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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 18/06/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere rel.
Dott. Anna Bora Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 952/2022 R.G.
promosso da
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Valeria Montecassiano (CF: giusta C.F._2 delega a margine del presente atto, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Porto Sant'Elpidio, via Fontanella n. 44;
APPELLANTE
nei confronti di
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'Avv. Prof. Gerardo Villanacci (c.f. ), e con questo C.F._4 elettivamente domiciliato in Ancona, Corso Stamira n. 10, presso lo studio dell'Avv. Andrea Coen (c.f. ; C.F._5
APPELLATO
e di
.F: Controparte_2
),rappresentata e difesa, in virtù di delega in atti , dall'Avv. P.IVA_1
Giancarlo Nascimbeni (C.F.: ) ed elettivamente CodiceFiscale_6 domiciliata presso e nel suo studio in Macerata, Via Padre Matteo Ricci n.11;
APPELLATO
e di
CP_3
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Il procuratore di parte appellante ha concluso come da atto di appello chiedendo “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, nel merito riformare integralmente la sentenza n. 735/2022 pronunciata in data 2 agosto 2022 dal Tribunale di Macerata nel procedimento civile RG n. 2873/2018, accogliendo la domanda originariamente proposta dalla sig.ra e per l'effetto condannare la compagnia Parte_1
, in persona del legale rappr.te pro tempore, Controparte_4 in solido con nella percentuale di responsabilità che verrà Controparte_1 accertata in corso di causa, a risarcire all'appellante tutti danni dalla stessa subìti in seguito ai fatti di causa, iure proprio e iure hereditatis, cosi come azionati e sotto tutti gli aspetti risarcibili, patrimoniali e non patrimoniali, che si quantificano in complessivi € 341.803,76 di cui € 330.000,00 a titolo di danno non patrimoniale iure proprio ed € 11.803,76 a titolo di rimborso delle spese mediche, alle spese funebri ed alle spese sostenute per la successione;
si opus, previa riapertura della fase istruttoria per dare ingresso a tutte le prove richieste e non ammesse. Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio” nonché, “In via istruttoria, si opus, si insiste nell'ammissione delle istanze formulate nella memoria ex art. 183 comma VI n.
2 cpc, depositata in data 09.09.2019, non ammesse, precisando che la relativa richiesta di ammissione è stata reiterata nel giudizio di primo grado nel foglio di conclusioni inviato telematicamente in data 11.01.2022”.
Il procuratore dell'appellato ha concluso chiedendo: Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, respingere, in accoglimento dei motivi esposti, in fatto ed in diritto, nella narrativa del presente atto, l'appello proposto dalla sig.ra Parte_1 confermando, per l'effetto, in ogni sua parte, la sentenza n. 735/2022 emessa dal Tribunale Civile di Macerata in data 2.08.2022, in pari data depositata. Con vittoria delle spese e delle competenze di lite”.
Il procuratore della ha concluso Controparte_5 chiedendo: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, nel merito riformare integralmente la sentenza n. 735/2022 pronunciata in data 2 agosto 2022 dal Tribunale di Macerata nel procedimento civile RG n. 2873/2018, accogliendo la domanda originariamente proposta dalla sig.ra e per l'effetto condannare la compagnia Parte_1
, in persona del legale rappr.te pro tempore, Controparte_4 in solido con nella percentuale di responsabilità che verrà Controparte_1 accertata in corso di causa, a risarcire all'appellante tutti danni dalla stessa subìti in seguito ai fatti di causa, iure proprio e iure hereditatis, cosi come azionati e sotto tutti gli aspetti risarcibili, patrimoniali e non patrimoniali, che si quantificano in complessivi € 341.803,76 di cui € 330.000,00 a titolo di danno non patrimoniale iure proprio ed € 11.803,76 a titolo di rimborso delle spese mediche, alle spese funebri ed alle spese sostenute per la successione;
si opus, previa riapertura della fase istruttoria per dare ingresso a tutte le prove richieste e non ammesse. Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio”. Oggetto: risarcimento danni – appello avverso la sentenza del Tribunale di
Macerata n. 735/2022
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Macerata, con sentenza n. 735/2022 emessa in data 2 agosto
2022, all'esito del procedimento civile rubricato al n. 2873/2018 R.G. rigettava la domanda svolta da e nei Parte_1 CP_3 confronti di e della al Controparte_1 Controparte_5 fine di accertare l'esclusiva responsabilità del sig. - Controparte_1 proprietario e conducente dell'imbarcazione “Sirio” modello “Kingfisher 7.50” del 1996, n. serie KF750201, n. matricola 7AN-141/D, lunghezza 6,85 metri,
4,72 tonnellate, motore diesel VM694HID10) - nella causazione dell'incidente del 18.05.2016 in cui ha perso la vita il sig. e di ottenere la Persona_1 condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori, iure proprio e iure successionis.
Avverso la richiamata sentenza propone appello la sig.ra Parte_1
deducendo i motivi di seguito esaminati e chiedendo, in riforma della
[...] gravata sentenza, l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe riportate.
, costituendosi, ha contestato i motivi di appello e chiesto Controparte_1 il rigetto del gravame con vittoria delle spese di lite.
La costituendosi con separata Controparte_5 comparsa, ha contestato i motivi di appello e chiesto il rigetto dell'impugnazione con vittoria delle spese di lite.
, nei cui confronti si è proceduto, a seguito di ordinanza del CP_3
13.09.2023, alla notificazione ( eseguita in data 22.09.2023 e ritirata in data 28.09.2023) dell'atto di appello è rimasto contumace.
Precisate dalle parti le conclusioni come in epigrafe trascritte e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo l'appellante deduce l' “Omessa valutazione e contraddittoria interpretazione delle risultanze probatorie in merito al sinistro occorso in mare al signor in data 18.5.2016” rilevando che il Persona_1 primo giudice ha fondato la ricostruzione della dinamica dell'evento essenzialmente sulle dichiarazioni rese dal convenuto, a proprio discarico nel corso del procedimento penale poi archiviato, che, oltre a risultare contraddittorie rispetto alla documentazione probatoria versata in atti ( in particolare rispetto alle stesse dichiarazioni del sig. rese R_ nell'immediatezza dei fatti ai sanitari del 118) , non possono assumere alcun valore giuridico nel presente procedimento civile, nel quale, dunque, il convenuto non ha assolto l'onere sullo stesso incombente di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il tragico evento. Nessun rilievo può essere attribuito all'archiviazione pronunciata in sede penale in ragione dei diversi principi applicabili nel processo civile in tema di onere della prova
Lamenta, inoltre, l'appellante la mancata ammissione delle prove capitolate dall'attrice in primo grado dirette a comprovare i comportamenti “sconsiderati” del conducente del natante - ritenute inammissibili risultando le circostanze comprovate documentalmente - e al contempo la mancata motivazione circa l'insufficienza della documentazione versata in atti a fondare le richieste risarcitorie. Numerose sono, pertanto, secondo l'assunto dell'appellante, le omissioni e negligenze imputabili al sig. completamente ignorate dal primo giudice _1 sebbene dedotte e provate in primo grado attraverso la documentazione versata in atti da parte attrice e consistenti nella mancata adozione della manovra cd. “uomo in mare”, nell'omesso lancio del salvagente, l'omessa chiamata al 1530 attraverso la radio di bordo, la chiamata effettuata in ritardo e dal cellulare solo alla più lontana Capitaneria di Civitanova Marche anziché a quella di EC (che avrebbe consentito un più rapido soccorso) peraltro soltanto solo dopo aver riportato a bordo ormai R_ OR (non sono state rinvenute tracce di sangue a bordo da parte dei soccorritori), la mancanza della cassetta di pronto soccorso ( come desumibile dall'uso di una cimetta come laccio emostatico), la mancanza di prova della presenza a bordo del mezzomarinaio e l'inserimento della retromarcia.
Destituita di fondamento risulta – sempre secondo l'assunto dell'appellante - la versione dei fatti fornita all'Ufficio Circondariale Marittimo da _1
solo diverse ore ( alle 20) dopo il sinistro verificatosi alle ore
[...]
14,00/14,30 e dopo essere stato a casa per quattro ore, in quanto priva di qualsiasi riscontro. Al contrario la diversa versione prospettata dall'appellante trova supporto nel contenuto del Dispacht del 118 redatto dai sanitari nell'immediatezza dell'occorso dopo aver raccolto la versione più genuina dei fatti da parte del “Durante pesca in mare cadeva in _1 acqua a motore acceso, elica procurava ferita aperta dell'emitorace dx ed evisceraz. Polmone + amputaz. Gamba sx”.
In definitiva, secondo l'appellante, l'investimento in acqua non può che essere avvenuto per un errore di valutazione da parte del sig. della _1 posizione di , e nella conseguente erronea e pericolosa Persona_1 marcia indietro alla cieca, oppure per un errore vero e proprio di manovra risultando inverosimile la sequenza di eventi prospettata dal sig. _1 secondo cui , tuffatosi o caduto in mare che fosse, potesse Persona_1 essere attinto dall'elica nel caso in cui il natante fosse in stato di quiete o in moto regolare. Il decesso, in buona sostanza, si è verificato - secondo la prospettazione della difesa della sig.ra - solo in conseguenza della Pt_1 manovra di retromarcia posta in essere dal sig. circostanza questa _1 pacifica, per ammissione dello stesso convenuto, di cui la sentenza di primo grado omette ogni e qualsiasi valutazione.
La circostanza affermata dal primo giudice secondo cui il _1 avrebbe riferito alle autorità “....della rottura delle cerniere del portellone per effetto di una azione compiuta dal trasportato RE…” non risulta da alcuna emergenza processuale, né il primo giudice ha illustrato il percorso logico motivazionale alla stessa sotteso. Non solo, la foto scattata dalle autorità intervenute, dimostra inequivocabilmente che il portellone era a bordo, mentre il primo giudice dà per scontato che sia caduto in mare senza tener conto della foto dalla quale emerge l'esatto contrario e senza neppure chiedersi chi avrebbe recuperato il portellone e quando.
Lamenta, infine, sia l'omessa valutazione della perizia di parte dell' Ing.
che la mancata ammissione della richiesta CTU. CP_6
Con il secondo motivo deduce l' “ Errata valutazione ed interpretazione dell'articolo 2054 c.c. nonché in merito alla distribuzione dell'onere probatorio” ribadendo che la responsabilità del conducente di una unità da diporto per il danno riportato da un trasportato a titolo di cortesia, deve essere ricondotta nell'ambito di applicazione dell'art. 2054 cod. civ., come richiamato dagli artt. 46 e 47 della legge n. 50 del 1971, e non già in quello dell'art. 414 cod. nav., il quale prevede un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale per dolo o colpa grave a carico del soggetto che trasporti persone o cose a titolo amichevole, norma quest'ultima residuale, riferibile alla sola navigazione mercantile ( Cass. n. 25902/2013).
Ne deriva che, una volta che l'attore abbia dimostrato il nesso eziologico tra l'investimento del natante “Sirio” con l'evento morte, l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare l'occorso incombe sull'odierno appellato,
sicché, nel mentre risulta assolto l'onere probatorio Controparte_1 incombente sulla parte danneggiata tenuto conto della relazione del medico legale, Dott. delle foto dell'imbarcazione, delle Per_2 dichiarazioni rese dal convenuto nell'immediatezza del fatto e della perizia tecnica di parte dell'Ing. l 'odierno appellato non ha fornito Persona_3 alcun elemento probatorio idoneo ad assolvere l'onere della prova sullo stesso gravante ex art. 2054 cc in forza del quale il sig. avrebbe dovuto _1 provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il tragico occorso. La sentenza di prime cure, oltre ad aver erroneamente ricostruito fattualmente la vicenda sulla scorta delle motivazioni esplicitate al primo motivo di impugnazione, ha quindi anche completamente omesso di motivare sulla presunzione di responsabilità del conducente del natante da diporto.
