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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/03/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Federica Francesca Levrino ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 7979/24 R.G. promossa da:
c.f. e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 elettivamente domiciliati in Bari alla Via Calefati n. 133, presso e nello CodiceFiscale_2 studio dell'avv. Vito Chimienti che li rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
- RICORRENTI -
-
contro
-
, c.f. – elettivamente domiciliato in Cavour, via G. Controparte_1 C.F._3
Giolitti n. 56 presso e nello studio dell'avv. Valerio Airaudo che lo rappresenta e difende per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE–
OGGETTO: risarcimento danni per responsabilità professionale
CONCLUSIONI:
Per parti ricorrenti
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
• accertare e dichiarare la responsabilità ex contractu per inadempimento dell'obbligazione di prestazione d'opera intellettuale del dott. (C.F.: ) Controparte_1 CodiceFiscale_4 per omesse visure ipocatastali ventennali;
• per l'effetto condannare il dott. al pagamento, a titolo di risarcimento Controparte_1 danni, della somma di €.26.910,60 oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
pagina 1 di 13 • con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
In via istruttoria,…”
Per parte resistente
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, atteso che il Tribunale di ON, con Ordinanza del 17.02.2022 passata in giudicato, ha accertato l'assenza di responsabilità in capo al convenuto dichiarare l'efficacia in CP_1 capo al convenuto e ai ricorrenti e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 dell'Ordinanza 17.02.2022 Tribunale di ON e pertanto rigettare ogni domanda attrice, come proposta d attesa l'avvenuta declaratoria, passata Parte_1 Parte_2 in giudicato, di assenza di responsabilità in capo al convenut in subordine ritenere CP_1
l'efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale, in ordine alla declaratoria di assenza di responsabilità del convenuto, della citata Ordinanza del Tribunale di ON in subordine: qualora non venga riconosciuta l'efficacia di giudicato della Ordinanza 17.02.2022 del Tribunale di ON, accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità in capo al convenuto e rigettare ogni domanda attrice, come proposta da e Controparte_1 Parte_1 [...]
perché infondata in fatto e in diritto per i motivi indicati in narrativa. Parte_2
Respingere le istanze di prova testimoniale formulate da controparte in quanto inammissibili perché irrilevanti e generiche
Condannare controparte per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Con vittoria di spese e competenze tutte di causa”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 06.05.2024 e Parte_1
hanno adito questo Tribunale al fine di ottenere l'accertamento della Parte_2 sussistenza della responsabilità contrattuale del notaio dott. allegando Controparte_1 che:
. in data 22.06.2010 , per sé e per la moglie , Parte_1 Parte_2 stipulava contratto preliminare di compravendita con i sig.ri e Controparte_2 [...]
per l'acquisto di un immobile sito in Cavour (TO), Via Mazzini n. 9, censito al N.C.E.U. CP_3 al Foglio n. 40, particella n. 441, subalterno n. 22, categoria A/2, Consistenza vani 3,5, rendita catastale e 207,87;
pagina 2 di 13 . in data 02.08.2010, con rogito rep. 25092, racc. 11119 Notaio i Controparte_1 ricorrenti concludevano l'acquisto dell'immobile nonostante quest'ultimo fosse gravato da due ipoteche (un' ipoteca volontaria iscritta a favore di in data Controparte_4
01.07.2007 di cui le parti erano a conoscenza in quanto menzionata nel preliminare di vendita, ipoteca estinta dai ricorrenti il giorno prima del rogito notarile;
una ipoteca giudiziale iscritta il 26.11.1993 di cui i ricorrenti venivo edotti solo in sede di rogito dal notaio che predisponeva una clausola contrattuale volta ad obbligare i venditori ad estinguere tale peso reale);
. sono stati costretti ad acquistare comunque l'immobile posto che il giorno precedente al rogito avevano versato, come concordato in contratto preliminare, la somma di € 146.899,83 alla Banca Barclays per la cancellazione dell'ipoteca volontaria e, qualora fossero stati messi a conoscenza delle pregiudizievoli gravanti sull'immobile, non lo avrebbero acquistato;
. il notaio rogante non riportava nella nota di trascrizione – sezione D – all'Agenzia del territorio di Pinerolo trasmessa in data 27.8.2010 che sull'immobile gravava l'ipoteca giudiziale;
. a seguito di controlli successivi alla vendita dell'immobile i ricorrenti venivano a conoscenza della trasformazione dell'ipoteca giudiziale, risalente al 26.11.1993, in esecuzione immobiliare con trascrizione del 06.02.2009, antecedente la data della stipula del rogito;
. dalle verifiche effettuate presso gli uffici comunali di Cavour i ricorrenti venivano a conoscenza che sull'immobile erano stati realizzati un abuso edilizio insanabile (locale veranda) e un abuso che atteneva alla trasformazione del locale cantina in autorimessa senza alcuna autorizzazione comunale.
Hanno quindi dedotto la responsabilità contrattuale del notaio per Controparte_1 aver egli omesso di eseguire le visure ipocatastali per un periodo comprensivo del ventennio anteriore, allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà, chiedendo la condanna dello stesso al pagamento in loro favore della somma complessiva di € 26.910,60 a titolo di risarcimento dei danni patiti (comprensivo di € 19.600,00 pari al deprezzamento del valore commerciale dell'immobile a causa di un abuso edilizio insanabile (come da CTU espletata nel corso del giudizio r.g. 1640/2010 concluso con sent. n. 71/2016 del Tribunale di
Torino) e di € 7.310,60 per spese relative alla pratica di sanatoria della cantina/autorimessa).
pagina 3 di 13 Con comparsa di costituzione e risposta dell'08.01.2025 si è costituito in giudizio il notaio : Controparte_1
. non contestando la stipula, in data 22.06.2010, del preliminare di compravendita dell'immobile sito in Cavour Via Mazzini n. 9, nel quale si dava atto della presenza di un'ipoteca volontaria a garanzia di un mutuo né l'acquisto dell'immobile da parte dei ricorrenti con suo Rogito del 02.08.2010, in occasione del quale il professionista informava gli acquirenti di un'ulteriore ipoteca risalente al 1993;
. contestando le ulteriori circostanze ed allegando:
. di non aver prestato consulenze sul preliminare né di aver preso parte alle trattative;
. di aver effettuato tutte le visure di sua competenza notiziando in tempo utile i ricorrenti, vale a dire al momento del rogito, posto che alcuna norma impone che debba farlo precedentemente;
. che al momento del Rogito (02.08.2010) i ricorrenti non avevano ancora corrisposto nulla alla avendo provveduto, con bonifico, il 03.08.2010 al versamento dell'importo CP_4 pattuito;
. che le parti erano state informate dell'ipoteca volontaria datata 1993 che è espressamente indicata nel rogito, in occasione del quale avevano anche stabilito le modalità per la sua estinzione, posto peraltro che detta formalità riguardava solo la cantina, non era stata indicata nel preliminare di compravendita ed inoltre aveva cessato la sua efficacia nel
2013;
. che il pignoramento non riguardava l'immobile compravenduto (avendo ad oggetto un altro subalterno) ed in ogni caso non era efficace nei confronti dei ricorrenti, posto che venne trascritto in odio al sig. , costruttore dell'immobile, dante causa dei Persona_1 venditori, i quali avevano acquistato il bene due anni prima della trascrizione del pignoramento e dunque in forza dell'art. 2914 comma 1 c.c., l'atto esecutivo non esplicava alcuna efficacia sull'immobile acquistato successivamente dagli odierni ricorrenti (ed invero il trasferimento seguito al pignoramento non ha interessato la cantina dei ricorrenti);
. che le formalità pregiudizievoli vengono trascritte in capo al nominativo del proprietario e non sul bene oggetto di compravendita e, nel caso di specie, il notaio non avrebbe potuto avvedersi del pignoramento in quanto trascritto in odio ad un soggetto estraneo ai contraenti;
pagina 4 di 13 . che alcun danno si è generato in capo ai sig.ri posto che il Parte_3 pignoramento non era efficace nei loro confronti e la circostanza che ci fosse un'ipoteca sulla cantina non è stata ritenuta una condizione tale da sconsigliare i ricorrenti dal pervenire all'acquisto, con l'impegno alla cancellazione da parte dei venditori, poi concretamente realizzata nel 2014;
. che il notaio non è obbligato, né ha le capacità professionali, di verificare la conformità di un immobile a quanto previsto nel permesso di costruire;
non è neppure tenuto a verificare la veridicità delle affermazioni rese dai venditori in ordine alla conformità urbanistico edilizia;
. che i ricorrenti avevano promosso un giudizio risarcitorio nei confronti dei venditori
(sig.ri ) e dell'Agenzia immobiliare ( ), conclusosi con la sentenza n. Parte_4 Parte_5
71/16 del Tribunale di Torino, confermata dalla Corte d'Appello di Torino con sentenza n.
1916/18 che ha condannato i sig.ri al risarcimento del danno, accertando la Parte_4 presenza di irregolarità edilizie nell'immobile compravenduto;
. che i ricorrenti hanno inoltre promosso atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo richiesto dagli eredi dell'avv. (loro difensore nelle cause sopra Persona_2 indicate), proponendo domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni da asserita responsabilità professionale del legale, il quale aveva omesso di citare il giudizio il notaio rogante, odierno convenuto, e detto procedimento è stato definito dal Tribunale di ON con ordinanza ex art. 14 D.lgs. 150/2011 del 17.2.2022, passata in giudicato, con cui il giudice ha rigettato l'opposizione e le ulteriori domande attoree escludendo alcuna responsabilità del notaio nella vicenda traslativa per cui è causa.
Ha, inoltre, rilevato la possibile sussistenza di una illegittima duplicazione delle poste risarcitorie ivi richieste rispetto a quanto già attenuto con le sentenze favorevoli emesse all'esito dei giudizi nei confronti dei venditori e ne ha, in ogni caso, contestato la quantificazione, asserendo che la stessa è basta su una CTU espletata in un procedimento in cui il resistente non era parte;
inoltre, la veranda è stata sanata quindi non sussiste alcuna diminuzione di valore dell'immobile; in merito ai costi di ripristino del portico ha sottolineato che la veranda non è stata eliminata e il portico non è stato ripristinato nella situazione quo ante e per ciò che riguarda le spese di sanatoria della cantina ha evidenziato che la sentenza del Tribunale di Torino prodotta dai ricorrenti aveva accertato che gli stessi fossero a pagina 5 di 13 conoscenza delle difformità prima del preliminare e quindi avevano consapevolmente deciso di acquistare l'immobile con tali difformità.
Alla luce di ciò parte resistente ha chiesto di potersi avvalere del “giudicato riflesso” portato dall'ordinanza del Tribunale di ON sull' accertamento dell'assenza di responsabilità in capo al notaio nella gestione dell'incarico conferitogli dai ricorrenti;
in via subordinata ha chiesto che venga dichiarata l'efficacia “riflessa” di prova o di elemento di prova documentale dell'Ordinanza sopra citata.
Per il caso in cui non fosse riconosciuta l'efficacia di giudicato dell'ordinanza
17.02.2022 del Tribunale di ON ha chiesto di accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità in capo al resistente notaio con il rigetto della domanda attorea. Ha, infine chiesto la condanna dei ricorrenti per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
In corso di causa, visto l'art. 281 duodecies comma 4 c.p.c. è stato assegnato alle parti termine perentorio per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare mezzi di prova e produrre documenti, nonché termine perentorio per replicare e dedurre in prova contraria. All'esito la causa è stata chiamata all'udienza del 26.2.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
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1. Sulla qualificazione giuridica della fattispecie
La presente fattispecie trae origine dalla domanda dispiegata da e Parte_1
, volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del Parte_2 contegno asseritamente negligente serbato dal notaio in sede di rogito relativo CP_1 alla compravendita dell'immobile acquistato dagli attori dai sig.ri. e CP_2 CP_2 [...]
in data 2.8.2010. CP_3
In particolare gli attori hanno contestato al notaio convenuto (a) di aver reso edotti gli attori, solo in sede di rogito, dell'esistenza di un'ipoteca iscritta in data 26.11.2023, (b) di aver omesso di effettuare i dovuti controlli onde comunicare loro che detta ipoteca era stata trasformata in esecuzione immobiliare con relativa trascrizione avvenuta il 6.2.2009 e dunque in data antecedente la stipula, (c) di non aver riportato nella nota di trascrizione trasmessa all'Agenzia del territorio di Pinerolo il 27.8.2010 che sull'immobile gravava detta ipoteca, di tal ché essi, se correttamente edotti, non avrebbero concluso l'affare, acquistando un immobile pignorato.
pagina 6 di 13 Gli odierni attori hanno quindi dedotto che il notaio sarebbe venuto meno all'obbligo contrattuale di eseguire le visure ipotecarie e catastali per un periodo comprensivo del ventennio anteriore alla data dell'atto.
Essi, dunque, hanno domandato la condanna del notaio al risarcimento CP_1 dei danni asseritamente subiti e consistiti nel deprezzamento del valore commerciale dell'immobile e nelle spese per la pratica di sanatoria per ovviare alle irregolarità urbanistico edilizie del bene che essi hanno acquistato, ignorandone incolpevolmente le difformità.
Il dott. ha contestato i predetti assunti rilevando che (a) il notaio può CP_1 comunicare quale sia l'esito delle visure ipocatastali al momento del rogito, (b) che nel rogito l'ipoteca datata 1993 era stata espressamente indicata, di tal ché le parti stabilirono anche le modalità della sua estinzione e (c) che il pignoramento de quo non riguardava l'immobile compravenduto e non era efficace nei confronti degli acquirenti, osservando inoltre che alcuna responsabilità potesse ascriversi al notaio per la presenza di irregolarità edilizie ed urbanistiche nell'immobile e che la richiesta risarcitoria avanzata dagli attori costituisce una duplicazione risarcitoria rispetto a quanto dagli stessi ottenuto con le pronunce favorevoli emesse nei confronti dei venditori.
Il notaio ha, inoltre, chiesto accertarsi l'efficacia riflessa del giudicato CP_1 formatosi con riferimento all'accertamento condotto nell'ordinanza emessa dal Tribunale di
ON in data 1.3.2022, passata in giudicato, all'esito del giudizio per opposizione a decreto ingiuntivo promosso dai sig.ri e contro gli eredi del legale che li Pt_1 Parte_2 aveva assistiti nei processi promossi contro i sig.ri e per il Controparte_2 CP_3 pagamento delle proprie spettanze.
Con l'ordinanza dell'1.3.2022, emessa ex art. 14 d.lgs. 150/2011, il Tribunale di ON, con riferimento alla doglianza degli opponenti relativa all'operato dell'avvocato Per_2
che aveva omesso di citare nel giudizio avverso i venditori anche il notaio
[...] che aveva rogato l'atto di compravendita dell'immobile, per aver quest'ultimo CP_1
“segnalato agli acquirenti soltanto il giorno dell'atto, che l'immobile da trasferirsi … era gravato anche da un'ulteriore ipoteca volontaria iscritta nel 1993, dall'Istituto bancario San
Paolo di Torino, nonché da un pignoramento immobiliare trascritto il 06/02/2009, su istanza di nei confronti del dante causa dei venditori ”, ha Parte_6 Persona_1
pagina 7 di 13 concluso che “nessuna responsabilità avrebbe potuto essere fatta valere nei confronti” del notaio.
Ora, nessun dubbio può sussistere sulla natura contrattuale della responsabilità del professionista, con la precisazione che, per giurisprudenza costante, “le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo, di guisa che, ai fini di un eventuale giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, comma 2, che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione, da commisurare alla natura dell'attività concretamente esercitata, non potendo il suddetto professionista garantire l'esito favorevole auspicato dal cliente” (Cass. Civ. 20 maggio 2015,
n. 10289, Cass. 18612/13).
Ne deriva sotto il profilo dell'onere probatorio l'applicazione dei principi enunciati in via generale in materia contrattuale dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 13533/01: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, e eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex articolo
1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora pagina 8 di 13 una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (così ancora
Cass. n. 25872/20).
Con specifico riferimento al notaio, si è affermato in giurisprudenza che “Rientra tra gli obblighi del notaio richiesto della stipulazione di un contratto di compravendita immobiliare e, in particolare, nell'obbligo di buona fede oggettiva, lo svolgimento delle attività accessorie e successive necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti ed, in particolare, il compimento delle cosiddette "visure" catastali e ipotecarie allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà, salvo espresso esonero del notaio da tale attività per concorde volontà delle parti, dettata da motivi di urgenza o da altre ragioni” (Cass.
21775/19 conf. Cass. 25865/20).
2. Sull'assenza di responsabilità in capo al professionista
Facendo applicazione delle suesposte linee ermeneutiche al caso in esame occorre considerare come anzitutto, risulti per tabulas l'avvenuto compimento da parte del notaio delle c.d. visure ipocatastali relative all'immobile oggetto di compravendita, come desumibile dal contenuto del rogito stesso, ove viene dato atto dell'esistenza di una ipoteca volontaria, iscritta in favore della in data 01.07.2007 e di cui le parti ricorrenti Controparte_4 erano a conoscenza in quanto menzionata nel preliminare di compravendita del 22.06.2010
(cfr. doc. 1 fasc. attoreo), nonché di un'ipoteca iscritta in data 26.11.1993 ai nn. reg. gen.
7173 e reg. part. 697, “efficace per quanto essa colpisce il vano ad uso cantina al piano seminterrato come sopra venduto alla lettera b), la quale ipoteca la parte venditrice si impegna ed obbliga a cancellare o a far cancellare a sue totali cura e spese entro il più breve tempo possibile, ha semplice richiesta della parte compratrice” (cfr. rogito, doc. 2 fasc. attoreo).
E' appena il caso di osservare che nessuna norma impone al notaio di rendere note agli acquirenti eventuali iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sull'immobile con notevole anticipo rispetto alla data del rogito;
peraltro nel caso di specie la segnalazione della presenza dell'iscrizione anteriormente ignota era avvenuta prima della stipula, tanto che nell'atto si rinvengono le pattuizioni delle parti in ordine ad essa.
Trattasi inoltre di ipoteca volontaria derivante da contratto di mutuo fondiario concesso dall'Istituto San Paolo di Torino al sig. , costruttore dell'immobile e dante Persona_1
pagina 9 di 13 causa dei venditori, sig.ri e (atto di vendita a rogito notaio Controparte_2 CP_3 in data 31.7.2007) (cfr. rogito, doc. 2 fasc. attoreo). Per_3
Per ciò che concerne invece il pignoramento deve darsi atto di come il predetto atto esecutivo (doc. 10 fasc. resistente) risulti iscritto su beni in Cavour, censiti al NCEU al Foglio
40, particella 441, subalterni 8,14,15,20,21,23, mentre l'immobile venduto ai ricorrenti è censito al NCEU al Foglio 40 particella 441, subalterno 22, quindi non fa parte dei beni pignorati (cfr. rogito doc. 2 fasc. attori).
Quest'atto venne trascritto in odio di terza persona, precisamente in capo a
[...]
, costruttore dell'immobile che aveva venduto l'immobile ai danti causa Per_1
( ) degli odierni attori ( in data 31/07/2007, ben due Parte_4 Parte_3 anni prima del pignoramento trascritto in data 06/02/2009 (cfr. doc. 10 fasc. resistente) e, pertanto, l'atto esecutivo non esplicava alcuna efficacia sull'immobile acquistato dai e venduto agli Parte_4 Parte_3
Il pignoramento, in quanto trascritto nei confronti di dopo la Persona_1 trascrizione dell'atto con cui lo stesso aveva venduto il compendio immobiliare in questione ai danti causa degli odierni opponenti, risultava inefficace nei loro confronti, visto che, per quanto disposto dall'art. 2914, comma 1, numero 1, c.c., non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, le sole alienazioni di beni immobili che, sebbene anteriori al pignoramento, siano state trascritte successivamente al pignoramento medesimo, mentre, conseguentemente, una vendita anteriore al pignoramento è pienamente efficace e impedisce al creditore qualsiasi azione esecutiva sul bene compravenduto.
Tale trascrizione, quindi, non ha potuto creare alcun danno ai ricorrenti, perché non riguardava i beni da loro acquistati (subalterno 22) e perché non avrebbe comunque avuto effetto nei loro confronti, in quanto la trascrizione del pignoramento è avvenuta in data
6.2.2009, mentre l'atto di compravendita dell'immobile intervenuto tra il debitore poi esecutato – – e i dante causa degli odierni attori – sig.ri – Persona_1 Parte_4
è antecedente ad esso e risale al rogito notaio del 31.7.2007. Per_3
Invero, il decreto di trasferimento seguito al pignoramento di cui sopra, non ha interessato l'immobile compravenduto dai sig.ri e neppure parti di Parte_3 esso (quali la cantina) (cfr. doc. 11 fasc. resistente).
pagina 10 di 13 In ogni caso, le formalità pregiudizievoli vengono trascritte in capo al nominativo del proprietario (quindi, nel caso di specie, in capo al , terzo estraneo, alla Persona_1 vendita oggetto di causa) e non sul bene oggetto di compravendita, con la conseguenza che il notaio neppure avrebbe potuto avvedersi di un pignoramento non trascritto nei confronti dei danti causa degli odierni attori, bensì di un soggetto terzo alla compravendita.
Infine, con riferimento alla doglianza attorea per cui il notaio “non [avrebbe] neppure riportato fedelmente nell'atto di vendita la corretta trascrizione dell'ipoteca giudiziale, così come già contenuta nell'atto di provenienza del medesimo immobile” deve osservarsi che non risultano prodotti in atti né l'atto di provenienza né la relativa nota di trascrizione, posto peraltro che il doc. 4 depositato dai ricorrenti non è la “trascrizione dell'ipoteca giudiziale già contenuta nell'atto di provenienza del medesimo immobile” bensì la trascrizione dell'atto di compravendita rogato dal notaio CP_1
Ne consegue che alcuna responsabilità possa essere ascritta al notaio CP_1 posto che egli ha correttamente condotto le verifiche preliminari alla compravendita, eseguendo le visure ipocatastali relative al ventennio precedente, segnalando alle parti la presenza di un'ipoteca volontaria non precedentemente rilevata e rispetto alla quale i contraenti, nell'atto, si sono determinati in ordine alle modalità della sua estinzione, mentre con riferimento al mancato rilievo del sopracitato pignoramento, nulla può essere imputato al professionista convenuto trattandosi di formalità che non ha dispiegato alcun effetto pregiudizievole nei confronti degli odierni attori in quanto agli stessi inopponibile.
A ciò si aggiunga che indimostrata in giudizio è rimasta altresì la circostanza che i sig.ri e si sono visti costretti ad acquistare l'immobile atteso che “il giorno Pt_1 Parte_2 precedente avevano già provveduto a versare, come concordato in contratto preliminare, la somma di € 146.899,83 alla Banca Barclays, per la cancellazione dell'ipoteca volontaria” (cfr. ricorso pag. 2), posto che il bonifico è stato effettuato il 3.8.2010, vale a dire il giorno successivo il rogito del notaio (cfr. doc. 5 fasc. resistente). CP_1
Ed, infine, alcuna doglianza può essere mossa la notaio con riferimento CP_1 all'esistenza di eventuali irregolarità urbanistiche o edilizie cui è successivamente risultato essere affetto l'immobile compravenduto, posto che alcun obbligo di verifica della conformità urbanistica ed edilizia gli era imposto, essendo detta garanzia prestata dai venditori e che, nel caso di specie, gli attori hanno già ottenuto un titolo loro favorevole nei confronti dei sig.ri pagina 11 di 13 , proprio con riferimento alle irregolarità riscontrate e concernenti la veranda Parte_4 dell'abitazione (Cfr. sentenza Tribunale Torino 71/2016 e sentenza Corte d'Appello n.
1916/18, doc. 6 e 7 fasc. resistente).
Per i motivi tutti che precedono la domanda attorea è dunque respinta in quanto infondata.
Resta assorbita, per il principio della ragione più liquida, ogni questione relativa all'efficacia riflessa del giudicato – di cui all'ordinanza emessa dal Tribunale di ON in data
17.2.2022 – nella presente fattispecie, essendosi comunque addivenuti al rigetto della domanda attorea.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono interamente poste a carico di parti ricorrenti.
Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, come modificato dal DM n. 147/22 (per essersi l'attività defensionale esaurita dopo la sua entrata in vigore), tenendo conto del valore della causa, determinato ai sensi dell'art. 5 TF, in base al criterio del disputatum (scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00), delle questioni trattate e dell'attività svolta, così applicandosi i valori minimi per le quattro fasi, trattandosi di procedimento semplificato di cognizione ove non è stata svolta alcuna attività istruttoria.
Sussistono infine i presupposti per la condanna dei ricorrenti anche ai sensi dell'art. 96
c.p.c. posto che vi sono concreti indicatori dell'esistenza di una colpa grave in capo agli stessi che hanno promosso un'azione infondata, nonostante altro Tribunale, in un giudizio nel quale essi stessi erano parte, con sentenza non più soggetta a gravame, avesse accertato incidenter tantum l'assenza di alcuna responsabilità in capo al notaio per la CP_1 vicenda poi fatta oggetto del presente giudizio.
I ricorrenti sono dunque condannati al risarcimento in favore del resistente della somma di € 1.904 (pari alla metà delle spese di lite come liquidate in dispositivo), oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo, nonché al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma pari a € 500,00.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
pagina 12 di 13 - rigetta la domanda di e in quanto infondata;
Parte_1 Parte_2
- condanna e a rimborsare a le Parte_1 Parte_2 Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 3.808,00 per compensi, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna e al risarcimento del danno ex art. 96 Parte_1 Parte_2 comma 1 c.p.c. in favore di liquidato nella somma di € 1.904,00 oltre Controparte_1 interessi legali dalla pronuncia al saldo;
- condanna e al pagamento della somma di € Parte_1 Parte_2
500,00 a favore della cassa delle ammende ex art. 96 co 4 c.p.c.
Così deciso in Torino, in data 4.3.2025
Il Giudice
Federica Francesca Levrino
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Federica Francesca Levrino ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 7979/24 R.G. promossa da:
c.f. e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 elettivamente domiciliati in Bari alla Via Calefati n. 133, presso e nello CodiceFiscale_2 studio dell'avv. Vito Chimienti che li rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
- RICORRENTI -
-
contro
-
, c.f. – elettivamente domiciliato in Cavour, via G. Controparte_1 C.F._3
Giolitti n. 56 presso e nello studio dell'avv. Valerio Airaudo che lo rappresenta e difende per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE–
OGGETTO: risarcimento danni per responsabilità professionale
CONCLUSIONI:
Per parti ricorrenti
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
• accertare e dichiarare la responsabilità ex contractu per inadempimento dell'obbligazione di prestazione d'opera intellettuale del dott. (C.F.: ) Controparte_1 CodiceFiscale_4 per omesse visure ipocatastali ventennali;
• per l'effetto condannare il dott. al pagamento, a titolo di risarcimento Controparte_1 danni, della somma di €.26.910,60 oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
pagina 1 di 13 • con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
In via istruttoria,…”
Per parte resistente
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, atteso che il Tribunale di ON, con Ordinanza del 17.02.2022 passata in giudicato, ha accertato l'assenza di responsabilità in capo al convenuto dichiarare l'efficacia in CP_1 capo al convenuto e ai ricorrenti e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 dell'Ordinanza 17.02.2022 Tribunale di ON e pertanto rigettare ogni domanda attrice, come proposta d attesa l'avvenuta declaratoria, passata Parte_1 Parte_2 in giudicato, di assenza di responsabilità in capo al convenut in subordine ritenere CP_1
l'efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale, in ordine alla declaratoria di assenza di responsabilità del convenuto, della citata Ordinanza del Tribunale di ON in subordine: qualora non venga riconosciuta l'efficacia di giudicato della Ordinanza 17.02.2022 del Tribunale di ON, accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità in capo al convenuto e rigettare ogni domanda attrice, come proposta da e Controparte_1 Parte_1 [...]
perché infondata in fatto e in diritto per i motivi indicati in narrativa. Parte_2
Respingere le istanze di prova testimoniale formulate da controparte in quanto inammissibili perché irrilevanti e generiche
Condannare controparte per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Con vittoria di spese e competenze tutte di causa”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 06.05.2024 e Parte_1
hanno adito questo Tribunale al fine di ottenere l'accertamento della Parte_2 sussistenza della responsabilità contrattuale del notaio dott. allegando Controparte_1 che:
. in data 22.06.2010 , per sé e per la moglie , Parte_1 Parte_2 stipulava contratto preliminare di compravendita con i sig.ri e Controparte_2 [...]
per l'acquisto di un immobile sito in Cavour (TO), Via Mazzini n. 9, censito al N.C.E.U. CP_3 al Foglio n. 40, particella n. 441, subalterno n. 22, categoria A/2, Consistenza vani 3,5, rendita catastale e 207,87;
pagina 2 di 13 . in data 02.08.2010, con rogito rep. 25092, racc. 11119 Notaio i Controparte_1 ricorrenti concludevano l'acquisto dell'immobile nonostante quest'ultimo fosse gravato da due ipoteche (un' ipoteca volontaria iscritta a favore di in data Controparte_4
01.07.2007 di cui le parti erano a conoscenza in quanto menzionata nel preliminare di vendita, ipoteca estinta dai ricorrenti il giorno prima del rogito notarile;
una ipoteca giudiziale iscritta il 26.11.1993 di cui i ricorrenti venivo edotti solo in sede di rogito dal notaio che predisponeva una clausola contrattuale volta ad obbligare i venditori ad estinguere tale peso reale);
. sono stati costretti ad acquistare comunque l'immobile posto che il giorno precedente al rogito avevano versato, come concordato in contratto preliminare, la somma di € 146.899,83 alla Banca Barclays per la cancellazione dell'ipoteca volontaria e, qualora fossero stati messi a conoscenza delle pregiudizievoli gravanti sull'immobile, non lo avrebbero acquistato;
. il notaio rogante non riportava nella nota di trascrizione – sezione D – all'Agenzia del territorio di Pinerolo trasmessa in data 27.8.2010 che sull'immobile gravava l'ipoteca giudiziale;
. a seguito di controlli successivi alla vendita dell'immobile i ricorrenti venivano a conoscenza della trasformazione dell'ipoteca giudiziale, risalente al 26.11.1993, in esecuzione immobiliare con trascrizione del 06.02.2009, antecedente la data della stipula del rogito;
. dalle verifiche effettuate presso gli uffici comunali di Cavour i ricorrenti venivano a conoscenza che sull'immobile erano stati realizzati un abuso edilizio insanabile (locale veranda) e un abuso che atteneva alla trasformazione del locale cantina in autorimessa senza alcuna autorizzazione comunale.
Hanno quindi dedotto la responsabilità contrattuale del notaio per Controparte_1 aver egli omesso di eseguire le visure ipocatastali per un periodo comprensivo del ventennio anteriore, allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà, chiedendo la condanna dello stesso al pagamento in loro favore della somma complessiva di € 26.910,60 a titolo di risarcimento dei danni patiti (comprensivo di € 19.600,00 pari al deprezzamento del valore commerciale dell'immobile a causa di un abuso edilizio insanabile (come da CTU espletata nel corso del giudizio r.g. 1640/2010 concluso con sent. n. 71/2016 del Tribunale di
Torino) e di € 7.310,60 per spese relative alla pratica di sanatoria della cantina/autorimessa).
pagina 3 di 13 Con comparsa di costituzione e risposta dell'08.01.2025 si è costituito in giudizio il notaio : Controparte_1
. non contestando la stipula, in data 22.06.2010, del preliminare di compravendita dell'immobile sito in Cavour Via Mazzini n. 9, nel quale si dava atto della presenza di un'ipoteca volontaria a garanzia di un mutuo né l'acquisto dell'immobile da parte dei ricorrenti con suo Rogito del 02.08.2010, in occasione del quale il professionista informava gli acquirenti di un'ulteriore ipoteca risalente al 1993;
. contestando le ulteriori circostanze ed allegando:
. di non aver prestato consulenze sul preliminare né di aver preso parte alle trattative;
. di aver effettuato tutte le visure di sua competenza notiziando in tempo utile i ricorrenti, vale a dire al momento del rogito, posto che alcuna norma impone che debba farlo precedentemente;
. che al momento del Rogito (02.08.2010) i ricorrenti non avevano ancora corrisposto nulla alla avendo provveduto, con bonifico, il 03.08.2010 al versamento dell'importo CP_4 pattuito;
. che le parti erano state informate dell'ipoteca volontaria datata 1993 che è espressamente indicata nel rogito, in occasione del quale avevano anche stabilito le modalità per la sua estinzione, posto peraltro che detta formalità riguardava solo la cantina, non era stata indicata nel preliminare di compravendita ed inoltre aveva cessato la sua efficacia nel
2013;
. che il pignoramento non riguardava l'immobile compravenduto (avendo ad oggetto un altro subalterno) ed in ogni caso non era efficace nei confronti dei ricorrenti, posto che venne trascritto in odio al sig. , costruttore dell'immobile, dante causa dei Persona_1 venditori, i quali avevano acquistato il bene due anni prima della trascrizione del pignoramento e dunque in forza dell'art. 2914 comma 1 c.c., l'atto esecutivo non esplicava alcuna efficacia sull'immobile acquistato successivamente dagli odierni ricorrenti (ed invero il trasferimento seguito al pignoramento non ha interessato la cantina dei ricorrenti);
. che le formalità pregiudizievoli vengono trascritte in capo al nominativo del proprietario e non sul bene oggetto di compravendita e, nel caso di specie, il notaio non avrebbe potuto avvedersi del pignoramento in quanto trascritto in odio ad un soggetto estraneo ai contraenti;
pagina 4 di 13 . che alcun danno si è generato in capo ai sig.ri posto che il Parte_3 pignoramento non era efficace nei loro confronti e la circostanza che ci fosse un'ipoteca sulla cantina non è stata ritenuta una condizione tale da sconsigliare i ricorrenti dal pervenire all'acquisto, con l'impegno alla cancellazione da parte dei venditori, poi concretamente realizzata nel 2014;
. che il notaio non è obbligato, né ha le capacità professionali, di verificare la conformità di un immobile a quanto previsto nel permesso di costruire;
non è neppure tenuto a verificare la veridicità delle affermazioni rese dai venditori in ordine alla conformità urbanistico edilizia;
. che i ricorrenti avevano promosso un giudizio risarcitorio nei confronti dei venditori
(sig.ri ) e dell'Agenzia immobiliare ( ), conclusosi con la sentenza n. Parte_4 Parte_5
71/16 del Tribunale di Torino, confermata dalla Corte d'Appello di Torino con sentenza n.
1916/18 che ha condannato i sig.ri al risarcimento del danno, accertando la Parte_4 presenza di irregolarità edilizie nell'immobile compravenduto;
. che i ricorrenti hanno inoltre promosso atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo richiesto dagli eredi dell'avv. (loro difensore nelle cause sopra Persona_2 indicate), proponendo domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni da asserita responsabilità professionale del legale, il quale aveva omesso di citare il giudizio il notaio rogante, odierno convenuto, e detto procedimento è stato definito dal Tribunale di ON con ordinanza ex art. 14 D.lgs. 150/2011 del 17.2.2022, passata in giudicato, con cui il giudice ha rigettato l'opposizione e le ulteriori domande attoree escludendo alcuna responsabilità del notaio nella vicenda traslativa per cui è causa.
Ha, inoltre, rilevato la possibile sussistenza di una illegittima duplicazione delle poste risarcitorie ivi richieste rispetto a quanto già attenuto con le sentenze favorevoli emesse all'esito dei giudizi nei confronti dei venditori e ne ha, in ogni caso, contestato la quantificazione, asserendo che la stessa è basta su una CTU espletata in un procedimento in cui il resistente non era parte;
inoltre, la veranda è stata sanata quindi non sussiste alcuna diminuzione di valore dell'immobile; in merito ai costi di ripristino del portico ha sottolineato che la veranda non è stata eliminata e il portico non è stato ripristinato nella situazione quo ante e per ciò che riguarda le spese di sanatoria della cantina ha evidenziato che la sentenza del Tribunale di Torino prodotta dai ricorrenti aveva accertato che gli stessi fossero a pagina 5 di 13 conoscenza delle difformità prima del preliminare e quindi avevano consapevolmente deciso di acquistare l'immobile con tali difformità.
Alla luce di ciò parte resistente ha chiesto di potersi avvalere del “giudicato riflesso” portato dall'ordinanza del Tribunale di ON sull' accertamento dell'assenza di responsabilità in capo al notaio nella gestione dell'incarico conferitogli dai ricorrenti;
in via subordinata ha chiesto che venga dichiarata l'efficacia “riflessa” di prova o di elemento di prova documentale dell'Ordinanza sopra citata.
Per il caso in cui non fosse riconosciuta l'efficacia di giudicato dell'ordinanza
17.02.2022 del Tribunale di ON ha chiesto di accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità in capo al resistente notaio con il rigetto della domanda attorea. Ha, infine chiesto la condanna dei ricorrenti per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
In corso di causa, visto l'art. 281 duodecies comma 4 c.p.c. è stato assegnato alle parti termine perentorio per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare mezzi di prova e produrre documenti, nonché termine perentorio per replicare e dedurre in prova contraria. All'esito la causa è stata chiamata all'udienza del 26.2.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
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1. Sulla qualificazione giuridica della fattispecie
La presente fattispecie trae origine dalla domanda dispiegata da e Parte_1
, volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del Parte_2 contegno asseritamente negligente serbato dal notaio in sede di rogito relativo CP_1 alla compravendita dell'immobile acquistato dagli attori dai sig.ri. e CP_2 CP_2 [...]
in data 2.8.2010. CP_3
In particolare gli attori hanno contestato al notaio convenuto (a) di aver reso edotti gli attori, solo in sede di rogito, dell'esistenza di un'ipoteca iscritta in data 26.11.2023, (b) di aver omesso di effettuare i dovuti controlli onde comunicare loro che detta ipoteca era stata trasformata in esecuzione immobiliare con relativa trascrizione avvenuta il 6.2.2009 e dunque in data antecedente la stipula, (c) di non aver riportato nella nota di trascrizione trasmessa all'Agenzia del territorio di Pinerolo il 27.8.2010 che sull'immobile gravava detta ipoteca, di tal ché essi, se correttamente edotti, non avrebbero concluso l'affare, acquistando un immobile pignorato.
pagina 6 di 13 Gli odierni attori hanno quindi dedotto che il notaio sarebbe venuto meno all'obbligo contrattuale di eseguire le visure ipotecarie e catastali per un periodo comprensivo del ventennio anteriore alla data dell'atto.
Essi, dunque, hanno domandato la condanna del notaio al risarcimento CP_1 dei danni asseritamente subiti e consistiti nel deprezzamento del valore commerciale dell'immobile e nelle spese per la pratica di sanatoria per ovviare alle irregolarità urbanistico edilizie del bene che essi hanno acquistato, ignorandone incolpevolmente le difformità.
Il dott. ha contestato i predetti assunti rilevando che (a) il notaio può CP_1 comunicare quale sia l'esito delle visure ipocatastali al momento del rogito, (b) che nel rogito l'ipoteca datata 1993 era stata espressamente indicata, di tal ché le parti stabilirono anche le modalità della sua estinzione e (c) che il pignoramento de quo non riguardava l'immobile compravenduto e non era efficace nei confronti degli acquirenti, osservando inoltre che alcuna responsabilità potesse ascriversi al notaio per la presenza di irregolarità edilizie ed urbanistiche nell'immobile e che la richiesta risarcitoria avanzata dagli attori costituisce una duplicazione risarcitoria rispetto a quanto dagli stessi ottenuto con le pronunce favorevoli emesse nei confronti dei venditori.
Il notaio ha, inoltre, chiesto accertarsi l'efficacia riflessa del giudicato CP_1 formatosi con riferimento all'accertamento condotto nell'ordinanza emessa dal Tribunale di
ON in data 1.3.2022, passata in giudicato, all'esito del giudizio per opposizione a decreto ingiuntivo promosso dai sig.ri e contro gli eredi del legale che li Pt_1 Parte_2 aveva assistiti nei processi promossi contro i sig.ri e per il Controparte_2 CP_3 pagamento delle proprie spettanze.
Con l'ordinanza dell'1.3.2022, emessa ex art. 14 d.lgs. 150/2011, il Tribunale di ON, con riferimento alla doglianza degli opponenti relativa all'operato dell'avvocato Per_2
che aveva omesso di citare nel giudizio avverso i venditori anche il notaio
[...] che aveva rogato l'atto di compravendita dell'immobile, per aver quest'ultimo CP_1
“segnalato agli acquirenti soltanto il giorno dell'atto, che l'immobile da trasferirsi … era gravato anche da un'ulteriore ipoteca volontaria iscritta nel 1993, dall'Istituto bancario San
Paolo di Torino, nonché da un pignoramento immobiliare trascritto il 06/02/2009, su istanza di nei confronti del dante causa dei venditori ”, ha Parte_6 Persona_1
pagina 7 di 13 concluso che “nessuna responsabilità avrebbe potuto essere fatta valere nei confronti” del notaio.
Ora, nessun dubbio può sussistere sulla natura contrattuale della responsabilità del professionista, con la precisazione che, per giurisprudenza costante, “le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo, di guisa che, ai fini di un eventuale giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, comma 2, che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione, da commisurare alla natura dell'attività concretamente esercitata, non potendo il suddetto professionista garantire l'esito favorevole auspicato dal cliente” (Cass. Civ. 20 maggio 2015,
n. 10289, Cass. 18612/13).
Ne deriva sotto il profilo dell'onere probatorio l'applicazione dei principi enunciati in via generale in materia contrattuale dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 13533/01: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, e eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex articolo
1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora pagina 8 di 13 una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (così ancora
Cass. n. 25872/20).
Con specifico riferimento al notaio, si è affermato in giurisprudenza che “Rientra tra gli obblighi del notaio richiesto della stipulazione di un contratto di compravendita immobiliare e, in particolare, nell'obbligo di buona fede oggettiva, lo svolgimento delle attività accessorie e successive necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti ed, in particolare, il compimento delle cosiddette "visure" catastali e ipotecarie allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà, salvo espresso esonero del notaio da tale attività per concorde volontà delle parti, dettata da motivi di urgenza o da altre ragioni” (Cass.
21775/19 conf. Cass. 25865/20).
2. Sull'assenza di responsabilità in capo al professionista
Facendo applicazione delle suesposte linee ermeneutiche al caso in esame occorre considerare come anzitutto, risulti per tabulas l'avvenuto compimento da parte del notaio delle c.d. visure ipocatastali relative all'immobile oggetto di compravendita, come desumibile dal contenuto del rogito stesso, ove viene dato atto dell'esistenza di una ipoteca volontaria, iscritta in favore della in data 01.07.2007 e di cui le parti ricorrenti Controparte_4 erano a conoscenza in quanto menzionata nel preliminare di compravendita del 22.06.2010
(cfr. doc. 1 fasc. attoreo), nonché di un'ipoteca iscritta in data 26.11.1993 ai nn. reg. gen.
7173 e reg. part. 697, “efficace per quanto essa colpisce il vano ad uso cantina al piano seminterrato come sopra venduto alla lettera b), la quale ipoteca la parte venditrice si impegna ed obbliga a cancellare o a far cancellare a sue totali cura e spese entro il più breve tempo possibile, ha semplice richiesta della parte compratrice” (cfr. rogito, doc. 2 fasc. attoreo).
E' appena il caso di osservare che nessuna norma impone al notaio di rendere note agli acquirenti eventuali iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sull'immobile con notevole anticipo rispetto alla data del rogito;
peraltro nel caso di specie la segnalazione della presenza dell'iscrizione anteriormente ignota era avvenuta prima della stipula, tanto che nell'atto si rinvengono le pattuizioni delle parti in ordine ad essa.
Trattasi inoltre di ipoteca volontaria derivante da contratto di mutuo fondiario concesso dall'Istituto San Paolo di Torino al sig. , costruttore dell'immobile e dante Persona_1
pagina 9 di 13 causa dei venditori, sig.ri e (atto di vendita a rogito notaio Controparte_2 CP_3 in data 31.7.2007) (cfr. rogito, doc. 2 fasc. attoreo). Per_3
Per ciò che concerne invece il pignoramento deve darsi atto di come il predetto atto esecutivo (doc. 10 fasc. resistente) risulti iscritto su beni in Cavour, censiti al NCEU al Foglio
40, particella 441, subalterni 8,14,15,20,21,23, mentre l'immobile venduto ai ricorrenti è censito al NCEU al Foglio 40 particella 441, subalterno 22, quindi non fa parte dei beni pignorati (cfr. rogito doc. 2 fasc. attori).
Quest'atto venne trascritto in odio di terza persona, precisamente in capo a
[...]
, costruttore dell'immobile che aveva venduto l'immobile ai danti causa Per_1
( ) degli odierni attori ( in data 31/07/2007, ben due Parte_4 Parte_3 anni prima del pignoramento trascritto in data 06/02/2009 (cfr. doc. 10 fasc. resistente) e, pertanto, l'atto esecutivo non esplicava alcuna efficacia sull'immobile acquistato dai e venduto agli Parte_4 Parte_3
Il pignoramento, in quanto trascritto nei confronti di dopo la Persona_1 trascrizione dell'atto con cui lo stesso aveva venduto il compendio immobiliare in questione ai danti causa degli odierni opponenti, risultava inefficace nei loro confronti, visto che, per quanto disposto dall'art. 2914, comma 1, numero 1, c.c., non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, le sole alienazioni di beni immobili che, sebbene anteriori al pignoramento, siano state trascritte successivamente al pignoramento medesimo, mentre, conseguentemente, una vendita anteriore al pignoramento è pienamente efficace e impedisce al creditore qualsiasi azione esecutiva sul bene compravenduto.
Tale trascrizione, quindi, non ha potuto creare alcun danno ai ricorrenti, perché non riguardava i beni da loro acquistati (subalterno 22) e perché non avrebbe comunque avuto effetto nei loro confronti, in quanto la trascrizione del pignoramento è avvenuta in data
6.2.2009, mentre l'atto di compravendita dell'immobile intervenuto tra il debitore poi esecutato – – e i dante causa degli odierni attori – sig.ri – Persona_1 Parte_4
è antecedente ad esso e risale al rogito notaio del 31.7.2007. Per_3
Invero, il decreto di trasferimento seguito al pignoramento di cui sopra, non ha interessato l'immobile compravenduto dai sig.ri e neppure parti di Parte_3 esso (quali la cantina) (cfr. doc. 11 fasc. resistente).
pagina 10 di 13 In ogni caso, le formalità pregiudizievoli vengono trascritte in capo al nominativo del proprietario (quindi, nel caso di specie, in capo al , terzo estraneo, alla Persona_1 vendita oggetto di causa) e non sul bene oggetto di compravendita, con la conseguenza che il notaio neppure avrebbe potuto avvedersi di un pignoramento non trascritto nei confronti dei danti causa degli odierni attori, bensì di un soggetto terzo alla compravendita.
Infine, con riferimento alla doglianza attorea per cui il notaio “non [avrebbe] neppure riportato fedelmente nell'atto di vendita la corretta trascrizione dell'ipoteca giudiziale, così come già contenuta nell'atto di provenienza del medesimo immobile” deve osservarsi che non risultano prodotti in atti né l'atto di provenienza né la relativa nota di trascrizione, posto peraltro che il doc. 4 depositato dai ricorrenti non è la “trascrizione dell'ipoteca giudiziale già contenuta nell'atto di provenienza del medesimo immobile” bensì la trascrizione dell'atto di compravendita rogato dal notaio CP_1
Ne consegue che alcuna responsabilità possa essere ascritta al notaio CP_1 posto che egli ha correttamente condotto le verifiche preliminari alla compravendita, eseguendo le visure ipocatastali relative al ventennio precedente, segnalando alle parti la presenza di un'ipoteca volontaria non precedentemente rilevata e rispetto alla quale i contraenti, nell'atto, si sono determinati in ordine alle modalità della sua estinzione, mentre con riferimento al mancato rilievo del sopracitato pignoramento, nulla può essere imputato al professionista convenuto trattandosi di formalità che non ha dispiegato alcun effetto pregiudizievole nei confronti degli odierni attori in quanto agli stessi inopponibile.
A ciò si aggiunga che indimostrata in giudizio è rimasta altresì la circostanza che i sig.ri e si sono visti costretti ad acquistare l'immobile atteso che “il giorno Pt_1 Parte_2 precedente avevano già provveduto a versare, come concordato in contratto preliminare, la somma di € 146.899,83 alla Banca Barclays, per la cancellazione dell'ipoteca volontaria” (cfr. ricorso pag. 2), posto che il bonifico è stato effettuato il 3.8.2010, vale a dire il giorno successivo il rogito del notaio (cfr. doc. 5 fasc. resistente). CP_1
Ed, infine, alcuna doglianza può essere mossa la notaio con riferimento CP_1 all'esistenza di eventuali irregolarità urbanistiche o edilizie cui è successivamente risultato essere affetto l'immobile compravenduto, posto che alcun obbligo di verifica della conformità urbanistica ed edilizia gli era imposto, essendo detta garanzia prestata dai venditori e che, nel caso di specie, gli attori hanno già ottenuto un titolo loro favorevole nei confronti dei sig.ri pagina 11 di 13 , proprio con riferimento alle irregolarità riscontrate e concernenti la veranda Parte_4 dell'abitazione (Cfr. sentenza Tribunale Torino 71/2016 e sentenza Corte d'Appello n.
1916/18, doc. 6 e 7 fasc. resistente).
Per i motivi tutti che precedono la domanda attorea è dunque respinta in quanto infondata.
Resta assorbita, per il principio della ragione più liquida, ogni questione relativa all'efficacia riflessa del giudicato – di cui all'ordinanza emessa dal Tribunale di ON in data
17.2.2022 – nella presente fattispecie, essendosi comunque addivenuti al rigetto della domanda attorea.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono interamente poste a carico di parti ricorrenti.
Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, come modificato dal DM n. 147/22 (per essersi l'attività defensionale esaurita dopo la sua entrata in vigore), tenendo conto del valore della causa, determinato ai sensi dell'art. 5 TF, in base al criterio del disputatum (scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00), delle questioni trattate e dell'attività svolta, così applicandosi i valori minimi per le quattro fasi, trattandosi di procedimento semplificato di cognizione ove non è stata svolta alcuna attività istruttoria.
Sussistono infine i presupposti per la condanna dei ricorrenti anche ai sensi dell'art. 96
c.p.c. posto che vi sono concreti indicatori dell'esistenza di una colpa grave in capo agli stessi che hanno promosso un'azione infondata, nonostante altro Tribunale, in un giudizio nel quale essi stessi erano parte, con sentenza non più soggetta a gravame, avesse accertato incidenter tantum l'assenza di alcuna responsabilità in capo al notaio per la CP_1 vicenda poi fatta oggetto del presente giudizio.
I ricorrenti sono dunque condannati al risarcimento in favore del resistente della somma di € 1.904 (pari alla metà delle spese di lite come liquidate in dispositivo), oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo, nonché al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma pari a € 500,00.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
pagina 12 di 13 - rigetta la domanda di e in quanto infondata;
Parte_1 Parte_2
- condanna e a rimborsare a le Parte_1 Parte_2 Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 3.808,00 per compensi, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna e al risarcimento del danno ex art. 96 Parte_1 Parte_2 comma 1 c.p.c. in favore di liquidato nella somma di € 1.904,00 oltre Controparte_1 interessi legali dalla pronuncia al saldo;
- condanna e al pagamento della somma di € Parte_1 Parte_2
500,00 a favore della cassa delle ammende ex art. 96 co 4 c.p.c.
Così deciso in Torino, in data 4.3.2025
Il Giudice
Federica Francesca Levrino
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
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