Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 05/05/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2713/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2713/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Reggi Parte_1 del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Sonia CP_1
Valenza del Foro di La Spezia, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno precisato le conclusioni come da note scritte, autorizzate in seguito al perfezionamento di un loro accordo sulle questioni controverse.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 18 settembre 2024 premetteva di avere celebrato Parte_1 matrimonio concordatario il 25 settembre 2004 con e che dalla loro unione sono nati CP_1 Per_ (rispettivamente, il giorno 11 settembre 2008 e il giorno 8 dicembre 2012) i figli e . Per_2
Allegando l'intervenuta separazione consensuale come da decreto di omologa emesso da questo Tribunale in data 8 ottobre 2019 ed escludendo una sopravvenuta riconciliazione, conveniva in giudizio il coniuge chiedendo pronunciarsi sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio religioso, disporsi l'affidamento condiviso dei figli minorenni, la loro preferenziale collocazione materna e un congruo calendario di visite paterne, porsi a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante la corresponsione dell'importo mensile pari ad Euro 1.401,57, oltre al pagamento del 70% delle spese
Intervenuto il Pubblico Ministero, il 6 febbraio 2025 si costituiva ritualmente e tempestivamente in giudizio depositando comparsa con la quale aderiva alle domande di divorzio, di CP_1 affidamento condiviso e di collocazione preferenziale materna dei figli minorenni, ma formulava domande alternative in merito alle loro frequentazioni paterne, alla commisurazione delle contribuzioni economiche destinate al loro mantenimento e alla ripartizione dell'assegno unico universale per i figli.
Depositate le memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione tenuta il giorno 11 marzo 2025 erano sentite personalmente le parti che esprimevano volontà di non riconciliarsi.
Successivamente, veniva fornita rappresentazione di un accordo raggiunto dagli interessati su ogni questione controversa ed erano precisate le conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
La causa era quindi trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
Va, in primo luogo, accolta la domanda principale formulata dai ricorrenti.
Sussistono anzitutto i presupposti di fatto di cui all'art. 3 comma 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto.
Per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni e manifestazioni di volontà, poi, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse dei figli minorenni (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo), con riferimento al regime di affidamento (condiviso), collocazione (preferenziale materna) e frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle questioni accessorie.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dagli interessati anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.21 e ss. c.p.c., definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti,
- dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Portovenere (SP), il 25 settembre 2004, tra e CP_1 Parte_1
(trascritto al Numero 77, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2004 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Porto Venere).
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza. - prende atto e provvede in conformità dell'accordo raggiunto dalle parti, secondo cui le stesse hanno convenuto di:
“… 2. dichiarare che perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del Parte_1 matrimonio;
Per_ 3. affidare i figli e in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_2 in PARMA (PR) via Donatello, 1, presso l'abitazione della madre, signora Parte_1
4. disporre che Il padre, signor , avrà diritto di tenere presso di sé i figli secondo le CP_1 seguenti modalità, a valere quale piano genitoriale:
settimana A: il giovedì dall'uscita da scuola, pernotto compreso;
settimana B: il lunedì dall'uscita da scuola e relativo pernotto e il venerdì dalle ore 19 (Cena compresa) tenendoli seco anche il Sabato e la Domenica fino alle ore 19,00 (cena esclusa);
settimana C: come settimana A;
settimana D: dal venerdì all'uscita da scuola tenendoli seco fino alla mattina del lunedì.
Il padre si impegna a collaborare con la madre nella gestione dei figli, provvedendo ai loro bisogni, anche di vitto e alloggio nei tempi di permanenza presso di lui. Il presente protocollo decorrerà dal mese di aprile 2025 con la seconda settimana indicata.
Per le festività pasquali e natalizie i genitori si accordano nel seguente modo:
Per le festività natalizie, i figli staranno 7 giorni consecutivi con ciascun genitore con le seguenti precisazioni: il 24 dicembre dalle ore 10,00 con l'un genitore, pernotto compreso;
Natale, (dalle ore 10,00) e S. Stefano con l'altro, ad anni alterni;
Per il Capodanno verrà rispettata l'alternanza e cioè ad un Capodanno ( 31/12-01/01) passato con il genitore che non li ha tenuti a Natale, seguirà un Capodanno passato con l'altro genitore;
Epifania con l'uno o con l'altro, ad anni alterni;
per le festività pasquali: la S. Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, il tutto ad anni alterni.
Per il periodo di vacanze scolastiche estive, dal 01 luglio al 31 agosto, i genitori si alterneranno di 10 giorni in 10 giorni consecutivi e, nei giorni di loro spettanza, potranno portarli in villeggiatura. Tali periodi dovranno essere previamente concordati tra i genitori entro il 30 aprile del relativo anno. Per il corrente anno 2025 sarà la madre il genitore che, per primo, in luglio porterà in villeggiatura i figli.
Per le vacanze scolastiche pasquali, i genitori si alterneranno con turnazione da concordarsi tra loro nel rispetto della paritetica permanenza con ciascuno di essi.
I genitori hanno predisposto il presente calendario delle visite avendo ben chiaro che entrambe le figure genitoriali sono essenziali per la crescita equilibrata dei figli, pertanto si impegnano tra loro a rendere effettive tali visite presso il padre, anche valutando le scelte delle attività ludiche e sportive ed extrascolastiche degli stessi in ragione delle attitudini dei figli ma anche della compatibilità con le visite degli stessi presso il padre. Entrambi i genitori parteciperanno liberamente alle attività svolte Per_ da e – recite, feste di compleanno ecc. – compatibilmente con i rispettivi impegni di Per_2 lavoro, impegnandosi l'un l'altro a tenersi edotti di tutti gli incontri, colloqui e delle attività scolastiche ed extrascolastiche coinvolgenti ed interagenti con i genitori (riunioni, incontri, catechesi e quant'altro). Per_ 5. disporre che il padre versi, quale contributo per il mantenimento dei figli e CP_1
alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di euro 600,00 (seicento/00) per Per_2 ciascun figlio, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno 2026, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora Parte_1
L'AU verrà percepito interamente dalla madre.
Le parti si danno reciprocamente atto che l'importo dell'assegno ordinario di mantenimento è stato concordato già tenendo presente che, fra circa un anno e mezzo, col raggiungimento della maggiore Per_ età per la figlia , la somma dell'AU a costei riferibile subirà una diminuzione, senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di modifica del contributo ordinario per detta figlia.
Il signor dovrà corrispondere alla signora fino alla data dell'intervenuto CP_1 Parte_1 Per_ accordo di divorzio l'ISTAT sull'attuale assegno di mantenimento dei figli e;
Per_2
6. Disporre che ciascun genitore contribuisca al pagamento di tutte le spese straordinarie per i figli Per_
e in questi termini: il 60% saranno a carico del signor ed il 40% a carico Per_2 CP_1 della signora . Le spese straordinarie routinarie, mediche, scolastiche e sportive, ove Parte_1 possibile, saranno divise alla fonte (Scuola e Centri Sportivi) ed i genitori avranno cura acchè ricevute, fatture, etc, vengano intestate ai minori così da consentire lo sgravio ad entrambi i genitori nella percentuale corrispondente. Le spese straordinarie, in caso di anticipazione della madre o del padre, verranno rimborsate, previa esibizione dei documenti giustificativi di quanto anticipato, entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta dal genitore e così a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Anche senza previo accordo tra i genitori: spese medico specialistiche, protesiche, terapeutiche, con precedenza per il Sistema Sanitario Nazionale, non coperte o non integralmente coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, purchè debitamente prescritte dal medico di base;
ticket Sanitari, tasse, imposte, e costi di iscrizione alla scuola pubblica e trasporto pubblico da e per la scuola;
testi di studio (I libri di testo saranno ordinati dal padre con la suddivisione delle relative spese tra i genitori nella misura come sopra indicata (60% padre;
40% madre); particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti purchè di costo unitario non superiore ai 100 euro), gite scolastiche che importino un costo non superiore ad euro 200,00; lezioni private di sostegno scolastico ove consigliate dall'insegnante ad entrambi i genitori;
costi di ordinaria pratica sportiva con relative attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione ai tornei di categoria;
baby-sitting in caso di malattia della figlia e/o del genitore affidatario in mancanza di strutture logistiche gratuite (es. genitore non affidatario o parenti disponibili);
- con il preventivo accordo dei genitori: centri-vacanza, soggiorni estivi a iniziativa delle locali parrocchie e/o enti analoghi (colonie) e luoghi assimilati;
imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private;
corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, scherma, nautica, golf, educazione musicale allorchè implichi la frequentazione del conservatorio e/o acquisto di costosi strumenti musicali;
il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti, non potrà sottrarsi dal partecipare a tutte le relative spese accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico delle relative attrezzature, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione e studio. Spese per corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere, soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore ad euro 200,00; viaggi di istruzione e/o diporto, vacanze estive e/o invernali;
costi di patentino per ciclomotore o patente ed acquisto ciclomotore e o autovettura e relativi oneri assicurativi ed amministrativi, nonché di gestione e manutenzione dei mezzi a due o quattro ruote e di ogni altra spesa straordinaria;
Per_ 7. disporre che l'A.U. (assegno unico) per i figli e spetti unicamente (100%) alla Per_2 madre, signora I figli saranno fiscalmente a carico dei genitori nella misura del Parte_1
50% ciascuno per le conseguenti detrazioni fiscali;
sgravio fiscale per le spese straordinarie nella misura percentuale corrispondente all'onere;
8. disporre che i coniugi autorizzano sin da ora il rilascio e il rinnovo del passaporto e di ogni Per_ documento di identità proprio e dei minori e validi per l'espatrio; Per_2
09. disporre che e dichiarano che nulla hanno a pretendere l'uno Parte_1 CP_1 dall'altro a titolo di assegno di divorzio, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
…
12. Dichiarare che le spese di assistenza legale sono compensate”.
Così deciso in Parma il 5 maggio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto