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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/11/2025, n. 3278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3278 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 16.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2170 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.me dom.to in Roma, via Parte_1 ra Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis APPELLANTE E
elett.me dom.ta in Roma, Salita di San Nicola da Controparte_1
Tolentino n. 1/B, presso lo studio dell'avv. Domenico Naso che la rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1510/2024 del Tribunale di Roma pubblicata il 7.2.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. premesso di aver presentato, per l'anno scolastico Controparte_1
20 serimento/aggiornamento nelle GPS per la Provincia di Roma per la seconda fascia, classe di concorso “A028”, collocandosi nella posizione n. 1288, punti 70, e di non aver ottenuto alcun incarico di supplenza per il detto anno scolastico in quanto, con i primi erano stati nominati Per_1 dei docenti presso le sedi non indicate tra le preferenze espresse a causa del mancato inserimento delle sedi di preferenza tra le cattedre disponibili e, con i successivi (in particolare, Bollettino nomine del 5.12.2022 e del 16.12.2022) erano stati nominati docenti con posizione e punteggio inferiori rispetto ai propri;
precisato, inoltre, di essere stata considerata, dopo i primi turni di nomina, rinunciataria dall'algoritmo non solo con riferimento alle sedi di preferenza non espresse, ma anche con riferimento a quelle di preferenza resesi disponibili nei successivi turni di nomina, ha convenuto in giudizio il Parte_1
rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
ITO ACCOGLIERE IL RICORSO E, PER L'EFFETTO - ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente, in virtù del maggior punteggio posseduto, ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza annuale per tutto il corrente anno scolastico 2022/23 in una delle sedi di preferenze espresse in E PER L'EFFETTO - CONDANNARE il resistente a Parte_1 riconoscere il diritto della ricorrente ad ottenere il punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare, in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale n. 112/2022; - CONDANNARE il resistente Parte_1 al risarcimento del danno conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza, determinato in base alla mancata corresponsione di tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di supplenza annuale, per un importo pari ad € 15.864,08, calcolato per il periodo dal 05/12/2022 al 31/08/2023, salvo errori e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore costituito che si dichiara antistatario, oltre al rimborso del cu versato”.
1.1. Nella contumacia del , il Tribunale di Parte_1
Roma ha così disposto: .
1.2. Il primo giudice: i) premesso che parte ricorrente afferma di non essere stata destinataria di alcun incarico, per l'a.s. 2022/23, a causa del malfunzionamento dell'algoritmo cui l'amministrazione ha affidato la gestione della procedura di conferimento degli incarichi di supplenza dalle GPS> ha rilevato che, dalla documentazione prodotta, risulta che, sia Parte_2
(classe di concorso A028, posizione 1986, punteggio 56) che Parte_3
(classe di concorso A028), entrambi in posizione inferiore rispetto ricorrente, sono risultati destinatari di incarichi presso le scuole incluse dalla ricorrente tra le preferenze espresse nella domanda di partecipazione e, in particolare, rispettivamente presso le scuole contrassegnate dal codice MM826015 e RMM8GH01T (quest'ultima indicata quale prima scelta nella domanda), ha affermato che L'Amministrazione, rimasta contumace, non ha fornito alcuna giustificazione a sostegno del proprio operato, né è emersa la sussistenza delle condizioni richieste dall'O.M. 112/22 perché la parte ricorrente potesse considerarsi rinunciataria, con conseguente diritto alla nomina del candidato cui l'incarico è stato conferito>. ii) ha ulteriormente aggiunto, richiamando quanto espresso dallo stesso Tribunale in numerosi precedenti, tra cui la sentenza n. 628/2023 richiamata ex art. 118 disp. att. c.p.c., che l'interpretazione secondo la quale l'algoritmo, dopo il primo turno di nomina, considerando la ricorrente come rinunciataria, ha ripreso a nominare dalla posizione cui era arrivato e dunque, gli incarichi di supplenza al secondo giro di nomina sono stati assegnati per scorrimento, consentendo così di nominare anche soggetti con punteggio inferiore, risultava irragionevole;
iii) richiamando quanto già affermato da altra pronuncia resa dal medesimo Tribunale in fattispecie analoga a quella in esame (sentenza n. 3005/2023), ha affermato che Il danno patrimoniale subito dalla parte ricorrente può, dunque, essere liquidato assumendo come parametro l'ammontare delle retribuzioni perdute dal 5.12.2022 al 31.8.2023 come richiesto in ricorso, pari a € 15.864,08 come quantificato da parte ricorrente, con calcolo che appare esente da errori e conforme alle tabelle retributive allegate al CCNL di riferimento (all. 12). Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalle singole scadenze sino al saldo>; iv) ha, altresì, ritenuto fondata la domanda diretta ad ottenere l'attribuzione del punteggio complessivo di 12 punti, che sarebbe stato conseguito se alla parte ricorrente fosse stato attribuito l'incarico di supplenza da cui è stata illegittimamente esclusa> qualificandola come domanda di risarcimento del danno in forma specifica. 2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello il
[...]
lamentando, con un unico motivo, l'erron Parte_1 decisione nella parte in cui il primo giudice, a causa di una non corretta interpretazione dell'O.M. 112/22, ha ritenuto non sussistenti le condizioni richieste dalla stessa ordinanza affinché la ricorrente potesse considerarsi rinunciataria ed ha, quindi, riconosciuto a il diritto ad essere Controparte_1 convocata tramite GPS per l'anno scolastico 2022/2023, con ottenimento di una cattedra fino al 31.08.2023 e maturazione della relativa retribuzione prevista dal CCNL di riferimento, con conseguente condanna al risarcimento del danno e all'attribuzione del punteggio di 12 punti ai fini dei successivi aggiornamenti delle GPS. Ha lamentato, dunque, la violazione e falsa applicazione del quadro normativo di riferimento e, in particolare, dell'art. 12 O.M. 112/22. 2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 434 c.p.c.
3.1. L'atto di appello, sebbene in alcuni passaggi non si confronta adeguatamente con la gravata sentenza comunque, complessivamente valutato, si sottrae alla censura mossa dall'appellata, poiché individua con sufficiente chiarezza il devoluto e le critiche mosse alle ragioni della decisione per come esplicitate dal motivo di gravame, attenendo gli ulteriori profili al merito e non all'ammissibilità.
4. L'appello, sebbene ammissibile, è però infondato e deve essere respinto, dando continuità ai numerosi precedenti di merito, anche di questa Corte, prodotti in atti.
5. Discusso in questa sede è il procedimento di nomina utilizzato per l'assegnazione delle supplenze da GPS delineato dalla O.M. 112/22. 5.1. Pacifico in causa che la per l'a.s. 2022/2023, ha presentato CP_1 domanda di inserimento/aggiornamento nelle GPS, seconda fascia, per la provincia di Roma, relativamente alla classe di concorso “A028”, indicando n. 25 preferenze (scuole contrassegnate dal codice RMMM8CU014, C.F._1
C.F._2 C.F._1 C.F._3 C.F._2 C.F._4
C.F._5 C.F._6 C.F._4 C.F._5 C.F._6
C.F._7 C.F._8 C.F._9
RMMM81701A, C.F._10 C.F._11 C.F._12
e collocandosi nella posizione n. C.F._13 C.F._14
1288, con punti 70; ciononostante, non è stata destinataria di alcun incarico. 5.2. È inoltre documentato che in ragione della pubblicazione del bollettino nomine del 5.12.2022 sono stati conferiti ad collocatosi nella Parte_3 posizione n. 1884, punti 57, ed a collocatasi nella posizione n. Parte_2
1986, punti 56, e - dunque, in n punteggi inferiori rispetto all'odierna parte appellata – incarichi annuali presso le scuole contrassegnate dal codice RMMM8GH01T e RMMM826015, scuole rientranti rispettivamente nella prima e tredicesima preferenza espressa nella propria domanda dalla CP_1
5.3. La soluzione della controversia, quindi, non può prescindere da richiamo alla normativa di riferimento, non adeguatamente valutata dall'appellante.
