CGT2
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 24/02/2026, n. 1714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1714 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1714/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente e Relatore
CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8693/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Società Ricorrente_1 Srl - p.iva 1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6471/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
24 e pubblicata il 24/04/2024
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 202374051908572057328888 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7520181220
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14878041221 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 911/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso in esame la Ricorrente_1 s.r.l. propone appello avverso la decisione della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di NAPOLI – sentenza n. 6471, pubblicata il 24 aprile 2024 e non notificata - con la quale è stata rigettata la domanda a suo tempo proposta da se stessa per impugnare il
PREAVVISO di FERMO AMMINISTRATIVO n. 202374051908572057328888, notificatole il 20 settembre
2023 dalla MUNICIPIA SpA, Concessionaria per l'accertamento e la riscossione dei tributi locali per il
Comune di Giugliano in Campania, per l'importo di euro 79.786,82, a titolo di TARI, anni d'imposta dal
2014 al 2018, come risultante dai due prodromici AVVISI n. 7520/181220 del 24/03/2021 e n.
14878/041221 del 21/12/2021.
Il primo Giudice ha rigettato il ricorso, ritenendo provata dalla MUNICIPIA la rituale notifica dei prodromici
Avvisi, avvenuta a mezzo PEC, la mancata impugnazione dei quali ha comportato l'irretrattabilità della pretesa, ormai consolidata.
In ogni caso – ha evidenziato la CGT – il D.Lgs. 116/2020, dalla contribuente invocato a sostegno della propria tesi di non debenza del tributo de quo, avendo – esso - qualificato “speciali” i rifiuti derivanti dall'attività agricola, si applica solo a decorrere dal 26/09/2020, data della sua entrata in vigore, con la conseguenza che, per le pregresse annualità, continua ad applicarsi la disciplina previgente.
Ha condannato la ricorrente alle spese per euro 2.000,00, con attribuzione.
Avverso la predetta sentenza n. 6471/24/2024 risulta proposto il presente appello dalla Ricorrente_1, lamentando: i prodromici Avvisi non possono ritenersi compiutamente notificati sulla base di ricevute di accettazione e di consegna delle relative PEC depositate in formato .pdf e non .eml, unico formato, contra, in grado di garantire l'oggetto della comunicazione e, quindi, la sua corrispondenza ai prodromici
Avvisi de quibus;
l'allegazione al messaggio PEC del file in formato .pdf anziché in formato .p7m, inoltre, non è in grado di garantire la sottoscrizione e, quindi, la paternità dell'atto notificato;
è inesistente la notifica dei prodromici Avvisi, poiché proveniente da un indirizzo PEC della Municipia non iscritto nei pubblici registri;
tranne che per il 2018, vi è decadenza dal potere di accertare la pretesa, ex art. 1, comma 161, L. 296/2006; pur a volersi ritenere i predetti Avvisi compiutamente notificati, nel 2021 si era già verificata la decadenza per il 2014 e per il 2015; per gli anni d'imposta dal 2014 al 2017, la pretesa è prescritta ex art. 2948, n. 4, c.c., per inutile decorso del quinquennio utile;
la pretesa è infondata nel merito poiché i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, come quella svolta dalla ricorrente Società, sono stati espressamente definiti dal legislatore, nel D.Lgs. 116/2020, quali rifiuti “speciali”, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, disposizione normativa ripresa anche all'art. 10 del Regolamento TARI del Comune di Giugliano. Per gli anni in questione – evidenzia l'appellante – ha, per l'appunto, provveduto in proprio allo smaltimento dei predetti rifiuti, avvalendosi di terze Società specializzate: tale circostanza, provata con idonea documentazione, le dà diritto, quantomeno, ad una riduzione della pretesa.
L'impugnante, infine, chiede l'annullamento, almeno, delle sanzioni per l'importo di euro 38.983,42 in virtù del principio del favor rei, avendo una legge successiva modificato un elemento normativo, “con la conseguenza che la condotta commessa dal contribuente non risulta più sanzionabile a fronte delle modifiche normative” (appello, pag. 13).
Con vittoria delle spese di lite.
La parte appellata, MUNICIPIA SpA, si costituisce il 21/02/2025, evidenziando che, dalla documentazione depositata già in primo grado, risulta che il formato delle notifiche è stato .eml e che la firma digitale è stata depositata con il file .p7s, contenente il nome del mittente.
In ogni caso – resiste la Municipia – si provvede a depositare in questo grado gli Avvisi notificati a mezzo
PEC in formato .eml.
