agli atti di causa (cfr. Cass. n. 13202/2012 e
Cass. S.U. n. 642/2015), nonché l'esame e la concisa trattazione delle sole ragioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come "omesse", ma semplicemente assorbite, ovvero ritenute superflue o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto dal giudicante. Ne consegue che, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti, al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
Richiamato, dunque, ai fini dell'intera ricostruzione della vicenda controversa, il contenuto assertivo di tutti gli atti di parte, si osserva quanto segue in ordine alle questioni effettivamente rilevanti per la decisione.
Con atto di citazione notificato il 28.12.2017 (ed a seguito di mediazione conclusasi negativamente con verbale del 19.10.18 e, da ultimo, prot. n. 91/2020 del 15.09.2020), , Parte_1 Parte_2
e , hanno promosso azione ex art 948 c.c. al fine di ottenere, previo
[...] Parte_3 accertamento della proprietà, la restituzione dell'area consistente in un arenile, di circa mq 85, sita in
Piano di Sorrento, alla via Marina di Cassano n. 7 e parte della maggiore consistenza identificata NCT di detto Comune al foglio 2, p.lla n 1 di mq 175 circa in quanto eredi e proprietari per successione mortis causa del relativo fondo. A sostegno della domanda hanno dedotto che tale area, nella consistenza cosi determinata ovvero mq 85 e con confini ben delineati rispetto alle aree demaniali adiacenti di cui al verbale di delimitazione del 1933, è occupata sine titulo dalla convenuta CP_5
e dalla società da lei amministrata che, da due anni
[...] Controparte_6 ne ha anche interdetto l'accesso con l'apposizione di una staccionata in legno chiusa con un cancello serrato munito di lucchetto, destinandola a stabilimento balneare gestito dalla convenuta stessa.
2 Hanno quindi concluso affinchè l'adito tribunale “1) Accerti e dichiari le istanti, proprietarie dell'arenile facente parte della p.lla 1, Foglio 2, contraddistinto dal colore rosa nella planimetria in atti;
2) accerti e dichiari che le convenute occupano senza titolo, in solido o per chi di ragione, l'arenile di cui al punto che precede, in parte qua colorato in rosa nella planimetria allegata agli atti di causa;
3) per l'effetto: - condannare esse convenute, in solido o per chi di ragione, a rilasciare immediatamente l'arenile oggetto di causa, libero e vuoto di cose e persone;
- condannare esse convenute, in solido o per chi di ragione, al risarcimento dei danni tutti stabiliti dalle attrici nella misura complessiva di Euro 20.000,00 (ventimila/00)” con condanna alle refusione delle spese di lite
Si è costituita in data 27.03.2018 la convenuta in proprio e nella suindicata qualità, CP_5
che ha contestato in fatto ed in diritto la domanda attorea, spiegando domanda riconvenzionale diretta ad accertare l'usucapione del bene conteso per possesso ultraventennale.
Nel merito ha dedotto di essere titolare dal 1977, con atto di subingresso dalla precedente titolare,
di una Concessione Demaniale Marittima di mq 874.93 per il mantenimento di uno Parte_4
stabilimento balneare e che in forza dei susseguenti rinnovi (oggi n. 2/08 rep n. 33 del 21.02.2008 e s.m.i. così come prorogata al 31.12.2020 con atto Rep. n. 47 del 15.04.2014), ha sempre mantenuto, sulle aree in questione, uno stabilimento balneare di mq 1000, comprensivo dell'area oggi rivendicata
(porzione della particella 1 del foglio 2 del Comune di Piano di Sorrento) siccome la stessa risultava localizzata proprio tra due particelle (p.lla 293 e p.lla 297) di proprietà demaniale oggetto di personale concessione.
In data 28.03.19, con atto di intervento volontario ex art 105 c.c,, si sono costituite CP_1
e le quali, nel rappresentare che il bene oggetto di contesa fa parte
[...] Controparte_2
della comunione ereditaria sussistente tra le attrici e le interventrici (quali eredi legittime di
, si sono associate alla domanda attorea chiedendo l'accertamento della Persona_1
comproprietà del cespite ed il suo rilascio da parte dei convenuti con condanna alla somma pari ad euro 5000,00 a titolo di risarcimento per l'illegittima occupazione.
Integrato ex art 102 c.p.c. il contraddittorio, in data 28.03.19, si sono costituiti Controparte_3
e coeredi comproprietari del cespite conteso, chiedendo anche loro Controparte_4
l'accertamento della comproprietà del cespite ed il suo rilascio da parte dei convenuti con condanna alla somma pari ad euro 5.000,00 a titolo di risarcimento per l'illegittima occupazione.
La causa, istruita documentalmente e mediante espletamento di c.t.u., all'udienza di precisazione delle conclusioni è stata riservata in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ciò premesso, va dichiarata la legittimazione ad agire e l'interesse all'azione che risultano provate dalla produzione in giudizio di tutta la documentazione allegata al fascicolo di parte attrice, degli
3 interventori e dei chiamati in causa. Gli attori, gli interventori ed i chiamati in causa risultano intestatari della più ampia res litigiosa in quanto eredi legittimi rispettivamente, i primi, di CP_7
e gli altri di (tra l'altro dichiarazione di successione n 44. vol 627, e
[...] Persona_1
dichiarazione di successione n 1142, vol 990).
