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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 30/05/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice
nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Cessazione effetti civili) iscritto al n. 3172/2024 V.G. promosso da e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi giusta
[...] C.F._2 procura in atti dall'Avv. Gianna Lucatti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Strada Massetana Romana n. 64, Siena,
PARTI RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
1 Conclusioni: “I) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
II) La casa familiare sita in Siena, Via Ambrogio Sansedoni n.3, resterà al ricorrente già esclusivo proprietario della Parte_2 medesima. La ricorrente anche in considerazione del Parte_1 trasferimento per attività lavorativa, avrà tutto il tempo necessario per poter ritirare i propri effetti personali, suppellettili e stoviglie, dall'immobile.
III) Gli animali domestici – nello specifico i due gatti europei di nome IL
e GO – resteranno alla ricorrente già esclusiva Parte_1 proprietaria dei medesimi.
IV) Dichiarare ambo i ricorrenti economicamente indipendenti e, per tale motivo, non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento.
V) I ricorrenti dichiarano di avere regolato e definito i loro rapporti patrimoniali ed ogni reciproca pendenza economica con il versamento da parte del ricorrente alla ricorrente Parte_2 Parte_1 della somma di € 40.000,00 e, pertanto, ad eccezione di tale
[...] previsione, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
VI) Il ricorrente sosterrà i costi della presente Parte_2 procedura.
VII) Nel caso in cui le parti decidessero di ricorrere al Tribunale della Sacra
Rota per la dichiarazione di nullità del matrimonio, il ricorrente
[...] si impegna al Parte_2 pagamento delle spese relative a tale procedura”.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11
c.p.c.;
2 rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 14/10/2017, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Gaiole in Chianti
(SI), al n. 18 Serie A Parte II, anno 2017 e rilevato che si sono separati con sentenza di omologa n. 148/2024 del 11.11.2024 di questo Tribunale;
ritenuto sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3 co. n. 2 lett. b) L. 898/1970; rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio non sono nati figli;
rilevato, ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di divorzio deve essere annotata nei registri dello stato civile;
il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c. e la L. 898/1970;
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
14/10/2017 dai coniugi , nata il [...] a [...] Parte_1
(GR) e nato a [...] il [...], atto Parte_2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Gaiole in Chianti dell'anno 2017, al n. 18, Serie A, Parte II, alle condizioni di cui in epigrafe;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
dispone che i competenti Ufficiali dello stato civile annotino la sentenza nell'atto di nascita e nell'atto di matrimonio e la trascrivano nell'archivio informatico ex art. 10 DPR 396/2000; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza nonché per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, quando sia passata
3 in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Gaiole in Chianti in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso oggi in Siena, 16/05/2025
La Giudice rel. La Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott.ssa Marianna Serrao)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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