Con il terzo motivo l'appellante ha censurato la gravata sentenza deducendo “ l' “ Erronea applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. e comunque eccessiva quantificazione delle spese legali alla luce del D.M. 55/14”.
Rileva la difesa della sig.ra che il sig. non avrebbe Pt_1 _1 dovuto, in primo grado, chiamare in garanzia la società
[...]
già regolarmente citata in giudizio dagli attori unitamente Controparte_5 al convenuto, tanto che quest'ultimo avrebbe ben potuto, per effetto della propria polizza, farsi rappresentare dal legale della compagnia garante. Infatti, la condanna degli attori soccombenti al pagamento delle spese processuali, per ciascuna delle parti convenute, ha comportato una indebita duplicazione dell'esborso, da rifondere a carico degli odierni appellanti posto che la linea difensiva di aveva pedissequamente seguito quella Controparte_1 tracciata dalla difesa della compagnia assicurativa.
Occorre premettere che l'intervenuta archiviazione in sede penale del procedimento a carico del sig. non risulta in alcun modo _1 preclusiva di qualsiasi diverso accertamento in sede civile in punto di responsabilità del predetto rispetto al sinistro in cui ha perso la vita il sig.
, nato a [...] il [...]. E ciò sia pure considerata la Persona_1 mancata opposizione proposta dall'odierna appellante cui non po' di certo attribuirsi valenza di acquiescenza rispetto al procedimento civile che è stato introdotto sulla base di specifica contestazione di tutta la dinamica del sinistro come rappresentata dal sig. dinanzi all'autorità _1 marittima.
Il sinistro si è verificato in data 18.05.2026, alle ore 14,32, mentre l'imbarcazione si trovava a navigare a 16 miglia circa al traverso del litorale di Porto EC in condizioni metereologiche definite “cattive” dallo stesso sig. nel corso del suo esame reso alle ore 20,05 dello _1 stesso giorno del sinistro agli agenti dell'Ufficio Circondariale Marittimo
Guardia Costiera di Civitanova Marche.
Risulta incontestato che il sig. proprietario del mezzo fosse il _1 pilota dell'imbarcazione “Sirio”, che il sig. , trasportato, fosse R_ salito a bordo per partecipare ad una battuta di pesca, come era solito fare e che quest'ultimo fosse esperto di navigazione essendo titolare di patente nautica fin dal 1985.
Il tuffo in acqua improvviso da parte del sig. posto dal primo Persona_1 giudice a fondamento della pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria non risulta, a giudizio del Collegio, né verosimile, né supportato da elementi probatori.
Difatti, come già sopra evidenziato, il sig. aveva indubbia e Persona_1 consolidata esperienza in campo nautico essendo titolare di patente nautica dal 1985, nonché proprietario di una propria imbarcazione, circostanze queste che inducono a ritenere del tutto inverosimile che il marinaio possa aver deciso di buttarsi in acqua, vestito, senza neanche togliersi le scarpe, in stagione primaverile in cui la temperatura dell'acqua
è ancora decisamente bassa, ed allorché vi erano condizioni metereologiche avverse, e ciò soltanto per recuperare il pezzo superiore del portellone di poppa asseritamente caduto in mare, tanto più considerata l'età non più giovanile dello stesso sig. . R_
In tal senso depone anche il contenuto del Dispacht del 118 redatto dai sanitari nell'immediatezza dell'occorso sulla base della richiesta di intervento da parte del sig. nel quale è stato riportato: _1
“Durante pesca in mare cadeva in acqua a motore acceso...”.
La ricostruzione operata dal sig. nel rendere le dichiarazioni _1 alle ore 20.05 dello stesso 18.05.2016 agli agenti dell'Ufficio
Circondariale marittimo di Civitanova Marche pur non avendo valore probatorio, almeno rispetto alle dichiarazioni non sfavorevoli a tale parte, deve essere necessariamente considerata e vagliata ai fini dell'accertamento della dinamica del sinistro.
Da tali dichiarazioni si ricava che “ chiudeva il portellone situato al R_ centro della poppa , a causa anche delle cattive condizioni meteo-marine in zona, il portellone veniva chiuso violentemente tanto da provocare la rottura delle cerniere, finendo in acqua”. La circostanza della caduta in mare del portellone viene posta in dubbio dalla parte appellante in ragione della rilevata presenza di tale oggetto all'interno dell'imbarcazione “Sirio” risultante dalle foto scattate dopo che si era verificato il sinistro.
La rottura della parte superiore del portellone di poppa risulta indiscusso e comprovato dalle foto dell' imbarcazione da dove risulta che la barca è dotata soltanto della parte inferiore di detto portellone.
Il fatto che detta porzione del portellone possa essere stata recuperata e riportata sulla barca non esclude, di per sé, che possa essere caduta in mare e, quindi, recuperata una dallo stesso sig. una volta _1 ultimate le operazioni di recupero del corpo del sig. . R_
Va, peraltro, considerato che il sig. proprio in ragione della _1 caduta in acqua del portellone ha ammesso la circostanza a sé sfavorevole di aver, dopo essersi avveduto di quanto accaduto, ingranato la marcia indietro per avvicinarsi all'oggetto caduto in acqua e suggerito al sig. RE di recuperarlo utilizzando il mezzo marinaio.
Le riportate dichiarazioni del sig. fanno perdere di rilievo le _1 argomentazioni svolte dalla difesa della compagnia di assicurazione secondo cui il sig. non appena avvedutosi della caduta in mare _1 del compagno di pesca, compresa immediatamente la situazione di grave pericolo in cui lo stesso si era posto, aveva prontamente messo in folle il motore dell'imbarcazione per arrestare l'elica posto che certamente la caduta in acqua del trasportato, nel mentre l'imbarcazione stava marciando all'indietro, ha comportato le gravissime lesioni riportate dal sig. che hanno riguardato i vasi dell'ascella destra, del petto e della R_ gamba sinistra per dilacerazione dei tessuti molli a seguito di duplice contatto con pala di elica.
Deve dunque, ritenersi che la caduta in acqua sia avvenuta proprio dalla parte posteriore dell'imbarcazione posto che le gravissime e plurime lesioni riportate dal sig. , attribuite proprio al contatto con l'elica R_ del motore, sono state evidentemente rese possibili dal fatto che la direzione tenuta dall'imbarcazione ha comportato che questa finisse inevitabilmente contro il corpo dell'uomo caduto in mare. Difatti se l'elica fosse stata ferma o in moto regolare la caduta del corpo dalla parte posteriore dell'imbarcazione non avrebbe mai comportato che lo stesso potesse essere colpito dall'elica.
Poiché la caduta del sig. è avvenuta nel punto dell'imbarcazione R_ che esponeva a maggior rischio il trasportato a causa della minore protezione data dalla presenza di un portellone di altezza ridotta rispetto a quello di cui la barca è dotata, si deve affermare che l'avere, dunque, il sig. da un lato invitato il sig. a recuperare il portellone _1 R_ caduto in acqua utilizzando il mezzo marinaio ovvero ad effettuare una manovra che quanto meno gli imponeva di porsi sul bordo dell'imbarcazione, se non di sporgersi dallo stesso e, al contempo, innescato la retromarcia senza avvertire il compagno di pesca di tale cambio di direzione, suscettibile di incidere sull'equilibrio del trasportato già verosimilmente non agevole in ragione delle cattive condizioni meteo marine, ha certamente costituito condotta imprudente in ragione del maggior rischio cui il trasportato era esposto costituito dalla minore protezione per avere l'imbarcazione, nel punto corrispondente al portellone, un bordo di altezza ridotta rispetto a quello proprio dell'imbarcazione.
Escluso il caso fortuito, non sussistendo elementi oggettivi per ritenere che il sig. abbia tenuto un comportamento imprevedibile, improvvido R_ ed improvviso che abbia spezzato il nesso di causalità, vanificando qualsivoglia tentativo di manovra salvifica da parte del sig. va, dunque, _1 riconosciuta la responsabilità di quest'ultimo, proprietario e conducente dell'imbarcazione sul quale il sig. era trasportato. R_
Al contempo ritiene il Collegio che l'esistenza di una pur ridotta protezione induce a ritenere la mancata adozione da parte del sig. delle R_ necessarie cautele rese necessarie dallo stato dell'imbarcazione sicché va riconosciuta la concorrente responsabilità del trasportato nella misura del 30%.
Per completezza occorre osservare che nessun rilievo può attribuirsi a quanto dedotto dalla parte appellante circa la scelta del sig. di _1 procedere al recupero del corpo prima ancora di chiamare i soccorsi, sia perché siffatta condotta ben può aver trovato ragione nel fatto di evitare che, ove il sig. non fosse già OR, potesse affogare o essere R_ trasportato altrove dalla corrente, sia perché la gravità delle lesioni riportate fanno propendere per un pressoché immediato decesso per cui anche un più tempestivo intervento dei soccorsi non avrebbe assunto alcun rilievo causale rispetto alla sopravvivenza della vittima. Analoghe considerazioni vanno svolte rispetto alla scelta di richiedere i soccorsi alla capitaneria di Civitanova Marche anziché a quella più vicina di Porto
EC e alle dotazioni sanitarie di bordo.
Quanto alla liquidazione del danno va certamente riconosciuto in favore dell'appellante, coniuge del deceduto, il danno parentale sicché, fatta applicazione delle tabelle di Milano attualmente applicabili, tenuto conto dell'età del defunto e della danneggiata all'epoca del sinistro, della presenza di un ulteriore familiare non convivente, e dell'intensità del rapporto di grado medio, ritiene il Collegio di liquidare l'importo di euro
277.681,00 che, ridotto in ragione del ritenuto concorso di colpa, risulta pari ad euro 194.376,70, oltre interessi legali da calcolarsi sulla somma devalutata, sulla base degli indici Istat, alla data del sinistro e progressivamente rivalutata alla data della presente pronuncia, oltre interessi legali dalla pronunci al saldo.
Vanno, inoltre, riconosciute le spese funebri così come richieste nella misura di euro 5.600,00, comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi legali all'attualità, che per effetto del concorso di colpa si riduce ad euro 3.920,00.
Non può, invece, essere riconosciuto il danno iure proprio non risultando dalla documentazione prodotta una connotazione del danno tale da integrare il dedotto danno biologico così da risultare l' eventuale CTU meramente esplorativa.
In ragione dell'accoglimento dell'appello, assorbito il terzo motivo di gravame, occorre procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, e poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come da dispositivo sulla base del valore della causa, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e della avverso Controparte_1 Controparte_5 la sentenza del Tribunale di Macerata n. 735/2022 pubblicata il
02.08.2022, in riforma della gravata sentenza, accertata la concorrente responsabilità di nella misura del 70%, condanna Controparte_1
e la a pagare in Controparte_1 Controparte_5 favore di la somma di euro 194.376,70 a titolo Parte_1 di danno parentale, oltre interessi legali da calcolarsi sulla somma devalutata sulla base degli indici Istat alla data del sinistro e progressivamente rivalutata alla data della presente pronuncia, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo, ed euro 3.920,00, comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi legali all'attualità, a titolo di spese funerarie, nonché al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio liquidate, quanto al primo grado in Euro 2.500,00 per la fase di studio, Euro 1.500,00 per la fase introduttiva, Euro 4.000,00 per la fase decisionale, Euro 927,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge e quanto al presente grado, in Euro 2.900,00 per la fase di studio, Euro 1.900,00 per la fase introduttiva, Euro 5.000,00 per la fase decisionale, Euro 1.821.00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%,
IVA e CAP come per legge.
Ancona, così deciso il 19.03.2025 Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico