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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/04/2025, n. 1760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1760 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice, dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.13051/2023 promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_1 Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ROBERTO CAVALLARI giusta delega in
[...]
atti
ATTORI OPPONENTI contro
(e per essa, quale mandataria, la Controparte_1 Controparte_2
e per essa in persona del legale rappresentante pro
[...] Controparte_3
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti MARCO PESENTI e FRANCESCO CONCIO giusta delega in atti
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo -bancario
CONCLUSIONI
Per gli attori
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione in via principale nel merito revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 3080/23 emesso dal Tribunale di Torino perché illegittimo e privo di fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
pagina 1 di 6 Per la convenuta
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
- nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque in solido e al Parte_1 Parte_2
pagamento, in favore della convenuta opposta, della somma di Euro 26.146,84 oltre interessi convenzionali di mora dal 01/08/2019 al saldo, ovvero della diversa somma complessiva che sarà accertata nel corso del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese vive.
In via istruttoria: omissis”
IN FATTO E IN DIRITTO
1. La presente controversia ha per oggetto l'opposizione proposta da e dal Parte_1
sig. al decreto ingiuntivo n. 3080/2023, emesso dal Tribunale di Torino in Parte_2
data 26.4.2023, con cui è stato loro ingiunto di pagare (unitamente alla sig.ra , Persona_1 la quale non ha proposto opposizione) a la somma di € 26.146,84, Controparte_1
oltre interessi e spese, a titolo di saldo debitore di un contratto di conto corrente e di un finanziamento stipulati da nel 2009 e nel 2007, rispetto ai quali il sig. la Parte_1 Pt_2
sig.ra si costituivano fideiussori. Per_1
2. L'opposizione può trovare accoglimento solo in parte.
Occorre preliminarmente rilevare come nessuno sia comparso per la convenuta opposta all'udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c. del 27.3.2025; ciò, tuttavia, non comporta l'abbandono delle domande, dovendosi presumere che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate, ovvero, nella fattispecie in esame, quelle di cui alla comparsa di costituzione (cfr. ex multis Cass. n. 22360/2013).
Vanno altresì disattese le argomentazioni della convenuta, secondo cui la mancata partecipazione degli opponenti al procedimento di mediazione produrrebbe l'improcedibilità del presente giudizio, posto che, una volta introdotta la procedura, dalla mancata pagina 2 di 6 partecipazione della parte senza giustificato motivo derivano le conseguenze previste dall'art. 12 bis del d.lvo n. 28/2010, ma non l'improcedibilità della domanda.
La ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo, rappresentando di essere Controparte_1
divenuta cessionaria dei crediti vantati da (e, prima ancora, da ) nei CP_4 CP_5 confronti della , e specificatamente per l'importo di € 21.077,48, quale saldo Parte_1
debitore, calcolato al 31.7.2019, del contratto di conto corrente n. 100203494 acceso in data
26.1.2009 presso l'agenzia di Collegno della e di € 5.069,36, quale Controparte_6
residuo importo dovuto al 31.7.2019, derivante dal finanziamento chirografario n.
1001419869, concesso alla in data 1.2.2007 dalla Parte_1 Controparte_7
agenzia di Collegno.
Gli opponenti hanno chiesto la revoca del decreto eccependo l'intervenuta prescrizione del credito.
Hanno in particolare evidenziato come, successivamente alla lettera raccomandata del
17.8.2011, con cui aveva comunicato a il recesso dal conto corrente e la CP_4 Parte_1
risoluzione del contratto di finanziamento (doc. 10 fasc. monitorio), non fosse più stata inoltrata alcuna richiesta di pagamento sino all'atto di diffida e costituzione in mora del
23.6.2022 (notificato ai debitori tra luglio e settembre 2022), dovendosi dunque ritenere maturata la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.
In replica a tale eccezione, la convenuta ha rappresentato come con comunicazione del
13.8.2012, ricevuta in data 22.8.2012, la banca cedente avesse trasmesso intimazione di pagamento anche alla garante , con la conseguenza che l'atto Parte_3
di diffida del luglio 2022 aveva tempestivamente interrotto la prescrizione (doc. 12 convenuta).
La difesa della convenuta è in parte fondata.
Come noto, ai sensi dell'art. 1310, I comma, c.c., “gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori”.
Come chiarito dalla Suprema Corte, inoltre, “nel caso di solidarietà tra più obbligati…
l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c., senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell'atto interruttivo, in quanto gli effetti conservativi che tale atto produce incidono direttamente sul pagina 3 di 6 rapporto da cui origina l'obbligazione, e non sulla sfera giuridica del singolo condebitore solidale, il quale in conseguenza dell'estensione nei suoi confronti del relativo effetto conservativo dell'interruzione non viene a perdere alcun diritto, né viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare” (Cass. S.U. n. 13143/2022)
Dalla documentazione in atti emerge come l'intimazione di pagamento inviata a
[...]
sia stata ricevuta da quest'ultima in data 22.8.2012, ultimo termine dal quale Controparte_8
ha iniziato a decorrere la prescrizione ex art. 2946 c.c. nei confronti di tutti i debitori solidali.
Deve dunque ritenersi che l'atto di diffida e costituzione in mora del 23.6.2022 (notificato ai debitori tra luglio e settembre 2022, ed in particolare ricevuto dal sig. il 14.7.2022) Pt_2
abbia tempestivamente interrotto la prescrizione (doc. 10 cit.).
Tuttavia, come correttamente evidenziato dagli attori, tale effetto interruttivo deve ritenersi limitato al solo credito relativo al rapporto di finanziamento n. 1001419869 concesso alla in data 1.2.2007, rispetto al quale si riferisce la garanzia prestata da Parte_1 Pt_3
(doc. 7); con riguardo, invece, al credito derivante dal saldo debitore (€ 21.077,48) del conto corrente n. 100203494, la convenuta non ha provato l'interruzione della prescrizione. CP_5
Se è vero che il debitore che eccepisce la prescrizione del credito ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c. e che l'onere di allegazione deve essere assolto attraverso la specificazione dell'arco temporale in cui il creditore non ha azionato in via giudiziale la sua pretesa, né ha formulato richieste interruttive ex art. 2943 c.c. (Cass. n. 14135/2019; Cass. n.
15991/2018; Cass. n. 16326/2009), va rilevato come, nella fattispecie in esame, gli attori abbiano assolto al proprio onere, allegando come non fosse intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione dal 17.8.2011 sino al luglio 2022.
Dal momento che con riguardo al rapporto relativo al conto corrente n. 100203494 non assume alcuna rilevanza interruttiva l'intimazione di pagamento inviata a (che, come Pt_3
visto, si riferisce esclusivamente al finanziamento contratto nel 2007), ne deriva che dalla data del 17.8.2011 (in cui comunicava a ed ai fideiussori il recesso dal CP_4 Parte_1
conto corrente e la risoluzione del contratto di finanziamento) alla data del 14.7.2022 (in cui il sig. riceveva l'atto di costituzione in mora, essendo addirittura successiva la data di Pt_2
ricevimento del medesimo atto da parte degli altri debitori solidali) era ormai ampiamente decorso il termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., con conseguente prescrizione del relativo credito.
pagina 4 di 6 In definitiva, l'opposizione è fondata con riguardo all'ingiunzione di pagamento di € 21.077,48 relativa al saldo debitore del contratto di conto corrente n. 100203494, trattandosi di credito prescritto, mentre è infondata con riferimento all'ingiunzione di pagamento di € 5.069,36, dovuta a titolo di residuo importo al 31.7.2019 derivante dal finanziamento chirografario n.
1001419869.
3. Tale conclusione non muta neppure alla luce dell'eccezione sollevata dagli opponenti di estinzione della fideiussione per decadenza ex art. 1957 c.c.
Occorre infatti considerare come l'art. 6 della fideiussione prevedesse che “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”.
A prescindere da ogni considerazione circa la sufficienza o meno di tale clausola a qualificare la fideiussione in oggetto quale contratto autonomo di garanzia, vanno in ogni caso richiamate le numerose, e condivisibili, pronunce di merito che hanno chiarito che “la semplice istanza stragiudiziale di pagamento vale in presenza non solo di un contratto autonomo di garanzia, ma anche di un contratto di fideiussione, nel quale sia previsto il pagamento a prima richiesta, clausola che derogando sostanzialmente al beneficium excussionis, vale a porre il garantito in condizioni di poter ottenere la garanzia dietro semplice richiesta, senza necessità di intraprendere azioni legali nei confronti del debitore principale o dello stesso garante. La garanzia, quindi, diventa escutibile non solo mediante azione giudiziale, ma anche con una istanza in via stragiudiziale” (Corte App. Firenze sent.
31/08/2023; cfr., nello stesso senso, Corte App. Milano sent. n. 220/2023; Trib. Cremona sent. n. 502/2022).
Nella fattispecie in esame, la convenuta ha contestualmente comunicato alla debitrice principale ed ai fideiussori la risoluzione del contratto di finanziamento (cfr. Parte_1
raccomandate del 17.8.2011) e non può pertanto ritenersi decaduta dal diritto di agire verso il fideiussore ex art. 1957 c.c.
Alla luce di quanto sopra esposto deve dunque procedersi alla revoca del decreto ingiuntivo
(limitatamente a ed al sig. essendo per contro il decreto divenuto Parte_1 Pt_2
definitivo nei confronti della sig.ra , che non ha proposto opposizione), con Persona_1 condanna degli opponenti a corrispondere alla convenuta la somma di € 5.069,36, oltre interessi come richiesti con il ricorso monitorio.
4. Le spese del presente giudizio di opposizione seguono la prevalente soccombenza e vanno pertanto poste a carico degli opponenti, in applicazione del consolidato orientamento pagina 5 di 6 giurisprudenziale, secondo cui “anche nel giudizio di cui all'art. 645 cod. proc. civ., la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione” (cfr. ex multis Cass n. 4860/2024; Cass. n. 24482/2022).
Tenuto dunque conto dell'importo riconosciuto alla convenuta, le spese si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00, ridotta ai minimi la fase istruttoria ed esclusa la fase decisionale, non svolta;
le spese del monitorio restano a carico della convenuta, in conseguenza della revoca del decreto e della ridotta entità dell'importo riconosciuto rispetto a quanto richiesto con la domanda di ingiunzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 3080/2023, emesso dal Tribunale di Torino in data 26.4.2023, limitatamente all'ingiunzione emessa nei confronti di e di Parte_1 Parte_2
condanna e in solido tra loro, a corrispondere a Parte_1 Parte_2 [...]
e per essa, quale mandataria, la e per Controparte_1 Controparte_2 essa la somma di € 5.069,36, oltre interessi come da domanda;
Controparte_3
condanna e in solido tra loro, a rimborsare a Parte_1 Parte_2 CP_1
e per essa, quale mandataria, la e per essa
[...] Controparte_2
le spese di lite, che liquida in € 1.276,00 per compenso, oltre Controparte_3
15% rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino, in data 8.4.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
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