Ritenuta altresì validamente esposta la domanda, sia sotto il profilo fattuale che di diritto, va disattesa l'eccepita genericità, da parte della convenuta, dell'atto di citazione. Invero l'editio actionis è vulnerata nella sua esigenza di assicurare la delimitazione del thema decidendum esclusivamente nel caso in cui la insufficiente determinatezza dell'oggetto della domanda comporti una assoluta incertezza sugli elementi identificativi del diritto fatto valere. Inoltre, la relativa verifica deve effettuarsi da parte del giudice attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo e dei documenti allegati e, nel caso di specie, va affermato che dall'esame dell'atto di citazione e della documentazione offerta in comunicazione da parte attrice, appaiono determinati in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della domanda nonché la ragione giustificatrice della pretesa. Tanto è fatto palese altresì dal fatto che la parte convenuta ha potuto svolgere adeguate e pertinenti difese.
La domanda proposta da parte attrice è fondata e va accolta per i seguenti motivi.
Sotto il profilo probatorio si ritiene assolto l'onere di cui all'art 948 c.c da parte degli attori, degli interventori e dei terzi chiamati in causa. La documentazione in atti, infatti, consente la puntuale ricostruzione di tutta la vicenda traslativa della p.lla n.1 oggetto di contesa sino all'acquisto a titolo originario. Segnatamente, risulta provato che , in atti identificato, acquisiva la Controparte_4
particella de qua con sentenza emessa in data 22.01.32 dal tribunale di Napoli depositata agli atti;
risulta provato che quest'ultimo è il dante causa di (successione n 40 vol 29 del Persona_1
7.08.1978) anch'esso deceduto lasciando a sé superstiti il coniuge , odierna Controparte_1 interventrice ed i germani , e cosi come sopra specificato. Controparte_3 CP_4 CP_2
Da parte dell'attore in via principale, il Sig. , erede del fu , Controparte_7 Controparte_4
risulta essere a sua volta il dante causa degli attori , coniuge superstite, e dei germani Parte_1
, e . Il predio, nella sua maggiore consistenza, risulta indicato nelle Parte_3 Parte_2
dichiarazioni di successione n 44. vol 627, di cui al progressivo n 7 e dichiarazione di successione n
1142, vol 990 di cui al progressivo n.10. Il bene rivendicato dunque è chiaramente indicato nelle denunzie di successioni in atti e la qualità di eredi tacitamenti accettanti consegue dall'azione di rivendica del cespite esperita dai chiamati all'eredità. (Cass. sez. II, 27 giugno 2005, n. 13738).
Va inoltre, evidenziato che sebbene gli attori in via principale non abbiano dedotto la presenza di altri contitolari della res litigiosa, il petitum va orientato secondo il principio dell'indifferenza tra accertamento della proprietà esclusiva ovvero della comproprietà posto che l'azione, come nel caso di specie, è diretta verso il terzo estraneo, asseritamente autore della condotta lesiva del diritto di
4 proprietà e nei cui confronti è richiesto il rilascio del bene, non, dunque, nei confronti di altro contitolare (cfr. Cass. n. 32146/2018). L'immobile in oggetto -porzione di arenile in catasto al foglio
2, p.lla n 1- è provato appartenere, sulla base dei succitati titoli, in comproprietà agli attori, interventori ed ai chiamati in causa che chiedono, previo accertamento della contitolarità del diritto dominicale dedotto, la restituzione della detta porzione di arenile sulla base dei confini stabiliti dal verbale di delimitazione del 1933. Giova evidenziare in merito che l'art. 32 cod nav, che disciplina il procedimento di delimitazione ha carattere ricognitivo e non costitutivo della demanialità, esso si pone in funzione di mero accertamento in sede amministrativa dei confini demaniali rispetto alle proprietà private, con esclusione, quindi, di un potere discrezionale della P.A. Secondo il condiviso orientamento giurisprudenziale, infatti, "il procedimento di delimitazione del demanio marittimo, previsto dall'art 32 del codice della navigazione, tende a rendere evidente la demarcazione tra demanio e le proprietà private finitime (senza tuttavia che ne resti alterata la situazione giuridica preesistente) e si conclude con atto di delimitazione, il quale si pone in funzione di mero accertamento, in sede amministrativa, dei confini del demanio marittimo rispetto alle proprietà private, con esclusione di ogni potere discrezionale della P.A, con la conseguenza che il privato, il quale contesti l'accertata demanialità del bene, può invocare la tutela della propria situazione giuridica soggettiva dinanzi al giudice ordinario, abilitato alla disapplicazione dell'atto amministrativo se ed in quanto illegittimo. L'eventuale verbale di accordo concluso tra le parti a definizione del citato procedimento di delimitazione è assimilabile ad un negozio privato di accertamento, con il quale i proprietari di fondi finitimi addivengano ad una amichevole determinazione del confine per dirimere la situazione di incertezza dello stesso, assumendo, per l'effetto una rilevanza probatoria, ai fini dell'individuazione di tale confine, che può essere superata soltanto adducendo concreti elementi atti ad inficiarne la validità" (cfr. Cass. n. 18511/2018).
Nel caso in esame, non essendo sorta alcuna contestazione tra privato e l'Autorità Marittima, la procedura de qua si è conclusa con il citato verbale del 1933, riportato anche dal S.I.D e dalle relative mappe catastali in atti.
