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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 26/05/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Cremona
PRIMA SEZIONE
N. R.G. 85/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Presidente dott. Giorgio Scarsato
Giudice relatore dott.ssa Federica Meloni
Giudice dott.ssa Benedetta Fattori
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio promosso da
C.F. , con l'Avv. TOMASETTI Parte_1 C.F._1
CHIARA
contro
C.F. , con l'Avv. DELLA Controparte_1 C.F._2
VOLPE ANTONIETTA
con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni:
per parte ricorrente: Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
1. Dichiara la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nata a [...] il [...], c.f., Parte_1
, residente in [...], C.F._1
e nato a [...] il [...] c.f. Controparte_1
residente in [...]
concordatario in data 01 maggio 1982 , nel Comune di Crema con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Crema al n. 30, anno 1982, reg Matrimoni, parte II, serie A,, nonché nei Registri dello Stato Civile del Comune di Isola Dovarese al n. 1 anno 1982 Parte II
Serie B
2. Dichiarare i coniugi indipendenti economicamente.
3. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Crema perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. per parte resistente:
Rigettare le domande della ricorrente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio celebrato con rito concordatario in data 01 maggio 1982 , nel Comune di Crema con atto trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Crema al n. 30, anno 1982, reg Matrimoni, parte II, serie A,,
Pag. 2 di 5 nonché nei Registri dello Stato Civile del Comune di Isola Dovarese al n. 1 anno
1982 Parte II Serie B.
La parte ricorrente ha agito in giudizio chiedendo esclusivamente la pronuncia di sentenza cessazione degli effetti civili del matrimonio, allegando come avesse chiesto alla controparte di procedere consensualmente presso il Tribunale o attraverso un accordo di divorzio avanti l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune, ma la controparte avesse sempre negato ogni possibilità.
La parte resistente, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda, allegando come la stessa fosse intervenuta in un momento di debolezza della propria vita, in particolare, subito dopo aver comunicato alla controparte di avere un tumore. Chiedeva dunque supporto psicologico da parte dell'ex coniuge.
Invero, durante la prima udienza, il sig. esponeva motivi di conflitto di CP_1
tipo economico (irrilevanti nell'odierno giudizio) e dichiarava di non voler concedere la propria disponibilità ad una procedura congiunta in ragione di tali dissidi.
Nella medesima udienza le parti precisavano le conclusioni e la giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al collegio.
La domanda merita accoglimento, avendo ad oggetto un diritto potestativo e in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita;
sussistono dunque i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre 1970,
n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Quanto alle spese di lite, si deve considerare la soccombenza della parte convenuta, la quale ha resistito al giudizio per motivazioni che sono risultate, nel corso della prima udienza, irrilevanti nel giudizio. Tuttavia, considerata la necessità del giudizio
Pag. 3 di 5 per entrambe le parti, al fine di ottenere una pronuncia costitutiva, le spese vengono compensate nella misura del 50% e poste a carico del convenuto – risultato soccombente - nella restante parte. Sono liquidate come da dispositivo, considerata la semplicità del giudizio e l'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
CONDANNA la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, del 50% delle spese presente grado del giudizio, che liquida in € 750,00 (cifra già ridotta del 50%), oltre
15 % per spese generali, rimborso spese vive, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
COMPENSA
il restante 50% delle spese di lite
13/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Federica Meloni dott. Giorgio Scarsato
Pag. 4 di 5
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Cremona
PRIMA SEZIONE
N. R.G. 85/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Presidente dott. Giorgio Scarsato
Giudice relatore dott.ssa Federica Meloni
Giudice dott.ssa Benedetta Fattori
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio promosso da
C.F. , con l'Avv. TOMASETTI Parte_1 C.F._1
CHIARA
contro
C.F. , con l'Avv. DELLA Controparte_1 C.F._2
VOLPE ANTONIETTA
con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni:
per parte ricorrente: Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
1. Dichiara la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nata a [...] il [...], c.f., Parte_1
, residente in [...], C.F._1
e nato a [...] il [...] c.f. Controparte_1
residente in [...]
concordatario in data 01 maggio 1982 , nel Comune di Crema con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Crema al n. 30, anno 1982, reg Matrimoni, parte II, serie A,, nonché nei Registri dello Stato Civile del Comune di Isola Dovarese al n. 1 anno 1982 Parte II
Serie B
2. Dichiarare i coniugi indipendenti economicamente.
3. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Crema perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. per parte resistente:
Rigettare le domande della ricorrente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio celebrato con rito concordatario in data 01 maggio 1982 , nel Comune di Crema con atto trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Crema al n. 30, anno 1982, reg Matrimoni, parte II, serie A,,
Pag. 2 di 5 nonché nei Registri dello Stato Civile del Comune di Isola Dovarese al n. 1 anno
1982 Parte II Serie B.
La parte ricorrente ha agito in giudizio chiedendo esclusivamente la pronuncia di sentenza cessazione degli effetti civili del matrimonio, allegando come avesse chiesto alla controparte di procedere consensualmente presso il Tribunale o attraverso un accordo di divorzio avanti l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune, ma la controparte avesse sempre negato ogni possibilità.
La parte resistente, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda, allegando come la stessa fosse intervenuta in un momento di debolezza della propria vita, in particolare, subito dopo aver comunicato alla controparte di avere un tumore. Chiedeva dunque supporto psicologico da parte dell'ex coniuge.
Invero, durante la prima udienza, il sig. esponeva motivi di conflitto di CP_1
tipo economico (irrilevanti nell'odierno giudizio) e dichiarava di non voler concedere la propria disponibilità ad una procedura congiunta in ragione di tali dissidi.
Nella medesima udienza le parti precisavano le conclusioni e la giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al collegio.
La domanda merita accoglimento, avendo ad oggetto un diritto potestativo e in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita;
sussistono dunque i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre 1970,
n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Quanto alle spese di lite, si deve considerare la soccombenza della parte convenuta, la quale ha resistito al giudizio per motivazioni che sono risultate, nel corso della prima udienza, irrilevanti nel giudizio. Tuttavia, considerata la necessità del giudizio
Pag. 3 di 5 per entrambe le parti, al fine di ottenere una pronuncia costitutiva, le spese vengono compensate nella misura del 50% e poste a carico del convenuto – risultato soccombente - nella restante parte. Sono liquidate come da dispositivo, considerata la semplicità del giudizio e l'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
CONDANNA la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, del 50% delle spese presente grado del giudizio, che liquida in € 750,00 (cifra già ridotta del 50%), oltre
15 % per spese generali, rimborso spese vive, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
COMPENSA
il restante 50% delle spese di lite
13/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Federica Meloni dott. Giorgio Scarsato
Pag. 4 di 5
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