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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/12/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. NE MI ZI, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 10.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2837/2023 R.G.
tra
rapp.ta e difesa dall'avv. Elisa Iannelli Parte_1
opponente e
- in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Maria Grazia
ID
opposto e
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Carla Siciliani
opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.12.2023 la parte opponente indicata in epigrafe, promuoveva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
03020229001705492000, con la quale le era stato chiesto, tra l'altro, il pagamento di somme portate dalle cartelle di pagamento n. 03020110027273530000, n.
03020120026929413000 e n. 03020140004022360000, relativa a crediti previdenziali di titolarità dell' , eccependo l'omessa notifica degli atti presupposti CP_1 all'intimazione di pagamento, l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione
1 quinquennale, la nullità della pretesa per omessa indicazioni dei criteri di calcolo degli interessi moratori.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano le resistenti eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
L'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento è inammissibile, avendo parte opponente introdotto l'odierno giudizio in data
14.12.2023, oltre il termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c. dalla notifica della predetta intimazione, che è pacifico sia avvenuta il 13.09.2023, come dedotto dall' (cfr. pag. 5 e allegato 3 della memoria di costituzione) e Controparte_3 non specificamente contestato dalla ricorrente.
Difatti, la doglianza concernente la mancata rituale notifica delle cartelle di pagamento contemplate nell'intimazione, che ha preceduto l'esecuzione nei confronti dell'opponente, avrebbe dovuto essere fatta valere secondo il regime impugnatorio a cui tali cartelle soggiacciono.
Se infatti, l'omessa o irrituale notifica dell'atto presupposto poteva impedire la tempestività dell'opposizione, viceversa, l'opposizione doveva essere tempestivamente proposta avverso l'intimazione di pagamento, con la conseguenza che l'inammissibilità dell'opposizione a detta intimazione preclude ogni questione sulla ritualità della notifica degli atti ad essa sottesi (cfr. Cass. n. 15116/2015; Cass. n.
27019/2008; Cass. n. 11338/2010).
Ciò detto, il ricorso contiene, altresì, motivi integranti opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., proponibile senza limiti di tempo ma solo per far valere fatti modificativi od estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo
(coincidente con il ruolo esattoriale, di cui la cartella o l'avviso di addebito costituiscono l'estratto).
Con l'odierna domanda giudiziale parte ricorrente contesta, infatti, il diritto delle resistenti a procedere ad esecuzione forzata, in ragione della eccezione di prescrizione sollevata con riferimento al credito portato dagli atti presupposti all'intimazione di pagamento.
2 La disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.
335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente
(che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83.
Il termine rimane quinquennale sebbene la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano stati opposti nei termini.
Difatti, “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve
(nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_4 pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, CP_1 conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” (Cass. S.U., n.23397/2016).
Facendo applicazione dei suddetti principi per la risoluzione della presente controversia, l'eccezione di prescrizione è fondata.
Dalla documentazione in atti, in particolare, si evince che le cartelle di pagamento n.
03020110027273530000, n. 03020120026929413000 e n. 03020140004022360000 sono state notificate, rispettivamente, il 05.12.2011, il 14.01.2013 e il 29.05.2014.
Relativamente alle predette cartelle, le resistenti hanno dedotto e documentato, senza contestazione della controparte, che la ricorrente, in data 01.03.2016, ha presentato
3 istanza di rateizzazione del debito (accolta dalla resistente , provvedendo al CP_2 pagamento delle rate concesse alle rispettive scadenze fino alla data del 19.04.2016.
Orbene, la notifica al debitore dell'intimazione di pagamento opposta (13.09.2023), in assenza di prova di atti interruttivi intermedi, è intervenuta allorquando il termine di prescrizione quinquennale - iniziato nuovamente a decorrere il 19.04.2016 - era ormai decorso, anche applicando la sospensione del corso della prescrizione di cui al combinato disposto degli artt. 68, c. 4 bis, d.l. 18/2020 e 12, c. 1, d.lgs. 159/2015, in base al quale i termini di prescrizione dei crediti (tributari e non tributari, e quindi anche contributivi) destinati a scadere nel periodo compreso tra l'08.03.2020 e il
31.08.2021 sono sospesi per un periodo corrispondente, che è pari a 541 giorni (cfr.
Corte d'Appello di Catanzaro, n. 232/2024).
Orbene, preso atto che, nel caso di specie, il termine quinquennale di prescrizione sarebbe scaduto il 19.04.2021 - ossia il termine di prescrizione quinquennale del credito calcolato dal pagamento dell'ultima rata, effettuato dalla ricorrente il
19.04.2016, lo stesso è da ritenersi prorogato (per effetto di detta sospensione) sino al
12.10.2022; tuttavia, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta
(13.09.2023), il termine quinquennale di prescrizione era già decorso.
Per le considerazioni che precedono, il ricorso trova accoglimento, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle resistenti in solido (dell' quale titolare, dal lato attivo, del credito dedotto in lite, cfr. Cass. CP_1
SS.UU. 7514/2022, e di in virtù del principio di Controparte_2 causalità, essendo alla stessa addebitale la prescrizione del credito oggetto di opposizione).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie il ricorso, e per l'effetto, dichiara l'estinzione per prescrizione del credito di cui alle cartelle di pagamento n. 03020110027273530000, n.
03020120026929413000 e n. 03020140004022360000, richiamate nell'intimazione di pagamento n. 03020229001705492000 notificata il 13.09.2023;
4 - condanna le resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate in
€ 2.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c..