Oltre ai documenti forniti dalle parti e puntualmente esaminati, la causa è stata istruita con l'espletamento della C.T.U. da parte del nominato ing. che ha effettuato una chiara Persona_2
descrizione dello stato dei luoghi e precisato che l'area oggetto di causa rappresenta un arenile in forma triangolare della superficie di circa mq. 90.00, (precisamente 89,98) identificata in azzurro nella planimetria dello stato dei luoghi (allegato 4), confinante a nord con la p.lla 2, e p.lla 293 (zona demaniale), a sud con p.lla 430 (zona demaniale) e p.lla 297 (zona demaniale), ad est con restante parte p.lla 1 e ad ovest con p.lla 293 (zona demaniale). Ha relazionato ancora la ctu che lo stabilimento della convenuta ha un'estensione di circa mq. 863.00 ed occupa, per quel che rileva, porzione della
5 p.lla 1 come rappresentato dall'allegato 4. Il c.t.u. ha effettuato, poi, un rilievo planimetrico dello stato dei luoghi a mezzo di strumentazione GNNS, e lo ha sovrapposto sia all'attuale mappa catastale che al verbale di delimitazione dei confini del 1933, nella sua “funzione di mero accertamento, e le cui risultanze sono contestabili solo per dedotti vizi di legittimità che, come detto, se sussistenti, possono comportarne la disapplicazione in sede ordinaria (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n.
14048 del 21 maggio 2021). Ha riprodotto, poi, la particella n 1 oggetto di contestazione tramite una rappresentazione a forma triangolare al confine tra la p.lla 293 su cui poggia lo stabilimento. Dalla sovrapposizioni del rilevo suindicato con la mappa catastale all'attualità e con la planimetria del SID il consulente ha ricavato che la recinzione in legno non coincide con il confine catastale tra la p.lla n
1 e 293 ma risulta posizionata all'interno della particella n 1. Da tali sovrapposizioni, dunque, è emerso che lo stabilimento balneare occupa la porzione indicata in azzurro nella planimetria dello stato dei luoghi, pari a 90 mq che appartiene alla p.lla n 1. Sempre dallo stato dei luoghi come rappresentato/individuato dal c.t.u, la p.lla n 1 oggetto di rivendica risulta recintata e per i proprietari non è possibile accedervi se non con eccessivo dispendio o disagio. A conforto di tale conclusione va osservato che proprio dalle riproduzioni fotografiche allegate alla c.t.u, l'area contesa risulta delimitata da una staccionata e risulta anche il cancello in ferro dedotto dagli attori che regola l'accesso sia allo stabilimento balneare sia alla rampa di scale in legno di cui alla foto n 17 e 18 dell'elaborato. Dall'elaborato peritale del CTU è emersa, infatti, la delimitazione dello stabilimento con recinzione perimetrale realizzata in parte con ringhiera in ferro e in parte con staccionata in legno con all'ingresso dello stabilimento un cancello in legno e ferro aventi dimensioni di mt.
3.00 x mt.
1.85, provvisto di rotelle nella parte inferiore e dotato di chiusura tramite catenaccio con funzione di ben regolamentale l'ingresso sia allo stabilimento, sia alla scala d'accesso all'arenile. Ne deriva che, attraverso la recinzione dell'area privata, e la posizione del cancello non fisso, ma scorrevole che consente l'ingresso all'arenile demaniale, i convenuti hanno posto in essere opere che di fatto realizzano uno spossessamento nei riguardi degli attori in quanto impediscono l'accesso al predio da parte dei legittimi proprietari. Pertanto, va restituita ai legittimi proprietari l'area di mq 89.98 circa cosi come rappresentata all'allegato n 4 dell'elaborato peritale.
Infondata, invece, è la domanda riconvenzionale di usucapione da parte della convenuta CP_5 avanzata in “proprio” e non nella qualità di l.r.p.t della s.a.s convenuta poiché risulta
[...]
indimostrata la prescrizione acquisitiva ventennale nei suoi presupposti.
E' d'uopo evidenziare che ai fini dell'usucapione, secondo consolidata e condivisa giurisprudenza di legittimità, l'azione diretta all'accertamento della proprietà o di altro diritto reale su un immobile, fondata su un rapporto di fatto, ma in contrasto con l'apparenza formale dei documenti, presuppone la sussistenza di un comportamento possessorio qualificato, continuo e non interrotto, inteso
6 inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per almeno venti anni, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale o del titolare di uno "ius in re aliena" (ex plurimis Cass. civ. n.11000/2001; Cass. n. 18392/2006; Cass., n. 362/2017). Un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa, e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (così Cass. civ., sez. IV, ordinanza 10.4.2018, n. 8866; in senso conf. Cass. n. 1759/2015; Cass n. 25498/2014; Cass. n.
10894/2013). Deve quindi risultare evidente - escludendo situazioni che possano condurre ad una possibile tolleranza altrui - un'inequivoca volontà di possedere il bene (possesso acquistato in modo non violento o clandestino) in via esclusiva, che connoti "impedimento" ad altri di ogni atto di godimento e/o di gestione del medesimo bene (Cass. Civ. n. 9903/2006; Cass. n. 16841/2005).
Come evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. civ. 27.10.1995 n. 11203), l'usucapione, fondandosi sul possesso uti dominus, configurato dall'intenzione di esercitare un diritto proprio sulla cosa, impone l'accertamento del relativo animus. Requisito soggettivo la cui ricorrenza richiede di effettuare un attento esame delle situazioni concrete, tenendo presente che esso, riguardando un atteggiamento dell'animo umano, può essere desunto in via presuntiva. A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che la presunzione di possesso utile ad usucapionem di cui all'art. 1141 c.c. non opera, in generale, quando la relazione con la cosa consegua non ad un atto volontario di apprensione, ma ad un atto o ad un fatto del proprietario - possessore, poiché
l'attività del soggetto che dispone della cosa (configurabile come semplice detenzione o precario) non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario (Cass. civ.