Circa l'eccezione di inesistenza della notifica dei prodromici Avvisi perché proveniente da indirizzo PEC non ufficiale della Municipia, trattasi di questione ormai esaminata e rigettata dalla Suprema Corte, con
Ordinanza n. 6015/2023. Tra l'altro, dall'estratto della visura AGID allegato, risulta quale indirizzo PEC della Municipia proprio quello da cui sono partite le contestate notifiche (municipia-campania@legalmail. it).
Chiede, quindi, il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese.
All'udienza del 10/07/2025, fissata per la trattazione, con ordinanza n. 1576, depositata il successivo 14 luglio, la causa viene rinviata per tentarne – invano - la conciliazione.
Il 9 febbraio 2026, la Società deposita memorie, insistendo per la prescrizione e l'infondatezza della pretesa e per l'illegittimità dell'opposto PFA, in quanto relativo a veicolo strumentale all'attività dell'impresa, motivo per cui, in data 16/10/2025, è stata chiesta ed ottenuta la revoca del provvedimento, come da documentazione allegata.
All'esito della discussione in UAD, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2026, l'appello è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Verificata la tempestività dell'impugnazione e la regolarità del contraddittorio, possono esaminarsi le questioni proposte.
Ordinate le questioni secondo l'ordine di priorità, può rilevarsi quanto segue.
1. Le prime doglianze dell'appellante riguardano la notifica dei due prodromici Avvisi, definita inesistente - perché proveniente da indirizzo PEC della Municipia non inserito in pubblici registri – nulla e/
o, comunque, non provata dagli atti di causa.
A parere del Collegio, trattasi di doglianze infondate per le motivazioni che si andranno ad esplicitare.
1.1. Relativamente alla notifica degli Avvisi a mezzo PEC da un indirizzo non ufficiale della Municipia, la Suprema Corte ha escluso la possibilità di considerare tale notifica inesistente o nulla, ritenendola valida ed efficace quando è certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente: così si è espressa la Cassazione con l'Ordinanza n. 26682 del 14 ottobre 2024. La necessaria iscrizione nei pubblici registri di cui all'articolo 3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994, infatti, è da riferirsi unicamente ai professionisti legali ed alla casella PEC del destinatario.
Nella specie, la riconducibilità delle PEC di notifica degli Avvisi de quibus alla MUNICIPIA SpA –
Concessionaria per la Riscossione per il Comune di Giugliano – è indubbia e facilmente rilevabile dall'indirizzo utilizzato Email_3.
1.2. Circa, poi, la nullità delle suddette notifiche perché avvenute a mezzo PEC e provate da ricevute di accettazione e consegna in formato .pdf, laddove solo il formato .eml è in grado di garantire l'integrità,
l'immodificabilità e la paternità del documento informatico, va subito rilevato che, dalla copia delle ricevute
PEC depositate in primo grado, risulta che gli Avvisi sono stati notificati in formato .eml – come attestato dalla documentazione depositata in questo grado in relazione all'Avviso n. 14878 - ed accompagnati dal file .p7s contenente la firma digitale separata.
In ogni caso, sul punto, il recente orientamento della Cassazione, espresso, tra le altre, nell'ordinanza n.
20160 del 18 luglio 2025, è nel senso che “la produzione della ricevuta di consegna di una notifica via
PEC, in copia analogica, costituisce prova idonea della notifica della cartella di pagamento, in assenza di espresso disconoscimento della conformità ai sensi dell'art. 23, comma 2, del CAD (D.Lgs. 82/2005) (cfr.,
Cass. n. 23213/2024) …
… Nel processo tributario, la notificazione della cartella di pagamento a mezzo PEC è valida anche se l'atto è in formato “.pdf” anziché “.p7m”, non essendovi una prescrizione normativa che imponga la firma digitale dell'allegato, né un vincolo alla sola estensione “.p7m””.
Nel caso all'esame, la Società alcuna contestazione specifica ha mosso alla conformità del documento depositato a quello notificato: non si ha motivo, pertanto, per ritenere che le copie degli Avvisi depositati dalla resistente non corrispondano agli originali notificati, rispettivamente, in data 24/03/2021 (n. 7520) ed in data 21/12/2021 (n. 14878).
Dunque, anche l'eccezione de qua deve essere rigettata.
