Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/04/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2713/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2713 del R.G.A.C. dell'anno 2019 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Avellino – prestazione d'opera professionale, pendente
TRA
(C.F. , nata ad [...] il 05 agosto Parte_1 CodiceFiscale_1
1978 e residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura posta a margine dell'atto di citazione in appello, dall'Avv. Antonio Romano (C.F.
, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Avellino, alla CodiceFiscale_2 via Partenio n. 54;
APPELLANTE
E
(C.F. ), nato ad [...] il 03 marzo Controparte_1 CodiceFiscale_3
1997 e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura posta a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Vincenzo Caporale (C.F. , presso il cui studio è CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliato in Montemarano (AV), alla via San Francesco n. 54;
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza celebrata in data 14 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'integrale accoglimento.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 10 giugno 2019, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 1363/2019, resa dal Giudice di Pace di Avellino, nel
procedimento recante R.G. 3222/2014, depositata il 25 marzo 2019 e notificata in data
13 maggio 2019, con cui il Giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 20/13 proposta da . Parte_1
L'appellante ha dedotto:
a) di aver proposto, in data 29 novembre 2013, opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 20/13 emesso in data 28.09.2013 dal Giudice di Pace di Chiusano San Domenico, il quale ha ingiunto a il pagamento, in favore di , della Parte_1 CP_1 somma di € 4.321,30, oltre interessi legali dalla data della messa in mora (08.07.2013)
e spese della procedura monitoria, a titolo di compensi maturati in forza dell'attività professionale espletata in favore della debitrice;
b) che l'ingiunzione monitoria si fonda su un incarico professionale di accatastamento del laboratorio artigianale, censito al NCEU del Comune di Lapio, al fl. n. 6, p.lla 485, cat. C/3 – classe U, mq. 308, conferito da al geom. ; Parte_1 CP_1
c) che , nel giudizio di primo grado, ha eccepito l'inesatto Parte_1 adempimento della prestazione, per non aver il professionista agito diligentemente e per non aver tenuto conto della situazione giuridica esistente al momento dell'accatastamento;
d) che, in particolare, il geom. avrebbe dovuto procedere all'accatastamento solo CP_1 dopo l'espletamento di una serie di formalità, quali l'acquisizione, mediante atto notarile, della p.lla 481, attualmente in proprietà degli eredi ed eredi Parte_2 Per_1
; divisione, mediante atto notarile delle p.lle 483 e 484 tra ed
[...] Parte_1 eredi;
redazione del tipo mappale del laboratorio artigianale;
Persona_2
e) che, all'esito dell'accatastamento eseguito dal professionista, non Parte_1
è risultata proprietaria esclusiva del laboratorio artigianale bensì comproprietaria per
250/1000 con eredi (per 250/1000), eredi (per Persona_2 Parte_2
250/1000) ed eredi (per 250/1000), in quanto le particelle su cui insiste Persona_1 il laboratorio sono la n. 481, in proprietà di e e le nn. 483 e 484 Parte_2 Per_1 in proprietà dell'appellante e degli eredi;
Persona_2
f) che lo stesso laboratorio industriale oggetto di accatastamento è privo di licenzia edilizia, per cui ogni attività o procedimento amministrativo riconducibile allo stesso è nullo;
g) che per l'incarico espletato il compenso pattuito ammontava a complessivi €.
2.500,00, di cui l'appellante aveva già corrisposto la somma di €. 1.250,00;
h) che, incardinato il giudizio di opposizione innanzi al Giudice di Pace di Chiusano San
Domenico, a seguito di soppressione di quest'ultimo, il giudizio è proseguito innanzi al
Giudice di pace di Avellino, ove è stato istruito a mezzo prova testimoniale ed R.G. n. 2713/2019
espletamento C.T.U. ed, in data 17.01.2019, è stato trattenuto in decisione, con deposito della sentenza in data 25 marzo 2019.
Ciò posto, l'appellante ha censurato la statuizione del primo Giudice di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, per carenza di motivazione e per violazione dell'art. 112 c.p.c., per aver il Giudice di Pace omesso di pronunciare sulla inesistenza del bene oggetto di accatastamento e sull'accordo raggiunto dalle parti in ordine al compenso, che riveste carattere prevalente rispetto alla parcella vidimata dal Consiglio dell'ordine di appartenenza.
L'appellante ha, poi, censurato la sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto il Giudice di primo grado ha fondato il proprio convincimento relativamente alla correttezza dell'attività professionale svolta ed alla coerenza con il mandato conferito su una errata ed arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie, avendo omesso di pronunciare sulla regolarità, opportunità e completezza dell'incarico ricevuto dal professionista, sulle conseguenze negative derivanti dalla attività professionale nonché sulla circostanza che tra le parti fosse intervento un accordo sul quantum per complessivi
€ 2.500,00.
L'appellante ha censurato la decisione del primo Giudice per non aver il geom. CP_1 utilizzato, nell'espletamento dell'incarico ricevuto, la necessaria diligenza professionale, avendo proceduto all'accatastamento del fabbricato senza aver dapprima regolarizzato la posizione dello stesso e, dunque, senza rendersi conto di aver svolto un'attività non utile.
L'appellante ha, altresì, censurato l'espletata Consulenza Tecnica d'Ufficio per non aver il C.T.U. all'uopo nominato valutato che era stato effettuato un accatastamento di un opificio industriale inesistente, per non aver valutato il contenuto della relazione tecnica di parte a firma del Geom. (26.11.13) e le dichiarazioni rese in sede Persona_3 di escussione testimoniale (udienza del 25.01.16) nonché le osservazioni alla bozza del
C.T.U. (18.12.18) e per non aver, infine, pronunciato in merito alla circostanza che è stato accatastato un immobile intestato a su particelle di terreno Parte_1 intestate ad altri soggetti, quali , , Persona_4 Controparte_2 Per_4
. Persona_2
L'appellante ha, dunque, concluso chiedendo in riforma della sentenza n. 1363/2019 emessa dal Giudice di Pace di Avellino in data 25.03.2019 di “revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, previa revoca del decreto ingiuntivo, ritenere congruo il pagamento di €. 1.250,00, eseguito da in favore di Parte_1 [...]
, in considerazione di come egli ha svolto l'attività professionale e delle CP_1 conseguenze negative che ha prodotto e produrrà, in danno della appellante, dichiarando R.G. n. 2713/2019
che egli non ha più nulla a pretendere;
in via ancora più gradata dichiarare che l'importo dovuto all'opposto assomma ad €. 2.500,00, come pattuito tra le parti, per cui la somma ancora da corrispondere è di €. 1.250,00, considerato l'acconto già versato di e.
1.250,00; condannare al pagamento, in favore dell'appellante CP_1 [...]
, delle spese (anche di CTU) e dei compensi, del doppio grado di giudizio, con Parte_1 attribuzione”.
2. Si è costituito, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08 ottobre
2019, il Geom. , eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'atto di CP_1 appello in violazione dell'art. 342 c.p.c..
Nel merito, l'appellato ha fatto rilevare di aver fornito prova documentale nel giudizio di primo grado del conferimento dell'incarico professionale ricevuto dall'appellante e che tale circostanza è altresì emersa dall'escussione testimoniale e che, tuttavia, alcuna prova vi è circa l'esistenza di un accordo sul compenso, peraltro fatto valere dall'appellante per la prima volta in sede di gravame, dal momento che la parti non sono mai addivenute alla pattuizione sull'ammontare dei compensi spettanti per l'attività svolta.
Ha, altresì, evidenziato di aver adempiuto con diligenza l'incarico conferito, dal momento che nessun danno è stato prodotto all'appellante con l'accatastamento con riserva che il geom. ha effettuato e che l'odierna appellante avrebbe comunque dovuto CP_1 effettuare, dal momento che il fabbricato non dichiarato al Catasto rientrava nel
Comunicato dell'Agenzia del Territorio, pubblicato in G.U. n. 285 del 7.12.2007, secondo il quale i soggetti titolari dei diritti reali su fabbricati non dichiarati dovevano procedere alla dichiarazione al Catasto entro 90 giorni dalla data di pubblicazione ed, in caso contrario, gli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio avrebbero provveduto in surroga al soggetto inadempiente con oneri a carico dello stesso.
In merito all'attività di accatastamento, l'appellato ha chiarito di essere a conoscenza della situazione giuridica sottesa e di aver effettuato correttamente un accatastamento Con con riserva 1, in attesa del necessario perfezionamento, a mezzo rogito notarile, relativamente all'aspetto riguardante i diritti degli altri contitolari delle proprietà dei beni in questione e, invero, che il fabbricato era stato realizzato su particelle in ditte diverse sulle quali l'appellante vantava dei diritti da regolarizzare con successivo rogito e, per Con tale motivo, veniva apposta la riserva 1 che permetteva di attribuire delle quote fittizie uguali a tutti i vari contitolari;
che di tale circostanza parte appellante era perfettamente a conoscenza;
che, a seguito di tale accatastamento, vi è stato l'aggiornamento delle particelle ed il tipo mappale è stato approvato dall'Agenzia del
Territorio di Avellino e, dunque, l'avvenuta dichiarazione del fabbricato è stata acquisita R.G. n. 2713/2019
dall'Agenzia del Territorio;
che il corretto e puntuale adempimento delle proprie obbligazioni è stato accertato anche a mezzo C.T.U.; che l'appellante era a conoscenza da tempo della criticità in cui versava il fabbricato de quo e che con l'accatastamento con riserva il professionista non ha fatto altro che regolarizzare sulla mappa catastatale una situazione di fatto già stabilita e consolidata nel tempo dal 1976.
L'appellato ha, dunque, concluso chiedendo il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza n. 1363/2019, pronunciata dal Giudice di Avellino in data
15.03.2019 ed ha, altresì, chiesto, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., di valutare la sconvenienza e l'offensività delle espressioni contenute nell'atto di appello e di disporne la cancellazione. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
3. Ciò posto, acquisito il fascicolo d'Ufficio di primo grado, il presente giudizio è stato, in ultimo, rinviato, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 14 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ove è stato trattenuto in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
4. In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo a far data dal 18 novembre 2020, giusta decreto reso dal Presidente del
Tribunale di Avellino in pari data.
5. Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata dal geom. a norma dell'art. 342 cod. proc. civ., per esser il CP_1 gravame carente dell'indicazione delle parti del provvedimento impugnato e delle modifiche richieste al giudice del secondo grado.
Sul punto, non può non richiamarsi la sentenza della Suprema Corte di Cassazione a
Sezioni Unite (n. 27199/2017), in virtù della quale “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22/06/2012 n. 83 art. 54, conv., con modif., dalla L. 7 agosto 2012,
n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
Orbene, l'eccezione formulata deve esser rigettata, atteso che dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio è possibile evincere con sufficiente chiarezza sia le contestazioni R.G. n. 2713/2019
alla pronuncia di primo grado mosse dall'appellante sia le argomentazioni dalla stessa sostenute per confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice.
Infatti, l'atto di appello risulta essere formulato in maniera tale da consentire di individuare, non solo le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, ma anche gli errores attribuiti alla sentenza censurata.
D'altronde, a conferma di ciò, l'appellato ha avuto modo di difendersi compiutamente nel merito, come emerge dalla sua comparsa di costituzione e risposta, nella quale ha affrontato criticamente le diverse questioni prospettate dalla controparte.
6. Sempre in via preliminare, deve darsi atto dell'inammissibilità del nuovo motivo di opposizione a decreto ingiuntivo proposto in questa sede e mai prospettato innanzi al
Giudice di Pace, se non in sede di escussione testimoniale, con riguardo all'accordo asseritamente raggiunto dalle parti circa il quantum debeatur.
Invero, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado impugnata, nella parte in cui il Giudice di prime cure avrebbe omesso di pronunciarsi sull'accordo raggiunto tra le parti in ordine al quantum debeatur.
Si tratta all'evidenza un motivo di opposizione nuovo, non prospettato tempestivamente in primo grado dall'opponente e che, pertanto, non può essere portato per la prima volta all'attenzione del Giudice di appello.
Infatti, in primo grado, l'opponente, in sede di atto di citazione, si è limitata ad eccepire, da un lato, la non corretta esecuzione della prestazione da parte del professionista, per non aver espletato, prima dell'accatastamento del fabbricato, alcune necessarie formalità, quali l'acquisizione, mediante atto notarile, della p.lla 481, attualmente in proprietà degli eredi ed eredi;
divisione, mediante atto Parte_2 Persona_1 notarile delle p.lle 483 e 484 tra ed eredi;
redazione Parte_1 Persona_2 del tipo mappale del laboratorio artigianale e, dall'altro, il carattere satisfattivo dell'importo di € 1.250,00 già versato al professionista per l'esecuzione di tale prestazione.
Si tratta, dunque, di un motivo di opposizione al decreto ingiuntivo del tutto nuovo con conseguente preclusione, per l'odierna appellante, di introdurre nella presente fase di appello motivi di indagine nuovi.
Alla luce di quanto sopra, dunque, tale motivo di appello deve esser dichiarato inammissibile per violazione del divieto di introdurre nuovi motivi in secondo grado.
7. Passando ad esaminare gli ulteriori motivi di appello, essi, da trattarsi congiuntamente, sono infondati e vanno, pertanto, rigettati.
Quanto alla carenza di motivazione della sentenza impugnata, la motivazione resa dal
Giudice di Pace, sia pure nella sua sinteticità, consente comunque di cogliere le ragioni R.G. n. 2713/2019
del rigetto dell'opposizione, rinviando alla valutazione delle risultanze della C.T.U. ed alla documentazione versata in atti e rendendo percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente idonee a far conoscere il ragionamento seguito del giudice per la formulazione del proprio convincimento.
Infatti, è evidente che il convincimento del giudice di primo grado è stato determinato dalla valutazione delle prove precostituite fornite dall'opposto con riguardo al conferimento dell'incarico (lettere di incarico del 02 febbraio 2010, del 24 febbraio 2011
e del 04 luglio 2011), peraltro incontestato dalla controparte ed all'effettivo espletamento dell'incarico da parte del professionista.
L'eccezione di carenza di motivazione va dunque disattesa, dal momento che non si versa certamente nell'ipotesi contemplata dall'appellante, come intesa dalla giurisprudenza, di motivazione graficamente inesistente, ovvero apparente e quindi difettante, ovvero completamente illogica e contraddittoria (cfr. Cass. SS. UU. n. 1914/2016).
Quanto, poi, alla non corretta valutazione delle risultanze istruttorie, correttamente il primo Giudice ha tenuto conto della documentazione versata in atti dall'opposto ed, a fronte dell'eccezione di inesatto adempimento formulata dall'opponente, ha disposto
C.T.U., facendo proprie le valutazioni espresse dall'Ausiliario del Giudice, Ing.
[...]
il quale ha anche adeguatamente dato riscontro alle osservazioni alla bozza Persona_5 peritale formulate dal C.T. di parte opponente.
L'Ausiliario del Giudice ha, in primo luogo, verificato che l'attività effettivamente espletata dal professionista è consistita, come da incarichi ricevuti da , Parte_1 nella redazione di n. 2 atti “Tipo frazionamento” in riferimento alla particella 281 ed alla particella 301, redazione di n. 1 atto “Tipo mappale/accatastamento” in riferimento alle particelle 253, 481, 483 ed accertamento della proprietà immobiliare urbana in riferimento al laboratorio artigianale per cui è causa.
Il C.T.U. ha, poi, verificato dalle lettere di incarico che “la Sig.ra era edotta sia Pt_1 in merito allo stato di fatto delle particelle catastali e dell'immobile (laboratorio artigianale) sia in merito all'attività che avrebbe espletato il Geom. su sua specifica CP_1 richiesta” (pag. 7 relazione peritale) e che nella relazione tecnica allegata dal primo dei due frazionamenti (con riferimento alla p.lla 281) e costituente parte integrante dell'atto era specificato che, successivamente all'approvazione di tale tipo di frazionamento, sarebbe stato redatto un rogito notarile per regolarizzare la situazione.
Inoltre, nella relazione tecnica allegata al secondo frazionamento (p.lla 301) era specificato che le due particelle derivate sarebbero state oggetto di divisione e trasferimento con atto notarile ai rispettivi proprietari e nella relazione tecnica allegata all'accatastamento (p.lle 253, 481, 483) è specificato che “il presente tipo tratta R.G. n. 2713/2019
l'accatastamento di un fabbricato realizzato su particelle in ditte diverse sulle quali la sig.ra vanta dei diritti da regolarizzazione con successivo rogito notarile, per tale Pt_1 motivo verrà apposta la riserva “RIS 1” e saranno attribuite quote fittizie uguali tra i vari contitolari. Tali quote verranno successivamente regolarizzate con atto notarile”.
L'Ausiliario del Giudice ha, altresì, accertato che il tipo mappale/accatastamento del laboratorio artigianale è stato approvato dall'Agenzia del Territorio di Avellino con prot.
Num. AV171516/2011 e l'avvenuta dichiarazione di Fabbricato Urbano è stata acquisita con Prot. Num. AV176396/2011.
Tanto rende evidente l'insussistenza dell'eccepito inesatto adempimento, altresì confermato dall'Ausiliario del Giudice, che ha concluso sostenendo che “l'attività complessivamente espletata dal Geom. può considerarsi tecnicamente CP_1 corretta e coerente con il mandato ricevuto” (cfr. pag. 9 relazione C.T.U.), atteso che le questioni relative allo stato di diritto dell'immobile ed alla suddivisione delle proprietà esclusive dei beni immobili dovevano
(e potevano) essere risolte solo da . Parte_1
Del tutto irrilevanti si appalesano le deposizioni rese dai testi di parte opponente, geom.
, e , atteso che la circostanza Persona_3 Testimone_1 Testimone_2 che l'opponente fosse a conoscenza della situazione preesistente al Parte_1 frazionamento risulta documentalmente provata mentre alcuna eccezione circa l'esistenza di un accordo sul quantum è stata tempestivamente formulata dall'opponente.
Neppure coglie nel segno l'ultimo motivo di appello avente ad oggetto le omissioni e gli errori asseritamente commessi dal C.T.U. nominato in primo grado, per aver omesso di affrontare la questione dell'inesistenza del bene oggetto di accatastamento, dal momento che l'Ausiliario del Giudice ha risposto fedelmente ai quesiti posti e ha tenuto conto delle osservazioni fatte dal CTP, Geom. . Persona_3
Correttamente, poi, il Giudice di prime cure, non avendo parte opponente contestato il quantum della pretesa creditoria, essendosi limitata a sostenere il carattere satisfattivo dell'importo già versato per € 1.250,00, ha ritenuto raggiunta la prova del quantum debeatur offerta dalla parcella approvata e vidimata dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza per complessivi € 5.571,30, a cui l'opposto ha sottratto sin dalla fase monitoria la somma pacificamente versata dall'opponente per € 1.250,00, richiedendo ed ottenendo l'ingiunzione per l'importo di € 4.321,30.
8. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'appello proposto da
[...]
va integralmente rigettato. Parte_1
9. L'appellato geom. ha chiesto la cancellazione di alcune espressioni offensive CP_1 contenute nell'atto di citazione in appello. R.G. n. 2713/2019
Come è noto, l'art. 89 c.p.c. prevede che le parti e i loro difensori, negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti all'autorità giudiziaria, non devono utilizzare espressioni sconvenienti ovvero offensive, precisando, al comma 2, che il Giudice innanzi al quale penda la causa potrà disporre, con ordinanza, che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive.
Orbene, nel caso di specie, a parere del Tribunale, l'utilizzo degli aggettivi “superficiale, avventato, sprovveduto, sconsiderato, scriteriato, livello professionale a dir poco discutibile” risulta, non solo travalicare le esigenze della difesa, ma anche essere dettato da una pura e semplice volontà denigratoria.
Ed invero, trattasi di considerazioni valutative e soggettive che nulla aggiungono alla difesa come esplicitata nell'atto di citazione in appello e che nessun fine ulteriore hanno se non quello di mettere in cattiva luce agli occhi del giudicante la persona del geom.
. CP_1
Pertanto, deve essere disposta la cancellazione delle indicate espressioni.
10. Quanto alle spese del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza dell'appellante ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, Parte_1 facendo applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, tenendo conto del valore della causa, valori medi previsti (per i giudizi di valore compreso tra €
1.101,00 ed € 5.200,00), tenuto conto delle fasi (di studio, introduttiva, e decisoria) in cui si è effettivamente articolato il presente giudizio.
11. Infine, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013, va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui al co. 1 quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico della parte appellante soccombente
[...]
(versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_1 dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice, dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1363/2019, emessa dal Giudice di Pace di Avelino in data 15 marzo 2019 e depositata il 25 marzo 2019, proposto da nei confronti Parte_1 di , disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede: CP_1
- rigetta integralmente l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1 conferma la sentenza n. 1363/2019, emessa dal Giudice di Pace di Avelino in data 15 marzo 2019 e depositata il 25 marzo 2019;
- dispone la cancellazione, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., alla pag. 2, righe nn. 5-6, dell'atto di citazione in appello, degli aggettivi “superficiale, avventato e sprovveduto” ed alla pag. R.G. n. 2713/2019
3, rigo n. 12, degli aggettivi “sconsiderato e scriteriato” ed alle righe 23-24 dell'espressione “con livello professionale a dir poco discutibile”;
- condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato Parte_1 [...]
, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € CP_1
1.701,00, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15 % del compenso, IVA e
CPA, se dovute, come per legge, con distrazione in favore del procuratore, Avv. Vincenzo
Caporale, che si è dichiarato antistatario.
- dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo Parte_1 di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in data 10 aprile 2025
Il Giudice
dr.ssa Valeria Villani R.G. n. 2713/2019