2.01.1994 n. 622; Cass. civ. 18.12.1993 n. 12569). In tal caso la detenzione non qualificata di un bene immobile può mutare in possesso solamente all'esito di un atto d'interversione idoneo ad escludere che il persistente godimento sia fondato sul consenso, sia pure implicito, del proprietario concedente" (cfr. Cass. 5551/2005). La giurisprudenza di legittimità oltre ad aver chiarito, da un lato, come detto, che la disponibilità di un cespite può essere in fatto qualificata come possesso "ad usucapionem" solo e soltanto se la disponibilità medesima è stata acquisita " in opposizione" al proprietario, ossia in mancanza del suo consenso anche implicito. Sicchè, ai fini della configurabilità del possesso idoneo ad usucapire il bene, è necessaria la sussistenza non solo della materiale disponibilità della res (c.d. corpus possessionis), ma anche - e soprattutto - del requisito dell'animus possidendi, e cioè l'intenzione di esercitare sul bene tutti i poteri del proprietario, senza riconoscerne la proprietà altrui.
E', dunque, onere di chi invoca l'intervenuto usucapione, fornire adeguata e rigorosa prova del possesso caratterizzato dai suddetti requisiti, ovvero di tutti gli elementi costitutivi della dedotta
7 fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del "corpus", ma anche dell'"animus" (vedi Corte appello
Napoli sez. VI, 04/06/2018, n. 2663). In altri termini anche se la prova può essere fornita con ogni mezzo, anche per testimoni (Cass. Civ. 26/7/77 n. 3342, Cass. Civ. 19/7/99 n. 7692; cass n.
2977/2019), le recenti pronunce tendono a richiedere una prova rigorosa da parte di chi rivendica la proprietà (cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 26/04/2011 n. 9325, Cass. 16.1.2014 n. 874).
Orbene, in applicazione dei principi appena esposti ed alla luce delle risultanze istruttorie, la domanda di usucapione avanzata in riconvenzionale non può essere accolta avendo mancato, gli interessati - sui quali gravava il relativo onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c. - di fornire adeguata e sufficiente dimostrazione di avere posseduto l'area in questione uti dominus atteso che la stessa parte convenuta nell'articolazione delle proprie difese ne contestava la natura privata sostenendo la presunta demanialità dell'area, il che esclude decisamente la consapevolezza del possesso “uti dominus”.
Vanno infine rigettate le conseguenziali richieste risarcitorie avanzate dagli attori, dai terzi e dagli intervenienti siccome non provate nel quantum. Nel caso di specie il danno in re ipsa rappresenta prova dell'an ma non esula la parte dallo specificare e provare anche tramite presunzioni il quantum, con distinzione tra danno evento e danno conseguenza e quest'ultimo, derivandone la necessità per il danneggiato di provare l'effettiva lesione arrecata al proprio patrimonio, va comunque allegato e provato (Sez. Un. n. 16601/2017). Se si considerasse, infatti, il danno in re ipsa sempre risarcibile, si configurerebbe un pregiudizio economico ritenuto conseguenza automatica di una data lesione, andando ben oltre le presunzioni, ed approdando alle pendici dei danni punitivi. V., anche qui, ex multis, Cass. 25 maggio 2021, n. 14268; Cass. 25 maggio 2018, n. 13071, V. Cass. 27 luglio 2015, n.
15757; e Cass. 27 giugno 2016, n. 13224, Cass. 12 maggio 2021, n. 12633) Nella specie i rivendicanti non hanno dedotto l'intenzione concreta di concedere il bene in locazione durante il periodo d'occupazione, o di aver sostenuto spese che altrimenti non avrebbero dovuto affrontare quale conseguenza dell'occupazione, ovvero di aver avuto concreta intenzione, nel frattempo, di vendere il bene. (Cass 25 maggio 2018 n 13071).
Assorbita ogni altra questione.
Riguardo, infine, alla regolamentazione delle spese di lite, la particolarità della vicenda nel suo complesso, il parziale accoglimento delle pretese attoree, costituiscono giustificati motivi di compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, mentre le spese relative alla c.t.u., già liquidate da questo tribunale con separato decreto, andranno poste a carico di tutte le parti in solido.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, in persona del g.o.p dott.ssa Paola Accuosto, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
-accoglie la domanda e riconosce la proprietà in capo a parte attrice, interventrice e terza chiamato della particella 1 del foglio 2 del Comune di Piano di Sorrento comprensiva dell'area-arenile estesa mq 89,98, cosi come risultante dal rilievo/planimetria allegato all'elaborato peritale dell'ing. Per_2
, da intendersi riportato e trascritto, in particolare all. 4, per le motivazioni di cui in parte motiva
[...]
e per l'effetto ordina alla convenuta in proprio e nella qualità di l.r.p.t. della società CP_5
l'immediato rilascio dell'area de qua, libera e vuota di Controparte_6
cose e persone;
- rigetta le domande risarcitorie e quelle riconvenzionali;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone le spese di c.t.u. in via definitiva a carico di tutte le parti in egual misura tra loro.
Così deciso in Torre Annunziata, 11.10.2024.