5.4. Il conferimento degli incarichi a tempo determinato al personale docente ed educativo per le supplenze annuali (al 31/08) e le supplenze sino al termine delle attività didattiche (al 30/06), di cui all'art. 2, comma 4, lett. a) e b) O.M. 112/22, è demandato prioritariamente alle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) e, in via subordinata, alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), costituite a norma del combinato disposto dell'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della Legge n. 124/1999. 5.5. Il meccanismo di nomina si configura come una procedura selettiva pubblica in modalità informatizzata (art. 12, comma 1), finalizzata alla stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui sopra. Gli aspiranti docenti, utilmente collocati in GAE o GPS, per il conferimento delle supplenze, hanno l'onere di presentare una specifica istanza telematica tramite il sistema informativo del . Con tale istanza, l'aspirante esercita il diritto Parte_1
a concorrere per il conferimento degli incarichi e definisce il perimetro della propria disponibilità. In particolare, l'aspirante deve indicare, in ordine di priorità, le preferenze relative alle sedi di organico con indicazione analitica delle singole scuole o sintetica mediante codici distrettuali e/o comunali ed alle classi di concorso e alla tipologia di posto specificando le discipline o tipologie di posto (comune o sostegno per il relativo grado) per le quali risulta inserito in graduatoria. Il sistema informatico è programmato per tenere conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina. L'assegnazione dell'incarico avviene mediante un algoritmo di incrocio di dati, che opera in sequenza e congiuntamente prendendo in esame: i) la posizione in graduatoria, la quale è strettamente vincolata al punteggio e alla fascia di inserimento dell'aspirante; ii) l'ordine delle preferenze indicate dal candidato accordando priorità alla prima combinazione (classe di concorso/tipo di posto/sede) espressa dallo stesso per la quale esista una disponibilità al proprio turno di nomina;
iii) la disponibilità oggettiva data dalla presenza di un posto vacante o disponibile per l'intera durata della supplenza (al 31/08 o 30/06). L'esito della procedura informatizzata è vincolante e comporta l'accettazione automatica dell'incarico.
5.6. Il regime delle rinunce e delle sanzioni è stato nel dettaglio regolato dall'art. 12, commi 4 e 10, dell'O.M. 112/22 in cui si legge che “La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento” e che “L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso
o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”.
5.7. Pertanto, la mancata presentazione dell'istanza telematica per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche costituisce rinuncia esplicita e comporta la decadenza dal diritto di nomina da tutte le graduatorie (GAE e GPS) per l'anno scolastico di riferimento.
5.8. In aggiunta, il regime sanzionatorio per le supplenze da GPS individua una forma di rinuncia implicita che opera in relazione all'incompletezza dell'atto di disposizione delle preferenze da parte dell'aspirante.
5.9. La ratio del meccanismo di rinuncia implicita per preferenze non espresse è chiaramente da rinvenirsi nel principio di autoresponsabilità dell'aspirante, che esige un onere di diligenza qualificata nella formulazione dell'istanza. Ne consegue che la scelta di esprimere un numero limitato di preferenze determina un rischio giuridico a carico del candidato che, qualora esaurite le disponibilità sulle preferenze indicate, non potrà essere soddisfatto su eventuali posti non richiesti, sebbene vacanti e disponibili.
5.10. In altre parole, la mancata indicazione di talune sedi, classi di concorso o tipologie di posto per le quali l'aspirante abbia titolo al conferimento dell'incarico è equiparata ope legis a una rinuncia limitatamente alle preferenze non espresse. Se al proprio turno di nomina, quindi, l'aspirante non può essere soddisfatto sulla base delle preferenze espresse, è considerato rinunciatario in riferimento a tutte le sedi e/o classi di concorso e/o tipologie di posto che non sono state indicate nell'istanza.
5.11. La dichiarazione di rinuncia implicita comporta la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato per l'anno scolastico di riferimento dalle specifiche graduatorie (GAE o GPS) per le quali l'aspirante sia risultato in turno di nomina.
6. Fatte tali necessarie premesse e passando all'esame del gravame, l'appellante deduce che, in ragione del meccanismo disegnato dall'Ordinanza 112/22, laddove l'aspirante non abbia espresso la sua preferenza per tutte le sedi disponili, nel caso in cui ad un turno di nomina si renda disponibile rispetto alla sua posizione in graduatoria una di tali sedi non prescelte, egli debba essere considerato rinunciatario e, conseguentemente, vada escluso da tutte le assegnazioni per i turni successivi per l'anno scolastico di riferimento.
6.1. Il appellante, quindi, non confrontandosi adeguatamente e Parte_1 compiutamente con le ragioni della decisione non deduce né dimostra neanche in questa sede il possesso di titoli di precedenza e/o eventuali riserve e/o maggior punteggio e, più in generale, il possesso di criteri preferenziali che giustificherebbero la pretermissione dell'appellante dagli incarichi sui posti indicati nella domanda, che risultano documentalmente assegnati a personale in posizione deteriore in graduatoria.
6.2. Allo stesso modo l'appellante non considera il contenuto della decisione né si confronta adeguatamente con la puntuale disciplina normativa laddove afferma che da una lettura congiunta dell'art. 12, commi 4 e 10, dell'O.M. 112/22 emerge in modo evidente che debba considerarsi rinunciatario il soggetto che non ha ricevuto l'assegnazione per non aver indicato nell'istanza presentata posti disponibili in sedi che, invece, in ragione della propria posizione in graduatoria, gli sarebbero spettate. In altre parole, l'odierna appellata, decidendo di limitare le sedi presso cui presentare domanda, dovrebbe equipararsi a tutti gli effetti ad un soggetto rinunciatario, con la conseguente perdita della possibilità di essere chiamata per le successive disponibilità che sorgono, anche nelle sedi espressamente prescelte al momento dell'istanza.
6.3. Rileva anzitutto il Collegio che dall'analisi della normativa vigente, non emerge alcuna previsione espressa che amplia la portata dell'effetto della rinuncia relativa alla sede non espressa.
6.4. Il muove da un'errata interpretazione dell'art. 12, comma 4 e 10, Parte_1 dell'O.M. 112/22, poiché è proprio il tenore letterale delle due disposizioni, nel prevedere che <[..] Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento> e che [..] La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12>, a confermare che la perdita della possibilità per l'aspirante docente di conseguire supplenze discende unicamente dalla rinuncia espressa all'incarico e dalla mancata accettazione tacita dell'incarico assegnato nei termini previsti.
6.5. La mancata indicazione di una sede tra le preferenze è invece una rinuncia limitata alle sole specifiche sedi non espresse. Pertanto, non si tratta di una rinuncia all'incarico conferito ma ad una rinuncia preventiva alla possibilità di essere nominato in quella specifica sede.
6.6. Ne consegue che la mancata espressione della preferenza per una determinata sede esclude la possibilità di ottenere incarichi in tale sede;
tale preclusione, tuttavia e contrariamente a quanto sostenuto dal , non può Parte_1 spingersi fino all'escludere l'attribuzione di incarichi nelle s icamente indicate come preferenziali, qualora l'assegnazione avvenga nelle fasi successive della procedura di nomina.
6.7. Come si legge condivisibilmente nella gravata sentenza una diversa interpretazione risulterebbe irragionevole, in quanto non può essere riconosciuta la validità di un'assegnazione resa possibile da un algoritmo che pretermetta candidati con punteggio superiore in favore di candidati con punteggio inferiore per la medesima classe di concorso per effetto di una rinuncia “preventiva” nel turno di nomina precedente.
6.8. La tesi adottata risulta coerente anche dal punto di vista sistematico dal momento che, anche nell'ottica degli artt. 3 e 97 della Costituzione, rappresenta un ragionevole bilanciamento tra il diritto dell'aspirante docente ad essere destinatario di assegnazione in virtù del punteggio conseguito con l'esigenza dell'Amministrazione di operare con efficienza e rapidità nella copertura delle disponibilità consentendo, quindi, la massimizzazione dell'efficienza e dei tempi della procedura nel rigoroso rispetto del principio meritocratico.
6.9. Quanto esposto è sufficiente a disattendere l'intero gravame, non essendo stata sollevata alcun'altra contestazione, tantomeno in ordine al riconosciuto risarcimento.
7. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione.
