TRIB
Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 10/12/2024, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
RG 149/ 2024
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 10/12/2024 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft T parte ricorrente, n, in sostituzione dell'avv. Bottega;
per l'avv. Orione;
per l'avv. Iuri. CP_1 CP_2
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ssa da:
rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 dall'avv. Pablo Bottega, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
Controparte_3 convenuta contumace
E CONTRO
Fincantieri s.p.a., rappresentata e difesa, in forza di procura depositata telematicamente, dall'avv. Maurizio Orione, presso il cui studio è elettivamente domiciliata Resistente E CONTRO
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Controparte_4
'avv. Emanuele Iuri, presso il cui studio è elettivamente domiciliata resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 5 aprile 2024, il ricorrente, premesso d'essere stato dipendente di dal 01.09.2014 al 13.10.2021, e di essere stato adibito CP_3 all'appalto concluso tra questa società e la committente ha convenuto CP_1 in giudizio queste società - quali datrice di lavoro e responsabile ai sensi degli artt. 1676 c.c. e 29, d. lgs. n. 276 del 2003 - per ottenere il pagamento, dalla prima, della somma complessiva di euro 24.921,08, e, dalla seconda, di euro 20.605,82, somme dovute a titolo di retribuzioni del mese di dovuta per agosto, settembre e ottobre 2021, elemento perequativo e t.f.r.,
* 2. non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace. CP_3
* 3. si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso e, in CP_1 caso di suo accoglimento, la condanna di e di cui ha CP_3 CP_2 chiesto la chiamata in causa quale appaltatrice e subcommittente rispetto ad a tenerla indenne dalle conseguenze derivanti dalla statuizione. CP_3
* 4. si è costituita in giudizio deducendo che i suoi unici rapporti CP_2
d'appalto con autorizzati da atterrebbero alla commessa C. CP_3 CP_1
6306, esauritasi nel 2020. Ha eccepito la decadenza biennale ex art. 29, d. lgs. cit. delle domande nei suoi confronti e ha chiesto la reiezione del ricorso in mancanza di prove dell'adibizione del ricorrente all'appalto. In ogni caso, ha precisato che l'unico importo rivendicabile nei suoi confronti sarebbe la quota di t.f.r. attinente al periodo entro cui si è sviluppata la commessa testé menzionata, pari ad euro 1.932,85. Ha infine chiesto la condanna di a tenerla indenne dalle CP_3 conseguenze derivanti dalla statuizione.
* 5. Istruita documentalmente, la causa è stata discussa infine dai difensori. Il ricorrente ha rinunciato alla domanda relativa all'elemento perequativo, pari ad euro 3.273,75. Per il resto, le parti si sono riportate ai rispettivi atti.
* 6. Così ricostruito l'iter processuale, va ricordato che per costante giurisprudenza della Corte di cassazione, il lavoratore, al fine di ottenere il pagamento delle retribuzioni spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto la propria prestazione consistente nella corresponsione delle somme dovute a titolo retributivo. Secondo il giudice di legittimità, tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro, sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36, comma 3, Cost. [cfr. Cass. Civ., sent. n. 26985/2009].
6.1. Ciò chiarito, nella specie è incontestata e documentale la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e nonché la sua CP_3 articolazione temporale [cfr. doc. 8 ricorrente]. 6.2. È del pari documentale il credito per le retribuzioni rivendicate e il t.f.r., pari rispettivamente ad euro 21.647,33, di cui euro 16.953,90 aventi natura strettamente retributiva [cfr. docc. 8 e 9 ricorrente].
6.3. Sarebbe stato onere datoriale provarne l'avvenuto versamento, ma è rimasta contumace e non ha fornito alcuna evidenza. Va così CP_3 condannata al versamento del predetto importo di euro 21.647,33.