Il Giudice Onorario dott.ssa Paola Accuosto
9
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – prima sezione civile – in persona del Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Accuosto Paola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 44 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente tra
(nata a [...] il [...]), (nata a [...] Parte_1 Parte_2
il 03.03.1982) e (nata a [...] il [...]), tutte elettivamente Parte_3
domiciliate in Sorrento al Corso Italia n 212 presso lo studio dell'avv. Gianluigi De Martino che le rappresenta e difende in forza di procura a margine dell'atto di citazione
- attrici -
e
(nata a [...] il [...]) e (nata a [...] Controparte_1 Controparte_2
Sorrento il 26.05.1976), elettivamente domiciliate in Meta alla Via A. Cosenza n. 82, presso lo studio dell'avv. Rossella Pollio che le rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto d'intervento
-interventrici volontarie- nonchè
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] Controparte_3 Controparte_4
Sorrento il 21.03.82), elettivamente domiciliati in Meta alla Via A. Cosenza n. 82, sempre presso lo studio dell'avv. Rossella Pollio che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- chiamati in causa -
e
(nata a [...] il [...]), in proprio e nella qualità di amministratore CP_5
e legale rappresentante p.t della (CF: ), con Controparte_6 P.IVA_1
sede in Piano di Sorrento alla Via Marina di Cassano n. 9, elettivamente domiciliata in Meta alla via
1 S. E. De Martino n. 4, presso lo studio degli avv.ti Angela Aiello ed Antonio Esposito che li rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuti –
Oggetto: proprietà
Conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 17.11.2023 e comparse conclusionali cui per brevità si rinvia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa in conformità a quanto disposto dal modello normativo di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, con omissione dello svolgimento del processo;
deve altresì ritenersi conforme a tale modello normativo la motivazione c.d. per relationem, anche con riferimento a precedenti giurisprudenziali conformi ed agli atti di causa (cfr. Cass. n. 13202/2012 e
Cass. S.U. n. 642/2015), nonché l'esame e la concisa trattazione delle sole ragioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come "omesse", ma semplicemente assorbite, ovvero ritenute superflue o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto dal giudicante. Ne consegue che, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti, al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
Richiamato, dunque, ai fini dell'intera ricostruzione della vicenda controversa, il contenuto assertivo di tutti gli atti di parte, si osserva quanto segue in ordine alle questioni effettivamente rilevanti per la decisione.
Con atto di citazione notificato il 28.12.2017 (ed a seguito di mediazione conclusasi negativamente con verbale del 19.10.18 e, da ultimo, prot. n. 91/2020 del 15.09.2020), , Parte_1 Parte_2
e , hanno promosso azione ex art 948 c.c. al fine di ottenere, previo
[...] Parte_3 accertamento della proprietà, la restituzione dell'area consistente in un arenile, di circa mq 85, sita in
Piano di Sorrento, alla via Marina di Cassano n. 7 e parte della maggiore consistenza identificata NCT di detto Comune al foglio 2, p.lla n 1 di mq 175 circa in quanto eredi e proprietari per successione mortis causa del relativo fondo. A sostegno della domanda hanno dedotto che tale area, nella consistenza cosi determinata ovvero mq 85 e con confini ben delineati rispetto alle aree demaniali adiacenti di cui al verbale di delimitazione del 1933, è occupata sine titulo dalla convenuta CP_5
e dalla società da lei amministrata che, da due anni
[...] Controparte_6 ne ha anche interdetto l'accesso con l'apposizione di una staccionata in legno chiusa con un cancello serrato munito di lucchetto, destinandola a stabilimento balneare gestito dalla convenuta stessa.
2 Hanno quindi concluso affinchè l'adito tribunale “1) Accerti e dichiari le istanti, proprietarie dell'arenile facente parte della p.lla 1, Foglio 2, contraddistinto dal colore rosa nella planimetria in atti;
2) accerti e dichiari che le convenute occupano senza titolo, in solido o per chi di ragione, l'arenile di cui al punto che precede, in parte qua colorato in rosa nella planimetria allegata agli atti di causa;
3) per l'effetto: - condannare esse convenute, in solido o per chi di ragione, a rilasciare immediatamente l'arenile oggetto di causa, libero e vuoto di cose e persone;
- condannare esse convenute, in solido o per chi di ragione, al risarcimento dei danni tutti stabiliti dalle attrici nella misura complessiva di Euro 20.000,00 (ventimila/00)” con condanna alle refusione delle spese di lite
Si è costituita in data 27.03.2018 la convenuta in proprio e nella suindicata qualità, CP_5
che ha contestato in fatto ed in diritto la domanda attorea, spiegando domanda riconvenzionale diretta ad accertare l'usucapione del bene conteso per possesso ultraventennale.
Nel merito ha dedotto di essere titolare dal 1977, con atto di subingresso dalla precedente titolare,
di una Concessione Demaniale Marittima di mq 874.93 per il mantenimento di uno Parte_4
stabilimento balneare e che in forza dei susseguenti rinnovi (oggi n. 2/08 rep n. 33 del 21.02.2008 e s.m.i. così come prorogata al 31.12.2020 con atto Rep. n. 47 del 15.04.2014), ha sempre mantenuto, sulle aree in questione, uno stabilimento balneare di mq 1000, comprensivo dell'area oggi rivendicata
(porzione della particella 1 del foglio 2 del Comune di Piano di Sorrento) siccome la stessa risultava localizzata proprio tra due particelle (p.lla 293 e p.lla 297) di proprietà demaniale oggetto di personale concessione.
In data 28.03.19, con atto di intervento volontario ex art 105 c.c,, si sono costituite CP_1
e le quali, nel rappresentare che il bene oggetto di contesa fa parte
[...] Controparte_2
della comunione ereditaria sussistente tra le attrici e le interventrici (quali eredi legittime di
, si sono associate alla domanda attorea chiedendo l'accertamento della Persona_1
comproprietà del cespite ed il suo rilascio da parte dei convenuti con condanna alla somma pari ad euro 5000,00 a titolo di risarcimento per l'illegittima occupazione.
Integrato ex art 102 c.p.c. il contraddittorio, in data 28.03.19, si sono costituiti Controparte_3
e coeredi comproprietari del cespite conteso, chiedendo anche loro Controparte_4
l'accertamento della comproprietà del cespite ed il suo rilascio da parte dei convenuti con condanna alla somma pari ad euro 5.000,00 a titolo di risarcimento per l'illegittima occupazione.