7.1. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna il a rifondere all'appellata le spese Parte_1 del grado li ltre rimborso 15%, iva e cpa, da distrarsi. in considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma 16.10.2025 LA PRESIDENTE est. dott.ssa Vittoria Di Sario
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 16.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2170 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.me dom.to in Roma, via Parte_1 ra Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis APPELLANTE E
elett.me dom.ta in Roma, Salita di San Nicola da Controparte_1
Tolentino n. 1/B, presso lo studio dell'avv. Domenico Naso che la rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1510/2024 del Tribunale di Roma pubblicata il 7.2.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. premesso di aver presentato, per l'anno scolastico Controparte_1
20 serimento/aggiornamento nelle GPS per la Provincia di Roma per la seconda fascia, classe di concorso “A028”, collocandosi nella posizione n. 1288, punti 70, e di non aver ottenuto alcun incarico di supplenza per il detto anno scolastico in quanto, con i primi erano stati nominati Per_1 dei docenti presso le sedi non indicate tra le preferenze espresse a causa del mancato inserimento delle sedi di preferenza tra le cattedre disponibili e, con i successivi (in particolare, Bollettino nomine del 5.12.2022 e del 16.12.2022) erano stati nominati docenti con posizione e punteggio inferiori rispetto ai propri;
precisato, inoltre, di essere stata considerata, dopo i primi turni di nomina, rinunciataria dall'algoritmo non solo con riferimento alle sedi di preferenza non espresse, ma anche con riferimento a quelle di preferenza resesi disponibili nei successivi turni di nomina, ha convenuto in giudizio il Parte_1
rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
ITO ACCOGLIERE IL RICORSO E, PER L'EFFETTO - ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente, in virtù del maggior punteggio posseduto, ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza annuale per tutto il corrente anno scolastico 2022/23 in una delle sedi di preferenze espresse in E PER L'EFFETTO - CONDANNARE il resistente a Parte_1 riconoscere il diritto della ricorrente ad ottenere il punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare, in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale n. 112/2022; - CONDANNARE il resistente Parte_1 al risarcimento del danno conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza, determinato in base alla mancata corresponsione di tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di supplenza annuale, per un importo pari ad € 15.864,08, calcolato per il periodo dal 05/12/2022 al 31/08/2023, salvo errori e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore costituito che si dichiara antistatario, oltre al rimborso del cu versato”.
1.1. Nella contumacia del , il Tribunale di Parte_1
Roma ha così disposto: .
1.2. Il primo giudice: i) premesso che parte ricorrente afferma di non essere stata destinataria di alcun incarico, per l'a.s. 2022/23, a causa del malfunzionamento dell'algoritmo cui l'amministrazione ha affidato la gestione della procedura di conferimento degli incarichi di supplenza dalle GPS> ha rilevato che, dalla documentazione prodotta, risulta che, sia Parte_2
(classe di concorso A028, posizione 1986, punteggio 56) che Parte_3
(classe di concorso A028), entrambi in posizione inferiore rispetto ricorrente, sono risultati destinatari di incarichi presso le scuole incluse dalla ricorrente tra le preferenze espresse nella domanda di partecipazione e, in particolare, rispettivamente presso le scuole contrassegnate dal codice MM826015 e RMM8GH01T (quest'ultima indicata quale prima scelta nella domanda), ha affermato che L'Amministrazione, rimasta contumace, non ha fornito alcuna giustificazione a sostegno del proprio operato, né è emersa la sussistenza delle condizioni richieste dall'O.M. 112/22 perché la parte ricorrente potesse considerarsi rinunciataria, con conseguente diritto alla nomina del candidato cui l'incarico è stato conferito>. ii) ha ulteriormente aggiunto, richiamando quanto espresso dallo stesso Tribunale in numerosi precedenti, tra cui la sentenza n. 628/2023 richiamata ex art. 118 disp. att. c.p.c., che l'interpretazione secondo la quale l'algoritmo, dopo il primo turno di nomina, considerando la ricorrente come rinunciataria, ha ripreso a nominare dalla posizione cui era arrivato e dunque, gli incarichi di supplenza al secondo giro di nomina sono stati assegnati per scorrimento, consentendo così di nominare anche soggetti con punteggio inferiore, risultava irragionevole;
iii) richiamando quanto già affermato da altra pronuncia resa dal medesimo Tribunale in fattispecie analoga a quella in esame (sentenza n. 3005/2023), ha affermato che Il danno patrimoniale subito dalla parte ricorrente può, dunque, essere liquidato assumendo come parametro l'ammontare delle retribuzioni perdute dal 5.12.2022 al 31.8.2023 come richiesto in ricorso, pari a € 15.864,08 come quantificato da parte ricorrente, con calcolo che appare esente da errori e conforme alle tabelle retributive allegate al CCNL di riferimento (all. 12). Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalle singole scadenze sino al saldo>; iv) ha, altresì, ritenuto fondata la domanda diretta ad ottenere l'attribuzione del punteggio complessivo di 12 punti, che sarebbe stato conseguito se alla parte ricorrente fosse stato attribuito l'incarico di supplenza da cui è stata illegittimamente esclusa> qualificandola come domanda di risarcimento del danno in forma specifica. 2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello il
[...]
lamentando, con un unico motivo, l'erron Parte_1 decisione nella parte in cui il primo giudice, a causa di una non corretta interpretazione dell'O.M. 112/22, ha ritenuto non sussistenti le condizioni richieste dalla stessa ordinanza affinché la ricorrente potesse considerarsi rinunciataria ed ha, quindi, riconosciuto a il diritto ad essere Controparte_1 convocata tramite GPS per l'anno scolastico 2022/2023, con ottenimento di una cattedra fino al 31.08.2023 e maturazione della relativa retribuzione prevista dal CCNL di riferimento, con conseguente condanna al risarcimento del danno e all'attribuzione del punteggio di 12 punti ai fini dei successivi aggiornamenti delle GPS. Ha lamentato, dunque, la violazione e falsa applicazione del quadro normativo di riferimento e, in particolare, dell'art. 12 O.M. 112/22. 2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 434 c.p.c.
3.1. L'atto di appello, sebbene in alcuni passaggi non si confronta adeguatamente con la gravata sentenza comunque, complessivamente valutato, si sottrae alla censura mossa dall'appellata, poiché individua con sufficiente chiarezza il devoluto e le critiche mosse alle ragioni della decisione per come esplicitate dal motivo di gravame, attenendo gli ulteriori profili al merito e non all'ammissibilità.
4. L'appello, sebbene ammissibile, è però infondato e deve essere respinto, dando continuità ai numerosi precedenti di merito, anche di questa Corte, prodotti in atti.
5. Discusso in questa sede è il procedimento di nomina utilizzato per l'assegnazione delle supplenze da GPS delineato dalla O.M. 112/22. 5.1. Pacifico in causa che la per l'a.s. 2022/2023, ha presentato CP_1 domanda di inserimento/aggiornamento nelle GPS, seconda fascia, per la provincia di Roma, relativamente alla classe di concorso “A028”, indicando n. 25 preferenze (scuole contrassegnate dal codice RMMM8CU014, C.F._1
C.F._2 C.F._1 C.F._3 C.F._2 C.F._4
C.F._5 C.F._6 C.F._4 C.F._5 C.F._6
C.F._7 C.F._8 C.F._9
RMMM81701A, C.F._10 C.F._11 C.F._12
e collocandosi nella posizione n. C.F._13 C.F._14
1288, con punti 70; ciononostante, non è stata destinataria di alcun incarico. 5.2. È inoltre documentato che in ragione della pubblicazione del bollettino nomine del 5.12.2022 sono stati conferiti ad collocatosi nella Parte_3 posizione n. 1884, punti 57, ed a collocatasi nella posizione n. Parte_2
1986, punti 56, e - dunque, in n punteggi inferiori rispetto all'odierna parte appellata – incarichi annuali presso le scuole contrassegnate dal codice RMMM8GH01T e RMMM826015, scuole rientranti rispettivamente nella prima e tredicesima preferenza espressa nella propria domanda dalla CP_1
5.3. La soluzione della controversia, quindi, non può prescindere da richiamo alla normativa di riferimento, non adeguatamente valutata dall'appellante.
5.4. Il conferimento degli incarichi a tempo determinato al personale docente ed educativo per le supplenze annuali (al 31/08) e le supplenze sino al termine delle attività didattiche (al 30/06), di cui all'art. 2, comma 4, lett. a) e b) O.M. 112/22, è demandato prioritariamente alle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) e, in via subordinata, alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), costituite a norma del combinato disposto dell'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della Legge n. 124/1999. 5.5. Il meccanismo di nomina si configura come una procedura selettiva pubblica in modalità informatizzata (art. 12, comma 1), finalizzata alla stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui sopra. Gli aspiranti docenti, utilmente collocati in GAE o GPS, per il conferimento delle supplenze, hanno l'onere di presentare una specifica istanza telematica tramite il sistema informativo del . Con tale istanza, l'aspirante esercita il diritto Parte_1
a concorrere per il conferimento degli incarichi e definisce il perimetro della propria disponibilità. In particolare, l'aspirante deve indicare, in ordine di priorità, le preferenze relative alle sedi di organico con indicazione analitica delle singole scuole o sintetica mediante codici distrettuali e/o comunali ed alle classi di concorso e alla tipologia di posto specificando le discipline o tipologie di posto (comune o sostegno per il relativo grado) per le quali risulta inserito in graduatoria. Il sistema informatico è programmato per tenere conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina. L'assegnazione dell'incarico avviene mediante un algoritmo di incrocio di dati, che opera in sequenza e congiuntamente prendendo in esame: i) la posizione in graduatoria, la quale è strettamente vincolata al punteggio e alla fascia di inserimento dell'aspirante; ii) l'ordine delle preferenze indicate dal candidato accordando priorità alla prima combinazione (classe di concorso/tipo di posto/sede) espressa dallo stesso per la quale esista una disponibilità al proprio turno di nomina;
iii) la disponibilità oggettiva data dalla presenza di un posto vacante o disponibile per l'intera durata della supplenza (al 31/08 o 30/06). L'esito della procedura informatizzata è vincolante e comporta l'accettazione automatica dell'incarico.
5.6. Il regime delle rinunce e delle sanzioni è stato nel dettaglio regolato dall'art. 12, commi 4 e 10, dell'O.M. 112/22 in cui si legge che “La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento” e che “L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso
o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”.
5.7. Pertanto, la mancata presentazione dell'istanza telematica per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche costituisce rinuncia esplicita e comporta la decadenza dal diritto di nomina da tutte le graduatorie (GAE e GPS) per l'anno scolastico di riferimento.
5.8. In aggiunta, il regime sanzionatorio per le supplenze da GPS individua una forma di rinuncia implicita che opera in relazione all'incompletezza dell'atto di disposizione delle preferenze da parte dell'aspirante.
5.9. La ratio del meccanismo di rinuncia implicita per preferenze non espresse è chiaramente da rinvenirsi nel principio di autoresponsabilità dell'aspirante, che esige un onere di diligenza qualificata nella formulazione dell'istanza. Ne consegue che la scelta di esprimere un numero limitato di preferenze determina un rischio giuridico a carico del candidato che, qualora esaurite le disponibilità sulle preferenze indicate, non potrà essere soddisfatto su eventuali posti non richiesti, sebbene vacanti e disponibili.
5.10. In altre parole, la mancata indicazione di talune sedi, classi di concorso o tipologie di posto per le quali l'aspirante abbia titolo al conferimento dell'incarico è equiparata ope legis a una rinuncia limitatamente alle preferenze non espresse. Se al proprio turno di nomina, quindi, l'aspirante non può essere soddisfatto sulla base delle preferenze espresse, è considerato rinunciatario in riferimento a tutte le sedi e/o classi di concorso e/o tipologie di posto che non sono state indicate nell'istanza.
5.11. La dichiarazione di rinuncia implicita comporta la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato per l'anno scolastico di riferimento dalle specifiche graduatorie (GAE o GPS) per le quali l'aspirante sia risultato in turno di nomina.
6. Fatte tali necessarie premesse e passando all'esame del gravame, l'appellante deduce che, in ragione del meccanismo disegnato dall'Ordinanza 112/22, laddove l'aspirante non abbia espresso la sua preferenza per tutte le sedi disponili, nel caso in cui ad un turno di nomina si renda disponibile rispetto alla sua posizione in graduatoria una di tali sedi non prescelte, egli debba essere considerato rinunciatario e, conseguentemente, vada escluso da tutte le assegnazioni per i turni successivi per l'anno scolastico di riferimento.
6.1. Il appellante, quindi, non confrontandosi adeguatamente e Parte_1 compiutamente con le ragioni della decisione non deduce né dimostra neanche in questa sede il possesso di titoli di precedenza e/o eventuali riserve e/o maggior punteggio e, più in generale, il possesso di criteri preferenziali che giustificherebbero la pretermissione dell'appellante dagli incarichi sui posti indicati nella domanda, che risultano documentalmente assegnati a personale in posizione deteriore in graduatoria.
6.2. Allo stesso modo l'appellante non considera il contenuto della decisione né si confronta adeguatamente con la puntuale disciplina normativa laddove afferma che da una lettura congiunta dell'art. 12, commi 4 e 10, dell'O.M. 112/22 emerge in modo evidente che debba considerarsi rinunciatario il soggetto che non ha ricevuto l'assegnazione per non aver indicato nell'istanza presentata posti disponibili in sedi che, invece, in ragione della propria posizione in graduatoria, gli sarebbero spettate. In altre parole, l'odierna appellata, decidendo di limitare le sedi presso cui presentare domanda, dovrebbe equipararsi a tutti gli effetti ad un soggetto rinunciatario, con la conseguente perdita della possibilità di essere chiamata per le successive disponibilità che sorgono, anche nelle sedi espressamente prescelte al momento dell'istanza.
6.3. Rileva anzitutto il Collegio che dall'analisi della normativa vigente, non emerge alcuna previsione espressa che amplia la portata dell'effetto della rinuncia relativa alla sede non espressa.
6.4. Il muove da un'errata interpretazione dell'art. 12, comma 4 e 10, Parte_1 dell'O.M. 112/22, poiché è proprio il tenore letterale delle due disposizioni, nel prevedere che <[..] Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento> e che [..] La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12>, a confermare che la perdita della possibilità per l'aspirante docente di conseguire supplenze discende unicamente dalla rinuncia espressa all'incarico e dalla mancata accettazione tacita dell'incarico assegnato nei termini previsti.
6.5. La mancata indicazione di una sede tra le preferenze è invece una rinuncia limitata alle sole specifiche sedi non espresse. Pertanto, non si tratta di una rinuncia all'incarico conferito ma ad una rinuncia preventiva alla possibilità di essere nominato in quella specifica sede.
6.6. Ne consegue che la mancata espressione della preferenza per una determinata sede esclude la possibilità di ottenere incarichi in tale sede;
tale preclusione, tuttavia e contrariamente a quanto sostenuto dal , non può Parte_1 spingersi fino all'escludere l'attribuzione di incarichi nelle s icamente indicate come preferenziali, qualora l'assegnazione avvenga nelle fasi successive della procedura di nomina.
6.7. Come si legge condivisibilmente nella gravata sentenza una diversa interpretazione risulterebbe irragionevole, in quanto non può essere riconosciuta la validità di un'assegnazione resa possibile da un algoritmo che pretermetta candidati con punteggio superiore in favore di candidati con punteggio inferiore per la medesima classe di concorso per effetto di una rinuncia “preventiva” nel turno di nomina precedente.
6.8. La tesi adottata risulta coerente anche dal punto di vista sistematico dal momento che, anche nell'ottica degli artt. 3 e 97 della Costituzione, rappresenta un ragionevole bilanciamento tra il diritto dell'aspirante docente ad essere destinatario di assegnazione in virtù del punteggio conseguito con l'esigenza dell'Amministrazione di operare con efficienza e rapidità nella copertura delle disponibilità consentendo, quindi, la massimizzazione dell'efficienza e dei tempi della procedura nel rigoroso rispetto del principio meritocratico.
6.9. Quanto esposto è sufficiente a disattendere l'intero gravame, non essendo stata sollevata alcun'altra contestazione, tantomeno in ordine al riconosciuto risarcimento.
7. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione.
7.1. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna il a rifondere all'appellata le spese Parte_1 del grado li ltre rimborso 15%, iva e cpa, da distrarsi. in considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma 16.10.2025 LA PRESIDENTE est. dott.ssa Vittoria Di Sario