* 7. Quanto alla posizione di pacifico il rapporto di lavoro e CP_1
l'ammontare del credito, va evidenziato che sussiste la prova della costante adibizione del ricorrente ad appalti che l'hanno vista agire quale committente. A fronte dell'allegazione della costante adibizione a questi appalti da parte del ricorrente, la tesi della committente, per cui questa non potrebbe riferire alcunché in merito al rapporto di lavoro intercorso tra il lavoratore e è smentita CP_3 dalle condizioni generali del contratto d'appalto per cui è causa, depositate su ordine del giudice ex art. 421 c.p.c. in quanto richiamate dalla stessa documentazione depositata da e attinente agli ordini relativi alle CP_1 commesse. In esse, nella versione vigente dal 2016, all'art. 7.6, è espressamente previsto che «l'impresa appaltatrice sarà tenuta a consegnare a con CP_1 cadenza mensile, la completa documentazione – anche per l'impresa subappaltatrice – comprovante l'avvenuto versamento di quanto dovuto in favore dei dipendenti (e degli eventuali lavoratori autonomi) e degli Enti previdenziali, assistenziali e assicurativi». Analoga previsione, nella versione vigente dal 2010, è contenuta nell'art.
7.3. Ne deriva che l'opponente è stata contrattualmente posta in condizione di conoscere dettagliatamente ogni profilo attinente ai rapporti tra l'appaltatrice e i suoi dipendenti e, sulla base della documentazione ricevuta mensilmente – non è del resto dedotto o documentato un inadempimento all'obbligo informativo da parte di subcommittenti e di verificare se il lavoratore sia stato o meno CP_3 costantemente adibito all'appalto e se abbia ricevuto quanto spettante a titolo retributivo. La genericità della sua difesa è dunque ingiustificata, sicché la domanda deve ritenersi provata in virtù del principio di non contestazione. è perciò responsabile e va condannata al pagamento delle voci CP_1 aventi natura strettamente retributiva rivendicate, pari ad euro 16.953,90.
* 8. Va accolta, ricorrendone i presupposti, la domanda di manleva formulata da nei confronti di CP_1 CP_3 È una domanda di cui va affermata senz'altro l'ammissibilità, vertendosi in ipotesi di garanzia propria. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo e anche quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande;
mentre si ha garanzia impropria quando il convenuto tenda a riversare le conseguenze del proprio inadempimento su di un terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale
[Cass., n. 11362/2009; Cass., n. 17688/2009; Cass., n. 19208/2005; Cass., Sez. Un., n. 12968/2004; Cass., n. 12029/2002]. Nella specie, il fatto generatore della responsabilità, sia del datore di lavoro appaltatore ( , sia del committente ( , è unico e consiste nella CP_3 CP_1 prestazione di attività di lavoro subordinato resa dal lavoratore all'interno dell'appalto affidato al suo datore di lavoro. Ne consegue la possibilità di trattazione unitaria delle domande, con applicazione, ex art. 40 c.p.c., del rito del lavoro. In ogni caso, il titolo in base al quale la convenuta ha esercitato l'azione di manleva ed il titolo fatto valere in giudizio sono strettamente connessi e tale connessione deriva direttamente dalla disciplina di legge, giacché l'art. 1299 c.c. prevede l'azione di regresso del condebitore solidale nei confronti degli altri coobbligati e tale azione è ribadita dall'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003. Resta comunque fermo il principio stabilito dall'art. 1298, comma 1, c.c., con conseguente diritto di regresso del committente nei confronti dell'appaltatore- datore di lavoro inadempiente per tutto quanto eventualmente corrisposto ai dipendenti di quest'ultimo, dal momento che l'obbligazione retributiva è stata contratta nell'interesse esclusivo dell'appaltatore. va dunque condannata a tenere indenne e manlevare di CP_3 CP_1 tutto quanto da essa pagato al ricorrente per i titoli in esame.
* 9. Quanto alla domanda formulata da verso essa può CP_1 CP_2 essere accolta solo parzialmente. ha negato il suo integrale coinvolgimento nella vicenda, indicando CP_2 che il ricorrente avrebbe prestato attività in un contesto che la riguarda solo rispetto alla commessa C. 6306. Ha precisato che l'unico importo rivendicabile nei suoi confronti è la quota di t.f.r. attinente al periodo entro cui si è sviluppata la commessa testé menzionata, pari ad euro 1.932,85. Questa somma non è stata contestata, bensì avallata, da la quale CP_1 non ha assunto alcuna tempestiva iniziativa istruttoria atta a dimostrare il coinvolgimento ulteriore della società che ha chiamato in causa. Pacifico il suo coinvolgimento entro lo spettro tratteggiato nella presente motivazione, la committente non ha allegato alcun elemento utile ad un'estensione della sua responsabilità. Ciò posto, l'adibizione del ricorrente a quella commessa è pacifica e comunque dimostrata in ragione degli impegni assunti da secondo le condizioni CP_2 generali d'appalto sopra richiamate. deve essere perciò condannata a tenere indenne nei CP_2 CP_1 limiti dell'importo poc'anzi evidenziato. A ciò non osta l'eccezione di decadenza proposta da sull'assunto CP_2 che la domanda nei suoi confronti sia stata proposto dopo la decorrenza del biennio dalla cessazione dell'appalto. Va infatti ricordato che in ipotesi di successione senza soluzione di continuità di più contratti con il medesimo appaltatore – circostanza integrata nel caso di specie - il termine di decadenza biennale - previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nel testo "ratione temporis" applicabile - per far valere la responsabilità solidale del committente quanto ai trattamenti retributivi ed ai contributi previdenziali dovuti dall'appaltatore ai dipendenti, decorre dalla cessazione del rapporto contrattuale e non dalla data di scadenza dei singoli contratti intervenuti in relazione al medesimo appalto tra committente ed appaltatore, in quanto la data in questione potrebbe non essere conosciuta dal lavoratore, sicché, in coerenza con la "ratio" ispiratrice della norma - che è quella di assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore medesimo - il predetto termine deve essere ancorato al dato fattuale, facilmente ed immediatamente percepibile dal beneficiario della garanzia, rappresentato dalla cessazione effettiva dell'appalto al quale egli era addetto [Cass., n. 7815/2022]. Non è controverso che l'ultima commessa in cui ha operato il ricorrente sia cessata nel luglio 2022. Per questo, a fronte della sua domanda proposta con ricorso depositato il 05.04.2024, l'iniziativa è stata giudicata e va giudicata tempestiva. Sussistendo perciò la responsabilità di va a cascata affermata anche CP_1 quella della subcommittente, risultando irragionevole un'interpretazione che modifichi l'operatività temporale della decadenza, nell'ambito della stessa vicenda, a seconda del soggetto che fa valere la responsabilità di cui all'art. 29, d. lgs. cit.
* 10. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e, quanto a quelle a favore del ricorrente, vengono quantificate tenuto conto, ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, d.m. 55 del 2014, con aumento del 15% in conseguenza della predisposizione di link per l'accesso diretto ai documenti allegati al ricorso. Nel governo delle spese tra e si deve tenere conto che CP_1 CP_2 ha avallato una soluzione che è in tutto analoga a quella adottata dalla CP_2 presente statuizione. Il suo rifiuto da parte di è privo di giustificazione. CP_1
Ne deriva che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza limitatamente alla fase di studio e alla fase introduttiva, mentre vengono integralmente compensate rispetto alle successive fasi della trattazione e decisoria, perché l'accoglimento della proposta conciliativa, aderente alla presente decisione, avrebbe consentito di evitarle.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
condanna e in solido con questa nei limiti della
Controparte_3 CP_1 somma di euro 16.953,90, a pagare in favore di parte ricorrente la somma di euro 21.647,33, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna e quest'ultima nei limiti della somma
Controparte_3 CP_2 di euro 1.932,85, a tenere indenne e manlevare Fincantieri s.p.a. di tutto quanto da essa pagato al ricorrente in forza della presente sentenza;
condanna a tenere indenne e manlevare di tutto
Controparte_3 CP_2 quanto da essa pagato a in forza della presente sentenza;
CP_1
condanna e in solido fra loro, a rifondere a parte
Controparte_3 CP_1 ricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro 2.425,35, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; compensa le spese tra e relative alle fasi successive a CP_1 CP_2 quella introduttiva;
condanna e quest'ultima nei limiti della somma
Controparte_3 CP_2 di euro 657,00, a rifondere a Fincantieri s.p.a. le spese del giudizio, liquidate in euro 2.109,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a..