La causa, istruita documentalmente e mediante espletamento di c.t.u., all'udienza di precisazione delle conclusioni è stata riservata in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ciò premesso, va dichiarata la legittimazione ad agire e l'interesse all'azione che risultano provate dalla produzione in giudizio di tutta la documentazione allegata al fascicolo di parte attrice, degli
3 interventori e dei chiamati in causa. Gli attori, gli interventori ed i chiamati in causa risultano intestatari della più ampia res litigiosa in quanto eredi legittimi rispettivamente, i primi, di CP_7
e gli altri di (tra l'altro dichiarazione di successione n 44. vol 627, e
[...] Persona_1
dichiarazione di successione n 1142, vol 990).
Ritenuta altresì validamente esposta la domanda, sia sotto il profilo fattuale che di diritto, va disattesa l'eccepita genericità, da parte della convenuta, dell'atto di citazione. Invero l'editio actionis è vulnerata nella sua esigenza di assicurare la delimitazione del thema decidendum esclusivamente nel caso in cui la insufficiente determinatezza dell'oggetto della domanda comporti una assoluta incertezza sugli elementi identificativi del diritto fatto valere. Inoltre, la relativa verifica deve effettuarsi da parte del giudice attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo e dei documenti allegati e, nel caso di specie, va affermato che dall'esame dell'atto di citazione e della documentazione offerta in comunicazione da parte attrice, appaiono determinati in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della domanda nonché la ragione giustificatrice della pretesa. Tanto è fatto palese altresì dal fatto che la parte convenuta ha potuto svolgere adeguate e pertinenti difese.
La domanda proposta da parte attrice è fondata e va accolta per i seguenti motivi.
Sotto il profilo probatorio si ritiene assolto l'onere di cui all'art 948 c.c da parte degli attori, degli interventori e dei terzi chiamati in causa. La documentazione in atti, infatti, consente la puntuale ricostruzione di tutta la vicenda traslativa della p.lla n.1 oggetto di contesa sino all'acquisto a titolo originario. Segnatamente, risulta provato che , in atti identificato, acquisiva la Controparte_4
particella de qua con sentenza emessa in data 22.01.32 dal tribunale di Napoli depositata agli atti;
risulta provato che quest'ultimo è il dante causa di (successione n 40 vol 29 del Persona_1
7.08.1978) anch'esso deceduto lasciando a sé superstiti il coniuge , odierna Controparte_1 interventrice ed i germani , e cosi come sopra specificato. Controparte_3 CP_4 CP_2
Da parte dell'attore in via principale, il Sig. , erede del fu , Controparte_7 Controparte_4
risulta essere a sua volta il dante causa degli attori , coniuge superstite, e dei germani Parte_1
, e . Il predio, nella sua maggiore consistenza, risulta indicato nelle Parte_3 Parte_2
dichiarazioni di successione n 44. vol 627, di cui al progressivo n 7 e dichiarazione di successione n
1142, vol 990 di cui al progressivo n.10. Il bene rivendicato dunque è chiaramente indicato nelle denunzie di successioni in atti e la qualità di eredi tacitamenti accettanti consegue dall'azione di rivendica del cespite esperita dai chiamati all'eredità. (Cass. sez. II, 27 giugno 2005, n. 13738).
Va inoltre, evidenziato che sebbene gli attori in via principale non abbiano dedotto la presenza di altri contitolari della res litigiosa, il petitum va orientato secondo il principio dell'indifferenza tra accertamento della proprietà esclusiva ovvero della comproprietà posto che l'azione, come nel caso di specie, è diretta verso il terzo estraneo, asseritamente autore della condotta lesiva del diritto di
4 proprietà e nei cui confronti è richiesto il rilascio del bene, non, dunque, nei confronti di altro contitolare (cfr. Cass. n. 32146/2018). L'immobile in oggetto -porzione di arenile in catasto al foglio
2, p.lla n 1- è provato appartenere, sulla base dei succitati titoli, in comproprietà agli attori, interventori ed ai chiamati in causa che chiedono, previo accertamento della contitolarità del diritto dominicale dedotto, la restituzione della detta porzione di arenile sulla base dei confini stabiliti dal verbale di delimitazione del 1933. Giova evidenziare in merito che l'art. 32 cod nav, che disciplina il procedimento di delimitazione ha carattere ricognitivo e non costitutivo della demanialità, esso si pone in funzione di mero accertamento in sede amministrativa dei confini demaniali rispetto alle proprietà private, con esclusione, quindi, di un potere discrezionale della P.A. Secondo il condiviso orientamento giurisprudenziale, infatti, "il procedimento di delimitazione del demanio marittimo, previsto dall'art 32 del codice della navigazione, tende a rendere evidente la demarcazione tra demanio e le proprietà private finitime (senza tuttavia che ne resti alterata la situazione giuridica preesistente) e si conclude con atto di delimitazione, il quale si pone in funzione di mero accertamento, in sede amministrativa, dei confini del demanio marittimo rispetto alle proprietà private, con esclusione di ogni potere discrezionale della P.A, con la conseguenza che il privato, il quale contesti l'accertata demanialità del bene, può invocare la tutela della propria situazione giuridica soggettiva dinanzi al giudice ordinario, abilitato alla disapplicazione dell'atto amministrativo se ed in quanto illegittimo. L'eventuale verbale di accordo concluso tra le parti a definizione del citato procedimento di delimitazione è assimilabile ad un negozio privato di accertamento, con il quale i proprietari di fondi finitimi addivengano ad una amichevole determinazione del confine per dirimere la situazione di incertezza dello stesso, assumendo, per l'effetto una rilevanza probatoria, ai fini dell'individuazione di tale confine, che può essere superata soltanto adducendo concreti elementi atti ad inficiarne la validità" (cfr. Cass. n. 18511/2018).