2. Conseguentemente, alla data di notifica dell'opposto PFA – 20/09/2023 – nessuna decadenza, ex art. 1, comma 161, L. 296/2006, o prescrizione, ex art. 2948, n. 4, c.c., può dirsi realizzata, essendo decorsi poco più di due anni dalle suddette notifiche nel 2021 dei prodromici Avvisi, la cui mancata impugnazione ha determinato la cristallizzazione della pretesa, la sanatoria di tutti gli eventuali vizi precedenti e l'inizio del decorso di nuovi termini di prescrizione.
3. La provata notifica dei prodromici Avvisi rende hodie inammissibili le contestazioni avverso il merito della pretesa, ormai tardive ex art. 21 D.Lgs. 546/1992: esse, infatti, andavano fatte valere con la loro impugnazione nel termine di 60 giorni dalla notifica.
Alcuna riduzione della pretesa, pertanto, può essere invocata dalla contribuente.
4. Lo stesso dicasi per le sanzioni, comminate nella misura del 100% del tributo evaso nei due prodromici Avvisi: la definitività (per mancata impugnazione) del provvedimento di irrogazione, infatti, rende in ogni caso inapplicabile il principio del favor rei di cui all'art. 3, comma 3, D.Lgs. 472/1997.
Tra l'altro, nella specie, la sanzione colpisce la fattispecie di “omessa denuncia ai fini TARI”, prevista tuttora dall'art. 12, comma 1, lettera d), D.Lgs. 473/1997, nella misura dal 100% al 200% del tributo evaso.
5. Destinata al rigetto è, infine, l'eccezione di illegittimità del PFA opposto essendo esso relativo ad un veicolo strumentale all'attività d'impresa, motivo per cui – a dire della contribuente – ne avrebbe chiesto ed ottenuto la revoca.
La strumentalità del bene, infatti, non risulta provata agli atti di causa e la revoca del provvedimento, richiesta il 16/10/2025, risulta essere stata concessa per l'avvenuto rateizzo del debito, come richiesto in data 28/07/2025.
Rebus sic stantibus, l'appello si rivela infondato e da rigettarsi.
5. Il recente pronunciamento della Cassazione sulla validità della notifica degli atti tributari a mezzo indirizzi PEC non compresi in pubblici registri e sulla validità della prova di notifica PEC fornita con ricevute di accettazione e consegna analogiche, giustifica, a parere del Collegio, la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
RIGETTA L'APPELLO E COMPENSA LE SPESE.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente e Relatore
CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8693/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Società Ricorrente_1 Srl - p.iva 1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6471/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
24 e pubblicata il 24/04/2024
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 202374051908572057328888 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7520181220
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14878041221 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 911/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso in esame la Ricorrente_1 s.r.l. propone appello avverso la decisione della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di NAPOLI – sentenza n. 6471, pubblicata il 24 aprile 2024 e non notificata - con la quale è stata rigettata la domanda a suo tempo proposta da se stessa per impugnare il
PREAVVISO di FERMO AMMINISTRATIVO n. 202374051908572057328888, notificatole il 20 settembre
2023 dalla MUNICIPIA SpA, Concessionaria per l'accertamento e la riscossione dei tributi locali per il
Comune di Giugliano in Campania, per l'importo di euro 79.786,82, a titolo di TARI, anni d'imposta dal
2014 al 2018, come risultante dai due prodromici AVVISI n. 7520/181220 del 24/03/2021 e n.
14878/041221 del 21/12/2021.
Il primo Giudice ha rigettato il ricorso, ritenendo provata dalla MUNICIPIA la rituale notifica dei prodromici
Avvisi, avvenuta a mezzo PEC, la mancata impugnazione dei quali ha comportato l'irretrattabilità della pretesa, ormai consolidata.
In ogni caso – ha evidenziato la CGT – il D.Lgs. 116/2020, dalla contribuente invocato a sostegno della propria tesi di non debenza del tributo de quo, avendo – esso - qualificato “speciali” i rifiuti derivanti dall'attività agricola, si applica solo a decorrere dal 26/09/2020, data della sua entrata in vigore, con la conseguenza che, per le pregresse annualità, continua ad applicarsi la disciplina previgente.
Ha condannato la ricorrente alle spese per euro 2.000,00, con attribuzione.