condanna a rifondere a le spese del giudizio,
Controparte_3 CP_2 liquidate in euro 2.109,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.. Gorizia, 10 dicembre 2024
Il Giudice
Gabriele Allieri
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 10/12/2024 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft T parte ricorrente, n, in sostituzione dell'avv. Bottega;
per l'avv. Orione;
per l'avv. Iuri. CP_1 CP_2
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ssa da:
rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 dall'avv. Pablo Bottega, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
Controparte_3 convenuta contumace
E CONTRO
Fincantieri s.p.a., rappresentata e difesa, in forza di procura depositata telematicamente, dall'avv. Maurizio Orione, presso il cui studio è elettivamente domiciliata Resistente E CONTRO
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Controparte_4
'avv. Emanuele Iuri, presso il cui studio è elettivamente domiciliata resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 5 aprile 2024, il ricorrente, premesso d'essere stato dipendente di dal 01.09.2014 al 13.10.2021, e di essere stato adibito CP_3 all'appalto concluso tra questa società e la committente ha convenuto CP_1 in giudizio queste società - quali datrice di lavoro e responsabile ai sensi degli artt. 1676 c.c. e 29, d. lgs. n. 276 del 2003 - per ottenere il pagamento, dalla prima, della somma complessiva di euro 24.921,08, e, dalla seconda, di euro 20.605,82, somme dovute a titolo di retribuzioni del mese di dovuta per agosto, settembre e ottobre 2021, elemento perequativo e t.f.r.,
* 2. non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace. CP_3
* 3. si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso e, in CP_1 caso di suo accoglimento, la condanna di e di cui ha CP_3 CP_2 chiesto la chiamata in causa quale appaltatrice e subcommittente rispetto ad a tenerla indenne dalle conseguenze derivanti dalla statuizione. CP_3
* 4. si è costituita in giudizio deducendo che i suoi unici rapporti CP_2
d'appalto con autorizzati da atterrebbero alla commessa C. CP_3 CP_1
6306, esauritasi nel 2020. Ha eccepito la decadenza biennale ex art. 29, d. lgs. cit. delle domande nei suoi confronti e ha chiesto la reiezione del ricorso in mancanza di prove dell'adibizione del ricorrente all'appalto. In ogni caso, ha precisato che l'unico importo rivendicabile nei suoi confronti sarebbe la quota di t.f.r. attinente al periodo entro cui si è sviluppata la commessa testé menzionata, pari ad euro 1.932,85. Ha infine chiesto la condanna di a tenerla indenne dalle CP_3 conseguenze derivanti dalla statuizione.
* 5. Istruita documentalmente, la causa è stata discussa infine dai difensori. Il ricorrente ha rinunciato alla domanda relativa all'elemento perequativo, pari ad euro 3.273,75. Per il resto, le parti si sono riportate ai rispettivi atti.
* 6. Così ricostruito l'iter processuale, va ricordato che per costante giurisprudenza della Corte di cassazione, il lavoratore, al fine di ottenere il pagamento delle retribuzioni spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto la propria prestazione consistente nella corresponsione delle somme dovute a titolo retributivo. Secondo il giudice di legittimità, tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro, sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36, comma 3, Cost. [cfr. Cass. Civ., sent. n. 26985/2009].
6.1. Ciò chiarito, nella specie è incontestata e documentale la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e nonché la sua CP_3 articolazione temporale [cfr. doc. 8 ricorrente]. 6.2. È del pari documentale il credito per le retribuzioni rivendicate e il t.f.r., pari rispettivamente ad euro 21.647,33, di cui euro 16.953,90 aventi natura strettamente retributiva [cfr. docc. 8 e 9 ricorrente].
6.3. Sarebbe stato onere datoriale provarne l'avvenuto versamento, ma è rimasta contumace e non ha fornito alcuna evidenza. Va così CP_3 condannata al versamento del predetto importo di euro 21.647,33.
* 7. Quanto alla posizione di pacifico il rapporto di lavoro e CP_1
l'ammontare del credito, va evidenziato che sussiste la prova della costante adibizione del ricorrente ad appalti che l'hanno vista agire quale committente. A fronte dell'allegazione della costante adibizione a questi appalti da parte del ricorrente, la tesi della committente, per cui questa non potrebbe riferire alcunché in merito al rapporto di lavoro intercorso tra il lavoratore e è smentita CP_3 dalle condizioni generali del contratto d'appalto per cui è causa, depositate su ordine del giudice ex art. 421 c.p.c. in quanto richiamate dalla stessa documentazione depositata da e attinente agli ordini relativi alle CP_1 commesse. In esse, nella versione vigente dal 2016, all'art. 7.6, è espressamente previsto che «l'impresa appaltatrice sarà tenuta a consegnare a con CP_1 cadenza mensile, la completa documentazione – anche per l'impresa subappaltatrice – comprovante l'avvenuto versamento di quanto dovuto in favore dei dipendenti (e degli eventuali lavoratori autonomi) e degli Enti previdenziali, assistenziali e assicurativi». Analoga previsione, nella versione vigente dal 2010, è contenuta nell'art.
7.3. Ne deriva che l'opponente è stata contrattualmente posta in condizione di conoscere dettagliatamente ogni profilo attinente ai rapporti tra l'appaltatrice e i suoi dipendenti e, sulla base della documentazione ricevuta mensilmente – non è del resto dedotto o documentato un inadempimento all'obbligo informativo da parte di subcommittenti e di verificare se il lavoratore sia stato o meno CP_3 costantemente adibito all'appalto e se abbia ricevuto quanto spettante a titolo retributivo. La genericità della sua difesa è dunque ingiustificata, sicché la domanda deve ritenersi provata in virtù del principio di non contestazione. è perciò responsabile e va condannata al pagamento delle voci CP_1 aventi natura strettamente retributiva rivendicate, pari ad euro 16.953,90.
* 8. Va accolta, ricorrendone i presupposti, la domanda di manleva formulata da nei confronti di CP_1 CP_3 È una domanda di cui va affermata senz'altro l'ammissibilità, vertendosi in ipotesi di garanzia propria. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo e anche quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande;
mentre si ha garanzia impropria quando il convenuto tenda a riversare le conseguenze del proprio inadempimento su di un terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale
[Cass., n. 11362/2009; Cass., n. 17688/2009; Cass., n. 19208/2005; Cass., Sez. Un., n. 12968/2004; Cass., n. 12029/2002]. Nella specie, il fatto generatore della responsabilità, sia del datore di lavoro appaltatore ( , sia del committente ( , è unico e consiste nella CP_3 CP_1 prestazione di attività di lavoro subordinato resa dal lavoratore all'interno dell'appalto affidato al suo datore di lavoro. Ne consegue la possibilità di trattazione unitaria delle domande, con applicazione, ex art. 40 c.p.c., del rito del lavoro. In ogni caso, il titolo in base al quale la convenuta ha esercitato l'azione di manleva ed il titolo fatto valere in giudizio sono strettamente connessi e tale connessione deriva direttamente dalla disciplina di legge, giacché l'art. 1299 c.c. prevede l'azione di regresso del condebitore solidale nei confronti degli altri coobbligati e tale azione è ribadita dall'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003. Resta comunque fermo il principio stabilito dall'art. 1298, comma 1, c.c., con conseguente diritto di regresso del committente nei confronti dell'appaltatore- datore di lavoro inadempiente per tutto quanto eventualmente corrisposto ai dipendenti di quest'ultimo, dal momento che l'obbligazione retributiva è stata contratta nell'interesse esclusivo dell'appaltatore. va dunque condannata a tenere indenne e manlevare di CP_3 CP_1 tutto quanto da essa pagato al ricorrente per i titoli in esame.
