Art. 3. 1. L'universita' di Lecce, di intesa con il comune di Lecce e con l'Istituto centrale per il restauro, anche attraverso apposite convenzioni con consulenti scientifici e con altri istituti universitari e di ricerca, nonche' con istituti statali di istruzione secondaria superiore, promuove studi, attivita' di ricerca, di formazione e aggiornamento, nonche' di laboratori sperimentali, finalizzati agli interventi di restauro, di tutela e di conservazione previsti dal piano di' cui all'articolo 2.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede attraverso le risorse finanziarie messe a disposizione dall'universita' di Lecce, dal comune di Lecce e dall'Istituto centrale per il, restauro.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede attraverso le risorse finanziarie messe a disposizione dall'universita' di Lecce, dal comune di Lecce e dall'Istituto centrale per il, restauro.