Avverso la predetta sentenza n. 6471/24/2024 risulta proposto il presente appello dalla Ricorrente_1, lamentando: i prodromici Avvisi non possono ritenersi compiutamente notificati sulla base di ricevute di accettazione e di consegna delle relative PEC depositate in formato .pdf e non .eml, unico formato, contra, in grado di garantire l'oggetto della comunicazione e, quindi, la sua corrispondenza ai prodromici
Avvisi de quibus;
l'allegazione al messaggio PEC del file in formato .pdf anziché in formato .p7m, inoltre, non è in grado di garantire la sottoscrizione e, quindi, la paternità dell'atto notificato;
è inesistente la notifica dei prodromici Avvisi, poiché proveniente da un indirizzo PEC della Municipia non iscritto nei pubblici registri;
tranne che per il 2018, vi è decadenza dal potere di accertare la pretesa, ex art. 1, comma 161, L. 296/2006; pur a volersi ritenere i predetti Avvisi compiutamente notificati, nel 2021 si era già verificata la decadenza per il 2014 e per il 2015; per gli anni d'imposta dal 2014 al 2017, la pretesa è prescritta ex art. 2948, n. 4, c.c., per inutile decorso del quinquennio utile;
la pretesa è infondata nel merito poiché i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, come quella svolta dalla ricorrente Società, sono stati espressamente definiti dal legislatore, nel D.Lgs. 116/2020, quali rifiuti “speciali”, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, disposizione normativa ripresa anche all'art. 10 del Regolamento TARI del Comune di Giugliano. Per gli anni in questione – evidenzia l'appellante – ha, per l'appunto, provveduto in proprio allo smaltimento dei predetti rifiuti, avvalendosi di terze Società specializzate: tale circostanza, provata con idonea documentazione, le dà diritto, quantomeno, ad una riduzione della pretesa.
L'impugnante, infine, chiede l'annullamento, almeno, delle sanzioni per l'importo di euro 38.983,42 in virtù del principio del favor rei, avendo una legge successiva modificato un elemento normativo, “con la conseguenza che la condotta commessa dal contribuente non risulta più sanzionabile a fronte delle modifiche normative” (appello, pag. 13).
Con vittoria delle spese di lite.
La parte appellata, MUNICIPIA SpA, si costituisce il 21/02/2025, evidenziando che, dalla documentazione depositata già in primo grado, risulta che il formato delle notifiche è stato .eml e che la firma digitale è stata depositata con il file .p7s, contenente il nome del mittente.
In ogni caso – resiste la Municipia – si provvede a depositare in questo grado gli Avvisi notificati a mezzo
PEC in formato .eml.
Circa l'eccezione di inesistenza della notifica dei prodromici Avvisi perché proveniente da indirizzo PEC non ufficiale della Municipia, trattasi di questione ormai esaminata e rigettata dalla Suprema Corte, con
Ordinanza n. 6015/2023. Tra l'altro, dall'estratto della visura AGID allegato, risulta quale indirizzo PEC della Municipia proprio quello da cui sono partite le contestate notifiche (municipia-campania@legalmail. it).
Chiede, quindi, il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese.
All'udienza del 10/07/2025, fissata per la trattazione, con ordinanza n. 1576, depositata il successivo 14 luglio, la causa viene rinviata per tentarne – invano - la conciliazione.
Il 9 febbraio 2026, la Società deposita memorie, insistendo per la prescrizione e l'infondatezza della pretesa e per l'illegittimità dell'opposto PFA, in quanto relativo a veicolo strumentale all'attività dell'impresa, motivo per cui, in data 16/10/2025, è stata chiesta ed ottenuta la revoca del provvedimento, come da documentazione allegata.
All'esito della discussione in UAD, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2026, l'appello è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Verificata la tempestività dell'impugnazione e la regolarità del contraddittorio, possono esaminarsi le questioni proposte.
Ordinate le questioni secondo l'ordine di priorità, può rilevarsi quanto segue.
1. Le prime doglianze dell'appellante riguardano la notifica dei due prodromici Avvisi, definita inesistente - perché proveniente da indirizzo PEC della Municipia non inserito in pubblici registri – nulla e/
o, comunque, non provata dagli atti di causa.
A parere del Collegio, trattasi di doglianze infondate per le motivazioni che si andranno ad esplicitare.
1.1. Relativamente alla notifica degli Avvisi a mezzo PEC da un indirizzo non ufficiale della Municipia, la Suprema Corte ha escluso la possibilità di considerare tale notifica inesistente o nulla, ritenendola valida ed efficace quando è certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente: così si è espressa la Cassazione con l'Ordinanza n. 26682 del 14 ottobre 2024. La necessaria iscrizione nei pubblici registri di cui all'articolo 3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994, infatti, è da riferirsi unicamente ai professionisti legali ed alla casella PEC del destinatario.