* 9. Quanto alla domanda formulata da verso essa può CP_1 CP_2 essere accolta solo parzialmente. ha negato il suo integrale coinvolgimento nella vicenda, indicando CP_2 che il ricorrente avrebbe prestato attività in un contesto che la riguarda solo rispetto alla commessa C. 6306. Ha precisato che l'unico importo rivendicabile nei suoi confronti è la quota di t.f.r. attinente al periodo entro cui si è sviluppata la commessa testé menzionata, pari ad euro 1.932,85. Questa somma non è stata contestata, bensì avallata, da la quale CP_1 non ha assunto alcuna tempestiva iniziativa istruttoria atta a dimostrare il coinvolgimento ulteriore della società che ha chiamato in causa. Pacifico il suo coinvolgimento entro lo spettro tratteggiato nella presente motivazione, la committente non ha allegato alcun elemento utile ad un'estensione della sua responsabilità. Ciò posto, l'adibizione del ricorrente a quella commessa è pacifica e comunque dimostrata in ragione degli impegni assunti da secondo le condizioni CP_2 generali d'appalto sopra richiamate. deve essere perciò condannata a tenere indenne nei CP_2 CP_1 limiti dell'importo poc'anzi evidenziato. A ciò non osta l'eccezione di decadenza proposta da sull'assunto CP_2 che la domanda nei suoi confronti sia stata proposto dopo la decorrenza del biennio dalla cessazione dell'appalto. Va infatti ricordato che in ipotesi di successione senza soluzione di continuità di più contratti con il medesimo appaltatore – circostanza integrata nel caso di specie - il termine di decadenza biennale - previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nel testo "ratione temporis" applicabile - per far valere la responsabilità solidale del committente quanto ai trattamenti retributivi ed ai contributi previdenziali dovuti dall'appaltatore ai dipendenti, decorre dalla cessazione del rapporto contrattuale e non dalla data di scadenza dei singoli contratti intervenuti in relazione al medesimo appalto tra committente ed appaltatore, in quanto la data in questione potrebbe non essere conosciuta dal lavoratore, sicché, in coerenza con la "ratio" ispiratrice della norma - che è quella di assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore medesimo - il predetto termine deve essere ancorato al dato fattuale, facilmente ed immediatamente percepibile dal beneficiario della garanzia, rappresentato dalla cessazione effettiva dell'appalto al quale egli era addetto [Cass., n. 7815/2022]. Non è controverso che l'ultima commessa in cui ha operato il ricorrente sia cessata nel luglio 2022. Per questo, a fronte della sua domanda proposta con ricorso depositato il 05.04.2024, l'iniziativa è stata giudicata e va giudicata tempestiva. Sussistendo perciò la responsabilità di va a cascata affermata anche CP_1 quella della subcommittente, risultando irragionevole un'interpretazione che modifichi l'operatività temporale della decadenza, nell'ambito della stessa vicenda, a seconda del soggetto che fa valere la responsabilità di cui all'art. 29, d. lgs. cit.
* 10. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e, quanto a quelle a favore del ricorrente, vengono quantificate tenuto conto, ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, d.m. 55 del 2014, con aumento del 15% in conseguenza della predisposizione di link per l'accesso diretto ai documenti allegati al ricorso. Nel governo delle spese tra e si deve tenere conto che CP_1 CP_2 ha avallato una soluzione che è in tutto analoga a quella adottata dalla CP_2 presente statuizione. Il suo rifiuto da parte di è privo di giustificazione. CP_1
Ne deriva che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza limitatamente alla fase di studio e alla fase introduttiva, mentre vengono integralmente compensate rispetto alle successive fasi della trattazione e decisoria, perché l'accoglimento della proposta conciliativa, aderente alla presente decisione, avrebbe consentito di evitarle.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
condanna e in solido con questa nei limiti della
Controparte_3 CP_1 somma di euro 16.953,90, a pagare in favore di parte ricorrente la somma di euro 21.647,33, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna e quest'ultima nei limiti della somma
Controparte_3 CP_2 di euro 1.932,85, a tenere indenne e manlevare Fincantieri s.p.a. di tutto quanto da essa pagato al ricorrente in forza della presente sentenza;
condanna a tenere indenne e manlevare di tutto
Controparte_3 CP_2 quanto da essa pagato a in forza della presente sentenza;
CP_1
condanna e in solido fra loro, a rifondere a parte
Controparte_3 CP_1 ricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro 2.425,35, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; compensa le spese tra e relative alle fasi successive a CP_1 CP_2 quella introduttiva;
condanna e quest'ultima nei limiti della somma
Controparte_3 CP_2 di euro 657,00, a rifondere a Fincantieri s.p.a. le spese del giudizio, liquidate in euro 2.109,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a..
condanna a rifondere a le spese del giudizio,
Controparte_3 CP_2 liquidate in euro 2.109,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.. Gorizia, 10 dicembre 2024
Il Giudice
Gabriele Allieri