Nel caso in esame, non essendo sorta alcuna contestazione tra privato e l'Autorità Marittima, la procedura de qua si è conclusa con il citato verbale del 1933, riportato anche dal S.I.D e dalle relative mappe catastali in atti.
Oltre ai documenti forniti dalle parti e puntualmente esaminati, la causa è stata istruita con l'espletamento della C.T.U. da parte del nominato ing. che ha effettuato una chiara Persona_2
descrizione dello stato dei luoghi e precisato che l'area oggetto di causa rappresenta un arenile in forma triangolare della superficie di circa mq. 90.00, (precisamente 89,98) identificata in azzurro nella planimetria dello stato dei luoghi (allegato 4), confinante a nord con la p.lla 2, e p.lla 293 (zona demaniale), a sud con p.lla 430 (zona demaniale) e p.lla 297 (zona demaniale), ad est con restante parte p.lla 1 e ad ovest con p.lla 293 (zona demaniale). Ha relazionato ancora la ctu che lo stabilimento della convenuta ha un'estensione di circa mq. 863.00 ed occupa, per quel che rileva, porzione della
5 p.lla 1 come rappresentato dall'allegato 4. Il c.t.u. ha effettuato, poi, un rilievo planimetrico dello stato dei luoghi a mezzo di strumentazione GNNS, e lo ha sovrapposto sia all'attuale mappa catastale che al verbale di delimitazione dei confini del 1933, nella sua “funzione di mero accertamento, e le cui risultanze sono contestabili solo per dedotti vizi di legittimità che, come detto, se sussistenti, possono comportarne la disapplicazione in sede ordinaria (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n.
14048 del 21 maggio 2021). Ha riprodotto, poi, la particella n 1 oggetto di contestazione tramite una rappresentazione a forma triangolare al confine tra la p.lla 293 su cui poggia lo stabilimento. Dalla sovrapposizioni del rilevo suindicato con la mappa catastale all'attualità e con la planimetria del SID il consulente ha ricavato che la recinzione in legno non coincide con il confine catastale tra la p.lla n
1 e 293 ma risulta posizionata all'interno della particella n 1. Da tali sovrapposizioni, dunque, è emerso che lo stabilimento balneare occupa la porzione indicata in azzurro nella planimetria dello stato dei luoghi, pari a 90 mq che appartiene alla p.lla n 1. Sempre dallo stato dei luoghi come rappresentato/individuato dal c.t.u, la p.lla n 1 oggetto di rivendica risulta recintata e per i proprietari non è possibile accedervi se non con eccessivo dispendio o disagio. A conforto di tale conclusione va osservato che proprio dalle riproduzioni fotografiche allegate alla c.t.u, l'area contesa risulta delimitata da una staccionata e risulta anche il cancello in ferro dedotto dagli attori che regola l'accesso sia allo stabilimento balneare sia alla rampa di scale in legno di cui alla foto n 17 e 18 dell'elaborato. Dall'elaborato peritale del CTU è emersa, infatti, la delimitazione dello stabilimento con recinzione perimetrale realizzata in parte con ringhiera in ferro e in parte con staccionata in legno con all'ingresso dello stabilimento un cancello in legno e ferro aventi dimensioni di mt.
3.00 x mt.
1.85, provvisto di rotelle nella parte inferiore e dotato di chiusura tramite catenaccio con funzione di ben regolamentale l'ingresso sia allo stabilimento, sia alla scala d'accesso all'arenile. Ne deriva che, attraverso la recinzione dell'area privata, e la posizione del cancello non fisso, ma scorrevole che consente l'ingresso all'arenile demaniale, i convenuti hanno posto in essere opere che di fatto realizzano uno spossessamento nei riguardi degli attori in quanto impediscono l'accesso al predio da parte dei legittimi proprietari. Pertanto, va restituita ai legittimi proprietari l'area di mq 89.98 circa cosi come rappresentata all'allegato n 4 dell'elaborato peritale.
Infondata, invece, è la domanda riconvenzionale di usucapione da parte della convenuta CP_5 avanzata in “proprio” e non nella qualità di l.r.p.t della s.a.s convenuta poiché risulta
[...]
indimostrata la prescrizione acquisitiva ventennale nei suoi presupposti.
E' d'uopo evidenziare che ai fini dell'usucapione, secondo consolidata e condivisa giurisprudenza di legittimità, l'azione diretta all'accertamento della proprietà o di altro diritto reale su un immobile, fondata su un rapporto di fatto, ma in contrasto con l'apparenza formale dei documenti, presuppone la sussistenza di un comportamento possessorio qualificato, continuo e non interrotto, inteso
6 inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per almeno venti anni, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale o del titolare di uno "ius in re aliena" (ex plurimis Cass. civ. n.11000/2001; Cass. n. 18392/2006; Cass., n. 362/2017). Un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa, e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (così Cass. civ., sez. IV, ordinanza 10.4.2018, n. 8866; in senso conf. Cass. n. 1759/2015; Cass n. 25498/2014; Cass. n.
10894/2013). Deve quindi risultare evidente - escludendo situazioni che possano condurre ad una possibile tolleranza altrui - un'inequivoca volontà di possedere il bene (possesso acquistato in modo non violento o clandestino) in via esclusiva, che connoti "impedimento" ad altri di ogni atto di godimento e/o di gestione del medesimo bene (Cass. Civ. n. 9903/2006; Cass. n. 16841/2005).
