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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/03/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1546/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 7/02/2025 da
1) Parte_1 nata a [...], in data [...] cittadina: Salvadoregna
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Ignazio Arangio del foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 nato a [...] cittadino: Salvadoregno
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Giuseppe Capobianco del foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in 21/02/2019 in regime di comunione dei beni
(anno 2019 atto n. 0186 reg. 01 parte 1 serie) con i seguenti figli:
1. (El Salvador, 18/03/2015); Controparte_2
2. (Milano, 12/08/2020); Controparte_3
3. (Milano, 30/11/2021); Parte_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
▪ La sig.ra avrà l'affidamento esclusivo delle tre Parte_1 figlie minori, con collocazione prevalente presso l'attuale abitazione della madre sita in Milano alla via Luigi Angeloni n. 33, potendo per l'effetto determinare le migliori scelte per la crescita delle medesime;
▪ In considerazione dell'attuale stato detentivo del sig. , le condizioni relative CP_1 al diritto di visita del padre verso le bambine possono avere riguardo unicamente all'impegno della sig.ra di accompagnare le medesime ai colloqui presso Parte_1
l'Istituto penitenziario, nei giorni nei quali i genitori stessi ne vorranno concordarne l'incontro;
▪ Allo stato attuale delle cose, le parti dichiarano di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra né a titolo di mantenimento delle bambine;
▪ Le figlie potranno lasciare il T.N. solo con il consenso di entrambi i genitori, da manifestarsi per scritto.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1 Dichiara la separazione personale dei coniugi , Parte_1 nata a [...], in data [...] e Controparte_1 nato a [...] che hanno contratto matrimonio in Milano in data
21/02/2019;
1 Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2 Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3 Compensa tra le parti le spese di procedura;
4 Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 12.3.2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Susanna Terni
Il Presidente
Dottt. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 7/02/2025 da
1) Parte_1 nata a [...], in data [...] cittadina: Salvadoregna
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Ignazio Arangio del foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 nato a [...] cittadino: Salvadoregno
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Giuseppe Capobianco del foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in 21/02/2019 in regime di comunione dei beni
(anno 2019 atto n. 0186 reg. 01 parte 1 serie) con i seguenti figli:
1. (El Salvador, 18/03/2015); Controparte_2
2. (Milano, 12/08/2020); Controparte_3
3. (Milano, 30/11/2021); Parte_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
▪ La sig.ra avrà l'affidamento esclusivo delle tre Parte_1 figlie minori, con collocazione prevalente presso l'attuale abitazione della madre sita in Milano alla via Luigi Angeloni n. 33, potendo per l'effetto determinare le migliori scelte per la crescita delle medesime;
▪ In considerazione dell'attuale stato detentivo del sig. , le condizioni relative CP_1 al diritto di visita del padre verso le bambine possono avere riguardo unicamente all'impegno della sig.ra di accompagnare le medesime ai colloqui presso Parte_1
l'Istituto penitenziario, nei giorni nei quali i genitori stessi ne vorranno concordarne l'incontro;
▪ Allo stato attuale delle cose, le parti dichiarano di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra né a titolo di mantenimento delle bambine;
▪ Le figlie potranno lasciare il T.N. solo con il consenso di entrambi i genitori, da manifestarsi per scritto.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1 Dichiara la separazione personale dei coniugi , Parte_1 nata a [...], in data [...] e Controparte_1 nato a [...] che hanno contratto matrimonio in Milano in data
21/02/2019;
1 Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2 Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3 Compensa tra le parti le spese di procedura;
4 Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 12.3.2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Susanna Terni
Il Presidente
Dottt. Laura Maria Cosmai