Nella specie, la riconducibilità delle PEC di notifica degli Avvisi de quibus alla MUNICIPIA SpA –
Concessionaria per la Riscossione per il Comune di Giugliano – è indubbia e facilmente rilevabile dall'indirizzo utilizzato Email_3.
1.2. Circa, poi, la nullità delle suddette notifiche perché avvenute a mezzo PEC e provate da ricevute di accettazione e consegna in formato .pdf, laddove solo il formato .eml è in grado di garantire l'integrità,
l'immodificabilità e la paternità del documento informatico, va subito rilevato che, dalla copia delle ricevute
PEC depositate in primo grado, risulta che gli Avvisi sono stati notificati in formato .eml – come attestato dalla documentazione depositata in questo grado in relazione all'Avviso n. 14878 - ed accompagnati dal file .p7s contenente la firma digitale separata.
In ogni caso, sul punto, il recente orientamento della Cassazione, espresso, tra le altre, nell'ordinanza n.
20160 del 18 luglio 2025, è nel senso che “la produzione della ricevuta di consegna di una notifica via
PEC, in copia analogica, costituisce prova idonea della notifica della cartella di pagamento, in assenza di espresso disconoscimento della conformità ai sensi dell'art. 23, comma 2, del CAD (D.Lgs. 82/2005) (cfr.,
Cass. n. 23213/2024) …
… Nel processo tributario, la notificazione della cartella di pagamento a mezzo PEC è valida anche se l'atto è in formato “.pdf” anziché “.p7m”, non essendovi una prescrizione normativa che imponga la firma digitale dell'allegato, né un vincolo alla sola estensione “.p7m””.
Nel caso all'esame, la Società alcuna contestazione specifica ha mosso alla conformità del documento depositato a quello notificato: non si ha motivo, pertanto, per ritenere che le copie degli Avvisi depositati dalla resistente non corrispondano agli originali notificati, rispettivamente, in data 24/03/2021 (n. 7520) ed in data 21/12/2021 (n. 14878).
Dunque, anche l'eccezione de qua deve essere rigettata.
2. Conseguentemente, alla data di notifica dell'opposto PFA – 20/09/2023 – nessuna decadenza, ex art. 1, comma 161, L. 296/2006, o prescrizione, ex art. 2948, n. 4, c.c., può dirsi realizzata, essendo decorsi poco più di due anni dalle suddette notifiche nel 2021 dei prodromici Avvisi, la cui mancata impugnazione ha determinato la cristallizzazione della pretesa, la sanatoria di tutti gli eventuali vizi precedenti e l'inizio del decorso di nuovi termini di prescrizione.
3. La provata notifica dei prodromici Avvisi rende hodie inammissibili le contestazioni avverso il merito della pretesa, ormai tardive ex art. 21 D.Lgs. 546/1992: esse, infatti, andavano fatte valere con la loro impugnazione nel termine di 60 giorni dalla notifica.
Alcuna riduzione della pretesa, pertanto, può essere invocata dalla contribuente.
4. Lo stesso dicasi per le sanzioni, comminate nella misura del 100% del tributo evaso nei due prodromici Avvisi: la definitività (per mancata impugnazione) del provvedimento di irrogazione, infatti, rende in ogni caso inapplicabile il principio del favor rei di cui all'art. 3, comma 3, D.Lgs. 472/1997.
Tra l'altro, nella specie, la sanzione colpisce la fattispecie di “omessa denuncia ai fini TARI”, prevista tuttora dall'art. 12, comma 1, lettera d), D.Lgs. 473/1997, nella misura dal 100% al 200% del tributo evaso.
5. Destinata al rigetto è, infine, l'eccezione di illegittimità del PFA opposto essendo esso relativo ad un veicolo strumentale all'attività d'impresa, motivo per cui – a dire della contribuente – ne avrebbe chiesto ed ottenuto la revoca.
La strumentalità del bene, infatti, non risulta provata agli atti di causa e la revoca del provvedimento, richiesta il 16/10/2025, risulta essere stata concessa per l'avvenuto rateizzo del debito, come richiesto in data 28/07/2025.
Rebus sic stantibus, l'appello si rivela infondato e da rigettarsi.
5. Il recente pronunciamento della Cassazione sulla validità della notifica degli atti tributari a mezzo indirizzi PEC non compresi in pubblici registri e sulla validità della prova di notifica PEC fornita con ricevute di accettazione e consegna analogiche, giustifica, a parere del Collegio, la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
RIGETTA L'APPELLO E COMPENSA LE SPESE.