Come evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. civ. 27.10.1995 n. 11203), l'usucapione, fondandosi sul possesso uti dominus, configurato dall'intenzione di esercitare un diritto proprio sulla cosa, impone l'accertamento del relativo animus. Requisito soggettivo la cui ricorrenza richiede di effettuare un attento esame delle situazioni concrete, tenendo presente che esso, riguardando un atteggiamento dell'animo umano, può essere desunto in via presuntiva. A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che la presunzione di possesso utile ad usucapionem di cui all'art. 1141 c.c. non opera, in generale, quando la relazione con la cosa consegua non ad un atto volontario di apprensione, ma ad un atto o ad un fatto del proprietario - possessore, poiché
l'attività del soggetto che dispone della cosa (configurabile come semplice detenzione o precario) non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario (Cass. civ.
2.01.1994 n. 622; Cass. civ. 18.12.1993 n. 12569). In tal caso la detenzione non qualificata di un bene immobile può mutare in possesso solamente all'esito di un atto d'interversione idoneo ad escludere che il persistente godimento sia fondato sul consenso, sia pure implicito, del proprietario concedente" (cfr. Cass. 5551/2005). La giurisprudenza di legittimità oltre ad aver chiarito, da un lato, come detto, che la disponibilità di un cespite può essere in fatto qualificata come possesso "ad usucapionem" solo e soltanto se la disponibilità medesima è stata acquisita " in opposizione" al proprietario, ossia in mancanza del suo consenso anche implicito. Sicchè, ai fini della configurabilità del possesso idoneo ad usucapire il bene, è necessaria la sussistenza non solo della materiale disponibilità della res (c.d. corpus possessionis), ma anche - e soprattutto - del requisito dell'animus possidendi, e cioè l'intenzione di esercitare sul bene tutti i poteri del proprietario, senza riconoscerne la proprietà altrui.
E', dunque, onere di chi invoca l'intervenuto usucapione, fornire adeguata e rigorosa prova del possesso caratterizzato dai suddetti requisiti, ovvero di tutti gli elementi costitutivi della dedotta
7 fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del "corpus", ma anche dell'"animus" (vedi Corte appello
Napoli sez. VI, 04/06/2018, n. 2663). In altri termini anche se la prova può essere fornita con ogni mezzo, anche per testimoni (Cass. Civ. 26/7/77 n. 3342, Cass. Civ. 19/7/99 n. 7692; cass n.
2977/2019), le recenti pronunce tendono a richiedere una prova rigorosa da parte di chi rivendica la proprietà (cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 26/04/2011 n. 9325, Cass. 16.1.2014 n. 874).
Orbene, in applicazione dei principi appena esposti ed alla luce delle risultanze istruttorie, la domanda di usucapione avanzata in riconvenzionale non può essere accolta avendo mancato, gli interessati - sui quali gravava il relativo onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c. - di fornire adeguata e sufficiente dimostrazione di avere posseduto l'area in questione uti dominus atteso che la stessa parte convenuta nell'articolazione delle proprie difese ne contestava la natura privata sostenendo la presunta demanialità dell'area, il che esclude decisamente la consapevolezza del possesso “uti dominus”.
Vanno infine rigettate le conseguenziali richieste risarcitorie avanzate dagli attori, dai terzi e dagli intervenienti siccome non provate nel quantum. Nel caso di specie il danno in re ipsa rappresenta prova dell'an ma non esula la parte dallo specificare e provare anche tramite presunzioni il quantum, con distinzione tra danno evento e danno conseguenza e quest'ultimo, derivandone la necessità per il danneggiato di provare l'effettiva lesione arrecata al proprio patrimonio, va comunque allegato e provato (Sez. Un. n. 16601/2017). Se si considerasse, infatti, il danno in re ipsa sempre risarcibile, si configurerebbe un pregiudizio economico ritenuto conseguenza automatica di una data lesione, andando ben oltre le presunzioni, ed approdando alle pendici dei danni punitivi. V., anche qui, ex multis, Cass. 25 maggio 2021, n. 14268; Cass. 25 maggio 2018, n. 13071, V. Cass. 27 luglio 2015, n.
15757; e Cass. 27 giugno 2016, n. 13224, Cass. 12 maggio 2021, n. 12633) Nella specie i rivendicanti non hanno dedotto l'intenzione concreta di concedere il bene in locazione durante il periodo d'occupazione, o di aver sostenuto spese che altrimenti non avrebbero dovuto affrontare quale conseguenza dell'occupazione, ovvero di aver avuto concreta intenzione, nel frattempo, di vendere il bene. (Cass 25 maggio 2018 n 13071).
Assorbita ogni altra questione.
Riguardo, infine, alla regolamentazione delle spese di lite, la particolarità della vicenda nel suo complesso, il parziale accoglimento delle pretese attoree, costituiscono giustificati motivi di compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, mentre le spese relative alla c.t.u., già liquidate da questo tribunale con separato decreto, andranno poste a carico di tutte le parti in solido.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, in persona del g.o.p dott.ssa Paola Accuosto, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
-accoglie la domanda e riconosce la proprietà in capo a parte attrice, interventrice e terza chiamato della particella 1 del foglio 2 del Comune di Piano di Sorrento comprensiva dell'area-arenile estesa mq 89,98, cosi come risultante dal rilievo/planimetria allegato all'elaborato peritale dell'ing. Per_2
, da intendersi riportato e trascritto, in particolare all. 4, per le motivazioni di cui in parte motiva
[...]
e per l'effetto ordina alla convenuta in proprio e nella qualità di l.r.p.t. della società CP_5
l'immediato rilascio dell'area de qua, libera e vuota di Controparte_6
cose e persone;
- rigetta le domande risarcitorie e quelle riconvenzionali;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone le spese di c.t.u. in via definitiva a carico di tutte le parti in egual misura tra loro.
Così deciso in Torre Annunziata, 11.10.2024.
Il Giudice Onorario dott.ssa Paola Accuosto
9