Art. 8. 1. L' articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 , nonche' gli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 , sono abrogati.
Note all'art. 8:
- Il testo dell' art. 85 del D.P.R. n. 547/1955 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) era il seguente:
"Art. 85. - Le mole abrasive artificiali non devono essere usate ad una velocita' superiore a quella garantita dal costruttore e indicata sulla etichetta di cui all'articolo precedente.
Qualora, per smarrimento o deterioramento della etichetta, non sia possibile rilevare i dati in essa indicati, la velocita' d'uso per minuto secondo non deve superare:
a) per le mole a disco normale: m. 20 se ad impasto magnesiaco o silicato, m. 25 se ad impasto ceramico, m. 30 se ad impasto con resine sintetiche o con gomma vulcanizzata o con gommalacca;
b) per le mole ad anello, a tazza, a scodella, a coltello ed a sagome speciali in genere: m. 15, 20, 25 rispettivamente per le mole ad impasto magnesiaco o silicato, ceramico ed organico o con resine sintetiche".
- Il testo degli articoli 51 e 52 del D.P.R. n. 302/1956 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 ) era il seguente:
"Art. 51 (Collaudo delle mole). - Le mole abrasive artificiali di diametro non inferiore a 150 mm devono essere collaudate a cura del costruttore prima di essere messe in commercio.
La velocita' di collaudo a vuoto deve essere superiore a quella massima di uso:
di almeno il 20% per le mole sottili per troncare;
di almeno il 25% per le mole la cui velocita' massima di uso non superi 25 m/s;
di almeno il 40% per tutte le altre mole.
Art. 52 (Velocita' massima di uso). - Ogni mola deve portare un'etichettta con l'indicazione del tipo, della qualita', del diametro e della velocita' massima di uso, espressa in numero di giri al minuto primo (velocita' angolare) riferita a mola nuova ed in metri al minuto secondo (velocita' periferica) nonche' il nome e la sede del costruttore. Per le mole di diametro non superiore a 50 mm e' ammessa la sostituzione dell'etichetta con un cartellino di accompagnamento anche cumulativo per gruppi di mole delle stesse dimensioni e caratteristiche; detto cartellino di accompagnamento deve indicare la velocita' massima di uso espressa in numero di giri al minuto primo, nonche' il nome e la sede del costruttore.
La velocita' da riportare nell'etichetta o nel cartellino, ai sensi del comma precedente, deve essere esclusivamente indicata con la dizione 'velocita' massima di uso'. E' vietato far menzione delle velocita' di collaudo".
Note all'art. 8:
- Il testo dell' art. 85 del D.P.R. n. 547/1955 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) era il seguente:
"Art. 85. - Le mole abrasive artificiali non devono essere usate ad una velocita' superiore a quella garantita dal costruttore e indicata sulla etichetta di cui all'articolo precedente.
Qualora, per smarrimento o deterioramento della etichetta, non sia possibile rilevare i dati in essa indicati, la velocita' d'uso per minuto secondo non deve superare:
a) per le mole a disco normale: m. 20 se ad impasto magnesiaco o silicato, m. 25 se ad impasto ceramico, m. 30 se ad impasto con resine sintetiche o con gomma vulcanizzata o con gommalacca;
b) per le mole ad anello, a tazza, a scodella, a coltello ed a sagome speciali in genere: m. 15, 20, 25 rispettivamente per le mole ad impasto magnesiaco o silicato, ceramico ed organico o con resine sintetiche".
- Il testo degli articoli 51 e 52 del D.P.R. n. 302/1956 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 ) era il seguente:
"Art. 51 (Collaudo delle mole). - Le mole abrasive artificiali di diametro non inferiore a 150 mm devono essere collaudate a cura del costruttore prima di essere messe in commercio.
La velocita' di collaudo a vuoto deve essere superiore a quella massima di uso:
di almeno il 20% per le mole sottili per troncare;
di almeno il 25% per le mole la cui velocita' massima di uso non superi 25 m/s;
di almeno il 40% per tutte le altre mole.
Art. 52 (Velocita' massima di uso). - Ogni mola deve portare un'etichettta con l'indicazione del tipo, della qualita', del diametro e della velocita' massima di uso, espressa in numero di giri al minuto primo (velocita' angolare) riferita a mola nuova ed in metri al minuto secondo (velocita' periferica) nonche' il nome e la sede del costruttore. Per le mole di diametro non superiore a 50 mm e' ammessa la sostituzione dell'etichetta con un cartellino di accompagnamento anche cumulativo per gruppi di mole delle stesse dimensioni e caratteristiche; detto cartellino di accompagnamento deve indicare la velocita' massima di uso espressa in numero di giri al minuto primo, nonche' il nome e la sede del costruttore.
La velocita' da riportare nell'etichetta o nel cartellino, ai sensi del comma precedente, deve essere esclusivamente indicata con la dizione 'velocita' massima di uso'. E' vietato far menzione delle velocita' di collaudo".