Articolo 8 della Legge 5 novembre 1990, n. 320
Articolo 7
Versione
27 novembre 1990
Art. 8. 1. L' articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 , nonche' gli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 , sono abrogati.
Note all'art. 8:
- Il testo dell' art. 85 del D.P.R. n. 547/1955 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) era il seguente:
"Art. 85. - Le mole abrasive artificiali non devono essere usate ad una velocita' superiore a quella garantita dal costruttore e indicata sulla etichetta di cui all'articolo precedente.
Qualora, per smarrimento o deterioramento della etichetta, non sia possibile rilevare i dati in essa indicati, la velocita' d'uso per minuto secondo non deve superare:
a) per le mole a disco normale: m. 20 se ad impasto magnesiaco o silicato, m. 25 se ad impasto ceramico, m. 30 se ad impasto con resine sintetiche o con gomma vulcanizzata o con gommalacca;
b) per le mole ad anello, a tazza, a scodella, a coltello ed a sagome speciali in genere: m. 15, 20, 25 rispettivamente per le mole ad impasto magnesiaco o silicato, ceramico ed organico o con resine sintetiche".
- Il testo degli articoli 51 e 52 del D.P.R. n. 302/1956 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 ) era il seguente:
"Art. 51 (Collaudo delle mole). - Le mole abrasive artificiali di diametro non inferiore a 150 mm devono essere collaudate a cura del costruttore prima di essere messe in commercio.
La velocita' di collaudo a vuoto deve essere superiore a quella massima di uso:
di almeno il 20% per le mole sottili per troncare;
di almeno il 25% per le mole la cui velocita' massima di uso non superi 25 m/s;
di almeno il 40% per tutte le altre mole.
Art. 52 (Velocita' massima di uso). - Ogni mola deve portare un'etichettta con l'indicazione del tipo, della qualita', del diametro e della velocita' massima di uso, espressa in numero di giri al minuto primo (velocita' angolare) riferita a mola nuova ed in metri al minuto secondo (velocita' periferica) nonche' il nome e la sede del costruttore. Per le mole di diametro non superiore a 50 mm e' ammessa la sostituzione dell'etichetta con un cartellino di accompagnamento anche cumulativo per gruppi di mole delle stesse dimensioni e caratteristiche; detto cartellino di accompagnamento deve indicare la velocita' massima di uso espressa in numero di giri al minuto primo, nonche' il nome e la sede del costruttore.
La velocita' da riportare nell'etichetta o nel cartellino, ai sensi del comma precedente, deve essere esclusivamente indicata con la dizione 'velocita' massima di uso'. E' vietato far menzione delle velocita' di collaudo".
Entrata in vigore il 27 novembre 1990