Catanzaro, li 10.12.2025
Il Giudice del Lavoro
NE MI ZI
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. NE MI ZI, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 10.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2837/2023 R.G.
tra
rapp.ta e difesa dall'avv. Elisa Iannelli Parte_1
opponente e
- in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Maria Grazia
ID
opposto e
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Carla Siciliani
opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.12.2023 la parte opponente indicata in epigrafe, promuoveva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
03020229001705492000, con la quale le era stato chiesto, tra l'altro, il pagamento di somme portate dalle cartelle di pagamento n. 03020110027273530000, n.
03020120026929413000 e n. 03020140004022360000, relativa a crediti previdenziali di titolarità dell' , eccependo l'omessa notifica degli atti presupposti CP_1 all'intimazione di pagamento, l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione
1 quinquennale, la nullità della pretesa per omessa indicazioni dei criteri di calcolo degli interessi moratori.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano le resistenti eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
L'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento è inammissibile, avendo parte opponente introdotto l'odierno giudizio in data
14.12.2023, oltre il termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c. dalla notifica della predetta intimazione, che è pacifico sia avvenuta il 13.09.2023, come dedotto dall' (cfr. pag. 5 e allegato 3 della memoria di costituzione) e Controparte_3 non specificamente contestato dalla ricorrente.
Difatti, la doglianza concernente la mancata rituale notifica delle cartelle di pagamento contemplate nell'intimazione, che ha preceduto l'esecuzione nei confronti dell'opponente, avrebbe dovuto essere fatta valere secondo il regime impugnatorio a cui tali cartelle soggiacciono.
Se infatti, l'omessa o irrituale notifica dell'atto presupposto poteva impedire la tempestività dell'opposizione, viceversa, l'opposizione doveva essere tempestivamente proposta avverso l'intimazione di pagamento, con la conseguenza che l'inammissibilità dell'opposizione a detta intimazione preclude ogni questione sulla ritualità della notifica degli atti ad essa sottesi (cfr. Cass. n. 15116/2015; Cass. n.
27019/2008; Cass. n. 11338/2010).
Ciò detto, il ricorso contiene, altresì, motivi integranti opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., proponibile senza limiti di tempo ma solo per far valere fatti modificativi od estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo
(coincidente con il ruolo esattoriale, di cui la cartella o l'avviso di addebito costituiscono l'estratto).
Con l'odierna domanda giudiziale parte ricorrente contesta, infatti, il diritto delle resistenti a procedere ad esecuzione forzata, in ragione della eccezione di prescrizione sollevata con riferimento al credito portato dagli atti presupposti all'intimazione di pagamento.
2 La disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.
335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente
(che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83.
Il termine rimane quinquennale sebbene la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano stati opposti nei termini.
Difatti, “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve
(nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_4 pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, CP_1 conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” (Cass. S.U., n.23397/2016).
Facendo applicazione dei suddetti principi per la risoluzione della presente controversia, l'eccezione di prescrizione è fondata.
Dalla documentazione in atti, in particolare, si evince che le cartelle di pagamento n.
03020110027273530000, n. 03020120026929413000 e n. 03020140004022360000 sono state notificate, rispettivamente, il 05.12.2011, il 14.01.2013 e il 29.05.2014.
Relativamente alle predette cartelle, le resistenti hanno dedotto e documentato, senza contestazione della controparte, che la ricorrente, in data 01.03.2016, ha presentato
3 istanza di rateizzazione del debito (accolta dalla resistente , provvedendo al CP_2 pagamento delle rate concesse alle rispettive scadenze fino alla data del 19.04.2016.
Orbene, la notifica al debitore dell'intimazione di pagamento opposta (13.09.2023), in assenza di prova di atti interruttivi intermedi, è intervenuta allorquando il termine di prescrizione quinquennale - iniziato nuovamente a decorrere il 19.04.2016 - era ormai decorso, anche applicando la sospensione del corso della prescrizione di cui al combinato disposto degli artt. 68, c. 4 bis, d.l. 18/2020 e 12, c. 1, d.lgs. 159/2015, in base al quale i termini di prescrizione dei crediti (tributari e non tributari, e quindi anche contributivi) destinati a scadere nel periodo compreso tra l'08.03.2020 e il
31.08.2021 sono sospesi per un periodo corrispondente, che è pari a 541 giorni (cfr.
Corte d'Appello di Catanzaro, n. 232/2024).
Orbene, preso atto che, nel caso di specie, il termine quinquennale di prescrizione sarebbe scaduto il 19.04.2021 - ossia il termine di prescrizione quinquennale del credito calcolato dal pagamento dell'ultima rata, effettuato dalla ricorrente il
19.04.2016, lo stesso è da ritenersi prorogato (per effetto di detta sospensione) sino al
12.10.2022; tuttavia, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta
(13.09.2023), il termine quinquennale di prescrizione era già decorso.
Per le considerazioni che precedono, il ricorso trova accoglimento, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle resistenti in solido (dell' quale titolare, dal lato attivo, del credito dedotto in lite, cfr. Cass. CP_1
SS.UU. 7514/2022, e di in virtù del principio di Controparte_2 causalità, essendo alla stessa addebitale la prescrizione del credito oggetto di opposizione).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie il ricorso, e per l'effetto, dichiara l'estinzione per prescrizione del credito di cui alle cartelle di pagamento n. 03020110027273530000, n.
03020120026929413000 e n. 03020140004022360000, richiamate nell'intimazione di pagamento n. 03020229001705492000 notificata il 13.09.2023;
4 - condanna le resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate in
€ 2.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c..
Catanzaro, li 10.12.2025
Il Giudice del Lavoro
NE MI ZI
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