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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/10/2025, n. 3179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3179 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
3) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6838/2021 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza cartolare del 10.10.2025, senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. NATALE CATERINA come da procura Parte_1 in atti;
- RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. CASTELLUZZO ERICA come da Controparte_1 procura in atti;
-RESISTENTE
E
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: cessazione effetti civili;
CONCLUSIONI: Per le parti come riportato nelle note di trattazione scritta;
il P.M. ha concluso chiedendo confermarsi i provvedimenti provvisori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 06.09.2021, ha esposto: - di Parte_1 aver contratto matrimonio con la resistente in data 19.08.1993; - che dal matrimonio è nata una figlia, ; - che i coniugi fissavano la residenza coniugale presso un immobile di proprietà Per_1 della madre del ricorrente che lo concedeva loro in comodato d'uso; - di essersi separato consensualmente dalla moglie con decreto di omologa di questo Tribunale depositato in data
10.03.2019; - che, in sede di separazione, le parti hanno previsto l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente e il collocamento paritario della figlia della coppia presso entrambi i genitori;
- che, nelle more, la figlia della coppia è divenuta economicamente indipendente;
- di essere disoccupato e di percepire il reddito di cittadinanza oltre a non essere proprietario di alcun immobile;
- che la è titolare di due immobili: una grande villa con piscina in Caiazzo, di CP_1 cui è comproprietaria assieme alla figlia, e un immobile sito in Caserta alla via Tazzoli, in cui attualmente la stessa vive, riscattato dall'Istituto Autonomo Case Popolari con i soldi del marito.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e nulla prevedersi a titolo di contributo al mantenimento della moglie e della figlia.
Si è costituita la resistente, la quale – premesso di aver proceduto ad iscrivere a ruolo analoga domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma che, detta domanda, è successiva a quella avanzata dal ricorrente e, pertanto, andrà estinta – ha contestato le avverse deduzioni, esponendo: - di essere proprietaria degli immobili indicati dal ricorrente ma che gli stessi non sono stati acquistati con i proventi dell'attività dell' contrariamente a quanto da questi Parte_1 riferito;
- di aver subito, successivamente alla separazione, un intervento alla colonna vertebrale per l'asportazione di un tumore benigno al midollo spinale;
- che la propria precaria condizione di salute non le consente di trovare un'occupazione lavorativa;
- di aver sempre collaborato, in costanza di matrimonio, nell'attività commerciale del marito;
- che il ricorrente non è affatto disoccupato bensì lavora a nero presso un'azienda tessile con la qualifica di agente di commercio;
- di percepire una pensione di invalidità pari ad € 290,00 mensili.
Tanto premesso, parte resistente ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disporsi a carico del ricorrente un assegno divorzile per sé di € 450,00 mensili.
All'esito dell'udienza dell'11.01.2022, il Presidente delegato, preso atto della concorde volontà delle parti di nulla disporre in favore della figlia , spostatasi a vivere stabilmente a Per_1
Roma, ha confermato in via provvisoria la disciplina della separazione.
Con provvedimento del 07.11.2022 è stata pronunciata sentenza sullo status.
Stante l'assenza di attività istruttoria, la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
Ciò posto, parte resistente ha formulato domanda di assegno divorzile.
Ebbene, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, “condicio sine qua non nell'esame del diritto all'assegno di divorzio, deve rinvenirsi nella precondizione dello squilibrio economico-patrimoniale e reddituale, conseguente allo scioglimento del vincolo. In caso di sostanziale parità o di squilibrio di entità modesta non si procede alla fase successiva di verifica dell'applicabilità dei criteri elaborati dalle S. U.” (cfr. in motivazione, Cass. n. 27536 del
23.10.2024)
Applicando al caso di specie tali principi che il Tribunale condivide, la domanda deve ritenersi infondata.
Invero, dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti, non è emersa prova certa e tranquillizzante della sussistenza di quella rilevante disparità reddituale tra le parti che, come evidenziato, funge da precondizione essenziale affinchè la domanda dell'istante possa essere esaminata funditus.
Al contrario, è pacifico che la sia titolare di due proprietà immobiliari (di cui una CP_1 condivisa al 50% con la figlia della coppia) mentre non vi è prova alcuna della presunta maggiore capacità economica del ricorrente, non avendo parte resistente assolto all'onere probatorio posto a proprio carico ex art. 2697 c.c.
Tale assunto risulta ancora più evidente se si considera che la resistente, pur asserendo che l'LI svolge l'attività di agente di commercio con uno stipendio mensile di € 1.500,00, nulla ha prodotto a sostegno delle proprie allegazioni né ha articolato prova orale al riguardo.
Peraltro, parte resistente non ha fornito prova certa e tranquillizzante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 l. div., delle “ragioni oggettive” poste alla base dell'impossibilità per la stessa di reperire redditi adeguati.
A ben vedere, la ha essenzialmente ricollegato l'asserita disparità reddituale tra CP_1 le parti alle proprie condizioni di salute che non le hanno consentito né le consentono di svolgere regolare attività lavorativa.
Tale assunto risulta ancor più evidente se si considera che, in sede di separazione consensuale (anno 2019), le parti non si sono riconosciute alcun mantenimento reciproco in ragione delle rispettive condizioni economiche.
Tuttavia, la documentazione prodotta a sostegno di tali allegazioni è, in parte, inidonea a fornire una prova adeguata dell'impossibilità oggettiva di reperire un'adeguata occupazione (cfr. produzione di cui alla comparsa di costituzione da cui non emerge alcun documento attestante l'invalidità allegata e il grado di invalidità della stessa) e, in parte, inammissibile in quanto prodotta tardivamente con la memoria ex art. 183, co. 6, III termine c.p.c.
In definitiva, la domanda va rigettata.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al n. 6838/2021, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda di assegno divorzile;
2. compensa le spese di lite. Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 14.10.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio