Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/06/2025, n. 2314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2314 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R. G. N. 11125/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
e , con l'assistenza e difesa Parte_1 Controparte_1 dell'avv. Giovanni Campanella;
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La Gatta;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
La domanda – volta ad ottenere dall' quale gestore CP_2 del Fondo di garanzia, le retribuzioni dei mesi di febbraio 2019, marzo 2019 e aprile 2019 a titolo di ultime tre mensilità asseritamente maturate da ciascuna delle ricorrenti alle dipendenze di – può Controparte_3 essere per quanto di ragione accolta per le motivazioni che seguono.
Preliminarmente l'eccezione di prescrizione sollevata dall' non è ammissibile in quanto sollevata da soggetto CP_2 tardivamente costituito.
Nel merito, va osservato che il d.lgs. 80/1992 prevede l'intervento del Fondo di Garanzia, in sostituzione dei datori di lavoro inadempienti indicati all'art. 1, con riferimento
“ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di
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La stessa disposizione prevede che “il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali” (comma 2).
Con riferimento ai datori di lavoro soggetti a fallimento la PR RT (si veda Cass. civ., Sez. Lav. 1885/05) ha osservato che - nell'ottica di garantire l'effettività della tutela dei diritti dei lavoratori subordinati come desumibile dalla direttiva CEE n. 987/80 - per il decorso del termine dei dodici mesi sopra citato bisogna guardare non alla data d'apertura della procedura concorsuale ma alla data di proposizione della domanda volta all'apertura della stessa fermo restando, tuttavia, che l'apertura della stessa procedura concorsuale risulta indispensabile al fine dell'accesso alla tutela del Fondo di garanzia in esame.
L'orientamento giurisprudenziale di legittimità più recente (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 16249/2020) - discostandosi da precedenti arresti (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 12634/08) - ha fornito importanti precisazioni su come debba essere effettivamente individuato il lasso temporale dei “dodici mesi che precedono … la data di inizio dell'esecuzione forzata” appunto indicato dall'art. 2, comma 1, lett. b) innanzi citato e rilevante “nell'ipotesi in cui il datore non sia o non sia stato ancora sottoposto a fallimento”.
Orbene, a seguito di ampia dissertazione anche in relazione alla giurisprudenza della RT di Giustizia, la RT di legittimità ha condivisibilmente osservato che l'”inizio dell'esecuzione forzata” debba essere individuato solo nell'iniziativa del lavoratore che conduca alla “consacrazione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro” e non (come invece argomentato dal precedente indirizzo ermeneutico) in una “qualsiasi iniziativa” che il lavoratore abbia posto in essere per far valere in giudizio i diritti (e quindi ha escluso la rilevanza sul punto del tentativo di conciliazione promosso dal lavoratore).
Sul punto la PR RT ha, difatti, osservato che:
“l'accertamento giurisdizionale della misura del credito retributivo solo in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro, lungi da costituire un onere inutile e inutilmente dispendioso per il lavoratore, costituisce piuttosto un presupposto letteralmente e logicamente necessario, oltreché coerente da un punto di vista sistematico, trattandosi di modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento
2 solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul credito maturato in costanza di rapporto di lavoro. .. In conclusione, l'iniziativa del lavoratore assume rilievo solo se intrapresa nell'ambito della verifica dei crediti disposta nel corso dell'accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero attraverso la sua consacrazione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro stesso e, conseguentemente, al di fuori del segmento temporale annuale computato a ritroso da dette iniziative giudiziali non scatta la tutela previdenziale apprestata dall'ordinamento per le ultime tre mensilità della retribuzione” (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 16249/2020).
La PR RT ha successivamente rimarcato (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 6834/2023) che quale “data di inizio dell'esecuzione forzata” possono rilevare esclusivamente gli atti di iniziativa giudiziale volti a far dichiarare lo stato di insolvenza del datore di lavoro o comunque a far valere nei suoi confronti il credito relativo alle ultime tre retribuzioni (quindi non reputando rilevante ai presenti fini il momento di attribuzione di efficacia esecutiva alla diffida accertativa per inutile decorso del termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o per mancato raggiungimento della conciliazione stragiudiziale ma il momento in cui la diffida resa esecutiva venga notificata dal lavoratore mediante precetto, essendo quest'ultimo l'atto con cui propriamente si intraprende il processo esecutivo).
Ulteriori precisazioni devono essere compiute in riferimento all'interpretazione dell'espressione “crediti di lavoro … inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto”.
In proposito la PR RT (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 10531/2010), a fronte dell'interpretazione offerta dalla RT di Giustizia U.E. alla direttiva CEE n. 987/80, ha puntualizzato che “gli ultimi tre mesi di rapporto, per rientrare nella garanzia approntata dalla direttiva, devono essere tali da dare diritto alla retribuzione, e che ove tale diritto non sussista, i medesimi non possono essere presi in considerazione, mancando lo stesso presupposto a cui la disposizione comunitaria è preordinata;
con la conseguenza che, dovendo questi essere esclusi, ossia neutralizzati dalla nozione di "ultimi tre mesi del rapporto di lavoro", rientrano nella tutela della direttiva i tre mesi immediatamente precedenti in cui, invece, vi era diritto alla retribuzione, ma questa non fu pagata”. In aggiunta a quanto da ultimo esposto va comunque specificato che gli ultimi tre mesi in argomento, ai fini della meritevolezza delle prestazioni del Fondo di garanzia in argomento, devono essere pur sempre collocate all'interno del periodo dei dodici mesi innanzi
3 esaminato (si veda sul punto Cass. civ., Sez. Lav., 23286/2009).
Ciò premesso, con riferimento alla fattispecie di cui all'odierno vaglio, deve essere osservato che le ricorrenti hanno chiesto il pagamento delle mensilità da febbraio 2019 ad aprile 2019 sebbene risulti che dal 20.05.2019 il loro rapporto sia stato sospeso per sottoposizione a CIGS senza ripresa dell'attività fino alla data di cessazione (del 19.10.2020). In ragione di tanto, le mensilità del febbraio 2019 non possono essere reputate certamente rientranti nelle ultime tre mensilità con diritto alla retribuzione.
In aggiunta a questo la procedura fallimentare risulta aperta in data 16.12.2019 sicché le mensilità di aprile e maggio 2019 devono ritenersi rientranti nei 12 mesi anteriori all'apertura della procedura di fallimento.
In ragione di tutto quanto innanzi l' deve essere CP_2 condannato alla corresponsione, in favore della ricorrente
, dell'importo complessivo di Euro 3179,4 (documentato Pt_1 dai colini paga e dell'ammissione al passivo) e in favore della ricorrente dell'importo complessivo di Euro CP_1 3366,11 (parimenti documentato dai colini paga e dell'ammissione al passivo) oltre accessori di legge.
Le spese di lite – liquidate come da dispositivo in valori minimi stante la semplicità delle questioni di causa – sono compensate per ½ in ragione del mancato integrale accoglimento delle domande e nella restante quota sono poste a carico dell' secondo prevalente soccombenza con distrazione in CP_2 favore del difensore anticipatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
− accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto:
− condanna l' a corrispondere alla ricorrente CP_2 Pt_1
l'importo complessivo di Euro 3.179,4 oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria e salvo il limite di cui all'art. 16, 6° comma, della legge n. 412/91;
− condanna l' a corrispondere alla ricorrente CP_2 CP_1
l'importo complessivo di Euro 3366,11 oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria e salvo il limite di cui all'art. 16, 6° comma, della legge n. 412/91;
− compensa per ½ le spese di lite e condanna l' a rifondere CP_2 la restante quota che liquida complessivamente in Euro 1469,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e cpa e contributo unificato come per legge con distrazione. Bari, 05/06/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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